Urteilskopf 96 V 245. Sentenza del 23 gennaio 1970 nella causa Cassa malati svizzera "Artisana" contro Mina e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste Art. 13 Abs. 2 und 91 KUVG: Krankmeldung. - Bei rückwirkender Kürzung des Krankengeldes durch die SUVA wegen pathologischen Vorzustandes kann die Krankenkasse ihre Leistungspflicht für die Zeit bis zur Zustellung der Kürzungsverfügung an den Versicherten nicht wegen statutenwidriger Unterlassung der Krankmeldung verneinen.
Sachverhalt ab Seite 25
BGE 96 V 24 S. 25
A.- Il 10 dicembre 1966, Aurelio Mina, muratore nato nel 1907, fu vittima di un infortunio professionale del quale l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) dapprima assunse l'intera responsabilità. In applicazione dell'art. 91 LAMI, lo stesso Istituto ridusse però, con effetto dal 16 gennaio 1967, l'indennità di malattia del 50%, a causa di anomalie vertebrali anteriori, consistenti in un'osteocondrosi formatasi a seguito di ernia discale traumatica comparsa ed operata nel 1953.
B.- Addì 5 aprile 1967, la datrice di lavoro dell'interessato, l'impresa costruzioni M., alla quale l'INSAI aveva pure notificato la sua decisione di riduzione, comunicò lo stesso infortunio all'"Artisana", cassa malati con cui essa aveva concluso un contratto d'assicurazione collettiva per il proprio personale. A sua volta, con decisione 5 maggio 1967, l'Artisana comunicò ad Aurelio Mina
C.- L'Artisana ha tempestivamente deferito questa sentenza al Tribunale federale delle assicurazioni, osservando in sostanza: BGE 96 V 24 S. 26
L'Artisana propone l'annullamento della sentenza cantonale o, in via subordinata, il rinvio della pratica alla Corte cantonale per nuovo giudizio, allegando che Aurelio Mina non ha alcun diritto nei di lei confronti e non è incapace al lavoro. La cassa ricorrente conclude formulando quattro tesi generiche a mo'di norme giuridiche, le quali a mente sua dovrebbero essere confermate da questa Corte.
Aurelio Mina e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.
Durante la procedura in sede federale l'opponente ha ancora prodotto uno scritto 5 agosto 1969 inviatogli lite pendente dall'Artisana, al quale quest'ultima, come risulta da un'altra sua lettera 20 agosto 1969, attribuisce il carattere di una "decisione formale" a'sensi dell'art. 30 cpv. 1 LAMI. Aurelio Mina propone di esaminare pure tale nuova "decisione". In essa la ricorrente dichiara di avere introdotto delle riserve retroattive concernenti le anomalie vertebrali che avevano indotto l'INSAI all'applicazione dell'art. 91 LAMI, e di concedere all'assicurato, contrariamente a quanto da lei deciso il 5 maggio 1967, l'indennità di malattia per quattro mesi, prestazione sostituente la mercede dovuta dal datore di lavoro giusta l'art. 335 CO.
Erwägungen
Considerando in diritto:
L'atto emanato dall'Artisana il 5 agosto 1969 (cioè lite pendente) non costituisce una decisione capace di crescere in giudicato. Come il presente caso dimostra, s'impone di applicare anche nei processi in materia d'assicurazione contro BGE 96 V 24 S. 27le malattie la massima giusta la quale la litispendenza sottrae l'oggetto del ricorso al potere di decisione dell'autorità amministrativa (STFA 1962 p. 157).
Le casse possono attuare riserve retroattive contro la volontà degli assicurati soltanto se queste vennero formulate mediante una decisione cresciuta in giudicato. Nel presente caso, però, nessuna siffatta riserva venne decisa con forza di cosa giudicata; ciò a prescindere dall'asserto nel ricorso alla Corte cantonale - confermato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in ultima istanza - avere Aurelio Mina fruito del diritto di libero passaggio giusta l'art. 7 cpv. 2 LAMI per divenire collettivamente assicurato presso l'Artisana. È pertanto superfluo esaminare se la cassa avrebbe ancora potuto esercitare un suo eventuale diritto di introdurre riserve retroattive, atteso che già nel maggio 1967 conosceva i fatti a sua detta occultati e che un mese dopo essa dichiarava alla Corte cantonale di non avere "approfittato" di questa circostanza per motivare la negazione dell'obbligo di prestazioni.
Dapprima l'Artisana negò ogni suo obbligo a prestazioni nei confronti dell'assicurato. Poi lite pendente, essa dichiarò di erogargli l'indennità di malattia durante quattro mesi, in sostituzione del suo diritto alla mercede giusta l'art. 335 CO. Questa limitazione temporale non corrisponde nè alla LAMI, nè al contratto d'assicurazione collettiva ed è pertanto inammissibile. Infatti, l'Artisana ha semplicemente l'obbligo di erogare ad Aurelio Mina le prestazioni legali e contrattuali. Il giudizio cantonale impone alla Cassa di fissare l'importo e la durata delle stesse mediante una nuova decisione, e ciò con effetto retroattivo dal 16 gennaio 1967, data da cui l'INSAI ridusse del 50% le indennità di malattia da lei concesse.
L'esigenza della retroattività dell'emananda decisione amministrativa viene motivata dai primi giudici in sostanza come segue: L'obbligo a prestazioni dell'Artisana statuito dal contratto d'assicurazione collettiva invero nasce, di massima, con la notificazione della malattia al datore di lavoro. Nel caso presente, questi e l'assicurato ricevettero la decisione 17 febbraio 1967 dell'INSAI alla stessa epoca. Non si poteva ragionevolmente esigere da Aurelio Mina ch'egli notificasse la malattia prima, non essendogli stato possibile di prevedere che l'INSAI avrebbe ridotto, con effetto retroattivo, le sue prestazioni. Il fatto che dopo avere ricevuto la decisione 17 febbraio 1967 BGE 96 V 24 S. 28dell'INSAI il datore di lavoro abbia atteso sino al 5 aprile 1967 per annunciare il caso all'Artisana, non è imputabile ad Aurelio Mina.
L'opinione dei primi giudici merita conferma:
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: Il ricorso è respinto nel senso ... dei considerandi.