Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2018.129
Entscheidungsdatum
13.11.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026

Decisione del 2 ottobre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., viale 1814 8, 6512 Giubiasco, rappresentato dall'avv. Daniel Glasl, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di ab- bandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2018.129

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Fatti: A. Il 13 giugno 2018 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale condotto nei confronti di A. per titolo di perturbamento della circolazione pubblica per negli- genza (art. 237 n. 2 CP), subordinatamente per pericoli cagionati in navigazione per negligenza (art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla navigazione aerea [LNA]; RS 748.0) (procedimento SV.15.0386; v. act. 1.2). Al predetto è stato riconosciuto un importo di fr. 4'845.30 a titolo di indennizzo (v. punto 4 del di- spositivo).

B. Con reclamo del 29 giugno 2018 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento del punto 4 del dispositivo e la fissazione dell’indennizzo a fr. 35'154.–; subordinatamente, che questa Corte aumenti in maniera adeguata l'indennizzo fissato dal MPC (v. act. 1).

C. Nella sua risposta del 9 luglio 2018 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).

D. Con replica del 26 aprile 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 6), il reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 5).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.

Il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti

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delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto d'abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

1.4 Il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta (art. 397 cpv. 1 CPP). Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova de- cisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente (art. 397 cpv. 2 CPP).

  1. Nel suo reclamo A. postula la riforma del decreto impugnato, nel senso che gli venga riconosciuta la somma di fr. 35'154.– a titolo d'indennizzo in relazione alla decisione di abbandono di cui sopra (v. lett. A supra). Il MPC gli ha ricono- sciuto unicamente un indennizzo di fr. 4'845.30 (v. act. 1.2).

2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’in- dennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Tali spese devono avere un nesso causale con il procedimento penale, per cui lo Stato si assume le stesse soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale e giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (v. Messag- gio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 1231 e GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 2a ediz., 2014, n. 4 ad art. 429 CPP, secondo cui il CPP fa riferi- mento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra le altre DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159).

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve rimanere in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita, in conside-

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razione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà partico- lari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, del risultato ottenuto ed infine della responsabilità che ha dovuto assumere (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 con- sid. 3a).

2.2 Per quanto attiene alla tariffa oraria, il reclamante contesta l'importo di fr. 230.– fissato dal MPC. A suo avviso, esso avrebbe misconosciuto in maniera ecla- tante la complessità e la mole di atti della procedura. Le difficoltà particolari sarebbero invece motivate innanzitutto dal fenomeno aerodinamico raro che avrebbe toccato l'elicottero da lui pilotato, ciò che avrebbe necessitato intensi ed estesi approfondimenti di natura tecnica e giuridica. Le gravi accuse mosse- gli, oltre a minare la sua carriera, avrebbero reso subito necessario l'intervento di un patrocinatore. Quanto precede permetterebbe di fissare a fr. 300.– la ta- riffa oraria dell'onorario. Egli non contesta invece le tariffe orarie di fr. 200.– per i viaggi e di fr. 100.– per il lavoro profuso dai praticanti e assistenti.

L’art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–, precisato che per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di fr. 300.– richiesta dal difensore corrisponde all'importo massimo della forchetta prevista nella suddetta disposizione. Secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9).

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della fattispecie, l'applicazione della tariffa oraria di fr. 300.– richiesta dal recla- mante non si giustifica. Certo la fattispecie presentava aspetti tecnici che hanno reso necessari approfondimenti specifici, ma di questo va anzitutto tenuto conto a livello di ore di lavoro. Ragioni particolari per scostarsi dalla tariffa oraria nor- male non sono per contro ravvisabili. Va dunque riconosciuta, conformemente alla prassi di questa Corte in casi di normale complessità, un’indennità oraria di fr. 230.– (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012 consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.

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2.3 Il reclamante contesta la riduzione del dispendio orario da 168.63 a 20.5 ope- rata dal MPC, autorità che avrebbe insufficientemente motivato diversi tagli ap- plicati.

2.3.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sol- levati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possi- bilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (v. DTF 130 II 530 consid. 7.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 3.2.1).

2.3.2 Il MPC ha ritenuto che gli atti, intervenuti tra il 16 aprile e il 28 ottobre 2015, relativi al procedimento amministrativo condotto dal Servizio d’inchiesta sviz- zero sulla sicurezza (SISI) non debbano essere presi in considerazione nel cal- colo dell'indennizzo. Il reclamante sostiene invece il contrario, nella misura in cui sono serviti per la procedura penale.

A prescindere dalla questione della fondatezza degli argomenti addotti in pro- posito dal MPC, non c’è dubbio che sotto il profilo meramente formale la deci- sione impugnata è sufficientemente motivata. Ciò non toglie che la scelta di escludere ogni atto precedente all’apertura dell’istruzione penale è ingiustifi- cata. In effetti la denuncia penale a carico dell’imputato risale al 23 marzo 2015 e non si comprende perché tutti gli atti compiuti dal suo patrocinatore fino all’apertura dell’istruzione formale vadano a priori esclusi. Analogo discorso per lo studio del rapporto finale del SISI il quale rappresenta un mezzo di prova di oggettivo rilievo per la procedura penale (v. TPF 2017 15 consid. 2.3). Certo si tratta di un documento rilevante anche per la procedura amministrativa in senso stretto (v. DE MORSIER, Droit aérien, 2007, pag. 6 e 14 e seg.; MÜLLER, Recht der Luftfahrt, 8. ediz., 2007, n. 3-1, pag. 1; OSWALD, Législation sur la navigation

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aérienne, 11. ediz., 1996, pag. 22 e 95 e segg.), la quale sfocia in un altro tipo di misure, segnatamente il ritiro della licenza di pilota (v. act. 1.4), ma nella de- cisione impugnata non viene in alcun modo spiegato perché tutti gli atti compiuti in relazione al rapporto in questione siano da ricondurre alla dimensione ammi- nistrativa dello stesso. Il SISI è infatti una commissione extraparlamentare d’in- chiesta istituita dal Consiglio federale (v. art. 25 LNA) con il compito di chiarire le circostanze, lo svolgimento e le cause per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell’aviazione (v. art. 24 cpv. 1 LNA). Anche se il suo scopo è quello di impedire infortuni analoghi e non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità (v. art. 24 cpv. 2 LNA), è evidente che i suoi accertamenti abbiano una rilevanza anche per una eventuale susseguente procedura penale. Al punto che giusta l’art. 26a cpv. 1 LNA se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l’evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, il SISI può addossargli una parte delle spese d’inchiesta. A queste condizioni è impos- sibile non riconoscere l’indissolubile interconnessione fra l’inchiesta condotta dal SISI e la susseguente procedura penale. Anche il fatto che gli accertamenti promossi dal SISI che non sono riconosciuti dall’imputato non possano essere utilizzati nel procedimento penale a suo sfavore viste le minori garanzie esistenti a livello di diritti di partecipazione e contraddittorio (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.7 del 25 febbraio 206 consid. 1.2.4), non ha nessuna conseguenza sulla necessità del suo patrocinatore di comunque studiarlo per valutare le proprie strategie processuali e discuterle con l’imputato. Su questo punto il reclamo va pertanto accolto. In applicazione dell’art. 397 cpv. 2 CPP non è possibile emanare direttamente una nuova decisione perché la decisione impugnata, avendo concluso che tutte le spese in relazione agli accertamenti del SISI o comunque precedenti all’apertura dell’istruzione formale siano indif- ferentemente escluse dagli indennizzi, non permette di valutare la fondatezza o meno di ogni singola operazione fatta dalla difesa in questo periodo. La causa va quindi rinviata al MPC affinché riesamini le spese allegate dal 16 aprile 2015 fino al 28 ottobre 2015 (act. 1.7 pag. 1 e seg.) e in virtù del libero apprezzamento di cui comunque dispone in quanto autorità che ha condotto la procedura pe- nale, valuti in che misura le singole operazioni effettuate in questo periodo pos- sano o meno essere ricondotte alla procedura penale o non vadano invece ri- condotte alla procedura di ritiro della licenza di pilota.

2.3.3 Per quanto concerne le prestazioni fornite dal 19 febbraio al 21 marzo 2016, il reclamante contesta la riduzione del dispendio orario da 25.10 a 4 ore. Le ore esposte sarebbero servite per analizzare la situazione fattuale e giuridica al fine di determinarne l'eventuale rilevanza penale, per discutere con il reclamante e determinare la strategia difensiva, nonché per preparare il primo interrogatorio con il MPC. Quest'ultimo ha ritenuto eccessivo il dispendio avanzato.

