Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2012.6
Entscheidungsdatum
11.07.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione dell’8 maggio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., e Società B. SA,

entrambi rappresentati dall’avv. Giacomo Talleri,

Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2012.6-7

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Fatti: A. In data 21 agosto 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona (I) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudizia- ria, completata il 10 agosto 2009 dal Tribunale di Crotone cui la procedura era stata trasmessa per competenza territoriale, nell’ambito di un procedi- mento penale avviato nei confronti di A. per impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del Codice penale italiano). Tale richiesta si è conclusa con sentenza cresciuta in giudicato della scrivente Corte del 5 novembre 2010 e conseguente invio alle autorità estere della documentazio- ne bancaria richiesta (v. RR. 2010.142).

Il 23 dicembre 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Croto- ne ha presentato una nuova commissione rogatoria, completata il 17 maggio 2011, 21 giugno 2011 e 10 gennaio 2012, chiedendo di individuare, con la perquisizione ed il sequestro della relativa documentazione bancaria, natura ed effettiva provenienza o destinazione di flussi finanziari che hanno interes- sato la sfera personale di A. e società a lui riconducibili e relazioni bancarie presso istituti svizzeri.

B. In data 6 aprile 2011 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca C. SA di Ginevra della relazione bancaria n. 1. intestata alla società B. SA Ginevra, di cui A. è direttore e avente diritto eco- nomico. Nella comunicazione MROS veniva ipotizzato che sulla relazione bancaria summenzionata sarebbero confluiti – attraverso l’interposizione di una società lussemburghese controllata da A. – valori patrimoniali di possibi- le origine criminale.

C. Il giorno successivo il MPC ha ordinato l’apertura dell’istruzione per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP avverso A. ed ignoti, essendo a suo parere ipotizzabile che i valori patrimoniali confluiti sulla relazione og- getto di segnalazione siano attinenti ad operazioni dolose commesse in dan- no di società cadute in fallimento e connesse con attività corruttive, preci- sando che nei confronti dell’interessato sarebbe stata ordinata ed eseguita la misura cautelare dell’arresto. Nell’ambito del procedimento elvetico, il giorno stesso il MPC ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone una comunicazione spontanea di informazioni, giusta gli art. XXVIII dell’accordo completivo con l’Italia (RS. 0.351.945.41) e 67a della legge fe- derale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), segnalando l’esistenza del menzionato conto.

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D. Il 23 dicembre 2011 il MROS ha completato la sua comunicazione del 6 apri- le precedente segnalando la volontà del titolare della relazione bancaria in oggetto di estinguere la stessa con il trasferimento dei valori patrimoniali ivi depositati a favore di due società.

E. Con decisione del 30 dicembre 2011, il MPC ha ordinato il sequestro di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria n. 1. presso la banca C. SA di Ginevra intestata alla società B. SA, nonché l’edizione della documen- tazione inerente il conto (v. act. 1.1)

F. Con reclamo del 16 gennaio 2012 A. e la società B. SA sono insorti contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente sblocco del conto n. 1. (v. act. 1). I recla- manti si dolgono in primo luogo di una presunta violazione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo che il MPC ha emanato una decisione di seque- stro generica e carente della necessaria motivazione. Essi sottolineano poi che A. è stato scagionato dalle autorità giudiziarie italiane, sia per il presunto reato di bancarotta fraudolenta (v. act. 1.7) che per le infrazioni di natura fi- scale (v. act. 1.8), di modo che verrebbe a mancare il presupposto dell’esistenza di un reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP. Gli insorgenti osservano infine come A., incarcerato in Ucraina a seguito di un ordine di arresto internazionale, sia stato scarcerato a seguito dei menzionati proscioglimenti.

G. Con osservazioni del 30 gennaio 2012 il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3). Il MPC afferma che i reclamanti non hanno fatto alcun cenno in merito all’origine dei valori patri- moniali oggetto della misura coercitiva, sottolineando che le censure da essi sollevate relative al procedimento penale condotto in Italia vanno se del caso fatte valere dinanzi alle autorità giudiziarie della vicina Penisola e devono ad ogni modo fondarsi su elementi di rilevanza penale e non fiscale. L’autorità federale ricorda poi che essa procede per l’ipotesi di riciclaggio di denaro su valori patrimoniali di origine criminale riconducibili a reati per i quali la Procu- ra di Crotone indaga, in particolare la bancarotta fraudolenta, le malversa- zioni in danno dello Stato, la truffa aggravata, l’attività di riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati realizzati in associazione per delinquere, crimini oggetto di misure rogatoriali tra i due Stati.

