Decisione del 27 febbraio 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.21
La Corte dei reclami penali, visti:
il gravame interposto il 17 febbraio 2018 da A. (act. 1);
i documenti allegati a detta impugnativa (act. 1.1, 1.2, 3-15).
Considera in fatto e in diritto:
che, giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo;
che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisone i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati,
che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;
che il reclamo di A. non soddisfa i requisiti sopra descritti, non indicando né la decisione impugnata, né gli eventuali punti della decisione che intende impu- gnare, né i motivi a sostegno di una diversa decisione;
che nel corpo del reclamo neppure vengono invocati fatti costitutivi di un’infra- zione penale, né vengono sollevate contestazioni di competenza di questa Corte;
che, dall’analisi degli allegati al reclamo, l’unico oggetto che potrebbe ricadere nella competenza di questo Tribunale è un’eventuale impugnativa contro il de- creto di non luogo a procedere a cui il Ministero pubblico della Confederazione fa riferimento nel proprio scritto del 5 febbraio 2018 (act. 1.2);
che, tuttavia, il reclamante non allega motivazioni che fondino una sua legitti- mazione ricorsuale e nemmeno che possano mettere in dubbio la validità e la sostanza di tale decreto;
che, nel caso di specie, questa Corte rinuncia a rinviare al mittente il reclamo come previsto dall’art. 385 cpv. 2 CPP, ritenuto che, anche se fosse ricevibile, esso andrebbe respinto nel merito, dato che le critiche sollevate nell’impugna- tiva oggetto della presente procedura non evidenziano in alcun modo la com- missione di infrazioni penali (v. sentenze del Tribunale federale 1B_232/2017 del 19 luglio 2017 consid. 2.4.3; 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 consid. 2.2.2;
3 -
1B_354/2011 dell’8 luglio 2011 consid. 2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, CPP Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 10 ad art. 385 CPP);
che, conseguentemente, il reclamo è palesemente inammissibile;
che viste le sorti del gravame, incombe al reclamante di farsi carico delle spese (art. 59 al. 4 CPP), le quali sono fissate in applicazione degli art. 5 e 8 del rego- lamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) in una tassa di giustizia pari a fr. 200.--.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 28 febbraio 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.