Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_497/2025

Sentenza del 6 novembre 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Haag, Presidente, Chaix, Kneubühler, Cancelliere M. Piatti.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
  6. F.________,
  7. G.________,
  8. H.________,
  9. I.________,
  10. J.________,
  11. K.________,
  12. L.________,
  13. M.________,
  14. N.________,
  15. O.________,
  16. P.________,
  17. Q.________,
  18. R.e S.,
  19. T.________,
  20. U.e V.,
  21. W.________,
  22. X., patrocinati dall'avv. W., ricorrenti,

contro

Y.________ SA,

Municipio di Lugano, piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto Licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.19).

Fatti:

A.

Il Comune di Lugano è proprietario del mappale aaa di Sonvico (1'538 m2) sul quale sorge attualmente uno stabile adibito a magazzino comunale. Il fondo è sito nei pressi delle scuole comunali e confina con un gruppo di mappali distinti sui quali insistono delle abitazioni a schiera. Nel dicembre 2016, il Municipio di Lugano, subentrato al Comune di Sonvico nell'ambito di un'aggregazione, ha presentato, nella forma della modifica di poco conto (procedura semplificata), una variante di piano regolatore volta a consentire la costruzione di un nuovo serbatoio dell'acquedotto destinato a tre quartieri limitrofi. Il mappale era già attribuito alla zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) con vincolo a "magazzino comunale", tranne una porzione residua di 131 m 2 nell'angolo nord-est attribuita alla zona senza destinazione specifica. La variante prevedeva di attribuire tutto il fondo alla zona AP-EP, modificandone il vincolo in "serbatoio acqua potabile" e introducendo nuovi parametri edificatori. Il 13 febbraio 2017, il Dipartimento del territorio ha approvato la variante, tranne per quanto concerne la conversione alla zona AP-EP dell'area nord-est. La variante non è stata oggetto di ricorsi.

B.

L'11 maggio 2020, la società Y.________ SA, con l'avallo del Municipio di Lugano, ha postulato il rilascio di una licenza edilizia per la demolizione del magazzino comunale, nonché la realizzazione di un nuovo serbatoio dell'acqua potabile e di opere esterne. Il progetto prevede la costruzione di due serbatoi di acciaio, ciascuno con una capacità di 400 m 3. Considerata la sensibilità del contesto paesaggistico, l'istante in licenza ha previsto alcune misure ritenute idonee a ridurre l'incidenza dell'impianto. Tra queste figurano la suddivisione in due corpi di 152 m² ciascuno, l'arrotondamento degli spigoli, il rivestimento delle facciate in beton con vegetazione, la sistemazione esterna ordinata, nonché rotazione dei manufatti rispetto all'allineamento delle abitazioni per evitare un rapporto frontale.

C.

Il 21 giugno 2021, preso atto dell'avviso favorevole dell'autorità dipartimentale, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione presentata da alcuni vicini. Con risoluzione del 30 novembre 2022 (n. 5826), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da quest'ultimi. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 7 luglio 2025.

D.

Avverso questa sentenza, A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R. e S., T., U.________ e V., W. e X.________, pre sentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale (art. 90 LTF) dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile (art. 82 segg. LTF).

1.2. I ricorrenti rilevano che, a questo stadio della procedura, si sono verificati alcuni trasferimenti di proprietà dei loro immobili, in seguito ai quali D.________ e E., H. e I., C., nonché A.________, sarebbero subentrati ora nel contenzioso. Gli interessati sembrano quindi postulare una sostituzione di parte che, per essere ammessa, potrebbe tuttavia implicare il consenso della controparte (cfr. art. 71 LTF in relazione con l'art. 17 cpv. 1 PC [RS 273]). Tale questione non dev'essere comunque esaminata oltre poiché, come si vedrà, il ricorso si rivela infondato (cfr. consid. 3-5). Inoltre, anche qualora occorresse negare loro la legittimazione a ricorrere, il Tribunale federale dovrebbe in ogni caso esaminare il gravame nel merito. Infatti, gli altri vicini ricorrenti hanno pacificamente il diritto di interporre ricorso, nella misura in cui hanno partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, risultano particolarmente toccati dalla decisione impugnata e hanno un chiaro interesse degno di protezione ad ottenerne la modifica o l'annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 1C_180/2024 del 19 agosto 2025 consid. 1.3 in fine).

