Decisione del 9 maggio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Corinne Corminboeuf Harari,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.4
Fatti:
A. Il 31 marzo 2005 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis
CP riguardante le società B. SA, a Panama, titolare della relazione bancaria n. 1, e C. Corp., a Panama, titolare della relazione bancaria n. 1, entrambe presso la banca D. (Suisse) SA, a Z. La segnalazione traeva spunto dal fatto che gli aventi diritto economico e alcune delle persone beneficiarie di una pro- cura sulle suddette relazioni bancarie erano oggetto di indagini in Italia nel quadro di inchieste aperte per riciclaggio di denaro.
Una seconda segnalazione al MPC aveva inoltre luogo in data 4 aprile 2005, fondata sul fatto che valori patrimoniali erano stati bonificati dalla relazione n. 1 di cui sopra e dalla relazione n. 3 presso la banca E. SA, intestata a F., a favore delle relazioni bancarie n. 4, intestata alla società B. SA, e n. 5, intesta- ta alla società G. SpA, entrambe presso la banca H. (Suisse) SA; più preci- samente, EUR 500'000 sulla prima e USD 150'000 sulla seconda. Parallela- mente, si evidenziava che la banca H. (Suisse) SA aveva rifiutato i bonifici, provvedendo a rinviare ai rispettivi conti d'origine tali averi patrimoniali e chiu- dendo d'ufficio le due relazioni bancarie, avendo ritenuto che tali bonifici pro- venivano da conti in essere presso le banche D. (Suisse) SA e E. SA ricondu- cibili a persone a rischio, in quanto coinvolte in inchieste condotte da autorità italiane.
B. Con decisione del 4 aprile 2005 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini pro- batori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro delle relazio- ni bancarie summenzionate.
C. Il 13 aprile 2005 la Procura della Repubblica di Palermo ha inoltrato alla Sviz- zera una rogatoria segnalando l'esistenza di un procedimento penale nei con- fronti di I., J. ed altri per i reati di riciclaggio di denaro aggravato per sospetta agevolazione dell'attività dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa no- stra". Essa ha chiesto l'acquisizione di svariata documentazione relativa a conti riconducibili agli indagati nonché di poter procedere ad alcuni interroga- tori. Con complementi rogatoriali del 20 e 26 luglio 2005 l'autorità italiana ha richiesto il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie delle società B. SA e C. Corporation presso la banca D. (Suisse) SA di Z.
D. Il 3 maggio 2005 il MPC ha esteso l'inchiesta a F. e a I. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP). Il 26 luglio seguente le indagini sono state estese nei confronti di F. per falsità in documenti (art. 251 CP). Il 27 dicembre 2005 l'inchiesta è stata estesa anche nei confronti di I. per falsità in documenti e nei confronti di J. per i reati di riciclaggio di denaro e per falsità in documenti.
E. Il 29 ottobre 2007 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 10 marzo 2007 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha condannato J., F. e I. a pene detentive di cinque anni e otto mesi il primo e cinque anni e quattro mesi il secondo ed il terzo. I primi due sono stati riconosciuti colpevoli di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza il- lecita (art. 648-ter CP italiano), riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) e trasferi- mento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge 356/1992), con l'aggiunta per J. del reato di tentata estorsione (art. 629 CP italiano); il terzo, di trasferi- mento fraudolento di valori, tentata estorsione (art. 629 CP italiano) e appro- priazione indebita (art. 646 CP italiano) (v. act. 4.5 pag. 352 e segg.).
F. Il 26 luglio 2010 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 30 dicembre 2009 con la quale la Corte d'Appello del distretto di Palermo (4a Sezione Penale) ha: assolto J. dall'imputazione di tentata estorsione, rideter- minando la pena detentiva in tre anni e quattro mesi di reclusione; assolto I. dalle imputazioni di appropriazione indebita e, in un caso, di tentata estorsio- ne, riqualificato un capo d'accusa e condannato il predetto per il reato di vio- lenza privata (art. 610 CP italiano), rideterminando la pena detentiva in cinque anni di reclusione. Per il resto, l'impugnata sentenza è stata confermata (v. act. 4.5 pag. 302).
