Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_575/2024

Sentenza del 14 novembre 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Kneubühler, Merz, Cancelliere M. Piatti.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Municipio di Caslano, 6987 Caslano, patrocinato dall'avv. Raffaello Balerna, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Area del supporto e del coordinamento, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona.

Oggetto Progetto stradale comunale,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 agosto 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.167).

Fatti:

A.

A.________ è proprietario del mappale sss di Caslano, che a sua volta detiene in proprietà coattiva il mappale ttt, entrambi confinanti con la strada comunale di via uuu. Su quest'ultima, il Comune intende attuare la seconda fase del progetto di sistemazione stradale e interventi sulle infrastrutture comunali. Via uuu è classificata dal piano del traffico comunale quale "strada di raccolta" (mappale vvv di Caslano). A tal fine, il piano riserva un sedime largo 9 m che va ampliandosi nel tratto terminale verso via www. Il progetto stradale, pubblicato dall'8 novembre al 7 dicembre 2021 dopo l'approvazione del credito da parte del Consiglio comunale, prevede l'allargamento del campo stradale mediante la realizzazione della corsia a monte (lato paese) larga 3 m (lungo il tratto da via xxx e via www), nonché dell'adiacente marciapiede di 1.5 m, il quale si allarga a oltre 2 m dall'incrocio di via yyy fino a via www. È inoltre prevista la costruzione di un dosso stradale in prossimità della scuola media e l'allestimento di quattro fermate del bus con pensilina. L'esecuzione di tali opere comporta alcune espropriazioni. Per i fondi appartenenti a A.________ è prevista un'occupazione temporanea totale di 60 m 2e un'espropriazione definitiva di 55 m 2 sul mappale sss, nonché di 14 m 2 sul ma ppale ttt.

B.

Il 23 febbraio 2022, il Municipio di Caslano ha approvato il progetto stradale succitato, respingendo l'opposizione presentata da A.________. Con risoluzione del 29 marzo 2023 (n. 1574), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall'interessato. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 29 agosto 2024.

C.

Avverso questa sentenza, l'insorgente presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale postulando, concesso al ricorso l'effetto sospensivo, l'annullamento del "progetto Fase 2" e l'accoglimento della sua domanda di revisione del piano regolatore di Caslano per il comparto di via uuu. Con decreto del 4 ottobre 2024, il Presidente di Corte ha vietato, in via superprovvisionale, ogni misura d'esecuzione del giudizio impugnato. Non è stato ordinato uno scambio degli scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) nell'ambito di un progetto stradale, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile (art. 82 segg. LTF). La legittimazione del ricorrente, proprietario di fondi confinanti con la progettata strada comunale, è data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.

1.2. L'insorgente non postula espressamente l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. In tale misura, le sue conclusioni sono quindi imprecise. In applicazione del divieto del formalismo eccessivo, si può nondimeno dedurre dal gravame, a prescindere dalla formulazione imprecisa delle conclusioni, ch'egli mira pure all'annullamento del giudizio impugnato (cfr. DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 1C_124/2024 del 2 luglio 2024 consid. 1.6).

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), il quale è applicato d'ufficio dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 V 340 consid. 2). Quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, esso vaglia le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.2. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale, queste disposizioni sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 150 I 80 consid. 2.1). In tal caso, esso si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva o gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 144 I 113 consid. 7.1). Una decisione può rivelarsi arbitraria se è in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 147 II 454 consid. 4.4). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 148 II 121 consid. 5.2); la decisione deve risultare manifestamente insostenibile non soltanto nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2).

2.3. II Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 LTF, l'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 II 537 consid. 3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.1. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha anzitutto rilevato che la procedura di approvazione del progetto stradale comunale, retta dagli art. 30 segg. della legge ticinese sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100), ha quale scopo l'attuazione concreta della pianificazione comunale vigente, ossia del piano di utilizzazione comunale che, in Ticino, è chiamato piano regolatore (cfr. art. 18 segg. della legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100]).

