1C 605/2021 / 1C_605/2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_605/2021

Sentenza del 23 novembre 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudice federale Kneubühler, Presidente, Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto, Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.

Oggetto accesso agli atti di un procedimento disciplinare,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2019.101).

Considerando:

che il 24 ottobre 2017 B.________ e A.________ hanno chiesto alla Commissione di disciplina degli avvocati l'accesso agli atti del procedimento disciplinare aperto nei confronti di un legale in seguito a una loro segnalazione, istanza fondata sulla legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), accesso poi negato; che con decisione del 23 gennaio 2019 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto un ricorso presentato dagli istanti; che, adito dagli istanti, con giudizio del 2 settembre 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B.________ a causa della mancata ratifica da parte del curatore, mentre nel merito ha ritenuto che la Commissione di disciplina non rientra nel campo di applicazione della LIT; che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 22 novembre 2021; che con scritto del 19 novembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; che, come noto alla ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 novembre 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

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1C_605/2021
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Bger
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1C_605/2021, CH_BGer_001, 1C 605/2021
Entscheidungsdatum
23.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026