B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Decisione impugnata davanti al TF
Corte II B-7931/2024
S e n t e n z a d e l 7 d i c e m b r e 2 0 2 5 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pascal Richard, Jean-Luc Baechler, cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore,
Fondazione dei Registri Svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente REG, patrocinata dall'avv. Soizic Wavre, SPLC Avocats & Notaires, prima istanza.
Oggetto
Iscrizione al REG B (architetti).
B-7931/2024 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 20 aprile 2023 la Commissione d’esami della Fonda- zione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’ar- chitettura e dell’ambiente (REG) per conto del Consiglio di Fondazione (di seguito: prima istanza) ha respinto la domanda d’iscrizione al registro degli Architetti REG B presentata da A._______ (di seguito: il ricorrente) nel mese di luglio 2022. Sulla base del dossier presentato dal ricorrente, discusso nella sessione d’esami del 9 marzo 2023, la prima istanza ha ritenuto che quest’ultimo non disporrebbe delle competenze tecniche e del vocabolario di un archi- tetto REG B, nonostante i molti anni di esperienza pratica nel settore. Egli non rispetterebbe inoltre la norma SIA 400 per quanto attiene alla rappre- sentazione dei disegni; la presentazione dei piani sarebbe quindi confusa e discutibile, in particolare laddove talvolta le dimensioni parziali e totali divergerebbero non permettendo una presentazione coerente. Egli non avrebbe altresì fornito spiegazioni soddisfacenti per giustificare le decisioni prese durante l’intero processo di sviluppo dei propri progetti, mancando in particolare uno sguardo critico riguardo agli stessi e una riflessione appro- fondita sulle possibili varianti a conferma delle scelte fatte; la scarsa cono- scenza del know-how dell’architetto e della storia dell’architettura non gli permetterebbe inoltre di prender coscienza del ruolo che l’architetto può e deve svolgere nello sviluppo del progetto e nei confronti della società. B. B.a Avverso la predetta decisione il 15 maggio 2023 il ricorrente è insorto dinnanzi alla Segreteria di Stato per la formazione la ricerca e l’innovazione (di seguito: SEFRI o autorità inferiore), chiedendone sostanzialmente l’annullamento e l’iscrizione al REG B. Egli lamenta innanzitutto dei vizi procedurali, sostenendo in particolare che prima dell’esame orale non gli sarebbe stato comunicato l’elenco delle domande, che la composizione della commissione d’esame sarebbe stata diversa rispetto a quanto pro- spettato e che l’esame in sé sarebbe durato soltanto 45 minuti anziché un’ora. Egli critica inoltre l’oggettività della prima istanza, affermando di aver percepito da parte dei periti un certo disinteresse e una devalorizza- zione del proprio lavoro e asserendo che fossero presenti durante l’esame orale delle persone che avrebbero influito sulla valutazione dei periti. Egli rimprovera infine alla prima istanza di aver valutato il suo caso unicamente
B-7931/2024 Pagina 3 sulla base dell’esame orale, omettendo di considerare in modo adeguato l’intero fascicolo e i lavori presentati. B.b Con decisione del 19 novembre 2024 la SEFRI ha respinto il ricorso. Essa ha infatti ritenuto che la procedura d’esame si sarebbe svolta nel ri- spetto del regolamento applicabile. Ha inoltre rilevato che dalla documen- tazione agli atti risulterebbe in modo chiaro e comprensibile quali fossero le esigenze regolamentari richieste e quali fossero i criteri e i parametri per essere iscritti nel REG B. La prima istanza avrebbe inoltre spiegato in ma- niera esaustiva i motivi per cui non ha ritenuto che il ricorrente non dispo- nesse delle competenze tecniche e del vocabolario necessario per un ar- chitetto REG B. Avendo potuto farsi un’idea dello svolgimento della valuta- zione dei progetti sottoposti alla prima istanza e ritenendo lo stesso con- forme alla giurisprudenza, la SEFRI ha quindi ritenuto che quest’ultima avesse adempiuto ai doveri di controllo e motivazione, non avendo sotto- valutato i lavori del ricorrente, non avendo posto esigenze esagerate e non essendosi lasciata influenzare da terze persone. In definitiva, non ravvi- sando né vizi procedurali, né vizi giuridicamente rilevanti, essa ha confer- mato la decisione impugnata ponendo a carico del ricorrente le spese pro- cessuali. C. C.a Contro la decisione della SEFRI il ricorrente è insorto dinnanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: TAF, Tribunale) depositando il ricorso del 17 dicembre 2024 (data del timbro postale). Egli ha nuovamente sollevato le censure già esposte dinnanzi all’autorità inferiore (riguardo alla durata dell’esame orale, alla lingua in cui questo si è svolto, alla composi- zione della commissione d’esame e alla mancanza di chiarimenti sufficienti durante l’andamento dell’esame) ed ha sostenuto di essere stato oggetto di un trattamento “disparitario”, di una valutazione inadeguata alle proprie competenze accusando la prima istanza di parzialità. Per tali ragioni il ri- corrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e la rifusione delle spese sostenute nella procedura dinnanzi alla prima istanza e in quella ricorsuale dinnanzi alla SEFRI pari a complessivi fr. 6'029.30. C.b Con risposta del 4 marzo 2025 la SEFRI, non riscontrando la presenza di nuove censure rispetto al gravame da essa giudicato e rilevando che al ricorrente nel corso della precedente procedura ricorsuale erano state for- nite dettagliate spiegazioni riguardo all’esame orale e alle carenze riscon- trate dalla prima istanza, si è riconfermata nella propria valutazione ed ha
