Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_445/2025
Sentenza del 6 ottobre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Kneubühler, Giudice presidente, Müller, Merz, Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Fabrizio N. Campanile, ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2025.91).
Fatti:
A.
Il 26 novembre 2024, il Ministero della giustizia italiano ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto ed estradizione riguardante il cittadino italiano A.________ finalizzata all'esecuzione di una pena privativa di libertà complessiva di 5 anni, 7 mesi e 10 giorni. Ciò sulla base di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 22 dicembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Ufficio esecuzioni penali, nell'ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta e truffa sui quali il Tribunale di Firenze ha statuito mediante le seguenti quattro sentenze a carico del predetto: sentenza del 5 luglio 2010, definitiva il 25 ottobre 2010, per il reato di omesso versamento dell'lVA per l'esecuzione di una pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione (sentenza 1); sentenza del 22 febbraio 2012, definitiva l'8 febbraio 2016, per il reato di bancarotta semplice commesso il 10 marzo 2010 a Firenze per l'esecuzione di una pena di 6 mesi di reclusione (sentenza 2); sentenza del 6 dicembre 2016, definitiva il 21 gennaio 2017 per il reato di bancarotta semplice commesso il 4 gennaio 2012 a Firenze per l'esecuzione di una pena di 8 mesi di reclusione (sentenza 3); sentenza del 14 ottobre 2020, definitiva il 25 ottobre 2023, per il reato di bancarotta fraudolenta commesso il 14 marzo 2012 a Firenze per l'esecuzione di una pena di 4 anni di reclusione (sentenza 4).
B.
L'interessato è stato arrestato il 31 gennaio 2025 nel Canton Argovia sulla base di un ordine di arresto ai fini di estradizione emanato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Con sentenza del 30 aprile 2025 (RH.2025.8) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'interessato contro la reiezione di una domanda di scarcerazione da parte dell'UFG. Un ricorso contro questo giudizio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_257/2025 del 23 maggio 2025.
C.
Con decisione del 26 maggio 2025 I'UFG ha concesso I'estradizione di A.________ all'ltalia per l'esecuzione delle sentenze 2, 3 e 4; l'ha invece rifiutata per la sentenza 1, invitando quindi il Ministero della giustizia italiano a ricalcolare la pena di reclusione complessiva ancora da eseguire. Adito dall'interessato, con decisione del 7 agosto 2025 la CRP ne ha respinto il ricorso e la richiesta di scarcerazione.
D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, richiamati gli atti della CRP:
Eventualiter: Es sei vor Vollzug der Auslieferung das italienische Justizministerium anzuweisen, das Strafmass der noch zu vollziehenden Freiheitstrafe des Urteils des Tribunale di Firenze vom 22. Februar 2012 unter vollständiger Ausblendung der Tatvorwürfe, die den Beschwerdeführer vor seiner Ernennung als formelles Organ (Geschäftsführer) der B.________ srl. am 11. Dezember 2009 betreffen, neu zu berechnen.
Eventualiter: Es sei vor Vollzug der Auslieferung das italienische Justizministerium anzuweisen, das Strafmass der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafe des Urteils des Tribunale di Firenze vom 6. Dezember 2016 unter vollständiger Ausblendung der Tatvorwürfe, die den Beschwerdeführer vor sei ner Ernennung als formelles Organ (Geschäftsführer) der C.________ srl. am 2. November 2010 betreffen, neu zu bere chnen.
Eventualiter Es sei die Auslieferung nach Italien zur Vollstreckung des Säumnisurteils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020, mit dem eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren verhängt wurde, zu verweigern.
Subeventualiter : Es sei das Auslieferungsverfahren bezüglich der Vollstreckung des Säumnisurteils des Tribunale di Firenze am 14. Oktober 2020 zu sistieren, bis ein rechtskräftiger Entscheid über das Wiedereinsetzungsgesuch (istanza di restituzione nel termine) vom 3. März 2025 vorliegt.
Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 2 abgelehnt wird, sofern keine Neuberechnung des noch zu vollziehenden Strafmasses der Freiheitsstrafen nach den Beschwerdeeventualanträgen Nr. 2 bis 4 im Einzelnen erfolgt - das Gesamtstrafmass der noch zu vollziehenden Freiheitsstrafen für die allenfalls noch verbliebenen auslieferungsfähigen Urteile gesamthaft neu zu berechnen.
Es sei eventualiter für den Fall, dass der Beschwerdeantrag Nr. 2 abgelehnt wird, die Auslieferung des Verfolgten an Italien wegen der realen Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung im italienischen Strafvollzug vollständig zu verweigern.
