B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-8594/2025
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pascal Richard, Daniel Willisegger, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X. _______, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore.
Oggetto
Decisione di non entrata nel merito sulla domanda di riconoscimento di un diploma estero.
B-8594/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Con decisione del 14 agosto 2025, la Segreteria di Stato per la forma- zione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (di seguito: SEFRI, autorità infe- riore) non è entrata nel merito della domanda di X. _______ volta al rico- noscimento del suo diploma italiano di “Abilitazione all’insegnamento delle Scuole del Grado Preparatorio”. 1.2. Il 3 novembre 2025 (data di ricezione: 11 novembre 2025), X. _______ (di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Tra l’altro, la ricorrente chiede che il suo gravame sia da ritenere tempestivo, avendo ricevuto la decisione im- pugnata solo ad ottobre 2025 a causa di ritardi delle Poste Italiane. 1.3. Con presa di posizione del 12 dicembre 2025, l’autorità inferiore chiede il rigetto del ricorso, qualora il Tribunale dovesse entrare nel merito dello stesso. 1.4. Con scritto dell’11 gennaio 2026, ricevuto il 14 gennaio seguente, la ricorrente, dando seguito all’ordinanza del 18 dicembre 2025, si è espressa sulla presa di posizione dell’autorità inferiore e in particolare anche sulla tempestività del ricorso. 2. Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. Conformemente all'art. 33 lett. d LTAF possono essere im- pugnate dinanzi al TAF le decisioni pronunciate dalla SEFRI in materia di riconoscimento di diploma/formazione. La procedura innanzi al TAF è retta dalla PA, nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 3. 3.1. Giusta l'art. 50 PA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Si tratta di un termine legale di perenzione, quindi in principio improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, n. 5 ad art. 50 PA).
B-8594/2025 Pagina 3 3.2. Giusta l'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve es- sere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Secondo l’art. 20 cpv. 2 bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avve- nuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infrut- tuoso. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 primo periodo PA). 3.3. Secondo l’art. 20 cpv. 2 bis PA e la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notifi- cato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo in- vito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenza del TF 2C_795/2017, 2C_796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1 con rinvii). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formali- smo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). 3.4. Quanto al requisito della sussistenza di una procedura in corso, in con- formità con la prassi costante, con la pendenza di un procedimento nasce un rapporto processuale che obbliga le parti a comportarsi secondo la buona fede, ovvero, tra l'altro, a provvedere affinché possano ricevere gli atti amministrativi relativi al procedimento. Tale obbligo processuale si ap- plica nella misura in cui, durante il procedimento pendente, sia prevedibile con una certa probabilità la notifica di un atto amministrativo (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 134 V 49 consid. 4). Anche in presenza di una procedura pendente, occorre che tra l'atto procedurale in questione e quello che lo ha preceduto non sia trascorso un lasso di tempo eccessivo (DTF 138 III 225 consid. 3.1; sentenza del TF 2C_734/2017 del 7 marzo 2018 con- sid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha riconosciuto un periodo fino ad un anno dall’ultimo atto procedurale come giustificato, ma ritenuto arbitrario sup- porre l’esistenza di un rapporto processuale durante un periodo di quasi tre anni. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la notificazione presunta de- vono pertanto essere applicate in misura “ragionevole” (cfr. sul tema la
B-8594/2025 Pagina 4 sentenza del TF 2C_1040/2012, 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013 con- sid. 4.1). 3.5. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto- rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve- nuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I 8 consid. 2.2; sentenza 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4). Tuttavia, con riferi- mento agli invii raccomandati esiste una presunzione rovesciabile secondo la quale l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e la data di consegna è stata registrata in modo corretto. Tale presunzione vale anche allorquando l'invio raccomandato è stato repertoriato nel sistema elettro- nico "Track&Trace" della posta, mediante il quale è possibile monitorare l'invio raccomandato fino al momento della sua notificazione (sentenza del TF 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 4.2). Con riguardo all’emis- sione dell’avviso di ritiro avviene un’inversione dell’onere della prova a sca- pito del destinatario. In questi casi, contrariamente alla regola generale, incombe al ricorrente di dimostrare, con il grado della verosimiglianza pre- ponderante, un'assenza di una corretta notificazione dell'invio raccoman- dato (sentenza del TF 2C_713/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.3 con rinvii). La semplice possibilità generica che la posta abbia commesso un errore non è sufficiente per confutare la presunzione di una corretta notifi- cazione dell'invio raccomandato (ibidem). Per poter rovesciare la presun- zione occorre dimostrare, con il grado di verosimiglianza preponderante, la sussistenza di indizi concreti per un simile errore (DTF 142 IV 201 con- sid. 2.3; sentenze del TF 6B_840/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 7.1; 2C_1037/2021 del 27 gennaio 2022 consid. 2.2). Le menzionate regole concernenti la finzione della notificazione trovano applicazione anche nel caso di una notifica all'estero, segnatamente in Italia (sentenza del TF 1C_219/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 2 e 3 con rinvii). 4. La ricorrente è del parere che il ricorso da lei inoltrato sia tempestivo, in quanto la decisione impugnata le sarebbe stata recapitata solo in ottobre a causa di ritardi postali, peraltro noti anche all’autorità inferiore. Inoltre, ella si duole che la SEFRI le abbia inviato la decisione impugnata per racco- mandata senza alcun preavviso, a distanza di oltre un anno dall’ultimo con- tatto per e-mail del giugno 2024 da parte dell’autorità inferiore. A differenza di altre colleghe, la ricorrente non sarebbe stata avvisata previamente dalla SEFRI via e-mail dell’invio della decisione. Oltretutto, l’invio sarebbe avve- nuto nel periodo estivo, durante il quale la ricorrente non sarebbe stata
B-8594/2025 Pagina 5 sempre presente, con conseguente accumulo della posta. Infine, non sa- rebbe stato rinvenuto il “biglietto della raccomandata” (avviso di ritiro). 4.1. 4.1.1. Dagli atti emerge che la ricorrente ha inoltrato una domanda di rico- noscimento del suo diploma italiano. Relativamente a questa pratica ella risulta registrata sul portale online della SEFRI a partire dal 2 gennaio 2022. Secondo i dati inseriti tramite il portale online della SEFRI, con e- mail del 14 giugno 2024 la SEFRI ha, tra l’altro, invitato la ricorrente a pro- durre ulteriore documentazione. Secondo le informazioni registrate sul me- desimo portale il 27 settembre 2024, in seguito alla domanda della ricor- rente sulle tempistiche per l’evasione della procedura, la SEFRI ha comu- nicato che l’emissione della decisione, inizialmente prospettata per la fine di luglio 2024, sarebbe stata soggetta a ritardi. Nella successiva corrispon- denza e-mail inoltrata dalla ricorrente alla SEFRI si nota che la ricorrente ha rinnovato le sue richieste sui tempi di evasione della pratica anche nei mesi di gennaio, febbraio ed aprile 2025. 4.1.2. In base ai fatti poc’anzi enunciati, è indiscutibile che la ricorrente ha promosso una procedura di domanda di riconoscimento del suo titolo di studio italiano presso la SEFRI, ragion per cui ella poteva, di principio, aspettarsi di ricevere atti amministrativi da detta autorità, segnatamente anche la decisione impugnata. 4.1.3. Sullo sfondo della giurisprudenza esposta (cfr. supra consid. 3.4), laddove la ricorrente adduce che l’invio sarebbe avvenuto nel periodo estivo durante il quale non sarebbe stata sempre presente, ella non può dedurre alcunché a suo beneficio, in quanto, sussistendo un rapporto processuale con l’autorità inferiore, era tenuta a prendere tutte le misure adeguate al fine di poter ricevere gli atti del procedimento. Del resto, secondo l'esposizione dei fatti (cfr. supra consid. 4.1.1), il lasso di tempo trascorso fra l’ultimo contatto dell’autorità (settembre 2024) e la decisione impugnata (agosto 2025) non può considerarsi eccessivo ai sensi della giurisprudenza già menzionata. Occorre allo stesso modo rilevare che le richieste della ricorrente sui tempi di trattamento della sua pratica, l’ultima inoltrata nell’aprile 2025, lasciano intendere che ella contava con l’emissione della decisione sulla sua domanda di riconoscimento. Pertanto, il principio della finzione della notificazione è applicabile al caso di specie. Infine, non è d’aiuto alla ricorrente l’asserzione, peraltro non ulteriormente circostanziata, secondo cui la SEFRI le avrebbe inviato la decisione
B-8594/2025 Pagina 6 impugnata senza alcun preavviso via e-mail, come sarebbe invece appa- rentemente stato fatto con altre sue colleghe. 4.2. 4.2.1. La decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente mediante in- vio postale raccomandato. Secondo il tracciamento della spedizione, il 21 agosto 2025 l’invio raccomandato non ha potuto essere recapitato all’in- dirizzo indicato dalla ricorrente (“recapito fallito: destinatario assente”). Sulla busta di intimazione (allegata al ricorso) l’impiegato delle poste ha inserito manualmente l’indicazione “avvisato 21/08/25”, aggiungendo la propria firma. In data 22 agosto 2025, il plico è stato depositato presso il punto di lavorazione/ritiro competente in Italia. Il 25 settembre 2025, la rac- comandata con la decisione impugnata è stata rispedita all’autorità infe- riore con la menzione “al mittente per compiuta giacenza” e da essa rice- vuta il 3 ottobre 2025 (cfr. tracciamento dell’invio, doc. 4 alla presa di posi- zione). La SEFRI ha poi informato la ricorrente dell’accaduto mediante e- mail del 14 ottobre 2025, pregandola di indicare il suo indirizzo attuale cor- retto per poter rispedire la decisione (doc. 6 alla presa di posizione). Dopo di che, la ricorrente, con e-mail del giorno seguente (doc. 7 alla presa di posizione), ha confermato la correttezza dell’indirizzo indicato sul portale online della SEFRI e richiesto di reinviare la decisione a tale indirizzo o all’indirizzo del suo luogo di lavoro. Di seguito, l’autorità inferiore ha rin- viato, il 16 ottobre 2025, la decisione impugnata per conoscenza al se- condo recapito e la ricorrente ha poi inoltrato il ricorso in questione il 3 no- vembre seguente. 4.2.2. Come si evince dall’incarto, la notifica della decisione impugnata dalla Svizzera all’Italia è stata fatta direttamente a mezzo posta, conforme- mente all'art. 11 par. 1 della Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore per la Svizzera dal 1° ottobre 2019 [RS 0.172.030.5] ed applicabile in concreto. 4.2.3. Dall’esposizione dei fatti (consid. 4.2.1) risulta inoltre che sulla busta di intimazione (allegata al ricorso) è riportata manualmente l’indicazione “avvisato 21/08/25” con a lato la firma dell’impiegato delle poste e che la data del 21 agosto 2025 corrisponde a quella inserita nel tracciamento dell’invio alla voce “recapito fallito: destinatario assente”. Si può pertanto presumere che l’avviso di ritiro sia stato inserito correttamente nella buca delle lettere o nella casella postale della ricorrente. Per quanto quest’ultima si limiti ad indicare che non sarebbe stato rinvenuto “il biglietto della racco- mandata”, ossia l’avviso di ritiro, questo argomento non è in sé sufficiente
B-8594/2025 Pagina 7 per rovesciare la presunzione poiché non è fondato su circostanziati indizi concreti per affermare la sussistenza di un errore (dell’impiegato) delle po- ste (cfr. la giurisprudenza indicata al consid. 3.5). 4.3. Da quanto precede discende che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione della SEFRI del 14 agosto 2025 ha cominciato a decorrere il settimo giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso del 21 agosto 2025, ossia il 28 agosto 2025 ed è giunto verosimilmente a sca- denza il 29 settembre 2025 (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). Ne segue che il termine di ricorso è scaduto e il ricorso del 3 novembre 2025 è da considerarsi tardivo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la concessione di un termine di ritiro più lungo in Italia, in questo caso trenta giorni, non permette di scostarsi dall’applicazione del principio della notificazione fitti- zia (cfr. sentenza del TF 1C_219/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 2.6). La data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicem- bre 2018 consid. 4.2 con rinvii). 4.4. Alla ricorrente non è d’aiuto neppure il fatto che l’autorità inferiore le ha rispedito per conoscenza la decisione impugnata, in quanto, di principio, l’invio ulteriore di una decisione impugnata da parte dell’autorità inferiore non fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 118 V 190 consid. 3a; cfr. pure sentenza del TF 4A_613/2011 del 30 novembre 2011 consid. 6.2). La ricorrente non invoca peraltro alcuna circostanza particolare che possa giustificare una nuova decorrenza del termine ricorsuale. 4.5. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inam- missibile, non sono date le condizioni per un esame delle censure di merito. 5. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA non- ché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). L’anticipo spese di fr. 1'000.– viene restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Viste le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l'attribuzione di ripe- tibili.
B-8594/2025 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali e l’anticipo spese di fr. 1'000.– viene restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sen- tenza. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 29 gennaio 2026
B-8594/2025 Pagina 10 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: Formulario “Indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. 015129-006; atto giudiziario; allegata presa di posizione della ricorrente ricevuta il 14 gennaio 2026)