3.2. I Comuni provvedono infatti alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 8 LStr); le rappresentazioni grafiche che lo compongono (piano dell'urbanizzazione) devono poi stabilire i vincoli della rete delle vie di comunicazione (strade, percorsi, pedonali, percorsi ciclabili, posteggi pubblici, ecc.) con le relative linee di arretramento (cfr. art. 21 LST). I giudici cantonali hanno inoltre osservato che la LStr affida ai Comuni e agli altri enti locali anche il compito di provvedere alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico (art. 5 cpv. 1 LStr). In proposito, la Corte cantonale ha ribadito che, nel caso della costruzione di una strada pubblica comunale, la procedura di approvazione del progetto stradale sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di costruzione. Essa ha poi osservato che, una volta approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto (art. 30 cpv. 1 LStr), pubblicandolo presso la cancelleria comunale per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 20 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LStr in relazione con l'art. 31 cpv. 1 LStr). Ha inoltre ribadito che le autorità di approvazione e di ricorso devono limitarsi a verificare la conformità del progetto stradale con il piano regolatore. In virtù dell'art. 33 cpv. 1 LStr, infatti, non è possibile rimettere in discussione oggetti già decisi con l'approvazione dei piani regolatori e, in particolare, la pubblica utilità dell'opera. Infine, i giudici cantonali hanno precisato che le questioni espropriative riguardanti i fondi dell'insorgente esulano dall'oggetto del litigio, aspetto non contestato con il ricorso al Tribunale federale.

3.3. Con riferimento al contestato progetto stradale, i giudici cantonali hanno anzitutto escluso, contrariamente a quanto pretendeva il ricorrente, un notevole cambiamento delle circostanze, a fronte delle quali andrebbe ammesso un controllo pregiudiziale del piano regolatore ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (RS 700). Essi hanno poi confermato la conformità del progetto al diritto comunale, in particolare alle norme di attuazione del piano regolatore di Caslano (NAPR) - concernenti il tracciato, il calibro stradale, le linee di arretramento e la concezione delle infrastrutture accessorie - nonché alle rappresentazioni grafiche del piano del traffico, vincolanti ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LST e dell'art. 3 cpv. 1 lett. c NAPR. Hanno quindi concluso che la conformazione della strada progettata corrisponde alla pianificazione vincolante, perseguendo obiettivi di sicurezza, vivibilità e fluidità del traffico conformemente ai principi di concezione prescritti dall'art. 6 LStr. Infine, i puntuali scostamenti del calibro stradale rispetto a quanto previsto dal piano del traffico comunale, volti alla creazione di quattro fermate del trasporto pubblico lungo la via, sono stati ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 NAPR (che consente deroghe al tracciato pianificato), poiché giustificati da esigenze tecniche e proporzionati allo scopo perseguito.

4.1. L'insorgente censura anzitutto la violazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, affermando che il piano regolatore di Caslano non rispecchia più la realtà attuale del comparto e, pertanto, va riesaminato.

4.2.

4.2.1. Secondo l'art. 15 LPT, nella versione in vigore dal 1° maggio 2014, le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1). Un piano di utilizzazione adottato sotto l'egida della LPT, in conformità quindi con i principi pianificatori previsti dalla stessa, è di principio vincolante e le restrizioni della proprietà imposte ai proprietari interessati sono presunte valide (cfr. art. 21 cpv. 1 LPT). Questo strumento di pianificazione, infatti, deve beneficiare di una certa stabilità al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto. Tuttavia, secondo l'art. 21 cpv. 2 LPT, un cambiamento notevole delle circostanze può giustificare un riesame e, se necessario, un adattamento del piano di utilizzazione. Sotto questo profilo, la norma distingue due fasi: una prima fase in cui occorre vagliare se le circostanze sono mutate in modo talmente considerevole da dovere riesaminare il piano di utilizzazione; una seconda fase in cui viene se del caso eseguito l'adattamento del piano. La necessità di adattare il piano di utilizzazione dipende da una ponderazione di molteplici interessi, tenendo segnatamente conto della durata raggiunta dal piano, del suo grado di precisione e di realizzazione, della portata della modifica prevista e dell'interesse che la giustificherebbe (DTF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1). Nell'ambito della prima fase, le esigenze sono meno severe. Un riesame della pianificazione si giustifica infatti già quando le circostanze si sono modificate dall'adozione del piano e le modifiche concernono aspetti determinanti per la pianificazione del territorio ed esse sono rilevanti. In questa fase, la rilevanza deve essere ammessa già quando entra in considerazione un adattamento della pianificazione del comparto in esame e i contrapposti interessi della sicurezza giuridica e dell'affidamento nella stabilità del piano non sono talmente importanti da escludere d'acchito un suo adattamento. Se questi presupposti sono adempiuti, spetterà in seguito al Comune eseguire la necessaria ponderazione degli interessi e decidere se e in che misura si imponga un adattamento del piano (DTF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.2; sentenze 1C_273/2024 del 26 novembre 2024 consid. 6.2.1 e 1C_152/2023 del 28 novembre 2023 consid. 3.2).

