B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-6229/2019
Sentenza del 30 aprile 2021 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger, cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti
X._______, [...], patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, [...], ricorrente,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, [...], autorità inferiore.
Oggetto
Divieto di esercizio della professione.
B-6229/2019 Pagina 2 Fatti: A. I fatti rilevanti e all'origine della presente procedura hanno avuto luogo dal 2006 al 2016 in Svizzera e concernono le attività di X._______ (in seguito: il ricorrente) in seno alla A._______ PRIVATBANK SA (Registro di com- mercio del Cantone Ticino: CHE-[...], iscritta il 13 dicembre 2000 a Lugano; [in seguito: la Banca o A.]) integrata, con altre entità, nel Gruppo A.. A._______ è un istituto bancario privato di medie dimensioni specializzato nel private banking e dispone di un'autorizzazione concessa dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (in se- guito: FINMA o autorità inferiore) ad operare quale banca e commerciante di valori mobiliari. Il ricorrente è stato alle dipendenze della Banca dal 1995 al 2017 ed ha svolto negli anni varie funzioni all'interno di quest'ultima. Inizialmente è stato assunto quale Vice-Direttore con la mansione di consulente alla clien- tela privata ed in seguito, ha svolto la funzione di Condirettore. Dal 2005 al 7 giugno 2016, è stato un membro della Direzione Generale (in se- guito: DG) e Direttore Generale Responsabile della Divisione 1 (Private Banking & Asset Management). Contemporaneamente, egli è stato re- sponsabile e coordinatore del progetto di sviluppo della Banca sul mercato latino-americano. B. B.a In data 21 aprile 2016, la FINMA ha informato la A._______ dell'aper- tura di un procedimento amministrativo di enforcement nei suoi confronti. Il motivo sarebbe stato il sospetto che la Banca avesse commesso gravi violazioni dei suoi obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, così come in materia dell'adeguata ge- stione dei rischi nell'ambito dell'apertura e della gestione delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana, con particolare riferimento a quella coin- volta nella vicenda di corruzione concernente le società brasiliane Petro- bras/H.. B.b Con decisione provvisionale del 5 agosto 2016, la FINMA ha nominato l'avv. B., [...] studio legale e notarile, Lugano, quale incaricato dell'inchiesta, il quale ha trasmesso alla FINMA il rapporto richiesto, ac- compagnato dagli allegati, il 29 maggio 2017.
B-6229/2019 Pagina 3 B.c In data 31 maggio 2017, l'autorità inferiore ha inoltrato il rapporto e i suoi allegati alla Banca, invitandola a formulare eventuali osservazioni en- tro il 30 giugno 2017, osservazioni che le sono state trasmesse il 28 luglio 2017. B.d Dopo aver sottoposto il progetto di decisione alla Banca e aver tenuto conto delle osservazioni di quest'ultima, la FINMA ha emesso in data 17 gennaio 2018 una decisione nella quale ha constatato gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza. Segnatamente, vi sarebbero state delle inadempienze nell'identificazione, rispettivamente limitazione e sorve- glianza dei rischi, nonché delle violazioni degli obblighi di diligenza generali e particolari in materia di riciclaggio constatate tanto all'apertura delle rela- zioni, quanto nell'aggiornamento dei Know your customer (in seguito: KYC) e/o nella sorveglianza delle relazioni a rischio superiore. Pertanto, la Banca avrebbe gravemente violato i propri obblighi di allestimento e conserva- zione dei documenti, il principio dell'adeguata gestione dei rischi e la ga- ranzia di un'attività irreprensibile. Tale decisione è cresciuta in giudicato. C. C.a Con scritto del 13 marzo 2018, la FINMA ha informato il ricorrente dell'apertura di un procedimento amministrativo di enforcement nei suoi confronti, in seguito a degli indizi emersi nell'ambito del procedimento con- tro la Banca. Secondo tali indizi, il ricorrente sarebbe stato responsabile, in qualità di membro della DG e di Responsabile della Divisione 1, di viola- zioni gravi delle disposizioni legali in materia di vigilanza. C.b La FINMA ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alla decisione resa contro la Banca, nonché in merito al rapporto dell'incaricato d'inchiesta (cfr. fatti B.b). Il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni sui sopracitati documenti in aprile 2018. C.c Il ricorrente è stato interrogato dall'autorità inferiore in data 21 marzo 2019, ed ha inoltrato, nei mesi di giugno fino ad agosto, le proprie osser- vazioni su vari progetti di decisione contro di lui. D. In data 18 ottobre 2019, la FINMA ha deciso che:
B-6229/2019 Pagina 4 2. L'inosservanza di tale divieto è punibile con una pena ai sensi dell'art. 48 LFINMA: "Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione pas- sata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100'000 franchi." 3. I costi di procedura di CHF 30'000 sono posti a carico di X., saranno fatturati con lettera separata e dovranno essere pagati in un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente deci- sione. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in sintesi ritenuto che il ricorrente, in qualità di membro della Direzione Generale della Banca, non- ché di Responsabile della Divisione 1 Private Banking & Asset Manage- ment, avrebbe ripetutamente e gravemente disatteso i doveri più elemen- tari di dirigente imposti dalla sua funzione, coprendo il suo subordinato C. (in seguito: C._______) e concedendo alla sua attività un'auto- nomia troppo elevata e non adeguatamente controllata nella gestione della clientela latino-americana. Così facendo, egli avrebbe permesso, facilitato e tollerato il realizzarsi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza da parte della Banca. Pertanto, risulterebbe "responsabile" ai sensi dell'art. 33 LFINMA, di tali gravi violazioni. E. In data 17 ottobre 2019, il ricorrente ha impugnato la sopracitata decisione del 18 ottobre 2019 con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). Il ricorrente postula: I. In via preliminare
B-6229/2019 Pagina 5 III. In via subordinata Il ricorso in epigrafe viene accolto parzialmente, per cui il divieto di esercizio della professione impartito nei confronti di X._______ viene ridotto al periodo di 6 mesi. IV. In ogni caso Viene accertato che la FINMA non ha la facoltà di verificare la garan- zia di un'attività irreprensibile di X._______, dopo la scadenza del di- vieto all'esercizio della professione. A tal proposito, il ricorrente censura una violazione del diritto federale (art. 49 lett. a PA), nel senso di una violazione del divieto di "venire contra factum proprium"; l'incompleto ed inesatto accertamento dei fatti (art. 49 lett b PA), la violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto la FINMA non avrebbe sufficientemente motivato alcune sue affermazioni, non avrebbe tenuto conto delle prove a discarico del ricorrente e non avrebbe dato la possibilità al medesimo di esprimersi a riguardo; la mancanza di causalità, del requisito di colpevolezza e della gravità delle violazioni; non- ché la determinazione arbitraria del periodo di divieto e dei costi della pro- cedura. Gli argomenti a sostegno del ricorso verranno esposti per esteso nei considerandi in diritto. F. Con risposta del 17 marzo 2020, l'autorità inferiore si è riconfermata in ma- niera generica nelle proprie posizioni, richiedendo il rigetto integrale del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Segnatamente, la FINMA chiede il rigetto della richiesta del ricorrente, che gli vengano messi a di- sposizione tutti i mezzi di prova richiesti mediante l'istanza di complemento istruttorio del 9 gennaio 2019. Da respingere sarebbe anche la richiesta di versare agli atti del procedimento eventuali comunicazioni al Dipartimento federale delle finanze (DFF) ed eventuali atti relativi a procedimenti penali nel contesto del procedimento contro la Banca, in quanto non risultereb- bero pertinenti per la presente procedura e non avrebbero funto da mezzo di prova per il procedimento di enforcement. Il semplice fatto che il ricor- rente abbia qualità di parte nel presente procedimento, non gli consenti- rebbe, per intercessione della FINMA, vedersi accordare un diritto di ac- cesso ad altri incarti (di carattere penale) che, per di più, quest'ultima ritiene essere strumentale ad altri utilizzi e che esulerebbe dall'oggetto della pre- sente procedura. G. Con replica del 17 aprile 2020, il ricorrente ha trasmesso la propria presa
B-6229/2019 Pagina 6 di posizione circa la risposta della FINMA, riaffermando gli argomenti e le conclusioni già esposti nel ricorso. H. In data 30 giugno 2020, l'autorità inferiore ha inoltrato a codesto Tribunale una duplica, nella quale ribadisce la sua posizione e quanto espresso nella decisione impugnata e nella risposta. Segnatamente, la FINMA sottolinea come la misura del divieto di esercizio della professione, sancito all'art. 33 LFINMA, rappresenti, nonostante l'aspetto repressivo, una misura ammini- strativa e non penale, poiché mancherebbe l'intenzione di sanzionare. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
B-6229/2019 Pagina 7 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi- nistrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Contro le decisioni dell'autorità infe- riore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e LTAF in collegamento con art. 54 cpv. 1 LFINMA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.4 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso, su riserva di quanto in- dicato al consid. 16.2. 2. Nella decisione impugnata, la FINMA ha pronunciato nei confronti del ricor- rente un divieto di esercitare ai sensi dell'art. 33 LFINMA per un periodo di tre anni. 2.1 Al fine di poter adempiere i propri compiti (art. 6 LFINMA, art. 23 della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio [LBCR, RS 952.0] e art. 12 lett. a della Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terro- rismo [LRD, RS 955.0]), la FINMA ha a propria disposizione vari strumenti di vigilanza, tra i quali il divieto di esercizio della professione, disciplinato all'art. 33 LFINMA e secondo cui: 1. Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza. 2. Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.
B-6229/2019 Pagina 8 La fattispecie legale dell'art. 33 cpv. 1 LFINMA è data, se una persona ha causato con la propria condotta individuale, in maniera colpevole e cau- sale, una grave violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza presso l'istituto assoggettato a vigilanza (cfr. DTF 142 II 243 consid. 2.2. e seg.). A tal proposito, si noti che il divieto di esercizio della professione oltrepassa il principio della vigilanza istituzionale, ai sensi dell'art. 3 lett. a LFINMA (cfr. sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 2.1), se- condo cui, assoggettate alla vigilanza sono segnatamente le persone che, in virtù delle leggi sui mercati finanziari, necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Responsabili con funzioni dirigenti sono, invece, garanti (ogni persona che, in virtù della sua autorità all'interno della Banca, potrebbe compromettere la continuità dell'esistenza della mede- sima) e altre persone che svolgono funzioni dirigenziali e che hanno un certo grado di responsabilità all'interno dell'organizzazione. Poiché il divieto di esercitare la professione può essere imposto ad una persona fisica, solo qualora venga accertata una grave violazione delle di- sposizioni in materia di vigilanza (art. 33 LFINMA), la questione della re- sponsabilità della persona fisica non può essere valutata indipendente- mente dalla violazione degli obblighi o del diritto in materia di vigilanza da parte dell'assoggettato a vigilanza, in questo caso la Banca. Gli obblighi di vigilanza, la cui violazione grave giustifica la pronuncia di un divieto di eser- cizio della professione ad una persona fisica, ricadono sulla persona giuri- dica sorvegliata e non sulla persona fisica (cfr. DTF 142 II 243 consid. 2.3; DTAF 2018IV/5 consid. 5.5). La domanda se il comportamento in questione rappresenti una violazione del diritto di sorveglianza, costituisce una que- stione di diritto che codesto Tribunale analizza tendenzialmente con pieno potere di cognizione. Tuttavia, la gravità di una violazione delle norme ap- plicabili, costituisce un concetto giuridico indeterminato, la cui interpreta- zione e applicazione da parte della FINMA è esaminata con riserbo da co- desto Tribunale. Infatti, gli aspetti tecnici che comporta la gravità di una violazione, giustificano di lasciare un margine di apprezzamento all'autorità inferiore, segnatamente tenuto conto delle conoscenze tecniche che que- st'ultima possiede (cfr. sentenza del TF 2C_771/2019 del 14 settembre 2020 consid. 16.1 con rinvii; sentenza del TAF B-6370/2018 del 28 aprile 2020 consid. 2 con rinvii).
B-6229/2019 Pagina 9 Pertanto, finché l'interpretazione dell'autorità inferiore non risulta insoste- nibile o non è stato commesso un errore manifesto di valutazione, il sud- detto Tribunale non interviene (cfr. DTAF 2013/59 consid. 9.3.6). Ciò premesso, dal requisito stesso di una violazione grave del diritto in ma- teria di vigilanza risulta che non può bastare una violazione singola, pun- tuale e secondaria degli obblighi derivanti da tale diritto (cfr. decisione del TF 2C_1055/2014 del 2 ottobre 2015 consid. 4.2; decisione del TAF B-5756/2014 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 non pubblicata in DTAF 2017 IV/7). Inoltre, nella scelta della misura da adottare, la FINMA deve rispet- tare i principi generali che regolano qualsiasi attività amministrativa, tra cui quello della proporzionalità (cfr. sentenza del TAF B-6370/2018 del 28 aprile 2020 consid. 2 con rinvii). Ne consegue, segnatamente, che più incisiva è la misura ordinata, tanto più elevati devono essere i requisiti alla gravità della violazione. È il caso, ad esempio, del divieto di esercitare ai sensi dell'art. 33 LFINMA nonché della pubblicazione di una decisione pre- vista dall'art. 34 LFINMA, che incidono sulla posizione giuridica dell'inte- ressato in modo più intenso di una semplice decisione di accertamento ai sensi dell'art. 32 LFINMA (cfr. sentenza del TAF B-6370/2018 del 28 aprile 2020 consid. 2 con rinvii). 3. La procedura di enforcement è una procedura amministrativa di prima istanza, ma non è regolata in maniera più dettagliata né dalla PA, né dalla LFINMA. La FINMA è libera, nell'ambito del regolamento di procedura pre- scritto, di decidere come strutturare la procedura nel caso specifico. In linea di principio vi sono tre possibilità (cfr. sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 5): 3.1 In primo luogo, è possibile condurre procedimenti per ogni singola parte. I procedimenti individuali (Einzelpartei-Verfahren) sono procedimenti separati con qualità di parte per le rispettive parti (parti individuali), tratta- mento procedurale completo e file procedurali propri. Le procedure di en- forcement possono essere dirette contro un istituto sorvegliato, un interme- diario finanziario che opera illecitamente o una persona fisica sospettata di violare la legge di sorveglianza. Tuttavia, se più procedimenti individuali riguardano gli stessi fatti, i vantaggi di condurre vari procedimenti indipen- denti l'uno dall'altro, sono limitati per ragioni di economia amministrativa. La FINMA può sì ordinare l'audizione di testimoni (art. 14 cpv. 1 lett. e PA). Tuttavia, la prova testimoniale è sussidiaria ad altre prove e misure proba- torie. Anche l'audizione di persone fisiche come testimoni in un procedi-
B-6229/2019 Pagina 10 mento contro un ente sorvegliato è regolarmente esclusa, dato che la con- dotta degli organi formali o di fatto dell'ente vigilato è imputabile a quest'ul- timo, per cui la parte può essere interrogata solo come persona informata sui fatti (cfr. PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in: Bernhard Wald- mann/Philippe Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfah- rensgesetz, 2 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016 [in seguito: Praxiskom- mentar VwVG], art. 14 n 7). 3.2 In secondo luogo, è possibile una procedura unica con diverse parti. I procedimenti con più parti (Mehrparteien-Verfahren) hanno un trattamento procedurale uniforme e un solo incarto. Tali procedimenti devono essere distinti dalla "procedura collettiva" (art. 30a cpv. 1 PA) e dai procedimenti contraddittori, che si basano su un "rapporto tra controparti con interessi contrari" (art. 31 PA). Tuttavia, gli interessi delle parti coinvolte in un proce- dimento con più parti, non possono essere allineati o contrapposti (cfr. URS ZULAUF/DAVID WYSS/KATHRIN TANNER/MICHEL KÄHR/CLAUDIA M. FRI- TSCHE/PATRIC EYMANN/FRITZ AMMANN, Finanzmarktenforcement, 2 a ed., Berna 2014, pag. 107). In circostanze chiare, i procedimenti di enforcement sono spesso condotti come procedimenti a più parti, perché i fatti sono simili o uguali. In linea di principio, tutte le parti hanno pieno diritto di parte (cfr. OLIVER FRIEDMANN/CHRISTOPH KUHN/FLORIAN SCHÖNKNECHT, Enfor- cement, in: Peter Sester/Beat Brändli/Oliver Bartholet/Reto Schildknecht [ed.], St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht [in se- guito: SGHB], Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, Zu- rigo/San Gallo 2018, § 12 n 68). Di conseguenza, possono partecipare all'assunzione delle prove anche quando vi sono dei fatti che non li riguar- dano direttamente. Così, un fideiussore può partecipare in qualità di parte nel procedimento dell'istituto toccato, se si devono ordinare nel dispositivo della decisione misure sia nei suoi confronti che in quelli dell'istituto. Lo stesso vale per gli ordini contro le parti qualificate (cfr. ZULAUF/WYSS ET. AL., op. cit., pag. 104). Tuttavia, in caso di situazioni complesse, tale pro- cedura non è praticamente più fattibile (cfr. KUHN, op. cit., pag. 54, secondo cui i procedimenti con più parti comportano un notevole lavoro aggiuntivo e richiedono regolarmente più tempo a causa della maggiore necessità di coordinamento). 3.3 In terzo luogo, c'è la possibilità di una procedura globale sotto un unico tetto. La procedura complessiva (Gesamtverfahren) consiste nell'effettua- zione di una procedura principale e di ulteriori procedure che vengono ese- guite successivamente (cfr. KUHN, op. cit., pag. 53; FRIED- MANN/KUHN/SCHÖNKNECHT, in: SGHB, § 12 n 67 e seg.). Si tratta di diversi procedimenti individuali con qualità di parte separata, gestione separata
B-6229/2019 Pagina 11 degl'incarti, ma indagini congiunte, per cui non vi è più un trattamento pro- cedurale completo nei procedimenti individuali. Il procedimento principale ha un impatto sui procedimenti successivi. Gli effetti riguardano la qualità di parte (le parti non hanno la qualità di parte negli altri procedimenti), la tenuta dell'incarto (trasferimento dell'incarto e acceso agli atti a causa di uno status di terza parte), l'indagine (la partecipazione alla raccolta delle prove è limitata), la raccolta delle prove (selezione delle prove), la pronun- cia della decisione e la possibilità di ricorrere (protezione giuridica). Nono- stante queste implicazioni, lo svolgimento di una procedura complessiva è prevista dal regolamento di procedura prescritto, a condizione che le ga- ranzie procedurali siano rispettate. 3.4 Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha trattato il procedimento princi- pale riguardante la banca che ha portato alla decisione del 17 gennaio 2018, cresciuta in giudicato. In un secondo momento, la FINMA ha con- dotto dei procedimenti individuali per chiarire la responsabilità delle per- sone fisiche interessate, segnatamente del ricorrente. Nella decisione im- pugnata, l'autorità inferiore ha preliminarmente esaminato le violazioni commesse dalla Banca, prima di analizzare quelle rimproverate al ricor- rente. Così facendo, la FINMA si è avvalsa della possibilità di una proce- dura complessiva di cui sopra (cfr. consid. 3.3), in conformità con la giuri- sprudenza sui procedimenti di enforcement della FINMA, secondo la quale una decisione contro l'ente sorvegliato in un procedimento principale non può avere valore giuridico contro una persona che lavora per tale ente. Pertanto, nel procedimento riguardante il ricorrente spetta anche al Tribu- nale esaminare se, sulla base del comportamento di quest'ultimo, la Banca si sia resa colpevole di una grave violazione della legge sulla sorveglianza (cfr. sentenza del TAF B-6370/2018 del 28 aprile 2020 consid. 3). 4. Diritto applicabile Appurata l'ammissibilità del ricorso, è necessario stabilire le normative ap- plicabili. Infatti, visto lo spazio temporale nel quale si sono svolti i fatti rim- proverati al ricorrente (cfr. fatti A), sono rilevanti le regole del diritto inter- temporale. 4.1 In caso di modifica della base giuridica e in assenza di corrispondenti disposizioni transitorie nel relativo atto normativo, il diritto applicabile deve essere determinato secondo le norme generali intertemporali. Di conse- guenza, in termini temporali, sono generalmente applicabili i principi giuri- dici sostanziali che erano in vigore al momento della realizzazione dei fatti
B-6229/2019 Pagina 12 giuridicamente rilevanti (cfr. DTF 143 V 446 consid. 3.3, 137 V 105 con- sid. 5.3.1, 130 V 445 consid. 1.2.1, rispettivamente con rinvii; sentenza del TAF B-3930/2016 del 25 novembre 2019 consid. 2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, marg. 408; ALAIN GRIFFEL, in: Felix Uhlmann [ed.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, pag. 8 e segg.). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr. sentenza del TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013 consid. 1.4.3.1 con rinvii). 4.2 Nella fattispecie, il periodo in cui si sono svolti i fatti rimproverati al ri- corrente, rispettivamente in cui si è realizzato lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, va dal 2006 al 2016. 4.3 Pertanto, le normative applicabili (leggi, ordinanze, circolari) al caso in specie sono quelle in vigore dal 2006 al 2016, segnatamente:
5.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la viola-
B-6229/2019 Pagina 13 zione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di ap- prezzamento (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi- camente rilevanti (lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c). 5.2 Il ricorrente fa valere una violazione del diritto federale, nella misura in cui la decisione impugnata sarebbe contraria al principio della buona fede processuale, nonché violerebbe vari principi fondamentali. Infatti, nell'am- bito dell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nel caso in specie, la FINMA sarebbe venuta meno al divieto di "venire contra factum pro- prium", in quanto essi sarebbero stati in parte presentati nella decisione impugnata in modo fuorviante ed in contraddizione ai fatti accertati nella decisione contro la Banca. Oltre a ciò, l'accertamento stesso dei fatti sa- rebbe avvenuto in maniera incompleta ed inesatta, nonché in violazione del suo diritto di essere sentito (consid. 6-9). Dal punto di vista materiale, il ricorrente afferma che i requisiti per ordinare il divieto di esercitare la professione non sarebbero soddisfatti (con- sid. 11-13). Infatti, egli avrebbe svolto la propria attività in qualità di membro della Direzione Generale della Banca, nonché di Responsabile della Divi- sione 1 Private Banking & Asset Management nel rispetto delle disposizioni legali. Mancando, pertanto, il nesso di causalità tra il suo comportamento e le violazioni commesse dalla Banca, nonché i requisiti della colpevolezza e della gravità delle eventuali violazioni da lui commesse, egli non risulte- rebbe responsabile delle violazioni delle disposizioni di legge sulla vigi- lanza da parte della Banca. La durata del divieto pronunciato dalla FINMA nonché i costi di procedura stabiliti nella decisione impugnata, sarebbero stati fissati in maniera arbitraria (consid. 15). 5.3 Oggetto della presente procedura di ricorso sono il divieto di esercizio della professione (punto 1 del dispositivo) e i costi della procedura dinanzi alla FINMA, fissati a fr. 30'000.– (punto 3 del dispositivo), pronunciati nella decisione impugnata del 18 ottobre 2019. Non è invece oggetto della presente procedura la decisione emessa contro la Banca in data 17 gennaio 2018. Tutti i riferimenti alla procedura contro la Banca, nonché alla relativa decisione, possono servire tuttalpiù come elementi informativi atti ad una comprensione complessiva degli eventi ac- caduti tra il 2006 e il 2016. Non hanno tuttavia una valenza giuridica nei confronti del ricorrente. 6. Art. 6 CEDU Sul piano procedurale, il ricorrente censura in primo luogo la violazione di
B-6229/2019 Pagina 14 garanzie procedurali penali, derivanti dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in relazione al procedimento di enforcement. In particolare, il fatto che la FINMA rimproveri al ricorrente di non aver mai manifestato al- cuna volontà di contribuire a far emergere la verità, di aver minimizzato le proprie responsabilità e di non aver dimissionato dalla Banca, costituirebbe secondo il medesimo una violazione del principio "nemo se ipsum detegere atque accusare", tutelato dall'art. 6 CEDU e dall'art. 14 cpv. 3 lett. g del Patto ONU II. 6.1 6.1.1 L'art. 6 CEDU, in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 (Patto ONU II, RS 0.103.2), garantisce il diritto ad un equo processo, inclu- dendo segnatamente specifiche garanzie procedurali per i procedimenti penali, quali il principio nemo tenetur (art. 6 cpv. 1 CEDU e art. 14 cpv. 3 lett. g Patto ONU II), la presunta innocenza (risp. al cpv. 2), diritto all'infor- mazione, difesa effettiva, diritto di difesa, diritto di interrogazione e con- fronto, diritto ad un interprete gratuito (risp. al cpv. 3), nonché il principio ne bis in idem (art. 14 cpv. 7 Patto ONU II, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU). 6.1.2 Il diritto di non autoaccusarsi permette all'imputato di un'accusa pe- nale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU di astenersi dal rispondere. Dal diritto dell'imputato di non dover contribuire alla propria condanna, deriva soprat- tutto l'obbligo per l'autorità inferiore di condurre la propria inchiesta, senza basarsi su mezzi di prova ottenuti con la forza o sotto pressione, in inot- temperanza del volere del medesimo. Secondo la pratica del Tribunale fe- derale, non tutti gli obblighi concernenti la messa a disposizione di infor- mazioni che a loro volta richiederebbero una sanzione, sono illeciti. Piutto- sto, è interdetta la cosiddetta "improper compulsion", ovvero una forma di costrizione abusiva o sproporzionata (cfr. DTF 142 II 243 consid. 3.3 con rinvii). 6.1.3 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), si tratta di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU, quando il diritto nazionale attribuisce un provvedimento statale al diritto penale, op- pure quando la natura, la tipologia, la gravità e/o la sanzione della contrav- venzione indicano un carattere penale (cfr. DTF 142 II 243 consid. 3.4 con rinvii).
B-6229/2019 Pagina 15 6.2 Il divieto di esercizio della professione in oggetto, pronunciato nei con- fronti del ricorrente, verte sull'art. 33 LFINMA, trovando quindi la sua base legale nella sezione degli strumenti di vigilanza a disposizione della FINMA. 6.2.1 Il diritto di vigilanza non mira, contrariamente a quanto previsto dal diritto penale, ad una sanzione per un comportamento illecito. Infatti, giusta l'art. 4 LFINMA, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della fun- zionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, non- ché la capacità di quest'ultima di affrontare le sfide future (cfr. art. 1 LFINMA). 6.2.2 A prescindere dagli elementi repressivi contenuti nel divieto di eser- citare la professione di cui all'art. 33 LFINMA (cfr. Messaggio del 1° feb- braio 2006 sulla LFINMA [FF 2005 2625, 2676 e segg.]), questa sanzione è da qualificare come amministrativa e non penale secondo il diritto nazio- nale (cfr. DTF 142 II 243 consid. 3.4). 6.2.3 Visto quanto precede, il divieto di esercizio della professione ai sensi dell'art. 33 LFINMA, non rappresenta una sanzione penale secondo l'art. 6 CEDU, bensì costituisce, per quanto riguarda la sua natura e la sua por- tata, una restrizione della libertà economica, limitata nel tempo. Il ricorrente si avvale, dunque, inutilmente dell'art. 6 CEDU e delle sue garanzie, le quali non trovano applicazione nei procedimenti di enforcement (cfr. DTF 142 II 243 consid. 3.2-3.4; sentenze del TF 2C_315/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 4.1, 2C_771/2019 del 14 settembre 2020 consid. 5, 2C_790/2019 del 14 settembre 2020 consid. 4 e 2C_192/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 3, rispettivamente con rinvii; sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid.4.3 con rinvii). 7. Diritto di essere sentito Il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto l'autorità inferiore avrebbe, da un lato, motivato insufficientemente alcuni rimproveri mossi nei confronti del medesimo e alcune affermazioni fatte a tal proposito (ricorso margg. 68-69). Per di più, la FINMA avrebbe violato i propri obblighi motivazionali, nella misura in cui non avrebbe preso in considerazione accertamenti e decisioni di altre autorità federali che ri- guardano la stessa Banca e lo stesso sistema antiriciclaggio proprio nello stesso periodo qui in esame.
B-6229/2019 Pagina 16 Dall'altro lato, la FINMA avrebbe ingiustificatamente ignorato alcuni docu- menti probatori inoltrati dal ricorrente mediante istanza di complemento istruttorio del 9 gennaio 2019. 7.1 Giusta l'art. 29 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, non- ché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (cpv. 1). Le parti hanno diritto d'essere sentite (cpv. 2). Tale garanzia non serve solo a chia- rire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi, da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'al- tro lato, un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 4.2). Il principio del diritto di essere sentito garantisce all'interessato il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. artt. 26-28 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative ri- sultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e artt. 32-33 PA), il diritto di esprimersi prima che sia resa una deci- sione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29-31 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA). Il diritto di essere sentiti fa parte del principio generale di un processo equo (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4; 134 I 140 E. 5.2; BERNHARD WALDMANN, in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney [ed.], Basler Kommentar Bundesverfassung [in se- guito: BSK-BV], 2015, art. 29 n. 40). 7.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola- zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve pertanto essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1). A titolo eccezionale, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un succes- sivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione com- petente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1).
