Urteilskopf 112 II 22839. Estratto della sentenza 15 aprile 1986 della I Corte civile nella causa X. contro Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT (azione diretta)
Regeste Haftung der PTT-Betriebe für eine Telephonleitung. 1. Die Beziehungen zwischen den PTT-Betrieben und ihren Benützern unterstehen dem öffentlichen Recht (E. 2a). 2. Der Schaden, der durch ein Werk der PTT-Betriebe Personen zugefügt wird, die deren Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, beurteilt sich nach Privatrecht (Art. 58 OR; E. 2b).
Sachverhalt ab Seite 229
BGE 112 II 228 S. 229
A.- X. è proprietaria di un fondo nel Comune di Bellinzona, suddiviso in un'abitazione e in un vigneto. Nell'estate del 1983, dopo alcuni giorni di persistenti piogge, una parte della coltivazione è franata su due immobili e una strada sottostanti. Una perizia ha indicato il motivo dello scoscendimento nella saturazione idrica del suolo, provocata, oltre che dalle precipitazioni, dall'apporto di acque piovane che una conduttura interrata dell'Azienda delle PTT e una strada comunale riversavano a monte del terreno. Le trattative intavolate con i responsabili dei manufatti non hanno portato ad un accordo.
B.- Il 28 giugno 1985 X. ha citato la Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT, davanti al Tribunale federale per il pagamento di Fr. 76'463.50 e di una somma ancora da precisare relativa al deprezzamento dell'immobile, con interessi al 5% dall'inizio del processo. L'attrice ha sostenuto che una linea telefonica contenuta in una tubazione permeabile, tale da favorire un deflusso, costituisce un'opera difettosa secondo l'art. 58 CO. Con la risposta del 28 ottobre 1985 la convenuta ha chiesto di respingere la domanda in quanto sia ricevibile; un obbligo di risarcire poteva derivare dalla LCTT, benché la linea non collegasse alla rete l'edificio dell'attrice, oppure dalla LResp, perché l'installazione dell'allacciamento era sicuramente un compito di diritto pubblico. La questione poteva comunque rimanere indecisa, siccome l'azione era prescritta, rispettivamente perenta. All'attrice è stata concessa la facoltà, giusta l'art. 34 cpv. 2 PC, di pronunciarsi in replica limitata circa la perenzione, la prescrizione e i fondamenti giuridici. Con il consenso delle parti non si è svolto un dibattimento preparatorio (art. 35 cpv. 4 PC) e il dibattimento principale è stato ristretto a questi soli problemi (art. 66 cpv. 3 PC).
Erwägungen
Dai considerandi:
BGE 112 II 228 S. 230La convenuta stima che la sua responsabilità sia retta soltanto dal diritto pubblico, ossia dalla LResp o eventualmente dalla LCTT.
Non è tuttavia necessario delimitare strettamente in questa sede il concetto di attività pubblica. La giurisprudenza costante del Tribunale federale ammette infatti che la collettività incorre nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per le opere di sua spettanza adibite a scopi di utilità comune, in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite al demanio pubblico (DTF 108 II 185 consid. 1 riferimenti). Il ricorso BGE 112 II 228 S. 231all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali lacune del diritto pubblico (DTF 96 II 341 consid. 2 con riferimenti), a lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari (DTF 102 II 344 consid. 1a). L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente.
La LResp non ha modificato tale situazione per quel che riguarda la Confederazione. Da una parte le esigenze che essa pone in merito alla perenzione della pretesa (art. 20 cpv. 3) sono più restrittive dell'art. 58 CO. D'altra parte l'introduzione dell'art. 11 cpv. 1 sembra voler salvaguardare casi simili a quello in discussione: gli esempi menzionati dal Consiglio federale all'art. 9 del messaggio (FF 1956 I 1400 nell'edizione tedesca, 1428 nell'edizione francese) riservano al diritto privato la responsabilità dello Stato per gli animali, che presenta vaste analogie con quella del proprietario di un'opera.
Se ne deve dedurre che l'Azienda delle PTT risponde per le carenze della sua conduttura in virtù dell'art. 58 CO.