Urteilskopf 116 II 570101. Estratto della sentenza 15 novembre 1990 della II Corte civile nella causa Immobiliare Tuscania S.A. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste Art. 2 Abs. 1 des Bundesbeschlusses über eine Pfandbelastungsgrenze für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke. Begriff des Eigentumserwerbs. Unter den Begriff des Eigentumserwerbs fallen auch Verfügungen, die wirtschaftlich einer Übertragung des Eigentums an einem Grundstück gleichkommen, wie die Übernahme der Aktien einer Immobiliengesellschaft.
Sachverhalt ab Seite 570
BGE 116 II 570 S. 570
A.- Il 10 novembre 1989 la Immobiliare Tuscania S.A., con sede a Kehrsatz (Canton Berna), ha presentato all'Ufficio del registro fondiario di Bellinzona tre istanze intese ad ottenere l'emissione di tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti in quinto, sesto e settimo rango la particella n. 372 RFD di Sementina, rispettivamente per le somme di fr. 300'000.--, 200'000.-- e 200'000--, dopo una BGE 116 II 570 S. 571precedenza fino al quarto rango di fr. 1'700'000.--. Con decisione del 13 novembre 1989 l'ufficiale del registro fondiario ha respinto le domande in applicazione del Decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente il limite di aggravio dei fondi non agricoli, rilevando che il limite per la particella n. 372 RFD di Sementina era di fr. 1'584'000.--, corrispondente ai quattro quinti del valore attribuito al fondo al momento della cessione del pacchetto azionario del 1o marzo 1988. Il Dipartimento di giustizia del Canton Ticino, autorità di vigilanza sul registro fondiario, ha respinto il 25 gennaio 1990 un ricorso dell'istante contro il rifiuto di iscrizione.
B.- La Immobiliare Tuscania S.A. ha introdotto il 15 febbraio 1990 un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in cui chiede che sia autorizzata l'emissione delle tre cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 700'000.--. L'autorità cantonale propone che il ricorso sia respinto. L'Ufficio federale di giustizia ne chiede invece l'accoglimento.
Erwägungen
Dai considerandi:
Il 7 ottobre 1989 sono entrati in vigore i decreti federali urgenti concernenti il divieto temporaneo di alienazione dei fondi non agricoli, il limite di aggravio di pegni su fondi non agricoli e gli investimenti delle istituzioni di previdenza professionale e degli istituti di assicurazione (RS 211.437.1 segg). a) Nella presente fattispecie controversa è l'interpretazione dell'art. 2 cpv. 1 del Decreto federale concernente il limite d'aggravio su fondi non agricoli (RS 211.437.3, DFLA) e, segnatamente, la nozione di acquisto in proprietà del fondo. Questa disposizione prevede che il limite di aggravio è applicabile durante cinque anni dall'ultimo acquisto in proprietà. A giudizio dell'ufficiale dei registri e dell'autorità cantonale per acquisto non si deve intendere solo l'operazione che ha termine con l'iscrizione a registro fondiario, ma anche ogni atto di disposizione giuridico o effettivo che, economicamente, equivale al trasferimento della proprietà di un fondo, come ad esempio la cessione di azioni di una società immobiliare. Per il calcolo della durata del limite di aggravio devono cioè valere i medesimi principi che si applicano per il calcolo del termine di divieto di alienazione secondo l'art. 3 cpv. 1 del relativo decreto. In concreto la cessione del pacchetto azionario è avvenuta il 1o marzo 1988 e da questa data decorre pertanto la data del limite BGE 116 II 570 S. 572di aggravio, ciò che impedisce di dar seguito alla domanda di emissione delle cartelle ipotecarie.
L'argomento sostenuto dall'ufficiale dei registri e dall'autorità cantonale, anche se non appare di per sé decisivo, non deve essere trascurato: ai decreti federali urgenti è comune lo scopo di ridurre, a breve termine, il numero delle transazioni, influendo sulla domanda, con l'introduzione di un divieto temporaneo di alienazione, e sul finanziamento, prevedendo un limite all'aggravio ipotecario, e, come conseguenza, di moderare l'aumento dei prezzi dei terreni (Messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1989, FF 1989 III pag. 163; KOLLER, Das bodenrechtliche Sofortprogramm im Siedlungsbereich: Entstehungsgeschichte und Konzept, in: Dringliches Bodenrecht, Zurigo 1990, pag. 12). Il terzo decreto relativo agli investimenti dei fondi di previdenza professionale, intende evitare che la proprietà immobiliare sia concentrata nelle mani di investitori istituzionali, garantendo una più ampia distribuzione della stessa (FF 1989 III pag. 167). Appare pertanto legittimo dare a fattispecie e nozioni, che figurano segnatamente nel primo e nel secondo decreto e regolano situazioni identiche o simili, una medesima interpretazione ed una stessa portata. Da questo punto di vista non si può condividere l'opinione dell'Ufficio federale di giustizia, secondo cui occorre attenersi strettamente al testo dell'art. 2 cpv. 1 del decreto concernente il limite di aggravio, per il solo fatto che, a differenza dell'art. 1 cpv. 3 del decreto sul divieto di alienazione, esso non contiene nessuna definizione della nozione di acquisto in proprietà. In assenza di una chiara dichiarazione di volontà del legislatore tendente a dare, nel decreto in questione, un'applicazione più ristretta al concetto di acquisto in proprietà che non nel primo decreto, non è quindi a priori fuori luogo far capo alla definizione di acquisto del decreto riguardante il divieto temporaneo di alienazione per interpretare quella del decreto concernente il limite di aggravio. Ciò significa, in concreto, che secondo un'interpretazione grammaticale e sistematica, è possibile far rientrare nella nozione di acquisto in proprietà dell'art. 2 cpv. 1 del decreto sul limite di aggravio anche un atto di disposizione giuridica economicamente equivalente a un trasferimento di proprietà (art. 1 cpv. 3 del decreto relativo al divieto di alienazione, RS 211.437.1).
L'ufficio federale di giustizia fa poi valere che il legislatore intendeva fondarsi unicamente sulla nozione di acquisto della proprietà dell'art. 656 CC. Tale affermazione non trova tuttavia BGE 116 II 570 S. 573conferma nel testo del progetto del Consiglio federale, del resto parzialmente modificato dal parlamento (cfr. Boll.uff. 1989 pag. 534). Anche la citazione tratta dall'articolo di BIBER (Bundesbeschluss über eine Pfandbelastungsgrenze für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke, in: Dringliches Bodenrecht, pag. 80), non conferma la tesi dell'Ufficio nel senso che solo un trasferimento di proprietà che si manifesta con un'iscrizione al registro fondiario costituisce un "acquisto" ai sensi del decreto federale urgente.
È esatto, come rileva l'Ufficio federale di giustizia, che il limite di aggravio riguarda unicamente i crediti garantiti da pegno immobiliare, ad esclusione dei crediti personali (FF 1989 III pag. 175 in medio), e che oggetto del limite è solo il fondo gravato da pegno. Ciò non significa tuttavia necessariamente che l'acquisto possa riferirsi solo all'acquisizione del fondo come tale e non, ad esempio, delle azioni di una società proprietaria del fondo in questione.
Di conseguenza la soluzione deve essere trovata analizzando gli scopi perseguiti dal legislatore con il decreto qui applicabile.