Subeventualiter
Es sei subeventualiter die Auslieferung unter der Bedingung zu bewilligen, dass das italienische Justizministerium vor Vollzug der Auslieferung garantiert wird, dass der Beschwerdeführer während der gesamten Dauer der allfällig in Italien noch zu verbüssenden Freiheitsstrafe weder in überbelegten Anstalten untergebracht noch anderweitig einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK ausgesetzt wird; andernfalls sei die Auslieferung zu verweigern. Insbesondere sei die Auslieferung nur unter der Garantie zu bewilligen, dass das italienische Justizministerium vor Vollzug der Auslieferung garantiert:
Die Auslieferung sei erst dann zu vollziehen, wenn diese Garantien vorliegen und durch das BJ geprüft und als rechtsgenügend anerkannt worden sind.
8. Es sei die Auslieferungshaft unverzüglich aufzuheben,
eventualiter unter Anordnung geeigneter Ersatzmassnahmen.
E.
La CRP rinuncia a formulare osservazioni e si conferma nella sentenza impugnata, mentre l'UFG propone di respingere, in quanto ammissibile, il ricorso. Il ricorrente, con replica del 29 settembre 2025, ribadisce che l'UFG non si sarebbe confrontato in maniera sufficiente con le sue censure.
Diritto:
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso in esame è quella italiana. Nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né il ricorrente ne adduce.
1.3. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF, ciò che vale anche nell'ambito estradizionale, DTF 134 IV 156 consid. 1.3.4). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.1. Riguardo alla presenza di un caso particolarmente importante, il ricorrente adduce che le sentenze italiane 2 e 3, in relazione al principio della doppia punibilità, sarebbero errate e arbitrarie. Nelle sentenze estere, di cui critica il contenuto, la sua responsabilità sarebbe stata infatti ritenuta sia per il suo ruolo dapprima di responsabile effettivo, rispettivamente "dominus" della gestione aggravante il dissesto di società, sia quale amministratore unico delle stesse, poi fallite. Sostiene che farebbe quindi difetto il requisito della doppia punibilità poiché la pena non potrebbe essere suddivisa tra le due fattispecie. Ciò poiché secondo il diritto svizzero (art. 725b cpv. 3 CO) in caso di un'eccedenza di debiti spetta solo al consiglio d'amministrazione darne avviso al giudice, e non a un organo di fatto. Insiste nell'affermare che le sentenze italiane non farebbero alcuna differenza tra gli atti da lui compiuti quale organo di fatto e quelli come organo formale delle società interessate. Critica che l'UFG e la CRP non hanno esaminato in maniera differenziata e autonoma questa questione. In relazione alla sentenza 4, contumaciale, farebbe difetto l'esame della doppia punibilità, in violazione dei principi d'essere sentito e di motivare le sentenze visto che le autorità svizzere non avrebbero esaminato i complessi processi economici che hanno causato la bancarotta fraudolenta. Non sarebbe stata considerata la circostanza che per un determinato periodo di tempo egli avrebbe rivestito solo il ruolo di organo di fatto delle società poi fallite, questione non esaminata autonomamente dalle autorità svizzere.
2.2. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la decisione impugnata è motivata in maniera sufficiente, visto che permette al ricorrente di afferrarne la portata e di impugnarla con cognizione di causa, nonché all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 149 V 156 consid. 6.1; 142 IV 245 consid. 4.3).
2.3. Nell'ambito dell'estradizione, se questa è richiesta per diversi reati, la condizione della doppia punibilità, contrariamente all'assistenza giudiziaria internazionale, dev'essere adempiuta per ognuno di essi (DTF 125 II 569 consid. 6). La CRP ha ritenuto che, riguardo alle tre sentenze per le quali è stata concessa l'estradizione, i relativi fatti, effettuata la dovuta trasposizione (cfr. DTF 124 II 184 consid. 4b/cc), potrebbero essere sussunti in Svizzera al reato di cattiva gestione di cui all'art. 165 CP, ricordato che la punibilità secondo il diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste. L'istanza precedente, richiamando la dottrina, ha ritenuto che questa norma, contrariamente all'assunto ricorsuale, si applica anche a un organo di fatto, e non solo a un organo formale della società oggetto del dissesto.
Ha precisato infatti che secondo l'art. 29 CP, inerente ai rapporti di rappresentanza, se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica (lett. a); in qualità di socio (lett. b); in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività (lett. c) o in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore (lett. d). La CRP ha aggiunto, a titolo abbondanziale, che, prima facie, per i fatti descritti nelle sentenze italiane potrebbe entrare in linea di conto anche il reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP.
2.4. Quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non si confronta in maniera sufficiente con i citati argomenti, decisivi per il giudizio. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.