H. Con replica del 24 febbraio 2012 (v. act. 6), A. e la società B. SA hanno pre- cisato che le autorità italiane, seppure a conoscenza della relazione bancaria oggetto della misura di sequestro (v. act. 18 incarto MPC), non ne hanno chiesto il blocco; si tratterebbe quindi di un’iniziativa del MPC, il quale indaga per un presunto riciclaggio di denaro, crimine per il quale l’autorità federale non avrebbe né provato, né nemmeno reso verosimile l’esistenza di un reato

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a monte. In questo senso i reclamanti producono una serie di sentenze delle autorità giudiziarie italiane che scagionano A. dalle ipotesi di reato ascrittigli e che fungerebbero da base alle indagini elvetiche (v. act. 1.7, 1,8, 6.1., 6.2, 6.5-6.11). Essi sostengono poi che il capitale depositato sul conto posto sot- to sequestro è stato versato in data 7 luglio 2010 dalla società D. SA di Lus- semburgo, società controllata dalla holding società B. SA; si tratterebbe quindi di un’operazione interna al gruppo, del tutto normale e legittima e non di un tentativo di occultare del denaro proveniente da attività criminale. Per quanto attiene alle operazioni di bonifico del 16 dicembre 2011, le quali han- no originato la seconda segnalazione del MROS (v. “supra D”), gli interessati affermano infine di avere fornito alla banca C. SA tutte le pezze giustificative richieste per le operazioni di bonifico (v. act. 6.12 e 6.13).

I. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 14 marzo 2012 il MPC ha per l’essenziale ribadito quanto esposto nelle sue osservazioni del 30 gennaio precedente (v. act. 8). Esso sottolinea come l’attualità del procedimento penale estero sia dimostrata dalle recenti richie- ste rogatoriali delle autorità italiane, le quali elencano in modo dettagliato le ipotesi di reato contestate ad A., che possono costituire antefatto criminoso al reato di cui all’art. 305 bis CP (v. allegati all’act. 8.1).

J. In data 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 27 marzo seguente, nell’ambito di un procedimento penale av- viato nei confronti di E., A. e F. per riciclaggio (art. 648 bis codice penale ita- liano) e per infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 del codice civile italiano). L’autorità rogante chiede di individuare le relazioni bancarie riconducibili agli imputati, di sequestrarne la relativa documentazio- ne, nonché di sequestrare e bloccare relazioni bancarie riferibili a E. e A. presso istituti di credito elvetici.

K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF;

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RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 137 I 371 consid. 1; 134 II 272 consid. 1.1; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 571 consid. 1; v. più ampiamente art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Be- schwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea ber- nese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 e seg.).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presenta- to e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto im- pugnato datato 30 dicembre 2011 è stato trasmesso ai reclamanti dalla ban- ca C. SA con scritto del 4 gennaio 2012 e quindi ad essi notificato al più pre- sto il giorno successivo (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 16 gennaio 2012, è pertanto tempestivo.

1.3. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che han- no un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4. Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede inve- ce la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo di- ritti personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale fe- derale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1). Lo statuto di indaga- to dell’avente diritto economico non muta questa constatazione, in quanto la condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente protetto di cui all’art. 382 cpv. 1 CPP si applica indistintamente a tutte le parti alla procedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.1 del 12 gennaio 2012, confermata dal Tribunale federale con sentenza 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2).

Da quanto sopra deriva che la legittimazione della società B. SA, titolare del conto sequestrato, è data. Per contro A., che ha interposto reclamo unica- mente nella sua qualità di avente diritto economico del conto intestato alla suddetta società, non è legittimato ad impugnare la decisione del 30 dicem-

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bre 2011. Il reclamo, per quanto presentato da A., si rileva pertanto irricevibi- le.

1.5. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Me- diante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. A. e la società B. SA si dolgono in primo luogo di una presunta violazione del diritto di essere sentiti, sostenendo che la motivazione contenuta nel decreto impugnato sarebbe insufficiente. In particolare, vista la formulazione generi- ca dell’accusa, A. si troverebbe impossibilitato ad identificare efficacemente quale procedimento e quale attività da lui eventualmente commessa in Italia sarebbe tacciabile di “origine criminosa”.

