B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-674/2021
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), David Aschmann, Christian Winiger, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
Fondazione X._______, patrocinata dall'avv. Monica Albertini Morosi, ricorrente,
contro
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, autorità inferiore.
Oggetto
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia - decisione di non entrata in materia del 14 gennaio 2021.
B-674/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con e-mail del 3 ottobre 2020 la Fondazione X._______ (in seguito: la ri- corrente), per il tramite della propria direttrice, ha comunicato all’Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali UFAS (in seguito: autorità inferiore) il pro- prio rammarico per essersi dimenticata di inviargli per tempo la documen- tazione per la richiesta di aiuti finanziari, prospettando che, il 5 ottobre 2020 avrebbe inoltrato una tale richiesta per l’apertura di una struttura collettiva diurna chiamata “...” a (...). La ricorrente ha spiegato che il ritardo nel de- posito della sua domanda era dovuto all’emergenza sanitaria, menzio- nando in particolare che il lockdown aveva bloccato i lavori legati allo svi- luppo del progetto. A.b Il 5 ottobre 2020, la ricorrente ha inviato, tramite posta elettronica e racco- mandata, la documentazione relativa alla suddetta richiesta (numero di ri- chiesta: [...]). Quale data di apertura della struttura è stato indicato il 5 ot- tobre 2020. La ricorrente ha spiegato di essere consapevole del fatto di aver inoltrato la sua richiesta in modo tardivo, chiedendo tuttavia di considerarla lo stesso. A tale proposito, ha segnalato nuovamente che con il lockdown do- vuto alla pandemia COVID-19 si era reso necessario congelare tutte le trattative di assunzione del personale, mentre la costruzione dello stabile in cui doveva sorgere la nuova struttura avrebbe subito importanti ritardi. A metà giugno, malgrado la riapertura del cantiere e la lenta ripresa dei lavori amministrativi, i ritardi avrebbero continuato a persistere su tutti i fronti. Lo stabile sarebbe stato consegnato lunedì 24 agosto 2020 con un mese e mezzo di ritardo rispetto al termine iniziale pattuito (1° luglio 2020). Infine, in considerazione dei limiti del piano di protezione, la ricorrente ha rivelato di aver iniziato con alcuni ambientamenti il 14 settembre 2020 e, dato che l’autorizzazione di esercizio cantonale le era pervenuta il 29 settem- bre 2020, le entrate non potevano superare le cinque unità. L’ulteriore al- lentamento entrato in vigore lo scorso 21 settembre 2020 avrebbe poi per- messo di allargare l’offerta. A.c Con e-mail del 24 novembre 2020, la ricorrente ha inviato all’autorità infe- riore, su richiesta telefonica di quest’ultima, la lista delle presenze dei bam- bini accolti al nido a partire dal 14 settembre 2020.
B-674/2021 Pagina 3 B. Con decisione del 14 gennaio 2021, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della richiesta di aiuti finanziari della ricorrente. In sostanza, l’auto- rità inferiore ha dapprima stabilito che la ricorrente, avendo presentato la propria domanda solo il giorno dell’apertura effettiva della struttura e non prima dell’apertura, non ha rispettato il termine di inoltro della domanda previsto dalla legge. Inoltre, l’autorità inferiore ha rilevato che non erano adempiute le condizioni necessarie per una restituzione del termine, non potendo i problemi organizzativi ed amministrativi invocati costituire un va- lido motivo per la stessa. Dato tale esito, l’autorità inferiore ha ritenuto su- perfluo accertare se la struttura in questione avesse effettivamente iniziato la propria attività nel settembre 2020. C. C.a Con ricorso del 15 febbraio 2021, la ricorrente ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, domandando l’ac- coglimento del gravame e il rinvio della causa all’autorità inferiore affinché si pronunci nel merito della richiesta. La ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di