1.3. Il Tribunale federale, se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione (cfr. art. 107 cpv. 2 LTF). Una conclusione puramente cassatoria, come quella presentata dai ricorrenti, non è di principio sufficiente (DTF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Tuttavia, la giurisprudenza ammette che dalla motivazione del ricorso risulti chiaramente in quale senso la sentenza impugnata debba essere modificata (DTF 137 III 617 consid. 6.2; 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4 e 1.4.1; sentenza 1C_240/2024 del 28 aprile 2025 consid. 1.1). In concreto, dal gravame emerge con evidenza che gli interessati intendono ottenere l'annullamento della licenza edilizia per la creazione dei due serbatoi; le loro conclusioni risultano quindi sufficientemente determinate.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 V 340 consid. 2; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando, come nella fattispecie, viene invocata la violazione di diritti costituzionali, esso vaglia le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.2. Chiamato a riesaminare l'interpretazione di una norma cantonale o comunale sotto lo stretto profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 150 I 80 consid. 2.1), come nel caso in esame, il Tribunale federale si scosta dalla soluzione adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza solo se risulta insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva o gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 144 I 113 consid. 7.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).

3.1. Censurando la violazione del diritto di essere sentiti, i ricorrenti rimproverano anzitutto alla Corte cantonale di non aver motivato in modo sufficiente la propria valutazione sull'inserimento ordinato e armonioso del progetto litigioso nel paesaggio ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), limitandosi a riprenderne la posizione espressa dal Comune. I giudici cantonali non avrebbero inoltre esaminato, né citato nella sentenza, la relazione tecnica del 10 maggio 2023 allestita dall'architetto Z.________, la quale dimostrerebbe l'erroneità delle valutazioni urbanistiche e architettoniche contenute nella domanda di costruzione.

3.2. Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende la facoltà per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione, di partecipare a quest'ultima e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 142 I 86 consid. 2.2). Tuttavia, tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di porre un termine alla procedura e di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, qualora è convinta che queste non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2). Con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il tribunale incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 148 IV 356 consid. 2.1). Dal diritto di essere sentito, la giurisprudenza ha poi dedotto il diritto di ottenere una decisione motivata. Questo principio non pone esigenze troppo severe e, pertanto, l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, suscettibili di influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo, da un lato, di permettere agli interessati di comprendere le ragioni che stanno alla base della decisione e quindi di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, di consentire all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1).

3.3.

3.3.1. Nella fattispecie, la sentenza impugnata adempie alle succitate esigenze di motivazione. Infatti, la Corte cantonale ha spiegato accuratamente le ragioni per cui le prospettate costruzioni si inseriscono nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. A tal fine, ha esaminato le caratteristiche tecniche degli impianti descritte nella domanda di costruzione, le norme edilizie applicabili, nonché i vincoli addotti a torto riguardanti l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS), escludendo elementi ostativi al rilascio del permesso. La motivazione del giudizio è chiaramente sufficiente a consentire un'impugnazione consapevole in questa sede. I ricorrenti, assistiti dalla loro avvocata, sono peraltro riusciti a presentare un ricorso articolato, sollevando obiezioni puntuali sull'asserita applicazione arbitraria della clausola estetica cantonale. Limitandosi ad affermare che la Corte cantonale non avrebbe "spiegato perché la valutazione estetica del Comune sia plausibile", essi si limitano a proporre una critica di natura meramente appellatoria, inammissibile dinanzi al Tribunale federale (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).