G. Il 29 febbraio 2012 le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 5 ottobre 2011 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, rilevata la prescrizione per alcuni capi d'imputazione, ha parzialmente annullato l'impu- gnata sentenza, ridefinendo la pena detentiva di I. in due anni e otto mesi di reclusione; quella di J. in due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione; quel- la di F. in quattro anni e otto mesi di reclusione (v. act. 4.5 pag. 60 e seg.)
H. In data 25 ottobre 2012 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. d CPP nei confronti di F., deceduto il 15 giugno precedente, mantenendo tuttavia il sequestro degli averi patrimoniali deposita- ti sulla relazione bancaria n. 3 presso la banca E. SA di Z., intestata al predet- to.
I. Il 1° luglio 2013 il MPC ha notificato a J. e I. la chiusura dell'istruzione giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono del procedimento penale con la contestuale confisca dei valori patrimoniali sequestrati e dando la possibilità alle parti di presentare istanze probatorie e avanzare pretese ai sensi dell'art. 429 CPP.
J. Basandosi sulla sentenza del 5 ottobre 2011 della Corte Suprema di Cassa- zione, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 4 luglio 2013, ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria finalizzata alla confisca dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2 presso la banca D. (Suisse) di Z. (v. act. 4.1).
K. Su richiesta del MPC, il 10 luglio 2013 il patrocinatore di F. ha comunicato all'autorità inquirente di rappresentare la moglie del predetto, A., unica erede, vista la rinuncia all'eredità manifestata dai figli.
L. Con scritto del 9 agosto 2013 J. ha formulato le proprie istanze probatorie, di- chiarando di opporsi alla prospettata decisione di confisca.
M. Dopo avere respinto le istanze probatorie presentate da J. e I., il MPC, in data 27 dicembre 2013, ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di J. e I., confiscando i valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie n. 1, inte- stata a B. SA, e n. 2, intestata a C. Corp., presso la banca D. (Suisse) SA di Z., nonché sulla relazione bancaria n. 3, intestata a F., presso la banca E. SA di Z. (v. act. 1.2).
N. Con reclamo del 13 gennaio 2014 A. è insorta contro la summenzionata deci- sione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando l'annullamento del punto 5 del dispositivo concernente la confisca dei valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 3 presso la banca E. SA nonché il rinvio della causa al MPC per nuova decisione sul destino dei va- lori in questione, con la pregressa possibilità per la reclamante di esprimersi al riguardo (v. act. 1).
O. Il MPC, mediante osservazioni del 3 febbraio 2014, ha chiesto la reiezione del gravame in misura della sua ammissibilità (v. act. 4).
P. Con replica del 28 febbraio 2014, la reclamante ha confermato le proprie con- clusioni ricorsuali (v. act. 9).
Diritto:
1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 27 dicembre 2013, è stato notificato alla reclamante in data 6 gennaio 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 13 gennaio 2014, è per- tanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, sulla base della documentazione versata agli atti, è possi- bile concludere che la reclamante, moglie del defunto F., già intestatario della relazione bancaria n. 3 presso la banca E. SA, è subentrata, quale unica ere- de, nella titolarità del conto in questione (v. act. 1.0b, 1.0c, 4.3 e 9.2). La sua legittimazione ricorsuale è quindi data.
1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio- lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In concreto, la giurisdizione svizzera è dunque già data per il fatto che fondi di presunta origine criminale sono stati oggetto di versamenti su conti in Svizze- ra, a prescindere quindi dalla giurisdizione sui reati a monte.
3.1 Orbene, nel decreto di abbandono del 25 ottobre 2012 pronunciato nei con- fronti di F. in seguito al suo decesso, il MPC ha affermato che i valori patrimo- niali depositati sulla relazione n. 3 presso la banca E. SA sarebbero rimasti sotto sequestro, "in quanto dovranno essere eventualmente oggetto di una procedura indipendente di confisca ai sensi degli artt. 376 e segg. CPP" (v. act. 1.3 punto 7). In realtà, la reclamante conosceva, o doveva conoscere, da tempo le intenzioni dell'autorità inquirente, ma non ha mai preso l'iniziativa di approfondire la questione o di manifestare il suo dissenso ad una misura così chiaramente preannunciata. Pretendere ora che il MPC l'interpellasse prima di emanare la misura contestata rasenta la temerarietà. La censura in questo ambito va pertanto respinta.
