Urteilskopf 96 I 62997. Sentenza del 23 dicembre 1970 nella causa Cavalleri e Masci contro Brughera e Procuratore pubblico sottocenerino.
Regeste Staatsrechtliche Beschwerde. Subsidiarität. Willkür. Rechtsnatur des Entscheids, mit dem das Tessiner Schwurgericht dem Geschädigten im Strafprozess im Sinne von Art. 220 Abs. 2 StPO "provisorisch" eine Entschädigung zuspricht. Dieses Urteil kann weder mittels Berufung noch mittels strafrechtlicher Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden, so dass die staatsrechtliche Beschwerde zulässig ist (Erw. 1 und 2). Willkür darin liegend, dass das Gericht die Entschädigung einem Aktionär statt der Aktiengesellschaft zugesprochen hat (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 630
BGE 96 I 629 S. 630
A.- La Procedura penale ticinese del 10 luglio 1941 (PPtic.) regola le pretese di diritto civile che possono farsi valere nell'ambito del processo penale nel suo titolo XIII, che fra l'altro contiene le disposizioni seguenti: "Art. 219. Nella sentenza di condanna la Corte d'assise, ad istanza della parte lesa, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile. Art. 220. Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte lesa al foro civile. In tale caso la Corte può accordare alla parte lesa un risarcimento in via di provvisionale. Contro tali provvedimenti non è dato ricorso. Art. 221. Se l'imputato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento. Art. 222. Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato possono ricorrere al tribunale di seconda istanza nei modi e forme stabiliti dalla legge di procedura civile. Art. 223. I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di cassazione contro la sentenza penale o dalla intimazione della sentenza della Corte di cassazione".
B.- Con sentenza del 23 settembre 1970 la Corte delle assise criminali a Lugano ha riconosciuto Giorgio Masci e Antonio Cavalleri coautori colpevoli di reati di truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti ed amministrazione infedele "in danno di Lino Brughera, azionista e finanziatore della Gran Garage SA". Gli imputati avrebbero commesso questi reati nella loro qualità di membri del Consiglio di amministrazione oltre che di dipendenti della società. Prosciolti per insufficienza di prove da altre imputazioni, Masci e Cavalleri sono stati condannati alla pena di 18 mesi, rispettivamente di 14 mesi di detenzione. Inoltre i ricorrenti sono stati condannati al versamento dell'indennità di fr. 100 000.-- alla parte civile Lino Brughera a titolo di provvisionale. Per il resto, Lino Brughera e la Gran Garage SA, pure costituitasi parte civile, sono stati rinviati al competente foro civile. Secondo la sentenza, Masci e Cavalleri si sono resi colpevoli dei reati di truffa per aver indotto con inganno clienti della BGE 96 I 629 S. 631Gran Garage SA a versare l'ammontare di fatture, anzichè alla società, su di un libretto di deposito intestato ai due amministratori, rispettivamente per aver firmato, a nome della società, un vaglia cambiario destinato a garantire un debito personale di Masci. Nell'appropriazione indebita gli accusati incapparono per aver incassato a contanti crediti della società, trattenendone per sè l'importo; a codesto reato si ricollega quello di falsità in documenti per l'omessa contabilizzazione degli incassi. Infine, la Corte delle assise ravvisa una gestione infedele nel fatto che Masci e Cavalleri hanno gerito in modo avventato le vendite e le riprese di autovetture per conto della società.
C.- Contro la sentenza di condanna penale i ricorrenti non hanno interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione cantonale a norma degli art. 228 e segg. PPtic.: la sentenza di condanna è pertanto cresciuta in giudicato. Avverso il dispositivo che li condanna al versamento di una provvisionale di fr. 100 000.-- a Lino Brughera è invece diretto il tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. I ricorrenti domandano che il Tribunale federale lo annulli e rinvii Lino Brughera al foro civile per le sue eventuali pretese. In via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale federale pronunci l'incostituzionalità e di conseguenza annulli il cpv. 3 dell'art. 220 PPtic., assegnando ai ricorrenti un termine come quello dei combinati disposti degli art. 222 PPtic. e 225 CPC per appellarsi avverso la decisione impugnata. Sui motivi del ricorso si tornerà, ove occorra, nei considerandi.
D.- La Corte delle assise criminali, il Sostituto Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina e Lino Brughera concludono alla reiezione del ricorso.