3.3.2. Anche riguardo alla mancata considerazione della relazione tecnica prodotta in sede cantonale, gli insorgenti invocano a torto una violazione del diritto di essere sentiti. Essi non spiegano in che misura l'apprezzamento delle prove da parte dell'autorità inferiore sarebbe arbitrario, limitandosi a richiamare i contenuti di tale documento e sottolineare il parere contrario del suo autore circa l'inserimento estetico del progetto, questione di merito che verrà analizzata in seguito (cfr. consid. 5.3). È vero che sarebbe stato preferibile che i giudici cantonali avessero indicato, almeno in sintesi, le ragioni per cui hanno ritenuto che tale relazione non fosse idonea a modificare il loro convincimento. Tuttavia, non erano tenuti a discutere ogni mezzo di prova, potendo invero limitarsi a quelli determinanti per il giudizio (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 146 II 335 consid. 5.1), nella fattispecie gli atti della domanda di costruzione. Tale mezzo di prova, come si vedrà, non risulta comunque decisivo (cfr. consid. 5.3.3-5.3.6). L'entità delle opere contestate e le caratteristiche del paesaggio emergono già chiaramente dagli atti (fotografie, analisi giuridica della pianificazione, estratti e relazioni tecniche). Omettendo di menzionare espressamente la relazione tecnica dei ricorrenti, la Corte cantonale ha quindi implicitamente ritenuto ch'essa non fosse idonea a modificare l'esito della vertenza (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1-3.2.2). Nelle circostanze del caso concreto, tale modo di procedere non è arbitrario, tanto più in presenza di una motivazione ampia fondata su altri mezzi di prova pertinenti. Su questi aspetti, le critiche proposte nel ricorso, in quanto ammissibili, si rivelano infondate.

4.1. I ricorrenti rimproverano poi alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio (art. 9 Cost.) per non aver concluso che la procedura di pianificazione preliminare relativa al mappale aaa sarebbe stata condotta in violazione della LST, nella versione in vigore nel 2016 (vLST). Essi sostengono che la variante non poteva essere trattata nella procedura semplificata e che non sarebbe stato inviato alcun avviso personale ai proprietari confinanti, i quali avrebbero appreso dell'avvenuta pianificazione solo con la pubblicazione della domanda di costruzione.

4.2. Secondo la giurisprudenza, un piano di utilizzazione è trattato dal punto di vista procedurale come una decisione e, pertanto, può essere impugnato soltanto al momento della sua adozione. Una contestazione successiva, sollevata pregiudizialmente in occasione di un'applicazione concreta, come è il caso per il rilascio della licenza edilizia, può avvenire solo in via eccezionale. Quest'ultima è data quando la persona interessata non poteva, al momento dell'adozione del piano, rendersi conto della limitazione impostagli, quando la procedura non le aveva offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti o quando le circostanze sono notevolmente mutate dall'adozione del piano, in modo tale che lo stesso potrebbe essere divenuto illegale e che l'interesse al suo riesame o adattamento prevale sugli interessi opposti alla sicurezza giuridica e alla stabilità del piano (cfr. art. 21 cpv. 2 LPT; DTF 148 II 417 consid. 3.3; 145 II 83 consid. 5.1).

4.3.

4.3.1. I ricorrenti rimettono in discussione la procedura di pianificazione sostenendo, in termini generici, ch'essa non avrebbe consentito un'adeguata tutela dei loro diritti, poiché il Municipio non avrebbe inviato loro un avviso personale prima della pubblicazione della variante.

4.3.2. A tale riguardo, i giudici cantonali hanno rilevato che, ai sensi dell'art. 35 vLST in relazione con l'art. 44 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 nella versione in vigore nel 2016 (vRLST; RL 701.110), l'obbligo di avviso personale riguardava soltanto i proprietari dei fondi compresi nel perimetro del piano regolatore o della relativa variante e, tra questi, unicamente coloro direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti pianificatori previsti (dezonamento, vincolo d'espropriazione, forte limitazione dell'uso del suolo), così come avviene nella procedura ordinaria. Poiché i fondi dei ricorrenti non erano inclusi nella variante di poco conto che interessava esclusivamente il mappale aaa, la Corte cantonale ha quindi ritenuto che il Comune potesse legittimamente rinunciare all'invio di un avviso alla loro attenzione.