3.2 3.2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es- sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu- nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po- tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della de- cisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la per- sona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricor- so/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò do- vrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).
3.2.2 In concreto, il MPC, nel suo decreto di 19 pagine, ha innanzitutto riportato tutti i fatti, dalle comunicazioni MROS del 2005 (v. lett. A supra) alla decisione di abbandonare il procedimento (v. lett. M supra), evidenziando le varie rogatorie con l'Italia, che lo hanno poi portato a decidere di confiscare i valori patrimo- niali litigiosi. Contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, esso ha spiegato i motivi alla base del suo agire. Innanzitutto, affermando che l'abban- dono del procedimento era da ricondurre a motivi di opportunità, dato che gli imputati erano già stati condannati in Italia e un'eventuale pena complementa- re in Svizzera sarebbe stata di lieve entità rispetto alle pene inflitte all'estero (v. act. 1.2, punto 41). Ma ciò che più conta, nell'ottica delle censure avanzate dalla reclamante, sono le considerazioni effettuate dal MPC in relazione alla confisca dei beni litigiosi. Basandosi sulla sentenza del GUP – per i fatti qui pertinenti tale decisione è stata sostanzialmente confermata sia dalla Corte di Appello di Palermo sia dalla Corte Suprema di Cassazione – esso ha spiega- to, riprendendo le approfondite considerazioni effettuate dalle autorità giudizia- rie italiane riguardo al crimine a monte e ricollegandole alla propria analisi, unitamente a quella italiana, della documentazione bancaria svizzera, i motivi che lo hanno portato a considerare i valori patrimoniali giunti sul conto della reclamante di origine criminale. Sottolineato quindi che la decisione impugnata va letta tenendo ben presente le risultanze delle inchieste italiane, alle quali l'autorità inquirente svizzera ha chiaramente e più volte rinviato, il MPC ha so- stanziato la confisca ai sensi degli art. 69 e segg. CP, senza violare dunque il diritto di essere sentito della reclamante. Anche tale censura va quindi disatte- sa.
fisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicu- rezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).
Giusta l'art. 72 CP, il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre (prima frase). I valori appar- tenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260 ter ) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (seconda frase).
4.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scrittura- le, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confi- sca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305 bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di ope- razioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confi- sca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o soste- gno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).
4.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260 ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un
comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origi- ne delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviran- no a commettere altri reati, permettendo così all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusi- vamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizza- zione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260 ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona inte- ressata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade.
4.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto chiedersi se la morte di K., avvenuta nel 2002, abbia un'incidenza sull'applicazione dell'art. 72 CP. Infatti, se è vero che K. è stato condannato nel 1992 per i reati di associazione mafiosa e corruzio- ne aggravata (v. act. 4.5) e che quindi tutti i suoi beni – segnatamente quelli siti in Svizzera intestati a prestanome, come le sentenze italiane hanno evi- denziato essere stato il caso per J., I. e F. (v. ibidem) – erano presupposti es- sere nel potere di disposizione dell'organizzazione criminale, la sua morte nel 2002 potrebbe teoricamente aver fatto venire meno tale collegamento (cfr. FLORIAN BAUMANN, Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 12 ad art. 72 CP). Orbene, la legge in proposito non è chiara. Da una parte, la for- mulazione al passato della seconda frase dell'art. 72 CP (una persona che abbia partecipato o sostenuto; die sich [...] beteiligt oder sie unterstützt hat; qui a participé ou apporté son soutien) potrebbe far pensare che toccati dalla presunzione legale siano anche beni di una persona che al momento della confisca non faccia più parte dell'organizzazione criminale, ciò che permette- rebbe di concludere che nemmeno la morte di un membro di un'organizzazio- ne criminale costituirebbe un impedimento alla confisca dei suoi beni. In prati- ca, sarebbe sufficiente che la facoltà di disporre esista al momento del seque- stro, con la possibilità per la persona interessata di dimostrare l'assenza, al momento del sequestro, di tale facoltà. Questa interpretazione risulta in fondo logica, visto che il sequestro di un bene ha sempre come effetto per l'organiz- zazione criminale una perdita della facoltà di disporne.
