Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2015.5
Entscheidungsdatum
18.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 24 aprile 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2015.5

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Fatti: A. Nell'ambito dell'istruzione aperta nei confronti di B. per titolo di appartenenza e/o sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260 ter CP) e riciclaggio di de- naro (art. 305 bis CP), il 24 dicembre 2014 il Ministero pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC) ha ordinato il sequestro, tramite blocco al registro fon- diario di Mendrisio, del fondo G. del comune di Chiasso, appartenente all'impu- tato per una quota del 30/100, a A. per il 20/100, e a C. per la restante parte di 50/100 (act. 1.1 e 1.4). L'inchiesta svizzera aperta nei confronti di B. è legata ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procura di Milano a carico del predetto e di altre persone, il quale, in data 16 dicembre 2014, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 59 indagati per vari reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, persone sospet- tate di essere collegate alla cosca 'ndranghetista "D.", originaria di Reggio Ca- labria, operante a Milano (v. sentenza del Tribunale penale federale BH.2015.1 del 23 gennaio 2015).

B. Il 15 gennaio 2015 A. è insorto contro la suddetta decisione mediante reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli sostiene che, non essendo lui stesso oggetto del procedimento penale su cui si fonda il provvedimento coercitivo, in applicazione del principio della proporzionalità, il blocco del registro fondiario avrebbe dovuto essere limitato alla sola quota della proprietà immobiliare appartenente alla persona indagata, ossia B.

C. Nella sua risposta del 29 gennaio 2015, il MPC ha chiesto la reiezione del gra- vame. Esso afferma che i provvedimenti litigiosi sono giustificati a fini probatori e di confisca, rilevando che l'istruzione penale è avviata solo da poche setti- mane e che la posizione del reclamante è ancora al vaglio dell'autorità inqui- rente.

D. Con replica del 23 febbraio 2015, trasmessa per conoscenza al MPC, A. ha contestato le osservazioni del MPC e ribadito in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 ago- sto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes- sordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giuri- sprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 24 dicembre 2014, è stata notificata al patrocinatore del recla- mante il 5 gennaio seguente (act. 1.3). Il reclamo interposto il 15 gennaio 2015 è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamante, in quanto comproprietario del fondo G., Chiasso (v. estratti RFD in act. 1.4), è direttamente toccato dal provvedi- mento ordinato dal MPC e pertanto senz'altro legittimato a contestare il blocco a registro fondiario.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

2 Il reclamante contesta il sequestro disposto dal MPC, poiché lesivo dei principi di cui all'art. 197 CPP. Da una parte, l'obiettivo perseguito avrebbe potuto es- sere raggiunto con una misura meno severa, ossia limitando il blocco alla sola parte di proprietà di B. Dall'altra, non essendo egli imputato, il MPC avrebbe dovuto adottare maggiore cautela e moderazione nel suo agire, nel rispetto del diritto fondamentale della garanzia della proprietà. Egli sostiene, in particolare,

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di aver fatto piena luce sulla modalità di finanziamento del bene in questione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP, producendo anche la relativa documentazione pro- bante.

2.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese pro- cedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, con- sid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pub- blico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re- gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in pre- senza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (STEFAN HEIMGARTNER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP; ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretiz- zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tri- bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tut- tavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

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2.2 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Secondo l'art. 70 cpv. 2 CP, la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una contro- prestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Oggetti e valori patrimoniali che sottostanno presumi- bilmente a confisca possono quindi essere sequestrati presso qualsiasi loro possessore; il sequestro è possibile sia nei confronti di beni appartenenti al pre- sumibile autore del reato implicato nel procedimento sia di quelli detenuti da terze persone, fisiche o giuridiche che siano, sempre che queste ultime non siano protette dall'art. 70 cpv. 2 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2; NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 142 e n. 144 ad art. 70-72 CP).

Dovendo decidere rapidamente, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il sequestro è escluso unicamente nell'ipotesi in cui appare subito, in modo manifesto e indubbio, che le condizioni materiali di una confisca in mano di terzi non sono realizzate e non potranno mai esserlo (decisioni del Tribunale penale federale BB.2012.10 del 4 luglio 2012, consid. 3.4.1; BB.2009.28-30 del 30 giu- gno 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 del 25 ottobre 2006, consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 1B_166/2008 del 17 dicembre 2008, consid. 4.3; 1S.8/2006 del 12 dicembre 2006, consid. 6.1). L'eccezione al mantenimento del sequestro non può che concernere le ipotesi, rare, in cui la questione della con- fisca non merita discussione, visto che essa appare di primo acchito e indub- biamente esclusa ("offensichtlich", "eindeutig"; sentenze 1B_166/2008 consid. 4.3 e 1S.8/2006 consid. 6.1; sentenze BB.2009.28-30 del 30 luglio 2009, con- sid. 2.1, e BB.2006.32 consid. 5.2, nonché sentenza del Tribunale penale fede- rale BB.2009.14 del 28 settembre 2009, consid. 2.2.3). Al contrario del giudice del merito, la Corte dei reclami penali non deve analizzare le questioni di fatto e di diritto in maniera definitiva (decisione del Tribunale penale federale BB.2012.43-44 del 16 agosto 2012, consid. 4.1.2). Di conseguenza, sapere se le condizioni di una confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP, rispettivamente di una non-confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP sono realizzate, è di competenza del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 5); spetta infatti a quest'ultimo determinare i diritti di terzi sui beni in questione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 181/04 del 10 marzo 2005, consid. 3.2.1; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse: traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2578).

