Decisione del 14 novembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentato dall'avv. Letizia Vezzoni,
reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP); gratuito patrocinio (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.101 + BP.2014.44
Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un’indagine nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale giusta l’art. 260 ter CP, di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP e falsità in docu- menti ai sensi dell'art. 251 CP (v. doc. 1 dell'incarto MPC; act. 14). Nell’ambito di tale inchiesta, il MPC, fra le altre misure, ha intimato il 29 maggio 2012 alla banca B., Berna, un ordine di edizione e sequestro del saldo attivo del conto n. 1 intestato a A., bloccando l'importo di fr. 26'707.25 (act. 1 pag. 2).
B. La richiesta di dissequestro del conto in questione, presentata da A. il 14 settembre 2012, è stata respinta dal MPC con decisione del 16 ottobre 2012 (v. act. 1 pag. 2).
C. Il reclamo interposto da A. avverso tale decisione è anch'esso stato respinto con sentenza del 17 luglio 2013 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1 pag. 2; decisione del Tribunale penale federale BB.2012.167 del 17 luglio 2013).
D. Il 19 maggio 2014, A. ha rinnovato al MPC la richiesta di dissequestro del suo conto presso la banca B., ritenendo la misura sproporzionata rispetto alla sua situazione economica (v. act. 1 pag. 3). Con decisione del 19 giugno 2014, il MPC ha respinto l'istanza di dissequestro (act. 1.1).
E. Con reclamo del 3 luglio 2014, A. è insorto contro quest'ultima decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali, postulando il dissequestro del saldo attivo del conto postale n. 1 a lui intestato. Il reclamante ha contestualmente richie- sto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di re- clamo (act. 1).
F. Il 17 luglio 2014, A. ha trasmesso a questa Corte il formulario per l'assistenza giudiziaria, unitamente ai relativi documenti giustificativi (act. 3, 3.1-3.3 dell'in- carto BP.2014.44). Con il medesimo invio, sono pure state fornite a questa Corte copia della decisione di nomina dell'avv. Letizia Vezzoni quale difensore d'ufficio del reclamante e copia del decreto sulla concessione del gratuito pa- trocinio (act. 3, 3.1 e 3.2).
G. Con osservazioni del 30 luglio 2014, il MPC ha postulato la reiezione del gra- vame siccome infondato, fatta eccezione per l'istanza di ammissione al gratui- to patrocinio, per la quale si è rimesso al giudizio alla Corte (act. 5).
H. Con replica dell'11 agosto 2014, il reclamante ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali, confermando l'impossibilità di presentare dettagli di spese, non po- tendosele permettere (act. 7).
I. Con scritto del 26 settembre 2014, su invito della scrivente Corte, il MPC ha riassunto le misure istruttorie adottate nei confronti del reclamante dal 22 no- vembre 2012 in poi, allegando i relativi atti (act. 11 e incarto MPC).
J. Il 23 ottobre 2014 il reclamante ha contestato l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a suo carico, confermando pertanto le sue richieste di disseque- stro integrale del conto sito presso la banca B. (act. 14).
K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e art. 37 cpv. 1 della legge fede- rale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confede- razione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione im- pugnata, datata 19 giugno 2014 2012 (act. 1.1), è stata ritirata dal legale del reclamante il 23 giugno successivo (act. 1.2). Il reclamo, interposto il 3 luglio 2014, è pertanto tempestivo.
1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un con- to bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione del reclamante − tito- lare della relazione bancaria sequestrata, imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata − non è posta in discussione.
1.4. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.1 Il reclamante non contesta che siano dati di primo acchito i presupposti per richiedere un sequestro a copertura delle spese giusta l'art. 268 CPP, essen- do egli residente all'estero, in Italia. Egli si duole tuttavia del mancato rispetto del principio della proporzionalità nella misura in cui l'autorità inquirente non avrebbe prestato sufficiente considerazione al suo reddito – inesistente – ed alla sua precaria situazione patrimoniale e debitoria, nonché a quella della sua famiglia. In effetti, il sequestro intaccherebbe il suo minimo vitale, minimo che egli propone di determinare applicando per analogia i criteri adottati dai tribu- nali italiani in materia di pignoramento delle pensioni per il 2014, ossia EUR 501.38 mensili (act. 1, act. 7). Respingendo queste tesi, il MPC ha sotto- lineato come l'impugnativa presenterebbe una lacuna probatoria, non avendo il reclamante prodotto né documentazione né elementi concreti ulteriori relativi ai suoi bisogni, rispetto a quanto allegato all'istanza di dissequestro ed al re- clamo del 2012. Inoltre, non vi sarebbe alcuna base giuridica che permette- rebbe di applicare per analogia i criteri vigenti in Italia in materia di pignora- mento delle pensioni (act. 5).