B-7931/2024 Pagina 4 chiesto il respingimento del ricorso e la conferma della decisione del 19 novembre 2024. C.c Con risposta del 5 marzo 2025, trasmessa dal proprio rappresentante legale, la prima istanza ha rilevato che il ricorso non apporta alcun ele- mento nuovo limitandosi a formulare critiche meramente appellatorie e per altro infondate. Riguardo alle specifiche censure essa ha negato che vi fossero dei vizi nella composizione della commissione d’esame, costituita in conformità con il regolamento della Fondazione REG B e con la convo- cazione ricevuta dal ricorrente; rinviando alla registrazione dell’esame orale essa ha quindi negato che lo stesso fosse durato meno del previsto e fosse stato condotto prevalentemente in francese; al pari della SEFRI essa ha quindi respinto le accuse di parzialità nella valutazione delle com- petenze del ricorrente, rilevando che a suffragio di tale tesi quest’ultimo non ha apportato alcun elemento di seria consistenza. La prima istanza ha quindi chiesto il respingimento del ricorso, chiedendo la rifusione delle spese sostenute. C.d Con replica del 25 marzo 2025 il ricorrente ha ribadito con ulteriori ar- gomentazioni le censure ricorsuali, sollevando al contempo una serie di vizi formali, sui quali si ritornerà nei considerandi in diritto. A suffragio dei propri asserti, ha trasmesso una serie di attestati professionali in parte già agli atti. Egli ha quindi precisato le proprie conclusioni chiedendo, conte- stualmente all’annullamento della decisione impugnata, di disporre un rie- same della propria candidatura da parte di una commissione diversa e im- parziale, in subordine la ripetizione dell’esame orale con modalità che as- sicurino una corretta valutazione delle competenze. C.e Con scritto del 2 maggio 2025 la prima istanza ha rinunciato a deposi- tare una duplica. C.f Con duplica del 13 maggio 2025 la SEFRi si è confermata ed ha riman- dato alla propria decisione del 19 novembre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).
B-7931/2024 Pagina 5 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA [RS 172.021]; in combinato disposto con l'art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 lett. d LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di esami professionali. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la viola- zione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di ap- prezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi- camente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4 e B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU- BÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 3 a ed. 2022, marg. 2.149). 2.2 2.2.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inade- guati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle cir- costanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B-2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1 e B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1).
B-7931/2024 Pagina 6 2.2.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'ac- certamento è invece inesatto, quando l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria deci- sione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sen- tenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, 2 a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che im- pone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuri- dica, nonché applicare il diritto che considera determinante e di darne l'in- terpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applica- zione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal prin- cipio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 2.2.3 Riguardo all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della contro- versia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda que- stioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie cono- scenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tri- bunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'inter- pretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e conce- dere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ul- tima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4.3 e B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.3
B-7931/2024 Pagina 7 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., marg. 2.155a con rinvii). Per di più, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza ne- cessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispon- gono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 6.2 e 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii; sentenze del TAF B- 3760/2021 del 3 ottobre 2022 consid. 2.1, B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.1 e B-1780/2017 del 19 aprile 2018 consid. 4.2). L'adozione di un certo riserbo si impone, dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in ge- nere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento comples- sivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come og- getto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di com- petenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e di- suguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso sol- tanto con un certo riserbo (cfr. DTF 118 Ia 488 consid. 4c e 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii). 2.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valuta- zione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rim- proverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ri- corso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altri- menti commetterebbe un diniego formale di giustizia (cfr. DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le ob- biezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori proce- durali spetta al ricorrente (cfr. sentenze del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.4 e B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.4 con rinvii). 3. 3.1 Per quanto riguarda il diritto applicabile, sono pertinenti la Legge fede- rale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e la relativa Ordinanza sulla formazione professionale del 19