essere incorsa in un ec- cesso di formalismo nel ritenere tardiva la richiesta di aiuti finanziari, in quanto le norme di legge applicabili ai termini di inoltro non indicherebbero le conseguenze connesse alla loro mancata osservanza e non vi sarebbe nessun interesse pubblico che giustifichi il formalismo adottato e che possa prevalere sull’interesse della ricorrente di poter usufruire degli aiuti finan- ziari. Del resto, continua la ricorrente, ella avrebbe avvisato l’UFAS con e- mail del 3 ottobre 2020 dell’apertura della struttura nonché dell’invio della domanda e della documentazione necessaria lunedì 5 ottobre 2020. In par- ticolare la ricorrente sottolinea che l’apertura ha dovuto essere rinviata per ben tre volte, causando difficoltà alla gestione della struttura e creando in- certezze circa la data d’apertura e ritardi nel rilascio dell’autorizzazione di esercizio cantonale, avvenuto il 29 settembre 2020. La ricorrente specifica che, conformemente alla tabella di presenze inoltrata all’autorità inferiore il 24 novembre 2020, dal 14 settembre 2020 la struttura ha ospitato per po- che ore al giorno un massimo di cinque bambini, ovvero entro i limiti dell’operato che non necessita di autorizzazione cantonale per l’esercizio. Nell’ipotesi in cui l’autorità inferiore volesse ritenere tale esercizio come attività di nido d’infanzia, ella sarebbe tenuta, alternativamente, ad entrare nel merito della domanda, considerando la richiesta di aiuti finanziari quale ampiamento della struttura. Infine, la ricorrente ritiene che la tempestività
B-674/2021 Pagina 4 della richiesta andrebbe riconosciuta, in quanto il riconoscimento finanzia- rio del Cantone, necessario ai sensi dell’art. 3 LACust (citata per esteso al consid. 1.1) all’autorità inferiore per esprimersi in merito alla richiesta, sa- rebbe avvenuto soltanto il 16 novembre 2020. C.b Con presa di posizione del 27 aprile 2021, l’autorità inferiore chiede di re- spingere il ricorso, ribadendo in sostanza le conclusioni e gli argomenti della decisione impugnata. L’autorità inferiore contesta l’argomentazione della ricorrente sul formali- smo eccessivo, sottolineando che ella, avendo già in passato presentato diverse domande di aiuti finanziari, conoscerebbe la procedura e le conse- guenze dell’inoltro tardivo. La ricorrente, nell’e-mail del 3 ottobre 2020, si sarebbe mostrata consapevole del ritardo, perché l’apertura della struttura sarebbe manifestamente già avvenuta. Se la ricorrente non avesse sem- plicemente dichiarato il 3 ottobre 2021 di essere in ritardo, ma avesse in- viato i documenti per posta e per e-mail lo stesso giorno, il termine sarebbe stato rispettato, premesso che l’apertura fosse avvenuta veramente il 5 ot- tobre 2021. L’autorità inferiore spiega che secondo la documentazione della ricorrente risulta invece in modo chiaro che la struttura in questione ha accudito bambini sin dal 14 settembre 2020, ciò che lascerebbe presu- mere che la struttura fosse già stata aperta in quella data. A mente dell’au- torità inferiore, la richiesta alternativa di valutare la domanda di aiuti finan- ziari come aumento dell’offerta esistente, non potrebbe infine essere presa in considerazione, in quanto si apparenterebbe ad un tentativo di ridurre le conseguenze del mancato rispetto del termine. C.c Con replica del 21 giugno 2021, inoltrata entro il termine prorogato, la ri- corrente mantiene in sostanza le conclusioni e le argomentazioni esposte nel suo ricorso. A titolo aggiuntivo, sostiene che l’autorità inferiore non l’avrebbe informata in merito alle conseguenze di un eventuale inoltro tar- divo della richiesta, ribadendo che nemmeno le basi giuridiche rilevanti non si esprimono in merito. C.d Con duplica del 4 agosto 2021 l’autorità inferiore dichiara di attenersi alle spiegazioni fornite nella presa di posizione e propone di respingere il ri- corso. A titolo completivo, respinge il rimprovero di informazioni insufficienti mosso dalla ricorrente. A tale riguardo, l’autorità inferiore cita le fonti, quali il proprio sito internet e il modulo di richiesta di aiuti finanziari, nelle quali