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Ora, se è vero che la motivazione è assai lapidaria, occorre rilevare che il di- spendio orario esposto dal patrocinatore del reclamante risulta effettivamente eccessivo, visto che non tiene conto delle sinergie comunque esistenti, perlo- meno a livello di accertamenti fattuali, tra la procedura penale e quella ammini- strativa. Tuttavia, questa Corte, in parziale riforma di quanto deciso dal MPC, ritiene adeguato riconoscere al reclamante 4 ore per le ricerche giuridiche le- gate alle norme penali prese in considerazione e l'analisi della rilevanza penale dei fatti contestati, di cui 2 effettuate dalla praticante, 2 ore per la preparazione del memorandum relativo alla strategia difensiva intrapresa e 2 ore per la pre- parazione dell'interrogatorio dinanzi al MPC, per un totale di 8 ore. Nella nuova decisione che si rende necessaria viste le conclusioni di cui sopra al consid. 2.3.2, il MPC sarà dunque tenuto a ritenere 8 ore di dispendio orario per le attività svolte in questo periodo.

2.3.4 Per quanto riguarda il periodo dal 22 marzo al 12 maggio 2016, il reclamante contesta la riduzione da 4.20 a 3.5 ore operata dal MPC relativamente all'inter- rogatorio avvenuto dinanzi a detta autorità e al breve colloquio pregresso con il cliente. Pure contestato è lo stralcio dell'importo di fr. 81.50 relativo a spese di viaggio nonché la riduzione, senza motivazione, da 8.05 a 3 ore del dispendio orario dedicato a ricerche giuridiche, alla discussione sul loro esito e alla reda- zione di una presa di posizione, oltre che a richieste concernenti l'utilizzabilità di atti e all'esame di atti nel procedimento penale. Il MPC, dal canto suo, afferma che, tenuto conto della durata dell'interrogatorio, del viaggio Zurigo-Berna e ri- torno effettuato dal patrocinatore (precisato che la presenza della praticante non era necessaria e non va quindi fatturata) e dei colloqui con il cliente avvenuti precedentemente il giorno dell'interrogatorio, il dispendio esposto risulterebbe eccessivo.

Questa Corte ritiene il colloquio di 30 minuti prima dell'interrogatorio non neces- sario e non indennizzabile, dato che la preparazione di quest'ultimo è avvenuta già in precedenza e quanto riconosciuto al consid. 2.3.3 è sufficiente. Dato che l'interrogatorio è durato effettivamente poco più di mezz'ora (v. atto 13-00-0003 e seg. MPC), la riduzione a 3.5 del dispendio orario è giustificata. Il prezzo del biglietto del treno di fr. 81.50 va per contro preso in considerazione, visto che concerne solo il viaggio effettuato dal patrocinatore del reclamante e non quello della praticante. Dal verbale d'interrogatorio non risulta infatti la presenza di quest'ultima all'audizione del 22 marzo 2016 (v. ibidem). Per quanto riguarda le prestazioni dal 23 marzo al 12 maggio 2016, questa Corte ritiene il dispendio di tre ore (di cui una ad opera della praticante) sufficiente per le ricerche giuridiche e la richiesta di accesso agli atti presentato al MPC, ragione per cui, su tale punto, la decisione del MPC non presta il fianco a critiche.

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2.3.5 Il reclamante sostiene che i costi legati alle traduzioni dall'italiano al tedesco di alcuni atti (v. act. 1.7, prestazioni del 9.06.2016 e dal 3 al 7.12.2017; 9 ore in totale) vadano indennizzati, contrariamente a quanto deciso dal MPC.

Le traduzioni in questione concernono una decisione del MPC dell'8 giugno 2016 (0.5 ore) nonché due verbali d'interrogatorio dell'imputato (8.5 ore). Nella misura in cui il reclamante è di lingua madre italiana e dato che da un avvocato attivo in Svizzera, a maggior ragione in ambito di giurisdizione penale federale, si può pretendere la conoscenza delle lingue nazionali perlomeno a livello di competenze ricettive (v. sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004 consid. 1), anche su questo punto le considerazioni dell’istanza precedente sono corrette.

2.3.6 Il reclamante censura la mancata presa in considerazione del dispendio orario di 10.5 ore (v. act. 1.7, prestazioni del 30 e 31 marzo 2017 nonché 3 aprile 2017) dedicato allo studio del rapporto SISI (ricevuto dal SISI e non dal MPC, come erroneamente indicato nell'elenco delle prestazioni, v. act. 1 pag. 15), uti- lizzato dal MPC in occasione del suo interrogatorio del 27 novembre 2017.

Su questo punto il ricorso va accolto, per i motivi e con le conseguenze di cui al consid. 2.3.2, a cui si può semplicemente rinviare.

2.3.7 Il reclamante contesta lo stralcio di 5.05 ore dedicate allo studio, tra il 25 agosto e il 1° settembre 2017, della domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dal MPC al SISI. Il MPC ritiene che tale questione sia già stata studiata e le relative prestazioni fatturate in precedenza (v. prestazioni tra il 22 marzo 2016 e il 12 aprile 2016), per cui quanto esposto costituirebbe una ripetizione inutile.

Questa Corte constata che la tematica dell'accesso agli atti del SISI è effettiva- mente già oggetto di svariate fatturazioni nel periodo sopraindicato (v. act. 1.7 pag. 2), ragione per cui quanto ritenuto in merito dall’autorità precedente non presta il fianco a critiche.

2.3.8 Pure contestata è la riduzione da 0.8 a 0.4 ore delle prestazioni legate alla vi- sione, da parte del patrocinatore del reclamante, delle citazioni di due testimoni, al fine di valutare un'eventuale partecipazione agli interrogatori, questione di- scussa per e-mail dal patrocinatore con il reclamante.

Nella misura in cui la questione poteva in effetti essere risolta velocemente, motivazione implicita alla decisione del MPC, la riduzione rientra nei margini d’apprezzamento di cui l’autorità precedente dispone nel valutare la necessaria durata di determinate operazioni.

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2.3.9 Il reclamante censura la riduzione da 3.8 a due ore concernente la preparazione del secondo interrogatorio (v. act. 1.7 pag. 3). Il MPC ritiene che le operazioni fatturate sono in parte inutili ripetizioni.

Questa Corte ritiene che due ore per la preparazione di detto interrogatorio siano effettivamente sufficienti e che la valutazione operata dal MPC rientra nei margini d’apprezzamento di cui esso dispone.

2.3.10 Il reclamante contesta lo stralcio delle prestazioni fatturate in data 30 novembre 2017, per un totale di 3.2 ore concernenti delle ricerche giuridiche, soprattutto riguardanti la prescrizione.

Questa Corte ritiene la descrizione delle prestazioni in questione troppo vaga. Come giustamente rilevato dal MPC, l'ennesima valutazione del caso sotto il profilo giuridico risulta essere ridondante e non giustificata.

2.3.11 La motivazione che precede va applicata anche alle prestazioni esposte in data 18 dicembre 2017, per cui le 1.3 ore, che concernono anche l'analisi di tradu- zioni (v. supra consid. 2.3.5), vanno stralciate. Il MPC non ha tenuto conto di queste prestazioni, senza però esprimersi al riguardo, nemmeno in sede di ri- sposta, ciò che costituisce una violazione del diritto di essere sentito. Di tale violazione, comunque non grave e qui sanabile (v. supra consid. 2.3.1), si terrà conto nella determinazione delle spese giudiziarie.

2.3.12 Infine, per quanto concerne le prestazioni fatturate il 9 marzo 2018, nella misura in cui il dispendio orario comprende anche l'analisi di documentazione che il reclamante aveva già e doveva già avere studiato (atti del SISI), la riduzione da 1.75 a 1.25 ore risulta giustificata, fermo restando quanto concluso al consid. 2.3.1.

2.4 Il reclamante sostiene, infine, che il MPC sarebbe incorso in un errore di calcolo per quanto riguarda le ore fatturate alla tariffa oraria di fr. 230.–. Affermando che l'autorità avrebbe a torto preso in considerazione solo 11.95 ore, al posto di 13.20, egli omette di considerare che il MPC, al fine di applicare un'IVA diffe- renziata, ha separato il dispendio orario relativo al periodo sino al 31 dicembre 2017 (IVA all'8%), di appunto 11.95 ore, da quello successivo (IVA al 7.7%), di ore 1.25, preso in considerazione nel suo calcolo (v. act. 1.2 pag. 7).

2.5 In conclusione, preso atto che il reclamante non ha fatto valere altre indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b o c CPP, il suo reclamo va parzialmente accolto e la causa va rinviata all’autorità precedente affinché statuisca nuovamente te- nendo in considerazione quanto qui sopra esposto.

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3.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase, CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta, vista la solo parziale soccombenza nonché la viola- zione del diritto di essere sentito di cui supra al consid. 2.3.11, è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.

3.2 L’insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla cor- responsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del parziale grado di soccombenza e dell’attività presu- mibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 1'500.– (IVA compresa) appare giustificato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in appli- cazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è parzialmente accolto e il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata è annullato. La causa è rinviata al Ministero pubblico della Confe- derazione perché statuisca nuovamente nel senso dei considerandi.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione è condannato al pagamento di fr. 1'500.– al reclamante a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 3 ottobre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Daniel Glasl
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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