Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2016.100
Entscheidungsdatum
06.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 25 agosto 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Daniela Natale,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2016.100

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Fatti: A. Il 16 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP nei confronti di B. ed altre per- sone, per il sospetto che avrebbero malversato, attraverso anche la falsifica- zione di documentazione bancaria, valori patrimoniali a danno di relazioni ban- carie accese presso la banca C., Zurigo (ora in liquidazione) tramite il gestore esterno B. e la società a lui riconducibile D. SA. Lo stesso B. ed altre persone avrebbero di seguito riciclato il provento della loro attività criminale in Svizzera e in Italia, attraverso la società E. Ltd, Tortola, BVI, ed anche mediante tran- sazioni in contanti con susseguente trasporto transfrontaliero del denaro tra- mite le società F. SA, Chiasso e G., Lugano (v. act. 1.1). B. Nell’ambito del procedimento penale a carico di B., in data 17 giugno 2013, il MPC ha decretato l’edizione e il sequestro della documentazione bancaria del conto risparmio di garanzia affitto n. 1 a lui intestato presso la banca H., filiale di Gravesano, ordinandone il blocco dei saldi attivi (v. act. 1.1). C. Il conto suddetto trae le sue origine dal contratto di locazione 29 novembre 2011 sottoscritto tra la società A., Pregassona, in qualità di locatrice e il signor B. in qualità di locatario e avente come oggetto l’abitazione sita in Bedano (v. act. 1.1). D. Con accordo del 28 gennaio 2015 locatrice e locatario si sono accordate per il rilascio a favore della locatrice del deposito di garanzia affitto n. 1, pari a CHF 8'000.-- e dei relativi interessi a titolo di compensazione di pigioni sco- perte, conguagli spese e riparazioni dell’ente locato (v. act. 1.1 e 1.8). L’im- porto dovuto dal locatario per mancato pagamento delle ultime due mensilità (CHF 5'000.--), conguagli spese (CHF 2'191.40) e riparazioni (CHF 2'500.--) ammonta a CHF 9'691.40 (v. act. 1.2). E. Il 16 marzo 2016 rispettivamente 4 aprile 2016 la reclamante ha presentato istanza al MPC affinché procedesse al dissequestro del saldo attivo del conto risparmio di garanzia affitto n. 1 in modo che lo stesso potesse essere liberato da quest’ultima e incassato come pattuito (v. act. 1.2). F. Con decreto del 21 aprile 2016 il MPC ha respinto, dichiarandola irricevibile per carenza di legittimazione, l’istanza di dissequestro di cui sopra (v. act. 1.1). G. Con reclamo del 6 maggio 2016 A. è insorta contro il predetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento (v. act. 1). La recla- mante – quale creditrice pignoratizia dell’importo depositato sul conto garanzia

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affitto – sostiene in sostanza di possedere un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione di sequestro dato che il bene costituito in pegno rappresenta l’oggetto immediato della garanzia ed incor- pora materialmente quel valore economico che costituisce l’oggetto della ga- ranzia medesima e che risponde all’esigenza di tutela del credito garantito. La reclamante precisa che i valori patrimoniali sono stati acquisiti (rectius la ga- ranzia) in buona fede, ossia non sapendo né dovendo sapere, in base alle circostanze, se i valori patrimoniali acquisiti fossero o meno il prodotto di un reato; essa ha fornito una controprestazione adeguata per una prestazione ancora da ricevere e con riferimento alla quale la garanzia, sottoposta a se- questro, è in strettissima relazione. La reclamante ritiene infine che la deci- sione di sequestro adottata dal MPC costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa e che B. non subirebbe danno alcuno dalla liberazione della somma a favore della reclamante, pure nel caso in cui il sequestro do- vesse rivelarsi infondato (v. act. 1). H. Con osservazioni del 13 maggio 2016 il MPC si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto presentate nel decreto 21 aprile 2016 e ha chie- sto di respingere integralmente l’impugnativa e di porre a carico della recla- mante gli oneri procedurali (v. act. 3). Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto re- clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 e segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 ago- sto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale am- bito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozess- ordnung, Tesi di Laurea Bernese, Zurigo/San Gallo 2011 pag. 265 con la giu- risprudenza citata).

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1.3 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato datato 21 aprile 2016 è stato notificato al legale della reclamante il 25 aprile 2016. Il reclamo, interposto il 6 maggio 2016, è pertanto tempestivo.

1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.5 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e rinvii). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti personali sull’oggetto se- questrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la deci- sione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 feb- braio 2006, consid. 4.2.1; TPF 2007 158 consid. 1.2; STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 370).

Nel caso concreto la reclamante ha fondato la sua legittimazione ad impu- gnare il sequestro unicamente sulla sua qualità di terzo al beneficio di un pre- teso diritto personale sui valori patrimoniali depositati sul conto risparmio di garanzia affitto n. 1 intestato solo ed unicamente a B.. Il reclamo deve essere pertanto dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva.

  1. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, la reclamante deve essere considerata parte soccom- bente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è irricevibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000 .-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 29 agosto 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Daniela Natale
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 73 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

Gerichtsentscheide

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