Decisione del 4 dicembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Atti procedurali del Ministero pubblico della Confedera- zione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.103
Fatti: A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulle indagini condotte dai col- leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone, tra cui A., ed ad ulteriori reati. B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP, riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup, infrazione alla legge federale sulle armi ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP e disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CP. C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassu- messe le prove che non erano state assunte regolarmente durante la proce- dura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie di interro- gatori in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale pena- le federale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012). D. Il 28 giugno 2012 si è tenuto a Lugano presso la sede del MPC l'interrogatorio del teste D. All'occasione, il difensore di A., avv. Yasar Ravi, ha contestato le modalità di assunzione dell'interrogatorio, chiedendo che la registrazione au- dio-video di detto interrogatorio fosse limitata alla persona del teste, ad esclu- sione dei difensori degli imputati presenti. Il Procuratore federale ha respinto tale richiesta, ritenendo che la modalità dell'interrogatorio fosse conforme all'art. 76 CPP. E. Il 7 luglio 2012 A. è insorto, per il tramite del proprio patrocinatore, con un re- clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo l'annullamento e l'e- stromissione dagli atti della registrazione visiva del verbale 28 giugno 2012 del teste D.
F. Nelle proprie osservazioni il MPC chiede la reiezione dell'impugnativa, riba- dendo che la registrazione video dell'interrogatorio è conforme alla legislazio- ne vigente. G. Con replica del 2 agosto 2012 il ricorrente ha in sostanza ribadito le allegazio- ni e conclusioni formulate in sede di reclamo. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottopo- sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.2. Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del Regola- mento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono esse- re impugnati con reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 382 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente devono essere presentati motivati per scritto entro dieci giorni pres- so la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamo, introdotto il 7 luglio 2012 contro il contenuto di un verbale di interrogatorio datato 28 giugno 2012, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è per contro difettosa: egli non ha infatti alcun interesse giuridicamente protetto all'annul- lamento della decisione impugnata visto che il gravame verte unicamente sul- la (presunta) lesione della personalità e della sfera privata del difensore, e che la sola posizione di imputato nel procedimento penale non gli garantisce au- tomaticamente un interesse qualificato a ricorrere ai sensi dell'art. 382 CPP (v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2). Quanto al difensore, si constata che il reclamo non è stato introdotto (anche) a suo nome, e non è quindi ricevibile in ordine. 2. Visto quanto precede, il reclamo è inammissibile. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico della parte soc- combente; in concreto, viene posta a carico del reclamante una tassa di giu-
stizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 4 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.