Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 1B_701/2012
Decreto del 30 aprile 2013 I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Marco Mona, ricorrente,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli, opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto procedimento penale, non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando: che, con sentenza del 15 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B., per reati contro l'onore e discriminazione razziale; che A. ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per un nuovo giudizio; che, dopo lo scambio degli allegati, l'opponente è deceduto; che, potendo la causa essere divenuta senza oggetto, è stata concessa alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo; che il rappresentante dell'opponente ha comunicato di non avere alcuna obiezione allo stralcio dai ruoli, mentre il ricorrente non si è espresso al proposito; che la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni; che il decesso dell'opponente comporta lo stralcio della causa, non essendo più dati gli estremi per procedere penalmente nei suoi confronti; che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF); che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite; che gli interessati non si sono espressi al riguardo e che si giustifica in tale circostanza di non assegnare ripetibili della sede federale; che si può inoltre prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1B_701/2012 è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Non si assegnano ripetibili della sede federale.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni