Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.7
Entscheidungsdatum
12.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 28 febbraio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Carlo Borradori,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2014.7 e BP.2014.2

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Fatti:

A. Il 31 marzo l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in se- guito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP ri- guardante le società B. SA, a Panama, titolare della relazione bancaria n. 1, e C. Corp., a Panama, titolare della relazione bancaria n. 2, entrambe presso la banca D., a Ginevra. La segnalazione traeva spunto dal fatto che gli aventi di- ritto economico e alcune delle persone beneficiarie di una procura sulle sud- dette relazioni bancarie erano oggetto di indagini in Italia nel quadro di inchie- ste penali aperte per riciclaggio di denaro.

Una seconda segnalazione al MPC aveva inoltre luogo in data 4 aprile 2005, fondata sul fatto che valori patrimoniali erano stati bonificati dalla relazione n.1 di cui sopra e dalla relazione n. 3 presso la banca E., intestata a F., a favore delle relazioni bancarie n. 4, intestata alla società B. SA, e n. 5, intestata alla società G. SpA, entrambe presso la banca H.; più precisamente, EUR 500'000 sulla prima e USD 150'000 sulla seconda. Parallelamente, si evidenziava che la banca H. aveva rifiutato i bonifici, provvedendo a rinviare ai rispettivi conti d'origine tali averi patrimoniali e chiudendo d'ufficio le due relazioni bancarie, avendo ritenuto che tali bonifici provenivano da conti in essere presso le ban- che D. e E. riconducibili a persone a rischio, in quanto coinvolte in inchieste condotte da autorità italiane.

B. Con decisione del 4 aprile 2005 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini pro- batori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro delle relazio- ni bancarie summenzionate.

C. Il 13 aprile 2005 la Procura della Repubblica di Palermo ha inoltrato alla Sviz- zera una rogatoria, segnalando l'esistenza di un procedimento penale nei con- fronti di I., A. ed altri per i reati di riciclaggio di denaro aggravato per sospetta agevolazione dell'attività dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa no- stra". Essa ha chiesto l'acquisizione di svariata documentazione relativa a conti riconducibili agli indagati nonché di poter procedere ad alcuni interroga- tori. Con complementi rogatoriali del 20 e 26 luglio 2005 l'autorità italiana ha richiesto il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie delle società B. SA e C. Corp. presso la banca D. di Ginevra.

  • 3 -

D. Il 3 maggio 2005 il MPC ha esteso l'inchiesta a F. e I. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP). Il 26 luglio seguente le indagini sono state estese nei confronti di F. per falsità in documenti (art. 251 CP). Il 27 dicembre 2005 l'in- chiesta è stata estesa anche nei confronti di I. per falsità in documenti (art. 251 CP) e nei confronti di A. per i reati di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) e per falsità in documenti (art. 251 CP).

E. Il 29 ottobre 2007 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 10 marzo 2007 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha condannato A., F. e I. a pene detentive di cinque anni e otto mesi il primo e cinque anni e quattro mesi il secondo ed il terzo. I primi due sono stati riconosciuti colpevoli di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il- lecita (art. 648-ter CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e trasferi- mento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge 356/1992), con l'aggiunta per A. del reato di tentata estorsione (art. 629 CP italiano); il terzo, di trasferi- mento fraudolento di valori, tentata estorsione (art. 629 CP italiano) e appro- priazione indebita (art. 646 CP italiano) (v. act. 4.5 pag. 352 e segg.).

F. Il 26 luglio 2010 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 30 dicembre 2009 con la quale la Corte d'Appello del distretto di Palermo (4a Sezione Penale) ha assolto A. dall'imputazione di tentata estorsione, rideter- minando la pena detentiva in tre anni e quattro mesi di reclusione. Per i re- stanti capi d'accusa contestatigli, l'impugnata sentenza è stata confermata (v. act. 4.5 pag. 302).

G. Il 29 febbraio 2012 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 5 ottobre 2011 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, rilevata la prescrizione per alcuni capi d'imputazione, ha parzialmente annullato l'impu- gnata sentenza, ridefinendo la pena detentiva di A. in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione (v. act. 4.5 pag. 60 e seg.).