B-674/2021 Pagina 5 sarebbero fornite tutte le informazioni sulle condizioni di presentazione delle richieste e sulle conseguenze in caso di un inoltro tardivo della do- manda. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente la rice- vibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Su riserva delle eccezioni - non realizzate nel caso di specie - previste dall’art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giu- dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ema- nate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall’UFAS nell’ambito delle domande di aiuti finanziari possono essere impugnate dinanzi a questo Tribunale conformemente all’art. 33 lett. d LTAF in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 della legge federale del 4 ot- tobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust, RS 861). 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore e, in qualità di richiedente e destinataria degli aiuti finanziari, è parti- colarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3 Nel caso concreto, l’oggetto del ricorso è la decisione del 14 gen- naio 2021 mediante la quale l’autorità inferiore non è entrata nel merito della richiesta di aiuti finanziari della ricorrente. In caso di un ricorso diretto – come nell'evenienza – contro una decisione di non entrata in materia, l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità di prime cure ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda del ricorrente e quindi negato il sussistere delle condizioni di ammissibilità (sentenza del TAF B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.3 con ulteriori rinvii). Conformemente a ciò, la parte ricorrente può postulare unicamente che si entri nel merito della sua richiesta, ma non pretendere una decisione
B-674/2021 Pagina 6 di merito (cfr. sentenza del TAF A-6030/2011 del 30 luglio 2012, consid. 1.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 a ed., 2013, n. 2.164). Un ipotetico accoglimento del ricorso avrebbe quindi come conseguenza l'annullamento della decisione di non entrata nel merito e il rinvio della causa all'autorità inferiore, affinché si oc- cupi delle questioni di merito sollevate dalla ricorrente. In sunto, l’oggetto di lite è delimitato alla sola questione dell’inammissibilità (sentenza del TAF B-5561/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 1.2). Le conclusioni della ricor- rente volte all’annullamento della decisione di inammissibilità impugnata e al rinvio della causa all’autorità inferiore, affinché si pronunci nel merito della sua domanda, sono pertanto ricevibili in ordine. 1.4 I requisiti relativi al termine di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al con- tenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l’anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed il rappresentante legale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di procura scritta (art. 11 PA). 1.5 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 In assenza di disposizioni contrarie alla LACust la procedura per la con- cessione degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è regolata all’art. 35 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu, RS 616.1). Conformemente a tale norma, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Nel caso concreto, non sussiste alcuna eccezione (cfr. sentenze del TAF B-6685/2018 del 28 luglio 2020 consid. 2.1; B-5932/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.1; B-3819/2017 del 3 maggio 2018 consid. 2.1 e B-3091/2016 dell’8 febbraio 2018 consid. 2). 2.2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po- tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), nonché l'inadegua- tezza (art. 49 lett. c PA). Il Tribunale applica il diritto d’ufficio e non è vinco- lato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Nei casi di ricorso contro decisioni di non entrata in materia, i motivi di ricorso devono essere limitati al suddetto oggetto (cfr. supra consid. 1.3).