4.3.3. Su questo punto, la valutazione del Tribunale amministrativo cantonale merita tutela. Esso ha infatti proceduto ad un'interpretazione chiara e coerente delle norme cantonali che disciplinano la procedura di adozione di una variante di piano regolatore, fondandosi sui lavori preparatori del legislatore cantonale, sulle finalità dell'avviso personale contestato e sulle evoluzioni normative entrate in vigore il 1° gennaio 2022 tutt'ora vigenti.

Inoltre, la motivazione del giudizio impugnato si fonda su una valutazione giuridica già esaminata dal Tribunale federale nella sentenza 1C_200/2022 dell'11 agosto 2022. Tale giurisprudenza, ha anzitutto precisato che l'avviso personale nella procedura di adozione di un piano ha una funzione meramente ausiliaria e complementare rispetto alla pubblicazione, destinata ad assicurare l'informazione e la partecipazione della popolazione ai sensi dell'art. 4 LPT (RS 700). Nell'ambito della protezione giuridica secondo la legislazione ticinese, è poi stato chiarito che l'omissione dell'avviso personale ai proprietari confinanti non compresi nel perimetro della variante (in procedura ordinaria) non configura una notificazione difettosa ai sensi dell'art. 20 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), né costituisce un'applicazione arbitraria del diritto cantonale (art. 9 Cost.; cfr. sentenza 1C_200/2022, citata, consid. 2.3-2.4 e 3.2-3.5). Questa valutazione si estende anche alle varianti trattate in procedura semplificata poiché, come rilevato anche dalla Corte cantonale, il re gime dell'avviso personale non differisce rispetto alla procedura ordinaria (cfr. art. 27 cpv. 2 vLST e 36 vRLST). Inoltre, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, anche nella richiamata sentenza il piano riguardava un unico fondo (sentenza 1C_200/2022, citata, consid. 3.3). Va altresì rilevato che, stante l'obbligo di pubblicazione dei piani di utilizzazione (art. 33 LPT), il diritto federale non impone un avviso personale ai proprietari interessati al fine di rispettare il loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 106 Ia 310 consid. 1a; sentenze 1C_639/2019 del 25 agosto 2020 consid. 2.2 e 1C_561/2019 del 12 ottobre 2020 consid. 3.1-3.3; PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7a ed. 2022, pag. 593).

4.3.4. Ciò posto, la questione relativa alla contestata applicazione della variante di poco conto in procedura semplificata (art. 34 segg. vLST) può rimanere aperta. Poiché in concreto non emerge alcuna violazione dei diritti di partecipazione nella procedura pianificatoria, eventuali censure su tale aspetto avrebbero dovuto essere fatte valere in quella sede, presentando opposizione entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione (cfr. art. 28 e 35 cpv. 3 vLST). Spetta infatti agli interessati vigilare sulla situazione giuridica dei loro fondi e consultare regolarmente le pubblicazioni ufficiali (cfr. sentenze 1C_319/2022 del 24 agosto 2022 consid. 4.1 e 1C_639/2019, citata, consid 2). Su questo punto, le critiche ricorsuali si rivelano quindi infondate.

5.1. Infine, i ricorrenti censurano un'applicazione arbitraria della cosiddetta clausola estetica di cui all'art. 104 cpv. 2 LST.

5.2. Questa norma, applicabile a tutto il territorio cantonale, esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che ciò avviene quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Si tratta quindi di una clausola estetica positiva che non si limita a evitare alterazioni del contesto in cui è previsto l'intervento progettato, ma richiede anche di concorrere alla promozione e alla qualità d'insieme del paesaggio o dell'insediamento (sentenza 1C_125/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 2.5). La Corte cantonale ha precisato che, secondo la sua giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, bensì fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire. Questa clausola estetica ha una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa ha poi rilevato che tale concetto costituisce una nozione giuridica indeterminata e che, come tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Adita sull'interpretazione svolta dalle istanze inferiori, la Corte cantonale dispone di pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che essa è chiamata ad esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). La Corte cantonale ha quindi precisato che, laddove la valutazione estetica risulta plausibile, non può censurarla, sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente. I ricorrenti non contestano tali principi e non dimostrano, come si vedrà, per quali ragioni sarebbero stati disattesi nel caso concreto.

