Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_629/2021

Decreto del 4 gennaio 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Kneubühler, Presidente, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto Procedura amministrativa; anticipo spese,

ricorso contro le decisioni emanate il 14 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.356, 52.2021.357, 52.2021.358, 52.2021.359).

Considerando:

che D.________ e A.________ hanno impugnato con quattro ricorsi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza del 5 luglio 2021 (n. LIT 2021.8, incarto n. 52.2021.356) e del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.22, incarto n. 52.2021.357; n. LIT.2021.23, incarto n. 52.2021.358 e LIT.2021.24, incarto n. 52.2021.359); che il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ritenuti i gravami prolissi e incomprensibili, con quattro decisioni distinte del 14 settembre 2021 ha chiesto agli insorgenti di rifarli e di versare i relativi anticipi delle spese presunte; che avverso queste quattro decisioni il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarle, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021; che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente, motivo per cui solo le quattro analoghe cause in esame possono essere evase congiuntamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);

che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera inammissibile nel merito gli impugnati giudizi della Corte cantonale, dopo aver ritirato i gravami inoltrati contro tali decisioni;

per questi motivi, il Presidente decreta:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 4 gennaio 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

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1C_629/2021
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Bger
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1C_629/2021, CH_BGer_001, 1C 629/2021
Entscheidungsdatum
04.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026