B-7931/2024 Pagina 8 novembre 2003 (RS 412.101). Il capitolo 3 della LFPr, consacrato alla for- mazione professionale superiore, indica che quest'ultima serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'atti- vità professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). Secondo l'art. 27 LFPr, la formazione professionale supe- riore viene acquisita mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (lett. a), nonché una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata supe- riore (lett. b). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro discipli- nano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le proce- dure di qualificazione, i certificati e i titoli. Le loro prescrizioni devono es- sere approvate dalla SEFRI (art. 28 cpv. 2 LFPr). 3.2 3.2.1 A livello svizzero, la Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente REG (di seguito: Fondazione REG) è l'istituzione autorizzata dalla Confederazione che di- spone, nei settori indicati, di un registro dei professionisti che adempiono i requisiti del REG. La Fondazione REG è riconosciuta dalla Confederazione come ente promotore della formazione professionale (nota informativa della SEFRI del maggio 2023 "Esercizio della professione di architetto in Svizzera" pag. 8 [consultabile all’indirizzo https://www.sbfi.ad- min.ch/dam/it/sd-web/FIAAM1R6mF-u/Architektenberuf_it.pdf]). Il REG è esplicitamente menzionato nelle direttive della SEFRI riguardanti l’eserci- zio delle professioni di ingegnere e architetto in Svizzera (cfr. https://www.reg.ch/it). La registrazione serve come prova di un’adeguata formazione ed esperienza professionale ed è divisa in tre livelli (cfr. art. 3 dello statuto della Fondazione REG):
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B-7931/2024 Pagina 10 Sono sottoposti alla procedura d’esame – il cui superamento permette l’iscrizione al registro REG B – i professionisti che hanno conseguito il loro diploma di livello secondario II (attestato federale di capacità AFC o matu- rità liceale o professionale) e hanno almeno 6 anni di esperienza lavorativa dopo aver ottenuto il diploma (art. 11 lett. e del Regolamento d'iscrizione). L’art. 1 cpv. 2 del Regolamento di procedura precisa che i professionisti con abbastanza esperienza, ma che non adempiono le condizioni per un’iscrizione diretta devono dimostrare, con un esame, di avere le cono- scenze e le abilità giuste per la professione e anche una cultura generale che dimostri le competenze professionali richieste. 3.3.3 A fronte della formazione di cui dispone il ricorrente – in possesso di un certificato di disegnatore edile rilasciato dal Dipartimento dell'educa- zione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino e di due Certificati di Studi Avanzati (CAS) in “Risanamento e investimento immobiliare” e in “So- stenibilità integrata degli edifici” conseguiti il 14 giugno 2022 presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – è pertanto a giu- sto titolo che quest’ultimo è stato sottoposto alla procedura d'esame ai sensi dell'art. 11 del Regolamento d'iscrizione al fine di valutare se quest’ul- timo disponesse delle competenze cognitive e professionali necessarie per l’iscrizione al REG B. Il ricorrente, dal canto suo, non ha mai sollevato obie- zioni riguardo al fatto di doversi sottoporre alla procedura d’esame. 3.4 3.4.1 Dal punto di vista procedurale, la richiesta d’iscrizione richiede il de- posito presso la Fondazione REG di una domanda scritta sotto forma di dossier contenente la documentazione prescritta dagli art. 6 e 7 del Rego- lamento di procedura. Dal dossier devono emergere le informazioni sulla persona del/la richie- dente, sul suo percorso e la sua esperienza professionale e sui lavori e i progetti che costui/costei ha condotto o realizzato. Nel dossier, il/la richie- dente deve dimostrare di soddisfare i requisiti delle Istruzioni specifiche; deve inoltre padroneggiare almeno una lingua nazionale, dimostrare di possedere una buona cultura generale e conoscenze sufficienti in base ai requisiti del proprio settore professionale in Svizzera (art. 4 cpv. 3-4 del Regolamento d’iscrizione). 3.4.2 Ad ogni richiedente sono attribuiti due esperti che si occupano del dossier, tenendo conto delle caratteristiche del/la richiedente, della sua lin- gua madre e del suo luogo di residenza (art. 2 cpv. 3 del Regolamento di
B-7931/2024 Pagina 11 procedura). I nomi dei due esperti sono comunicati al/la richiedente per un'eventuale domanda di ricusazione che deve essere presentata nel ter- mine di 15 giorni (art. 11 cpv. 1 del Regolamento di procedura). Una volta appurato che il dossier è completo, formalmente corretto e com- prensibile, i due esperti danno il nulla osta per la convocazione del/la ri- chiedente all’esame e redigono un rapporto all’attenzione della commis- sione d'esame contenente una sintesi dell'analisi del dossier e un’indica- zione dei contenuti e dei temi da discutere durante l’esame, da svolgersi sotto forma di colloquio di valutazione delle competenze. Essi indicano i punti salienti del colloquio, che devono servire sia all'efficienza del collo- quio stesso sia alla preparazione del/la richiedente e degli esperti presenti. I suddetti punti devono essere comunicati al/la richiedente nella lettera di convocazione all’esame unitamente all’indicazione della composizione della commissione d’esame, avverso al quale quest’ultimo/a ha la possibi- lità di fare domanda di ricusazione nel termine di 15 giorni (art. 11 cpv. 4-7 del Regolamento di procedura). 3.4.3 Il colloquio di valutazione, ossia l’esame, dura un’ora e comprende una breve presentazione del/la richiedente seguito da un colloquio appro- fondito per valutare le sue competenze. In tal senso il colloquio verte sulle indicazioni dei due esperti incaricati dell’esame preliminare del dossier, nonché sulle esigenze prescritte nelle Istruzioni specifiche (art. 12 cpv. 1 e art. 13 del Regolamento di procedura). Il dossier del/la richiedente deve consentire di valutare le sue conoscenze e competenze professionali, di farsi un'idea della sua cultura generale e in particolare della sua espressione scritta. La commissione d'esame deve accertarsi che il/la richiedente eserciti la sua professione con la stessa competenza e sia in grado di assumersi le stesse responsabilità dei pro- fessionisti in possesso di un diploma e dell'esperienza professionale ne- cessaria per una posizione comparabile (art. 12 cpv. 2-3 del Regolamento di procedura). La commissione d’esame tiene un verbale nel quale riporta le proprie deli- berazioni e raccomandazioni, riassumendo i punti principali del colloquio di valutazione, la procedura seguita e le domande e risposte del/la richie- dente. I verbali sono generalmente destinati ad un uso interno e non pos- sono essere consultati dai richiedenti o da terzi, salvo nel caso di un ricorso formale (art. 14 del Regolamento di procedura).
