Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2017.193
Entscheidungsdatum
18.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 18 dicembre 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2017.193

  • 2 -

Visti:

  • lo scritto del 27 settembre 2017, mediante il quale A. si è lamentato di essere vittima di "delitti contro la sfera personale riservata / Torture tecnologiche" com- messi dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF; v. act. 3);

  • la lettera del 13 ottobre 2017, con la quale la Segretaria generale del Tribunale penale federale ha informato il predetto che le censure contenute nel suo scritto non rientrano manifestamente in alcuno degli ambiti di competenza del TPF e che il suo scritto non poteva quindi essere evaso dal tribunale (v. act. 2);

  • lo scritto del 25 ottobre 2017, mediante il quale A. ha contestato la risposta ricevuta dal TPF di cui sopra, aggiungendo, tra l'altro, che "il 03.06.2015 ho inoltrato presso il pubblico ministero della Confederazione una denuncia penale relativa ai crimini da me subiti, e che non ho finora ottenuto nessuna risposta: si è quindi palesemente in presenza di un caso di denegata giustizia passibile di reclamo" (v. act. 1 pag. 2);

  • l'invito del 6 novembre 2017, con il quale il TPF ha invitato il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) a presentare la risposta al reclamo del 25 ottobre 2017 (v. act. 4);

  • lo scritto del 5 dicembre 2017, attraverso il quale il MPC ha trasmesso al TPF il suo incarto relativo alla denuncia del 3 giugno 2015 inoltratagli da A., rinun- ciando a prendere posizione sul reclamo in questione (v. act. 6). Considerato:

  • che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

  • che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'am- missibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer

  • 3 -

Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);

  • che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);

  • che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);

  • che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);

  • che, con il suo scritto del 25 ottobre 2017, da considerarsi un reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP, il reclamante censura l’assenza di una decisione del MPC relativamente alla sua denuncia del 3 giugno 2015;

  • che nell'incarto del MPC relativo alla denuncia in questione, trasmesso a questa Corte, non figura effettivamente nessuna decisione dell'autorità inquirente in proposito (v. act. 6 e incarto MPC RD.17.0124);

  • che, tuttavia, per censurare con successo la ritardata giustizia, la parte deve essere precedentemente intervenuta presso l'autorità affinché questa statuisca entro breve termine (v. DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.83 del 21 giugno 2013; GUIDON, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 17 ad art. 396 CPP);

  • che dagli atti dell'incarto non risulta che il reclamante si sia rivolto al MPC per criticare il ritardo nella trattazione della sua denuncia e per sollecitare una deci- sione in proposito;

  • che, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile;

  • che il reclamante, risultando soccombente data l’inammissibilità del suo gra- vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);

  • 4 -

  • che una tassa di giustizia di fr. 500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

  • 5 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 dicembre 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • A.
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

7

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 103 LTF

RSPPF

  • art. 5 RSPPF

Gerichtsentscheide

2