Urteilskopf 106 II 11421. Estratto della sentenza della II Corte civile del 19 giugno 1980 nella causa Fondazione Opera Pia San Giovanni Bosco c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste Stiftungen. Teilweise kirchlicher Zweck einer Stiftung; im vorliegenden Fall Vorherrschen des sozialen Zweckes und deshalb vollständige Unterstellung der Stiftung unter die Aufsicht der zivilen Behörden.
Sachverhalt ab Seite 114
BGE 106 II 114 S. 114
Mediante atto pubblico del 3 marzo 1937 fu istituita, con sede a Mezzovico, la fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco. Quale scopo fu indicato "quello di erigere o di acquistare un fabbricato dove si possano raccogliere i parrocchiani d'ambo le parrocchie suddette a conferenze, a corsi d'istruzione, a trattenimenti onesti, ricreativi ed a manifestazioni religiose (escluse assemblee parrocchiali) come pure per raccogliere bambini sotto la direzione di persone competenti e giudiziose onde dare aiuto e sollievo alle famiglie distratte dai lavori dei campi e del bestiame". Le due parrocchie menzionate sono quelle di Mezzovico e di Vira. L'atto di costituzione precisava che la fondazione sarebbe stata sempre ed esclusivamente opera parrocchiale e, come tale, soggetta alla sorveglianza dell'Ordinario diocesano. Il regolamento contenente le norme per il funzionamento della fondazione doveva essere approvato dall'autorità ecclesiastica. L'amministrazione veniva affidata al parroco pro tempore di Mezzovico. La fondazione fu iscritta nel registro di commercio di Lugano il 2 dicembre 1937. Il 16 agosto 1966 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino emanò una decisione con la quale sottoponeva la Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore, ed a quella dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore. La decisione fu impugnata.
BGE 106 II 114 S. 115
Il 5 luglio 1979 la Fondazione, dichiarandosi fondazione di diritto ecclesiastico, chiese di essere esonerata dalla vigilanza delle autorità civili. Con decisione 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato accertò che la Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco, in Mezzovico, costituiva una fondazione mista di diritto privato e ne confermò l'assoggettamento alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore, e dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore. La Fondazione insorge con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato.
Erwägungen
Considerando in diritto:
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.