Decisione del 7 giugno 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Elena Maffei
Parti
Banca A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,
C., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Rettifiche del verbale (art. 76 - 79 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.20-22
Fatti: A. La banca A., B. e C. – la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). B. Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella tra- scrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbe- ro stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tede- sca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'in- terprete. C. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, postulandone l'annullamento. Essi chiedono, in sintesi, che la trascrizione delle registrazioni avvenga in modo integrale anche per le dichiarazioni rila- sciate in lingua tedesca dagli imputati nonché per gli interventi dell'interprete, il quale traduceva le domande del sostituto procuratore federale dall'italiano al tedesco e le risposte degli interrogati dal tedesco all'italiano. D. Con osservazioni del 23/24 marzo 2011, il MPC ha chiesto la reiezione dei tre gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, i reclamanti hanno in sostanza ribadito in replica le proprie allegazioni e conclusioni. Non è stata chiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.2. Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del Rego- lamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federa- le (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un in- teresse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della deci- sione (art. 382 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente devono essere presentati motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
Per quanto concerne la banca A., la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore (BB.2011.20, act. 1). Il re- clamo, introdotto il 21 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Per quanto riguarda B., la decisione impugnata è stata inviata l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore, che l'ha ricevuta il 14 febbraio 2011 (BB.2011.21, act. 1.1). Il reclamo, introdotto il 24 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Infine, per quanto concerne C., la decisione impugnata porta la data dell'11 febbraio 2011 ed è giunta al patrocinatore dello stesso il 15 febbraio 2011 (BB.2011.22, act. 1.1). Il reclamo introdotto il 24 febbraio 2011 risulta pertan- to tempestivo. La legittimazione ricorsuale dei tre reclamanti, tutti imputati nel procedimento penale in esame e direttamente toccati dalle decisioni impu- gnate, è senz’altro data.
1.3 Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
2.1 I reclamanti fanno valere in primo luogo che buona parte degli imputati si sono espressi solo in lingua tedesca in occasione del loro interrogatorio, alla presenza di un interprete che ha proceduto alla traduzione dall'italiano al te- desco e viceversa. Essi contestano le modalità di verbalizzazione delle di-
chiarazioni rese dai prevenuti e sostengono che le fonoregistrazioni devono essere trascritte sia in italiano che in tedesco, compresi gli interventi dell'in- terprete. A tale proposito, gli insorgenti lamentano pure il fatto che le tradu- zioni da parte dell'interprete sarebbero state ripetutamente imprecise, di modo che la decisione del MPC di riportare nelle trascrizioni delle fonoregi- strazioni unicamente il testo in italiano pregiudica di fatto la validità e l'utilizzo di detti documenti, ai quali non potrebbe pertanto essere riconosciuto alcun valore probatorio. 2.2 Giusta l'art. 78 CPP, il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedi- mento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbaliz- zate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato (cpv. 2). Le domande e ri- sposte determinanti sono verbalizzate testualmente (cpv. 3). In merito a tale normativa, il Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concer- nente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 pag. 1057 e segg.; in seguito: il Messaggio) precisa che chi dirige il procedimento può di- sporre che le deposizioni essenziali, ossia quelle in cui la dichiarazione origi- nale riveste un'importanza fondamentale, siano verbalizzate non soltanto nella versione tradotta bensì anche nella lingua in cui si è espresso l'interro- gato. Questo modo di procedere dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto per quanto concerne le lingue più correnti quali il tedesco, il francese, l'ingle- se o lo spagnolo (v. Messaggio pag. 1134; NÄPFLI in NIGGLI/HEER/WIPRÄCH- TIGER, Basler Kommmentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, pag. 494 n. 5). Secondo la dottrina, la verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti della causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lin- gua del procedimento (BOMIO in KUHN/JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, pag. 283 n. 2; BRÜSCH- WEILER in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 355 n. 4; SCHMID, Schweizerisches Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 136 n. 4; NÄPFLI, op. cit., eod. loc.). Giova inoltre precisare che non spetta alla presente autorità controllare se occorreva o meno predisporre la verbalizzazione di deposizioni nella lingua originale dell'interrogato ai sensi dell'art. 78 cpv. 2 CPP, in quanto la risposta a tale quesito deve essere lasciata all'apprezzamento di chi dirige concreta- mente il procedimento (e dunque in questo caso, al procuratore federale in- terrogante). Nella fattispecie, emerge dalle varie trascrizioni che alcune espressioni sono state riportate in lingua tedesca o inglese, ma non passaggi interi. La Corte deve pertanto presumere che non vi erano, secondo
l’apprezzamento del procuratore federale in questione, deposizioni essenziali per le quali la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 CPP. A tale proposito, è d'uopo rilevare che neanche i reclamanti hanno chiesto la trascrizione di passaggi concreti, ma si sono li- mitati ad emettere critiche generiche in merito alle modalità di verbalizza- zione degli interrogatori. Infine, essendo stata garantita agli imputati di lingua straniera la presenza di un interprete (v. infra consid. 2.4) ed essendo stati tutti gli interrogatori registrati mediante dispositivi tecnici, i diritti degli insor- genti sono stati pienamente salvaguardati (BOMIO, op. cit., oed. loc.). 2.3 A norma dell'art. 68 cpv. 1 CPP, se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo e non è in grado di espri- mersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo ad un traduttore o ad un interprete. Tale disposizione, che si applica in tutte le fasi del procedimento, riprende un elemento essenziale del diritto di esse- re sentito previsto dagli art. 6 n. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II (VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, tesi, Berna 2005, pag. 441; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea, pag. 362 n. 563; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, § 44 n. 8a). In virtù dell'art. 68 cpv. 5 CPP, all'inter- prete e alla sua traduzione si applicano le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191 CP). In particolare, i traduttori e i periti sottostanno all'obbligo del segreto (art. 73 e 184 cpv. 2 lett. e CPP), hanno in linea di principio lo statuto di partecipanti al procedimento (art. 105 CPP), devono ri- spettare le norme sulla ricusazione di cui all'art. 56 CPP (art. 183 cpv. 3 CPP) e sono puniti penalmente in caso di falsa traduzione (art. 184 cpv. 2 lett. f CPP). 2.4 Nella fattispecie, essendo buona parte degli interrogati di lingua tedesca, il MPC ha dovuto far capo ad un interprete, nella persona del signor I., il quale è stato debitamente ammonito circa le conseguenze penali di una falsa tra- duzione secondo l'art. 307 CP (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1; BB.2011.22, act. 6.1). Considerato che i reclamanti mettevano in dubbio il corretto espletamento dei suoi compiti, il presente tribunale, basandosi sugli art. 68 cpv. 5 e 105 CPP, ha invitato il citato interprete a prendere posizione sulle allegazioni contenute nei tre gravami. Con scritto del 1° aprile 2011, quest'ultimo ha però rinunciato a presentare osservazioni al riguardo (BB.2011.20, act. 9). In merito ai rimproveri mossi dai reclamanti nei confronti dell'interprete, è d'uopo rilevare che, in sede d'interrogatorio, i loro difensori hanno avuto la possibilità di verificare la conformità della traduzione con le dichiarazioni rila-
sciate dagli imputati e non hanno formulato nessuna critica in merito all'operato dello stesso (BB.2011.20, act. 6.3; BB.2011.21, act. 12.2; BB.2011.22, act. 12.2). In effetti, le fonoregistrazioni degli interrogatori sono state ascoltate dalla presente autorità e giova constatare che gli stessi si sono svolti in maniera fluida senza che il professionista sia stato in alcun modo messo in difficoltà. Gli unici interventi della difesa circa l'operato di quest'ultimo in sede d'interrogatorio sono stati quelli dell'avv. Godenzi, il quale ha corretto la traduzione delle parole "Barverkehr" e "Veranschauli- chung" (v. BB.2011 21, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di C., timing 00.10.21, rispettivamente 01:13:30) e quello dell'avv. Macconi, il quale ha brevemente ripreso l'interprete sulla parola "Auflösung" anziché "Schliessung" (v. BB.2011.22, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di B., timing 00:27:44). Per il resto, nessun errore di traduzione è stato se- gnalato dai difensori degli imputati durante gli interrogatori ed in seguito sono state trasmesse delle prese di posizione che puntano essenzialmente sulla necessità di ottenere una trascrizione completa delle fonoregistrazioni, tutta- via senza far riferimento ad errori di traduzione precisi, ad eccezione dello scritto dell'avv. Macconi del 4 aprile 2011 (act. 11). In effetti, nella tabella allegata alla missiva in questione, esso evidenzia alcune irregolarità di tradu- zione (v. act. 11.1). Trattasi tuttavia di piccolezze e dettagli linguistici e/o sin- tattici del tutto ininfluenti ai fini del giudizio. Occorre infine far notare che e- ventuali carenze del professionista dovevano essere segnalate già durante l'audizione, visto che in caso contrario, si poteva ammettere una rinuncia al predetto diritto. Al proposito, si rammenta che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, ad ogni avvocato che esercita in Svizzera è richiesta la conoscenza, almeno passiva, delle tre lingue nazionali della Confedera- zione, fra le quali, appunto, il tedesco (sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1). La censura, oltre ad essere pri- va di fondamento, è pertanto tardiva. 2.5 Discende da quanto precede che non vi era l'obbligo da parte del MPC di procedere alla trascrizione delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati in lin- gua tedesca. Sotto questo profilo, i verbali allestiti dall'autorità federale de- vono essere considerati validi ai fini probatori. 3 3.1 I reclamanti espongono che, in considerazione dell'importanza delle deposi- zioni in questione (interrogatori finali degli imputati ex art. 317 CPP) e della complessità del caso, la soluzione della fonoregistrazione degli interrogatori e della sua successiva trascrizione appare adeguata. Tuttavia essi esigono una trascrizione integrale e testuale delle dichiarazioni rilasciate dagli impu- tati comprese quelle rese in lingua tedesca.
3.2 A norma dell'art. 78 cpv. 3 CPP, le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente. Nel suo Messaggio, il Consiglio federale spiega che la normativa proposta agli art. 74-77 CPP poggia sulla convinzione che un'efficace unificazione del diritto processuale penale implica anche l'ado- zione di norme uniformi in materia di verbalizzazione, in quanto le normative cantonali vigenti si differenziavano notevolmente le une dalle altre. Per quanto concerne l'art. 78 cpv. 3 CPP, esso precisa che le domande e le ri- sposte non sono in linea di principio verbalizzate testualmente bensì in forma riassuntiva, omettendo talvolta le domande o sintetizzando più risposte. Questo modo di procedere è giustificato dalla necessità di garantire che i verbali siano chiari e intelligibili. La normativa proposta si limita ad imporre alle autorità penali di verbalizzare testualmente le domande e le risposte de- terminanti, una definizione più precisa di quest'obbligo spettando alla prassi (v. Messaggio pag. 1134). Riguardo a questa problematica, la dottrina sotto- linea che per determinare quali sono le domande e le risposte determinanti che occorre verbalizzare testualmente, bisogna riferirsi alla prassi seguita sino al 31 dicembre 2010 (NÄPFLI, Basler Kommentar, op., cit., pag. 498 e referenze citate). In merito a tale prassi, giurisprudenza e dottrina si espri- mono a favore di una forma riassuntiva e succinta del verbale, documento che deve contenere le dichiarazioni delle parti, dei testimoni o dei periti che sono importanti per l'esito del litigio, ossia il cosiddetto "Sinnprotokoll", i pas- saggi trascritti testualmente - "Wortprotokoll" - essendo l'eccezione (DTF 130 II 473 consid. 5; 126 I 15; sentenze del Tribunale federale 1P.399/2005 del 8 maggio 2006, consid. 3.1, 1P.605/2002 del 2 aprile 2003, consid. 2.5; NÄPFLI, Basler Kommentar, op. cit., pag. 498 n. 16; NÄPFLI, Das Protokoll im Strafprozess unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs zur Schweize- rischen Strafprozessordnung und der Zürcher Strafprozessordnung, tesi, Zu- rigo 2007 pag. 52 e segg. n. 1.3.2-1.3.5 e referenze citate; SCHMID, op. cit., pag. 136 n. 5). 3.3 Nella fattispecie, è stato steso un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, il quale è stato letto agli interrogati che lo hanno vistato e firmato (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1; BB.2011.22, act. 6.1). Per quanto concerne le domande poste dal sostituto procuratore federale e le risposte fornite dagli imputati, sono state inviate ai reclamanti le trascrizio- ni delle dichiarazioni rilasciate in lingua italiana in occasione degli interroga- tori nonché della traduzione da parte dell'interprete di quelle rese in tedesco. Sono pure state trasmesse le fonoregistazioni degli interrogatori in questione su supporto digitale (BB.2011.20, act. 6.2 e 6.3; BB.2011.21, act. 12; BB.2011.22, act. 12).
Tale modo di procedere appare del tutto conforme alle disposizioni legislati- ve summenzionate nonché alla giurisprudenza e alla dottrina sopra citate (v. consid. 2.2 e 3.2), di modo che nulla può essere rimproverato alle autorità inquirenti a questo soggetto. 4 4.1 Gli insorgenti sostengono infine che la verbalizzazione mediante fonoregi- strazione da parte del MPC rendeva necessaria una trascrizione integrale e testuale delle deposizioni in quanto negava la possibilità a chi aveva deposto di verificare seduta stante che le sue dichiarazioni erano state riportate correttamente a verbale. 4.2 Giusta l'art. 78 cpv. 5 CPP, il verbale d'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo. L'art. 78 cpv. 7 CPP prevede che i verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia; gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, le registrazioni non possono sostituirsi alla verbalizza- zione scritta, bensì soltanto completarla. Tuttavia, occorre rilevare che nella già menzionata sentenza 130 II 473, il Tribunale federale aveva precisato che la verbalizzazione delle deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici doveva comunque seguire le regole generali sopra menzionate, ossia la tra- scrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa tra- duzione a cura dell'interprete. L'Alta Corte aveva d'altronde ritenuto sufficien- te la possibilità data all'interrogato di ascoltare le fonoregistrazioni originali e di potersi esprimere liberamente in merito (ATF 130 II 473 consid. 4). 4.3 Nella fattispecie, la trascrizione delle fonoregistrazioni così come disposta dal MPC equivale ad una verbalizzazione letterale, nella lingua del procedi- mento, benché in parte mediata dall'interprete, di tutte le domande e di tutte le risposte rilasciate durante gli interrogatori. Tale modo di procedere va oltre le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in materia di verbalizzazione (v. supra consid. 2.2 e 3.2). Per i motivi suesposti, non si ravvisa la necessità di esigere dell'autorità federale che consegni ai reclamanti anche una tra- scrizione testuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest’ultima censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 7 giugno 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.