Decisione del 13 febbraio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Stephan Blättler Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Ezio Tranini, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2018.193
Fatti: A. In data 7 febbraio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un’istruzione penale nei confronti di A., già condirettore e re- sponsabile della clientela sudamericana presso B. SA, Lugano, per titolo di rici- claggio di denaro (art. 305 bis CP), procedimento poi esteso il 18 luglio 2018 per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP). Il predetto è sospettato di aver facili- tato il transito, mediante conti presso B. SA, di ingenti somme di presunta ori- gine corruttiva per conto della società C. SA, attività per la quale egli avrebbe percepito, tra il 2009 e il 2014, un compenso di almeno 2.65 milioni di franchi (v. act. 1.1 e 3).
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC ha sequestrato diversi beni di A., tra cui, in data 31 ottobre 2018, degli oggetti e della documentazione frutto di una perqui- sizione rogatoriale effettuata il 21 luglio 2017 dalla polizia spagnola dell'appar- tamento a Barcellona del predetto, i quali, trasmessi con valigetta diplomatica, sono pervenuti all'autorità inquirente federale il 4 giugno 2018 (act. 1.1).
C. Con reclamo del 15 novembre 2018, A. è insorto contro la decisione di seque- stro del 31 ottobre 2018 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, postulandone l'annullamento per quanto riguarda i reperti da 1 a 13. Egli chiede che tutti gli orologi sequestrati, la scatola con gli anelli Bulgari e la borsa nera Benny boutique, con il suo contenuto, gli siano restituiti (v. act. 1).
D. Con osservazioni del 28 novembre 2018, il MPC ha chiesto di respingere il gra- vame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).
E. Con replica del 13 dicembre 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 6), l'insorgente si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.
Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 31 ottobre 2018 (v. act. 1.1), è stata ritirata dal reclamante il 5 no- vembre successivo (v. ibidem). Il reclamo, interposto il 15 novembre 2018, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen- tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1). Nella misura in cui il reclamante è proprietario degli oggetti e do- cumenti direttamente sequestrati presso il suo domicilio a Barcellona, la legitti- mazione ricorsuale va ammessa (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; TPF 2006 307 consid 2.1; sen- tenze del Tribunale penale federale BB.2016.271-273 del 27 settembre 2016 consid. 1.3.1 e BB.2014.81 del 23 dicembre 2014 consid. 1.3; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 368).
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.1 In base all’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pe- cuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confi- scati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una re- strizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condi- zioni poste dall’art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattan- dosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (HEIMGARTNER, Beschlagnahme, op. cit., pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest’ultimo non possa essere raggiunto mediante mi- sure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimil- mente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1; 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell’8 novem- bre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).
2.2 Nella fattispecie, l'indagato è sospettato di avere agevolato la movimentazione di ingenti somme di denaro di presunta origine criminale depositate su conti bancari da lui gestiti, valori patrimoniali che costituirebbero il provento di attività criminale posta in essere all'estero da persone fisiche operanti nel gruppo C.,
holding brasiliana attiva in diversi Paesi nel campo dell'ingegneria e delle co- struzioni (v. act. 3 pag. 2). Per la sua presunta attività di riciclaggio di denaro a favore del gruppo in questione egli avrebbe percepito negli anni 2009-2014 delle commissioni che l'autorità sospetta possano essere state da lui utilizzate anche per l'acquisto di orologi e pietre preziose, oggetto del qui contestato se- questro.
Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali seque- strati.
2.3 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305 bis n. 1 CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP); si applica tuttavia il nuovo diritto se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP). Il nuovo art. 305 bis CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente, FERRARA MICOCCI/ SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La volun- tary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo articolo, estendendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo rispetto a quello precedente, e anche se la questione è qui irrilevante non trat- tandosi nella fattispecie di reati fiscali, non vi è comunque ragione di scostarsi dalla regola dell'art. 2 cpv. 1 CP.
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vec- chia versione dell’art. 305 bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che sog- gettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l’atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimo- niali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso prove- nienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclag- gio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un
atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in ma- niera intenzionale, compresa l’ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e alla legge sugli stu- pefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).