B-7931/2024 Pagina 12 3.4.4 Al termine della procedura d’esame, la commissione d’esame for- mula al Consiglio di fondazione le proprie raccomandazioni. Le possibilità sono tre: l’iscrizione del/la richiedente nel REG, il rinvio della domanda per due anni oppure il rifiuto dell’iscrizione. La commissione decide a maggio- ranza semplice, cercando comunque di raggiungere un consenso chiaro. Spetta poi al Consiglio di fondazione emanare la decisione finale, che verrà poi comunicata per iscritto al/la richiedente entro quattro settimane (art. 16 del Regolamento di procedura). Contro la decisione del Consiglio di fondazione è data la possibilità di ricor- rere entro trenta giorni dinnanzi alla SEFRI (art. 18 del Regolamento di procedura). 4. 4.1 Nel caso di specie, la prima istanza ha ritenuto che il ricorrente non adempisse ai requisiti previsti dal Regolamento e delle Istruzioni specifiche per poter essere iscritto al REG B, essendo emerse dall’esame del dossier presentato da quest’ultimo, così come dal colloquio di valutazione del 9 marzo 2023, delle importanti lacune sotto il profilo delle competenze pro- fessionali, della padronanza del linguaggio tecnico e della capacità di ana- lisi. 4.2 Oggetto del presente litigio è la decisione del 19 novembre 2024 con cui la SEFRI ha confermato la decisione della prima istanza. Concreta- mente il ricorrente rimprovera all’autorità inferiore una serie di doglianze formali, che a suo modo di vedere sarebbero suscettibili di giustificare l’an- nullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all'auto- rità inferiore (consid. 5). Nel merito il ricorrente rimprovera alla prima istanza, da un lato, una serie di vizi procedurali che avrebbero a suo modo di vedere falsato l’esame (consid. 6), dall’altro un apprezzamento selettivo dei fatti a suo discapito, nel senso di non aver valutato correttamente i mezzi di prova da lui offerti, in particolare i certificati di studio, i lavori ese- guiti e i progetti contenuti nel dossier, attestanti le sue competenze profes- sionali (consid. 7). 5. 5.1 Sotto l’aspetto formale, nel memoriale di replica il ricorrente parrebbe fare valere una violazione del diritto di essere sentito nel suo aspetto legato all’accesso agli atti e all'obbligo dell'autorità di motivare le decisioni. Ben- ché non sia del tutto chiaro se il ricorrente intenda rivolgere tale censura
B-7931/2024 Pagina 13 nei confronti della SEFRI o della prima istanza, vale la pena di rilevare quanto segue. 5.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamen- tale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confe- derazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) l'obbligo per le autorità di motivare le proprie decisioni, affinché gli amministrati possano comprendere ed esercitare i diritti di ricorso in ma- niera effettiva (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3). L'obbligo di motivazione impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (sul tema cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 con riferimenti). Essa non ha l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti, ma può, al contrario, limitarsi all'esame delle questioni topiche per l'esito della controversia (DTF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito è leso, soltanto se l'autorità omette di pronunciarsi su questioni che presentano una certa pertinenza o di prendere in consi- derazione dei fatti e degli argomenti importanti per la decisione da adottare (DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Per il resto, la motivazione può essere implicita e risultare anche dalle dif- ferenti parti della decisione (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezio- nalmente sanata quando la persona interessata ha la possibilità di espri- mersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura pre- sentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che può esami- nare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'ap- plicazione del diritto (cfr. sentenza del TF 8D_3/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.4 con ulteriori rinvii). 5.1.2 Il ricorrente afferma innanzitutto di non aver ancora esercitato il diritto di accesso agli atti del procedimento, evocando in termini alquanto generici di non aver potuto esaminare la completezza e la correttezza della
B-7931/2024 Pagina 14 documentazione valutata dalla commissione d’esame onde individuare eventuali vizi procedurali. Orbene, per formulare la propria valutazione la prima istanza si è fondata sul dossier presentato dal ricorrente con la domanda d’iscrizione, oltre che sull’esito dell’esame orale, la cui registrazione parimenti figura agli atti dell’incarto. Qualora il ricorrente avesse ritenuto opportuno prendere visione dell’insieme degli atti costituenti l’incarto, comprensivi anche della corrispondenza, al fine di potersi determinare con cognizione di causa in vista del ricorso dinnanzi alla SEFRI, egli avrebbe potuto e dovuto farne richiesta alla prima istanza prima di depositare il gravame. Ad ogni modo, quand’anche si potesse ammettere, e non è il caso, che vi fosse stato un accesso agli atti inizialmente incompleto, giova rilevare che nel quadro della procedura ricorsuale svoltasi dinnanzi alla SEFRI, come pure in quella che ci occupa, il ricorrente ha avuto accesso all’intero materiale probatorio che, giova ribadirlo, è stato per gran parte prodotto da lui stesso. In qualsiasi stadio di entrambi i procedimenti, qualora lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto fare domanda di accesso agli atti. In definitiva la censura risulta infondata e va respinta. Una cassazione della decisione impugnata per questo motivo non risulta pertanto giustificata. 