3.1. D'altra parte il ricorrente, osservato che le sentenze italiane non distinguerebbero tra la sua funzione di organo formale e fattuale, si limita a rimproverare in maniera generica alla CRP di non aver proceduto a un esame differenziato e approfondito, sotto il profilo temporale, tra queste due posizioni. In particolare di non aver considerato le specificità del diritto svizzero per rapporto a quello italiano dell'obbligo, che spetta al consiglio d'amministrazione (art. 716a cpv. 1 cifra 7 e art. 725b cpv. 3 CO), di avvisare il giudice in caso di un'eccedenza di debiti della società.
3.2. Con quest'argomentazione egli misconosce che nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, il giudice svizzero dell'estradizione non deve rifare il procedimento penale estero, ma soltanto esaminare se sulla base dei fatti esposti nella rogatoria o nelle sentenze estere essi sarebbero punibili anche in Svizzera. Non deve neppure, come parrebbe ritenere il ricorrente, commisurare le pene in applicazione della normativa elvetica e rideterminare poi semmai quelle pronunciate all'estero. In concreto non dev'essere pertanto stabilito in che misura, eventualmente, i periodi durante i quali egli avrebbe agito quale dirigente fattuale e non come organo formale delle società interessate avrebbero potuto influire sulla commisurazione delle pene qualora il procedimento penale avesse avuto luogo in Svizzera. Decisivo è soltanto che tali fatti, almeno in parte, potrebbero essere punibili anche in Svizzera. La questione di sapere in che misura l'applicazione dell'art. 29 CP avrebbe potuto influire sulla durata delle pene non è determinante nell'ambito in esame. Adita con una domanda di estradizione, l'autorità svizzera deve esaminare la punibilità soltanto per assicurarsi che si sia in presenza di un reato per il quale l'estradizione può essere concessa. Le questioni, di merito, sulle quali è incentrato il ricorso, esulano dall'oggetto del litigio e non costituiscono di per sé un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF, che imporrebbe, eccezionalmente, un intervento del Tribunale federale. Esso non è infatti un'istanza di appello che dovrebbe riesaminare la fondatezza delle sentenze di condanna estere sotto il profilo oggettivo e soggettivo. A maggior ragione nel quadro della procedura, amministrativa e non penale, di estradizione (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 4 ad art. 35).
3.3. Il ricorrente accenna poi all'eventuale non eseguibilità della sentenza contumaciale n. 4, notificata al suo legale dell'epoca. Osserva che il 3 marzo 2025 egli ha presentato al Tribunale di Firenze una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 175 del Codice di procedura penale italiano per chiedere un nuovo processo. Rileva che le autorità estere la stanno esaminando nel merito, motivo per cui, nell'ipotesi in cui l'istanza fosse accolta, l'esecuzione di quella sentenza verrebbe sospesa. Ora, mal si comprende perché, in tale ipotesi, le autorità estere, che non hanno ritirato la domanda di estradizione, non dovrebbero considerare questa circostanza, né il ricorrente tenta di spiegarlo. Non si è quindi in presenza di un caso di principio, motivo per cui non si giustifica di sospendere l'esame della rogatoria nell'attesa della prospettata sentenza estera.
4.1. Il ricorrente chiede poi di sviluppare ulteriormente o di modificare la prassi secondo cui l'estradizione all'Italia non dev'essere di massima subordinata alla presentazione di garanzie. Rimprovera all'UFG e alla CRP di non avere esaminato compiutamente la situazione attuale dell'esecuzione delle pene in Italia e di non aver vagliato l'adozione di misure sostitutive alla carcerazione.
4.2. Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Questa norma ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale. Ciò vale in particolare nelle procedure di estradizione, visto che nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; art. 3 CEDU e art. 7 Patto UNO II; DTF 130 II 217 consid. 8.1). L'esame delle condizioni poste dalla norma in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. II giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare. Non è infatti sufficiente che l'interessato dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che, tenuto conto delle circostanze particolari e reali, esiste un rischio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani in quello Stato, suscettibile di toccarlo in maniera concreta. Un rischio meramente teorico può infatti sempre sussistere (DTF 149 IV 376 consid. 3.4; 148 IV 314 consid. 3; 130 II 217 consid. 8.1).
4.3. Per sapere in quali casi si debbano ottenere garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una suddivisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni. Nella prima categoria rientrano gli Stati con una provata cultura dello Stato di diritto, in particolare i Paesi occidentali, i quali, sotto il profilo dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria figurano gli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico (sulle garanzie diplomatiche vedi DTF 148 I 127 consid. 4.4 e sentenza 1C_444/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 3.1.2). Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possibili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico.
