Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-7059/2010
Entscheidungsdatum
14.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-7059/2010

S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 1 2 Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Philippe Weissenberger, Jean-Luc Baechler, cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes.

Parti

A._____________, c/o X.__________SA , patrocinata dall'avv. Romina Biaggi, Studio legale avv. Luigi Mattei, ___________, ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento di un diploma estero.

B-7059/2010 Pagina 2

Fatti: A. Il 6 luglio 2006 A.(in seguito ricorrente) ha ottenuto presso la scuola Y. a Z.________ (Italia) l'attestato di abilitazione dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo una formazione biennale con 1152 ore annue. Il 30 giugno 2009 la ricorrente ha conseguito il diploma di optometrista presso l'istituto superiore centro di formazio- ne professionale ottici e optometristi a N.________ (Italia) dopo una ulteriore formazione biennale con 320 / 352 ore annue. B. A partire dal 5 settembre 2006 la ricorrente veniva assunta con man- sione di aiuto ottico presso la F._______ S.p.a. a G._______ (Italia). In seguito, la ricorrente continuava ad essere impiegata presso la F.________ S.P.A. a L._________ (Italia, 2007) e a N._______(Italia, 2008) con mansione di ottica (2007) e – secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae (doc. 9.6. degli atti preliminari) - responsabile del reparto di applicazioni di lenti a contatto morbide e rigide o gas-permeabili (2008). Dal 1° settembre 2008 la ricorrente opera con l'incarico di ottico e assistente alla parte optometrica pres- so la X._________SA a __B. (Svizzera, TI). Secondo il certificato di lavoro intermedio della X. SA del 7 dicembre 2009 le sue mansioni comprendono l'applicazione lenti a contatto, l'esecuzione di esami della vista e tutto quello che può riguardare il ramo dell'optometria e della contattologia, la vendita di occhiali come anche di strumenti ottici e di misura e la relativa consulenza, i mon- taggi, le riparazioni, il controllo dei lavori, nonché tutto ciò che può ri- guardare il ramo dell'ottica ed infine anche le attività contabili e di amministrazione del centro ottico. C. Con domanda del 22 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto all'Uffi- cio federale della formazione e della tecnologia (in seguito: UFFT, au- torità inferiore) di riconoscere il suo attestato di optometrista equipol- lente a un diploma federale di ottico. D. Con decisione del 6 aprile 2010 l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente che, tenuto conto dell'esperienza professionale di ottico acquisita in Italia e in Svizzera, il suo attestato di abilitazione all'eser-

B-7059/2010 Pagina 3 cizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006 era ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico. Contemporaneamente l'UFFT ha informato la ricorrente che non ap- pena l'esperto incaricato avesse espresso il suo parere circa il corso di optometria da essa frequentato, l'UFFT avrebbe giudicato se l'atte- stato in optometria poteva essere riconosciuto equipollente ad un di- ploma federale di ottico. E. Con decisione del 10 settembre 2010 l'autorità inferiore ha subordi- nato il riconoscimento del diploma di optometrista italiano con il di- ploma federale di ottico al superamento di una misura di compensa- zione. Secondo l'UFFT dal paragone della formazione della ricorrente colla formazione svizzera si evince che l'assenza di qualifica della ri- corrente nelle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica gene- rale e strumenti" costituisce una differenza sostanziale ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconosci- mento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992; qui di seguito: Direttiva 92/51/CEE). La formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore di insegnamento della materia "anatomia e fisiologia oculare" e 240 della materia "ottica generale e strumenti". Per ottenere il ricono- scimento col diploma federale di ottico la ricorrente può scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di nove mesi. In seguito al tirocinio degli esperti della Fachhochschule Nordwe- stschweiz verificherebbero le conoscenze teoriche e pratiche della ri- corrente nelle suddette materie. Vista la mancanza di esperti italofo- ni, sia la prova attitudinale sia la verifica successiva al tirocinio, si svolgerebbero, a scelta della ricorrente, in tedesco o in francese. F. Quest'ultima decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata dalla ricorrente il 27 settembre 2010. Implicitamente ella chiede di annulla- re la decisione del 10 settembre 2010 e di riconoscere il suo attestato di optometrista equipollente ad un diploma federale di ottico incondi- zionatamente, cioè senza l'obbligo di sottoporsi a una misura di com- pensazione. La ricorrente rileva che l'UFFT si sarebbe basato unicamente sul pia- no di formazione di optometria e non avrebbe richiesto e tenuto in considerazione quello in ambito ottico. In tal caso la ricorrente è

B-7059/2010 Pagina 4 dell'opinione che l'UFFT avrebbe potuto accertare che le materie mancanti indicate erano state studiate ed apprese nel precedente pe- riodo di formazione obbligatoria in ottica, cioè durante gli anni 2004- 2006, presso la scuola Y._______ a Z.. Il 23 novembre 2010 la ricorrente, ormai patrocinata dall'avvocato Romina Biaggi, ha inoltrato una richiesta di riesame all'UFFT, a cui quest'ultimo non avrebbe dato una risposta. G. Tuttavia, con scritto del 9 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha infor- mato lo scrivente Tribunale che stava effettuando un riesame dei contenuti della formazione della ricorrente tramite un perito. H. Con ordinanza del 9 novembre 2010 questo Tribunale ha invitata l'autorità inferiore a inoltrare una risposta al ricorso entro il 9 dicem- bre 2010, termine in seguito prorogato fino al 13 gennaio 2011. La seconda domanda di proroga, impostata il 14 gennaio 2011, non po- teva pertanto essere accolta. I. Con presa di posizione tardiva del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore ribadisce che le lacune nelle materie indicate costituirebbero a suo avviso delle differenze sostanziali tra la formazione in Italia e quella in Svizzera. Inoltre precisa di aver esaminato i contenuti della forma- zione della ricorrente in base al Decreto Ministeriale (italiano) del 28 ottobre 1992 che all'allegato 2 elenca le materie e le ore settimanali di insegnamento del corso di abilitazione all'esercizio dell'arte ausilia- ria di ottico seguito dalla ricorrente. Pertanto l'UFFT sarebbe stato in grado di valutare la richiesta della ricorrente senza dover contempla- re il programma di formazione dell'Istituto Y._______ a Z.. A suo avviso e da quanto indicato nel modulo di domanda di ricono- scimento spettava inoltre alla ricorrente fornire il programma di for- mazione e d'esame dell'istituto di formazione. L'autorità inferiore non contesta la frequentazione da parte della ricorrente del corso di "ana- tomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti". Tuttavia le rimprovera di non aver sufficientemente approfondito queste materie durante la formazione di ottico. Inoltre, esse [non] sarebbero state trattate durante il corso di optometria. Anche in Svizzera le materie indicate sarebbero trattate già durante la formazione di ottico, ma sa- rebbero poi approfondite durante la formazione superiore di ottico.

