Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 1B_15/2013
Sentenza del 5 marzo 2013 I Corte di diritto pubblico
Composizione Giudici federali Merkli, Giudice presidente, Karlen, Eusebio, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Oggetto procedimento penale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A. Il 12 settembre 2012 il Procuratore generale del Cantone Ticino (PG) ha aperto l'istruzione penale nei confronti di A.A.________ e della figlia B.A.________ per i reati di usura e di promovimento della prostituzione. Gli imputati avrebbero commesso tali reati in relazione alla loro attività di gestione dell'esercizio pubblico C.________ e del relativo postribolo, situati nell'edificio sul fondo part. xxx di X.________.
B. Dopo avere disposto l'accompagnamento coattivo e l'interrogatorio degli imputati, il 21 settembre 2012 il PG ha proposto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPG) di ordinare due misure sostitutive della carcerazione preventiva allo scopo di evitare un pericolo di recidiva. Ha segnatamente chiesto che fosse ordinato agli imputati di regolarizzare formalmente l'esercizio pubblico, presso il quale, secondo le disposizioni cantonali, non poteva essere esercitata la prostituzione, e che fosse vietata loro la conclusione di contratti di locazione delle camere per importi superiori a canoni da fr. 90.-- a fr. 110.-- al giorno. Con decisione del 22 settembre 2012 il GPC ha respinto la domanda.
C. Con sentenza del 28 dicembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo del PG contro la decisione del GPC. La Corte cantonale ha negato l'esistenza di gravi indizi di reato a carico degli imputati.
D. Il PG impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di accogliere le misure sostitutive proposte. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.1 La sentenza impugnata emana da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF) e contro la stessa è di principio dato il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF. Il Tribunale federale ha di massima ammesso la legittimazione a ricorrere del pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF contro una decisione di scarcerazione dell'imputato (DTF 137 IV 237 consid. 1.2 e rinvii). La decisione impugnata non concerne tuttavia la messa in libertà degli imputati, ma la mancata approvazione delle misure sostitutive proposte dal PG. La sua legittimazione a ricorrere in un caso come quello in esame è quindi perlomeno dubbia, ove anche si consideri ch'egli ha sin dall'inizio comunicato al GPC di rinunciare a partecipare ad un'eventuale udienza (cfr. DTF 138 IV 92 consid. 3.3, 148 consid. 3). Il ricorrente non si esprime d'altra parte sul fatto che la chiusura dell'esercizio pubblico, di cui chiede l'imposizione quale misura sostitutiva, sarebbe stata accettata ed eseguita dagli imputati. Non spiega in particolare per quali ragioni, nonostante tale circostanza, egli avrebbe ancora un interesse pratico ed attuale all'adozione della relativa misura sostitutiva. Visto l'esito del gravame, la questione della sua legittimazione a ricorrere non deve comunque essere approfondita oltre.
1.2 La decisione impugnata non pone fine al procedimento e costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile. Spetta innanzitutto al ricorrente dimostrare l'adempimento di questo requisito (cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 e rinvii), la cui realizzazione non è in concreto manifesta, non trattandosi nel caso di specie del rifiuto di ordinare la carcerazione preventiva. Il ricorrente non si esprime al riguardo, in particolare non spiega per quali ragioni la mancata imposizione delle prospettate misure sostitutive potrebbe rendere più difficile od ostacolare la continuazione del procedimento penale (DTF 138 IV 92 consid. 1.2; 137 IV 237 consid. 1.1). Per il resto non sono posti ulteriori limitazioni o accresciuti requisiti di motivazione e il Tribunale federale esamina di principio liberamente la legalità delle misure coercitive (cfr. sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2). In considerazione dell'esito del ricorso, anche la questione dell'esistenza per il pubblico ministero di un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF può rimanere indecisa.
2.1 Giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP, sono misure sostitutive, segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva, ma in ogni caso anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità, il provvedimento meno incisivo deve infatti permettere di raggiungere lo stesso scopo della detenzione (cfr. sentenza 1B_165/2012 del 12 aprile 2012 consid. 2.3 in: SJ 2012 I pag. 407). Il perseguimento di altri scopi non è ammissibile (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozess, Praxiskommentar, 2009, n. 5 all'art. 237; EDY MELI, in: Commentario CPP, 2010, n. 3 all'art. 237).
2.2 In concreto, la Corte cantonale ha negato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati. Vista la particolarità della fattispecie e al fine di non pregiudicare l'eventuale giudizio di merito, la questione può rimare qui indecisa. In effetti, per i motivi esposti ai considerandi seguenti, il diniego delle istanze cantonali di ordinare l'adozione delle misure proposte dal ricorrente non viola comunque il diritto federale. 2.3 2.3.1 Il ricorrente persegue gli imputati essenzialmente per i reati di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e di usura (art. 157 CP), in relazione al meretricio esercitato nel postribolo sul fondo part. xxx di X.. Prospetta quali misure sostitutive: "1. la regolarizzazione dal profilo formale della gestione di C., presso il quale secondo le disposizioni cantonali non può essere esercitata la prostituzione, in ispecie attraverso la chiusura degli spazi quale esercizio pubblico secondo l'art. 59 R-LEAR;
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 marzo 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Merkli
Il Cancelliere: Gadoni