Urteilskopf 91 III 195. Sentenza 25 marzo 1965 nella causa Von Tobel.
Regeste
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 91 III 19 S. 20
A.- Carlo Malugani, cittadino italiano decesso a Locarno, ha lasciato quali eredi le figlie Giovanna in Häfliger, domiciliata a Zurigo, e Margherita in Grattarola, domiciliata a Margno (Italia). A carico di quest'ultima il dott. Karl von Tobel ottenne dal Pretore di Locarno-città, il 26 gennaio 1965, un decreto di sequestro a garanzia di un credito di fr. 15 000.-- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 1965. Il sequestro, eseguito lo stesso giorno dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, portava sui seguenti beni: " Diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno 1 e cioè: 2 libretti risparmio Ni. 75661/78623 Banca Popolare Svizzera 2 libretti risparmio Thurgauische Kantonalbank Weinfelden Ni. 73330 e 74687 presso Banca Popolare Svizzera Locarno 5 quote sociali Banca Popolare Svizzera fr. 4000.-- Obbl. 31/2% " 5000.-- Obbl. 31/2% " 3000.-- Obbl. 31/2% " 10000.-- Obbl. 31/2% " 5000.-- Obbl. 31/2% " 5000.-- Obbl. 31/2% " 3000.-- Obbl. 31/2 %
BGE 91 III 19 S. 21" 7000.-- Obbl. 31/2 % fr. 10000.-- Obbl. 31/2% " 100000.-- Obbl. 31/2% " 2200.-- Obbl. 31/4% " 3000.-- Obbl. 31/2% Banca Popolare Svizzera No. 20 azioni Funivia Airolo SA presso Banca Popolare Svizzera Locarno." La coerede indivisa Giovanna Häfliger, in Zurigo, cui l'Ufficio di esecuzione di Locarno aveva dato comunicazione dell'avvenuto sequestro, conformemente all'art. 104 LEF, insorgeva, con reclamo del 29 gennaio 1965 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale Autorità di vigilanza, contro l'esecuzione del sequestro, chiedendone l'annullamento.
B.- L'Autorità di vigilanza ha accolto il reclamo e annullato il sequestro per i motivi seguenti: Secondo l'art. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, il pignoramento dei diritti del debitore in una seccessione indivisa non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione anche se essa comprende soltanto un unico bene. Inoltre, l'art. 5, che disciplina l'esecuzione di un tale pignoramento, prescrive in particolare che gli elementi del patrimonio comune non saranno nè specificati nè stimati a parte. Ora, in virtù dell'art. 275 LEF, tale norma si applica anche per l'esecuzione di un sequestro. La disposizione del regolamento citato è del resto ovvia quando si pensi che, ai sensi dell'art. 602 CC, i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima. L'Ufficio di esecuzione, indicando dettagliatamente, nel verbale del sequestro impugnato, gli elementi del patrimonio comune, ha proceduto in modo illegale, in quanto solo con lo scioglimento della comunione ereditaria le attività attribuite all'erede si sostituiranno alla quota parte ideale.
C.- Mediante ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il creditore impugna tale decisione, chiedendo l'annullamento della medesima e, in via subordinata, il mantenimento del sequestro nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani.
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Secondo il ricorrente, il quale appunto, in primo luogo, ha indicato tale quota parte come oggetto da sequestrare, la elencazione dettagliata dell'attivo aveva lo scopo di informare sia il giudice del sequestro che l'Ufficio di esecuzione di quali attività era costituita la massa ereditaria, e dove queste si trovavano. In sequestri di tale genere, si deve anche tener presente la possibilità che il debitore non dia quelle informazioni alle quali sarebbe tenuto, secondo l'art. 5 del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione. Ora, l'Autorità di vigilanza deve sapere di quali attività è costituita la comunione, e dove esse si trovano, per poter decidere, ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 del citato Regolamento, se la parte pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se si debba procedere allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune. Tuttavia, quand'anche una indicazione dettagliata dell'attivo non fosse ammissibile, non c'è motivo di annullare tutto il sequestro, questo potendo essere mantenuto nella misura in cui ha per oggetto la quota parte spettante alla debitrice nella comunione ereditaria. Annullando il sequestro eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Locarno, la decisione impugnata viola le disposizioni legali sul sequestro e l'art. 1 del citato Regolamento; essa commette, d'altra parte, un diniego di giustizia, in quanto il creditore si vede negato un sequestro, nonostante la presenza di tutte le condizioni che lo legittimano.
Erwägungen
Considerando in diritto:
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Poichè il disponente Carlo Malugani era di nazionalità italiana, occorre pure esaminare se le norme del Regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione siano applicabili in concreto e se, in particolare, all'esecuzione del sequestro non si oppongano le disposizioni del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia, del 22 luglio 1868.