2.1. Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tri- bunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di cau- sa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).

L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordi- ne scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia inci- dentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di se- questro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di esse- re sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibili- tà di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una viola-

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zione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi di- nanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

2.2. Nella fattispecie, il MPC spiega, anche se in maniera succinta e concisa, i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata. Non vi è dubbio che gli elementi ivi contenuti sono sufficienti per permettere agli in- sorgenti di comprenderne la portata e di deferirla all’istanza superiore, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato gravame inoltrato alla scrivente auto- rità. I reclamanti hanno quindi potuto dedurre compiutamente i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata ed hanno pertanto potuto difendersi adeguatamente. La loro censura deve dunque essere disat- tesa.

3.1. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituisco- no misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patri- moniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; senten- za del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

3.2. Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e deter- minare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedu- rali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di inte- resse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente (TPF 2005 84 con- sid. 3.1.2); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozes- srecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédu- re pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea n. 1363 e seg.).

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3.3. Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretiz- zarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; senten- za del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; senten- za del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esi- genze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad e- saminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 con- sid. 7c).

4.1. I reclamanti sostengono in sostanza che le autorità giudiziarie italiane hanno scagionato A. dalle varie ipotesi di reato mosse a suo carico, le quali costitui- rebbero i reati a monte del riciclaggio di denaro ex. art. 305 bis CP alla base del procedimento elvetico che ha condotto al sequestro della menzionata re- lazione bancaria presso la banca C. SA. Essi affermano poi che il denaro presente sul conto proviene dalla società D. SA, società appartenente alla holding società B. SA e quindi da un’operazione interna al gruppo del tutto legittima, sottolineando infine di avere fornito alla banca C. SA tutte le pezze giustificative necessarie a supporto delle operazioni di bonifico del 16 dicem- bre 2011.

Dal canto suo il MPC ritiene che le richieste rogatoriali mai ritirate, ed anzi ri- confermate di recente dalle autorità italiane (v. allegato all’act. 8.1 e act. 9), dimostrano l’attualità del procedimento penale estero e quindi dei reati a monte del riciclaggio di denaro per il quale esso indaga nei confronti di A. L’autorità federale rileva poi che i reclamanti non hanno fornito alcuna indi- cazione circa l’origine dei valori patrimoniali oggetto della misura coercitiva.

4.2. Preliminarmente giova rilevare come nella fattispecie, tanto il MPC quanto i reclamanti hanno formulato parecchie osservazioni in merito alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle autorità italiane a partire dall’estate 2008. A questo titolo, si rammenta innanzitutto che lo Stato richiesto non è legittimato a mettere in dubbio, salvo abuso manifesto ed accertato, il conte- nuto della domanda di assistenza, in particolare per quanto concerne la real- tà ed il carattere punibile dei fatti alla base dell’indagine nello Stato richie- dente (DTF 126 II 212 consid. 6c/bb). Investita da una domanda di assisten- za giudiziaria, non è compito dell’autorità svizzera di interpretare le decisioni

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rese nel frattempo nello Stato richiedente. Il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di affermare che una procedura d’assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressa- mente, o quando il processo all’estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a; sentenza del Tribunale fe- derale 1A.177/2005 del 2 agosto 2006, consid. 5.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 307, pag. 287). In concreto, le autorità italiane non hanno in alcun modo ri- tirato le richieste rogatoriali finalizzate a provare o escludere le ipotesi crimi- nose da esse formulate nei confronti di A., presentando al contrario un com- plemento rogatoriale in data 12 gennaio 2012 e una nuova domanda di assi- stenza giudiziaria il 23/27 marzo seguenti.

Il giudice svizzero del procedimento penale deve comunque valutare in ma- niera indipendente dalla procedura di assistenza l’esistenza di sufficienti in- dizi di reato ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 lett. b CPP tali da giustificare il se- questro pronunciato dal MPC in data 30 dicembre 2011 (STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurigo 2011, pag. 125 e seg.); la sua analisi avviene autonomamente ed esso può scostarsi dalle ri- sultanze estere.

4.3. Ora, conformemente a quanto asserito nel reclamo, allo stadio attuale dell’inchiesta e sulla base della documentazione agli atti − incluse le comuni- cazioni delle autorità estere − si può affermare l’insussistenza di sufficienti indizi dell’origine criminale dei fondi depositati sul conto sequestrato.

