[AZA 3]
1A.9/2000 1P.25/2000
I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
11 febbraio 2000
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Nay e Catenazzi. Cancelliere: Crameri.
Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pub- blico del 17 gennaio 2000 presentati dal Comune di L i -
g o r n e t t o, rappresentato dal Municipio, contro la de-
cisione emessa il 13 dicembre 1999 dal Gran Consiglio del
Cantone Ticino in merito al piano generale della strada
cantonale in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e
Besazio, denominata "Nuova strada della Montagna";
R i t e n u t o i n f a t t o :
A.-
Il piano generale della nuova strada della Montagna, in territorio dei Comuni di Ligornetto, Rancate e Besazio, è stato pubblicato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino nel periodo dal 18 aprile al 17 maggio 1994 (vedi Foglio ufficiale cantonale del 1° aprile 1994, pag. 2007 seg.). La decisione su reclamo presa successivamente dal Governo è stata impugnata dinanzi al Gran Consiglio dal Comune di Ligornetto, sul cui territorio corre parte del tracciato della progettata arteria.
Mediante decisione del 13 dicembre 1999 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha respinto il ricorso.
B.-
Il Comune di Ligornetto insorge contro questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo e con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, entrambi del 17 gennaio 2000. Chiede, con il ricorso di diritto am- ministrativo, in via principale, di annullare la decisione del Gran Consiglio con cui viene respinto il suo gravame e approvato il piano generale della nuova strada, in via sub- ordinata, di trasmettere gli atti all'autorità cantonale (Gran Consiglio e subordinatamente Consiglio di Stato) per- ché prenda una nuova decisione conforme al diritto pianifi- catorio federale. Con il ricorso di diritto pubblico il ri- corrente chiede di annullare la decisione del Gran Consi- glio.
Nel ricorso di diritto amministrativo il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 24 LPT e fa valere altresì che la strada sconvolgerebbe un comprensorio prezioso, pro- tetto a livello federale attraverso la sua inclusione nell' inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale.
Il ricorso di diritto pubblico ricalca le censure sollevate nel ricorso di diritto amministrativo; in esso il Comune fa valere in particolare una violazione della sua autonomia.
C.-
Gli atti di ricorso non sono stati intimati al Gran Consiglio.
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
1.-
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 293 con- sid. 1a, 497 consid. 1a).
a) Il ricorso di diritto amministrativo e il ri- corso di diritto pubblico sono legati da una stretta rela- zione tra loro, si fondano sulla medesima fattispecie e si riferiscono a una stessa e unica decisione. Entrambi i ri- corsi tendono d'altra parte all'annullamento della decisio- ne del Gran Consiglio, il ricorso di diritto amministrativo contenendo invero anche una domanda subordinata volta al rinvio degli atti all'autorità cantonale. Si giustifica, in tali circostanze, di trattare i gravami congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio (DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1).
b) Quando, come in concreto, la parte ricorrente agisca simultaneamente attraverso la via del ricorso di di- ritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo occorre, in base alla regola della sussidia- rietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84 cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ri- corso di diritto amministrativo (DTF 123 II 231 consid. 1, 122 II 373 consid. 1b, 122 I 267 consid. 1a).
c) Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministra- tivo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste negli art. da 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 274 consid. 1, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ri- corso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul di- ritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale diretta- mente applicabili (DTF 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 I 231 consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).
Le decisioni cantonali di ultima istanza relative a piani di utilizzazione (tra cui possono rientrare progetti stradali, cfr. al riguardo DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e DTF 120 Ib 27 consid. 1 in relazione alla LPN; Adelio Sco -
lari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 389 pag. 210 seg.;
cfr. pure l'art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983) sono impugnabili, di regola, mediante ricor- so di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT). Tuttavia, è aperta secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT la via del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni cantonali di ul- tima istanza concernenti le indennità per restrizioni della proprietà ai sensi dell'art. 5 e le autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT. Qualora siano contestate disposizioni fonda- te sul diritto sostanziale della Confederazione, segnata- mente sulla protezione dell'ambiente o della natura, conte- nute nel piano di utilizzazione, o la loro assenza, la giu- risprudenza del Tribunale federale considera ancora ammis- sibile, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministra- tivo: tale rimedio di diritto permette pure di sollevare censure concernenti l'applicazione del diritto sulla piani- ficazione del territorio, allorché queste ultime norme sono necessariamente in relazione con quelle del diritto sulla protezione della natura e dell'ambiente e quando non sussi- stano motivi di irricevibilità secondo gli art. 99 e segg. OG, segnatamente secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG. La proponibilità del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare quando il piano concerne un progetto concre- to e assume quindi il carattere di una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (DTF 123 II 88 consid. 1a, 231 consid. 2, 289 consid. 1b, 121 II 72 consid. 1b; cfr., riguardo al de- creto legislativo con cui il Gran Consiglio ticinese appro- vava, secondo l'ordinamento previgente, la costruzione di una strada, DTF 116 Ib 418 consid. 1a). L'art. 99 cpv. 1 lett. c OG non esclude d'altra parte in via di massima, se- condo la giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorso di diritto amministrativo contro i piani di utilizzazione ai sensi degli art. 14 e segg. LPT (DTF 123 II 88 consid. 1a/dd e rinvii).