2.2 L'art. 263 cpv. 1 lett. b CPP prevede la possibilità di sequestrare oggetti e va- lori patrimoniali che saranno presumibilmente utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. Tale norma è ripresa
all'art. 268 cpv. 1 CPP, disposizione che permette di sequestrare il patrimonio dell'imputato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese pro- cedurali e le indennità, come pure le pene pecuniarie e le multe. Giusta l'art. 268 cpv. 2 CPP, nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia. Esclusi dal sequestro sono in ogni caso i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell'11 aprile 1989 sulla esecu- zione e sul fallimento (art. 268 cpv. 3 CPP). Come ogni altra misura di seque- stro, il sequestro a copertura delle spese è fondato sulla verosimiglianza; fin- ché l'istruttoria non è terminata, una semplice possibilità è sufficiente in quanto la misura riguarda pretese ancora incerte. L'autorità penale deve poter decide- re rapidamente in merito al sequestro provvisorio, ciò che esclude che essa possa risolvere questioni giuridiche complesse o che possa attendere infor- mazioni esatte e dettagliate sui fatti prima di agire. La misura del sequestro a copertura delle spese – attuabile unicamente nel caso in cui è verosimile rite- nere che la persona in questione potrebbe dover sopportare le spese, rispetti- vamente potrebbe essere condannata – può essere applicata sulla totalità de- gli averi dell'imputato, anche su quelli – a differenza degli altri tipi di sequestro – senza legame di connessione con l'infrazione perseguita. Per questo genere di sequestro, come per tutte le misure coercitive, va rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità penale deve disporre di sufficienti indizi per dubitare del futuro pagamento delle spese a cui l'imputato sarà condannato. Ciò è il caso allorquando l'imputato – senza aver fornito le necessarie garanzie – pro- cede a trasferimenti di beni per evitare il sequestro o cerca di fuggire per sot- trarsi al procedimento, oppure quando egli è domiciliato all'estero. Unicamente i beni appartenenti all'imputato possono essere sequestrati a copertura delle spese. Il principio di proporzionalità va rispettato anche nell'ambito della de- terminazione del valore dei beni da sequestrare; in questo senso, il rispetto di tale principio si limita essenzialmente alla garanzia del minimo esistenziale, non dovendo l'imputato o la sua famiglia cadere nel bisogno a conseguenza di detta misura (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2014 del 14 maggio 2014, consid. 2.1; 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1; 1P.21/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.3; Messaggio concernente l'unificazione del dirit- to processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1150; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 14 ad art. 263 CPP e n. 6 e segg. ad art. 268 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011, n. 1 e segg. ad art. 268 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1112; HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 6 e segg. ad art. 268 CPP). In merito all'importo definitivo delle spese giudiziarie, questo sarà noto solo alla conclu- sione della procedura; il principio della proporzionalità potrà dirsi violato uni- camente se l'importo sequestrato a garanzia delle spese procedurali è mani-
festamente disproporzionato rispetto alla stima di tali costi. Costituendo il se- questro una misura provvisoria, le autorità dovranno adattarlo se nel corso della procedura dovessero emergere elementi che ne giustifichino la riduzione o la levata (sentenza del Tribunale federale 1B_274/2012 dell'11 luglio 2012, consid. 3.1 e 3.3; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit, n. 8 in fine ad art. 268 CPP).
Per quanto attiene all'importo oggetto di sequestro, l'art. 268 cpv. 2 e 3 CPP impone di tenere in considerazione, da un lato, il reddito e la situazione patri- moniale dell'imputato e della sua famiglia, e, dall'altro, di rispettare i criteri di cui agli art. 92-94 LEF (v. sentenza dell'Obergericht Bern, Beschwerdekam- mer in Strafsachen, BK 11 293 del 22 marzo 2012, in: forumpoenale 5/2012, pag. 290; LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n. 11 ad art. 268 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP; HEIMGARTNER, op. cit., n. 10 e segg. ad art. 268 CPP).
2.3 Nella fattispecie, i beni oggetto del sequestro a copertura delle spese sono costituiti da un capitale di fr. 26'707.25, depositati sul conto n. 1 intestato al reclamante presso la banca B. Gli averi sequestrati appartengono dunque in- contestabilmente all'insorgente.