B-7059/2010 Pagina 5 L'UFFT precisa inoltre che i temi "basi in fisiologia generale", "fisio- logia dell'organo visivo" e "reazione alle sostanze farmacologiche" nella materia "anatomia e fisiologia oculare" non sarebbero stati trat- tati dalla ricorrente. Per quanto concerne la materia "ottica generale e strumenti" gli strumenti ottici per l'osservazione (lenti d'ingrandimen- to, biomicroscopi, cannocchiali, binocoli, oculari, cheratometri ecc.) non sarebbero praticamente stati trattati durante la formazione della ricorrente. Secondo l'autorità inferiore mancherebbero anche i temi in ottica generale "lenti sottili e lenti spesse" e "combinazione di lenti". J. Con replica del 28 marzo 2011 la ricorrente riconferma esplicitamente la richiesta formulata solo implicitamente nel suo ricorso del 27 set- tembre 2010 (cfr. sopra, F) e critica la mancata contemplazione della formazione da lei svolta concretamente presso l'Istituto Y._______ a Z.. Lo stesso Decreto Ministeriale (italiano) del 28 ottobre 1992 prevedrebbe la possibilità di variazioni da regione a regione. La ricorrente spiega che secondo la dichiarazione della Dottoressa O. del Centro di formazione a N._______ la formazione che viene richiesta ai corsisti in optometria presso tale istituto sareb- be più approfondita rispetto a quella di base di cui al Decreto Ministe- riale perché le competenze della professione di ottico si sarebbero nel frattempo evolute. La ricorrente specifica inoltre che avrebbe in realtà seguito tutte le materie sopra indicate (v. sopra, lett. i.). All'Isti- tuto Y._______ di Z._______, sarebbero stati trattati i temi "fisiologia dell'organo visivo o della visione", "lenti sottili e lenti spessi" "e com- binazione di lenti". Anche il tema "strumenti d'ottica per l'osservazio- ne" sarebbe stato insegnato nell'ambito della formazione biennale di ottica. Nonostante non siano contemplati nel programma, tali argo- menti sarebbero stati ripresi anche nel successivo corso di optome- tria, in modo da omogeneizzare la formazione dei corsisti. I temi "basi in fisiologia generale" e "reazione alle sostanze farmacologiche o farmacologia" sarebbero poi stati trattati nell'ambito del piano di stu- dio di optometria, sia nell'ambito del corso "Microbiologia- Immunologia", sia in quello di "Patologia Oculare". In allegato la ricor- rente trasmette allo scrivente Tribunale dichiarazioni varie di profes- sori di entrambi gli istituti di formazione che confermano le asserzioni della ricorrente. Infine, la ricorrente aggiunge anche una comunica- zione del presidente dell'Associazione ottici del Cantone Ticino, se- condo cui la documentazione della ricorrente "dovrebbe andare in- contro alle richieste fatte da Berna per il riconoscimento dei suoi di- plomi".

B-7059/2010 Pagina 6 K. Nella presa di posizione del 29 aprile 2011 l'autorità inferiore ribadi- sce essenzialmente gli argomenti presentati nella sua precedente comparsa sostenendo inoltre che in Italia soltanto la formazione e la professione di ottico sono regolamentate, mentre ciò non sarebbe il caso per la formazione e la professione di optometrista. L'UFFT è i- noltre dell'opinione che la ricorrente spiegherebbe nella succitata re- plica di aver trattato le materie "anatomia e fisiologia oculare" e "otti- ca generale e strumenti" unicamente durante la formazione biennale di ottico, ma non durante la specializzazione in optometria. L'autorità inferiore sostiene inoltre che nell'ambito della formazione di ottico di- plomato in Svizzera le conoscenze in "ottica e strumenti" (440 ore di formazione) e in "anatomia e fisiologia oculare" (180 ore di formazio- ne) vengono approfondite. Infine, secondo l'UFFT le lacune della ri- corrente nelle materie indicate non potrebbero essere colmate da un periodo di lavoro in un campo affine alla formazione di ottico diploma- to perché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optome- trista in Italia dopo il conseguimento dell'attestato di optometrista. Inoltre, nel Cantone Ticino, solamente i titolari del diploma federale di ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, potrebbero esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato. L. Con scritto non sollecitato del 4 maggio 2012 la ricorrente inoltra un certificato di lavoro attualizzato del 30 aprile 2012 che – oltre ad una conferma delle mansioni indicate qui sopra (cfr. lett. b) - menziona anche degli stages svolti dalla ricorrente presso il Laboratorio Centra- lizzato di X.______SA, la logistica e nella vendita diretta dei vari cen- tri ottici, così come una formazione interna sulla cultura aziendale. M. Nella sua presa di posizione del 31 maggio 2012 l'UFFT rileva che sia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle quali- fiche professionali (GU L 255 del 30.09.2005) che ai sensi della Diret- tiva 92/51/CEE per "esperienza professionale" si intende l'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conse- guito il diploma per il quale il riconoscimento è stato postulato. Anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la sorveglianza di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi in

B-7059/2010 Pagina 7 Svizzera, spetterebbe – soggiunge l'UFFT- agli esperti verificare le conoscenze pratiche e teoriche della ricorrente nelle materie indicate. N. Con scritto non sollecitato del 18 giugno 2012 la ricorrente comunica la sua intenzione di voler trasmettere un ulteriore documento concer- nente la sua attività professionale in risposta agli argomenti sollevati dall'autorità inferiore nella sua lettera del 31 maggio 2012. Visto che questo Tribunale non riteneva opportuno estendere ulteriormente lo scambio di scritti, ciò che avrebbe potuto prolungare inutilmente la procedura, la richiesta di assegnarle un termine per produrre questi documenti è stata respinta dal Tribunale amministrativo federale con ordinanza del 20 giugno 2011. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

  1. Entrata in materia La decisione dell'UFFT del 10 settembre 2010 è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. lett. c della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 delle Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro siffatte decisioni prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. La stessa ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma del ricorso sono osservati con la missiva raccoman- data del 27 settembre 2010 (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), la rappresen- tante ha giustificato i suoi poteri con una procedura scritta (art. 11 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato en- tro il termine stabilito (art. 63 cpv. 4 PA) cosicché i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA).

B-7059/2010 Pagina 8 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1. Oggetto della controversia Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è quindi vincolato in nessun caso né dai motivi del ricorso né dalla decisione im- pugnata (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricor- so (art. 54 PA). Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale l'oggetto del ricorso è rappresentato unicamente dalla decisione dell'auto- rità inferiore impugnata dalla ricorrente o da ciò che in base ad una cor- retta applicazione della legge sarebbe dovuto essere oggetto della deci- sione (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, § 2, I., 1.2.7, n. 2.7, pag. 25). Nel presente caso la ricorrente ha inoltrato una richiesta di equipollenza del suo diploma di optometria con una formazione professionale superio- re (livello terziario B). In risposta a tale richiesta l'UFFT ha emanato due decisioni. Con decisione del 6 aprile 2010 l'attestato di abilitazione all'e- sercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito dalla ricorrente il 6 luglio 2006 era stato ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico. La seconda decisione del 10 settembre 2010, impugna- ta in seguito dalla ricorrente, comunicava alla stessa che il riconoscimen- to del suo diploma italiano equipollente al diploma federale di ottico era subordinato alla riuscita di una misura di compensazione. L'oggetto della lite è quindi limitato alla questione dell'equipollenza del diploma di opto- metria ottenuta dalla ricorrente con il diploma federale di ottico. Ne con- segue che il riconoscimento dell'equipollenza del attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006 a Z._______ con un attestato federale di capacità, oggetto della decisio- ne non impugnata dell'UFFT del 6 aprile 2010, di principio, non è oggetto di controversia nella procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale. Tuttavia, si evince dagli atti che tale divisione della procedura è stata in- trapresa dall'autorità inferiore alla sua propria iniziativa. Inoltre, l'UFFT ha

B-7059/2010 Pagina 9 comunicato contemporaneamente che, con la decisione del 6 aprile 2010, non ci si sarebbe ancora pronunciato sull'equipollenza del diploma di op- tometria della ricorrente con il diploma federale di ottico. Visto che la divi- sione della procedura non è stata scelta dalla ricorrente, rimane in ogni caso possibile valutare adeguatamente gli argomenti della ricorrente rela- tivi alla formazione ottica a Z._________ riguardo all'oggetto della lite cioè l'equipollenza del suo diploma in optometria con il diploma federale di ottico, anche se la decisione del 6 aprile 2010 fosse considerata passa- ta in giudicato. 2.2. Base legale delle censure della ricorrente La ricorrente censura, in sostanza, che il confronto tra la formazione da lei effettuata in Italia e la formazione richiesta in Svizzera per svolgere l'attività in questione non sia stato effettuato in modo corretto, ma in base ad un apprezzamento carente di diversi elementi. Il ricorso è basato quindi su censure ai sensi dell'art. 49 lett. a PA (lesione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e dell'art. 49 lett. b (accertamento inesatto o incompleto dei fatti). 3. Base legale nazionale del riconoscimento dei diplomi esteri La presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della legge fede- rale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10). Giusta l'art. 2 LFPr, per tutti i settori della formazione professio- nale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la forma- zione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a-d LFPr). Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazio- ne della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la coopera- zione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consi- glio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv. 1 LFPr). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla forma- zione professionale (OFPr; RS 412.101), il Consiglio federale ha adem- piuto tale mandato. All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale rico- nosce i diplomi e i certificati esteri, se sono date determinate condizioni

