Decisone del 28 giugno 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.29
Fatti: A. A seguito di una comunicazione MROS del 26 febbraio 2013, in data 4 marzo 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un’indagine nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, procedimento esteso il 30 aprile 2013 a A. e altre persone. A. era in particolare sospettato di avere riciclato fondi di spettanza di un’orga- nizzazione di stampo mafioso dedita all’estorsione, frode contro lo Stato, corru- zione di pubblici ufficiali e business del gioco d’azzardo (v. act. 2 e 5).
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC ha in particolare disposto la perquisizione ed il sequestro, con contestuale blocco dei saldi attivi, di alcune relazioni ban- carie site presso la banca B. SA di Lugano, tra cui il conto n. 1 intestato a A. (act. 1).
C. La richiesta di dissequestro del conto in questione, presentata da A. il 4 dicem- bre 2017, è stata respinta dal MPC con decisione del 7 febbraio 2018 (act. 2). A mente del MPC, A. avrebbe personalmente e ripetutamente commesso atti di riciclaggio di valori patrimoniali di origine criminale, in quanto presunti nella di- sponibilità dell’organizzazione criminale di cui faceva parte.
D. Con reclamo del 1° marzo 2018, A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando il disse- questro del saldo attivo del conto n. 1 a lui intestato.
E. Con osservazioni del 16 marzo 2018, il MPC ha chiesto di respingere il gra- vame, ritenendo verosimile che i fondi sequestrati provengano dall’attività cri- minale perpetrata dall’organizzazione; inoltre, i medesimi sarebbero passibili di confisca a norma dell’art. 72 CP (act. 5).
F. Con replica del 3 aprile 2018, l'insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (act. 11).
G. Con duplica del 12 aprile 2018, trasmessa per conoscenza al reclamante, il MPC ha sostanzialmente ribadito la propria posizione (act. 13-15).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 7 febbraio 2018 (act. 2), è stata ritirata dal reclamante il 22 feb- braio successivo (v. act. 1). Il reclamo, interposto il 1° marzo 2018, è pertanto tempestivo.
1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1 in fine; decisione del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, nella misura in cui il recla- mante contesta il rifiuto del MPC di dissequestrare un conto bancario a lui inte- stato, la sua legittimazione ricorsuale è data.
1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe- cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi- scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re- strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi- zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan- dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di seque- stro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 con- sid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza del Tribunale federale dell’8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).
2.2 Nella fattispecie il sequestro trae origine dalla segnalazione MROS del 26 feb- braio 2013, la quale faceva stato di relazioni bancarie presso la banca B. SA di Lugano, su cui l’intermediario finanziario sospettava fossero confluiti valori pa- trimoniali provento di reato, riconducibili all’attività criminosa o comunque nella disponibilità di un’organizzazione criminale (Camorra) e che ivi siano stati rici- clati (v. act. 5 p. 2). Il 4 marzo 2013 il MPC ha quindi avviato un’istruzione penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis
cpv. 2 CP, disponendo al contempo la perquisizione ed il sequestro con blocco dei saldi attivi delle relazioni bancarie in questione, tra cui il conto oggetto della presente procedura. A mente del MPC, il sequestro sarebbe fondato, in quanto a carico del reclamante si potrebbe configurare l’ipotesi di riciclaggio di denaro ex art. 305 bis n. 2 CP provenendo i fondi dall’attività criminale perpetrata dall’or- ganizzazione mafiosa. Sussisterebbe pertanto la possibilità di confisca di cui all’art. 72 CP (act. 5 p. 4).
2.3 2.3.1 L'art. 72 CP, che prevede la confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale, è stato espressamente concepito per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione crimi- nale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (SEELMANN/THOMMAN, in Jürg- Beat Ackermann [ed.], Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organi- sationen, vol. I, 2018, n. 34 ad art. 72 CP; BAUMANN, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 1 ad art. 72 CP). I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260 ter CP) sono pre- sunti sottoposti, fino a prova del contrario (praesumptio iuris tantum), alla facoltà di disporre dell'organizzazione. A differenza della confisca tradizionale, impron- tata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca defi- nita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'or- ganizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III 226). La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP richiede quindi che la persona in que- stione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260 ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione in- dica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato an- teriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore pu- nibile (FF 1993 III 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto poten- zialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire l'attività criminale (TPF 2014 31 consid. 4.2). Da qui la ragione criminalpolitica della praesumptio iuris di cui sopra. La per- sona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale pre- sunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade (FF 1993 III 228).
