Urteilskopf 109 II 478100. Estratto della sentenza 28 settembre 1983 della I Corte civile nella causa X. contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste Gebühren für die Ausstellung von Handelsregisterauszügen (Art. 929 OR, Art. 9 HRegV, Art. 9 Ziff. 6 Gebührentarif für das Handelsregister, SR 221.411.1). Grundsätze für die Gebührenerhebung im Gebiet des Handelsregisters. Die Gebühr für einen Handelsregisterauszug über eine Aktiengesellschaft darf nicht nach der Höhe des Aktienkapitals bemessen werden, da diese keinen Bezug zum Wert der vom Amt erbrachten Dienstleistung hat. Besteht der Auszug aus einem einzigen Blatt, das auf Vor- und Rückseite einen fotokopierten, beglaubigten Text aufweist, so ist im Rahmen des geltenden Tarifs eine Gebühr von höchstens Fr. 30.- zulässig.
Sachverhalt ab Seite 478
BGE 109 II 478 S. 478
A.- L'avvocato X. ha chiesto il 24 gennaio 1983 all'Ufficio del registro di commercio di Bellinzona gli estratti del registro di commercio concernenti le società anonime Y. e Z. L'Ufficio ha inviato gli estratti, consistenti in due fogli (fotocopiati su entrambi i lati) identici alle schede del registro principale e muniti di autentica, riscuotendo contro rimborso una tassa complessiva di Fr. 150.- più Fr. 5.- per spese postali e telefoniche. Insorto l'11 febbraio 1983 al Dipartimento di giustizia quale autorità di vigilanza sul registro di commercio, BGE 109 II 478 S. 479l'avvocato X. si è visto accogliere parzialmente il ricorso e ridurre la tassa a Fr. 110.-.
B.- Il 9 maggio 1983 l'avvocato X. ha introdotto al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo in cui propone l'annullamento della decisione dipartimentale e il prelievo di una tassa limitata a Fr. 30.- per estratto. Il Dipartimento cantonale di giustizia conclude per la reiezione del ricorso; il Dipartimento federale di giustizia e polizia ne domanda invece l'accoglimento.
Erwägungen
Dai considerandi:
a Fr. 30.- quando il capitale sociale non supera Fr. 200'000.-,
a Fr. 50.- quando il capitale sociale non supera Fr. 1'000'000.-,
a Fr. 60.- quando il capitale sociale non supera Fr. 5'000'000.-,
a Fr. 75.- quando il capitale sociale non supera Fr. 10'000'000.-,
e a Fr. 90.- quando il capitale sociale supera Fr. 10'000'000.-.
Il Dipartimento cantonale di giustizia si è attenuto a questa regola, fissando la tassa per l'estratto della società anonima Y. (capitale sociale Fr. 1'000'000.-) a Fr. 50.- e la tassa per l'estratto della società anonima Z. (capitale sociale Fr. 2'000'000.-) a Fr. 60.-. Il ricorrente sostiene che questi prelievi, assimilabili a tasse di cancelleria, risulterebbero eccessivi e violerebbero il principio della copertura dei costi.
(Cognizione del Tribunale federale.) BGE 109 II 478 S. 480
Le "tasse" menzionate dall'art. 929 cpv. 1 CO soggiacciono, come tali, ai principi della legalità, della proporzionalità e della parità di trattamento (DTF 107 Ia 33 consid. 2b, DTF 103 Ia 80, 85 e 230, DTF 99 III 78 consid. 5b).
È evidente che l'Ufficio del registro di commercio non può valutare la capacità contributiva di un richiedente o il valore economico del servizio reso al medesimo. L'unico criterio oggettivo per determinare la tassa applicabile al rilascio di un estratto del registro di commercio rimane, dunque, l'importanza della prestazione amministrativa. Qualora l'estratto consista in fotocopie certificate conformi, il numero di pagine fotostatiche appare un criterio pienamente idoneo per fissare la tassa. Dato però che la tariffa federale contiene soltanto limiti minimi e massimi, l'autorità cantonale è libera di considerare accessoriamente altri elementi suscettibili di influire sul costo del servizio, sempre ch'essi siano elementi oggettivi.
d) Nel caso in esame il criterio applicato dall'autorità ticinese per determinare l'entità delle tasse in materia di estratti del registro di commercio non si trova in un rapporto ragionevole con l'importanza della prestazione amministrativa. Quanto all'ammontare della tassa in sé, gioverà ricordare che il Tribunale federale, pronunciandosi sulla riscossione di tasse cantonali, ha già avuto modo di decidere che un emolumento di Fr. 2.- per fotocopia viola il principio dell'equivalenza ove le fotocopie eseguite siano numerose (DTF 107 Ia 29; si confronti altresì l'art. 7 della tariffa vigente in tema d'esecuzioni e fallimenti, RS 281.35). Nella specie, oltre al costo delle fotocopie, occorrerà tener calcolo della spesa necessaria per l'attestazione di autenticità; con la tassa, quindi, il richiedente può essere chiamato a contribuire a una parte dei costi amministrativi derivanti dalla tenuta del registro, il cui scopo è anche quello di far conoscere a terzi, attraverso l'esattezza e la pubblicità delle iscrizioni, lo statuto giuridico di un'impresa esercitata in forma commerciale BGE 109 II 478 S. 482(DTF 104 Ib 322 consid. 2a; v. inoltre DTF 108 II 129).
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia fornisce, nella risposta al ricorso, indicazioni sul modo in cui la tariffa federale è applicata in alcuni Cantoni: tale elemento permette di valutare i limiti di un rapporto ragionevole fra tassa e prestazione amministrativa. Nessun Cantone riscuote, per un estratto del registro di commercio consistente in un foglio fotocopiato sui due lati, una tassa superiore a Fr. 30.-. Per una prestazione simile questa somma, avuto riguardo di tutte le circostanze, deve essere ritenuta il massimo applicabile nel quadro dell'attuale tariffa. Diversamente la tassa renderebbe difficile - se non pressoché impossibile - l'uso di un istituto del diritto privato federale e porterebbe a un'applicazione troppo difforme della tariffa federale in Svizzera.
Se ne conclude che la causa deve essere rinviata all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, non potendo il Tribunale federale sostituirsi all'istanza di secondo grado e statuire anche sul margine d'apprezzamento che le compete (art. 114 cpv. 2 OG).
(Spese processuali e ripetibili.)
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.