Sentenza del 23 luglio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti ed Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Renzo Galfetti,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Blocco del registro fondiario (art. 65 cpv. 2 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.37
Fatti: A. A. è il figlio di B., quest’ultimo oggetto (assieme ad altri coindagati) di un’indagine promossa dal Ministero pubblico della Confederazione (in segui- to: MPC) per i titoli di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione crimi- nale (art. 260 ter CP) e riciclaggio di denaro qualificato (art. 305 bis n. 2 CP). A. è proprietario del fondo n. 1 RFD di Z., gravato da un diritto d’abitazione a favore del padre. B. Con decisioni del 31 gennaio 2005, rispettivamente del 3 e 4 febbraio 2005, il MPC ha ordinato il sequestro ed il relativo blocco del registro fondiario per diversi fondi, fra cui quello al mappale n. 1 RDF di Z. oggetto della presente procedura. Con atti del 4 e del 14 febbraio 2005 B. ha interposto reclamo – tramite il suo patrocinatore – contro tali decisioni e ne ha chiesto l’annulla- mento. Con sentenza del 3 maggio 2005 (TPF BB.2005.15 e BB.2005.9) questo Tribunale ha respinto i succitati reclami nella misura della loro am- missibilità, segnatamente riscontrando l’irricevibilità della contestazione rela- tiva al fondo n. 1 RFD di Z. In tale ambito la Corte dei reclami penali ha rile- vato la mancanza di legittimazione di B. in quanto non direttamente toccato – nella sua veste di mero beneficiario di un diritto d’abitazione – dai provvedi- menti ordinati sul fondo in questione. C. Con lettera del 13 marzo 2008, A. ha chiesto al MPC – per il tramite del suo legale – la revoca del sequestro, del blocco e dell’annotazione a registro fon- diario ordinati con riferimento al mappale n. 1 RFD di Z. di sua proprietà. Nel- la sostanza contesta la mancata verifica nel caso concreto, dopo quattro an- ni d’indagini, dell’esistenza di un sufficiente indizio di reato gravante il padre, rispettivamente di un eventuale consolidamento dello stesso (v. act. 1.2). D. Con decisione del 16 aprile 2008, il MPC ha respinto detta richiesta (v. act. 1.1). Secondo l’autorità inquirente le indagini esperite hanno corroborato (“erhärtet”) gli indizi di reato nei confronti di B. sia per quanto riguarda il titolo di partecipazione e sostegno ad un’organizzazione criminale, sia in relazione al reato di riciclaggio di denaro. Inoltre, nel suo rapporto finale del 30 settem- bre 2007 il Giudice istruttore federale ha proposto la messa in stato d’accusa di B. per i reati suesposti. Peraltro, il MPC asserisce d’essere in procinto d’ultimare l’atto d’accusa (v. act. 1.1 consid. 6). Infine, sempre secondo l’autorità inquirente federale, B. avrebbe investito nell’immobile oggetto della presente vertenza parte dei guadagni di origine mafiosa frutto del contrab- bando di sigarette (v. act. 1.1 consid. 8 e 10).
E. Contro questa decisione A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Ha contestato, nella sostanza, sia l’esistenza del grave indizio di reato (“dringender Tatverdacht”) inizial- mente ipotizzato nei confronti del padre a fondamento del provvedimento cri- ticato, sia che tale indizio possa oggi ritenersi sufficiente (“hinreichend”), ri- spettivamente rafforzato (“verdichtet”). Ha quindi domandato l’annullamento di tale decisione nonché la revoca del sequestro, del blocco e dell’annota- zione del mappale n. 1 RFD di Z. a lui intestato. F. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2008, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo in misura della sua (denegata) ammissibilità. Ha segnatamente ribadito che, nel corso dell’istruzione preparatoria, l’indizio di reato ha subito un rafforzamento tale da indurre il Giudice istruttore federale a proporre la messa in stato accusa di B. Il reclamante ha replicato con scritto del 28 maggio 2008. Il 9 giugno 2008, il MPC ha introdotto l’atto di duplica. Le allegazioni delle parti saranno riprese – per quanto necessario – nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. La I Corte dei reclami penali esamina d’ufficio e con pieno potere cognitivo la ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.2. Giusta l’art. 105 bis cpv. 2 PP, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali di cui agli artt. 214-219 PP. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). Nella fattispecie, la decisio- ne impugnata è datata 16 aprile 2008 ed è stata inviata al patrocinatore il medesimo giorno; datato 21 aprile 2008, e introdotto quindi entro il termine di cui all'art. 217 PP, il rimedio in esame risulta tempestivo. 1.3. Il MPC contesta la legittimazione a ricorrere del qui reclamante, quest’ultimo non avendo allegato in quale misura risulterebbe direttamente toccato dalla decisione impugnata.