5.1.3 Il ricorrente si prevale inoltre in modo altrettanto generico, di una vio- lazione dell’obbligo di motivazione, non essendo del tutto chiaro se si rife- risce alla decisione della prima istanza o della SEFRI. A tal proposito, il Tribunale ritiene che la sentenza impugnata, al pari di quella della prima istanza, contengono delle spiegazioni chiare ed esaustive riguardo ai mo- tivi per i quali non erano dati i presupposti per accogliere la domanda d’iscrizione al REG B. La prima istanza ha in particolare elencato con do- vizia di particolari le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che il ricorrente non disponesse delle competenze necessarie per poter essere ammesso al registro, elencando le lacune emerse nel corso dell’esame orale così come dall’analisi del dossier prodotto con la domanda. La SEFRI dal canto suo ha altresì spiegato in modo limpido i motivi per cui ha ritenuto condivi- sibili le conclusioni della prima istanza e quelli per cui ha considerato la decisione impugnata meritevole di conferma. Ne segue che la motivazione adempie in sostanza le esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. altresì DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4 con riferimenti). Anche in questo caso la cen- sura, non soltanto è mal riposta, ma pure manifestamente infondata. 5.2 Il ricorrente, menzionando in maniera generica il principio della buona fede, parrebbe inoltre rimproverare all'autorità inferiore una discrepanza fra la valutazione preliminare (positiva) e finale (negativa). Al riguardo il Tribu- nale rileva che se, da un lato, nessun comportamento assimilabile ad un
B-7931/2024 Pagina 15 "venire contra factum proprium" può essere imputato alla SEFRI o alla prima istanza (alla luce della corrispondenza e delle carte processuali), dall’altro, l'oggetto del presente ricorso è precisamente la questione dell’adempimento delle condizioni per il superamento della prova e la con- seguente iscrizione al REG B, questione che verrà approfondita nei consi- derandi di merito. Si tratta quindi di verificare se la SEFRI ha rispettato l'art. 49 PA piuttosto che una questione di buona fede in generale. 5.3 Risultano infine piuttosto apodittiche, fumose, nonché esposte in modo confusionario, fuori contesto e per nulla sostanziato, le ulteriori censure relative alla violazione di svariati principi costituzionali, che a mente di que- sto Tribunale riguardano, laddove pertinenti, il merito della vertenza piutto- sto che degli aspetti formali. 5.4 Riassumendo, non v'è motivo di annullare il provvedimento avversato e di rinviare la causa all'autorità inferiore per i motivi formali sollevati dal ricorrente nel memoriale di replica. 6. Nel merito, il ricorrente lamenta l’esistenza di una serie di vizi procedurali nella trattazione della propria domanda d’iscrizione e meglio nella condotta dell’esame orale. Vizi che in buona parte aveva già sollevato dinnanzi all’autorità inferiore. 6.1 Giova innanzitutto rilevare che un vizio di procedura non costituisce un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 lett. a PA in grado di giustificare l'am- missione del ricorso e l'annullamento o la riforma della decisione impu- gnata, a meno che non vi siano indizi che tale vizio possa aver influito ne- gativamente sull'esito dell'esame (cfr. sentenza del TAF B-6717/2005 del 13 aprile 2017 consid. 4.4). In materia di esami, l'ammissione di un vizio di forma non può che portare all'autorizzazione a ripetere l'esame in que- stione. Esiste un interesse pubblico prevalente ad assicurarsi che un di- ploma venga rilasciato solo ai candidati che hanno soddisfatto le elevate esigenze associate a tali esami. Infatti, una condizione indispensabile per il conseguimento di un diploma è un risultato d'esame valido e manifesta- mente sufficiente. Se non vi è un risultato d'esame valido a causa di errori procedurali, non vi è altra soluzione che quella di far ripetere l'esame in questione alla persona interessata (cfr. sentenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.3.1 e B-6224/2020 del 25 ottobre 2021 consid. 3.4 con rispettivi rinvii).
B-7931/2024 Pagina 16 È contrario al principio della buona fede e del divieto d'arbitrio, ancorati all'art. 9 Cost., sollevare censure formali soltanto una volta noto l'esito ne- gativo dell'esame, quando invece avrebbero potute essere fatte valere in un momento antecedente (cfr. DTF 135 III 334 consid. 2.2). Inoltre, è com- pito del candidato sollevare immediatamente, per quanto gli sia possibile, tutte le censure in merito alle modalità di svolgimento dell'esame ed alla sua correzione, pena la perenzione del diritto di prevalersene successiva- mente nell'ambito di un ricorso (cfr. DTF 124 I 121 consid. 2; sentenza del TF 2P.14/2002 del 10 luglio 2002 consid. 3.2; per tutto il paragrafo, sen- tenza del TAF B-6224/2020 del 25 ottobre 2021 consid. 3.5 con rinvii). 6.2 In una prima censura il ricorrente afferma che il suo esame orale avrebbe avuto una durata inferiore rispetto a quella prevista dal Regola- mento di procedura. Secondo la giurisprudenza, non disporre del tempo previsto per un esame costituisce di per sé un motivo di annullamento della prova (cfr. sentenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.1 e B-6994/2016 del 27 marzo 2017 consid. 4.4). Al riguardo il Tribunale rileva che dal verbale d’esame del 9 marzo 2023 risulta che il ricorrente è entrato nella sala d’esame alle ore 14.28 e ne è uscito alle ore 15.36 (benché l’orario di passaggio previsto fosse dalle ore 14.15 alle ore 15.15). Oltre a ciò, dalla registrazione audio dell’esame, ri- sulta che il colloquio di valutazione è durato almeno 52 minuti, per quanto riguarda la parte tecnica, non essendo stati registrati la parte iniziale e in- troduttiva della suddetta prova, né tantomeno la parte relativa alla prepa- razione dell'esame orale. Alla luce di tali fatti, la critica del ricorrente, se- condo il quale il colloquio di valutazione sarebbe durato soltanto 40 minuti, è senza dubbio infondata. Ad ogni modo, quand’anche si giungesse alla conclusione che nel suo insieme il colloquio di valutazione non abbia rag- giunto la durata di un’ora, il difetto si ridurrebbe a qualche minuto che, a fronte delle lacune sostanziali riscontrate nel dossier del ricorrente, non avrebbe comunque potuto influire sull’esito finale. D’altro canto, se il ricor- rente riteneva di avere ancora elementi da esporre per dare maggiore ri- salto al proprio profilo professionale, alla propria esperienza lavorativa e alle proprie conoscenze operative e professionali avrebbe dovuto richie- dere la concessione di tempo supplementare. Cosa che tuttavia non risulta abbia fatto.