Ma la confisca giusta l'art. 72 CP potrebbe essere sostanziata anche alla luce del ruolo di prestanome e amministratori di capitali mafiosi assunto da I. e F. per conto di K., fatti ampiamente constatati dal giudice italiano (v. sentenza GUP, pag. 12 e seg., 90 e seg., 117, 173-174, in act. 4.5). Sebbene le autorità
italiane non abbiano formulato nessuna accusa formale nei confronti di I. e F. circa un loro sostegno all'organizzazione criminale (ai sensi dell'art. 416-bis CP italiano) di cui K. ha fatto parte, in Svizzera quanto compiuto dai predetti a favore di una persona appartenente ad un'organizzazione criminale (v. infra consid. 4.5.1) costituisce sostegno all'organizzazione medesima, ciò che per- metterebbe di procedere alla confisca in virtù di tale circostanza (v. DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2010, n. 8 ad art. 260 ter CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREIL- LON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 32 ad art. 260 ter CP; ANDREAS DONATSCH/WOLFANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, n. pag. 207-208; STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 10 ad art. 260 ter CP).
Ad ogni modo, la questione dell'applicazione dell'art. 72 CP può restare in concreto aperta, dato che la confisca, come risulta dall'analisi effettuata ai considerandi che seguono, può certamente avere luogo in base all'art. 70 CP in relazione con l'art. 305 bis CP.
4.4 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibi- le di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305 bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma sempli- ce che in forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione crimina- le (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare si- stematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costi- tuisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305 bis n. 3 CP).
4.4.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrova- mento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposi- zione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013, consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occulta- mento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del rea-
le avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di va- lori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettiva- mente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179, consid. 4.3. non pubblicato). L’Alta Corte ha avuto modo di preci- sare che nell’ottica dell’art. 305 bis CP è determinante valutare se l’atto in que- stione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autori- tà di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimo- niali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, con- sid. 6.4).
Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). Secondo il Tribunale federale e parte della dottrina il reato di cui all'art. 305 bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autorici- claggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 con- sid. 3; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305 bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bem- mann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fra- gen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305 bis
CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, Commentario basilese, 3a ediz., Basilea 2013, n. 2 e seg. ad art. 305 bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché A. DONATSCH/W. WOHLERS, op. cit., pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.).
4.4.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305 bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia ido- nea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve pre-
sumere” si veda PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskri- minalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così co- me la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, se- gnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 con- sid. 3).
4.5 Data la natura dei reati a monte non vi è ragione di scostarsi dal modo di pro- cedere del Tribunale federale nella sua pronuncia del 27 agosto 1996 in re M., pubblicata in Semaine Judiciaire 119 (1997) pag. 1 e segg. (in part. pag. 4, consid. 4c). Di notevole rilievo risultano in concreto le considerazioni espresse dal GUP del Tribunale di Palermo nella sua sentenza del 10 marzo 2007. Es- se sono tanto più importanti per il fatto che, avendo aderito allo Spazio Schengen, la Svizzera non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafschen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; VALSAMIS MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; MARKUS JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Sul fatto che le pertinenti norme della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS), entrate in vigore per la Svizzera il 12 dicembre 2008, siano già applicabili nella fattispecie a livello di diritto inter- temporale, non vi è dubbio (v. ad esempio sentenza del Tribunale penale fe- derale RR.2008.306 del 24 marzo 2009, consid. 1.3; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in re Van Esbroeck c. Belgio del 9 marzo 2006, causa C-436/04, Racc. pag. I-2333). Di rilievo è in particolare l’art. 54 CAS, secondo il quale una persona che sia stata giudicata con sentenza defi- nitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condan- na, non possa più essere eseguita. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio ne bis in idem, sancito dall’art. 54 CAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca fra gli Stati dello Spazio Schengen per quanto riguarda i rispettivi sistemi giudiziari e che ognuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale in vigore negli altri Stati aderenti (v. sentenza Gözütok e Brügge del 19 settembre 2002, conclusioni dell’avvocato generale M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, causa C-187/01 e C-385/01, Racc. pag. I-1345; SUSANNE FEE JAGLA, Auf dem Weg zu einem zwischenstaatlichen ne bis in idem im Rahmen der Europäischen Union, Francoforte s.M. 2007, pag. 129 e segg.). Oltre alla dimensione soggettiva di diritto fondamentale, l’art. 54 CAS esplica dunque anche una funzione oggetti- va, da porre in relazione al suddetto principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e alla volontà degli Stati aderenti allo Spazio Schengen di garantire un più efficiente e coordinato perseguimento penale transnazionale (KAI