B-7059/2010 Pagina 10 (art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 OFPr). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4 OFPr). 4. Base legale internazionale del riconoscimento dei diplomi esteri (ALCP) 4.1. Sistema generale dell'ALCP Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sul- la libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681; qui di segui- to ALC o accordo), accordo che è stato approvato dall'Assemblea federa- le l'8 ottobre 1999 e entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a). L'accordo non regola l'ammissione ai cicli di formazione speciali e post- diploma nella forma di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qua- lifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE [FF 1999 5092, 5118 e 5301 ss]; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Thürer/ Weber/Zäch (ed.), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 ss.). All'art. 2 ALC è garantito il principio della non-discriminazione, conforme- mente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di non essere discriminati nell'applicazione dell'accordo a causa della loro nazionalità. Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conforme- mente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il ricono- scimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordina- mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle

B-7059/2010 Pagina 11 parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9 ALC). Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accor- do comprende unicamente quelle attività professionali che sono regola- mentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali per le quali l'accesso o l'esercizio o una delle modalità d'esercizio in uno Stato con- traente siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante dispo- sizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza (art. 1 lett. f della direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo si- stema generale di riconoscimento della formazione professionale che in- tegra la direttiva 89/48/CEE [GU L 209 del 24.7.1992, p. 25], qui di segui- to: direttiva 92/51/CEE). Per contro le professioni non regolamentate pos- sono essere esercitate liberamente e, di conseguenza, per esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma. In effetti, spetta u- nicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (cfr. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale B-6599/2008 del 29 novembre 2010, consid. 4.1 con ulteriori indicazioni). 4.2 ALCP applicabile alla fattispecie Visto che la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma italiano al fine di esercitare la professione di ottico - optometrista o di ottico diploma- to (cfr. riguardante la terminologia la sentenza del Tribunale amministrati- vo federale B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.5), va rimar- cato che in Svizzera detta professione è regolamentata a livello cantonale (cfr. l'elenco dell'UFFT delle professioni / attività regolamentate in Svizze- ra [febbraio 2012], on-line sul sito dell'UFFT http://www.bbt.admin.ch > riconoscimento dei diplomi esteri > procedura di riconoscimento, consul- tato 03.04.2012; cfr. per il Cantone del Ticino il regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994, RLTI 6.1.4.5; cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2756/2009 del 15 novembre, consid. 3.2.3 con ulteriori indicazioni), per cui l'ALC trova di principio applicazione alla presente fattispecie.

4.3 Sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALCP

B-7059/2010 Pagina 12 Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALC è fondamentalmente rappresentato dalla direttiva 92/51/CEE succitata e dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 21.1.1989, pag.16; qui di seguito: direttiva 89/48CEE). Sic- come la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma d'optometria col diploma federale di ottico e che le formazioni rispettive sono da collocare al livello postsecondario di una durata inferiore a tre anni, la presente fat- tispecie rientra nella sfera d'applicazione della direttiva 92/51/CEE (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8620/2007 del 10 luglio 2008, consid. 5.5). 5. Disamina relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipol- lenza stabilite nell'accordo S'impone di delineare di seguito le condizioni di riconoscimento dell'equi- pollenza stabilite nell'accordo. 5. 1. Diritto di esercitare la professione relativa nel Paese di prove- nienza Il sistema di riconoscimento istituito dall'accordo si basa fondamental- mente sul concetto di "professione" e non su quello di "formazione" (FRÉ- DÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals (ed.), Bi- laterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurigo 2007, pag. 258). Esso pre- suppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo professionale nel suo paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che gli permettono di esercitare la sua professione. Il criterio di base per l'ap- plicazione del sistema di riconoscimento istituito nell'Unione europea è in- tegrato nell'ALC e si identifica quindi nel presupposto che tutto ciò che un richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese de- ve poterlo fare anche in un altro Stato contraente, con la conseguenza che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza a una formazione "proveniente" da un'altro Stato contraente con la formazione necessaria nel Paese accogliente per poter svolgere l'attività in questione (cfr. BER- THOUD, op. cit., pag. 265). 5.2. Professione regolamentata nel Paese di provenienza e criterio di compensazione in caso contrario

B-7059/2010 Pagina 13 Se il richiedente ha il diritto di esercitare la sua professione nello Stato proveniente occorre verificare di seguito se l'esercizio della professione in questione è regolamentato nel suo Paese. In caso contrario, bisogna e- saminare se il migrante è in possesso di un titolo che sancisce una for- mazione regolamentata. In tale ipotesi, si deve poi controllare se la for- mazione estera verte su materie sostanzialmente diverse da quelle tratta- te nell'ambito della formazione svizzera (BERTHOUD, op. cit., pag. 266). Se il migrante non dovesse disporre di un titolo di formazione che sanci- sce una formazione regolamentata, le autorità dello Stato ospitante devo- no prendere in considerazione se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni nel Paese proveniente in possesso di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità di tale Stato, designata conformemente alle disposizioni rego- lamentari di quest'ultimo e da cui risulti che il titolare ha seguito con suc- cesso un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno (cfr. art. 3 lett. b primo comma della direttiva 92/51/CEE; cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 266). Da questo si evince che lo Stato accogliente può rifiutare che un richiedente che ha il diritto di esercitare una professione non rego- lamentata con un titolo di formazione non regolamentato nello Stato pro- veniente acceda a tale professione se non dispone di una esperienza professionale di almeno due anni ai sensi dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE (cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 266). Dopo la disamina delle questioni summenzionate occorre confrontare le rispettive formazioni. Confronto delle formazioni rispettive 5.3. Conseguenza giuridica in caso di durata inferiore della forma- zione estera Quando questo paragone rivela che la durata della formazione è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato accogliente, quest'ultimo può esigere che il richiedente provi di possedere un'esperienza profes- sionale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a della Direttiva 92/51/CEE). La durata mas- sima dell'esperienza professionale richiesta non può oltrepassare il dop- pio del periodo di formazione mancante o il periodo mancante allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolto sotto la guida di un professionista qualificato (cfr. art. 4 cpv. 1lett. a, primo com- ma, primo e secondo trattino della direttiva 92/51/CEE). L'esperienza pro- fessionale richiesta non può comunque superare quattro anni.

B-7059/2010 Pagina 14 5.4. Conseguenza giuridica in caso di differenza sostanziale nel con- tenuto della formazione estera Quando da questo confronto si evince che la formazione ricevuta all'este- ro verte su materie teoriche e / o pratiche sostanzialmente diverse da quelle prescritte nello Stato ospitante, quest'ultimo può esigere che il ri- chiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga a una prova attitudinale (cfr. art. 4 cpv. 1lett. b della Direttiva 92/51/CEE). In questo caso lo Stato ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra le due misure di compensazione. Onere della prova Da un punto di vista formale è da notare che alle autorità dello Stato ospi- tante incombe l'onere della prova (cfr. BERTHOUD, op. cit. pag. 267; NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, pag. 76). Esse devono provare che ci sono delle differenze sostanziali tra la formazione estera e la formazione richiesta nel Paese ospitante. Al migrante può essere tuttavia richiesto di fornire qualsiasi in- formazione utile sulla formazione ricevuta. Interpretazione restrittiva della materia sostanzialmente diversa Per poter ricorrere alla possibilità di una misura di compensazione, la dif- ferenza fra le due formazioni deve essere talmente sostanziale da impe- dire l'esercizio corretto della professione in questione nello Stato ospitan- te. Il concetto della materia sostanzialmente diversa o della differenza so- stanziale è un concetto giuridico indeterminato. Tuttavia, per poter garan- tire il buon funzionamento del sistema si può partire dal principio che det- to concetto dev'essere interpretato in maniera restrittiva (cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 267). 6. Situazione di diritto e di fatto rilevante in sede di ricorso Modifiche di diritto Prima di applicare i criteri poc'anzi menzionati (cfr. consid. 5.1-5.4) alla presente fattispecie è da notare che durante la procedura davanti allo scrivente Tribunale le norme giuridiche e la situazione di fatto hanno subi- to un'evoluzione. Le modifiche di diritto riguardano in primo luogo la for- mazione di ottico - optometrista in Svizzera visto che il regolamento d'e- same professionale superiore per ottici del 12 giugno 1991 (in seguito: regolamento d'esame) è infatti abrogato il 31 dicembre 2011 e sostituito

B-7059/2010 Pagina 15 dal regolamento del 1 settembre 2009 concernente la formazione e gli esami per il titolo di "Bachelor of Science in Optometry", rilasciato dalla Scuola universitaria professionale (SUP) Nordwestschweiz (FHNW). In secondo logo, le modifiche legali concernono l'ALC: Con decisione 2/2011 del 30 settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l'ALC ha stabilito l'applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della di- rettiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settem- bre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), ad eccezione del titolo II. Questa Direttiva consolida e abroga, fra le altre, anche le direttive 89/48/CEE e 95/51/CEE (cfr. sopra, consid. 4.3.). Nuovi elementi di fatto Dal certificato di lavoro del 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente con- tinua la sua attività professionale presso la Swiss Quality Vision. Si può pertanto ritenere che l'esperienza professionale della ricorrente continui ad accrescersi a partire dalla data del rilascio della decisione impugnata. Occorre pertanto determinare nella fattispecie quale situazione di fatto e di diritto vanno considerate rilevanti in sede di ricorso. 6.1. Diritto applicabile In linea di massima, la legalità di una decisione amministrativa si giudica in considerazione del diritto in vigore o applicabile al momento in cui vie- ne pronunciata. Modificazioni entrate in vigore durante la procedura ricor- suale sono irrilevanti, a meno che ragioni imperative impongano di pren- dere in considerazione la nuova situazione di diritto nell'interesse pubbli- co preponderante (cfr. DTF 126 II 522, consid. 3b/aa). Nella fattispecie non è possibile intravedere tale motivo imperativo considerando che le modifiche rilevanti apporteranno sicuramente alcuni miglioramenti alla formazione ottica-optometrista in Svizzera e comprendono una moderniz- zazione del sistema di riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e l'Unio- ne europea, ma non possono essere considerate fondamentali per la sa- lute pubblica o il funzionamento dell'ALC (cfr. informazione dell'UFFT pubblicata on-line sul sito dell'UFFT <http://www.bbt.admin.ch< > temi > riconoscimento dei diplomi esteri > base legale > direttiva 2005/36/CE, consultato 05.04.2012). Neanche dal semplice fatto che le modifiche le- gali effettuate possano avere delle conseguenze per l'esito di questa sen- tenza, si evince una ragione imperativa che giustificherebbe eccezional- mente la loro rilevanza. Ne consegue pertanto che occorre applicare alla

B-7059/2010 Pagina 16 presente fattispecie le norme in vigore al momento del rilascio della deci- sione, ovverosia il 10 settembre 2010. 6.2. Situazione di fatti rilevante Per quanto riguarda invece la situazione dei fatti occorre ritenere che lo scrivente Tribunale non è vincolato dall'accertamento operato al riguardo dall'autorità inferiore (cfr. art. 49 lett. b PA, art. 54 PA; OLIVER ZIBUNG / E- LIAS HOFSTETTER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea, Gi- nevra 2009 (qui di seguito: Praxiskommentar), art. 49, n. 34, pag. 991; HANSJÖRG SEILER in: Praxiskommentar, art. 54, n. 19, pag. 1060). Ne consegue che lo scrivente Tribunale è abilitato a considerare fatti poste- riori all'emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 126 II 522, con- sid. 3b/bb), sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3827/2010 del 14 dicembre 2011, consid. 6.1). Nella fattispecie s'impone di conse- guenza valutare l'esperienza professionale conseguita della ricorrente du- rante la procedura di ricorso. 6.3 Considerazione delle allegazioni tardive Infine, è anche da rilevare in questo contesto che giusta l'art. 32 cpv. 2 PA lo scrivente Tribunale può tenere conto delle allegazioni tardive presenta- te dalle parti con scritti del 25 gennaio 2011 (autorità inferiore, cfr. fatti, lett. I) e del 4 maggio 2012 (ricorrente, cfr. fatti, lett. L), purché sembrino decisive. Se ciò è il caso verrà determinato individualmente nei conside- randi seguenti. 7. Disamina concreta relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipollenza del diploma della ricorrente 7.1. Optometria in Italia: professione libera Come constatato tra l'altro anche dall'autorità inferiore nella sua presa di posizione del 29 aprile 2011 la professione di optometrista non gode at- tualmente di regolamentazione legislativa in Italia ed è da considerarsi li- bera (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori indicazioni). In base alle normative attuali la professione di optometrista si inserisce tra le attività riservate per legge ai medici oculisti e le attività legalmente definite e affi- date all'ottico: "Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optome- trista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e

B-7059/2010 Pagina 17 vendere - senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - an- che nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia" (sentenza della Corte Suprema di Cassazione [italiana] n. 27853 dell'11 luglio 2001, in). Anche se si possano individuare percorsi di formazione tipici per la spe- cializzazione in optometria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe- derale B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori in- dicazioni), neanche la formazione di optometrista è attualmente regola- mentata in Italia. Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.2) occorre per- tanto esaminare di seguito se la ricorrente ha esercitato per due anni a tempo pieno tale professione nel Paese di provenienza. 7.2 Adempimento del criterio di compensazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE: 2 anni di esercizio della professione Dagli atti si evince che la ricorrente dispone di una certa esperienza prati- ca e lavorativa nell'ambito ottico-optometrico conseguita in Italia e in Svizzera (cfr. sopra fatti, lett. b). Occorre analizzare di seguito se questa esperienza pratica va equiparata a un esercizio della professione rilevan- te ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Secondo questo ar- ticolo, l'esperienza professionale da valutare deve rispettare i seguenti criteri:

  • il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione rila- sciato da un'autorità competente di uno Stato contraente designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed am- ministrative di quello Stato
  • da questo titolo deve risultare che il titolare ha seguito con successo und ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno
  • una condizione di accesso a questo ciclo di studi è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale for- mazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecon- dari
  • il richiedente deve aver esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato contra- ente.

B-7059/2010 Pagina 18 Inoltre è da notare che l'esperienza professionale è definita all'art. 1 lett. h come segue: "l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questio- ne in uno Stato [contraente]." 7.2.1 Questione preliminare 1: Determinazione del momento rilevan- te a partire dal quale l'esperienza professionale effettuata può esse- re considerata un esercizio della professione: durante o dopo la formazione? Differenza di significato fra i testi autentici Prima di esaminare se il titolo di formazione della ricorrente corrisponde ai criteri appena elencati occorre determinare a partire da quale momento l'esercizio della professione è da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Più concretamente si tratta di rispondere alla questione se anche l'esperienza lavorativa effettuata du- rante la formazione di optometria o soltanto l'esperienza pratica effettuata dopo l'ottenimento del rispettivo titolo risponde ai criteri sopra menzionati. Al riguardo è da notare che le varie versioni linguistiche della direttiva non sono identiche. Nella versione italiana si legge: "se il richiedente ha eser- citato a tempo pieno tale professione per due anni [...], ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:[...]" (parola evidenziata dal Tribunale amministrativo federale). La versione tedesca invece recita: "wenn der Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang [...] ausgeübt hat, [...], sofern der Betreffende dabei im Besitz von einem oder mehreren Ausbildungsnachweisen war, [...]" (parole evidenziate dal Tribunale am- ministrativo federale). La versione francese stabilisce che: "si le deman- deur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, [...], en détenant un ou plusieurs titres de formation:[...]" (parole evidenziate dal Tribunale amministrativo federale). Infine, la versione inglese recita: "if the applicant has pursued the profession in question full-time for two years, [...], and possesses evidence of education and training which: [...]" (paro- la evidenziata dal Tribunale amministrativo federale). Trattandosi di una professione libera nello Stato di provenienza, la ver- sione italiana e la versione inglese permettono anche un'interpretazione secondo la quale l'esperienza pratica rilevante ai sensi di questo articolo può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del titolo formativo o durante la formazione rispettiva. Le altre versioni linguistiche summen- zionate qui sopra lasciano invece chiaramente intendere che l'esperienza da considerare è unicamente quella dopo dell'ottenimento del diploma.

B-7059/2010 Pagina 19 Applicazione delle regole generali del diritto internazionale pubblico Visto che ciascun testo fa ugualmente fede e che la questione non è stata chiarita né dal Tribunale federale svizzero, né – a conoscenza dello scri- vente Tribunale – dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC), occorre applicare le regole generali del diritto internazionale pubblico. L'art. 33 cpv. 4 della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1963 (RS 0.111; qui di seguito: Convenzione di Vienna) stabilisce che quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 della Con- venzione di Vienna non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel miglio- re dei modi i testi in questione. Esercizio della professione solo dopo l'ottenimento del titolo di for- mazione Come si evince dal preambolo e dall'art. 1 dell'ALC lo scopo dell'ALC è essenzialmente definito dalla volontà delle parti di attuare la libera circo- lazione delle persone tra loro. Tuttavia, per quanto attiene al riconosci- mento delle qualifiche professionali l'accordo è basato sul concetto dell'attività professionale regolamentata (cfr. sopra, consid. 4.1 in fine e consid. 5.2). L'articolo in questione, cioè l'art. 3 b della direttiva 92/51/CEE, permette ai fini dello scopo dell'art. 1 ALC l'accesso a una professione regolamentata nello Stato accogliente anche se il richiedente non è nemmeno titolare di un diploma che sancisce una formazione rego- lamentata nello Stato proveniente (cfr. sopra, consid. 4.1 in fine e consid. 5.2). Pertanto, l'articolo in questione va considerato un'eccezione che stabilisce un meccanismo di compensazione per consentire, comunque sia, il riconoscimento di titoli di formazione che non attestano una forma- zione regolamentata. Di conseguenza, il criterio dell'esercizio della pro- fessione si deve considerare un criterio addizionale che può essere valu- tato solo a partire dal momento del conseguimento del titolo di formazio- ne. Ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE l'esperienza pratica della ricorrente è quindi da prendere in considerazione a partire dal 1° lu- glio 2009. A titolo complementare è da notare che la questione suesaminata si di- stingue fondamentalmente da quella di sapere se l'esperienza professio- nale effettuata durante la formazione deve essere valutata nell'ambito del paragone delle formazioni rispettive ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 5.3, giù, consid. 7.3.2 in fine).

B-7059/2010 Pagina 20 7.2.2 Questione preliminare 2: La professione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante? Come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. sopra, fatti, lett. K), si evince dagli atti che la ricorrente non ha esercitato la sua professione in Italia dopo il conseguimento del suo attestato di optometria, cioè dopo il 1° luglio 2009. Tuttavia, la ricorrente è stata assunta dalla Swiss Quality Vision durante la sua formazione di optometrista e qui continua a lavorare anche dopo aver conseguito il suo diploma. Visto che l'art. 3 lett. b) della direttiva 92/51/CEE presuppone che il richiedente abbia esercitato la sua profes- sione in un altro Stato contraente, occorre esaminare di seguito se la pro- fessione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abi- litazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Sta- to ospitante. Risposta in linea di principio della Corte di giustizia dell'Unione eu- ropea La Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando l'art. 4 della direttiva 89/48/CEE, precisa a tal proposito che, "in linea di principio, non si può [...] considerare esercizio di attività professionali regolamentate, seppure in seguito all'ottenimento del diploma che conferisce il diritto di esercitare la professione in questione in uno Stato membro, un lavoro prestato in un altro Stato membro in cui l'abilitazione ad esercitare tale professione non sia ancora stata acquisita" (sentenza della Corte di giu- stizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C- 422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 62; per quanto riguarda l'orienta- mento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea suc- cessiva alla firma dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2 ALC cfr. DTF 136 II 5,12 s., consid. 3.4 e cfr. MATTHIAS OESCH, Niederlassungs- freiheit und Ausübung öffentlicher Gewalt im EU-Recht und im Freizügig- keitsabkommen Schweiz-EU, in: SZIER-Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2011, pag. 583, 608). Risposta in considerazione del regolamento del Cantone Ticino in particolare Tuttavia, l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994 del Cantone del Ticino (RLTI 6.1.4.5) stabilisce che le prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquista l'abilitazione ad eser-

B-7059/2010 Pagina 21 citare la professione di ottico diplomato, a condizione che quest'ultimo sia presente nel momento stesso della prestazione. Dai certificati di lavoro in- termedi rilasciati dal datore di lavoro della ricorrente il 7 dicembre 2009 e il 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente opera con l'incarico di ottico ed assistente alla parte optometrica presso il loro centro ottico con, fra le al- tre, tutte le mansioni che riguardano il ramo dell'optometria. In base a questa situazione di fatto e di diritto nel cantone Ticino, lo scrivente Tribu- nale è pertanto dell'opinione che sarebbe sproporzionato non valutare l'attività lavorativa dalla ricorrente come esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b e dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE. Ulteriori informazioni necessarie per una risposta definitiva Comunque sia spetta all'autorità inferiore procurarsi ulteriori informazioni per sapere se le attività optometriche svolte dalla ricorrente sono effettua- te sotto la sorveglianza di un ottico diplomato e quindi in conformità con il regolamento ticinese. Visti gli elementi sopra indicati e a condizione che l'esercizio di attività op- tometriche della ricorrente si sia svolto e continui a svolgersi in conformità con i regolamenti cantonali, l'esperienza professionale della ricorrente ef- fettuata in Svizzera va considerata pertinente ai sensi dell'art. 3 lett. b) della direttiva 92/51/CEE a partire dal 1 luglio 2009, giorno successivo all'ottenimento dell'attestato in optometria. 7.2.3 Criterio temporale (esercizio della professione a tempo pieno per due anni) Ora, secondo l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE l'interessato deve aver esercitato la sua professione per due anni a tempo pieno nei dieci anni precedenti. Visto che dagli atti non si evince se la ricorrente è assun- ta a tempo pieno o a tempo parziale, spetta all'autorità inferiore procurarsi le informazioni necessarie per determinare se i due anni ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE scadano il 30 giugno 2011 o a una data successiva (cfr. consid. 6.2). 7.2.4 Altri criteri rilevanti riguardanti l'esercizio della professione Nella misura in cui i due anni di esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE siano stati compiuti (cfr. sopra, consid. 7.2.1-7.2.3), occorre esaminare se l'esperienza professionale o

B-7059/2010 Pagina 22 l'esercizio della professione di optometrista corrisponde agli altri criteri sopra elencati (cfr. sopra, consid. 7.2). 7.2.4.1 Titolo rilasciato da istituto legalmente riconosciuto in Italia Nella fattispecie l'attestato di optometria è stato consegnato dal Comune di N.. In una lettera del 16 marzo 2010 l'autorità inferiore chie- de alla ricorrente di indirizzare personalmente all'autorità competente del- la regione Sicilia un elenco di domande volte a sapere, fra altro, se il di- ploma di optometria è stato rilasciato da un'autorità competente in Italia designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative italiane come previsto all'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. La risposta a tale domanda non si trova negli atti. Tuttavia, lo scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare che il titolo di formazione della ricorrente sia stato rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in Italia. Comunque sia, spetta finalmente all'autorità inferiore approfondire l'esame di questo criterio se lo ritiene necessario. 7.2.4.2 Conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno un anno Da questo titolo di formazione deve poi risultare che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno. Secondo il piano di studi del corso di optometria del Comune di N. la ricorrente ha seguito 672 ore di formazione negli anni 2007-2009. Visto che la ricorrente ha lavorato presso diverse aziende nel campo ottico durante tutta la sua formazione di optometrista si può ipotiz- zare che un anno di studio svolto dalla ricorrente non corrisponda a un anno di formazione a tempo pieno. È da notare che né la direttiva né la prassi giurisprudenziale definiscono le ore minime di formazione di un anno di studi postsecondari. Tuttavia, tenendo conto dello scopo generale dell'ALC (cfr. sopra, consid. 7.2.1) e del fatto che la durata della formazione estera è concretamente parago- nata alla durata della formazione rispettiva nel Paese accogliente sotto la prospettiva dell'articolo 4 lett. a della direttiva 92/51/CEE, non sembra appropriato imporre delle condizioni troppo rigide al fine di considerare questo criterio soddisfatto. Lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione che la formazione biennale della ricorrente corrisponda come minimo a un anno di formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. 7.2.4.3 Condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria

B-7059/2010 Pagina 23 L'ultimo criterio dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE concerne le condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria menzionate qui so- pra (cfr. consid. 7.2). Il sito del Comune di N._________ (<http://www.lavoroeformazioneincomune.it/DATA/allegati/elenchi/Avviso_ Selezione_Optometrista_09.pdf>, consultato il 19.04.2012) menziona tra i requisiti d'ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo gra- do che in Italia è propedeutico al proseguimento degli studi universitari (cfr. sito del Ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca, http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti, consultato il 19.04.2012) e l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico che corrisponde alla formazione professionale richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Pertanto, le esigenze relative alle condizioni d'ac- cesso alla formazione postsecondaria si intendono soddisfatte. 7.2.5 Risultato intermedio Visto che, a condizione della soddisfazione dei criteri summenzionati an- cora da approfondire dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fine, 7.2.3), la ricorrente dispone dell'esperienza professionale e della forma- zione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. In altre parole, pur essendo in possesso di un titolo di formazione non regolamentata, le autorità svizzere competenti non possono rifiutare, l'accesso alla profes- sione di optometrista alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini (cfr. sopra, consid. 5.2 infine). Occorre pertanto passare di seguito al con- fronto delle formazioni rispettive. 7.3 Confronto delle formazioni rispettive 7.3.1 Sistema generale dell'art. 4 della Direttiva 92/51/CEE Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.3 e 5.4) l'art. 4 della direttiva 92/51/CEE distingue fra differenze concernenti la durata della formazione (art. 4 cpv. 1lett. a) e differenze sostanziali riguardanti il contenuto della formazione (art. 4 cpv. 1lett. b). Le conseguenze giuridiche in caso di una situazione di fatto corrispondente alla lettera a) non sono identiche a un caso di una situazione di fatto ai sensi della lettera b) e, giusta l'art. 4(2), non possono essere applicati cumulativamente dallo Stato ospitante. Mentre una differenza nella durata della formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a della direttiva 92/51/CEE può essere compensata dal richie- dente con una certa esperienza professionale rilevante, una differenza sostanziale nel contenuto della formazione offre invece allo Stato ospitan- te la possibilità di subordinare il riconoscimento del diploma estero alla ri-

B-7059/2010 Pagina 24 uscita di una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale). È inoltre da notare che l'art. 4 cpv. 1 lett. b della Direttiva 92/51/CEE è stato modificato dalla direttiva 2001/19/CEE del Parlamento e del Consi- glio del 14 Maggio 2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Questa modifi- cazione è successivamente stata integrata nell'ALC con la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 aprile 2004, che modifi- ca l’allegato III relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche pro- fessionali dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comu- nità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129-145). Questa mo- dificazione recita: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal ri- chiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma". Infine, il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un e- same formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione so- stanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr. GAMMENTHALER, op. cit., pag. 85). 7.3.2 Percorsi formativi da confrontare In casu occorre paragonare da un lato la formazione svizzera rilevante al momento della decisione (cfr. sopra, consid. 6.1) con la formazione e le conoscenze specifiche della ricorrente dall'altro. Svizzera Per quanto riguarda la formazione svizzera non esiste un regolamento federale che indichi i contenuti precisi e le ore di formazione richieste per il conseguimento del diploma federale di ottico. A tal proposto è da notare che prima del 1 gennaio 2012 unicamente il superamento dell'esame pro- fessionale superiore per ottici era obbligatorio, ma non lo svolgimento di una formazione specifica. Il regolamento d'esame concernente l'organiz- zazione degli esami professionali superiori per ottici del 12 giugno 1991 (qui di seguito: regolamento d'esame), che elenca le materie valutate nell'esame che portava al conseguimento del diploma federale di ottico, specifica inoltre nel suo art. 10 che erano ammessi all'esame gli ottici in possesso dell'attestato federale di capacità con almeno quattro anni di

B-7059/2010 Pagina 25 esperienza professionale come ottico. La formazione presso la “Schwei- zerische Höhere Fachschule für Augenoptik” di Olten (scuola non più esi- stente), la cui durata era di due anni (2750 ore in totale), veniva conside- rata un'esperienza professionale. Ricorrente italiana La formazione della ricorrente è da valutare in merito al programma di formazione da lei frequentato che, nel caso del piano di studi della scuola di optometria a N._________, elenca allo stesso tempo le materie d'esa- me (cfr. p. 2 del programma di formazione). Come menzionato poc'anzi, la ricorrente dispone anche di una certa esperienza professionale acqui- sta durante la formazione (2007-2009) e dopo l'ottenimento del diploma di optometrista (a partire dal 1 luglio 2009). Questione da esaminare di seguito Di seguito verrà esaminato se questa esperienza professionale e / o e- ventualmente altri elementi addizionali sono pertinenti per il confronto del- le rispettive formazioni. Questa questione si distingue dalla questione di sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione va considerata un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 7.2.1). Mentre l'adempimento dei criteri di cui all'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE era subordinato all'accesso di principio alla professione di optometrista in Svizzera, nei considerandi seguenti si tratta invece di verificare se il paragone tra i due percorsi formativi è stato effettuato in maniera corretta. 7.3.3 Censure delle parti Benché l'autorità inferiore sembri evidenziare anche differenze nella dura- ta della formazione in Svizzera, la stessa rimprovera alla ricorrente prin- cipalmente una differenza sostanziale nel contenuto della formazione (cfr. fatti, lett. E). Nella decisione impugnata rilasciata in base ad una perizia dell'8 giugno 2010 l'UFFT conclude che la formazione della ricorrente sa- rebbe lacunosa in ordine alle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ot- tica generale e strumenti". Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver suffi- cientemente approfondito le materie indicate durante la formazione di ot- tico e di [non] aver seguito dette materie durante la formazione di opto- metria (nel testo originale leggesi: "Inoltre dette materie sono state tratta- te durante il corso di optometria."; lo scrivente Tribunale ritiene che l'o-

B-7059/2010 Pagina 26 missione del "non" sia avvenuto semplicemente per errore). Sulla base di una seconda perizia del 12 gennaio 2012 l'UFFT punta sui temi specifici delle materie che mancherebbero nella formazione della ricorrente. Infine, l'autorità inferiore aggiunge che le lacune identificate non potrebbero es- sere colmate con un periodo di lavoro in un ambito affine alla formazione di ottico diplomato poiché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attivi- tà di optometrista in Italia dopo il conseguimento del relativo attestato. I- noltre, nel Cantone Ticino solamente i titolari del diploma federale di otti- co, o di un titolo riconosciuto equipollente, sarebbero abilitati a esercitare l'attività riservata all'ottico diplomato. Il 31 maggio 2012 l'UFFT aggiunge che spetterebbe in ogni caso agli esperti di verificare le conoscenze prati- che e teoriche nelle materie mancanti, anche se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la supervisione di un ottico diplo- mato per un periodo di nove mesi. Essa sostiene inoltre che un'esperien- za professionale a norma della direttiva 92/51/CEE consiste unicamente nell'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è sta- to conseguito il diploma da riconoscere. La ricorrente invece argomenta nel suo ricorso del 27 settembre 2010 di aver già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z.. Inoltre precisa che una parte dei temi indicati dall'UFFT sa- rebbe stata ripresa all'inizio del corso di optometria anche pur non com- parendo nel programma di formazione di optometria assolto a N.. La restante parte dei temi elencati dall'autorità inferiore sa- rebbe infine stata trattata durante l'insegnamento delle materie indicate nel programma di formazione di optometria. 7.3.4 Valutazione delle censure 7.3.4.1 Disamina relativa alle "perizie" dell'8 giugno 2010 e del 12 gennaio 2011 Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente, secondo cui el- la avrebbe già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a Z._________, lo scrivente Tribunale – come già l'autorità inferiore – ri- tiene che anche la formazione svizzera richieda l'insegnamento di queste materie durante la formazione di ottico, ma che essa esiga un approfon- dimento durante la formazione superiore. Ne consegue che, in linea di massima, non appare appropriato considerare la frequentazione delle materie durante la formazione di ottico alla stessa stregua di una loro trat- tazione nell'ambito di una susseguente specializzazione. Tuttavia, è da notare che secondo l'art. 2 del programma svizzero di insegnamento pro-

B-7059/2010 Pagina 27 fessionale per ottici del 20 aprile 1999, rilevante nella fattispecie, prevede in totale 1440 lezioni tranne 640 per la cultura generale, la ginnastica e lo sport, materie non rilevanti per la professione di ottico-optometrista, men- tre il piano di studi della scuola Y._________ a Z._________ prevede in totale 2304 ore d'insegnamento. Ciò posto, il rimprovero mosso dalla ri- corrente all'autorità inferiore di non avere esaminato se e in quale misura l'approfondimento richiesto in Svizzera nell'ambito della formazione supe- riore sia già stato trattato nel corso della formazione di ottico svolta a Z._________ appare giustificato. Poiché le perizie e l'autorità inferiore si limitano a un confronto tra il programma di formazione a N._________ e il piano di studi della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik" l'esame dell'UFFT è da considerare lacunoso. In secondo luogo è da constatare che la "perizia" dell'8 giugno 2010 con- siste in una tabella che elenca e confronta le materie insegnate durante la formazione di optometria a N._________ e le ore di formazione richieste in base al programma formativo per ottico federale della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik". La seconda parte della "perizia" ha per oggetto la visualizzazione grafica della stessa tabella. La seconda "perizia" del 12 gennaio 2011, che consiste in uno scambio di e-mail tra l'autorità inferiore e il perito, specifica, sulla scorta del regolamento d'e- same, quali temi mancherebbero nella formazione della ricorrente. Visto che la formazione alla scuola superiore di Olten non era obbligatoria, lo scrivente Tribunale ritiene che unicamente il confronto delle materie d'e- same elencate nel regolamento d'esame con il percorso formativo della ricorrente, operato nella seconda "perizia" è rilevante nella fattispecie. Tuttavia, lo scrivente Tribunale ammette delle difficoltà nel seguire il ra- gionamento del perito nell'e-mail del 12 gennaio 2012. Inoltre è da notare che l'autorità inferiore nella decisione impugnata del 10 settembre 2010 ha rilevato che la formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore d'insegnamento della materia "anatomia e fisiologi oculare" e 240 ore del- la materia "ottica generale e strumenti", mentre nella presa di posizione del 29 aprile 2011 si parla di 180 ore per la prima e 440 ore per la secon- da materia. Queste contraddizioni potrebbero rivelare una certa incertez- za anche dell'autorità inferiore nella lettura e nell'interpretazione delle "pe- rizie" richieste. 7.3.4.2 Altri elementi non valutati nel paragone delle formazioni Attività di ricerca, argomenti presentati in sede di ricorso

B-7059/2010 Pagina 28 Dalle "perizie" emerge inoltre chiaramente che esse sono limitate a un confronto formale delle formazioni rispettive. Ora, né le perizie né l'autori- tà inferiore considerano che secondo le indicazioni della ricorrente nel suo curriculum vitae, la stessa avrebbe scritto una tesi dal titolo "Visione binoculare e correzione prismatica" e avrebbe anche collaborato col re- parto di ricerca della scuola nell'approfondimento del test Lancaster- Weiss. Ritenuto che il paragone tra le formazioni rispettive non si deve li- mitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valu- tazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del ri- chiedente (cfr. consid. 7.3) il paragone tra le formazioni avrebbe dovuto includere anche questi elementi. Viste le conoscenze particolari di cui di- spone l'autorità inferiore, spetta a quest'ultima procurarsi le prove neces- sarie e valutarle adeguatamente nel confronto operato fra le formazioni rispettive. Lo stesso vale anche per gli argomenti presentati dalla ricor- rente in sede di ricorso e le dichiarazioni rispettive dei professori a N._________ che specificano che i temi considerati mancanti dall'autorità inferiore sarebbero stati trattati e / o approfonditi durante la formazione ot- tica a Z._________ (cfr. sopra, consid. 7.3.4.1), così come all'inizio del percorso formativo di optometria a N._________ e nell'ambito di corsi con una denominazione diversa da quella Svizzera. Esperienza pratica e lavorativa Anche se le attività professionali della ricorrente in Italia (2007-2008) e in Svizzera (2008-2009) durante la sua formazione non possono essere considerate un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 7.2.1), non è comprensibile per- ché questa esperienza pratica non dovrebbe essere valutata nel confron- to della formazione svizzera con le conoscenze e capacità individuali del- la ricorrente. Una valutazione appropriata di questa esperienza pratica s'impone anche tenendo in considerazione che, in Svizzera, unicamente il superamento dell'esame così come quattro anni di esperienza professio- nale erano obbligatori, ma non la frequentazione di un programma forma- tivo specifico (cfr. sopra, consid. 7.3.1). A ciò si aggiunga che la ricorrente ha esercitato la professione di optometrista durante la sua formazione in maniera legittima, potendo infatti essa èssere esercitata liberamente in I- talia. Considerato l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica del cantone Ticino, le prestazioni di competenza dell'ottico di- plomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno (ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico di- plomato, a condizione che l'ottico diplomato stesso sia presente (cfr. so- pra, consid. 7.2.2), lo scrivente Tribunale non ravvisa nessun ostacolo a

B-7059/2010 Pagina 29 una valutazione di questa esperienza lavorativa in Svizzera nel confronto tra le formazioni rispettive. Lo stesso vale a fortiori anche per l'esperienza professionale effettuata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diplo- ma di optometria a partire del 1° luglio 2009. Aggiungasi che la lettera dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE impone la valutazione dell'esperienza professionale prima di imporre delle misure di compensa- zione. Il raffronto da effettuare deve quindi essere più orientato verso l'obbiettivo di un corretto esercizio della professione di optometrista. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando un te- sto normativo identico dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 89/48/CEE, sembra puntare, mutatis mutandis, nella stessa direzione quando stipula: "Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esi- stenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza, alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospi- tante nel contesto di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accer- tamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo." (sen- tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 67 con ulte- riori indicazioni; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2 ALC cfr. DTF 136 II 5, 12 s., consid. 3.4 e cfr. MATTHIAS OESCH, Niederlassungsfreiheit und Ausübung öffentlicher Gewalt im EU-Recht und im Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU, in: SZIER-Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2011, pag. 583, 608). Nella sentenza citata della Corte di giustizia dell'Unione euro- pea vengono anche indicati i criteri per la valutazione dell'esperienza pra- tica: "Il valore preciso da collegare a tale esperienza dovrà essere deter- minato dall'autorità competente alla luce delle funzioni specifiche eserci- tate, delle conoscenze acquisite e applicate nell'esercizio di tali funzioni, nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accor- dato all'interessato di cui trattasi." (consid. 69). In considerazione della lettera dell'art. 4 cpv. 1 lett. b (cfr. sopra, consid. 7.3.1) come anche dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea gli argomenti presentati dall'autorità inferiore per quanto riguarda la (mancata) valutazione dell'esperienza pratica e lavorativa della ricor- rente non appaiano pertanto convincenti. Stages svolti presso il datore di lavoro in Svizzera