B-7931/2024 Pagina 17 In definitiva, non essendo ravvisabile alcuna violazione sostanziale e rile- vante dei requisiti posti dall’art. 13 del Regolamento di procedura, la cen- sura del ricorrente va respinta. 6.3 In una seconda censura, il ricorrente contesta la composizione della commissione d’esame, dal momento che erano presenti 9 persone; quindi, più di quante indicate nella convocazione. Dagli atti risulta che con scritto del 16 febbraio 2023, unitamente alla con- vocazione all’esame del 9 marzo 2023, al ricorrente è stata comunicata la composizione della commissione d’esame (7 esperti), con invito ad avan- zare eventuali motivi di ricusazione di uno degli esperti. Dopo la ricezione del suddetto scritto il ricorrente è rimasto silente e la commissione d’esame si è pertanto riunita con i sette esperti prospettati nella convocazione, uni- tamente al direttore e a un membro del segretariato. Quest’ultime due per- sone, incaricate degli aspetti amministrativi, come la stesura del verbale, è bene precisare che non avevano possibilità di influire sulla valutazione della domanda d’iscrizione, di sola competenza degli esperti (cfr. art. 12- 13 dello statuto della Fondazione REG). A tal proposito l’art. 2 cpv. 4 del Regolamento di procedura prevede espressamente la presenza del diret- tore che assiste alle sessioni d'esame per garantire il rispetto delle dispo- sizioni, ma senza aver diritto di voto. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene (pretestuosamente) il ricorrente, la loro presenza durante l’esame orale è perfettamente legittima, nonostante il loro nominativo non figurasse sulla convocazione. Giova rilevare che la medesima disposizione citata prevede altresì che l'e- same si svolge alla presenza di almeno 5 membri della commissione d'e- same e almeno uno degli esperti incaricati dell’esame preliminare del dos- sier (cfr. consid. 4.4.2). Checché ne pensi il ricorrente, non vi è quindi alcun obbligo di presenza di entrambi gli esperti relatori. Ciò posto, va nondimeno sottolineato che se il ricorrente fosse stato in disaccordo con l’assenza di uno dei due esperti relatori avrebbe potuto e dovuto presentare le proprie osservazioni al momento della comunicazione della composizione della commissione d’esame, il 16 febbraio 2023. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che non ne sono date le condizioni, prevalersi come fa il ricorrente di un vizio procedurale ad esame fatto – una volta appreso del risultato negativo – costituisce a ben vedere una censura tardiva (cfr. consid. 6.1). 6.4 Nel prosieguo della sua impugnativa, il ricorrente sostiene che il collo- quio di valutazione si sarebbe svolto per lo più in francese, penalizzandolo in quanto italofono. In modo alquanto criptico e apodittico egli sostiene
B-7931/2024 Pagina 18 inoltre di non aver ricevuto chiarimenti sufficienti durante l’andamento dell’esame orale. Per quanto riguarda la lingua dell’esame, è sufficiente passare in rassegna la registrazione dell’esame per accorgersi che la critica del ricorrente è ma- nifestamente infondata. Al ricorrente è stato certo chiesto di esprimersi an- che in lingua francese, così come hanno fatto a loro volta alcuni esperti. Si è trattato tuttavia di aspetti puntuali, la cui esposizione ha richiesto qualche minuto. Per il resto, la maggior parte dell’esame si è regolarmente svolta in italiano. Non è per contro dato sapere a cosa si riferisse il ricorrente evocando l’as- senza di non meglio precisati “chiarimenti” che sarebbero mancati durante l’esame. Nella convocazione all’esame del 16 febbraio 2023 il ricorrente era stato reso edotto – per sommi capi – dei punti che la commissione si attendeva sarebbero stati oggetto della presentazione nel quadro del col- loquio di valutazione, ossia il suo ruolo e la sua funzione in ufficio e le pre- stazioni personali effettuate nei diversi progetti. La SEFRI aveva già spie- gato in modo chiaro e convincente il motivo per cui il ricorrente non poteva certo aspettarsi di ricevere prima dell’esame una lista dettagliata delle do- mande che gli sarebbero state poste. Ciò non è infatti previsto dal Regola- mento di procedura, che si limita a prevedere che l’oggetto dell’esame sia delimitato in occasione della convocazione del/la richiedente; nulla di più. D’altra parte, non avendo indicato quali chiarimenti il ricorrente si sarebbe aspettato di ricevere durante lo svolgimento dell’esame, né avendo mini- mamente sostanziato in che modo tale pretesa lacuna lo avrebbe penaliz- zato, questo Tribunale non ritiene opportuno attardarsi oltre sulla suddetta censura, infondata al pari delle precedenti. 6.5 Per il resto, non sono riscontrabili nel caso concreto, altri vizi procedu- rali non espressamente evocati dal ricorrente, tali da impedire un corretto e regolamentare svolgimento dell'esame o suscettibili di falsare la valuta- zione del dossier presentato. 6.6 Si rammenta che la ripetizione dell'esame può entrare in linea di conto soltanto se la commissione d'esame ammette un vizio formale di partico- lare gravità, suscettibile di aver esercitato un'influenza sfavorevole sull'e- sito dell'esame (sentenza del TAF B-4350/2019 del 1° aprile 2020 consid. 5.4; cfr. supra consid. 2.4) o se un tale vizio è stato accertato nelle more processuali. Non essendo questo il caso, non è di conseguenza possibile dare seguito alla richiesta formulata dal ricorrente in via subordinata di ri- petere l'esame con un’altra commissione d’esame.