2.3.1 In concreto, dalle risultanze dei procedimenti penali brasiliani e statunitensi con- dotti nell'ambito dello stesso complesso fattuale oggetto dell’inchiesta svizzera, è emerso che il gruppo brasiliano C. si sarebbe garantito l'aggiudicazione di importanti commesse grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali avrebbe ricompensato con tangenti politici ed ex direttori di società statali e pa- rastatali (ad es. D.) nei vari luoghi dove il gruppo operava. I vertici di tali società con partecipazione pubblica, d'intesa con le società del gruppo C., in particolare C. SA, avrebbero pagato consapevolmente prezzi maggiorati (sovrafatturati) per la fornitura di beni e servizi in cambio di tangenti. Il sistema attuato per la costituzione di casse nere e il pagamento di tangenti sarebbe stato estrema- mente sofisticato e avrebbe visto coinvolte numerose società di sede e conti bancari in svariati Paesi. C. SA avrebbe creato un'apposita divisione, denomi- nata "E.", la quale sarebbe stata incaricata della costituzione di provviste oc- culte, del loro deposito e della loro gestione attraverso un'intricata rete di società di sede site in numerosi Paesi. Le provviste sarebbero state trasferite con varie operazioni e infine il denaro sarebbe stato corrisposto fuori dal Brasile su conti riconducibili ai funzionari implicati negli appalti. A questo scopo sarebbe stato creato uno speciale sistema informatico per operare e scambiare informazioni, mediante posta elettronica criptata e protetta, tra i vari collaboratori e funzionari (v. act. 3 pag. 2). Per quanto concerne la Svizzera, numerosi conti presso B. SA sarebbero stati utilizzati in appoggio alle varie fasi operative e per il versamento di tangenti ai vari funzionari pubblici. Il reclamante sarebbe stato il consulente delle predette relazioni presso B. SA. Egli si sarebbe occupato sia delle relazioni intestate a società riconducibili al gruppo C., sia di quelle intestate a beneficiari finali delle tangenti (v. act. 3 pag. 3).
2.3.2 Per quanto attiene all'atto vanificatorio, dalle indagini svizzere è emerso che il reclamante avrebbe aperto e gestito i conti e operato il trasferimento di impor- tanti somme all'estero, nonché organizzato operazioni di compensazione. Per il transito dei fondi provenienti dal sistema delle casse nere del gruppo C. sui conti presso B. SA, egli avrebbe ricevuto negli anni 2009-2014 una percentuale sul passaggio degli stessi, per un importo di almeno USD 2.65 milioni, di cui
una parte versata all'estero sul conto n. 1 F. presso G. Ltd, Bahamas, a lui ri- conducibile. Pur contestandone l'entità, il reclamante ha ammesso di aver rice- vuto delle commissioni dal gruppo C., affermando che le stesse le sarebbero state pagate a titolo gratuito, "in ringraziamento per i servizi prestati". Egli ag- giunge che "dall'analisi dei versamenti eseguiti sul conto di F. [...] sembra risul- tare un totale di 573'690 $ e di 225'070 EUR, salvo errore od omissione. Inoltre, a nessun momento e da nessuna parte è stata presentata una richiesta di rim- borso o di restituzione delle somme a lui versate" (v. act. 1 pag. 2). Ciò non toglie che versamenti sospetti ci siano stati e che questi provengano da un gruppo che è oggetto di indagini per corruzione a livello internazionale e per ingentissime somme. I motivi di sospetto sono del resto corroborati dalle stesse dichiarazioni della B. SA nel suo esposto del 2 febbraio 2017 (v. act. 3.1), non- ché dai documenti da essa prodotti in quanto accusatrice privata (v. act. 3.1, allegati da 1 a 15). Nell'esposto in questione B. SA ha messo in evidenza come "nella primavera/estate 2014, a seguito dell'insorgere della vicenda D. (società di cui un dirigente aveva una relazione presso B. seguita da A.) e di un'altra questione legata ad un altro suo cliente [...] per il quale la banca procedette a presentare un esposto penale alla Magistratura cantonale [...], venne deciso di procedere ad una verifica da parte del H. di una serie di relazioni seguite da quel consulente e più precisamente 93 relazioni su un totale di 456 (campione 20%). Il risultato di tale verifica, contenuto nel rapporto 21.7.2014 [...], evidenziò fra l'altro lacune sistematiche e criticità importanti nelle procedure I. e J., con plausibilizzazioni lacunose e superficiali ed anche in contrasto con l'effettiva operatività di talune relazioni. A partire da questo