4.4. Riguardo alla questione delle condizioni di detenzione in Italia, la CRP ha rilevato che secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Ha poi osservato che dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Torreggiani e altri contro Italia dell'8 gennaio 2013 (n. 43517/09), il Tribunale federale e il Tribunale penale federale si sono ripetutamente occupati della questione di sapere se le condizioni di detenzione nelle carceri italiane ostino all'estradizione (cfr. GIUSEPPE AUFIERO, Extradition et délégation de la poursuite pénale : 20 ans de jurisprudence, in: Tempus fugit, 2024, pag. 241 segg., pag. 248). Tenuto conto delle numerose misure di riforma adottate dall'ltalia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'estradizione non dev'essere subordinata a garanzie. Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con l'articolo 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre inoltre tenere conto del fatto che l'Italia è uno Stato contraente della CEDU che offre adeguati mezzi di ricorso (sentenza 1C_288/2024 del 22 maggio 2024 consid. 3 e rinvii). La CRP ha rilevato che il ricorrente cita un più recente rapporto del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (CPT), senza però specificare che le criticità emerse riguardano soltanto i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), e non il sistema penitenziario (rapporto CPT/Inf [2024] 34 del 13 dicembre 2024).
Ha ritenuto che, per contro, le criticità addotte dal ricorrente sulla base del rapporto del 26 giugno 2025 dell'ONG Antigone, su cui l'UFG, a torto, non si è chinato, riguardano le condizioni di detenzione in generale. Ha sottolineato che le criticità non vengono denunciate soltanto dalle ONG, ma vengono riconosciute anche ai più alti livelli istituzionali, richiamando al riguardo un articolo del Corriere della sera del 1° luglio 2025 (intitolato "Mattarella: i suicidi in carcere sono un'emergenza sociale"). La CRP ha tuttavia stabilito che il ricorrente non dimostra, come richiesto dalla costante giurisprudenza (DTF 149 IV 376 consid. 3.4) che, date le circostanze del suo caso, sarebbe concretamente esposto al rischio di un trattamento contrario ai diritti umani in Italia, considerato inoltre che lo stesso CPT è in stretto contatto con le autorità italiane per risolvere il problema.
4.5. Al riguardo, il ricorrente si limita a sollevare critiche generiche, producendo nella replica una scheda inerente al noto sovraffollamento delle carceri italiane ("piano carcere" 2025). Il Tribunale federale, tenuto conto delle numerose misure predisposte dall'Italia per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, riscontrabile peraltro anche in Svizzera e in altri Stati europei, ha stabilito che l'estradizione non dev'essere condizionata all'ottenimento di garanzie formali (sentenze 1C_288/2024, citata, consid. 3, alla quale, per brevità si rinvia, 1C_226/2017 del 24 maggio 2017 consid. 1.4 e 1C_176/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4; sulla stessa tematica sentenza 1C_639/2024 del 14 novembre 2024 consid. 1.2 relativa all'estradizione al Belgio). La CRP non ha ravvisato motivi per scostarsi da questa prassi.
Ora, anche in questa sede il ricorrente non dimostra, come richiesto dalla citata giurisprudenza che, peraltro come cittadino italiano e senza problemi di salute, correrebbe un rischio serio e concreto di una grave violazione dei diritti umani in Italia. Né adduce che i procedimenti penali italiani nei suoi confronti non avrebbero rispettato le garanzie della CEDU, ratificata dall'Italia. In concreto non occorre quindi richiedere garanzie diplomatiche all'Italia. Come rettamente stabilito dalla CRP, a prescindere da ciò, la situazione nelle carceri italiane dovrà essere costantemente monitorata da parte dell'UFG.
Riguardo alla domanda di scarcerazione, il ricorrente si limita ad addurre che la costante prassi, secondo la quale se l'estradizione non è manifestamente inammissibile essa è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura estradizionale, sarebbe obsoleta. Con questo accenno egli non dimostra che occorrerebbe modificare questa giurisprudenza invalsa (sentenze 1C_397/2025 del 22 luglio 2025 consid. 2.3 e 1C_355/2025 del 27 giugno 2025 consid. 2.1). Il richiamo del ricorrente alla DTF 136 IV 20 (consid. 1.1, 1.2 e 3.5), secondo cui la sorveglianza elettronica ("Electronic Monitoring") potrebbe entrare in considerazione quale misura sostitutiva della carcerazione estradizionale è ininfluente, visto che al riguardo occorre comunque essere in presenza di un caso particolarmente importante, requisito non adempiuto in concreto. L'esito del presente gravame rende comunque priva d'oggetto tale domanda.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Losanna, 6 ottobre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri