Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2011.30
Entscheidungsdatum
22.06.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Decisione del 22 giugno 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

BANCA A. SA, rappresentata dal Servizio Legal Private Banking, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Sequestro (art. 263 segg. CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.30 (BP.2011.17)

  • 2 -

Fatti: A. Nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria avviata nei con- fronti di ignoti e di B., cittadino italiano, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e di organizzazione criminale giusta l’art. 260 ter CP, l’8 otto- bre 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha po- sto sotto sequestro la relazione n. 1 intestata alla C. SA di Z. presso la banca A. SA (v. act. 4.2 incarto BP.2011.17).

B. Con scritti del 3 febbraio 2011 (v. act. 1.1), il MPC ha autorizzato la banca A. SA di Z. a procedere all’addebito della suddetta relazione bancaria per un importo di CHF 30'225.75 in favore della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Ufficio contributi, rispettivamente di CHF 26'219.30 in favore dell’Ufficio delle imposte alla fonte Bellinzona, invitandolo nel contempo a da- re riscontro degli avvenuti pagamenti.

C. Facendo seguito ad un richiamo del MPC del 24 febbraio 2011 (v. act. 1.3), con scritto del 28 febbraio seguente (v. act. 1.4) la banca A. SA, agendo per il tramite del suo Servizio Legal Private Banking, ha informato l’autorità fede- rale di aver provveduto al bonifico di CHF 30'225.75, mentre di non avere potuto effettuare il secondo versamento di CHF 26'219.30, in quanto il conto in oggetto non presenta una sufficiente copertura in ragione dell’esistenza di un pegno di EURO 17'500.-- nei confronti di D. AG per gli esborsi connessi con la carta di credito aziendale E. La banca ha inoltre precisato che, a se- guito dell’annullamento della carta in data 26 gennaio 2011, la garanzia verrà a scadere il 26 aprile 2011, momento in cui essa provvederà al richiesto bo- nifico.

D. Con decisione del 1° marzo 2011 (v. act. 1.5), il MPC ha fatto ordine alla banca A. SA, dietro comminatoria dell’art. 292 CP, di effettuare immediata- mente il pagamento di CHF 26'219.30 in favore dell’Ufficio Imposte alla Fon- te e di renderne conto senza indugio.

  1. Con missiva del 4 marzo 2011 all’attenzione del MPC (v. act. 1.6), la banca
  2. SA ha affermato che la suddetta comunicazione consiste in un disseque-

stro di fondi con assegnazione degli stessi ad un terzo, sottolineando che il

diritto di quest’ultimo si pone in conflitto con quello della D. AG, a beneficio

del pegno rilasciato sulla relazione C. SA. La banca ha nel contempo chiesto

  • 3 -

al MPC di riesaminare la sua decisione tenendo conto che il pegno in ogget- to scadrà il 26 aprile 2011.

F. Con reclamo dell’11 marzo 2011 la banca A. SA è insorta contro la decisione del 1° marzo precedente dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento e la concessione dell’effetto sospensivo al suo gravame (v. act. 1). Essa sostiene che la decisione impugnata è priva di qualsiasi moti- vazione, sottolineando nel contempo che il MPC non ha preso posizione in merito alla sua missiva del 4 marzo 2011. L’insorgente ha poi sottolineato come la misura oggetto del suo reclamo consisterebbe in un dissequestro di fondi con assegnazione degli stessi ad un terzo, atto che giusta l’art. 267 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) può essere effettuato soltanto da un giudice. Il MPC avrebbe potuto eventualmente decidere sull’attribu- zione dei beni fissando alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per impartire azione al foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).

G. Con decreto del 1° aprile 2011 (v. act. 5) lo scrivente Tribunale ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo in oggetto.

H. In data 12 aprile 2011 la banca A. SA ha comunicato che il pegno gravante il conto della C. SA ammonta ad EURO 4'446.77, precisando che dopo paga- mento di tale importo il saldo residuo sulla relazione ammonterebbe a CHF 28'670.-- (v. act. 7).

I. Con osservazioni del 15 aprile seguente il MPC ha chiesto di dichiarare il reclamo irricevibile per carenza di legittimazione ricorsuale e di respingerlo siccome infondato (v. act. 9). Esso ha in primo luogo rilevato che la decisio- ne impugnata non lede giuridicamente e direttamente alcun interesse della banca A. SA, la quale non è pertanto né parte, né un terzo aggravato da atti procedurali ai sensi degli art. 104-105 CPP. L’autorità federale ha poi affer- mato che l’obbligo di motivare la propria decisione non le impone di esporre nei minimi dettagli le proprie argomentazioni, sottolineando infine che il re- clamante, non potendo agire per conto della D. AG e privo della qualità di avente diritto, non può prevalersi dell’art. 267 CPP.