B-6229/2019 Pagina 17 7.3 Il sopra citato obbligo di motivare la propria decisione è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'au- torità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata gui- data e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 243 consid. 3.1 con rinvii, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 con- sid. 6.1). 7.4 Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. consid. 8 e 11.1), segnatamente le indicazioni dettagliate concernenti la questione relativa alla disposizione di vigilanza da cui scaturisce l'obbligo di compiere quale atto ed in quale misura il ricorrente avrebbe violato tali disposizioni, nonostante vi fosse un obbligo legale di agire, consentono al ricorrente di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'auto- rità superiore, ovvero il Tribunale, e illustrano sufficientemente su quali ele- menti essa ha basato la propria decisione, come, del resto, il ricorrente ha effettuato in maniera esaustiva. Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile, va consi- derato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 8. Il ricorrente censura una violazione del divieto di "venire contra factum pro- prium", in quanto la FINMA avrebbe fondato la propria decisione su una parte dei fatti, tralasciando quelli a carico di altri organi della Banca. Inoltre, egli afferma che la decisione impugnata ignorerebbe, senza fornirne una motivazione, i seguenti documenti probatori inoltrati mediante istanza di complemento istruttorio datata 9 gennaio 2019: a) sentenza del Tribunale penale federale per l'assoluzione del signor D._______ dall'accusa di omessa comunicazione al MROS datata 18.10.2018 (doc. 1), dove si legge, fra l'altro, quanto segue: "(...) riguardo alle "carenze strutturali", a livello organizzativo e di messa a disposizione delle risorse, tali da mettere in serie difficoltà il servizio di lotta contro il riciclaggio" (consid 4.5.6., pag. 18). b) decreto di archiviazione emanato dal Ministero Pubblico della Confe- derazione nel procedimento datato 18.12.2017 contro la banca A._______ per carenze organizzative connesse al riciclaggio (doc. 2),
B-6229/2019 Pagina 18 accertate e sottolineate nel considerando 17, pag. 7, ultimo capo- verso. c) decreto di archiviazione del Ministero Pubblico della Confederazione a favore della signora E._______ datato 18.12.2017, per infrazioni analoghe nella sua qualità di dipendente della Banca A._______ (doc. 3), dove si accerta fra l'altro: "(...) il disfunzionamento dei compiti dei controlli di secondo livello di competenza dell'Ufficio Legal e Compliance di A._______ come an- che evidenziato dal Rapporto di Ernst Young SA, Lugano (...)" (con- sid. 12, pag. 6). Tali decisioni ed i relativi atti istruttori, su cui si fondano, apparirebbero rile- vanti dal punto di vista delle carenze sussistenti nel sistema compliance della banca A., proprio nel periodo in cui era operativo anche il ricorrente. La rilevanza delle sentenze del Tribunale penale federale del 18 ottobre 2018 e del Tribunale federale del 28 novembre 2019 sarebbe data, in quanto, seppur concernono un'altra vertenza, esse riguardano la medesima Banca, ovvero la A.. Tali sentenze risulterebbero deci- sive per la presente procedura, poiché confermerebbero lo stato di disor- dine organizzativo, strutturale e funzionale riguardo al sistema antiriciclag- gio e al funzionamento dei tre livelli di prevenzione antiriciclaggio. Pertanto, tali carenze strutturali costituirebbero un fatto accertato che non potrebbe più essere messo in discussione dall'autorità inferiore. La FINMA non avrebbe tenuto conto delle sopramenzionate carenze, venendo così meno al suo obbligo di motivare la propria decisione. Per gli stessi motivi, anche il decreto di abbandono del 18 dicembre 2017 del MPC risulterebbe impor- tante per la presente procedura. L'importanza di tali documenti sarebbe dovuta al fatto che essi dimostrerebbero che al ricorrente non poteva e non potrebbe essere addebitata alcuna mancanza, dal momento che egli non poteva aspettarsi tali carenze in tutto il sistema antiriciclaggio della A._______. Inoltre, tali accertamenti dimostrerebbero, qualora dovessero essere constatate delle mancanze da parte del ricorrente, l'assenza del requisito della gravità di quest'ultime. Infatti, le suddette carenze strutturali dovrebbero essere prese in considerazione, in quanto contribuirebbero a mitigare e ad alleviare un'eventuale mancanza del ricorrente. Pertanto, an- drebbe verificata l'arbitrarietà della decisione impugnata, in considerazione del fatto che la FINMA avrebbe omesso di considerare quanto da lei già accertato nell'ambito della decisione contro la Banca. L'autorità inferiore è invece dell'avviso che i documenti prodotti dal ricor- rente in sede di ricorso non riguarderebbero la presente procedura, e, ad
B-6229/2019 Pagina 19 ogni modo, avrebbero già fatto parte del procedimento di enforcement, in quanto già inoltrati nell'ambito di quest'ultimo. 8.1 Secondo l'art. 12 PA, l'autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti (lett. a); informa- zioni delle parti (lett. b); informazioni o testimonianze di terzi (lett. c); sopralluoghi (lett. d); perizie (lett. e). Giusta l'art. 32 cpv. 1 PA, prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. Le osservazioni tardive delle parti che sembrano essere decisive possono essere prese in considerazione nonostante il ritardo (cpv. 2). L'obbligo dell'esame delle allegazioni presentate, che scaturisce dal diritto di essere sentito, riguarda le osservazioni significative circa il procedimento e il merito. Di conseguenza, il termine "produrre" comprende le affermazioni di fatto, le prove presentate e le allegazioni giuridiche delle parti come delle ri- chieste giuridiche, le eccezioni e le obiezioni (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 5.3.1; WALDMANN/BIC- KEL, in: Praxiskommentar VwVG, art. 32 n° 6). L'obbligo richiede che l'autorità ascolti effettivamente le osservazioni della persona toccata dalla decisione nella sua posizione giuridica, le esamini attentamente e seriamente e le lasci confluire nel processo decisionale, nella misura in cui sono pertinenti (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTAF 2013/46 con- sid. 6.2.3; WALDMANN/BICKEL, in: Praxiskommentar VwVG, art. 32 n° 18). L'obbligo di considerare l'offerta di prova è regolato dall'art. 33 PA. L'art. 33 cpv. 1 PA stabilisce che l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. L'obbligo di assumere prove è correlato al diritto della persona interessata di farne richiesta e di farle assumere. Il dovere di assumere prove esiste a condizione che le prove siano richieste nella forma e nel tempo dovuti, che la richiesta di prove sia pertinente e che le prove offerte siano ammissibili. Le prove devono riferirsi a una circostanza giuridicamente rilevante ed essere idonee a provarla. Anche se tutti i requisiti formali e materiali dell'obbligo di as- sunzione delle prove sono soddisfatti, l'autorità può astenersi dall'assu- merle se i fatti giuridicamente rilevanti sono già stati sufficientemente chiariti (valutazione anticipata delle prove; cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; WALDMANN/BICKEL, in: Praxiskommentar VwVG, art. 32 n° 21 e seg.).