Inoltre, il reclamante medesimo ha dichiarato di non avere alcun introito né sostanza e di risiedere all'estero, a Milano. La condizione relativa all'esistenza di sufficienti indizi atti a far dubitare del possibile recupero delle eventuali spe- se poste a carico dell'imputato, è pertanto data (v. LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n. 12 ad art. 268 CPP).
Lo stesso dicasi per l'esistenza di indizi di reato. In base alle risultanze attuali dell'inchiesta, non è infatti possibile escludere che il reclamante possa essere oggetto di una condanna e che dunque debba sostenere dei costi. Dalla do- cumentazione prodotta del MPC, risulta infatti che gli atti procedurali concer- nenti il reclamante sono nel frattempo proseguiti (anche se più lentamente nel corso 2014), con interrogatori, allestimento di rapporti di polizia, richieste ad autorità cantonali, misure rogatoriali, e che nuove risultanze sono state ottenu- te (act. 11 ed incarto MPC prodotto in allegato al medesimo).
Nell'eventualità di una condanna, visti la durata e la notevole complessità dell'inchiesta, in cui sono coinvolti nove imputati, le ramificazioni all'estero del complesso fattuale (v. act. 11) e la conseguente necessità di atti da eseguire in via rogatoriale, la presenza di flussi finanziari tramite persone e società svizzere ed estere, non può, a tutt'oggi, essere stimato con sufficiente certez- za se il carico delle spese eventualmente attribuite al reclamante sarà superio- re o inferiore all'importo sotto sequestro; di conseguenza, il sequestro ordinato non può attualmente essere giudicato eccessivo.
2.4 Per quanto attiene al limite ed alla possibilità di sequestrare i valori presenti sul conto litigioso, vanno rispettate le condizioni dell'art. 268 cpv. 2 e 3 CPP. Il cpv. 3 dell'art. 268 CPP, rinviando agli art. 92-94 LEF, determina l'impignorabi- lità, rispettivamente la limitata pignorabilità dei valori. Inoltre, il cpv. 2 prevede un'ulteriore condizione: la presa in considerazione del reddito e della situazio- ne patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia (BOMMER/ GOLDSCHMID, op. cit, n. 14 ad art. 268 CPP).
Come già giudicato nell'ambito della sentenza di questa Corte BB.2012.167 del 17 luglio 2013, non vi è dubbio che i beni depositati sul conto in questione possano di principio essere oggetto di sequestro. Da verificare rimane tuttavia se detta somma sia protetta dal divieto di intaccare il minimo esistenziale del reclamante e della sua famiglia giusta gli art. 93 LEF e 268 cpv. 2 CPP.
2.5 Di norma, al fine dell'accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria del richiedente, pena la reiezione della domanda, incombe a quest'ultimo un obbligo di collaborazione. In particolare, egli ha l'onere di specificare e sostan- ziare per quanto possibile le sue entrate ed uscite ed il suo patrimonio (v. de- cisione del Tribunale penale federale BP.2013.10 del 2 maggio 2013, con- sid. 2.1; in merito a richieste di assistenza giudiziaria gratuita: DTF 125 IV 161 consid. 4a; e: ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichts- kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).
A fondamento della sua richiesta di dissequestro del 19 maggio 2014, il re- clamante ha specificato di non avere alcun reddito, di non disporre di conti correnti, di non detenere titoli di stato, obbligazioni e/o azioni né in Svizzera, né all'estero. Egli vivrebbe con la madre di 82 anni in un appartamento di due locali, con un canone di locazione annuo di EUR 548.28, e graverebbe sulla pensione da quest'ultima percepita di circa EUR 14'000.-- annui. L'indicatore della situazione economica del loro nucleo famigliare ISE per il 2013 ammon- terebbe ad EUR 14'199,72, mentre l'indicatore ISEE ad EUR 9'044, 41. Per quanto attiene alla situazione debitoria, aggravatasi con il passare del tempo, oltre a nuovi debiti per EUR 56'238.99, egli e la madre avrebbero dovuto sot- toscrivere una cambiale per le pigioni non corrisposte sino a giugno 2013, scadente nell'aprile 2015, per l'importo di EUR 3'823.64 (act. 1 pag. 3 e seg.).