B-674/2021 Pagina 7 2.3 In linea di principio, lo scrivente Tribunale dispone di un pieno potere d’esame (cfr. sentenze del TAF B-6685/2018 del 28 luglio 2020 consid. 2.3; B-5932/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.3 e B-6282/2016 del 26 settem- bre 2018 consid. 2.1). Per prassi costante, esso si impone tuttavia un certo riserbo nei casi in cui la legge attribuisce al Consiglio federale – in qualità di promulgatore di ordinanze di esecuzione – ed all’UFAS – in qualità di autorità specialistica – un potere d’apprezzamento per decidere nel singolo caso, soprattutto quando si tratta di sussidi al cui ottenimento la legisla- zione non conferisce alcun diritto (“nei limiti dei crediti stanziati”, cfr. art. 1 cpv. 1 e art. 4 cpv. 3 LACust) e le autorità hanno in parte il compito di defi- nire i criteri comuni e uniformi per la loro concessione (cfr. sentenze del TAF B-6685/2018 del 28 luglio 2020 consid. 2.3; B-5932/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.4; B-198/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 2). 2.4 Tuttavia, nella misura in cui siano contestate l’interpretazione e l’appli- cazione delle disposizioni legali o vengano fatti valere vizi procedurali, lo scrivente Tribunale esamina le censure sollevate con piena cognizione (cfr. sentenze del TAF B-6685/2018 del 28 luglio 2020 consid. 2.3; B-5932/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.4 seg. e B-198/2018 del 30 gennaio 2019 con- sid. 2, con ulteriori riferimenti). Ne segue che nel caso di specie la que- stione a sapere se l'autorità inferiore non sia entrata a ragione nel merito del ricorso viene giudicata con pieno potere d’esame. 3. 3.1 Con effetto dal 1° luglio 2018, la legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è stata modificata, diventando la LACust (RU 2018 2247; FF 2016 5753). Sempre con effetto dal 1° luglio 2018 l’ordinanza del 9 dicembre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RU 2003 258; 2011 189; 2015 25) è stata sostituita dall’omonima ordinanza del 25 aprile 2018 (OACust, RS 861.1). Le ulteriori modifiche del 7 dicembre 2018 sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019 (RU 2019 339). 3.2 Secondo l’art. 36 LSu le domande di aiuti finanziari o di indennità sono giudicate: (a.) secondo il diritto vigente al momento della presentazione, se la prestazione è decisa prima dell’adempimento del compito, (b.) secondo il diritto vigente all’inizio dell’adempimento del compito, se la prestazione è assegnata dopo. La ricorrente ha inoltrato la richiesta il 5 ottobre 2020, la legge da applicare è dunque quella in vigore dal 1° febbraio 2019 (DTF 133 III 105 consid. 2; 119 Ib 103 consid. 5; 107 Ib 133 consid. 2a;
B-674/2021 Pagina 8 sentenza del TAF B-5561/2019 del 7 dicembre 2020 consid 2.4 con ulte- riori rinvii). 4. 4.1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finan- ziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione (cfr. artt. 1, 2 cpv. 1 lett. a LACust e art. 4 cpv. 1 OACust). Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture, ma pos- sono anche essere concessi a quelle esistenti che aumentano la loro of- ferta in maniera significativa (art. 2 cpv. 2 LACust). 4.2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna che, ai sensi dell’art. 3 LACust, sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche (lett. a), il cui finan- ziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo (lett. b) e che rispondono a esigenze qualitative cantonali (lett. c). Sono conside- rate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica (art. 4 cpv. 1 OACust). 4.3 Giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 LACust, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell’apertura della struttura o dell’aumento dell’offerta. L’art. 12 cpv. 2 OACust precisa che la domanda di aiuti finanziari, corredata dei documenti richiesti, dev’essere presentata all’UFAS prima dell’inizio dell’attività della struttura, dell’aumento dell’offerta o dell’esecuzione dei relativi provvedimenti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo. 5. 5.1 5.1.1 La ricorrente ritiene che l’autorità inferiore non sia a torto entrata nel merito della sua richiesta di aiuti finanziari per l’apertura di una struttura di custodia collettiva diurna. In sostanza, ella rimprovera all’autorità inferiore di essere incorsa in un eccesso di formalismo, non coperto da alcun inte- resse pubblico, per aver ritenuto tardivo l’inoltro della domanda di aiuti fi- nanziari, in quanto avvenuto il giorno stesso dell’apertura della struttura. La ricorrente avrebbe infatti avvisato l’autorità inferiore già con e-mail del