B-7059/2010 Pagina 30 Infine va rilevato che alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della dottrina poc'anzi menzionate (cfr. sopra, con- sid. 7.3.2.2 e 7.3.1 in fine) che sottolineano l'obbligo delle autorità compe- tenti di prendere in considerazione tutte le conoscenze acquisite da un ri- chiedente, occorre valutare adeguatamente anche gli stages svolti dalla ricorrente presso la X._______ SA menzionati nel certificato di lavoro in- termedio del 30 aprile 2012. 7.3.5 Conclusione 7.3.5.1 Valutazione ancora da effettuare dall'autorità inferiore In sintesi, considerando le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità inferiore, quest'ultima è chiamata a effettuare una rivalutazione del con- fronto tra le formazioni in base al regolamento d'esame (cfr. sopra, con- sid. 7.3.4.1 in fine), tenendo conto adeguatamente dell'eventuale appro- fondimento delle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti" già seguito durante la formazione ottica a Z._________ (cfr. sopra, consid. 7.3.4.1) così come del lavoro di ricerca della ricorrente svolto nell'ambito della sua tesi e nel dipartimento di ricerca della scuola di optometria a N._________, esaminando il valore degli argomenti della ricorrente presentati in sede di ricorso (cfr. sopra consid. 7.3.4.2) e consi- derando l'esperienza pratica effettuata dalla ricorrente dall'inizio della formazione in optometria fino al rilascio di una nuova decisione dell'UFFT, compresa gli stages menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30 aprile 2012 (cfr. sopra , consid. 7.3.4.2 in fine) e in osservanza dei criteri elencati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sopra, consid. 7.3.4.2). 7.3.5.2 Legittimità del rinvio della causa L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con i- struzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In qualità di ri- medio giuridico riformatorio il ricorso permette all'autorità decisionale, ol- tre alla cassazione, di decidere nella causa e quindi di definire i rapporti giuridici. Tutto ciò presuppone che la causa possa essere giudicata e che l'autorità di ricorso disponga quindi delle informazioni necessarie per de- cidere. In considerazione delle informazioni mancanti e del riserbo oppor- tuno dello scrivente Tribunale riguardante la valutazione degli elementi ancora non esaminati dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fi- ne, 7.2.3 e 7.3.5.1), appare lecito rinviare il gravame all'autorità inferiore per rimediare alle lacune riscontrate (cfr. sentenza del Tribunale ammini-

B-7059/2010 Pagina 31 strativo federale B-7420/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 4.1 e 4.2 con rinvii). 7.3.5.6 Osservanza del regolamento d'esame nel stabilimento di e- ventuali nuove misure di compensazione Se l'autorità inferiore nel corso della sua rivalutazione dovesse giungere nuovamente alla conclusione che le differenze fra la formazione seguita dalla ricorrente e la formazione richiesta in Svizzera sono talmente so- stanziali da impedire l'esercizio corretto della professione di optometrista o di ottico diplomato in Svizzera (cfr. sopra consid. 5.4), spetterebbe a quest'ultima stabilire le misure di compensazione in osservanza della ratio legis dell'art. 3 cpv. 2 del regolamento d'esame che stabilisce lette- ralmente che ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). In caso contrario, l'even- tuale misura di compensazione potrebbe essere rivista sotto il profilo dell'art. 2 ALC (cfr. sopra. consid. 4.1). 8. Ricorso parzialmente accolto e rinvio all'autorità inferiore Alla luce di tutti gli elementi suelencati, così come delle numerose que- stioni ancora aperte ed in base alla richiesta della ricorrente di ottenere il riconoscimento del suo diploma di optometrista senza misura di compen- sazione (cfr. sopra, fatti, lett. F e J), il ricorso viene accolto parzialmente nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT affinché si proceda alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per quanto attiene alla documentazione complementare e alle audizioni testimoniali offerte dalla ricorrente, non spetta a questo Tribunale assu- merle. Dovendosi infatti rinviare la causa all'autorità inferiore per esperire gli accertamenti mancanti, compete a quest'ultima assumere in tale ambi- to le prove necessarie. 9. Spese giudiziarie Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, quale parte prevalentemente vin- cente, vengono addossate unicamente spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA) e così fissate a 250 franchi. Queste spese giudiziarie vengono computate con l'anticipo spese di Fr. 1000 franchi versato il 2 novembre 2010. L'avanzo di 750 franchi è rimborsato alla ri-

B-7059/2010 Pagina 32 corrente. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'Ufficio fede- rale (art. 63 cpv. 2 PA). 10. Indennità di ripetibili L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare alla ricorrente una indennità per le spese indi- spensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). La ricorrente era patrocinata da un'avvocata nel procedimento a partire dal 17 novembre 2010. Le viene quindi assegnata un'indennità per le spese necessarie (art. 64 cpv. 2 PA in relazione con art. 7 del regolamen- to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Le spese ripetibili sono considerate necessarie se erano indispensabili per una difesa adeguata ed efficace (DTF 131 II 200, consid. 7.2). La rappresentante ha inoltrato una nota d'onorario pari all'ammontare complessivo di 5'751 franchi, calcolato ad una tariffa oraria di 250 franchi e spese di 445 franchi. La tariffa oraria rientra nella forchetta di oscillazio- ne prevista dall'art. 10 TS-TAF. Tuttavia, non avendo chiesto la ricorrente il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore neppure in forma eventuale, bensì unicamente il riconoscimento del suo diploma estero, ella risulta soltanto parzialmente vittoriosa nell'odierna vertenza (cfr. mutatis mutandis HAN- SJÖRG SEILER in: Güngerich/Seiler/von Werdt (ed.), Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 22, pag. 229,). L'indennità per ripetibili viene quin- di ridotta di un quarto e così fissata a 4'647 franchi (inclusa spese e IVA) e messa a carico dell'UFFT.

B-7059/2010 Pagina 33

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT af- finché sia proceduto a una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Le spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA) e così fissa- te a Fr. 250.- sono poste a carico della ricorrente. Queste spese sono computate con l'anticipo spese di Fr. 1000.- versato il 2 novembre 2010. L'avanzo di Fr. 750.- è rimborsato alla ricorrente. L'importo sarà rimborsa- to dopo la crescita in giudicato della presente vertenza. 3. Alla ricorrente viene assegnata un un'indennità di ripetibili di Fr. 4647.- (incluso spese e IVA) a carico dell'UFFT. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario indirizzo pagamento); – autorità inferiore (n. di rif. 353/fa/7421; atto giudiziario); – Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes

B-7059/2010 Pagina 34 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione se i presupposti processuali stabiliti negli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]) sono adempiuti. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 23 agosto 2012

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

13
  • DTF 136 II 529.09.2009 · 709 Zitate
  • DTF 131 II 20001.01.2005 · 497 Zitate
  • DTF 126 II 52201.01.2000 · 309 Zitate
  • B-2756/2009
  • B-3827/2010
  • B-6599/2008
  • B-7059/2010
  • B-7420/2006
  • B-8620/2007
  • C-422/09
  • C-425/09
  • C-426/09
  • e 95/51