4.2.2. Secondo la giurisprudenza, un piano di utilizzazione è trattato dal punto di vista procedurale come una decisione e, pertanto, può essere impugnato soltanto al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, sollevata pregiudizialmente in occasione di un'applicazione concreta, può avvenire solo in via eccezionale. Quest'ultima è data quando la persona interessata non poteva, al momento dell'adozione del piano, rendersi conto della limitazione impostagli, quando la procedura non le aveva offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti o quando le circostanze sono notevolmente mutate dall'adozione del piano, in modo tale che lo stesso potrebbe essere divenuto illegale e che l'interesse al suo riesame o adattamento prevale sugli interessi opposti alla sicurezza giuridica e alla stabilità del piano (cfr. art. 21 cpv. 2 LPT; DTF 148 II 417 consid. 3.3; 145 II 83 consid. 5.1).

4.3. A tale riguardo, la Corte cantonale ha osservato che il periodo trascorso dall'approvazione del piano regolatore di Caslano (2 giugno 2009), prossimo ai quindici anni, non costituisce di per sé un motivo idoneo ad imporne il riesame ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT. Essa ha rilevato che non sono emersi mutamenti di fatto o di diritto tali da rendere inattuale la pianificazione in vigore relativa all'infrastruttura stradale comunale. Il comparto servito da via uuu, che comprende insediamenti residenziali, attività artigianali e industriali, nonché strutture di interesse pubblico (scuola media, centro sportivo, campi da tennis e posteggio pubblico), corrisponde ancora oggi alla volontà pianificatoria originaria del Comune. Dalle fotografie e dai rilievi prodotti, confrontati con le immagini aeree su Swisstopoe Google Maps, non risultano modifiche sostanziali della situazione territoriale rispetto a quella esistente al momento dell'adozione del piano. Inoltre, i giudici cantonali hanno rilevato che anche i progetti cantonali in corso, volti alla sistemazione dell'incrocio tra via zzz e via uuu, confermano l'attualità della pianificazione stradale comunale. Hanno quindi escluso un notevole cambiamento delle circostanze suscettibile di imporre un riesame del piano regolatore, ribadendo nel contempo che l'interesse pubblico alla realizzazione della contestata strada comunale rimane attuale.

4.4.

4.4.1. L'insorgente, insistendo su diversi punti già addotti dinanzi all'autorità inferiore, afferma sostanzialmente che il piano regolatore non rispecchi più la realtà attuale di via uuu. A suo dire, le previsioni pianificatorie concepite nel 2009 si fondavano su una prospettiva di sviluppo industriale ormai superata. Nel frattempo, alcune aziende sarebbero scomparse, mentre la zona toccata dal progetto stradale si sarebbe progressivamente trasformata in un ambito prevalentemente residenziale, con l'insediamento della scuola media nel 2019 e nuove abitazioni. Egli afferma che la funzione e il calibro della strada, come fissati dal piano regolatore, risultano oggi sproporzionati e non più giustificati dalle mutate esigenze del traffico locale. Rileva inoltre che non tutte le opere pianificate a livello comunale sono state realizzate e che le varianti pianificatorie nel frattempo adottate non hanno interessato il comparto di via uuu. Tali mutamenti costituirebbero, pertanto, un notevole cambiamento delle circostanze che imporrebbe un riesame del piano regolatore e, di riflesso, l'adattamento del calibro e della tipologia di strada prevista per la seconda fase del contestato progetto stradale.

4.4.2. Limitandosi ad invocare la scomparsa di alcune attività industriali e le trasformazioni edilizie lungo la strada comunale litigiosa, l'insorgente non spiega in che misura la funzione e il calibro di via uuu, stabiliti nel piano regolatore del 2009, sarebbero oggi divenuti sproporzionati o non più giustificati rispetto alle esigenze del traffico locale. Va anzitutto osservato che sulla concreta evoluzione degli insediamenti del quartiere, il ricorrente non sostanzia un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, ossia arbitrario (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 II 537 consid. 3.1); su questo punto, gli accertamenti fattuali svolti dalla Corte cantonale sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In proposito, i giudici cantonali hanno rilevato che la struttura territoriale del comparto mantiene tuttora una composizione mista, comprendente insediamenti residenziali, artigianali e di interesse pubblico, conforme alla pianificazione originaria. Ciò posto, la recente edificazione della scuola media, nonché la presenza del centro sportivo e di ulteriori attrezzature pubbliche lungo il tratto stradale confermano, piuttosto che contraddire, la funzione di collegamento e di servizio attribuita a tale arteria, coerente con la sua classificazione quale "strada di raccolta", finalizzata appunto alla distribuzione e alla raccolta del traffico a livello locale. Le trasformazioni addotte dal ricorrente non incidono dunque sulla coerenza di questa impostazione.

