[AZA 0/2]

1A.3/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O


3 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa- le, Féraud e Catenazzi. Cancelliere: Crameri.


Visto il ricorso di diritto amministrativo del 23 dicembre 1999 presentato da A.________, Lugano, patrocinato dall'

avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il 3 dicembre 1999 dalla Direzione generale delle dogane, Ber-

na, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica fran- cese;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

Il 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore della "Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Tribunal de Grande Ins- tance" di Nizza ha inoltrato all'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia, una ri- chiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'inchie- sta penale aperta contro i cittadini italiani B.________ e C.________ per falsità in documenti, contrabbando, compli- cità e partecipazione a una frode. Secondo la domanda, il 24 maggio 1995 i due inquisiti furono interpellati a Carros, città vicino a Nizza, mentre prendevano in consegna un contenitore nel quale furono scoperti e sequestrati 798 scatoloni contenenti 39900 stecche di sigarette d'un valore complessivo di circa sei milioni di franchi francesi: i do- cumenti relativi al carico indicavano invece colli di mate- ria plastica (PVC). Il contenitore, proveniente da Aruba (Antille olandesi), era stato scaricato ad Amsterdam (NL), per essere trasportato, attraverso la Francia, in Italia, le operazioni essendo state rese possibili dall'allestimen- to di documenti falsi; i contatti tra i due sospettati e i mandanti avvenivano per il tramite di un numero telefonico svizzero. L'Autorità estera ha quindi chiesto di identifi- care il titolare della linea telefonica e i responsabili di una ditta di Locarno che potrebbe essere coinvolta nella truffa.

B.-

Con decisione del 19 marzo 1997 la Direzione generale delle dogane, cui l'UFP aveva delegato l'esecuzio- ne della rogatoria, ha accolto la domanda estera.

L'11 marzo 1998 l'Autorità di esecuzione ha effet- tuato una perquisizione presso A.________, a Lugano, proce- dendo anche a interrogarlo.

Con decisione del 3 dicembre 1999 la Direzione del- le dogane ha ordinato la trasmissione dei mezzi di prova all'Autorità richiedente.

C.-

Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto ne- cessario, nei considerandi.

La Direzione generale delle dogane e l'UFP, che si è astenuto dal formulare osservazioni complementari asso- ciandosi a quelle presentate dall'Autorità di esecuzione, concludono per la reiezione del gravame.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

a) Italia e Francia sono parti contraenti del- la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe- derale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli- cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con- venzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi- care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).

c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi- bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.

d) Come rilevato a ragione dal ricorrente, la de- cisione impugnata non indica chiaramente quali informazioni vengono trasmesse, visto che nel suo dispositivo, dopo che nella decisione stessa si è accennato alla perquisizione e all'interrogatorio, si parla semplicemente della notifica di "mezzi di prova". Nella risposta al ricorso la Direzione generale delle dogane precisa che l'unico mezzo probatorio concernente il ricorrente e che, secondo il dispositivo, verrà trasmesso, sarà il verbale d'interrogatorio. Ne segue che essa ha escluso dalla trasmissione il verbale della perquisizione di un locale adibito a ufficio presso l'abi- tazione del ricorrente, perquisizione che ha dato esito negativo: il ricorrente sarebbe comunque legittimato a im- pugnare anche la trasmissione di questo verbale (art. 80 lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa).

Il ricorrente è stato sottoposto a una misura coer- citiva e cioè all'interrogatorio quale incolpato, come si evince dal verbale. Egli è pertanto legittimato a opporsi alla trasmissione di questo mezzo di prova (art. 80h lett. b; DTF 126 II 258 consid. 2d e rinvii e consid. 2d/bb; v. DTF 122 II 130 consid. 2b in fine, 121 II 459 2c sulla le- gittimazione del teste).

2.-

Il ricorrente fa valere dapprima che il proce- dimento penale estero, secondo quanto è dato di sapere, sa- rebbe già concluso, visto che la richiesta è del 1995, e che la sua esecuzione non sarebbe mai stata sollecitata.