B-674/2021 Pagina 9 3 ottobre 2020, spiegando che il ritardo nell’inoltro della richiesta fosse do- vuto al carico di lavoro ed ai continui ritardi causati dalla situazione pande- mica, in particolare nella costruzione e nella consegna del nuovo stabile, avvenuta il 24 agosto 2020 invece del 1° luglio 2020, e anticipando che la documentazione completa per la richiesta sarebbe stata trasmessa il 5 ot- tobre 2020. La ricorrente è inoltre dell’avviso che la legge e la relativa ordinanza appli- cabili non indicherebbero le conseguenze connesse alla mancata osser- vanza dei termini, lamentando che nemmeno l’autorità inferiore l’avrebbe informata a tale riguardo. La ricorrente spiega altresì che la struttura, a partire dal 14 settembre 2020, ha ospitato al massimo cinque bambini con- temporaneamente per poche ore al giorno e dunque, secondo lei, entro i limiti dell’attività che non necessita dell’autorizzazione cantonale per ope- rare. A questo proposito, la ricorrente ritiene che, anche nell’ipotesi in cui tale utilizzo venisse considerato come attività di nido d’infanzia, l’autorità inferiore dovrebbe considerare alternativamente la richiesta di aiuti finan- ziari quale ampliamento della struttura. La ricorrente conclude adducendo che la tempestività della domanda andrebbe riconosciuta, anche perché il riconoscimento del finanziamento da parte del Cantone è stato deciso il 16 novembre 2020 e lo stesso era necessario all’autorità inferiore per de- cidere in merito alla richiesta di aiuti finanziari. 5.1.2 L’autorità inferiore considera la richiesta di aiuti finanziari tardiva per- ché non inviata prima dell’apertura della struttura, bensì il giorno stesso. L’autorità inferiore ha poi ribadito che un’eventuale restituzione del termine non sarebbe possibile, in quanto i problemi amministrativi ed organizzativi invocati non costituirebbero un motivo valido di restituzione. A suo dire, avendo in passato già presentato un certo numero di richieste, la ricorrente avrebbe familiarità con la procedura e conoscerebbe le conseguenze dell’inoltro tardivo dei documenti. L’autorità inferiore sostiene che la strut- tura, in realtà, sarebbe stata operativa già a partire dal 14 settembre 2020. Se così non fosse stato, la ricorrente non sarebbe stata consapevole del ritardo e avrebbe inviato la richiesta completa già il 3 ottobre 2020, rispet- tando così il termine. La richiesta alternativa della ricorrente di ritenere la domanda di aiuti finan- ziari finalizzata ad un ampliamento della struttura non potrebbe essere presa in considerazione, in quanto, oltre ad essere un tentativo di ridurre le conseguenze dell’inosservanza del termine, il numero di posti sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione d’esercizio non sarebbe aumen- tato.
B-674/2021 Pagina 10 5.2 Per prassi costante dello scrivente Tribunale, i termini indicati agli artt. 6 cpv. 2 LACust e 12 cpv. 2 OACust sottostanno, in linea di principio, alla regola dell’art. 22 cpv. 1 PA secondo cui il termine non può essere proro- gato. Pertanto, si è consolidata la giurisprudenza che i termini di cui agli artt. 6 cpv. 2 LACust e 12 cpv. 2 OACust costituiscono termini aventi carat- tere perentorio (sentenze del TAF B-5561/2019 del 7 dicembre 2020 con- sid. 4.2 e B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 6.1 con ulteriori rinvii). Lo scrivente Tribunale ha desunto la sua convinzione dal chiaro scopo della legge definito all'art. 1 cpv. 1 LACust, ossia quello di incentivare la crea- zione di nuovi posti di custodia per l'infanzia, al fine di migliorare la conci- liabilità tra famiglia e lavoro o formazione (cfr. rapporto del 22 febbraio 2002 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità, FF 2002 3765 e ss., cifre 2.5.1 e 2.5.2; sentenza del TAF B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 6.1 con ulteriori rinvii). A fronte della volontà chiaramente espressa dal legislatore, il Tribunale ha stabilito che si giustifica di imporre un termine per l’inoltro delle richieste di finanziamento entro il giorno precedente l’apertura. In sintesi, il Tribunale ha riconosciuto a più riprese che la nor- mativa di legge e dell’ordinanza secondo cui la domanda deve essere pre- sentata prima dell'apertura della struttura sono univoche nel qualificare il termine d’inoltro quale perentorio e non possono fare oggetto di alcuna ec- cezione (cfr. sentenze del TAF, già menzionate, B-549/2019 consid. 