J. Con replica del 28 aprile 2011 (v. act. 11), la banca A. SA ha per l’essenziale ripreso le argomentazioni esposte nel suo gravame dell’11 marzo preceden- te. L’istituto bancario ha inoltre precisato che l’ordine oggetto del provvedi-

  • 4 -

mento impugnato gli è stato direttamente impartito, peraltro con la commina- toria dell’art. 292 CP, ciò che lo legittima ex art. 105 CPP ad interporre il suo reclamo, sottolineando nel contempo che, in caso di mancata esecuzione dell’ordine e in assenza di pagamento degli scoperti, esso sarebbe stato chiamato a coprire direttamente il deficit comunicato dalla D. AG.

K. Invitato dallo scrivente Tribunale a fornire informazioni in merito ai passi in- trapresi dopo l’estinzione della garanzia del pegno prevista per il 26 aprile 2011, con missiva del 9 maggio seguente (v. act. 13) la banca A. SA ha ri- badito come l’importo maturato sulla carta di credito e non corrisposto dal suo titolare ammonta a EURO 4'446.77, precisando che esso darà even- tualmente seguito al versamento dell’importo di CHF 26'219.30 unicamente al momento della definizione della presente procedura di ricorso.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC il ricorso è ricevi- bile sotto il profilo dell’art. 396 cpv. 1 CPP.

1.3. 1.3.1. È per contro contestata la legittimazione attiva della reclamante. Secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modi- fica della stessa. Queste condizioni si applicano sia alle parti ai sensi dell’art. 104 CPP che agli altri partecipanti al procedimento giusta l’art. 105 CPP. A

  • 5 -

questo proposito la I Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in più di un’occasione che la legittimazione ad interporre reclamo presuppo- ne l’esistenza di un pregiudizio personale e diretto (v. in particolare sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.11 del 12 marzo 2007, consid. 1.2). Sulla scorta dei principi sviluppati prevalentemente nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale – e unanimemente applicati alle procedure penali interne – dottrina e la giurisprudenza considerano in effetti che solo la persona (fisica o giuridica) direttamente lesa dal provvedimento in questione è legittimata ad impugnarlo (v. TPF 2007 158 consid. 1.2; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zu- rigo/Basilea/Ginevra 2010, art. 105 CPP n. 13; STUCKI, Kommentierte Text- ausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berna 2008, pag. 83). Più concretamente, nel caso del sequestro di un conto bancario solo il titola- re del conto adempie in principio a questa condizione. In circostanze ecce- zionali la banca stessa può anch’essa essere toccata personalmente e diret- tamente da questo provvedimento (v. TPF 2010 22 consid. 1.3). Secondo la giurisprudenza ciò è in particolare il caso quanto l’istituto bancario dispone di un diritto reale limitato sui valori confiscati (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1 e riferimenti ivi citati).

1.3.2. Nella fattispecie, intestataria e titolare della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. SA sequestrata dal MPC in data 8 ottobre 2010 è la C. SA di Z. (v. act. 4.2 incarto BP.2011.17). La D. AG è inoltre titolare di un diritto di pegno contrattuale sul suddetto conto per gli esborsi connessi con la carta di credito aziendale E. Come rettamente indicato dal MPC nelle sue osservazioni del 15 aprile 2011 (v. act. 9 pag. 2-3), la decisione impugnata non lede giuridi- camente e direttamente gli interessi della reclamante, la quale non è pertan- to né parte, né terzo aggravato da atti procedurali ai sensi degli art. 104-105 CPP. Il pregiudizio allegato è infatti patito in primo luogo dalla C. SA, entità giuridica a sé stante e detentrice del conto sequestrato, ed eventualmente dalla D. AG, titolare di un diritto di pegno sullo stesso. Inoltre l’ordine di prov- vedere al versamento di un contributo pubblico è stato impartito da un’autorità, ciò che è sufficiente a togliere qualsiasi profilo di illiceità nella re- lazione tra la banca A. SA e la D. AG. Alla luce delle norme e dei principi so- pra richiamati, la banca A. SA risulta casomai solo indirettamente toccata dal provvedimento litigioso, di modo che essa è priva di legittimazione ricorsua- le. Ne discende che il reclamo deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione.

  1. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a cari- co della parte soccombente; in concreto viene posta a carico della recla- mante una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010
  • 6 -

sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe- nale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è coperta dall'anticipo del- le spese già versato.

  • 7 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è irricevibile.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, il 22 giugno 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Banca A. SA, Legal Private Banking
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Zitate

Gesetze

12

CP

  • art. 292 CP
  • art. 305 CP

CPP

  • art. 104 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 103 LTF

ROTPF

  • art. 19 ROTPF

RSPPF

  • art. 5 RSPPF

Gerichtsentscheide

2