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2.3 Nel presente caso, è incontestato che il bene immobile oggetto di sequestro appartiene in comproprietà a B. (quota di 30/100), a C. (quota di 50/100) e al reclamante (quota di 20/100) (v. act. 1.4), il quale ha acquisito la propria parte mediante l'esercizio di un diritto di compera (nel 2013) nonché una compraven- dita (nel 2014) (v. act. 1.5 e 1.6). Ora, non essendo stata messa in discussione dall'insorgente l'eventuale origine criminale dei fondi utilizzati da B. per acqui- sire l'immobile G., Chiasso – sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a ca- rico di B. questa Corte si è del resto già espressa nella sentenza BH.2015.1 del 23 gennaio 2015 (consid. 3.1) – e avendo l'autorità inquirente considerato A. come persona informata sui fatti e non indagato nel procedimento a carico di B. (il MPC ha invero affermato che accertamenti sono ancora in corso per deter- minare l'esatto ruolo di A.; v. act. 8 pag. 3), oggetto della presente procedura è stabilire se la quota litigiosa sequestrata è stata senz'alcun dubbio acquisita dal reclamante in totale buona fede conformemente all'art. 70 cpv. 2 CPP e alla giurisprudenza summenzionata (v. consid. 2.2 supra) e se la misura rispetta il principio della proporzionalità.

2.3.1 Ora, allo stadio attuale dell'inchiesta e in base alle argomentazioni prodotte dalle parti, tale condizione non può in casu essere considerata adempiuta. In effetti, i sospetti evidenziati dal MPC in relazione alla stretta collaborazione tra B. ed il reclamante, segnatamente attraverso le società E. SA e F. Sagl., nonché alle modalità d'acquisto dell'immobile sequestrato, operazione che ha coinvolto persone indagate all'estero, sono sufficienti per mettere in dubbio la buona fede del predetto. Con la sua attività di fiduciario nel Canton Ticino, A., oltre ad avere avuto svariati contatti con persone sospettate all'estero di appartenere all'orga- nizzazione criminale oggetto d'indagine, avrebbe fornito a B. consulenza per movimentare valori patrimoniali nella disposizione di quest'ultimo che l'autorità sospetta di origine criminale: tale ruolo, alla luce delle emergenze istruttorie e dello stadio iniziale nel quale si trova l'inchiesta, avviata solo il 17 dicembre 2014, deve ancora essere accuratamente appurato, di modo che la confisca non può, a questo stadio, essere considerata indubbiamente esclusa.

Per quanto attiene alle conseguenze della misura impugnata, il reclamante non ha dimostrato che la stessa lo abbia colpito in maniera incisiva nella sua situa- zione economica (sentenza del Tribunale federale 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 4.2 e referenze ivi citate). Dagli atti dell'incarto nulla si evince infatti in merito a problemi che lo porrebbero in una situazione di difficoltà e, fatta eccezione per le sue dichiarazioni, non vi sono elementi che farebbero ritenere l'eventuale confisca nei suoi confronti una misura eccessivamente se- vera.

2.3.2 Avendo il MPC ordinato unicamente un divieto di disporre dell'immobile G., Chiasso (v. act. 1.4), lasciando quindi ai comproprietari l'utilizzo dello stesso, la

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misura litigiosa rispetta il principio della proporzionalità. Potendo essere stato finanziato in origine con denaro provento dell'attività illecita di un'organizzazione criminale in Italia, risulta evidente che, fino a quando non vi saranno chiarimenti in proposito, l'immobile non possa venire alienato.

2.4 In conclusione, a fronte delle circostanze sopra evidenziate e ritenuto lo stadio preliminare della procedura, è opportuno considerare che le argomentazioni al- legate dal reclamante non sono sufficienti per ordinare un'immediata revoca del provvedimento coercitivo, per cui il blocco del registro fondiario del fondo G. di Chiasso viene mantenuto.

  1. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo re- spinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 27 aprile 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Aron Camponovo
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 70 CP
  • art. 71 CP
  • art. 72 CP

CPP

  • art. 70 CPP
  • art. 197 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP

LOAP

  • art. 73 LOAP

LTF

  • art. 103 LTF

ROTPF

  • art. 19 ROTPF

Gerichtsentscheide

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