6.1 e giurisprudenza citata nonché B-5561/2019 consid. 4.2 e giurisprudenza ci- tata). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, la ricorrente ha inoltrato all’autorità inferiore la sua richiesta di aiuti finanziari, corredata della documentazione necessaria, il 5 ottobre 2020 (data del timbro postale), ossia, come risulta dall’apposito formulario della richiesta, lo stesso giorno previsto per l’inizio dell’esercizio. Nell’e-mail del 3 ottobre 2020, come pure nella domanda inoltrata il 5 otto- bre successivo, la ricorrente si è comunque detta consapevole del fatto di aver inoltrato la propria richiesta in modo tardivo. Ne segue che, di per sé, l’inosservanza del termine non è contestata e che l’autorità inferiore poteva riconoscere, in principio, che la ricorrente non ha rispettato il termine d’inol- tro previsto dalla legislazione. 5.3.2 Per giunta, malgrado la ricorrente abbia indicato nel formulario rela- tivo alla sua domanda di aiuti finanziari che la data prevista per l’apertura della struttura fosse il 5 ottobre 2020, emerge dai dati sull’occupazione da lei inoltrati (atto A 20 dell’incarto UFAS) che già prima di tale data, ovvero dal 14 settembre 2020, la struttura ha accolto anche fino a 6 ospiti al giorno.
B-674/2021 Pagina 11 Pertanto, si può concordare con l’autorità inferiore che, alla luce di questi fatti, la struttura abbia iniziato l’esercizio il 14 settembre 2020, ciò che rende ancora più significativo il ritardo nell’inoltro della domanda. L’argo- mento della ricorrente secondo cui aveva iniziato il 14 settembre 2020 ad accogliere un numero ridotto di ospiti, poiché non le era ancora stata rila- sciata l’autorizzazione di esercizio cantonale, pervenutale poi in data 29 settembre 2020, si deve respingere come inconferente, perché non smentisce che la struttura, di fatto, fosse in esercizio già a partire dal 14 settembre 2020. 5.3.3 Nemmeno la richiesta alternativa della ricorrente di entrare in materia della domanda quale ampliamento della struttura può trovare accogli- mento. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LACust infatti, anche in tal caso la richiesta sarebbe tardiva, perché da inoltrare prima dell’ampliamento e non il giorno stesso. 5.3.4 La ricorrente rileva che l’inoltro della domanda sia da ritenere tempe- stivo in quanto, in virtù dell’art. 3 LACust, per pronunciarsi l’autorità infe- riore necessita del riconoscimento finanziario del Cantone e che, in questo caso, ciò è avvenuto il 16 novembre 2020. Secondo l’art. 3 cpv. 4 LACust, gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se anche i Cantoni, gli enti locali territoriali di diritto pubblico, i datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata. Contraria- mente da quanto asserito dalla ricorrente, la suddetta norma non si riferisce alla parte decisionale formale della prima istanza, ovvero all’entrata in me- rito della domanda, bensì regola una condizione per la concessione degli aiuti finanziari ovvero una condizione materiale. Questa disposizione ri- prende l’art. 1 cpv. 2 LACust, secondo il quale gli aiuti finanziari vengono concessi nei limiti dei crediti stanziati (FF 2016 5753, 5778 s.). Il fatto che, nel caso concreto, il Cantone abbia deciso sul riconoscimento finanziario il 16 novembre 2020, non condiziona la tempestività dell’inoltro della richie- sta, in quanto si tratta di due procedimenti separati. Gli artt. 6 LACust e 12 OACust non prevedono del resto che la domanda di aiuti finanziari vada inoltrata solo dopo il riconoscimento finanziario del Cantone. L’argomenta- zione della ricorrente risulta pertanto irrilevante. 5.4 Malgrado la ricorrente non abbia fatto formalmente richiesta, l’autorità inferiore è giunta alla conclusione che i motivi invocati non costituiscano alcun motivo per ottenere la restituzione del termine.