4.4.3. Del resto, un riesame del piano regolatore può avvenire soltanto in presenza di cambiamenti oggettivi e rilevanti del contesto territoriale o normativo, assenti nella fattispecie, tali da rendere manifestamente inadeguate le soluzioni pianificatorie vigenti (DTF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1). A fronte dei vincolanti accertamenti fattuali svolti dai giudici cantonali, un'evoluzione ordinaria del quartiere come quella allegata nel caso concreto (ossia la cessazione di tre attività industriali, la costruzione della scuola media e l'incremento di edifici residenziali già ampiamente presenti nel 2009), non è sufficiente a giustificare un riesame della pianificazione, dovendo essere garantita una certa stabilità dei piani, condizione essenziale per la sicurezza del diritto e la prevedibilità dell'attività amministrativa. In queste specifiche circostanze, non si tratta quindi di modifiche che concernono aspetti determinanti per la pianificazione stradale in questione.

4.4.4. Va inoltre rilevato che, come indicato nella sentenza impugnata, la fase 1 delle opere di sistemazione di via uuu, già eseguita tra via zzz e via xxx, ha comportato la realizzazione di una carreggiata di 6 m e di due marciapiedi, mentre nel tratto oggetto della fase 2 (da via xxx a via www) risultano già completate la corsia di 3 m e il marciapiede sul lato a valle. L'avvenuta esecuzione di tali interventi non solo corrobora l'attualità del piano regolatore, ma dimostra altresì che la sua attuazione procede in modo coerente con la pianificazione comunale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e fluidità del traffico. In queste circostanze, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale, nella misura in cui ha negato la necessità di un riesame del piano regolatore prima dell'approvazione del progetto stradale.

5.1. Per il resto, il ricorrente critica in modo generale la sentenza impugnata sotto il profilo dell'opportunità delle opere. Non confrontandosi con i considerandi del giudizio impugnato e neppure indicando con una motivazione puntuale per quali ragioni quest'ultimo violerebbe il divieto dell'arbitrio o determinate disposizioni di legge, il gravame non adempie tuttavia ai requisiti di motivazione succitati e non può quindi essere vagliato nel merito (cfr. consid. 2.1-2.2). Infatti, pur non contestando la conformità del progetto con la pianificazione soggiacente (NAPR), l'insorgente si limita a richiamare genericamente le linee guida cantonali sulla concezione dello spazio stradale all'interno delle località per mettere sostanzialmente in discussione l'opportunità del progetto e per rimproverare alle autorità comunali di non aver svolto adeguate analisi preliminari. In tale prospettiva, egli critica in particolare la verifica del calibro stradale di via uuu allestita il 20 marzo 2020 dallo studio d'ingegneria B.________ SA sostenendo che si limiterebbe a confermare il rispetto degli ingombri previsti nel piano regolatore, che non sarebbe fondata su rilievi puntuali dei flussi veicolari e che non affronterebbe il tema dell'opportunità di realizzare "una tale strada così ingombrante nel quartiere". L'insorgente sostiene inoltre che l'ampliamento generale del calibro non sarebbe necessario, citando a titolo di paragone altre strade del comprensorio, mettendo in discussione i limiti di velocità applicabili lungo la via litigiosa e affermando che l'incrocio dei veicoli sarebbe già oggi possibile. Egli descrive poi la strada progettata come "una via comunale di dimensioni equivalenti a una strada cantonale con traffico intenso".