Secondo l’art. 214 cpv. 2 PP, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio contenuto all’art. 105 bis PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno. Or- bene questo Tribunale, come precedentemente esposto (v. consid. B “su- pra”), ha già avuto modo di esprimersi proprio nell’ambito di una procedura riguardante il mappale oggetto della presente controversia (ma opponente l’autorità inquirente federale al padre del qui reclamante) sulla legittimazione a ricorrere del proprietario di un fondo sequestrato. In tale occasione la Corte dei reclami penali ha rilevato che il proprietario di un fondo oggetto di seque- stro – contrariamente al beneficiario di un diritto reale – risulta direttamente toccato nella sua capacità di disporre del bene a lui intestato (TPF BB.2005.15 del 3 maggio 2005 consid. 1.2). Quale proprietario del fondo in esame A. è, pertanto, manifestamente legittimato a ricorrere. 1.4. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia a seconda della natura dei litigi che le vengono sottoposti. In caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti, perquisizioni o sequestri di beni e carte, essa rive- de con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati. Ne discende che, nel caso concreto, essa dispone di pieno potere d’esame.
sendo stato il caso nella fattispecie, detta questione non merita ulteriore di- samina in questa sede. A titolo sovrabbondanziale può comunque essere osservato che questa Corte tende ad escludere, sulla base degli atti di cau- sa, la sussistenza di un plausibile rischio di conflitto di interessi sulla base del rapporto padre e figlio, l’esito della presente controversia non determi- nando un eventuale opposto o discordante tornaconto del proprietario dell’immobile rispetto a quello del beneficiario di un diritto reale sul medesi- mo. Peraltro nemmeno appare teoricamente possibile che un simile conflitto di interessi possa avverarsi in corso di procedura, il qui reclamante non es- sendo imputato nell’ambito della causa penale riguardante il padre.
detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in manie- ra chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né di- rettamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 72 CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1; TPF BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2; FF 1993 III 311). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore patrimoniale è stato sequestrato, per ottenerne il dissequestro, ha ugualmente la possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legalmente (DTF 131 II 169 con- sid. 9.2). 4.2. L’esistenza di un sufficiente indizio di reato è data, da un lato, nella misura in cui la situazione di fatto è descritta in modo sufficientemente precisa da per- mettere una sua intelligibile sussunzione in rapporto ad una o più fattispeci penali. Dall’altro lato, tale situazione di fatto deve risultare suffragata dall’in- dicazione e dalla produzione di sufficienti mezzi di prova o di indizi. Orbene, sebbene tali prove od indizi non devono necessariamente essere suscettibili di far concludere nel senso di una forte probabilità quanto ad un’importante condanna dell’imputato, nondimeno l’autorità non può limitarsi a rinviare ge- nericamente agli atti di causa ed omettere di descrivere in modo sufficiente- mente dettagliato la situazione di fatto medesima. Caso contrario si incorre- rebbe in una violazione del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., posto segnatamente che una decisione giudiziaria può unicamente fondarsi su fatti e mezzi di prova contestati alla parte e sui quali quest’ultima ha ricevuto possibilità d’esprimersi. In particolare v’è violazione del diritto d’essere sentito nella misura in cui un’autorità di perseguimento penale fa ri- ferimento in modo generico e non sostanziato ad un incarto voluminoso, dal quale il Tribunale dovrà in seguito autonomamente dedurre gli elementi im- portanti sui quali fondare la sua decisione (v. TPF BE.2004.10 del 22 aprile 2005 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Infine, con riferimento alla nozione di “sufficiente indizio di reato” si rileva l’applica- bilità alla stessa della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale, se- condo cui l’indizio di reato deve concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del pro- cedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. “supra”, in particolare sentenza del Tribu- nale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3; TPF 2006 269 con- sid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento co- ercitivo non devono essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). 5. Nella fattispecie il reclamante asserisce che l’affermazione dell’autorità inqui- rente federale, secondo cui l’indizio di reato ipotizzato nei confronti di suo padre si sarebbe rafforzato nel corso del procedimento, è in contrasto con
quanto sancito dal Tribunale federale nella sentenza 1B.79/2007 del 27 no- vembre 2007 nell’ambito di una procedura di dissequestro di un conto ban- cario di proprietà di sua nonna (rispettivamente madre di B.) nonché con il contenuto della sentenza resa dopo quest’ultima da parte di questa stessa Corte (TPF BB.2008.1 dell’11 febbraio 2008). Inoltre, il MPC non avrebbe prodotto alcun documento a suffragio della tesi accusatoria, mentre il rappor- to finale del Giudice istruttore federale conterrebbe unicamente “affermazioni pregiudiziali e apodittiche senza alcuna verifica, senza indizi, senza prove” (v. act. 1 pag. 3). Osserva altresì che il citato rapporto finale è datato 30 set- tembre 2007 e, pertanto, antecedente alle precitate sentenze.