B-6229/2019 Pagina 20 8.2 Nell'ambito di una procedura dinanzi alla FINMA, il diritto di essere sen- titi (art. 29 PA), con tutti i suoi aspetti, è disciplinato dalle disposizioni della PA (art. 53 LFINMA). 8.2.1 Il procedimento di enforcement deve rispettare le garanzie legali. Se è strutturato come una procedura complessiva (cfr. consid. 3.3), come nel caso in specie, deve essere rispettato il concetto procedurale della crescita in giudicato e della sua portata. Nella sentenza DTF 142 II 243, il Tribunale federale conclude che, la decisione che arriva alla constatazione di una violazione degli obblighi nel procedimento contro un assoggettato alla vigi- lanza sui mercati finanziari, non può essere utilizzata contro una persona fisica che lavora o ha lavorato per quest'ultimo. L'effetto vincolante è limi- tato alle decisioni tra le stesse parti (vincolo inter partes). In questo senso, la violazione dei suoi obblighi da parte della Banca, è una questione preli- minare che riguarda un rapporto giuridico pregiudizievole di un terzo. Tut- tavia, la questione preliminare è valutata secondo l'oggetto del conten- zioso. La fattispecie del divieto di esercizio della professione è data, se una persona, attraverso il suo comportamento individuale, provoca in modo causale e colposo una grave violazione delle disposizioni di sorveglianza da parte della persona assoggettata a vigilanza (cfr. DTF 142 II 243 con- sid. 2.2). La grave violazione delle disposizioni di vigilanza costituisce un elemento di fatto. Ciò significa, da un lato, che i fatti rilevanti possono es- sere oggetto di prova nel procedimento contro la persona fisica e che l'au- torità amministrativa deve stabilire i fatti. Tuttavia, significa anche che la decisione deve contenere una corrispondente motivazione (art. 35 PA). Poiché la persona fisica non è stata parte del procedimento contro l'assog- gettato a sorveglianza, la decisione non può esserle obiettata dal punto di vista del passaggio in giudicato, vista l'assenza della qualità di parte (cfr. DTF 142 II 243 consid. 2.3). Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 e segg. PA, è violato se l'autorità inferiore non esamina delle allegazioni con la motivazione che la violazione dei propri obblighi da parte dell'assoggettato a vigilanza è già stata legalmente stabilita, il che equivale a un diniego formale di giustizia. La violazione del diritto di essere sentito porta, inoltre, ad una determinazione incompleta dei fatti, se i fatti giuridi- camente rilevanti non emergono dalla decisione (cfr. DTF 142 II 243 con- sid. 2.4). 8.2.2 Nella procedura complessiva, il procedimento principale riguardante la banca sorvegliata si basa su atti procedurali propri e non per forza sui medesimi del procedimento contro la persona fisica, in quanto non si tratta della stessa cosa. Se l'autorità inferiore sceglie di condurre una procedura
B-6229/2019 Pagina 21 complessiva, come nel caso in specie, essa non è tenuta a consultare l'in- tero incarto del procedimento contro la banca sorvegliata nel procedimento contro il ricorrente (cfr. sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 7.3; FRIEDMANN/KUHN/SCHÖNKNECHT, in: SGHB, § 12 n° 69 e seg.). 8.3 Poiché i rinvii non possono sostituire i necessari accertamenti fattuali della grave violazione in materia di vigilanza, l'estensione della crescita in giudicato porta ad un accertamento incompleto dei fatti. Una decisione am- ministrativa non è adatta a provare un fatto processualmente accertato nei confronti di terzi. Anche in caso di identicità delle parti, l'effetto del valore legale in termini di fatto si estende solo all'oggetto della controversia e non agli elementi della motivazione (cfr. sentenza del TF 1P.706/2003 del 23 febbraio 2004 consid. 2.6). Quindi, nella presente procedura, la deci- sione contro la banca non può sostituire delle constatazioni di fatto. 8.4 Pertanto, nella fattispecie, il fatto che la FINMA non riprenda tutti gli elementi analizzati ed esposti nella decisione contro la Banca, bensì esponga nuovamente come quest'ultima abbia violato i propri obblighi e analizzi in quale misura il ricorrente ne sia responsabile, non rappresenta un abuso di diritto, come invece sostenuto dal ricorrente. Al contrario, la FINMA ha rispettato quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale fe- derale. Infine, in virtù di quanto precede, né la FINMA né il Tribunale sono vincolati da quanto accertato nelle procedure penali sopracitate, conclusesi con dei crediti di archiviazione emanati dal MPC, o oggetto della sentenza del Tri- bunale penale federale del 18 ottobre 2018. 9. Accesso agli atti 9.1 Il ricorrente afferma che "nel rispetto del principio della parità delle armi, fra I'Amministrazione statale, da una parte, e I'assoggettato alla vigilanza della FINMA, dall'altra parte, quest'ultimo deve poter disporre di tutti gli ac- certamenti fattuali dei quali dispone la FINMA. A questi accertamenti ap- partengono tutti quelli che sono contenuti negli atti dei procedimenti penali sia del Dipartimento federale delle finanze come pure nelle relative comu- nicazioni da parte della FINMA, sia al Dipartimento federale delle finanze sia al MPC" (replica marg. 19). Il ricorrente, consapevole dei limiti imposti dalla procedura e dal segreto d'ufficio, sostiene di non aver chiesto l'ac- cesso a tutti gli atti dei relativi procedimenti penali e amministrativi condotti contro la Banca, bensì esclusivamente agli atti secondo i quali sarebbe stata accertata l'esistenza di carenze strutturali nel sistema antiriciclaggio
B-6229/2019 Pagina 22 della Banca. Il ricorrente richiede segnatamente che, poiché da parte della FINMA si insisterebbe sulle conseguenze disciplinari a suo carico, vengano messi a disposizione tutti i documenti riguardanti le responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei responsabili pro-tempore del Servizio Compliance e legale. Ciò si giustificherebbe in particolare an- che per il fatto che alcune di queste persone, dopo essersi allontanate dalla Banca, avrebbero potuto assumere funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione in altre banche, senza nessuna restrizione, né temporale, né di altra natura da parte della stessa FINMA. Si dovrebbe pertanto veri- ficare il rispetto o meno del principio della parità di trattamento, nonché l'arbitrarietà della decisione impugnata. Tuttavia, la FINMA si limiterebbe ad affermare che tali documenti non avrebbero funto da mezzi di prova nella presente procedura e che la richie- sta del ricorrente sarebbe strumentale ad altri utilizzi. Circa l'affermazione della FINMA, secondo la quale il ricorrente non si sarebbe licenziato dalla Banca una volta scoperte le violazioni da essa commesse, il ricorrente di- chiara che sarebbe opportuno se la FINMA mettesse a disposizione tutta la corrispondenza intrattenuta con il CdA della Banca e le relative note di colloqui telefonici e di conferenze personali, dalle quali emergerebbero i reali motivi per i quali la Banca avrebbe deciso solo nel 2017 di scegliere il ricorrente come capro espiatorio. 9.2 In discussione è quindi, da un lato, la questione se e, in caso afferma- tivo, in quale misura l'autorità inferiore sia obbligata a consentire l'accesso agli atti in un procedimento successivo a quello principale e, dall'altro, il diritto della persona fisica all'accesso agli atti di un procedimento condotto contro altre persone responsabili, sia, come in questo caso, agli atti di un procedimento riguardante l'istituto bancario sottoposto a vigilanza, sia agli atti di un procedimento di un'altra persona fisica. 9.3 L'art. 26 cpv. 1 PA prevede che nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o di una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità (lett. a); tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b); le copie delle decisioni notificate (lett. c). Il principio dell'esame degli atti prevede le eccezioni fissate all'art. 27 PA, secondo il cui cpv. 1, l'autorità può negare l’esame degli atti solamente se: un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto (lett. a); un interesse privato importante, in particolare di una controparte, esiga l'osservanza del
