Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2013.97
Entscheidungsdatum
30.09.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 17 settembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Sandra Xavier,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2013.97

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Fatti: A. In data 11 marzo 2013 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca B., a Lugano, delle relazioni n. 1 e n. 2 intestate ad A.. Premesso che il nome di quest'ultimo, già presente in precedenti com- missioni rogatorie presentate alla Svizzera dalla Procura di Reggio Calabria, non era nuovo alle autorità elvetiche, l'MROS informava il MPC che A., se- condo articoli di stampa recente, figurerebbe tra le venti persone oggetto di un mandato d'arresto spiccato dalle autorità italiane nell'ambito di un'operazione denominata "Metropolis". L'inchiesta concernerebbe la 'ndrangheta e le sue attività, segnatamente il commercio di droga e di armi. Gli inquirenti avrebbero già sequestrato 12 società e 17 complessi turistici, per un totale di più di 450 milioni di euro. A. si sarebbe associato a C., colpito anch'egli da un mandato d'arresto, al fine di creare la società D. Il primo, grazie ai suoi presunti legami con la mafia calabrese, avrebbe aiutato il secondo a riciclare enormi somme di denaro nel Suditalia mediante progetti immobiliari, soprattutto in Calabria. I progetti relativi ai complessi turistici sviluppati dalla società D. riguarderebbe- ro la costa ionica calabrese, zona nota, secondo le autorità inquirenti italiane, per essere il centro delle attività della 'ndrangheta e oggetto dell'operazione "Metropolis".

B. Il 18 marzo seguente, dopo avere proceduto all’apertura di un procedimento penale contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis

CP, il MPC, venuto a conoscenza tramite la perquisizione di una cassetta di sicurezza di pertinenza di A. presso la banca B. di una relazione n. 3 presso la banca E., intestata al medesimo, ne ha ordinato il sequestro immediato.

  1. Il 26 aprile 2013 il MPC ha esteso il procedimento penale di cui sopra ad A. e
  2. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305

bis

CP. Il medesimo

giorno esso ha proceduto ad una comunicazione spontanea d'informazioni nei

confronti della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e della Pro-

cura Generale della Repubblica di Catanzaro, informando tali autorità dell'esi-

stenza di tutta una serie di relazioni bancarie riconducibili ad A. e C., tra le

quali anche quella presso la banca E. di cui sopra.

D. Il 6 maggio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Ca- labria, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato una rogatoria alla Sviz- zera, chiedendo di poter acquisire la documentazione bancaria relativa ai conti

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segnalati dal MPC nella sua comunicazione del 26 aprile 2013, riconducibili ad A. e C.

Con scritto del 23 maggio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribuna- le ordinario di Catanzaro, Direzione Distrettuale Antimafia, ha chiesto alle au- torità elvetiche di poter essere messa al corrente dei conti correnti e/o altri rapporti bancari in Svizzera riconducibili ad A. e C.. Essa ha trasmesso nel contempo l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei predetti indagati.

E. Il 28 giugno 2013 A., ritenendo inesistenti elementi atti a suffragare indizi di reato a suo carico, ha chiesto l'immediato dissequestro della sua relazione bancaria n. 3 presso la banca E.

F. D'avviso opposto, il MPC, con scritto del 5 luglio seguente, ha confermato il provvedimento adottato.

G. Con reclamo dell'11 luglio 2013 A. è insorto contro la decisione del 5 luglio 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulando la revoca del blocco della sua relazione bancaria.

Nelle sue osservazioni del 25 luglio 2013 il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.

H. Con replica del 5 agosto 2013, il reclamante si è riconfermato nelle sue con- clusioni ricorsuali.

I. Con duplica del 19 agosto 2013 il MPC ha ribadito la sua posizione.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1

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1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 5 luglio 2013, è stato notificato al reclamante in data 8 luglio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto l'11 luglio 2013, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pena- le federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi ci- tati). Ne consegue che la legittimazione del reclamante è data.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio- lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. Il reclamante si duole della violazione del suo diritto di essere sentito, soste- nendo che la motivazione contenuta nello scritto impugnato sarebbe insuffi- ciente. Non conoscendo gli elementi che suffragherebbero gli indizi di reato, egli non avrebbe avuto la possibilità di verificare la legalità del provvedimento.