Contro la violazione dei trattati internazionali (v. la riserva dell'art. 271 cpv. 3 LEF) è dato il ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. c OG). Il principio della sussidiarietà di tale ricorso (art. 84 cpv. 2 OG) non entra qui in linea di conto, non essendo dato, contro il decreto di sequestro, alcun rimedio (art. 279 cpv. 1 LEF). Invece, non è esclusa la procedura di BGE 91 III 19 S. 25reclamo contro l'esecuzione del sequestro (RU 63 I 240 consid. 1, 63 III 102 consid. 2; BIRCHMEIER, p. 325).
Il Trattato disciplina questioni di competenza giudiziaria solo nell'art. 17, concernente il foro in caso di contestazioni ereditarie. Esso non contiene nessuna norma che regoli il foro in contestazioni di natura personale (RU 84 II 62 aa) e che escluda, in particolare, il foro del luogo del sequestro. All'autorità svizzera dell'ultimo domicilio del defunto italiano, del resto, compete di prendere anche i provvedimenti assicurativi della eredità, ai sensi degli art. 551 e segg. CC (cfr. MASPOLI, Le successioni e il trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868, p. 115).
Poichè l'eredità si trova in Svizzera, è irrilevante che la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933, in virtù dell'art. 9, non si applichi al sequestro.
Difficoltà possono sorgere, invece, qualora l'Ufficio di esecuzione si vedesse costretto, applicando per analogia l'art. 12 del Regolamento più volte citato, a procedere allo scioglimento della comunione, chiedendo l'intervento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 609 CC.
Secondo il Trattato di domicilio e consolare, la divisione di una comunione ereditaria è sottoposta al giudice italiano (cfr. MASPOLI, op.cit., p. 99).
Occorre, comunque, rilevare che il Trattato si applica solo alle controversie che potessero nascere tra eredi (art. 17 cpv. 3) o tra eredi e legatari (RU 58 I 320). Nella fattispecie, è un creditore che provocherebbe, indirettamente, la divisione della eredità. In un simile caso, l'autorità che interviene, ai sensi dell'art. 609 CC, in luogo dell'erede e del creditore, agisce in virtù di un proprio diritto, indipendentemente sia dall'erede che dal suo creditore (ESCHER, art. 609 CC, N. 12; TUOR/PICENONI, art. 609 CC, N. 12).
La questione di sapere se tale divisione, provocata da un creditore, rientri nell'art. 17 cpv. 3 del Trattato, è controversa e può essere lasciata aperta in questo giudizio. Secondo una interpretazione restrittiva di tale norma, il giudice del luogo d'origine previsto dal Trattato non sarebbe competente.
Decisivo appare che le disposizioni del Trattato relative al foro giudiziario non sono imperative; una proroga di giurisdizione è sempre possibile (RU 65 I 127/128, 80 II 364 consid. 1).
Di conseguenza, cade la possibilità di annullare d'ufficio, BGE 91 III 19 S. 26a questo titolo, il sequestro. Alle parti e ai coeredi interessati rimane aperta la via di un ricorso tempestivo eventualmente di diritto pubblico, nel caso in cui vogliano contestare la possibilità della realizzazione della quota sequestrata e della divisione preliminare della successione, intravvedendovi una violazione delle norme del Trattato.
Il reclamo è diretto non contro il decreto di sequestro, ma contro la sua esecuzione. Secondo una costante giurisprudenza, simile reclamo è ammissibile (RU 64 III 129, 75 III 26, 82 III 69 consid. 1, 88 III 141 consid. 1). Il sequestro si eseguisce, in virtù dell'art. 275 LEF, secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento. Nella misura in cui ne ricorrono gli estremi, tali norme sono pertanto applicabili anche nel caso particolare.
Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, che si tratti di proprietà comune o di comproprietà, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, e non sui singoli elementi che la costituiscono, anche se essa comprende un unico bene. Nel caso in esame, il ricorrente ha domandato il sequestro della parte di liquidazione spettante alla debitrice nella eredità fu Carlo Malugani, indicando pure dettagliatamente, in seguito, le singole attività della successione. Il decreto di sequestro ottenuto contro la debitrice indica, come oggetto da sequestrare, la "parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione ereditaria fu Carlo Malugani". Il verbale di sequestro, a sua volta, porta sui "diritti e ragioni spettanti alla escussa Grattarola-Malugani Margherita in Margno (Valsassina) Prov. di Como, nel prodotto della liquidazione della Comunione ereditaria del fu Carlo Malugani in Locarno". Tanto il decreto quanto il verbale di sequestro fanno seguire la descrizione dettagliata delle attività situate a Locarno. Nella misura in cui il sequestro in esame porta sulle attività della successione dettagliatamente indicate, esso è di conseguenza nullo. L'autorità di vigilanza va tuttavia troppo lontano annullando tutto il sequestro. Il verbale designa innanzitutto, in un modo chiaro e senza equivoci, i diritti e le ragioni spettanti alla debitrice nella liquidazione dell'eredità. Nella misura in cui il sequestro colpisce tale parte di liquidazione, deve pertanto essere mantenuto.
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Dispositiv
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e il sequestro è mantenuto limitatamente all'oggetto: parte spettante alla debitrice nel prodotto della liquidazione della successione ereditaria fu Carlo Malugani, Locarno.