B-6229/2019 Pagina 23 segreto (lett. b); l’interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga (lett. c). Il cpv. 2 precisa che il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto. Infine, il cpv. 3 stabilisce che ad una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta. 9.3.1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, designata da questa, gli atti indicati all'art. 26 cpv. 1 PA. Si tratta di atti e documenti che appartengono al rispettivo caso. Il diritto di accesso agli atti si riferisce solo al rispettivo caso e non oltre (cfr. sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 7.3 con rinvii). Il diritto presup- pone che le autorità tengano un incarto e ciò rappresenta anche una con- dizione indispensabile per l'esercizio del diritto di essere sentiti (cfr. DTF 142 I 86 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 3.1; WALDMANN/OE- SCHGER, in: Praxiskommentar VwVG, art. 26 n° 6). L'accesso agli atti è le- gato sul piano personale, alla qualità di parte nel procedimento, poiché la "parte o il suo rappresentante ha diritto" all'accesso agli atti relativi al suo caso (art. 26 cpv. 1 PA). In linea di principio, solo le parti hanno tale diritto (cfr. DTF 139 II 279 consid. 2.2). Terzi hanno solo in casi eccezionali il di- ritto di consultare i dossier. A tal proposito si richiede che possano dimo- strare in modo credibile un interesse particolarmente degno di protezione (cfr. sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 7.3 con rin- vii). 9.3.2 Nella misura in cui la FINMA non ha consultato gli atti del procedi- mento contro la Banca e non era tenuta a farlo, il ricorrente ha un diritto di accesso agli atti solo a condizione che possa dimostrare in modo credibile un interesse particolare degno di protezione (art. 29 cpv. 2 Cost., cfr. WALDMANN BERNHARD/OESCHGER MAGNUS, VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 a ed., 2016, pag. 554 e segg.). Il diritto di ispezionare gli atti può derivare da questo interesse. L'interesse è dato se si può dimostrare in modo credibile che gli atti sono adatti come prova a favore o contro una grave violazione delle disposizioni di vigilanza da parte della Banca. Invece, qualora l'autorità inferiore abbia consultato o abbia dovuto consul- tare gli atti del procedimento contro la Banca (indagine congiunta), il ricor- rente ha un diritto di accesso senza alcuna condizione particolare. L'ac-
B-6229/2019 Pagina 24 cesso può essere rifiutato solo ai sensi dell'art. 27 PA. Il rifiuto è ammissi- bile solo per motivi di prevalenti interessi pubblici o privati alla segretezza (art. 27 cpv. 1 lett. a-b PA). Il diritto di consultazione non può essere rifiutato con la motivazione che gli atti in questione non sono rilevanti per la fatti- specie, perché la valutazione della rilevanza dei medesimi deve essere la- sciata alla parte (cfr. sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 7.3 con rinvii). 9.4 Nella fattispecie, il ricorrente ha qualità di parte nella procedura di en- forcement diretta contro di lui (art. 6 PA). Invece, rispetto ai fascicoli redatti nel procedimento principale contro la Banca e nei procedimenti contro altri responsabili, egli ha una posizione di terzo, in quanto non era parte di que- sti procedimenti (cfr. DTF 142 II 243 consid. 2.3 in fine). Il ricorrente non fa valere in maniera credibile un interesse particolarmente degno di prote- zione per quanto concerne l'accesso agli atti di questi provvedimenti. Per- tanto, un suo diritto di consultazione in tal senso deve essere negato. 10. A questo punto, è necessario esaminare se i fatti pertinenti identificati dall'autorità inferiore costituiscono una violazione del diritto di vigilanza (cfr. consid. 11), e poi se le violazioni in questione devono essere classifi- cate come gravi (cfr. consid. 12). In seguito, andrà esaminato se la con- dotta individuale del ricorrente ha contribuito in modo colpevole e causale alle violazioni commesse dalla Banca (cfr. consid. 13). 11. Violazioni da parte della Banca In sintesi, secondo la FINMA, la Banca avrebbe violato i vari obblighi di chiarimento (vedi consid. 11.2.1.1-11.2.1.3 e 11.2.2), non identificando cor- rettamente l'avente diritto economico (in seguito: ADE) delle relazioni e ge- stendo così dei conti di F._______ (in seguito: F._______) sotto mentite spoglie fino a luglio 2019; l'obbligo di comunicazione a MROS (vedi con- sid. 11.2.1.5); dell'obbligo di allestimento e conservazione dei giustificativi necessari alle transazioni effettuate (art. 7 LRD; vedi consid. 11.2.1.4); il proprio obbligo di allestimento di un efficace sistema di controllo interno e di un'adeguata gestione dei rischi (vedi consid.11.2.3 e 11.2.3.1); nonché della garanzia di un'attività irreprensibile (vedi consid. 11.2.3 e 11.2.3.2). Nella decisione impugnata, la FINMA riassume quanto constatato nella de- cisione contro la Banca, ovvero "la FINMA ha constatato che, a seguito delle inadempienze appurate nell'identificazione, rispettivamente limita- zione e sorveglianza dei rischi, nonché delle violazioni degli obblighi di di-
B-6229/2019 Pagina 25 ligenza generali e particolari in materia di riciclaggio constatate tanto all'a- pertura delle relazioni quanto nell'aggiornamento dei KYC e/o nella sorve- glianza delle relazioni a rischio superiore (sia per quanto riguarda le 83 relazioni legate allo scandalo Petrobras in cui sono emerse diffuse criticità che per quanto attiene ad altre relazioni analizzate dall'incaricato dell'in- chiesta pressa la Banca), A._______ ha ripetutamente violato gravemente gli obblighi di diligenza che le incombevano in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di allestimento e conservazione dei documenti, il principio dell'adeguata gestione dei rischi e la garanzia di un'attività irreprensibile" (decisione impugnata marg. 37). 11.1 In tal senso, risultano dalla decisione impugnata e dagli atti dell'incarto segnatamente i seguenti eventi che hanno condotto alle violazioni da parte della Banca: Nel 2004, A._______ ha acquisito G._______ (Suisse) e con lei un pac- chetto di clientela sudamericana, seguita dal funzionario C.. La DG ha deciso allora di provare a sviluppare il mercato latino-americano, progetto affidato alla coordinazione del suo membro X. (cfr. in- carto dell'autorità inferiore, alleg. "Rapporto del 29 maggio 2017 dell'inca- ricato d'inchiesta" pag. 1-278 e segg.). Nel 2006, la Banca ha aperto un ufficio di rappresentanza a Montevideo (Uruguay), sotto la sorveglianza del ricorrente. Nell'ambito delle sue inda- gini, la FINMA è arrivata a constatare che nel corso del medesimo anno, al fine di acquisire come clienti della Banca alcuni membri della famiglia H., C. ha presentato al ricorrente due dipendenti del di- partimento finanziario della filiale della società H._______ SA, ovvero la F., entrambe con sede principale in Brasile. Per le relazioni aperte presso la Banca per conto di H. (segnatamente I., L., M.. e N.), non risultava fino al 5 luglio 2009 la F._______ come ADE, bensì altre persone. Tali relazioni rappresentavano dei conti di passaggio su cui far transitare per brevi periodi denari destinati ad altre controparti e dagli scambi di corrispondenza risulta che C._______ e il ricorrente ne fossero a conoscenza (cfr. incarto dell'autorità inferiore, alleg. "Rapporto del 29 maggio 2017 dell'incaricato d'inchiesta" pag. 1-085 e seg., 1-291 e seg., "lntervista del 9 febbraio 2017 a X._______",
alleg. al Rapporto C.11.1-24 a C.11.1-35). Nel 2008 C._______ ha informato il ricorrente che alcune società del gruppo H._______ erano già state coinvolte in procedimenti penali per ti- tolo di corruzione in Ecuador, dove erano stati arrestati alcuni alti dirigenti