Il reclamante ha sostanziato tali affermazioni con la presentazione del formu- lario relativo all'assistenza giudiziaria, da cui si evincono l'assenza di reddito e l'esistenza di debiti per circa EUR 110'000.-- (act. 3.1 dell'incarto BP.2014.44). In aggiunta a ciò, il reclamante ha prodotto, per il 2013, copia della sua "Auto- certificazione Assenza redditi", dell'indicatore ISEE del nucleo familiare com- posto da egli medesimo e dalla di lui madre (che indica entrate complessive – dedotto il canone di locazione – di EUR 14'199.72, somma costituita dalla
pensione della madre), come pure la certificazione CUD 2014 della madre (act. 3.2 dell'incarto BP.2014.44), e svariati solleciti ed intimazioni di paga- mento (act. 3.3 dell'incarto BP.2014.44). Infine, egli ha dichiarato di non avere percepito alcuna prestazione di natura assistenziale. In merito alle spese, ha dichiarato di non averne, non potendosele permettere; per i suoi spostamenti, egli ha confermato di fare capo alla vettura di una figlia (v. act. 7 pag. 3 e 5).
Riguardo al calcolo del minimo esistenziale in ambito di esecuzione e fallimen- ti, il Tribunale federale ha già ritenuto corretto fondarsi sulle "Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite)" adottate dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera il 1° luglio 2009. Per va- lutare il minimo esistenziale di persone domiciliate all'estero, l'Alta Corte ha già precisato che il minimo vitale non va valutato considerando i parametri vi- genti in Svizzera, bensì sulla base dei valori vigenti al luogo di residenza este- ro del debitore (DTF 91 III 81 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 7B.198/2001 del 14 agosto 2001, consid. 3c). Il Tribunale federale ha in pro- posito ritenuto corretto adeguare il valore riconosciuto dalla normativa elvetica in base al tenore di vita al luogo della residenza, sulla base dei dati contenuti nelle statistiche Eurostat, Ufficio statistico dell'Unione europea, il cui ruolo è di fornire a quest'ultima delle statistiche a livello europeo al fine di permettere dei paragoni tra paesi e regioni (sentenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell'11 febbraio 2013, consid. 4; v. anche la sentenza del Tribunale ammini- strativo federale C-365/2012 del 27 settembre 2013, consid. 6.1, che rinvia all'indice dell'OCSE).
Nel caso concreto, la differenza del tenore di vita tra Italia e Svizzera, sulla base delle statistiche Eurostat e degli indici dell'OCSE, impone di dividere la somma riconosciuta dalle Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per 1.5 (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/institutionen/ sta- tistikaemter_in/02.html; www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/05/07/ blank/key/01.html). Pertanto, il minimo esistenziale del reclamante, residente in Italia, ammonta a fr. 800.-- (fr. 1'200.-- secondo i parametri vigenti in Svizze- ra per una persona sola, diviso per 1.5). Non avendo il reclamante dichiarato ulteriori spese, avendo anzi sostenuto di non averne, nulla può essergli rico- nosciuto in aggiunta a tale importo.
Ne discende che, a parziale accoglimento del reclamo interposto da A., il MPC dovrà dissequestrare in suo favore un importo mensile di fr. 800.--, a valere quale garanzia del minimo esistenziale dell'insorgente. Alla luce di ciò, la ri- chiesta di A. di applicare per analogia il minimo vitale riconosciuto in Italia in ambito pensionistico, cifrata per il 2014 in EUR 501.38, non necessita di ulte- riore disamina.
3.1 Il reclamante ha pure presentato una domanda di gratuito patrocinio, asseren- do di non percepire attualmente alcun reddito: a tale proposito, come detto, egli ha prodotto un'"Autocertificazione Assenza Redditi" per l'anno 2013, da egli medesimo sottoscritta (act. 3.2 dell'incarto BP.2014.44). Egli vivrebbe in- teramente a carico della madre ed usufruirebbe dell'appartamento di quest'ul- tima. Come indicato nel formulario per l'assistenza giudiziaria (act. 3.1 dell'in- carto BP.2014.44), egli non disporrebbe di alcuna sostanza ed avrebbe debiti per circa EUR 110'000.--.
3.2 Conformemente al CPP, il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito pa- trocinio per la procedura ricorsuale devono essere richiesti all'autorità di ricor- so; questa deciderà in modo indipendente, senza essere vincolata da quanto eventualmente già stabilito dall'autorità inferiore. In altri termini, la designazio- ne di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio da parte dell'autorità che conduce la procedura di merito vale unicamente per quella specifica procedura e non vincola l'autorità di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2 e riferimenti citati).
Dinanzi all'autorità di reclamo, le condizioni per la concessione del gratuito pa- trocinio sono di principio disciplinate dall'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, secondo cui chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi in- teressi. L'art. 132 cpv. 2 precisa che una difesa s'impone per tutelare gli inte- ressi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. L'art. 132 cpv. 3 esclude il caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.