La critica è infondata. Una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. In tale ambito, la giurisprudenza considera inoltre che la domanda estera diventa senza oggetto se il processo all' estero si è nel frattempo concluso con un giudizio defini- tivo; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esa- minare se il procedimento penale estero segua effettivamen- te il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert

Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en ma-

tière pénale, Berna 1999, n. 168).

3.-

Il ricorrente adduce che l'Autorità estera non avrebbe fornito indizi sufficienti a dimostrare la sussi- stenza di una truffa in materia fiscale, e che in partico- lare essa non ha provato la sottrazione fiscale sia avvenu- ta mediante un inganno astuto. Egli sostiene inoltre che la decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che i re- quisiti relativi all'inganno astuto secondo l'art. 146 CP sarebbero divenuti più restrittivi.

a) Contrariamente all'assunto ricorsuale, la do- manda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispe- cie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).

aa) Nel caso di una truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP in relazione con l'art. 24 OAIMP, che rinvia al reato di truffa in materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0), perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richie- dente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonian- ze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib 242 consid. 5). Ciò implica una deroga alla prassi secondo cui l'autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi sulla realtà dei fatti addotti (DTF 117 Ib 88 consid. 5c in basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dallo Sta- to richiedente ch'esso fornisca particolari, che proprio la domanda di assistenza intende chiarire.

Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe assumere il ricorrente, la Parte richiedente non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e i gravi indizi - e non semplici supposizioni (DTF 114 Ib 56 consid. 3d pag. 66) - sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non sol- tanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente so- spettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

bb) Dalla rogatoria risulta che l'Autorità estera sospetta B.________ e C.________ d'aver importato illegal- mente, utilizzando documenti contenti alterazioni fraudo- lente, 39900 stecche di sigarette della marca "Marlboro" di un valore complessivo di circa sei milioni di franchi fran- cesi, mentre i documenti relativi al carico menzionavano colli di materia plastica (PVC). Secondo l'Autorità estera, l'insieme delle operazioni, interrotte in Francia, è stato reso possibile solo mediante l'approntamento di documenti alterati, di cui sei dettagliatamente indicati - con mit- tenti e destinatari - nella richiesta e prodotti con la stessa; questi atti sono stati allestiti per far credere a torto che i contenitori contenessero materie plastiche in- vece che sigarette. Il loro uso qualifica il sospettato contrabbando come frode fiscale e non come semplice evasio- ne fiscale. Non vi è pertanto motivo per chiedere all'Auto- rità estera di completare la domanda (art. 28 cpv. 6 AIMP), come richiesto implicitamente dal ricorrente.

In effetti, le operazioni compiute ai danni dello Stato estero sarebbero represse dall'art. 14 cpv. 2 DPA, secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento, ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, e dall'art. 15 DPA, relativo alla falsità in documenti e al consegui- mento fraudolento di una falsa attestazione. Le Autorità estere sospettano che gli indagati abbiano allestito e fat- to uso di documenti falsi; per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale occorre riferirsi all'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa di cui all'art. 146 CP (e del previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122 IV 197 consid. 3d, 246 consid. 3a), rispettivamente, per la definizione dell'art. 15 DPA, a quella di falsità in docu- menti giusta l'art. 251 CP (DTF 123 IV 17 consid. 2, 61 consid. 5a e b, 132 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 412

e 416; Gerhard Hauser, Schweizerische Rechts- und Amtshilfe

bei Zigarettenschmuggel, in: AJP 2000 pag. 1391 segg., 1393 segg.; sentenza inedita del 22 febbraio 1995 in re T., con- sid. 2).