B-674/2021 Pagina 12 5.4.1 Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). Secondo la giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l’impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all’errore scusabile (cfr. sen- tenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente diligente di agire entro il termine e impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3). Non sono ritenute circostanze d’impedimento l’ignoranza delle norme di diritto, il carico di lavoro, l’as- senza per vacanze oppure una cattiva organizzazione. Per contro, impedi- menti senza colpa sono segnatamente le catastrofi naturali, la prestazione del servizio militare oppure una grave malattia (sentenza del TAF B-4608/2013 del 16 giugno 2015 consid. 5.1). La prassi dello scrivente Tri- bunale in materia di aiuti finanziari per la custodia di bambini complemen- tare alla famiglia è molto restrittiva nel senso che, nell’interesse della cer- tezza del diritto e dello svolgimento ordinato delle procedure, un motivo di impedimento non va ammesso alla leggera (cfr. sentenze del TAF B-5561/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 4.3, B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1; B-4608/2013 del 16 giugno 2015 consid. 5.1 e C-6945/2013 del 17 marzo 2014 consid. 2 segg.). 5.4.2 Nel caso di specie, la ricorrente stessa ha manifestato, sia con l’e- mail del 3 ottobre 2020, sia mediante la domanda del 5 ottobre successivo, di essere cosciente che l’inoltro della sua richiesta era avvenuto in ritardo. In entrambe le comunicazioni la ricorrente ha evidenziato che la situazione pandemica aveva comportato forti disagi e ritardi nell’assunzione del per- sonale, nella costruzione dello stabile dove andava a sorgere la struttura e nella consegna di quest’ultimo, avvenuta il 24 agosto 2020 invece del 1° lu- glio 2020. Dall’incarto emerge che proprio in data 24 agosto 2020 la ricor- rente ha depositato presso l’autorità cantonale competente la domanda volta all’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio e che a partire dal 14 settembre 2020 la sua struttura ha cominciato ad ospitare fino a sei bambini al giorno. Ora, gli artt. 6 LACust e 12 OACust, che disciplinano le condizioni di inoltro della domanda di aiuti finanziari, non esigono in alcun modo che il deposito della stessa debba avvenire dopo che sia stata resa l’autorizzazione di esercizio cantonale.
B-674/2021 Pagina 13 A nulla valgono le critiche della ricorrente di non essere stata informata dall’autorità inferiore circa le conseguenze per il deposito tardivo della ri- chiesta. In effetti, nel modulo di richiesta sottoscritto dalla ricorrente e sul sito ufficiale dell’UFAS, si evince che il periodo utile per la presentazione della richiesta è da rispettare assolutamente e che le richieste inoltrate in ritardo non saranno prese in considerazione (pag. 9 della richiesta di aiuti finanziari per strutture di custodia collettiva diurna). Sul sito ufficiale dell’au- torità inferiore, viene inoltre specificato che le domande devono essere pre- sentate prima dell’inizio del provvedimento e che un ritardo nell’invio della domanda implica una decisione di non entrata in materia (<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderbetreuung/ finanzhilfen-schaffung-betreuungsplaetze.html>, visitato l’ultima volta il 15 ottobre 2021). Sottoscrivendo il modulo ufficiale di richiesta, la ricorrente si è dichiarata consapevole delle conseguenze giuridiche dell’inoltro tar- divo della domanda. Con particolare riguardo a come si sono svolti i fatti, non si può dire che alla ricorrente, incontestabilmente cosciente dei termini di inoltro della do- manda e delle conseguenze derivanti da un inoltro tardivo, non sarebbe stato possibile, almeno a partire dal 24 agosto 2020, depositare la sua do- manda prima dell’effettivo inizio dell’esercizio della struttura. Per questo non si può affermare che la ricorrente sia stata impedita senza sua colpa di agire nel termine prefissato ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. In sunto, nella fattispecie l’autorità inferiore ha stabilito a ragione che i pro- blemi organizzativi e amministrativi invocati dalla ricorrente non possono costituire un motivo per la restituzione del termine. 