5.3.

5.3.1. Gli insorgenti rimproverano al Tribunale cantonale amministrativo di aver escluso problemi di inserimento paesaggistico sul solo presupposto che i manufatti rispettino i parametri edificatori e debbano soddisfare determinate esigenze tecniche. Sostengono inoltre che la suddivisione dei serbatoi in due corpi, unitamente all'arrotondamento degli spigoli e al rivestimento a verde, non eliminerebbero le criticità paesaggistiche del progetto, qualificando come "totalmente priva di fondamento e arbitraria" la motivazione che si fonda su tali elementi ritenuti positivi. A loro avviso, il volume costituisce un dato oggettivo che non cambia in funzione della forma o del mascheramento visivo: questo resterebbe invariato, indipendentemente da eventuali soluzioni di mimetizzazione. Essi soggiungono che la licenza edilizia non impone obblighi effettivi di inverdimento, con la conseguenza che non vi sarebbe garanzia che la vegetazione ricoprirà effettivamente i manufatti. Infine richiamano la relazione tecnica dell'architetto Z.________, prodotta in sede cantonale, dalla quale risulterebbe una lettura inadeguata del sito a scala territoriale e una scelta d'ubicazione dettata esclusivamente dagli interessi del Comune benché i serbatoi d'acquedotto siano normalmente collocati in luoghi appartati. Inoltre, la perizia segnalerebbe la mancata considerazione dell'evoluzione storica dell'abitato e, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali, un aumento dell'impatto visivo dovuto proprio alla suddivisione in due serbatoi distinti.

5.3.2. Nella sentenza impugnata, i giudici cantonali, esaminata la domanda di costruzione e preso atto della sensibilità della zona, hanno sostanzialmente condiviso la valutazione del Municipio, secondo cui i manufatti previsti non risultano disarmonici rispetto alle edificazioni circostanti, in ragione dell'inserimento ordinato dei due serbatoi nel tessuto urbano e del loro rivestimento a verde. Essi hanno inoltre concluso che il progetto tiene sufficientemente conto dell'esigenza di attenuarne l'impatto visivo, prevedendo diversi accorgimenti: la suddivisione dell'impianto in due corpi distinti, l'arrotondamento degli spigoli, la rotazione rispetto all'allineamento delle abitazioni retrostanti, il rivestimento vegetale delle facciate e una sistemazione esterna ordinata.

5.3.3. I ricorrenti, che non sostengono un accertamento arbitrario dei fatti (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), non dimostrano che si sarebbe in presenza di un apprezzamento abusivo delle circostanze locali da parte della Corte cantonale. Essi si limitano a contrapporre alla conclusione di quest'ultima la propria lettura degli elementi architettonici del progetto litigioso, facendo leva sulla relazione tecnica da loro versata agli atti. A tale riguardo, si osserva che la citata perizia rimprovera in particolare al Comune di non aver considerato lo sviluppo storico del quartiere e il fatto che la zona AP-EP, oggi circondata da area residenziale, si trovava in origine al margine dell'abitato. Tali elementi sono però irrilevanti per l'inserimento estetico delle opere nel paesaggio, in quanto, come visto, le scelte pianificatorie non possono più essere rimesse in discussione nell'ambito della procedura edilizia. Neppure la considerazione secondo cui i bacini degli acquedotti sarebbero normalmente collocati in luoghi appartati prova che l'ubicazione scelta, peraltro conforme al vincolo pianificatorio del fondo, consente di mettere in dubbio la plausibilità dell'inserimento paesaggistico, in misura tale da imporre alla Corte cantonale l'annullamento della licenza edilizia. Analogamente, il semplice dissenso espresso dall'architetto di parte rispetto agli effetti attenuanti della suddivisione del volume in due corpi non è idoneo a dimostrare un abuso del potere di apprezzamento.