AMBOS, Internationales Strafrecht, 3a ediz., Monaco 2011, pag. 460 e seg.; v. anche HELMUT SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht, 6a ediz., Baden-Baden 2013, pag. 200 e seg. n. 82; più sfumate FABIENNE JAULT- SESEKE/JULIETTE LELIEUR, Les différences d’approche de l’espace judiciaire européen sur les plans civil et pénal, in L’espace judiciaire européen civil et pénal. Regards croisés, Parigi 2009, pag. 6 e seg.). Anche alla luce di queste considerazioni di diritto penale europeo e viste le risultanze di cui sotto ai con- sid. 4.5.1-4.5.3, non vi sono motivi per scostarsi dagli accertamenti su cui si sono basati i giudici italiani nelle già citate sentenze. Ciò deve restare possibi- le solo in circostanze eccezionali, che nel caso concreto non sono date. Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la ten- denza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita dal legisla- tore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire inter- nationale en matière pénale, 3a ediz, Berna 2009, pag. 96 e segg., nonché Messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la crimina- lità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il qua- le presuppone, anche al di là del precipuo campo dell’assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l’Italia che vantano una consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell’assistenza ma anche al giu- dice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accerta- menti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato estero.
4.5.1 Rilevanti sono innanzitutto le considerazioni fatte dal giudice italiano concer- nenti, da un lato, il patrimonio di K. – come detto condannato nel 1992 per ap- partenenza ad un'organizzazione criminale e corruzione aggravata e deceduto il 19 novembre 2002 – e, dall'altro, i ruoli assunti da I., F. e J. Alla luce delle ri- sultanze processuali, il GUP ha ritenuto ampiamente provati diversi importanti presupposti avanzati dalla pubblica accusa, la quale ha sostenuto che K. fos- se in possesso, al momento della sua morte, di un ingente patrimonio, sfuggi- to a qualunque provvedimento ablativo dell'autorità giudiziaria. Alla cura di questo patrimonio nascosto egli aveva adibito due prestanome di alto livello, gli imputati I. (avvocato tributarista, docente universitario ed imprenditore) e F. (avvocato internazionalista di Roma), nonché il figlio J. e la moglie di K. In par- ticolare, con il capo d'accusa a), si è contestato a I. di avere ricevuto beni da K. e di averli immessi, attraverso varie modalità, in società a I. formalmente ri- conducibili, con la consapevolezza che il suo dante causa era indotto a ciò dalla necessità di sfuggire alle misure di prevenzione patrimoniali a suo carico. Stessa condotta di intestazione fittizia di beni hanno commesso gli altri impu- tati, con riguardo ad ulteriori somme di denaro presenti su conti correnti accesi presso banche estere, con identica consapevolezza ed identico fine. Inoltre, J.
e F., consci della provenienza delittuosa del denaro di cui al capo d'accusa a), contestato al I., hanno commesso condotta di riciclaggio e di reimpiego di de- naro (capi d'accusa b, c e d), non avendo concorso alla consumazione del detto reato presupposto. Il GUP sottolinea in sostanza come K. abbia potuto disporre in vita e fino al momento della sua morte di beni ulteriori rispetto a quelli ufficialmente dichiarati, avendo quindi l'interesse ad eludere le misure di prevenzione patrimoniale, attraverso condotte illecite di attribuzione fittizia a terzi di detti suoi beni (v. sentenza GUP, pag. 12 e seg., in act. 4.5). Ma già nella sentenza del Tribunale di Palermo del 1992 si affermava che le modalità operative con cui il J. ha gestito le sue disponibilità bancarie, messe in luce dai periti, hanno reso molto fondata l'ipotesi che le operazioni che hanno rice- vuto un riscontro documentale non fossero che mere esemplificazioni di una movimentazione effettiva di più vasta consistenza e che il patrimonio di K. era stato illecitamente accumulato, con una gestione dello stesso unicamente vol- ta ad occultare sia la provenienza che la destinazione del denaro (v. ibidem, pag. 18). Con detta sentenza, quindi, non solo si connotava di illiceità il patri- monio di J. all'epoca oggetto di analisi, ma si ipotizzava, fin da allora, che non tutto fosse stato trovato, ciò anche alla luce delle spavalde dichiarazioni dello stesso J., secondo il quale egli stesso, nell'arco della sua vita, aveva guada- gnato somme superiori al doppio di quelle che gli erano state sequestrate e che non avrebbe indicato ai giudici alcun ulteriore bene in suo possesso pro- prio al fine di non farselo sequestrare (v. ibidem, pag. 19). Tali conclusioni del Tribunale di Palermo nel 1992, mai smentite ed anzi confermate dalle pronun- ce giudiziarie successive, hanno permesso al GUP, nella sua sentenza del 2007, di fissare un importante presupposto a fondamento dell'analisi dei dati in quel momento disponibili, ossia l'esistenza di un patrimonio nascosto facente capo a K. (v. ibidem; v. anche sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pag. 38 e seg., in act. 4.5).