d) Il Comune di Ligornetto non è legittimato, nel- l'ambito del ricorso di diritto amministrativo, a invocare l'autonomia comunale. Il quesito di sapere se, sempre con riguardo a questo rimedio, esso sia legittimato a proporre le altre censure, in particolare quella attinente all'ap- plicazione dell'art. 24 LPT, può rimanere aperto (art. 34 cpv. 2 LPT in relazione con l'art. 103 lett. c OG). Infat- ti, con giudizio di data odierna il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili ricorsi interposti contro la stes- sa decisione granconsiliare da proprietari di fondi diret- tamente coinvolti nel tracciato della prevista strada, e rinviato gli atti all'Autorità cantonale in applicazione dell'art. 98a OG (cause 1A.12/2000 e 1P.32/2000, 1A.20/2000 e 1P.56/2000). In tali circostanze, anche con riferimento ai ricorsi del Comune di Ligornetto, non vi è stato esauri- mento delle istanze cantonali sicché gli atti, pure in que- sto caso, devono essere rinviati all'Autorità cantonale.
aa) L'art. 98a OG fa infatti obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribu- nale federale, evenienza che si avvera riguardo al progetto litigioso. Il Tribunale federale ha ricordato che a partire dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducente l'art. 98a OG), l'art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale nonostante l'assenza di disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7), o quando, come in con- creto, la norma transatoria ne faccia astrazione. La ver- tenza doveva pertanto essere sottoposta, quale ultima istanza cantonale destinata a dirimerla, a un Tribunale nel Cantone: secondo l'art. 13 della legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983, nel tenore modificato il 6 feb- braio 1995 e valido dal 15 marzo successivo, i piani gene- rali seguono la procedura prevista per i piani di utilizza- zione cantonale, esaminati in ultima istanza ricorsuale dal Tribunale della pianificazione del territorio (art. 49 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990). In tali circostanze, il ricorso di diritto amministrativo interposto dal Comune contro la decisione del Parlamento è inammissibile per mancato esaurimento del- le istanze cantonali giusta l'art. 98a OG (DTF 125 I 406 consid. 3a, 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Il presente ri- corso non può quindi essere esaminato nel merito, non es- sendo stato utilizzato il rimedio dato e imposto dall'art. 98a cpv. 1 OG, questa norma essendo già direttamente appli- cabile quando il Parlamento si è pronunciato.
In tali circostanze l'incarto viene inviato all'Au- torità giudiziaria cantonale verosimilmente competente in ultima istanza e cioè al Tribunale della pianificazione del territorio, perché si pronunci sulla vertenza (vedi DTF 123 II 231 consid. 8c). Si rileva a questo riguardo che, con la trasmissione dell'incarto alla Corte cantonale, il presente giudizio di irricevibilità non ha come conseguenza di ren- dere direttamente esecutiva la decisione impugnata presa dal Gran Consiglio (DTF 123 II 231 consid. 8d pag. 240).
bb) La decisione del Gran Consiglio non indica le possibilità di ricorso. Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale: quando il diritto cantonale lo prevede espressa- mente (cfr. l'art. 26 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966), l'autorità giudicante ha il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali e, se questa istruzione è errata o incompleta, il ricorrente ha per regola il diritto di prevalersene se- condo il principio della buona fede, a meno che l'inesat- tezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ti-
cinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Quest'ultimo stato di cose non deve ritenersi verificato in concreto, ritenute le particolarità della fattispecie, ove la competenza del Gran Consiglio a decidere quale ultima istanza cantonale poteva essere dedotta da una norma transitoria (l'art. 56a cpv. 1 della citata legge cantonale sulle strade) suscettibile di fuorviante interpretazione.
2.-
Risulta dai considerandi precedenti che il ri- corso di diritto pubblico sarebbe stato esso pure inammis- sibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 123 II 231 consid. 9). Non si deve quindi esaminare la censura, formulata in detto ricorso, di violazione dell'autonomia comunale.
3.-
Si giustifica di non prelevare la tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
p r o n u n c i a :
Il ricorso di diritto amministrativo è inammis- sibile.
Gli atti sono inviati al Tribunale della piani- ficazione del territorio del Cantone Ticino.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
Non si preleva tassa di giustizia.
Comunicazione al Municipio di Ligornetto, ai Municipi di Rancate e di Besazio, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e per il Gran Consiglio, all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e al Tribunale della pianificazione del territorio.
Losanna, 11 febbraio 2000 MDE
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente,
Il Cancelliere,