H. Il 1° luglio 2013 il MPC ha notificato a A. e I. la chiusura dell'istruzione giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono del procedimento penale con la contestuale confisca dei valori patrimoniali sequestrati e dando la possibilità alle parti di presentare istanze probatorie e avanzare pretese ai sensi dell'art. 429 CPP.

I. Basandosi sulla sentenza del 5 ottobre 2011 della Corte Suprema di cassa- zione, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo,

  • 4 -

in data 4 luglio 2013, ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria finalizzata alla confisca dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 entrambe presso la banca D. di Ginevra (v. act. 4.1).

J. Con scritto del 9 agosto 2013 A. ha formulato le proprie istanze probatorie, di- chiarando di opporsi alla prospettata decisione di confisca.

K. Dopo avere respinto le istanze probatorie presentate da A., il MPC, in data 27 dicembre 2013, ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di A. e I., confiscando i valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie n. 1, inte- stata a B. SA, e n. 2, intestata a C. Corp., entrambe presso la banca D. di Gi- nevra, nonché sulla relazione bancaria n. 3, intestata a F., presso la banca E. di Ginevra (v. act. 1.2).

L. Con reclamo del 13 gennaio 2014 A. è insorto contro la summenzionata deci- sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando l'annullamento del punto 4 del dispositivo concernente la confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 2 con conseguente dissequestro di quest'ultima (v. act. 1).

M. Il MPC, mediante osservazioni del 3 febbraio 2014, ha chiesto la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 4).

N. Con replica del 17 febbraio 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, il re- clamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 6).

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Diritto:

1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 27 dicembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 30 di- cembre 2013 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 9 gennaio 2014, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 In materia di confisca di averi depositati su conti bancari, un interesse giuridi- camente protetto è riconosciuto a chi su tali valori vanta un diritto di proprietà o un diritto reale limitato, come ad esempio un diritto di pegno. Il titolare di a- veri bancari confiscati può parimenti avvalersi di un tale interesse, ritenuto come egli fruisca di un diritto personale di disposizione sul conto, equivalente economicamente ad un diritto reale sul denaro contante (v. DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 282 e seg.; 128 IV 145 consid. 1a pag. 148; 108 IV 154 con- sid. 1a pag. 155 e seg.). La legittimazione ricorsuale è per contro preclusa al detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, in quanto toccato solo indirettamente. La qualità di avente diritto economico non fonda quindi un interesse giuridicamente protetto (sentenza del Tribunale fe- derale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

Orbene, essendo il reclamante solo avente diritto economico della relazione bancaria n. 2 presso la banca D., conformemente alla giurisprudenza sopra ci- tata, egli non dispone di alcun interesse giuridicamente protetto per opporsi al- la confisca ed il suo reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Si rileva peraltro che la titolare del conto, C. Corp., ha presentato un proprio ed autonomo reclamo contro la decisione di confisca (v. incarto BB.2014.6).

  • 6 -
  1. Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo di non percepire attualmente alcun reddito. La totalità dei suoi beni sarebbero sequestrati in Italia. Egli vivrebbe interamente a carico della moglie e tra i due vigerebbe il regime della separazione dei beni. Come risulterebbe da documentazione prodotta, nei suoi confronti sarebbe in corso un'esecuzio- ne forzata per complessivi EUR 1'203'587.40 per imposte arretrate (v. act. 4 incarto BP.2014.2).

2.1 A sostegno della sua domanda, il reclamante non ha fornito nessuna dichiara- zione fiscale o decisione di tassazione, limitandosi a produrre un unico docu- mento che sembrerebbe attestare un versamento, tramite posta, non datato, di un importo di EUR 1'203'587.40 da parte di A. a favore di J. SpA. Tale do- cumento, che non permette di certo di dimostrare l'esistenza di un'esecuzione forzata in corso a carico del reclamante, non è manifestamente sufficiente per affermare che quest'ultimo sia indigente. Occorre altresì rilevare che l’assistenza giudiziaria gratuita può essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. Orbene, come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 1.4), il reclamo contro una decisione di confisca di un conto bancario da parte dell'avente diritto economi- co dello stesso è – per invalsa giurisprudenza – inammissibile, ragione per cui il gravame era dunque sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La ri- chiesta di assistenza giudiziaria gratuita va dunque respinta.

2.2 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

  • 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 28 febbraio 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Carlo Borradori
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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