Decisione del 12 aprile 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP) Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2016.1-3
Fatti: A. In data 6 febbraio 2015, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio comunica- zione in materia di riciclaggio di Berna (in seguito: MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (v. act. 5.1), poi esteso il 15 giugno 2015 nei confronti di B. per il medesimo reato (v. act. 5.2). L'inchiesta elvetica si fonda sul sospetto che valori patrimo- niali pervenuti su conti bancari in Svizzera provengano da crimini commessi all'estero, segnatamente dalla svendita, e di riflesso dalla svalutazione, del pa- trimonio immobiliare dell'Istituto per le Opere di Religione (in seguito: IOR) a società riconducibili agli indagati, per poi essere nuovamente venduto a terzi ai reali prezzi di mercato, conseguendo illeciti profitti.
B. Nell'ambito delle indagini il MPC ha disposto la perquisizione e il sequestro, con blocco dei saldi attivi, di tre relazioni, tra cui le relazioni n. 1 intestata a A. e n. 2 intestata a C. SpA, entrambe presso la banca D.
C. L'11 novembre 2015 B., A. e C. SpA hanno presentato un'istanza volta ad otte- nere il dissequestro delle suddette relazioni bancarie e l'accesso agli atti del procedimento, istanza rigettata dal MPC il 18 dicembre 2015 (v. act. 1.4).
D. Dissentendo da tale decisione, il 30 dicembre 2015 i predetti sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'an- nullamento. Essi chiedono in via principale il dissequestro delle relazioni n. 1 intestata a A. e n. 2 intestata a C. SpA, sussidiariamente solo il dissequestro della prima. In via subordinata essi chiedono l'annullamento della decisione e la fissazione di un termine da parte del MPC all'autorità estera per pronunciarsi in merito al mantenimento del sequestro di entrambe le relazioni. Al decorso infruttuoso di questo termine il MPC dovrà disporre il dissequestro delle rela- zioni. Infine i reclamanti chiedono l'annullamento della decisione e il rinvio al MPC per motivarla in considerazione delle censure qui sollevate (v. act. 1).
E. Con osservazioni del 18 gennaio 2016, il MPC ha proposto la reiezione integrale del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5).
F. Con memoriale di replica del 1° febbraio 2016 i reclamanti si sono riconfermati nelle conclusioni esposte in sede di reclamo (v. act. 7).
G. Con scritto del 24 febbraio 2016, l'avv. Luca Marcellini ha comunicato a questa Corte di essere subentrato all'avv. Emanuele Stauffer nel patrocinio di A. (v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
Diritto:
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottopo- sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché P. GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie la decisione impu- gnata, datata 18 dicembre 2015, è stata ritirata dal legale dei reclamanti il 21 di- cembre 2015 (v. act. 1.4). Il reclamo, interposto il 30 dicembre 2015, è pertanto tempestivo.
1.3 1.3.1 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toc- cato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del
Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1). Lo statuto di indagato dell’avente diritto economico non muta questa constatazione, in quanto la condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente protetto di cui all’art. 382 cpv. 1 CPP si applica indistintamente a tutte le parti alla procedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.1 del 12 gennaio 2012, con- fermata dal Tribunale federale con sentenza 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, con- sid. 2.2).
Le parti hanno il diritto di essere sentite e di esaminare gli atti (art. 107 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 104 cpv. 1 CPP). I terzi toccati da atti procedurali sono chiamati, secondo la terminologia della legge, "altri partecipanti al proce- dimento", i quali fruiscono, nel caso in cui i loro diritti vengano direttamente lesi, dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria per tutelare i propri interessi (art. 105 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPP; DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 1B_593/2012 del 14 dicembre 2012, con- sid. 2.2; D. BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 e seg. ad art. 101 CPP). Secondo la dottrina i diritti sono direttamente lesi, tra gli altri, quando sono toccati i diritti e le libertà fondamentali o quando sono ordinati dei provve- dimenti coercitivi (sentenze del Tribunale federale 6B_80/2013 del 4 aprile 2013, consid. 1.2 con riferimento a V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 13 e segg. ad art. 105 CPP; 1B_588/2012 del 10 gennaio 2013, consid. 2.1; H. KÜFFER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 28 e seg. ad art. 105 CPP).
1.3.2 A., quale titolare del conto n. 1, e C. SpA, in quanto titolare del conto n. 2, sono legittimati ad impugnare il sequestro nella misura in cui il gravame concerne il conto a loro intestato. Lesi direttamente nei loro diritti giusta l'art. 105 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 CPP, essi sono anche legittimati ad impugnare il decreto in merito all'accesso agli atti (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.108- 114 del 15 agosto 2013, consid. 1.4 e 2.2).