5.3.4. Del resto, l'applicazione di una clausola relativa all'estetica non può condurre in modo generale a svuotare della sua sostanza la disciplina vigente in materia di zone. Se un piano delle zone prevede che in un determinato settore del territorio possono essere edificate delle costruzioni di una certa volumetria, un divieto di costruzione fondato su una clausola estetica per il contrasto provocato dalla voluminosità dell'opera progettata può giustificarsi soltanto quando è toccato un interesse pubblico preponderante. Occorre che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie vigenti appaia irragionevole, come per esempio quando si tratta di proteggere un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla sua realizzazione (DTF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; sentenze 1C_148/2024 del 15 luglio 2025 consid. 4.2 e 1C_27/2023 del 28 novembre 2023 consid. 3.3.3; cfr. BAPTISTE ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n. 760).

5.3.5. In concreto, la valutazione della Corte cantonale appare comunque condivisibile. Dagli accertamenti fattuali contenuti nella sentenza impugnata, che non essendone stata dimostrata l'arbitrarietà sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), risulta che il progetto edilizio si inserisce in una zona AP-EP con vincolo specifico in "serbatoio acqua potabile", nel pieno rispetto delle norme edilizie vigenti. La critica generale secondo cui il Comune, in quanto istante in licenza, avrebbe condotto "alla chetichella" la pianificazione e la successiva procedura edilizia, scegliendo soluzioni dettate unicamente da propri interessi, risulta pretestuosa. Come detto, la porzione di fondo interessata è infatti destinata a scopi pubblici, tra cui rientra l'approvvigionamento idrico, e peraltro già ospita un magazzino comunale.

5.3.6. Gli accorgimenti progettuali proposti dall'istante in licenza - suddivisione in due volumi di 152 m² ciascuno con altezza di 8,60 m, rivestimento a verde, assenza di spigoli vivi, rotazione per ridurre l'impatto frontale e sistemazione esterna ordinata - appaiono inoltre idonei a garantire un inserimento ordinato ed armonioso nel territorio e, di riflesso, non imponevano ai giudici cantonali di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità comunale. Peraltro, quando si tratta di esaminare l'applicazione di clausole estetiche, anche il Tribunale federale si impone un certo riserbo nell'apprezzamento di circostanze locali, meglio conosciute dalle autorità cantonali e comunali. Infatti, esse dispongono in questo campo di un ampio potere di apprezzamento, segnatamente laddove devono valutare se una costruzione o un impianto possano compromettere l'aspetto o il carattere di un sito o di una località (DTF 146 II 367 consid. 3; 142 I 162 consid. 3.2.2; sentenza 1C_239/2024 del 5 giugno 2025 consid. 5.4). Infine, il timore che la copertura vegetale contemplata nel progetto edilizio possa risultare insufficiente e che andrebbero quindi imposti obblighi aggiuntivi di inverdimento attiene a mere ipotesi e non costituisce, sul piano giuridico, un elemento ostativo al rilascio della licenza.

5.4. Per questi motivi, non risulta una valutazione abusiva delle circostanze locali da parte dei giudici cantonali sotto il profilo della clausola estetica positiva di cui all'art. 104 LST.

5.5. In ultima analisi, la vaga critica contenuta nel gravame, riguardante un presunto rischio di collasso viario connesso all'attuale uso del fondo quale parcheggio e piazza di giro da parte dei genitori degli allievi della scuola elementare, appare inammissibile. Infatti, i ricorrenti non adducono espressamente alcun accertamento arbitrario dei fatti e neppure una violazione del diritto (art. 95 lett. a e 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Su questo punto, i giudici cantonali hanno correttamente ritenuto che tale questione non impedisce il rilascio del permesso. Da una parte, l'uso del sedime comunale come parcheggio temporaneo non risulta autorizzato - circostanza non contestata. D'altra parte, eventuali ipotesi di disagio al traffico, non risultanti dagli atti, non si risolvono d'acchito negando l'utilizzo del mappale aaa per lo scopo previsto (serbatoio acqua potabile) ma, se del caso, attraverso misure viarie specifiche che esulano dall'oggetto del litigio.

In quanto ammissibile, il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

Comunicazione alle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 6 novembre 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Presidente: Il Cancelliere:

Haag M. Piatti

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