Nel caso concreto, alla luce della documentazione agli atti, le condizioni sum- menzionate appaiono adempiute.
La concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone però ancora che la causa non sembri priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisi- to che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del recla- mo. In concreto, non apparendo di primo acchito manifestamente infondata, la richiesta merita accoglimento. Di conseguenza, conformemente all'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, nell'ambito della presente procedura viene disposta una di- fesa d'ufficio al reclamante (sentenza del Tribunale federale 6B_758/2013 dell'11 novembre 2013, consid. 3.2).
3.3 Il MPC aveva designato un difensore d'ufficio al reclamante, nella persona dell'avv. Letizia Vezzoni. L'art. 135 cpv. 2 CPP prevede che il ministero pub-
blico o l'autorità giudicante stabiliscono l'importo della retribuzione del difenso- re d'ufficio al termine del procedimento. Anche se la Corte dei reclami penali non interviene quale giudice del merito – tale funzione essendo attribuita alla Corte penale del Tribunale penale federale (art. 35 LOAP) – il regolamento sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che le spese occasionate dal Tribunale nelle procedure di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali sono assunte dalla Cassa del Tribunale penale federale, con la facoltà di prevedere il rimborso dell'indennità accordata al difensore d'ufficio non appena le condizioni economiche del reclamante glielo permettano (art. 21 cpv. 2 e 3 RSPPF). Tale soluzione, oltre che semplificare il compito dell'autorità che dovrà stabilire la retribuzione del difensore d'ufficio al termine della procedura (MPC o Corte penale), nel senso che determina chiaramente la problematica delle spese/indennità nell'ambito dei procedimenti incidentali, presenta anche il vantaggio per il difensore medesimo di essere indennizzato in tempi più brevi per prestazioni connesse a procedure incidentali dinanzi alla presente Corte.
3.4 L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- ed al massimo a fr. 300.--. La tariffa usuale applicata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.-- all'ora (decisione del Tribunale penale federale BB.2012.8 del 2 marzo 2012, consid. 4.2). In assenza di una nota spese da parte del difensore, l'autorità a- dita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato difensore nella presente procedura di reclamo, un'in- dennità complessiva di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. Co- me precisato al considerando precedente, la Cassa del tribunale verserà diret- tamente tale indennità al difensore d'ufficio avv. Letizia Vezzoni, Lugano. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, visto il parziale acco- glimento della presente impugnativa, il reclamante sarà tenuto a rimborsare la metà di tale indennità, ossia fr. 750.--, alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 lett. a e art. 428 CPP; art. 21 cpv. 3 RSPPF).
3.5 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha giudicato che, seb- bene l'imputato sia indigente ed abbia dunque diritto all'assistenza giudiziaria ed alla difesa gratuita, egli possa comunque essere condannato, se soccom- bente, a pagare le spese procedurali nella misura in cui le sue condizioni eco- nomiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP; sentenza del Tribunale fede- rale 6B_380/2013 del 16 gennaio 2014, consid. 5.4). Ne deriva che l'assisten- za giudiziaria non consiste nella dispensa dal pagamento delle spese proce- durali, quanto piuttosto nel diritto di agire gratuitamente sino alla decisione che
metterà termine alla procedura e di far considerare la sua situazione economi- ca nel calcolo delle spese, se queste saranno poste a suo carico. Nella mede- sima sentenza, il Tribunale federale ha considerato conforme all'art. 29 cpv. 3 Cost. condannare l'imputato soccombente a rimborsare alla Confederazione o al Cantone la retribuzione del suo difensore d'ufficio (amtlicher Verteidiger), sebbene presa a carico dallo Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP; DTF 135 I 91 consid. 2; senten- za del Tribunale federale 6B_112/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3). In altre parole, la garanzia costituzionale di cui all'art. 29 cpv. 3 Cost. non dà diritto all'esonero definitivo dal pagamento delle spese procedurali e degli onorari del difensore. Di conseguenza, l'imputato indigente che soccombe nell'ambito di una procedura di ricorso può, seppur al beneficio di una difesa d'ufficio, esse- re condannato al pagamento delle spese procedurali nella misura permessa dalle sue condizioni economiche e vedersi obbligato a rimborsare la retribu- zione versata al suo difensore d'ufficio giusta l'art. 135 cpv. 4 CPP. Nel caso concreto, i costi procedurali a carico del reclamante consistono in un emolu- mento (ridotto) che, in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF, è fissato a fr. 300.--, e nella restituzione parziale e condizionale delle spese per la difesa d'ufficio (v. consid. 3.4 supra).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 20 novembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).