momento la banca adottò una serie di misure idonee a chiarire la situazione ed a verificare le posizioni delle singole relazioni. A. venne ripetutamente sollecitato dal suo superiore a chiarire coi clienti sia gli scopi di talune relazioni, sia i retroscena di transazioni, ma l'attività di chiarimento risultò difficoltosa. Egli mostrò di sentirsi "esautorato" e mostrò assai poca collaborazione. Seguirono prolungati periodi di malattia, un richiamo formale l'11.3.2015 e per finire in data 28 settembre 2015 gli venne notificato il licenziamento in tronco. Questo provvedimento venne motivato sia col fatto che le criticità segnalategli non erano state sanate, sia con gli ulteriori elementi emersi in relazione al caso C., che dimostravano "la totale mancanza di diligenza e di doveri di lealtà nei confronti del datore di lavoro” [...]. In sintesi, a quel momento, la Banca era confrontata con l'evidenza di un comportamento anomalo e palesemente negligente di A. nella gestione della clientela, in palese contrasto con il volere e gli interessi della banca, nella misura in cui era chiara- mente emerso come A. avesse seguito per parecchio tempo delle relazioni che, oltre a non essere adeguatamente vagliate dal punto di vista della gestione dei rischi (AML compreso) erano anche fuori dal target e dagli interessi economici della banca (ad esempio conti con grandi movimentazioni in entrata e uscita, ma senza gestione di portafogli e senza alcune redditività per la banca)" (act. 3.1 pag. 3 e seg.). Tra la documentazione fornita da B. SA alle autorità inquirenti
vi sono decine di migliaia di messaggi elettronici che hanno ulteriormente ag- gravato i sospetti a carico del reclamante. Innanzitutto, in una parte di essi emerge come la società F. Ltd, con sede alle Marshall Islands, con relazione bancaria presso G. a Bahamas, e destinataria di svariati bonifici, per un importo totale di oltre un milione di dollari (v. act. 3.1 allegato 4) provenienti da conti coinvolti nella vicenda C., sia stata costituita per conto dello stesso reclamante da un avvocato di Lugano (v. act. 3.1 allegato 5) ed è chiaro che questo è già di per sé fonte di seri sospetti, sia per la provenienza dei soldi, sia per l’ammon- tare (difficilmente giustificabile come mero “ringraziamento per i servizi pre- stati”), sia per il costrutto societario tipico di un contesto riciclatorio. Da altri messaggi risulta altresì che gli importi bonificati a favore della società del recla- mante costituiscono una sorta di compenso (pari allo 0.50/0.75%) sui bonifici transitati su relazioni di B. SA in relazione alla vicenda C. Tali bonifici, in almeno due occasioni, sarebbero stati plausibilizzati all'interno della banca in modo in- veritiero (v. act. 3.1 allegato 7). Dalla corrispondenza elettronica emerge inoltre che i bonifici in questione, almeno per quanto riguarda C., sono parte di una provvigione globale pari a 1/1.5%, per metà destinata al reclamante stesso e per metà a destinatari non facilmente identificabili, ma di cui vi è motivo di so- spettare che si tratti di persone fisiche alle dipendenze dello stesso gruppo C. Un ruolo nella suddivisione di questi proventi lo riveste tale K., la quale ha rice- vuto su relazioni di cui è beneficiaria economica (L. Inc. e M. Inc.) o sulle quali ha diritto di firma (N. Inc., di cui beneficiario economico è C.) gli importi corri- spondenti all’ammontare totale, splittandoli poi verso F. Ltd ed altre destinazioni (v. act. 3.1 allegato 6). Dalle carte processuali emerge come K. fosse preoccu- pata dei rischi corsi con tale sua attività (v. act. 3.1 allegato 10). Le istruzioni per i pagamenti in questione provengono da tali "O." e "P.", soggetti che, se- condo il MPC, sarebbero un economista e uno specialista della divisione "Q." costituita, come già sottolineato sopra (v. consid. 2.3.1), per realizzare gli illeciti del gruppo. Altri elementi che emergono sono gli stretti e confidenziali rapporti con "O." e "P." in occasione dei controlli da parte della banca: il reclamante sembrerebbe un loro alleato nell’intralciare gli organi di controllo (v. act. 3.1 al- legato 13), nonché quando viene interpellato per superare gli ostacoli legati all'impossibilità di plausibilizzare le operazioni (v. act. 3.1 allegato 14), rispetti- vamente suggerire strategie per eludere i controlli sulle movimentazioni (per ul- teriori dettagli, v. act. 3.1 allegati 1-15).