4.5.2 Ancora più significativi sono gli elementi evidenziati dalle autorità giudiziarie italiane per quanto concerne le relazioni bancarie n. 1, intestata alla B. SA, e n. 3, intestata alla qui reclamante. L'analisi delle movimentazioni relative a tali relazioni ha permesso innanzitutto di tracciare un collegamento tra la mede- sima ed i fatti di cui al capo d'accusa a) contestato a I. in concorso con K. (v. ibidem, pag. 172), i quali, in violazione dell'art. 12 quinquies della Legge 356/1992, hanno eluso le disposizioni di legge in materia di misure di preven- zione patrimoniale attribuendo fittiziamente al I., che le gestiva intestandole in parte ai suoi familiari e ad altri soggetti suoi prestanome (tra i quali F.), la tito- larità e la disponibilità di quote/azioni in realtà appartenenti a K. delle società L. SpA, nonché delle società del cosiddetto "gruppo M.", N. SpA, O. SpA, P. SpA, G. SpA, Q. Srl e S. SpA. È stato in particolare dimostrato che il ricava- to, ammontante a EUR 21'749'742.03, della vendita di tali società all'impresa spagnola S., intervenuta il 13 gennaio 2004, è stato inizialmente accreditato, prima di essere trasferito su ulteriori conti – e segnatamente EUR 4'950'051
sul conto n. 3 del fu marito della reclamante F. (v. act. 1.1 punto 31) –, sulla relazione n. 1 intestata alla B. SA, società appartenente a F. e I., con l'intento di farli pervenire susseguentemente a J. (v. ibidem, pag. 98, 114 e segg., in part. 120 e segg.). In definitiva, la ricostruzione effettuata dal giudice italiano ha portato "a ritenere che il trasferimento delle somme di cui si è detto sul con- to corrente B. SA, acceso presso una banca svizzera, non fosse stato altro che una restituzione di danari da I. al figlio del suo correo (per il tramite di F.), originario dante causa non più in vita al 13 gennaio 2004" (v. ibidem, pag. 117; v. anche sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pag. 38 e seg.). Orbe- ne, risulta evidente da quanto precede che K., allo scopo di sfuggire alle misu- re di prevenzione patrimoniale italiane, ha fittiziamente trasferito la titolarità dei suoi beni di origine criminale a terze persone (prestanomi). In base alla giuri- sprudenza e alla dottrina esposte in precedenza (v. consid. 4.4.1 supra), sono considerate vanificatorie della traccia documentale le operazioni che compor- tano cambiamenti a livello di titolarità e/o cambiamento di ADE in quanto ren- dono, per loro natura, più difficile il recupero di soldi di origine criminale. Oc- corre quindi concludere che i versamenti di denaro effettuati nel gennaio 2004 sul conto n. 1 e i successivi accrediti su altri conti costituiscono atti di riciclag- gio di denaro (v. consid. 4.4 supra). Di più il giudice della confisca non deve constatare a livello di colpevolezza degli attori coinvolti, anche se questi non potevano che essere pienamente consapevoli dell'origine criminale di questo denaro e della natura vanificatoria dei predetti atti.