B-7931/2024 Pagina 19 7. Assodata la correttezza sotto il profilo procedurale dello svolgimento dell’esame orale e della trattazione della domanda d’iscrizione al REG, re- sta quindi da esaminare se la prima istanza ha commesso, come ritiene il ricorrente, una violazione del principio inquisitorio e se la sua decisione si fonda su di un apprezzamento manifestamente incompleto ed errato dei fatti giuridicamente rilevanti. 7.1 7.1.1 Vale la pena di rammentare che gli esami professionali e professio- nali superiori servono a collaudare e valutare le prestazioni dei candidati. Nell'ambito di procedure formalizzate e autorizzate dalla SEFRI, si deve accertare se i candidati possiedono determinate capacità e conoscenze. Questi ultimi, a loro volta, hanno il diritto di dimostrare le proprie qualifiche effettive. In base a tali premesse, vi è un notevole interesse all'applicazione corretta e uniforme del Regolamento e delle istruzioni d'esame, soprattutto da parte degli istituti di formazione e di tutti i candidati. In caso di esami professionali, va anche adeguatamente tenuto conto dell'interesse pub- blico alla tutela del pubblico (cfr. sentenza del TAF A-258/2016 dell'8 no- vembre 2016 consid. 12.2). Vi è infatti un interesse pubblico preponderante ad assicurare che l'ottenimento del diploma sia riservato soltanto ai candi- dati che soddisfano le condizioni relative al superamento dell'esame. In ef- fetti, la condizione indispensabile all'ottenimento del diploma è un risultato d'esame valido e sufficiente (sentenze del TAF B-4350/2019 del 1° aprile 2020 consid. 5.4 e B-3488/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.1). 7.1.2 In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione del voto viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Nel fare ciò, riesaminano la loro valuta- zione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esa- minatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considera- zioni e nei loro calcoli per quanto riguarda la ponderazione delle varie do- mande e delle varie parti dell'esame, sia per quanto riguarda la loro com- pleta correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare per risposte solo parzialmente corrette (cfr. supra consid. 2.2.3). Fintanto che non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incom- petenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto ina- deguata, va fatto affidamento sul parere degli esperti. Ciò richiede che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla persona che ricorre e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia
B-7931/2024 Pagina 20 comprensibile e plausibile (cfr. DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.2 con rinvii). 7.1.3 In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same, il Tribunale deve trattarle in maniera approfondita, quando il ricor- rente stesso fornisce indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non è materialmente condivisibile, che sono stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'e- same è stata chiaramente sottovalutata (cfr. DTAF 2010/11 consid. 4.3 e 2010/10 consid. 4.1). L'affermazione, secondo cui la propria soluzione sa- rebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sarebbe sbagliato o incompleto, non soddisfa tale requisito (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; sen- tenze del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.3, B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.3, B-3020/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 2.1 con rinvii e B-526/2014 del 15 ottobre 2014, consid. 2.2.1). 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente lamenta di aver ricevuto un trattamento discriminatorio durante l’esame, sostenendo che la prima istanza, si sa- rebbe attardata su aspetti marginali della sua carriera piuttosto che sulle sue competenze e sul suo contributo significativo al settore dell’architet- tura. Egli afferma inoltre che la prima istanza gli avrebbe riservato un trat- tamento ostile e parziale a dimostrazione del quale ha riferito di 21 com- portamenti da lui ritenuti sospetti. A tal proposito, si rileva innanzitutto che per valutare le competenze tecni- che e personali del ricorrente, la prima istanza si è fondata sulle Istruzioni specifiche, che nell’evenienza concreta sono quelle per architetto REG A / REG B, tecnico edile REG C (cfr. consid. 4.2.2), così come previsto dai regolamenti. Tali disposizioni stabiliscono le competenze essenziali dell’ar- chitetto REG B nonché i requisiti per l’esercizio della professione. Ritenuto che l’art. 1 lett. b delle Istruzioni specifiche, elenca nel dettaglio, quali co- noscenze specifiche sono attese da un architetto REG B, è pertanto a giu- sto titolo che la commissione d’esame ha ritenuto opportuno indagare a fondo su tale aspetto, ritenuto marginale dal ricorrente, al fine di determi- nare se quest’ultimo disponga della padronanza di una cultura costruttiva e sia in grado di esercitare la sua professione nel rispetto del Codice dei doveri professionali. Ritenuto che all’architetto REG B, è richiesta una cul- tura generale che va oltre la padronanza delle materie specifiche e che contempla la conoscenza di lingue e di discipline come diritto, economia, sociologia, storia dell’architettura, gestione e comunicazione (art. 2 lett. b delle Istruzioni specifiche), è quindi normale che la commissione d’esame
B-7931/2024 Pagina 21 non si sia focalizzata unicamente sui progetti e sui certificati di capacità prodotti dal ricorrente, ma che abbia verificato le sue competenze anche nei suddetti ambiti, comunque necessari per l’esercizio della professione. Ciò detto, questo Tribunale concorda con la SEFRI e con la prima istanza nel ritenere che l’esistenza del preteso comportamento iniquo e ostile della commissione d’esame, oltre a non risultare in modo manifesto né dal ver- bale d’esame né dalla registrazione del colloquio di valutazione, non è stato affatto dimostrato dal ricorrente che lo denuncia. Allo stesso modo anche i 21 presunti comportamenti sospetti che il ricorrente contesta alla commis- sione d’esame non poggiano su alcun elemento fattuale dimostrabile. Quest’ultimo neppure sostanzia in che modo tali comportamenti avrebbero condotto a una valutazione inadeguata delle sue competenze da parte della prima istanza. Giova ad ogni modo rilevare che, in generale, dei pre- sunti atteggiamenti di antipatia da parte dei membri della commissione d'e- same nei confronti del ricorrente, non giustificano di per sé l'annullamento della decisione impugnata e d’altro canto l'impressione soggettiva di quest’ultimo che la prestazione d'esame fornita avrebbe meritato una va- lutazione migliore, non rappresenta un motivo pertinente per accogliere le sue censure. In definitiva occorre constatare che il ricorrente non apporta alcun elemento di seria consistenza che permetta di rendere plausibile l’esistenza di un comportamento parziale della commissione d’esame, volto a sminuire il suo lavoro. I suoi asserti su tale aspetto si riducono pertanto a delle mere allegazioni di parte. 7.3 Il ricorrente lamenta poi una discrepanza fra la fase preliminare, nella quale la prima istanza avrebbe confermato che il suo percorso formativo e professionale soddisfacesse i requisiti per l’esame REG B e la fase finale, nella quale essa ha negato l’iscrizione, diniego che si rivelerebbe spropor- zionato rispetto alle reali lacune riscontrate. Ora, la fase preliminare a cui fa riferimento il ricorrente è quella in cui il dossier presentato con la do- manda d’iscrizione al REG dal richiedente viene esaminato da parte di due esperti. Come già indicato nei considerandi precedenti (cfr. consid. 3.4.2), in tale fase gli esperti si occupano per lo più degli aspetti formali, ossia appurare che la domanda d’iscrizione e il relativo dossier siano completi, formalmente corretti e regolarmente comprensibili. Nel caso in cui tali re- quisiti di forma siano adempiuti e tutta la documentazione necessaria sia stata prodotta, gli esperti danno il nulla osta per sottoporre il dossier alla commissione d’esame. Il suddetto nulla osta, tuttavia, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente non è affatto una conferma delle condizioni per