Per quanto concerne B., si osserva che egli, in quanto avente diritto economico dei due conti summenzionati ed imputato, non è legittimato ad impugnare il de- creto in merito al sequestro. Al contrario, in quanto parte ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lett. a CPP, egli è legittimato ad impugnare il summenzionato decreto per quanto concerne l'accesso agli atti. Ne consegue che il reclamo presentato da B. è ricevibile solo in merito a quest'ultimo aspetto.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.1 La facoltà delle parti - e degli altri partecipanti al procedimento (art. 105 cpv. 2 CPP, v. supra consid. 1.3.1) - di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni pre- viste dall'art. 108 CPP. L'accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell'imputato, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 225 cpv. 2 CPP relativa all'esame degli atti in possesso del giudice dei provvedimenti coer- citivi in caso di carcerazione preventiva. Ciò corrisponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di riconoscere in maniera generale all'imputato un diritto di consultare l'incarto fin dall'inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione - ossia di concedere l'accesso agli atti prima dell'audizione al fine di permettere all'imputato di organizzare efficacemente la sua difesa tramite la co- noscenza degli elementi essenziali rimproveratigli e di partecipare così in ma- niera adeguata all'accertamento dei fatti pertinenti della causa - in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall'inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L'esame degli atti da parte dell'imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di proce- dura penale, anche se nulla impedisce il pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzioni garantiscono all'imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale fede- rale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; M. GALLIANI GODENZI/L. MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zu- rigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; D. BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/ San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; F. BOMMER, Parteirechte der beschuldigten Person bei Beweiserhebun- gen in der Untersuchung, Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo inter- rogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l'imputato si è rifiutato di de- porre (D. BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di "prove principali", va rilevato che l'interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpreta- tivo dell'autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all'assunzione delle prove, una limitazione dell'accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un
adeguato esercizio del contraddittorio (M. GALLIANI GODENZI/L. MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).
2.2 Ribadito come tutti i reclamanti, al contrario di quanto asserito dal MPC, siano legittimati a richiedere l'accesso agli atti (v. supra consid. 1.3.2), nella fattispecie è d'uopo rilevare che l'imputato B. non è ancora stato interrogato dal MPC (v. act. 5.6, 5.7 e 5.8), per cui la prima condizione dell'art. 101 cpv. 1 CPP ("primo interrogatorio dell'imputato") non è adempiuta. In aggiunta il MPC afferma di non aver ancora assunto le "prove principali" ai sensi della predetta norma, in particolare sarebbero ancora da svolgere svariati interrogatori, anche mediante commissioni rogatorie. Orbene, premesso che gli interrogatori dei coimputati nel procedimento estero sono da considerarsi effettivamente prove principali per l'inchiesta, entrambe le condizioni poste dall'art. 101 cpv. 1 CPP non sono adempiute, per cui il diniego d'accesso agli atti va tutelato.
In questa fase dell'istruzione vi è in effetti ancora un interesse a mantenere il segreto istruttorio per assicurare l'efficacia degli atti d'indagine da svolgere prossimamente, al fine di contrastare il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Esiste pertanto un interesse a restringere momentaneamente il di- ritto di accedere agli atti. L'esigenza di segretezza va tutelata sino all'espleta- mento delle misure necessarie ad assicurare le prove. In particolare, in consi- derazione dello stadio attuale delle indagini e delle necessità istruttorie - gli atti d'inchiesta non dovranno tuttavia tardare ulteriormente - non può quindi ritenersi che le decisioni del MPC di negare l’accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentito o del principio di proporzionalità. Di conseguenza la censura non può trovare accoglimento.
3.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può es- sere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi ren- dere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'au- torità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e
costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della de- cisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. Segnatamente, la motivazione di una decisione di se- questro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la con- nessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità proba- torie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; M. GALLIANI GODENZI/L. MARCELLINI, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; S. LEMBO/A. V. J. BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola- zione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescin- dere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente gravi, ri- manere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nes- sun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; R. ZIMMERMANN, La coopération ju- diciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472).
3.2 Nella fattispecie il MPC, nel suo decreto del 18 dicembre 2015, respinge l'i- stanza di dissequestro "visto lo stadio attuale dell'istruzione e che, in particolare, ancora devono essere assunte delle prove principali, tra le quali, l'interrogatorio di B., nonché l'esecuzione dell'attività istruttoria richiesta con la domanda di as- sistenza giudiziaria inoltrata alle competenti autorità vaticane". Ora, quanto pre- cede non è sufficiente per permettere agli insorgenti di comprendere la portata del decreto. In particolare non è possibile dedurre compiutamente i fatti su cui esso si fonda e le ragioni per cui è stato pronunciato. Ad ogni modo, avendo potuto i reclamanti conoscere le motivazioni del mancato dissequestro dei loro conti (v. act. 5) e prendere posizione al riguardo nell'ambito dello scambio di allegati avvenuto dinanzi alla Corte dei reclami penali, la violazione del diritto di essere sentito, non particolarmente grave, è da considerarsi qui sanata (v. in
proposito la sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1; decisione del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.2 con rinvii).
Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giusti- zia relativa alla presente procedura.
4.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese pro- cedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, con- sid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pub- blico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unica- mente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inqui- rente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della pro- porzionalità (S. HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Traité de pro- cédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). I sufficienti indizi di reato necessari per l'adozione di provvedimenti coercitivi devono essere seri e concreti (sentenza del Tribunale federale 1B_235/2015 dell'11 dicembre 2015, consid. 4.1; DTF 141 IV 87 consid. 1.3.1 e 1.4.1). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e raf- forzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna
deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale fe- derale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 lu- glio 2006, consid. 2.1 e rinvii; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che au- menta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere ec- cessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).
4.2 Nella fattispecie il procedimento penale a carico di B. trae origine, secondo quanto asserito dal MPC, da una comunicazione MROS del 29 gennaio 2015 riguardante relazioni bancarie riconducibili a quest'ultimo, il quale, con altri, ri- sulta essere indagato dalle autorità vaticane nell'ambito di un procedimento pe- nale condotto dal Promotore di Giustizia del Tribunale del Vaticano per titolo di peculato. Segnatamente B. sarebbe sospettato di avere concorso alla svendita del patrimonio immobiliare dello IOR a società riconducibili agli indagati, e alla conseguente svalutazione di questo patrimonio, il quale sarebbe poi stato riven- duto a terzi ai reali prezzi di mercato, conseguendo illeciti profitti per circa EUR 50/60 milioni. Parte di questi illeciti profitti sarebbero poi confluiti sulle re- lazioni bancarie oggetto dei sequestri in questione. Il MPC ipotizza il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305 bis CP a carico di B. Di conseguenza occorre innanzitutto verificare se vi sono sufficienti indizi di un reato in tal senso (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.115 del 20 dicembre 2013, consid. 2.4).
4.2.1 Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305 bis n. 1 CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infra- zione (principio della lex mitior, art. 2 cpv. 2 CP). Il nuovo art. 305 bis CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente, N. FERRARA MICOCCI /E. SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: F. Sgubbi/L. Mazzanti/N. Ferrara Micocci/E. Salmina, La voluntary disclosure, pro- fili penalistici, Piacenza 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo articolo, estendendo il proprio campo di applicazione, è dunque meno favorevole e pertanto non ap- plicabile. Sia come sia, visto quanto segue la questione non riveste particolare importanza.
Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da
un delitto fiscale qualificato (art. 305 bis n. 1 CP). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patri- moniali provenienti da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP costituisce og- gettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). A causa del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve anche essere pro- vata l'esistenza di un antefatto criminoso così come che la provenienza da que- sto crimine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1). Si tratta di un'in- frazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di de- naro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che nell’ot- tica dell'art. 305 bis CP è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribu- nale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). L'infrazione pre- vista e punita dall'art. 305 bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanifica- torio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrom- pere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già P. BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organi- siertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Se il reato presup- posto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305 bis n. 3 CP).
4.2.2 Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti, il crimine a monte e l'atto vanificatorio. In una prima fase dell'inchiesta, basta che vi siano suffi- cienti indizi di reato anche solo per uno di questi due elementi. Per l'altro, è sufficiente l'esistenza di un "sospetto iniziale". Di regola all'inizio dell'inchiesta l'autorità inquirente dispone di indizi concreti solo riguardo all'atto vanificatorio (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.115 del 20 dicembre 2013, consid. 2.9).
4.2.3 Nella fattispecie quale crimine a monte del riciclaggio di denaro vi sarebbe la svendita e svalutazione del patrimonio immobiliare dello IOR (v. supra consid.