Per quanto attiene ai procedimenti penali italiani, dagli atti di causa (v. in par- ticolare act. 1.7, 1.8, 6.1, 6.2, 6.5-6.11) si evince che l’autorità estera ha sca- gionato A. per i supposti reati a monte del riciclaggio imputatogli in Svizzera. A questo titolo giova rilevare come nell’aprile 2011 le autorità della vicina Penisola abbiano rinunciato all’estradizione di A. dall’Ucraina, Paese in cui egli era stato arrestato sulla base di un mandato di arresto emanato dal Tri- bunale di Crotone nel febbraio precedente (v. act. 5 incarto MPC e allegati all’act. 8.1). Sebbene i menzionati procedimenti non sembrino essere termi- nati in modo definitivo, si constata come parecchi anni di inchieste e molte- plici richieste di assistenza giudiziaria non abbiano finora portato a nessuna condanna dell’interessato. D’altro canto, le indagini svizzere, in corso da ol- tre un anno, non hanno permesso di concretizzare e rafforzare gli indizi di reato nei confronti dell’interessato. Il MPC si è infatti in sostanza limitato a giustificare il mantenimento del sequestro con il fatto che le autorità estere abbiano reiterato le loro richieste di assistenza giudiziaria per i supposti reati a monte del riciclaggio, fatto questo certo sufficiente per mantenere un se- questro rogatoriale, ma non necessariamente una misura procedurale di di- ritto interno come quella qui in esame. Nulla muta in questo contesto la re-

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cente commissione rogatoria presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (v. act. 9). Per quanto riguarda infine l’origine dei fondi, dagli atti di causa si evince che in data 7 luglio 2010 sulla relazione bancaria n. 1. sono stati versati con la menzione ”cauzione deposito in nome e conto società B. SA” USD 266'964 in provenienza dalla società D. SA, so- cietà lussemburghese riferibile ad A. L’apertura di tale conto avrebbe dovuto facilitare l’ottenimento di un prestito accordato dalla banca C. SA alla G. Srl, società italiana affiliata al titolare del conto (v. act. 5 incarto MPC). Ora, con- trariamente a quanto indicato dal MPC nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2012 (v. act. 3, pag. 5), il fatto che anche la società D. SA sia toccata dalle richieste di assistenza giudiziaria inoltrate dalle autorità inquirenti italiane, che la suddetta operazione non si sia mai concretizzata e che in data 16 di- cembre 2011 la società B. SA abbia postulato il trasferimento dal conto se- questrato di USD 60'000.-- in favore della società H. SA di Tunisi (v. act. 1.5) e USD 200'000.-- a beneficio della società I. SA di Ginevra (v. act. 1.4), so- cietà quest’ultima pure oggetto di misure rogatoriali, non costituisce indizio sufficiente per concludere che vi sia stato un tentativo di occultare risorse pa- trimoniali di origine illecita. Si tratta al contrario di un trasferimento di somme di denaro messe a disposizione da una società controllata dalla società B. SA, della cui credibilità non vi è ragione di dubitare e che comunque spette- rebbe alle autorità inquirenti mettere validamente in discussione, effettuato fornendo le necessarie pezze giustificative (v. act. 6.12-6.13).

Alla luce di tutto quanto esposto, nella fattispecie non sono stati forniti con- creti e sufficienti indizi quindi tali, ai sensi della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 3), da suffragare l’esistenza di un reato a monte del rici- claggio di denaro per il quale il MPC indaga nei confronti di A. ed ignoti, e di conseguenza da rendere ancora ipotizzabile una loro eventuale confisca al termine della procedura. Per questo motivo, il sequestro della relazione ban- caria n. 1. presso la banca C. SA di Ginevra deve essere immediatamente levato.

  1. In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito della procedura non si prelevano tasse di giustizia (art. 428 cpv. 1 CPP). La società B. SA, unica reclamante legittimata a ricorrere, si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi di- ritto ad un’indennità (ripetibili) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumen- ti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il
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libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo presentato da A. è irricevibile.
  2. Il reclamo presentato dalla società B. SA è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico di A.
  4. Non si prelevano spese giudiziarie nei confronti della società B. SA.
  5. Il MPC verserà alla società B. SA un importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, il 15 maggio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Giacomo Talleri,
  • Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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