2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es- sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu- nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po-

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tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione costituisce un pre- supposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro in- clude il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zuri- go/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul me- rito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona inte- ressata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimane- re l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

2.2 Nella fattispecie, nel suo scritto del 18 marzo 2013 intitolato "Richiesta di in- formazioni, decreto di edizione e sequestro e divieto d'informazione" il MPC così motivava il suo provvedimento (v. act. 1.2):

"1. In data 7 marzo 2013 la banca B. ha trasmesso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) di Berna, una comunicazione di sospetto conformemente all'art. 9 LRD. La comunicazione è stata trasmessa dal MROS al Ministero pubblico della Confederazione e fa stato dell'esistenza di due relazioni bancarie riconducibili ad A. e di una cassetta di sicurezza.

  1. Secondo quanto indicato nella comunicazione, A. risulta essere stato arre- stato nell'ambito dell'operazione "Metropolis" condotta dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, di Reggio Calabria.

  2. Dagli atti istruttori esperiti e dalla perquisizione della cassetta di sicurezza presso la banca B. di Lugano è emerso che A. risulta essere intestatario del- la relazione indicata n. 3, di cui è titolare.

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  1. Dagli atti istruttori esperiti dall'autorità inquirente, vi è il sospetto che sulle re- lazioni bancarie citate sono confluiti proventi di reato. La consegna della do- cumentazione bancaria richiesta servirà a chiarire la fattispecie nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente. Tenuto conto dell'interesse pubblico e di tutte le circostanze, il decreto di edizione è proporzionale.

  2. Vi è il sospetto, che i valori patrimoniali depositati siano provento di reato. Gli oggetti o i valori patrimoniali sono sequestrati quale mezzo di prova o per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe o le indennità, per essere restituiti ai danneggiati o confiscati.

  3. Si giustifica contestualmente all'edizione della documentazione di disporre il sequestro di tutta la documentazione che risulta essere pertinente alle inda- gini quale elemento indispensabile per compiutamente verificare le ipotesi accusatorie. Nel rispetto del principio della proporzionalità tale verifica deve essere operata sull'insieme della documentazione."

In risposta alla richiesta di dissequestro del reclamante del 28 giugno 2013, il 5 luglio seguente il MPC confermava la misura, motivandola con l'esistenza di elementi atti a suffragare indizi di reato a carico del predetto (v. act. 1.1).

Precisato che oggetto d'impugnativa è unicamente lo scritto del 5 luglio 2013 e non il decreto del 18 marzo 2013 - il quale, tra l'altro, è stato accompagnato da un divieto d'informazione indirizzato alla banca -, dalla richiesta di disseque- stro del 28 giugno 2013 nonché dall'atto ricorsuale emerge chiaramente che il reclamante era in possesso della comunicazione MROS datata 11 marzo 2013 prima del 5 luglio 2013 (v. act. 1.5, 1.6 e 1, pag. 5). Orbene, in quest'ul- timo documento l'MROS spiega in maniera sufficiente i motivi che lo hanno portato ad effettuare la comunicazione al MPC, illustrando per sommi capi sia l'oggetto dell'inchiesta italiana, che i suoi legami con i conti sequestrati presso la banca B. a Lugano di pertinenza del reclamante, motivazione che, visto il reato contestato al reclamante, ossia il riciclaggio di denaro, rimaneva valida per tutti i sequestri di conti a lui riconducibili, quindi anche quello oggetto della decisione qui impugnata. In definitiva, vi è da concludere che il reclamante, già al momento in cui ha postulato il dissequestro del suo conto, disponeva di sufficienti informazioni per eventualmente contestare, come poi ha fatto con un ricorso di dieci pagine contenente diversi elementi ripresi dalla comunica- zione MROS dell'11 marzo 2013 (v. act. 1, pag. 5 e segg.), il provvedimento adottato. La censura sollevata va pertanto respinta.

  1. Il reclamante sostiene che vi sarebbero indizi concreti riguardo all'origine cri- minale del denaro confluito sulla relazione sequestrata, per cui la decisione del MPC violerebbe il principio della proporzionalità.

3.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese

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procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sotto- stanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re- gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determina- re i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionali- tà (A. DONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Trai- té de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).

Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretiz- zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. DONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad e- saminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

3.2 In concreto, gli indizi di reato a carico di A. sono certamente dati. Menzionati già, anche se in una forma embrionale, nella comunicazione MROS, essi sono diventati vieppiù evidenti nel corso del tempo, grazie soprattutto alle rogatorie e alle inchieste italiane, le quali si sono tra l'altro anche basate su importanti intercettazioni telefoniche il cui contenuto è stato presentato alle autorità elve-

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tiche e relazionato ai movimenti di denaro sui conti bancari esaminati dall'au- torità rogante. In sostanza, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nel quadro di un'indagine tendente a verificare la sussistenza di investimenti della criminalità organizzata nella provincia di Reggio Calabria, sta procedendo, tra gli altri, nei confronti di A. e C. – secondo un articolo di stampa, quest'ultimo sembra essere stato un personaggio storico del terrorismo irlandese (v. act. 3.2) – per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP italiano) commesso agevolando un'organizzazione criminale (art. 7 Legge 203/91). I predetti avrebbero impiegato denaro di origine criminale frut- to di reati commessi sia all'estero, in particolare in Irlanda, che in Italia nella costruzione di un complesso turistico denominato "F." nel comune di Z. I valori patrimoniali derivanti dai crimini perpetrati in Italia, commessi dalla criminalità organizzata operante a Y. e Z., proverrebbero dal delitto di associazione ma- fiosa e dal traffico di sostanze stupefacenti. Il tutto con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis CP ita- liano e per agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare il locale di Y. L'autorità italiana sostiene che per costruire i villaggi turistici in esame sarebbe stata creata una fitta rete di società, alcune delle quali con sede all'estero, le quali avrebbero dato vita a una movimentazione di denaro anomala. Tali società sarebbero risultate essere gestite di fatto da e- sponenti della criminalità organizzata che avrebbero utilizzato dei prestanome con la fedina penale immacolata. L'inchiesta avrebbe fatto emergere l'impiego di ingenti somme di denaro di illecita provenienza (v. act. 3.7, pag. 1 e segg.). Per quanto riguarda le indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, esse avrebbero permesso di accer- tare la realizzazione da parte di A. e C., dal 2007 ad oggi, a Catanzaro, Vibo Valentia e in Irlanda, avvalendosi di un articolato gruppo societario in territorio italiano ed estero, facente capo alla società di diritto irlandese D., di un'impo- nente frode fiscale internazionale. Ciò si sarebbe realizzato mediante la sotto- posizione a regimi fiscali più favorevoli di Stati esteri dei proventi di società impegnate nel settore della costruzione e della vendita di immobili effettiva- mente operanti in Italia, anche se aventi la loro apparente sede legale all'este- ro. I proventi illeciti in tal modo realizzati sarebbero stati poi reintrodotti in Italia sfruttando il meccanismo del cosiddetto "scudo fiscale", su conti di società le cui quote sarebbero intestate a prestanome ovvero società fiduciarie, così da occultare la provenienza illecita del denaro. A. avrebbe altresì contribuito a rafforzare una delle più pericolose cosche della Calabria, ovvero quella facen- te capo ai G. di X., consentendo alla stessa di percepire utili in relazione allo svolgimento della attività di costruzione di villaggi turistici e di vendita degli appartamenti in essi collocati, ricevendo al contempo la possibilità d avvalersi della forza di intimidazione di tale sodalizio criminale, anche nei rapporti con le altre cosche 'ndranghetistiche operanti nel territorio dell'intera Calabria (v. act. 3.8, pag. 5). Gli elementi a carico di A. sono esplicitati in maniera dettagliata nella richiesta di conferma di misura cautelare del 14 marzo 2013 (v. act. 3.3),

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la quale evidenzia bonifici bancari provenienti da conti intestati alla società H. SpA, società che si presume sia stata utilizzata per compiere atti illeciti, a fa- vore della relazione oggetto della decisione impugnata (v. pag. 2056 e seg.). Le indagini, grazie soprattutto alla documentazione bancaria trasmessa alle autorità italiane, dovranno permettere di determinare l'origine di tutto il denaro confluito sul conto del reclamante. Avendo quest'ultimo altresì dichiarato che tutto il denaro depositato sulle sue relazioni proviene dall'attività immobiliare oggetto attualmente d'indagini (v. act. 5, pag. 4), il blocco di tutti i valori depo- sitati sul conto oggetto della decisione impugnata risulta giustificato.

In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del lega- me tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato, rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in atte- sa di ulteriori sviluppi, legati anche alle rogatorie presentate dalle autorità ita- liane. La censura in questo ambito è quindi respinta.

  1. Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo re- spinto. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 settembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Sandra Xavier
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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