mente agli anni 1992-1993 e non concernono minimamente le censure e le argomentazioni sollevate dal reclamante in corso di procedura a sostegno della sua istanza di dissequestro datata 13 marzo 2008, rispettivamente del reclamo inoltrato il 21 aprile 2008 contro la decisione qui impugnata. Peral- tro, in concreto il MPC neppure ha idoneamente sostanziato l’esistenza della necessaria connessione fra gli indizi di reato ipotizzati e l’oggetto sequestra- to, omettendo altresì d’esprimersi sulla proporzionalità del provvedimento or- dinato. In tale ambito non soccorre il MPC – segnatamente a più di cinque anni dall’apertura delle indagini preliminari di polizia (act. 6.1 pag. 15 pt. 1) ed a oltre tre anni e mezzo dall’adozione del provvedimento contestato – la semplice affermazione, peraltro anch’essa non sostanziata, secondo cui B. avrebbe acquistato il bene immobile in esame servendosi di denaro d’origine illecita (act. 6 pag. 6 pt. 7). 6.3. Giova altresì rilevare che la presente causa interessa il figlio di B. il quale, a differenza del padre, è un terzo non parte al procedimento e non ha quindi accesso agli atti di cui alle procedure penali evocate dal MPC; egli nemmeno può di per sé essere ritenuto a conoscenza della situazione giudiziaria e pro- cessuale riguardante il genitore. A maggior ragione il reclamante ha quindi di- ritto e necessità di conoscere i motivi per i quali l’autorità inquirente si oppone al dissequestro del bene a lui intestato, tanto più che neppure le decisioni di sequestro dell’immobile in oggetto datate 31 gennaio 2005 e 3 febbraio 2005 si esprimono al riguardo (v. act. 1.3). Come precedentemente esposto (v. consid. 6.2 “supra”), nulla di più è indicato nella decisione impugnata (v. act. 1.1) così come nei successivi scritti di risposta e di replica (v. act. 6 e act. 13) dove, per contro, il MPC si limita a rinviare genericamente al rapporto finale del Giudice istruttore federale. Orbene, venendo meno in concreto ai suoi obblighi di motivazione l’autorità non solo ha violato una componente del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., ma ha altresì compro- messo il diritto ad un equo processo della parte, la quale beneficia della pre- rogativa di conoscere le ragioni alla base del giudizio che la concerne. In ef- fetti, tale garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, nonché di consentire all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (v. sentenza del Tribunale federale 6B.232/2007 del 24 agosto 2007, consid. 4.2; DTF 121 I 54 consid. 2c; KIENER / KÄLIN, Grundrechte, Berna 2007, pag. 425; WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berna 2006, pag. 382; MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 1999, pag. 539 e segg; PIQUEREZ, op. cit., n. 340 e rife- rimenti ivi citati). 6.4. Discende da quanto precede che il reclamo è accolto ed il giudizio impugnato annullato in quanto insufficientemente motivato. La causa è pertanto rinviata
al MPC affinché renda, entro il 31 agosto 2008, una nuova decisione ai sensi dei considerandi. In caso di decorso infruttuoso di tale termine, il sequestro ordinato andrà immediatamente levato, unitamente al blocco ed all’annota- zione del mappale 1 RFD di Z., intestato al qui reclamante.
7.1. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. All’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle spe- se, di 1'500.-- franchi, versato in pendenza di causa. 7.2. Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire al reclamante le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente proce- dura, viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di 1'500.-- franchi a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 23 luglio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).