B-7931/2024 Pagina 22 l’iscrizione al REG B. La valutazione di tali condizioni spetta infatti esclusi- vamente alla commissione d’esame, in quella che il ricorrente definisce la fase finale. Non vi è pertanto nessuna discrepanza nel giudizio della sud- detta commissione, che per altro a fronte dei tre possibili esiti della do- manda d’iscrizione (cfr. consid. 3.4.4), non può certo dirsi disproporzionato. 7.4 Il ricorrente afferma poi in modo alquanto apodittico, non apportando alcun elemento a suffragio della propria tesi, che la prima istanza avrebbe trascurato il dossier presentato insieme alla domanda e che la sua valuta- zione si baserebbe unicamente sull’esame orale. Analizzando le conclu- sioni esposte dalla prima istanza nella decisione del 20 aprile 2023, tutta- via, tale asserto risulta alquanto infondato. È infatti proprio dall’esame del dossier che la prima istanza ha maturato il convincimento che, nonostante gli anni di esperienza pratica comprovata, il ricorrente non abbia dimostrato “di possedere le competenze tecniche e il vocabolario di un architetto REG B, il cui primo compito è quello di antici- pare un gran numero di domande attraverso il progetto, che si tradurranno in altrettante soluzioni equilibrate che combinano economia di mezzi, uso, aspetto e significato”. Allo stesso modo, è sempre dall’esame del dossier che la prima istanza ha constatato che i dettami della norma SIA 400, per quanto attiene alla rappresentazione dei disegni, non fossero rispettati e che la presentazione dei piani fosse confusa e discutibile, divergendo tal- volta le dimensioni parziali e totali, non permettendo così una presenta- zione coerente. Andando oltre nell’analisi del dossier presentato, la prima istanza ha ritenuto che il ricorrente difettasse della capacità di analizzare e prendere distanza dai propri progetti, mostrando invece un’eccessiva di- pendenza dalle richieste del cliente. Disponendo di una scarsa conoscenza del know-how dell’architetto e della storia dell’architettura, quest’ultimo non avrebbe quindi dimostrato di capire il ruolo che l’architetto deve e può svol- gere nello sviluppo del progetto e nei confronti della società. A ben vedere, nell’ambito del ricorso che ci occupa, il ricorrente non si con- fronta minimamente con le lacune che gli sono state contestate dalla prima istanza, né spiega in maniera chiara in che modo la prestazione d'esame fornita e il suo dossier avrebbero meritato una valutazione migliore. Il ricor- rente neppure si confronta con le disposizioni delle citate Istruzioni specifi- che, fornendo indicazioni sostanziate e convincenti riguardo al fatto che egli rispecchia il profilo professionale di un architetto REG B nella sua glo- balità (padroneggiando ciascuno degli aspetti che lo contraddistinguono) e dimostrando di comprendere e tenere conto dei limiti delle proprie cono- scenze e competenze nell’esercizio della sua professione, di essere
B-7931/2024 Pagina 23 consapevole della responsabilità richiesta per i lavori e i progetti, nonché di rispettare le regole riconosciute dell’architettura (arte della costruzione). 7.5 Alla luce di quanto precede e considerato come la prima istanza abbia riesaminato e rivalutato il caso del ricorrente due volte, dinnanzi alla SEFRI e in questa sede, non si può che rispettare la conclusione alla quale essa è giunta nella decisione del 20 aprile 2023 e confermare che, per le moti- vazioni condivisibili addotte da quest’ultima, al ricorrente non può essere concessa l’iscrizione al REG B. 8. 8.1 In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha confermato la decisione con cui la prima istanza ha rifiutato l’iscrizione del ricorrente al REG B, la medesima non ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). 8.2 Così stando le cose, il ricorrente non può quindi pretendere alcun risar- cimento delle spese sostenute pari a fr. 6'029.30. Da un lato, poiché la Di- rettiva sulle tasse delle procedure (cfr. file:///C:/Users/U80841551/Down- loads/REG-Richtlinie-Verfahrensgebuhren_2025-IT.pdf) non prevede al- cun rimborso in caso di mancata iscrizione del candidato, ma anzi prevede che i costi totali, senza iscrizione, siano dovuti anche in caso di ritiro della domanda dopo la notifica della convocazione al colloquio di valutazione. Pertanto, indipendentemente dall’esito della procedura d’iscrizione, la prima istanza era legittimata a trattenere le tasse di procedura già percepite pari a fr. 5'169.60 (4200.30 + 969.30). Dall’altro poiché, avendo a ragione respinto il ricorso del ricorrente, la SEFRI ha altrettanto a giusto titolo posto a suo carico le spese di procedura di fr. 860.–. 9. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso è respinto e la decisione impu- gnata del 19 novembre 2024 è confermata. 10. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di
B-7931/2024 Pagina 24 giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento da- vanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.– e sono poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dal ricorrente in data 31 dicembre 2024. 11. La parte, totalmente o parzialmente vincente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS- TAF). 11.1 Visto l’esito della vertenza, al ricorrente non si assegna alcuna inden- nità per spese ripetibili. 11.2 Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 11.3 Lo stesso vale per la prima istanza, pur avendo ottenuto ragione e pur essendo rappresentata da un avvocato, ritenuto che le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un’inden- nità per spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 12. Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Il mo- tivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). D'altra parte, le decisioni che riguardano esclusi- vamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o pro- cedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevi- bilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).
B-7931/2024 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.– e poste a carico del ri- corrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dal ricorrente in data 31 dicembre 2024. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore, alla prima istanza e al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Luca Rossi
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui le condizioni fissate dagli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF siano adempiute. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 10 dicembre 2025
B-7931/2024 Pagina 27 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) – Prima istanza (atto giudiziario) – Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)