5.2. A fronte di queste vaghe critiche, si osserva che il Tribunale federale non è un'autorità d'appello in materia di progettazione stradale comunale e, di riflesso, deve limitarsi ad esaminare se la decisione impugnata è conforme al diritto e, trattandosi dell'accertamento dei fatti, se la stessa è arbitraria o meno (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 V 340 consid. 2). Esso non può quindi sostituirsi all'autorità cantonale e stabilire nel dettaglio le caratteristiche concrete dell'impianto stradale comunale (cfr. sentenza 1C_758/2021 del 2 settembre 2022 consid. 2.2). Ciò posto, le censure sollevate risultano inammissibili, in quanto non mirano a dimostrare l'arbitrarietà della sentenza avversata, bensì a rimettere genericamente in discussione l'opportunità delle scelte progettuali nonché la verifica dei calibri stradali svolta dalla B.________ SA che, comunque, aveva lo scopo di accertare la conformità del progetto stradale al vigente piano regolatore, e non di operare scelte di merito sulla configurazione dell'infrastruttura. Peraltro, l'insorgente non dimostra neppure che lo studio in questione giunga a conclusioni manifestamente insostenibili. Di conseguenza, avendo tale analisi confermato la conformità del progetto al diritto comunale, la Corte cantonale poteva, senza incorrere nell'arbitrio, considerarla un elemento pertinente a sostegno della conformità dell'opera alla pianificazione vigente. In quest'ottica, le proposte progettuali alternative formulate dal ricorrente, segnatamente il mantenimento dell'attuale calibro stradale o l'imposizione di un limite di 30 km/h, costituiscono mere considerazioni di opportunità e come tali non risultano decisive ai fini del giudizio. In concreto, il ricorso è pure inammissibile laddove l'insorgente rinvia agli allegati di causa della sede cantonale, poiché la motivazione del gravame al Tribunale federale deve essere direttamente contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 141 V 509 consid. 2).

5.3.

5.3.1. Il ricorrente contesta altresì la realizzazione delle fermate del trasporto pubblico che, secondo i piani del progetto, comportano un ampliamento del calibro stradale fino a 12 m, in deroga quindi ai 9 m previsti dal piano del traffico. Tali opere non sarebbero contemplate da quest'ultimo documento pianificatorio e, inoltre, non potrebbero essere realizzate come semplici adeguamenti tecnici del tracciato in virtù della possibilità di deroga sancita all'art. 49 cpv. 2 NAPR.

5.3.2. Su questo aspetto, la Corte cantonale ha ritenuto giustificato il puntuale ampliamento del campo stradale in corrispondenza delle quattro fermate del trasporto pubblico, osservando che tale scostamento rientrerebbe tra le deroghe tecniche ammesse dall'art. 49 cpv. 2 NAPR, il quale dispone che, nell'ambito dei progetti definitivi, sono possibili piccole modifiche rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, se dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto. Ha inoltre sottolineato che la maggiore larghezza dei marciapiedi è imposta dalle norme edite dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada relativo allo spazio di circolazione senza ostacoli (VSS 640 075), nonché dagli obiettivi della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (LDis; RS 151.3) - normativa rispetto alla quale il ricorrente non formula in questa sede alcuna specifica censura di violazione del diritto federale. I giudici cantonali hanno quindi concluso che le contestate fermate, rispondenti a un chiaro interesse pubblico di miglioramento dell'accessibilità e dell'integrazione nelle rete del trasporto pubblico, comportano un ampliamento proporzionato e limitato del calibro stradale, compatibile con la pianificazione comunale.

5.3.3. Come visto, l'eventuale violazione del diritto cantonale e comunale non costituisce, in quanto tale, un motivo di ricorso al Tribunale federale e può essere esaminata soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1). Nel suo ricorso, il ricorrente non contesta espressamente le specifiche motivazioni sviluppate dai giudici cantonali, peraltro corrette, né rimette in discussione l'interesse pubblico o la proporzionalità delle opere contestate. Infatti, il ricorso si limita a prospettare una diversa pianificazione stradale del comparto interessato, senza confrontarsi con la possibilità per l'esecutivo comunale di ammettere scostamenti tecnici dal tracciato vincolante del piano del traffico. L'insorgente non spiega inoltre per quali ragioni le fermate litigiose non rientrerebbero tra le esigenze tecniche di affinamento del progetto richiamate nella sentenza avversata. Egli si riduce, piuttosto, a qualificarle come "vere e proprie costruzioni che necessitano di un'autorizzazione edilizia", senza segnatamente dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 36 LStr, che consente l'esecuzione diretta di migliorie senza base pianificatoria, oppure dell'art. 49 cpv. 2 NAPR, che ammette appunto deroghe tecniche puntuali. In questo modo, egli non tenta quindi di dimostrare un'applicazione manifestamente insostenibile, ossia arbitraria, di specifiche disposizioni del diritto cantonale o comunale (cfr. sentenza 1C_613/2021 del 2 giugno 2023 consid. 3.2). Non conformi alle esigenze di motivazione accresciuta poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, tali censure si rivelano dunque inammissibili.

