Sentenza del 31 maggio 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini
Parti
A., Via Donizetti Gaetano 32, I-80122 Napoli,
B., Panama
rappresentati dall’avv. Goran Mazzucchelli,
Reclamanti
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte
Oggetto Ricorso contro un ordine di perquisizione e di seque- stro (art. 65 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2006.8
Fatti:
A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, il 7 febbraio 2006 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato l’identificazione e la perquisizione di tutte le re- lazioni bancarie di pertinenza di A. e della società B. di Panama (in seguito: B.) presso la C. di Ginevra (in seguito: C.). Il MPC ha decretato nel con- tempo il blocco degli eventuali saldi attivi depositati sui conti in questione, nonché l'edizione ed il sequestro di tutta la documentazione relativa agli stessi. All'origine del provvedimento vi è in particolare una segnalazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) che faceva seguito all’inoltro di una commissione rogatoria da parte della procura di Milano. Il sospetto risiede principalmente nell’ipotesi che sulla relazioni bancarie di A. e della società a lui facente capo siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, legati ad un affare di malversazioni ai danni del gruppo italiano D..
B. Informati sul provvedimento coattivo dalla banca C., in data 13 febbraio 2006 A. e la società B. hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento del provvedi- mento impugnato. Con risposta del 9 marzo 2006, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, ritenendo la misura impugnata pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e rispettosa del principio della proporzionalità. Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive argomentazioni e conclusioni.
Diritto:
1.1 Giusta l'art. 105 bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni pro- cedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva di A., titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di perquisizione e seque-
stro, è in concreto data; quella della società B., dominata dallo stesso A., è pure pacifica. 1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato è datato 7 febbraio 2006 ed i reclamanti ne hanno preso conoscenza solo il giorno dopo. Interposto il 13 febbraio 2006, il rimedio è pertanto tempestivo. 1.3 Nelle loro conclusioni i reclamanti domandano l’annullamento integrale dell’ordinanza di perquisizione e sequestro emessa dal MPC il 7 febbraio 2006. A questo proposito si rileva tuttavia che, come già indicato nel decreto del 20 febbraio 2006 con il quale il Presidente della Corte dei reclami penali ha rifiutato di accogliere la richiesta di effetto sospensivo presentata conte- stualmente al reclamo, solo il detentore della documentazione di cui viene richiesta l’edizione – “in casu” la banca – ha la facoltà di opporsi a tale mi- sura conformemente alla procedura descritta all’art. 69 cpv. 3 PP (Senten- za del Tribunale federale del 16 maggio 2006 1S.4/2006). Di conseguenza il reclamo è irricevibile nella misura in cui viene chiesto l’annullamento della perquisizione della documentazione bancaria relativa alle relazioni bancarie di A. e della società B. presso la Banca C. (v. punto 2 dell’ordine di perqui- sizione e sequestro impugnato).
zessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n° 1; PIQUE- REZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
zioni al reclamo il MPC ha poi apportato altri elementi a sostegno del prov- vedimento intrapreso. Secondo le informazioni in possesso dell'autorità in- quirente, in gran parte derivanti dall’espletamento delle numerose commis- sioni rogatorie internazionali presentate delle autorità penali italiane (v. in particolare la 17a integrazione della commissione rogatoria del 29 maggio 2002; act. 10.2), sul conto “E.” di A., sarebbero transitati e/o pervenuti degli averi illeciti provento di un'attività criminale consistente nella vendita di dirit- ti televisivi a prezzi gonfiati a società del Gruppo D.. Al centro della intera vicenda viene indicata la società F., riconducibile a G., personaggio attra- verso il quale diversi dirigenti del gruppo D. intermediavano l’acquisto di di- ritti di trasmissione con il gruppo cinematografico americano H.. Nel corso dell’inchiesta sono stati accertati versamenti sospetti effettuati dalla società F. su conti riferibili ad alcuni responsabili di D., fra cui il reclamante stesso. Questi versamenti secondo l’ipotesi investigativa avanzata dalle autorità italiane consisterebbero