Decisione del 17 settembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Sandra Xavier,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.96
Fatti: A. In data 25 febbraio 2013 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca B. SA, a Lugano, delle seguenti relazioni banca- rie: n. 1 intestata a C., n. 2 intestata a D. e n. 3 intestata a A. L'MROS infor- mava il MPC dell'esistenza di un procedimento in Italia a carico di C. ed altri per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, frode ai danni dello Sta- to, riciclaggio e corruzione di pubblici ufficiali. C., ricercato dalle autorità se- condo la banca dati World Check, e D. risulterebbero implicati nel business del gioco d'azzardo in Z. (Italia) e in diverse città del Nord Italia finalizzato al riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite. Le indagini inerenti all'o- perazione denominata "E." ruoterebbero intorno all'organizzazione costituita da L., più volte coinvolto in inchieste per legami con clan della camorra, in par- ticolare quello dei casalesi. Il nome di A., cognato dei due predetti, - ancorché non direttamente implicato nel procedimento penale di cui sopra - emergereb- be dagli atti del Tribunale di Napoli, risultando il soggetto contabile di una delle imprese toccate dalle indagini, ossia la F. S.r.l. Diverse informazioni relative all'operazione summenzionata sono apparse in articoli di stampa italiani.
B. Il 4 marzo seguente il MPC ha ordinato l’apertura di un procedimento penale contro ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP.
C. Con decisione del medesimo giorno il MPC ha ordinato l'edizione e il seque- stro della documentazione, con blocco dei saldi attivi, relativi ai conti presso la banca B. SA, menzionati nella denuncia MROS.
D. Procedendo ad una trasmissione spontanea d'informazione, il 21 marzo 2013 il MPC ha comunicato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli l'esistenza dei tre conti di cui sopra (v. lett. A). L'11 aprile seguente esso ha informato la medesima autorità italiana dell'esistenza, pres- so la banca banca G. SA, a Lugano, della relazione bancaria n. 4 intestata a H. Corp. (Panama), di cui risulta essere beneficiario economico I. Limited AS (Regno Unito), in quanto trustee del J. e in cui sono elencati come "Settlor" K. e come "1 st class of beneficiaries: husband and children" L., M. e N. e, come "Protector" O.
bis
CP.
F. Il 28 giugno 2013 A., ritenendo inesistenti gli elementi atti a suffragare indizi di reato a suo carico, ha chiesto l'immediato dissequestro del suo conto banca- rio.
G. D'avviso opposto, il MPC, con scritto del 5 luglio seguente, ha confermato il provvedimento adottato.
H. Con reclamo del 10 luglio 2013 A. è insorto contro la decisione del 5 lu- glio 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulando la revoca del blocco del suo conto.
Nelle sue osservazioni del 25 luglio 2013 il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
I. Con replica del 7 agosto 2013, trasmessa per conoscenza al MPC, il recla- mante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro-
zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 5 luglio 2013, è stato notificato al reclamante in data 8 lu- glio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 10 luglio 2013, è pertanto tem- pestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pena- le federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi ci- tati). Ne consegue che la legittimazione del reclamante è data.
1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio- lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di es- sere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribu- nale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di po- tersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione costituisce un pre- supposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro in-
clude il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zuri- go/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul me- rito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona inte- ressata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimane- re l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbra- io 2012, consid. 2.2).
2.2 Nella fattispecie, nel suo decreto del 4 marzo 2013 il MPC così motivava il suo provvedimento (v. act. 1.2):
"1. Il Ministero pubblico della Confederazione conduce un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP. Dalle informazioni in possesso dell'autorità inquirente, vi è il so- spetto che sulle relazioni bancarie oggetto del presente ordine siano confluiti valori patrimoniali costituenti provento di reato, riconducibili all'attività crimi- nosa o comunque nella disponibilità di un'organizzazione criminale e che ivi siano stati riciclati.
L'edizione della documentazione bancaria richiesta servirà a chiarire la fatti- specie nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente. Tenuto conto dell'interesse pubblico e di tutte le circostanze, il decreto di edizione è proporzionale.
Si giustifica di disporre il blocco degli averi patrimoniali depositati sulle rela- zioni bancarie summenzionate, ai fini di un'eventuale confisca. Vi è il sospet- to, che i valori patrimoniali depositati siano provento di reato. Gli oggetti o i valori patrimoniali sono sequestrati quale mezzo di prova o per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe o le indennità, per essere re- stituiti ai danneggiati o confiscati.
Si giustifica contestualmente all'edizione della documentazione di disporre il sequestro di tutta la documentazione che risulta essere pertinente alle inda- gini quale elemento indispensabile per compiutamente verificare le ipotesi accusatorie."
In risposta alla richiesta di dissequestro del reclamante del 28 giugno 2013, il 5 luglio seguente il MPC confermava la misura, motivandola con l'esistenza di elementi atti a suffragare indizi di reato a carico del predetto (v. act. 1.1).