La rogatoria si fonda sull'asserita lesione dell' art. 441-1 CP francese ("faux et usage"), reato punibile in Svizzera secondo l'art. 251 CP (sentenza inedita del 12 lu- glio 1995 in re F., consid. 6). L'allestimento e l'uso di falsi documenti costituisce un inganno astuto secondo le citate norme e la relativa giurisprudenza (DTF 116 Ib 96 consid. 4c). La truffa in materia fiscale può essere tutta- via realizzata non solo mediante l'uso di documenti falsi ma anche in altri casi di inganno astuto (DTF 125 II 250 consid 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine). Secon- do la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichia- razioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 125 II 250 consid. 3b e rinvii). Il Tribunale federale ha recente- mente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale quando il contribuente presenta all'au- torità tributaria documenti secondo l'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP, inesatti o incompleti, poiché la loro elevata attendi- bilità favorisce la disposizione delle autorità fiscali a rinunciare a eseguire controlli e a esaminare ulteriormente la veridicità del contenuto di tali documenti (DTF 125 II 250 consid. 3c).

cc) Il ricorrente si limita a contestare in manie- ra del tutto generica la sussistenza di un inganno astuto e non fa valere che gli atti falsificati non sarebbero docu- menti secondo l'art. 110 n. 5 CP (sulla nozione di documen- ti v. DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa). Certo, anche se il ricorrente non si esprime sul tema, occorre ricordare che la falsità ideologica in documenti non è sempre ammessa nel caso di dichiarazioni dal contenuto menzognero. Il caratte- re di documento di uno scritto è relativo e anche in pre- senza di scritti dal contenuto inveritiero non si è sempre, e necessariamente, in presenza di una falsità in documenti, ritenuto che in tale ambito la recente giurisprudenza ha peraltro assunto una linea restrittiva (DTF 126 IV 65 con- sid. 2, 125 IV 273, 17 consid. 2a/aa-cc con riferimenti an- che alla dottrina; sentenza inedita del 30 agosto 1995 in re H., consid. 4, apparsa in: Revue suisse de la propriété intellectuelle 1996 269; Günther Stratenwerth, Schweizeri-

sches Strfarecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge- meininteressen, 5aed., Berna 2000, pag. 109 segg.).

Nella fattispecie, anche qualora gli scritti liti- giosi non dovessero costituire documenti, si sarebbe comun- que in presenza di un inganno astuto e, pertanto, di una truffa in materia fiscale. Le persone sospettate hanno in effetti fatto uso di numerosi scritti, tra cui quattro let- tere di una società internazionale di marketing a Locarno, sei documenti concernenti un versamento di 33'600 franchi francesi da parte della Società di Banca Svizzera a Locar- no, agente per conto della società appena citata, documenti e 19 fotocopie concernenti un invio urgente e riguardanti due contenitori apparentemente carichi di PVC, due fatture della X.________ a una società di Aruba indicante che la merce consisteva in "synthetic resin PVC", quattro documen- ti emananti da una ditta di Cesano Maderno, presso Milano, destinata alla Y.________ SA a Carros e indicanti l'impor- tazione di merci in materia plastica e, infine, una fattura di un'altra società di Aruba destinata alla Y.________ SA. L'Autorità di esecuzione ha quindi ritenuto a ragione che l'impiego abusivo di numerosi scritti e l'interposizione di varie ditte site in diversi Paesi è costitutivo di una truffa in materia fiscale (sentenza inedita del 27 novembre 2000 in re W. consid. 4c).

Ne segue che, non trattandosi di una semplice sot- trazione fiscale o di contrabbando come asserito a torto dal ricorrente, l'assistenza dev'essere concessa, qualora anche le altre condizioni siano adempiute, fattispecie quest'ultima non contestata dal ricorrente (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 in fine e 64 in alto; sulla truffa in materia fiscale compiuta mediante l'allestimento e l'uso di false bollette doganali v. la sentenza del 1° aprile in re A. consid. 3, apparsa in Rep 1999 132). Il principio della doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid. 4b) non è stato violato.

4.-

Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia.

Losanna, 3 gennaio 2001 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente,

Il Cancelliere,

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