Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2018.151
Entscheidungsdatum
12.12.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Decisione del 12 dicembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Loïc Parein e Stefan Disch, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2018.151

  • 2 -

Visti:

  • il sequestro del 23 dicembre 2016 della relazione n. 1 presso la banca B., inte- stata a A., C., D., E. e F., pronunciato nell'ambito di un procedimento penale condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei con- fronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (v. act. 1 pag. 2; act. 6.2 pag. 2);

  • lo scritto del 13 febbraio 2018, con il quale il MPC, in risposta ad una richiesta di dissequestro della relazione di cui sopra presentata in data 7 febbraio 2018 da A., da una parte, informava quest'ultimo che, sulla base di un'analisi parziale della documentazione in suo possesso, l'autorità aveva proceduto "ad ulteriori edizioni bancarie e ulteriori richieste d'informazioni a banche" e che era in at- tesa della documentazione richiesta e, d'altra parte, richiedeva al predetto al- cuni documenti a complemento di informazioni da lui già fornite al MPC (v. act. 1.2);

  • lo scritto del 20 marzo 2018, mediante il quale A., dopo aver precisato che il conto di cui sopra, per facilitare il trasferimento del suo patrimonio, era stato intestato anche alla moglie e ai figli, informava il MPC di non essere in grado di fornirgli altra documentazione (v. act. 7.2);

  • il reclamo del 30 agosto 2017 interposto da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per denegata giustizia (act. 1);

  • la risposta del 24 settembre 2018, con la quale il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7);

  • la replica del 18 ottobre 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 11), con la quale il reclamante ha in sostanza confermato la sua posizione (v. act. 10);

  • lo scritto del 30 novembre 2018, trasmesso al reclamante per conoscenza (v. act. 13), mediante il quale il MPC ha informato questa Corte del consenso espresso dal reclamante il 16 novembre 2018 "alla trasmissione semplificata (art. 80c AIMP) dei documenti bancari e dei valori patrimoniali depositati presso la banca B. alle competenti Autorità brasiliane", intervenuto nell'ambito di una parallela procedura rogatoriale (v. act. 12).

  • 3 -

Considerato:

  • che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC;

  • che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);

  • che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);

  • che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);

  • che la legittimazione ricorsuale del reclamante, cotitolare della relazione ban- caria sotto sequestro, è data (v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012 consid. 2.1 e rinvii);

  • che il reclamante sostiene che il MPC non avrebbe dato seguito alle sue diverse richieste di dissequestro della sua relazione bancaria n. 1 presso la banca B., in ultimo a quella del 7 febbraio 2018;

  • che secondo il reclamante il rifiuto di statuire sulla sua richiesta di dissequestro, risultante dallo scritto del MPC del 13 febbraio 2018, costituirebbe un caso di denegata giustizia;

  • che questa Corte rileva che il MPC, con tale scritto, ha risposto alla richiesta del reclamante, informandolo che ulteriori misure istruttorie erano in corso e che l'autorità necessitava di ulteriore documentazione concernente alcune opera- zioni effettuate sul conto sequestrato, per cui la censura di denegata giustizia va disattesa (v. act. 1.2);

  • che il fatto che delle misure istruttorie fossero effettivamente in corso è peraltro testimoniato anche dall'esistenza di una commissione rogatoria brasiliana del 22 maggio 2018, completata il 1° agosto seguente (v. act. 6), con la quale l'au- torità estera ha pure richiesto alla Svizzera il blocco della relazione bancaria del reclamante già sequestrata nell'ambito della procedura nazionale (v. act. 3 e 4);

  • 4 -

  • che la risposta del MPC del 24 settembre 2018 evidenzia ulteriormente l'attività istruttoria svolta dall'autorità inquirente svizzera, legata (anche) all'analisi delle operazioni avvenute sulla relazione del reclamante (v. act. 7);

  • che, con lo scritto del 13 febbraio 2018, il MPC, mantenendo lo statu quo, ha in sostanza confermato il sequestro della relazione del reclamante, atto non im- pugnato da quest'ultimo nei termini previsti all'art. 396 cpv. 1 CPP;

  • che questi ultimi termini non possono essere elusi usando impropriamente lo strumento del reclamo per denegata o ritardata giustizia, qui palesemente in- fondato e al limite del temerario (v. sul discrimine fra questi due strumenti GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 20);

  • che, con decisione incidentale del 17 settembre 2018 , il MPC ha anche dispo- sto, su richiesta delle autorità penali brasiliane, il sequestro rogatoriale della relazione del reclamante (v. act. 7.4 e 7.5), atto contro il quale il predetto non ha parimenti interposto gravame;

  • che in data 16 novembre 2018 il reclamante ha espresso il suo consenso all'e- secuzione semplificata ex art. 80c AIMP della rogatoria brasiliana, con conse- guente trasmissione all'autorità estera dei documenti bancari e dei valori patri- moniali depositati presso la banca B. (v. act. 12, 12.1 e 12.2);

  • che concernendo la presente procedura unicamente la questione della dene- gata giustizia, l'esito della procedura rogatoriale di cui sopra non ha qui tuttavia nessuna influenza;

  • che, in definitiva, il reclamo va respinto;

  • che il reclamante, soccombente, deve sopportare le spese processuali cagio- nate (art. 428 cpv. 1 CPP);

  • che una tassa di giustizia di fr. 2'000.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

  • 5 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 12 dicembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Loïc Parein e Stefan Disch
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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