Ininfluente ai fini della confisca è il fatto che la Corte Suprema di Cassazione abbia annullato la condanna di I. in punto ai fatti, assolutamente cristallizzati e provati, descritti al capo d'accusa A) per intervenuta prescrizione. Sottolinean- do l'indubbia correttezza di giudizio delle autorità giudiziarie inferiori sui fatti in questione, la Corte Suprema di Cassazione ha sì ridimensionato la pena nei confronti di I., ma ha anch'essa confermato la misura della confisca (v. sen- tenza della Corte Suprema di Cassazione, pag. 53 e segg., in part. pag. 60).
4.5.3 L'autorità italiana di primo grado ha tuttavia proceduto ad una precisazione ri- guardo a sei bonifici a favore di terze persone effettuati dal conto della recla- mante in data 22 gennaio e 9 febbraio 2004, affermando che tali bonifici, per un importo complessivo di EUR 2'150'000, "sono apparsi, senza alcun dubbio, riferibili alla persona di I. ed effettuati su suo imput. Si tratta delle uniche ecce- zioni [...] alla costatazione che, invece, nell'utilizzo della restante, cospicua somma di denaro contenuta nel conto B. SA dopo il 13 gennaio 2004, l'impu- tato I., per quel che verrà evidenziato, non aveva avuto nulla a che fare" (v. sentenza GUP, pag. 123 e segg.; sentenza della Corte Suprema di Cassa- zione, pag. 38). Il MPC ha corretto verso l'alto l'importo di cui sopra, asseren- do che in realtà i bonifici riferibili esclusivamente a I. sono sette e non sei, per un importo totale di EUR 2'359'011.88, ciò che risulta attestato dalla documen- tazione bancaria prodotta (v. act. 8, pag. 4, e act. 8.9). Per tale ragione, l'im-
porto di origine illecita riconducibile al patrimonio occulto di K. ammonta a EUR 19'390'730.15 (= EUR 21'749'742.03 – EUR 2'359'011.88). Ci si potreb- be a tal proposito chiedere se il MPC non abbia in realtà confiscato valori pa- trimoniali di origine lecita confusisi, già sul conto n. 1, con quelli di origine ille- cita. Orbene, tale ipotesi va esclusa, in quanto i valori di origine lecita confluiti sul conto della B. SA sono stati versati a terzi già ad inizio 2004, come evi- denziato sopra, per cui quelli rimasti sul conto – il saldo al 31 dicembre 2013 ammontava a EUR 603'070.99 (v. act. 4, pag. 3) – sono esclusivamente di origine illecita, in quanto riconducibili a K.. Va comunque aggiunto che, fosse- ro anche i valori di origine lecita rimasti sul conto della reclamante, applicando la teoria del saldo sostenuta da una parte importante della dottrina (Saldolö- sung; v. CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwä- scherei. Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, tesi di laurea, Zurigo 1999, pag. 107 e segg.; HANS VEST, An- wendungsprobleme im Bereich der Geldwäscherei, in SJZ 2004, pag. 54 e seg.; MARK PIETH, op. cit., n. 35 ad art. 305 bis CP) e fatta propria da questo Tribunale, in quanto più conforme al principio secondo il quale il crimine non deve pagare, si ritiene che la somma rimasta sul conto sia per intero di origine criminale, nonostante un'eventuale commistione con denaro di origine non criminale, nella misura in cui tale cifra non superi comunque l'importo totale di origine criminale. Queste considerazioni valgono evidentemente anche per quanto riguarda il conto della reclamante. Dato che sul suo conto sono giunti EUR 4'950'051 provenienti dal conto n. 1 della B. SA (v. act. 1 pag. 2; act. 1.1 punto 31) e che il saldo al 31 dicembre 2013 ammonta a EUR 1'364'115 (v. act. 4 pag. 3), quest'ultimo importo va interamente confiscato.
4.6 Va altresì rilevato che, essendo i valori in questione il frutto di reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale e che in tale contesto essi sono stati anche riciclati, nella fattispecie, applicandosi il termine di 15 anni, non si pone nessun problema di prescrizione del diritto di ordinare la confisca (v. art. 305 bis
n. 2 lett. a e 97 cpv. 1 lett. b CP).
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto della reclamante va confermata ed il ri- corso respinto.
Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 12 maggio 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).