2.3.2 Nella fattispecie, le autorità italiane hanno ritenuto, con la sentenza del 10 di- cembre 2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sent. N. 874/2012), con la sentenza del 16 luglio 2014 della Corte di Appello di Napoli (Sent. N. 3433/2014) e con la sentenza del 10 aprile 2015 della Suprema Corte di Cassazione di Roma, A. autore colpevole di appartenenza ad un’associa- zione di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis del Codice penale italiano (di seguito: CP/I), per fatti occorsi fino al giugno 2005 e per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 513-bis CP/I dal 2000 al gen- naio 2004 (v. act. 5 p. 3 e allegati 2-4 ad act. 5).
2.3.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, 2009; MITSILEGAS, EU Criminal Law, 2009, pag. 115 e segg.; JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerente- mente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ZIMMERMANN, La coopé- ration judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite con- tro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accer- tamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero (v. TPF 2014 31 consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate).
2.3.4 Nel caso in esame, i fondi oggetto di sequestro erano pervenuti sulla relazione n. 2 intestata al reclamante presso la banca C. AG nel 2002 mediante due ver- samenti da lui effettuati a contanti (il primo il 16 gennaio 2002 per ITL 497'800'000.-- ed il secondo il 9 aprile 2002 per EUR 258'700.--; v. allegati 7 e 8 ad act. 5). Detti averi sono in seguito stati bonificati sulla relazione sita presso la banca B. SA (il 26 luglio 2004 EUR 500'000.-- ed il 3 ottobre 2007 EUR 38'278.88). Ne discende che, durante il periodo in cui è stato ritenuto a carico di A. il reato di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, i fondi in questione erano nella sua disponibilità.
Il reclamante non contesta di per sé questo fatto ma sostiene che gli averi se- questrati avrebbero provenienza lecita, essendo essi parte dei circa 30 miliardi delle vecchie lire a lui restituiti dallo Stato italiano nel febbraio 2000 a seguito del decreto assolutorio emesso dal Tribunale di Napoli il 18 febbraio 2000. Oltre a ciò, le sentenze italiane avrebbero escluso la sussistenza dell’aggravante pre- vista dal comma 6 dell’art. 416-bis CP/I, ovvero l’”aggravante del riciclaggio dei profitti derivanti da attività delittuose”, dimostrando dunque l’origine lecita dei fondi posti sotto sequestro e la totale estraneità delle disponibilità economiche del reclamante rispetto all’organizzazione criminale. Ulteriore prova dell’as- senza di legame dei fondi con l’organizzazione criminale sarebbe data dal fatto che né il Tribunale di prima istanza né la Corte d’Appello avrebbero ritenuto di
porre nuovamente sotto sequestro il patrimonio restituito nel 2000. L’insorgente espone pure la sua posizione reddituale negli anni di riferimento, a comprova della sua capacità finanziaria.
Tuttavia, le affermazioni del reclamante sulla provenienza dei fondi, come pure quelle relative alla sua capacità finanziaria, non sono idonee a provare l'as- senza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale sui medesimi e sovvertire la presunzione legale di cui all’art. 72 CP (v. supra con- sid. 2.3.1). Egli omette di considerare che la prova, che la legge gli permette- rebbe di opporre in questi casi, è di tutt’altra natura rispetto a quanto allegato nel gravame. Il fatto che gli averi litigiosi potessero essere di provenienza lecita non dimostra di per sé l’inesistenza della facoltà di disporre sui di essi da parte della Camorra, organizzazione criminale di cui, come accertato in maniera qui vincolante dalle autorità italiane (v. supra consid. 2.3.2-2.3.3), nel periodo in questione il reclamante faceva parte. Sotto questo profilo il sequestro è pertanto giustificato (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).
2009, n. 26 ad art. 72 CP), questa subentrerebbe nel giugno 2020, fermo re- stando tuttavia che in concreto il sequestro è richiesto nell’ambito di una proce- dura aperta esclusivamente per titolo di riciclaggio di denaro. Anche in caso di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lett. d CPP, resterebbe comunque aperta la pos- sibilità di una procedura indipendente di confisca ex art. 376 e segg. CPP. In questo senso, visto che perlomeno due eventuali atti di riciclaggio non risulte- rebbero ancora prescritti e, soprattutto, che nelle motivazioni del decreto si fa riferimento all’art. 72 CP, i requisiti per il mantenimento del sequestro sono an- cora dati (v. art. 70 cpv. 3 CP unitamente all’art. 263 cpv. 1 lett. d CPP).
Da quanto sopra discende che il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto del reclamante va confermato e il ricorso va respinto.
Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
In applicazione degli art. 73 cpv. 2 LOAP, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), la tassa di giustizia va fissata a fr. 2000.-- e viene posta a carico del reclamante in quanto parte soc- combente.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 28 giugno 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: A. Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).