Nel complesso si tratta di un ampio fascio di indizi che denotano un comporta- mento molto sospetto sia del reclamante che delle altre soggettività coinvolte in queste numerose operazioni. Gli indizi sono da considerarsi sufficienti sia per quanto riguarda il crimine a monte, ovvero la corruzione, che per quanto ri- guarda gli atti vanificatori.
2.3.3 Dopo avere accertato la sussistenza di sufficienti indizi in merito al riciclaggio di denaro in quanto tale occorre in una seconda fase verificare la connessione fra l'ipotetico reato e i beni sequestrati (v. supra consid. 2.1).
Ora, come rettamente sostenuto dal MPC, non si può escludere che gli orologi e le pietre preziose oggetto del contestato sequestro siano stati acquistati con le commissioni di presunta origine criminale percepite dal reclamante. In questo senso, il fatto che non sia stata determinata la data di fabbricazione degli stessi, come sostiene in replica il reclamante (v. act. 5 pag. 2), nulla toglie a questa conclusione visto che determinante è semmai la data di acquisto da parte del reclamante stesso e a questo proposito dalle carte da lui stesso prodotte (v. act. 1.3), segnatamente dalla conferma del valore di sostituzione della ditta R. SA di Lugano, risultano acquisti di orologi tra il 20 agosto 2008 e il 21 luglio 2014 in gran parte compatibili con le ipotesi investigative, visto che, se si eccet- tua l’orologio da polso Rolex Turn-O-Graph, tutti gli acquisti rientrano nel pe- riodo delle operazioni incriminate, ovvero gli anni 2009-2014.
Ad ogni modo, il MPC ha sequestrato i beni del reclamante anche in vista di garantire l'esecuzione di un eventuale risarcimento equivalente ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP. A questo proposito le commissioni di presunta origine illecita potrebbero ammontare, come ipotizzato dal MPC, a USD 2.65 milioni e l'autorità ha posto sotto sequestro altri valori riconducibili al reclamante per un ammontare di circa mezzo milione di franchi, per cui nell’insieme i valori seque- strati sono comunque inferiori all’illecito guadagno ipotizzato sulla base di suffi- cienti indizi. Ne consegue che la misura risulta giustificata e proporzionata an- che per quanto riguarda il suddetto orologio Rolex, seppur acquistato il 20 ago- sto 2008, visto che si tratta di un sequestro a carico dei beni dell’imputato e non di un terzo (v. a questo proposito HEIMGARTNER, Beschlagnahme, op. cit., pag. 86 e 284). Senza dimenticare che quanto sequestrato potrà in linea di mas- sima servire anche, come già ribadito dal MPC, a garantire la copertura delle spese procedurali (v. act. 3 pag. 4). In base all’art. 268 cpv. 1 lett. CPP il patri- monio dell’imputato può essere infatti sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali. Ciò vale anche su quelli senza nes- suna connessione con l'infrazione, alle condizioni definite all’art. 268 cpv. 2 CPP e nella relativa giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.29 del 10 settembre 2015 consid. 3.5).
2.4 Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sotto sequestro, vi è da concludere che il provvedimento impugnato deve essere confermato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 14 febbraio 2019
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).