Erwägungen
Considerando in diritto:
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Non è tuttavia necessario decidere se l'impugnato dispositivo costituisca decisione finale oppure incidentale a'sensi dell'art. 87 OG. Infatti, in quest'ultima ipotesi, sarebbe comunque adempiuto il requisito del danno irreparabile. L'impugnato giudizio fa obbligo ai ricorrenti di pagare una somma a titolo di provvisionale alla controparte: quand'anche si ammetta che, in una successiva procedura, essi ne possano chiedere ed ottenere la restituzione, il fatto di esser temporaneamente privati di un potere di disposizione patrimoniale costituisce un pregiudizio giuridico irreparabile (RU 93 I 462 consid. 2).
La Corte d'assise ha rinviato al foro civile la Gran Garage SA. Per contro, essa ha condannato i ricorrenti a versare a Lino Brughera fr. 100 000.-- a titolo di provvisionale, con la laconica motivazione non potersi "non riconoscere (alla parte civile Brughera) già in sede penale, a titolo provvisionale, dopo sei anni di inutile attesa, il diritto di veder condannati in solido i due imputati a versarle fr. 100 000.-- che risultano dall'addizione dei danni derivanti dai reati commessi". A giusta ragione i ricorrenti censurano come arbitrario simile giudizio. Per i combinati disposti degli art. 219 e 221 PPtic. la Corte delle assise è legittimata a pronunciarsi sulle pretese di diritto civile soltanto nel caso in cui essa giunga alla condanna dell'imputato. Da ciò deriva necessariamente che un risarcimento - sia con un giudizio di merito (art. 219 PPtic.), sia nella forma di una "provvisionale" (art. 220 cpv. 2 PPtic.) - può esser accordato soltanto a chi sia leso per il fatto ritenuto reato punibile dalla corte. È ben vero che, nel. dispositivo di condanna, i reati ritenuti BGE 96 I 629 S. 635a carico dei ricorrenti sono considerati dalla corte come commessi "in danno di Lino Brughera, azionista e finanziatore della Gran Garage SA". Ma dalla descrizione di tali reati, fatta nello stesso dispositivo e nella motivazione, risulta in modo indubitabile che danneggiata diretta ed immediata delle malversazioni degli imputati è la persona giuridica Gran Garage SA, della quale gli imputati erano amministratori. Lino Brughera, semmai, è danneggiato nella sua qualità di azionista della predetta persona giuridica, cioè in via indiretta e secondaria. Ora, per l'espressa disposizione dell'art. 755 CO, l'azione contro i promotori, le persone incaricate dell'amministrazione e della revisione ed i liquidatori, per un danno cagionato alla società e che i singoli azionisti o creditori sociali hanno subito soltanto indirettamente, non può tendere, ove la società non sia fallita, se non a far ottenere alla società il risarcimento dovutole (cfr. RU 44 II 42 ss. già sotto l'impero del cessato art. 674 CO; RU 82 II 55, consid. 3 a 5; SCHUCANY, Komm. zum Aktienrecht, S. 756; WIELAND, in AG, 22 (1949/50), p. 213). Questo aspetto della situazione poteva tantomeno sfuggire alla corte, in quanto, accanto a Lino Brughera, danneggiato indiretto, la stessa società anonima si era validamente costituita parte civile con il patrocinio di un avvocato, aveva aderito alle conclusioni dell'accusa per quanto concerne la colpevolezza e chiesto di essere rinviata puramente e semplicemente al foro civile per l'azione creditoria. La condanna dei ricorrenti al pagamento di un risarcimento all'azionista Brughera lede il chiaro precetto dell'art. 755 CO, che il legislatore ha istituito con la riforma del CO, adottando i criteri già assunti dal Tribunale federale per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla concorrenza delle azioni (cfr. la giurisprudenza e la dottrina citate sopra). Questi inconvenienti sono particolarmente evidenti nel caso che ne occupa: i ricorrenti infatti, convenuti in giudizio dalla società davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni da essa subiti, non potrebbero opporre all'attrice di già esser stati condannati a risarcire il danno indiretto patito dall'azionista. Pronunciata in violazione di una chiara norma legale, la condanna dei ricorrenti lede anche l'art. 4 CF, e deve pertanto essere annullata. Dato che la sentenza dev'essere cassata già per questo motivo, torna superfluo esaminare le ulteriori censure con le quali i BGE 96 I 629 S. 636ricorrenti fanno valere che, in quanto autorizza il giudice penale ad accordare alla parte lesa dei risarcimenti a titolo di provvisionale con sentenza non suscettibile di alcun rimedio del diritto cantonale, l'art. 220 cpv. 2 e 3 lede l'art. 4 CF.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso, e di conseguenza annullato il dispositivo dell'impugnata sentenza della Corte delle assise criminali che condanna i ricorrenti a pagare a Lino Brughera fr. 100 000.-- a titolo di provvisionale.