6.1. Infine, l'insorgente critica l'accollamento di ripetibili per complessivi fr. 1'500.--, del quale non contesta l'ammontare, da versare al Comune di Caslano.

6.2. L'art. 49 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (cpv. 1); gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili, riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari (cpv. 2). Nel messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, il Consiglio di Stato precisa che l'art. 49 cpv. 2 LPAmm riprende i contenuti dell'art. 68 cpv. 3 LTF. Riservate le procedure ove agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari, gli enti pubblici e organismi di diritto pubblico, ai quali non vengono accollate le spese processuali in caso di soccombenza, non hanno neppure diritto a un'indennità per ripetibili in caso di vittoria, eccetto gli enti minori, e in particolare i piccoli Comuni che non dispongono di un adeguato servizio giuridico (n. 17.2 pag. 26 seg.).

6.3. Il ricorrente non tenta di dimostrare l'applicazione arbitraria del diritto cantonale succitato, limitandosi infatti a sostenere che la contestata assegnazione delle ripetibili sarebbe "inadeguata", in quanto la natura della vertenza non imponeva all'ente pubblico di ricorrere alle prestazioni di un legale; non si tratterebbe quindi di un caso complesso con un dispendio lavorativo eccezionale. In ogni caso, egli non sostiene che il Comune patrocinato nella sede cantonale disporrebbe di un servizio giuridico; già per questo motivo, la sentenza impugnata non appare insostenibile e quindi arbitraria (cfr. sentenza 1C_275/2015 del 10 giugno 2015 consid. 4.2, pubblicata, in: RtiD II-2015 n. 2 pag. 11 segg). Invero, l'insorgente disattende che, secondo l'art. 49 cpv. 2 LPAmm, il riconoscimento delle ripetibili a favore del Comune di Caslano non è in concreto subordinato all'esistenza di una particolare complessità della causa. Mentre i Comuni dotati di un servizio giuridico possono ottenere le ripetibili solo in via eccezionale a livello cantonale, quelli privi di un servizio giuridico vi hanno diritto di regola, proprio in ragione dell'assenza di strutture interne preposte alla tutela giuridica. In quest'ultimo caso, la legge non esige alcun ulteriore presupposto per il riconoscimento delle ripetibili (cfr. consid. 6.2).

6.4. Il ricorrente sostiene inoltre che il cittadino, qualora sia costretto a presentare un ricorso per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico, dovrebbe poter confidare nel fatto che non gli vengano addossati ulteriori oneri finanziari in caso di soccombenza. Tuttavia, giova rilevare che il principio della gratuità della procedura da lui invocato si applica unicamente alla fase di opposizione (DTF 143 II 467 consid. 2.5-2.6) e non si estende di massima alla successiva procedura di ricorso. La procedura di opposizione precede infatti l'adozione della decisione amministrativa e presenta quindi una natura non contenziosa ed accessoria. Posto inoltre che l'opposizione si inserisce in una procedura avviata dall'ente pubblico o da un privato, i relativi costi non possono essere posti a carico dell'opponente che vi partecipa unicamente per far valere il proprio diritto di essere sentito, il quale deve poter essere esercitato senza il rischio di costi dissuasivi ("chilling effect"; DTF 143 II 467 consid. 2.6). Nella fattispecie, è lo stesso ricorrente ad aver promosso le procedure litigiose dinanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, entrambe rette dalla LPAmm, assumendosi così il rischio del pagamento delle tasse di giustizia e dell'eventuale condanna alle ripetibili, a maggior ragione in seconda istanza. Di riflesso, egli non può invocare il principio della gratuità succitato.

6.5. Ne consegue che, in quanto ammissibili, le censure sollevate su questo punto risultano infondate.

In esito, il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Al Comune di Caslano, che non è stato invitato a presentare osservazioni, non si assegnano ripetibili per la sede federale (cfr. art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). L'emanazione di questa sentenza rende priva di oggetto la domanda procedurale volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Caslano, al Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 14 novembre 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: M. Piatti

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1C_575/2024
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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026