4.2). Il MPC asserisce che gli indizi di reato sarebbero parzialmente contenuti nelle segnalazioni MROS. Queste segnalazioni non sono però agli atti, ciò che rende impossibile a questa Corte verificare quanto affermato dal MPC. Nelle sue osservazioni al reclamo, il MPC ha rinunciato, per motivi di riservatezza, ad inoltrare a questa Corte gli atti a sostegno delle sue affermazioni, dichiarando nel contempo che gli stessi sarebbero stati comunque sempre a disposizione della presente autorità in caso essa avesse voluto prenderne conoscenza (v. act. 5 pag. 2). Orbene, premesso che gli atti alla base della decisione di questa Corte devono essere, in virtù del diritto di essere sentito, accessibili a tutte le parti alla procedura, non sta all'autorità giudicante qualificare e richia- mare gli atti motivanti i sequestri contestati. Ciò detto, dal fascicolo processuale emergono poche informazioni riguardo alle indagini delle autorità estere sul cri- mine a monte. Il 26 giugno 2015 il MPC ha presentato alle autorità vaticane una domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 5.3) volta, stando a quanto affermato dall'autorità inquirente elvetica, all'acquisizione degli atti del procedimento estero così come alla richiesta di interrogare B. in quanto imputato. Le autorità estere non hanno tuttavia ancora dato seguito alla richiesta di assistenza, no- nostante la sollecitazione nel dicembre 2015 da parte del MPC per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (v. act. 5.4 e 5.5). Il MPC ha peraltro fornito a questo Tribunale unicamente la prima pagina della summenzionata domanda di assistenza, per cui da questa non è possibile ricavare informazioni utili. Al riguardo i reclamanti adducono che le autorità estere avrebbero dimostrato un "manifesto disinteresse" in merito ai sequestri dei conti elvetici. Il MPC, dal canto suo, afferma che le autorità vaticane avrebbero confermato di aver rice- vuto la comunicazione del 6 febbraio 2015 solo in data 28 dicembre 2015, di- chiarando di voler richiedere assistenza giudiziaria alla Svizzera. Ad oggi non risulta tuttavia che l'autorità estera abbia dato seguito alla domanda rogatoriale svizzera o abbia richiesto a sua volta assistenza internazionale alle autorità el- vetiche.
Per quanto concerne gli atti vanificatori, si osserva che il versamento di valori su conti esteri intestati a terzi potrebbe costituire un atto di riciclaggio. In parti- colare sono ritenute sospette transazioni finanziarie con cui vengono trasferiti grandi importi senza un apparente motivo economico e su conti di diverse so- cietà in diversi paesi (cfr. DTF 129 II 97 consid. 3.3 pag. 100; decisioni del Tri- bunale federale 1A.280/2005 del 7 marzo 2006, consid. 2.2.2. e 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 2.5). A mente del MPC, dalla documentazione ban- caria dei conti oggetto del sequestro in questione risulterebbero diversi flussi di denaro connessi con i fatti oggetto dell'indagine estera. Esso asserisce inoltre che la relazione bancaria n. 1 intestata a A., di cui B. è l'avente diritto econo- mico, sarebbe stata alimentata esclusivamente con accrediti in contanti avve- nuti tra il 23 marzo 2012 ed il 19 aprile 2012, per un importo di EUR 1'850'000.- Ora, pur essendo stato auspicabile per questa Corte, ai fini del giudizio, disporre degli estratti bancari attestanti tali operazioni, si rileva che il reclamante non ha
minimamente contestato l'esistenza degli accrediti in questione, i quali neces- sitano approfondimenti.
In definitiva, al fine di chiarire la posizione dell'autorità estera e, soprattutto, di verificare l'esistenza di indizi relativi al crimine a monte, questa Corte, anche alla luce delle operazioni sospette sui conti litigiosi evidenziati dal MPC, ritiene necessario che il MPC, da una parte, si attivi per chiedere alle competenti au- torità vaticane l'esecuzione della rogatoria svizzera e, dall'altra, che fissi alle autorità estere un termine di due mesi dalla crescita in giudicato della presente sentenza per far sapere se, alla luce della comunicazione spontanea ex art. 67a AIMP del 6 febbraio 2015 (v. act. 5 pag. 3), esse intendono richiedere il seque- stro rogatoriale dei fondi oggetto della decisione qui impugnata. In assenza di riscontro da parte delle autorità estere e di ulteriori elementi concreti sostan- zianti i sospetti di reato, i valori dei reclamanti oggetto dalla decisione impugnata potrebbero essere dissequestrati alla scadenza del termine. Va qui ricordato che le indagini in Svizzera e il sequestro si protraggono dal 6 febbraio 2015, data di apertura dell'istruzione penale (v. act. 5.1 e act. 5 pag. 2). Essendo tra- scorso oltre un anno, le indagini non si trovano più in una fase iniziale, per cui le esigenze poste per quanto riguarda gli indizi di reato devono essere di una certa consistenza, essendo necessario più di un "sospetto iniziale" per sostan- ziare un indizio sufficiente (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.115, consid. 2.10).
4.3 Riassumendo, le censure in questo ambito vanno respinte ed i sequestri per il momento confermati.
Visto tutto quanto precede, il reclamo è respinto.
Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia ridotta (v. consid. 3.2 supra) è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 13 aprile 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).