Precisato che oggetto d'impugnativa è unicamente lo scritto del 5 luglio 2013 e non il decreto del 4 marzo 2013 - il quale, tra l'altro, non è stato accompagnato da nessun divieto d'informazione indirizzato alla banca -, dalla richiesta di dis- sequestro del 28 giugno 2013 nonché dall'atto ricorsuale emerge chiaramente che il reclamante era in possesso della comunicazione MROS datata 26 feb- braio 2013 prima del 5 luglio 2013 (v. act. 1.4 e 1, pag. 5). Orbene, in quest'ul- timo documento l'MROS spiega in maniera sufficiente i motivi che lo hanno portato ad effettuare la comunicazione al MPC, illustrando per sommi capi sia l'oggetto dell'inchiesta italiana, che i suoi legami con il conto sequestrato di pertinenza del reclamante. Risulta in particolare che A., contabile di una delle imprese toccate dal procedimento penale italiano, si sia recato più volte nel mese di ottobre 2012 alla banca B. SA in compagnia della cognata D., prele- vando in una occasione EUR 52'000.-- (v. act. 1.3, pag. 3). Nelle sue conclu- sioni l'MROS dichiara che "in considerazione delle circostanze esposte non può essere scartata l'ipotesi, allo stato attuale, che dei valori patrimoniali, transitati sulle relazioni bancarie segnalate, o ancora presenti, siano frutto d'in- frazioni penali riscontrate in Italia. Alla luce di quanto menzionato è possibile supporre che i recenti prelevamenti sulle relazioni bancarie in essere presso l'intermediario finanziario, perpetrati da D., anche a debito della relazione ban- caria di suo fratello C., e dal loro cognato A., possano costituire elementi su- scettibili di vanificare il paper trail" (v. ibidem). In definitiva, vi è da concludere che il reclamante, già al momento in cui ha postulato il dissequestro del suo conto, disponeva di sufficienti informazioni per eventualmente contestare, co- me poi ha fatto con un ricorso di dieci pagine contenente diversi elementi ri- presi dalla comunicazione MROS del 26 febbraio 2013 (v. act. 1, pag. 4 e segg.), il provvedimento adottato. La censura sollevata va pertanto respinta.
3.1 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di con- fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tri- bunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di re- gola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determina- re i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionali- tà (A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; R. HAUSER/ E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Trai- té de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).
Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretiz- zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/V. LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 con- sid. 7c e 7d).
3.2 In concreto, allo stadio attuale dell'inchiesta e sulla base della documentazio- ne agli atti vi è il sospetto che sul conto del reclamante siano transitati fondi di origine criminale. Tale sospetto è motivato da più elementi che dovranno es- sere chiariti grazie alle indagini. Innanzitutto, vi è la vicinanza del reclamante a D., una delle persone oggetto del procedimento penale in Italia (v. act. 3.3, pag. 2), e le diverse visite effettuate dai due, insieme, alla banca B. SA, con riferimento soprattutto all'episodio del prelevamento di EUR 52'000.-- intervenuto nel mese di ottobre 2012. Occorre poi chiarire la posizione del reclamante per rapporto alla sua funzione di contabile in seno alla F. S.r.l., società interessata dal procedimento penale italiano. Senza di- menticare infine, ed è questo un elemento molto significativo, quanto accaduto il 28 marzo 2013, ossia il tentativo del reclamante, per il tramite del suo legale, di chiudere il suo conto presso la banca B. SA e di trasferire i valori patrimo- niali ivi depositati – il 26 febbraio 2013 il conto presentava un saldo di
EUR 1'117'904.-- (v. act. 4.1, pag. 4) – al conto n. 40 H. Corp. presso la banca G. SA (v. act. 3.4) intestato alla società H. Corp., Panama, con avente diritto economico I. Limited AS, Trustees of the J., con sede nel Regno Unito (v. act. 3.5). Importante rilevare che, se l'operazione fosse andata in porto, bene- ficiari dei valori patrimoniali in questione sarebbero diventati L., personaggio latitante al centro del procedimento italiano, più volte coinvolto in inchieste per legami con clan della camorra (v. act. 3.2 e 3.3) e già condannato per asso- ciazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP italiano (v. act. 3.9), ed i suoi figli, M. e N. (v. act. 3.5). Vi è dunque il serio sospetto che il reclamante abbia agito come prestanome in favore di L. e che tutto il denaro depositato sul suo conto, riconducibile in realtà a quest'ultimo, sia di origine criminale.
In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del lega- me tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato, rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in atte- sa di ulteriori sviluppi, legati anche alle rogatorie presentate dalle autorità ita- liane (v. act. 3.8 e 3.9), le quali, precisato che il reclamante è oramai anch'egli indagato in Italia (v. act. 3.9), hanno già preannunciato il probabile inoltro di una richiesta di sequestro rogatoriale dei valori depositati sul conto oggetto della misura impugnata (v. act. 3.8). La censura in questo ambito è quindi re- spinta.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 17 settembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).