nella “restituzione” degli illeciti profitti ottenuti da F. A questo proposito, il MPC ha prodotto agli atti copia di un bonifico banca- rio che dimostra come in data 4 giugno 2004 la società F. abbia versato una somma di USD 75’000 sul conto “E.” e di USD 300’000 su altri conti in- dicati come sospetti dalle autorità italiane (act. 6.2). Inoltre nel contesto dell’inchiesta autonoma e parallela avviata dalle autori- tà svizzere è emerso che nel luglio 2005 – in concomitanza con la richiesta delle autorità italiane di verificare il conto “E.” - quest’ultimo ha chiuso e svuotato il conto in questione trasferendone gli attivi su di un altro conto a nome della società panamense B. che, poco dopo, ha a sua volta ordinato la chiusura del nuovo conto ed il trasferimento di tutti i beni verso un para- diso fiscale dei Caraibi. Tale comportamento appare perlomeno sospetto e giustifica pienamente l’esigenza del MPC di fare chiarezza su tutte le transazioni effettuate sui conti litigiosi, anche se questi sono stati nel frattempo chiusi e trasferiti all’estero. L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che sui conti in que- stione siano pervenuti unicamente degli averi riconducibili all’attività profes- sionale di portatore d’affari di A., è mera affermazione di parte priva del suf- ficiente riscontro probatorio; anzi, sarà proprio l'inchiesta in corso che dovrà stabilire l'origine lecita o meno dei versamenti affluiti sui conti oggetto di ve- rifica tramite minuzioso controllo di tutti i movimenti in entrata ed in uscita del periodo considerato. Ne discende che il provvedimento cautelare ordinato dal MPC è stato, nelle concrete evenienze, adottato in presenza di sufficienti indizi di reato, tenuto conto anche dello stadio iniziale dell'inchiesta autonoma avviata dalle auto- rità svizzere. Giova inoltre ricordare che la Corte dei reclami penali non é chiamata a statuire sul merito del procedimento penale – ovvero sulla sus-
sistenza concreta di un reato di riciclaggio – ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. consid. 2, supra). 3.3 Sarebbe in futuro opportuno che il MPC, alla ricezione della documentazio- ne trasmessa dalla banca, confermasse formalmente ai titolari delle rela- zioni bancarie in questione di essere entrato in possesso della documenta- zione richiesta e stilasse una lista degli atti ricevuti e che posti sotto seque- stro. Questo permetterebbe di stabilire con precisione il momento a partire dal quale il sequestro diviene effettivo e di conseguenza determinare a par- tire da quando il titolare del conto è legittimato ad agire contro la misura coercitiva ordinata.
I reclamanti contestano infine la proporzionalità della misura impugnata. Essi sostengono che il blocco di tutti i saldi attivi è sproporzionato visto che il MPC, avendo già a disposizione la documentazione nell’ambito delle do- mande di assistenza giudiziaria internazionale, avrebbe potuto indicare al- meno approssimativamente un “quantum” dell’ipotizzato riciclaggio e limita- re così il blocco degli attivi a tale somma. Questo argomento non è tuttavia pertinente. Da un lato, si rileva come la censura riferita al blocco dei saldi attivi - in assenza di un qualsiasi avere depositato presso la banca C. di Ginevra - sia nella fattispecie priva di og- getto (v. consid. 3.1 supra); dall'altro, come giustamente osservato dall’autorità inquirente, la presente inchiesta - sebbene parallela a quella condotta dalle autorità italiane - è autonoma ed il fatto che il MPC abbia già acquisito della documentazione nell’ambito dell’espletamento delle rogato- rie internazionali non gli impedisce di adottare altre misure tendenti accer- tamento dei fatti pertinenti ed all’assunzione delle prove relative (v. art. 101 cpv. 2 PP). 3.3
Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per gli interessati e tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere con- siderato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo, come chiesto dai reclamanti. Il MPC è comunque inviato a pro- cedere al più presto all'esame della documentazione sequestrata, alfine di non arrecare ai reclamanti più danno del necessario.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile e non è privo di oggetto, il reclamo è re- spinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido. Dedotto l'anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, essi sono invitati a ver- sare alla cassa del Tribunale penale federale, sempre con vincolo di solida- rietà, il saldo di fr. 500.--.
Bellinzona, 31 maggio 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.