Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_612/2021

Sentenza del 15 novembre 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Kneubühler, Presidente, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Società Svizzera di Radiotelevisione, 3006 Berna, opponente,

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.

Oggetto accesso a documenti,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2020.326).

Considerando:

che con risoluzione del 28 maggio 2020 (n. LIT 2019.8) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha accolto un'impugnativa presentata da A.________ avverso la decisione del 18 marzo 2019 con la quale la RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, ha respinto una richiesta di accesso a documenti; che, adito dalla Società svizzera di radiotelevisione, con giudizio del 14 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e ha annullato la citata decisione del 28 maggio 2020;

che avverso questa sentenza A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla, oltre a formulare numerose altre conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1); che, come noto al ricorrente, la domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF, visto che dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 1C_37/2021 del 9 febbraio 2021 nei suoi confronti); che secondo la costante prassi, nota al ricorrente (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43); che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato in via cautelare ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenza 5A_635/2021 del 25 agosto 2021 e rinvii); che con scritto 22 ottobre 2021 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________, motivo per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 5A_635/2021, citata, e 1C_604/2020 del 15 gennaio 2021); che, in accoglimento della richiesta del curatore, si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie.

Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 novembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

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1C_612/2021
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Bger
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1C_612/2021, CH_BGer_001, 1C 612/2021
Entscheidungsdatum
15.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026