5.4.3 La ricorrente lamenta che l’autorità inferiore abbia fatto prova di un eccesso di formalismo nel ritenere tardivo l’inoltro della domanda di aiuti finanziari, considerato come il ritardo di soltanto un giorno sia esiguo. 5.4.3.1 L’art. 29 cpv. 1 Cost. vieta il formalismo eccessivo quale forma par- ticolare del diniego di giustizia. Si è in presenza di un formalismo eccessivo laddove, per una procedura, siano previste delle rigide prescrizioni formali, senza che detto rigore sia materialmente giustificato o laddove un’autorità applichi con rigore esagerato una norma di procedura. Tale modo di agire diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile o rende impos- sibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. DTF 142 IV 299 con- sid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 117 Ia 126 consid. 5a; sentenza del TF 6B_901/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.2.1; sentenze del TAF A-83/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 1.3 con rinvii e A-514/2011
B-674/2021 Pagina 14 del 14 agosto 2012 consid. 3.3.1 con rinvii). Non ogni forma di rigore nell’applicazione delle norme di procedura costituisce tuttavia un eccesso di formalismo. Il Tribunale federale ha infatti ammesso, in materia proce- durale, un certo formalismo, nella misura in cui sia necessario per assicu- rare lo svolgimento del procedimento conformemente al principio dell’uguaglianza di trattamento, nonché per garantire l’applicazione del di- ritto materiale (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5.4.1; 114 Ia 34 consid. 3; 113 Ia 8 consid. 3a; sentenza del TAF A-514/2011 del 14 agosto 2012 con- sid. 3.3.1). 5.4.3.2 Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda di concessione di aiuti finanziari della ricorrente stabilendo, in sostanza, che il termine di cui all’art. 6 cpv. 2 LACust non è stato osser- vato e che non sono date le condizioni per una restituzione del termine. In considerazione del carattere perentorio dei termini di inoltro regolati agli artt. 6 cpv. 2 LACust e 12 cpv. 2 OACust, l’autorità inferiore ha tratto le giuste conclusioni per i suoi accertamenti e non ha applicato le relative norme con un rigore esagerato, bensì nel modo imposto dalle sue consta- tazioni. Giova del resto ricordare che secondo la giurisprudenza nell’ambito delle sovvenzioni, non vi è formalismo eccessivo nel rifiuto di richieste di sussidi se il richiedente ha iniziato la realizzazione di un progetto senza permesso oppure se ha omesso di inviare la richiesta entro i termini di legge (DTF 130 V 177 consid. 5.4). 5.4.4 Alla luce di tali considerazioni, non si ravvisa alcun eccesso di forma- lismo nel rifiuto dell’autorità inferiore di entrare in materia della richiesta di aiuti finanziari. 6. Visto quanto precede, l’autorità inferiore non è entrata a ragione nel merito della domanda della ricorrente. Il ricorso risulta pertanto infondato e va re- spinto. 7. Visto l’esito della procedura, la ricorrente deve sopportare le spese proces- suali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF compren- dono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni
B-674/2021 Pagina 15 menzionate, considerata la soccombenza della ricorrente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 1’000.–. Le spese processuali sono computate con l’anticipo di pari importo già ver- sato. In virtù dell’art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore. Alla stessa stregua, alla ricorrente non va as- segnata un’indennità per ripetibili e lo stesso vale per l’autorità inferiore (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7 cpv. 1 e 3 TS-TAF). 8. La presente sentenza non può essere impugnata dinanzi al Tribunale fe- derale ed è pertanto definitiva (art. 83 lett. k della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
B-674/2021 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1'000.–, sono poste a carico della ricorrente e computate con l’anticipo di pari importo, da lei già versato. 3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegati: atti di ritorno); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: incarto).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
Data di spedizione: 26 novembre 2021