Decisione del 7 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.207 Procedura secondaria: BP.2018.70
Visti:
e segg. CP), organizzazione criminale (art. 260 ter CP) e altri reati (v. act. 1.2);
il decreto di non luogo a procedere del 29 novembre 2018 relativo alla denuncia di cui sopra (v. act. 1.1);
il reclamo del 6 dicembre 2018, con il quale A., in sostanza, ha chiesto, in via principale, di annullare la decisione impugnata, di ordinare al MPC di procedere alle indagini e al sequestro di tutti gli incarti riportati in denuncia nonché di ema- nare un ammonimento/diffida nei confronti dei denunciati; in via subordinata, il gratuito patrocinio e l'esenzione dal versamento di un eventuale anticipo spese o di tasse di giustizia (v. act. 1);
il formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria compilato e inoltrato dalla reclamante in data 18 dicembre 2018 (v. BP.2018.70, act. 3). Considerato:
che i decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impu- gnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
che il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ri- corsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo- menti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);
che nella fattispecie il decreto impugnato, datato 29 novembre 2018, è stato notificato alla reclamante il 30 novembre 2018 (v. act. 1.1), per cui il reclamo, interposto il 7 dicembre 2018, è tempestivo;
3 -
che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
che sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico mini- stero (art. 104 cpv. 1 CPP);
che è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di parteci- pare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP);
che il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP);
che deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b);
che se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa);
che la denuncia del 2 novembre 2018 riguarda svariati reati (v. supra pag. 2);
che in concreto non occorre analizzare se la reclamante dispone della qualità di danneggiata in relazione ai reati in parola, e quindi della legittimazione ricor- suale, nella misura in cui il gravame risulta comunque essere manifestamente infondato, ciò che ha permesso del resto di rinunciare ad uno scambio degli allegati (v. art. 390 cpv. 2 CPP);
che l'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale;
che il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento pe- nale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP);
che giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
4 -
che, per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (v. art. 310 cpv. 2 CPP);
che, come evidenziato nella decisione impugnata (v. act. 1.1), la denunciante afferma in sostanza di essere vittima di condotte illecite messe in atto da varie autorità cantonali ticinesi, persone e autorità politiche, le quali avrebbero portato alla revoca del proprio permesso di dimora UE/AELS e, in seguito, al diniego del rilascio del permesso, rispettivamente all'assegnazione di un termine per lasciare la Svizzera emesso dall'Ufficio della migrazione, agire che avrebbe tro- vato il sostegno anche del Tribunale federale;
che, secondo la reclamante, il citato provvedimento di allontanamento così come tutte le misure alla base dello stesso sarebbero il risultato di comporta- menti illegali messi in atto dai vari enti cantonali competenti e dal giudice Seiler del Tribunale federale, volti unicamente a provocare il suo allontanamento dalla Svizzera;
che il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere affermando che "la denuncia appare di difficile lettura e comprensione in quanto priva di qualsi- voglia costrutto e ridondante" (v. act. 1.1, pag. 2);
che secondo tale autorità "non emergono indizi di reato ma esclusivamente contestazioni in merito alla presunta applicazione arbitraria del diritto ammini- strativo come pure un operato negligente e discriminatorio da parte degli enti chiamati in causa" (v. ibidem);
che il MPC afferma di non essere l'autorità di sorveglianza delle autorità ammi- nistrative cantonali né del Tribunale federale, tantomeno sarebbe suo compito valutare le disposizioni adottate e l'applicazione del diritto da parte di terze au- torità;
che esso aggiunge che "appare manifesto che la denunciante, dopo aver esau- rito senza successo tutti i rimedi di diritto a sua disposizione nel cui ambito po- teva contestare compiutamente tali fatti, utilizzi in maniera impropria l'istituto della denuncia penale all'unico scopo di procrastinare/ostacolare la propria par- tenza dalla Svizzera" (v. ibidem);
che questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata;
che occorre innanzitutto rilevare che il Tribunale federale, con sentenza del 12 giugno 2018, ha confermato la decisione di revoca del permesso di dimora
5 -
UE/AELS e di allontanamento dalla Svizzera emanata dalle autorità ammini- strative ticinesi nei confronti della reclamante (v. sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018);
che, con giudizio del 10 agosto 2018, il Tribunale federale ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, una domanda di revisione della sentenza di cui sopra presentata dalla reclamante, dichiarando inoltre inammissibili le parallele domande di ricusa del giudice Seiler e d'interpretazione e/o di rettifica (v. sen- tenza 2F_13/2018);
che in quest'ultima sentenza la reclamante è stata resa attenta al fatto che "il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi suoi scritti e o domande concernenti la vertenza che ha dato luogo alla sentenza 2C_204/2017 (art. 42 cpv. 7 LTF)" (v. sentenza 2F_13/2018 consid. 7);
che l'esito della procedura amministrativa cantonale sfociata nelle summenzio- nate sentenze del Tribunale federale non può ora essere messo in discussione mediante la richiesta di apertura di un procedimento penale a carico delle au- torità e delle persone che si sono occupate della procedura in questione;
che né la denuncia del 2 novembre 2018 né il presente gravame permettono di sostanziare l'esistenza di indizi di reato;
che le accuse formulate dalla reclamante costituiscono delle mere asserzioni di parte, non corroborate del benché minimo riscontro probatorio;
che, decretando il non luogo a procedere contestato, il MPC ha dunque corret- tamente applicato l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP;
che il ricorso va pertanto integralmente respinto e la decisione impugnata con- fermata;
che la reclamante ha postulato l'assistenza giudiziaria gratuita;
che, giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo;
che apparendo il reclamo sin dall'inizio privo di probabilità di successo, la do- manda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va re- spinta;
6 -
che, giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, tenuto conto della precaria situazione finanziaria della reclamante (v. BP.2018.70, act. 3 e 3.1), a fr. 500.–.
7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 8 gennaio 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.