B-6229/2019 Pagina 26 e sequestrati USD 800 milioni. Il 30 luglio 2009, il medesimo ha comunicato al ricorrente di aver modificato i formulari A per tutte le relazioni aperte nel frattempo, indicando quale ADE la F., senza ricevere alcuna rea- zione dal ricorrente (cfr. decisione impugnata marg. 24; incarto dell'autorità inferiore, alleg. "Rapporto del 29 maggio 2017 dell'incaricato d'inchiesta" pag. 1-089 e segg., "Intervista del 20 aprile 2017 a X."). In seguito ad un viaggio in Brasile nel 2009, al quale hanno preso parte sia C._______ che il ricorrente, nonché il CEO della Banca, nel 2010 C._______ ha messo in contatto il ricorrente e il CEO di A._______ anche con O., gestore indipendente in Brasile, grazie al quale sono state introdotte in Banca quali clienti anche le controparti del Gruppo H.. Nel novembre 2010 e stata così aperta presso A._______ la relazione P._______ SA, il cui ADE era Q., direttore esecutivo della società brasiliana statale R. SA, che ha dato inizio allo scandalo Petro- bras/Lava Jato (cfr. decisione impugnata marg. 25; incarto dell'autorità in- feriore, alleg. al Rapporto C.12.13 e segg.). Nel febbraio del 2014, in seguito alle lamentele di un cliente, la DG ha ispe- zionato per il tramite della Revisione interna gli uffici del Team Emerging Markets (in seguito: Team EM, di cui il ricorrente era il responsabile all'e- poca), trovando diversi formulari A e numerose procure e fascicoli di aper- tura firmati in bianco e non compilati. Nell'aprile 2014, senza formulare al- cun divieto o proporre al Presidente della DG alcuna misura disciplinare nei confronti del personale coinvolto, il ricorrente si è limitato a chiedere a C._______ di inoltrare la documentazione necessaria, aggiungendo che sarebbe potuto essere utile un po’ di formazione relativa alle formalità di apertura (cfr. decisione impugnata marg. 27; incarto dell'autorità inferiore, alleg. "Rapporto del 29 maggio 2017 dell'incaricato d'inchiesta" pag. 1-086 e segg.). II 21 luglio 2014, il Legal & Compliance Office (in seguito: l'ufficio L&C) ha prodotto un rapporto dal quale è emersa una situazione preoccupante, ov- vero gravi lacune e manchevolezze tanto nei profili KYC quanto nei chiari- menti Know your transactions (in seguito: KYT), constatando rilevanti mo- vimenti di denaro in/out in un arco temporale ridotto (e ciò in contrasto con la strategia della Banca volta al private banking). Dall'agosto 2014, il ricor- rente è stato sostituito nella sua funzione di Responsabile della Divisione 1 da S., con l'incarico di risanare la situazione. Nel marzo 2015, la Banca ha segnalato a MROS varie relazioni aventi quali ADE H.. Con lettera del 28 settembre 2015, la Banca ha licenziato con effetto im- mediato C._______ per le criticità notificate e non sanate, ma soprattutto
B-6229/2019 Pagina 27 per il motivo che, a seguito del procedimento penale in Brasile contro Q., condannato dalle autorità brasiliane per riciclaggio e parteci- pazione ad un'organizzazione criminale, sarebbero stati acquisiti nuovi e gravi elementi che proverebbero la totale mancanza di diligenza e di doveri di lealtà nei confronti del datore di lavoro (cfr. decisione impugnata marg. 31; incarto dell'autorità inferiore, alleg. "Rapporto del 29 maggio 2017 dell'incaricato d'inchiesta" pag. 1-089 e segg.). Nell'ambito del rapporto "Brazil Case" del 31 maggio 2016, condotto dal Comitato di Audit, è stato ritenuto che il ricorrente avrebbe violato i suoi obblighi di Responsabile della Divisione 1, sorvegliando in maniera insuffi- ciente l'agire di C. (cfr. decisione impugnata marg. 32; cfr. incarto del ricorrente, alleg. 4). Con decisione del 7 giugno 2016, il CdA di A._______ ha rimosso il ricor- rente dalla carica di membro della Direzione Generale Responsabile della Divisione 1 Private Banking & Asset Management per fargli assumere la posizione di Responsabile dello sviluppo della clientela privata. Con lettera del 22 febbraio 2017, A._______ ha infine comunicato al ricorrente la deci- sione di sospenderlo dal servizio a fronte dei nuovi elementi emersi dalla procedura di enforcement, rescindendo due giorni dopo (24 febbraio 2017) con effetto immediato il suo contratto di lavoro (cfr. decisione impugnata marg. 35). 11.2 Gli obblighi di diligenza imposti agli intermediari finanziari sono de- scritti nella LRD (versione in vigore fino al 31 dicembre 2015), nell'ORD- FINMA 1 (versione in vigore dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2010), non- ché nella vORD-FINMA (versione in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 di- cembre 2015). 11.2.1 Per combattere il riciclaggio di denaro e garantire la diligenza nelle transazioni finanziarie, la LRD impone agli intermediari finanziari diversi obblighi di diritto pubblico, tra cui gli obblighi di diligenza (cfr. artt. 3-8 LRD), da un lato, e gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (cfr. artt. 9-11 LRD) dall'altro lato. 11.2.1.1 Giusta la LRD, l'intermediario finanziario deve, al momento dell'avvio di relazioni d'affari, identificare la controparte sulla scorta di un documento probante (art. 3 cpv. 1 LRD) e giusta l'art. 4 cpv. 1 LRD, richie- dere a quest'ultima una dichiarazione scritta indicante l'ADE, se non c'è identità tra la controparte e l'ADE o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); o se viene effettuata
B-6229/2019 Pagina 28 un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 (lett. c). Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'ADE, l'intermediario finanziario deve procedere nuova- mente ad un'identificazione o ad un accertamento conformemente agli artt. 3 e 4 (art. 5 cpv. 1 LRD). 11.2.1.2 Oltre a ciò, l'intermediario finanziario deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte (art. 6 cpv. 1 LRD). Egli deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari, se la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (art. 6 cpv. 2 lett. a), se vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione cri- minale (art. 260 ter cpv. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP; [art. 6 cpv. 2 lett. b LRD]). Le operazioni presentano particolari rischi di riciclaggio, ad esempio, quando la loro costruzione indica una finalità illecita, quando la loro finalità economica non è riconoscibile, quando appaiono economicamente as- surde, o quando non sono compatibili con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario riguardanti il cliente o la finalità del rapporto d'affari. Deve altresì essere considerato come sospetto qualsiasi cliente che fornisca informazioni false o fuorvianti all'intermediario finanziario, o che, senza un motivo plausibile, rifiuti di fornirgli le informazioni e i docu- menti necessari, ammessi dall'esercizio dell'attività in questione. L'interme- diario finanziario deve chiedere al contraente di fornire informazioni che chiariscano eventuali situazioni insolite, o dissipino ogni ragionevole dub- bio. Egli deve ottenere le informazioni, di cui deve verificare la plausibilità e che gli consentono di avere una comprensione sufficiente dei retroscena, nonché del contesto economico delle transazioni. Pertanto, egli non può accettare una spiegazione qualsiasi da parte del suo contraente e, nono- stante il rapporto di fiducia che ha con il proprio cliente, deve procedere, con spirito critico, ad un esame della verosimiglianza delle sue dichiara- zioni. Il grado di tale analisi dipende in particolare dalla natura della rela- zione d'affari come pure dalle ragioni che hanno portato alla chiarificazione. Ciò deve riguardare, in particolare, la fonte dei fondi depositati, l'attività professionale o commerciale del contraente e la sua situazione finanziaria (cfr. DTF 136 IV 188 consid. 6.3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-3625/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 6.2.2).
B-6229/2019 Pagina 29 Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b LRD, sono sufficienti dei leggeri dubbi per- ché l'intermediario finanziario debba effettuare dei chiarimenti supplemen- tari (cfr. sentenza del TAF B-6815/2013 del 10 giugno 2014 consid. 4.2; WERNER DE CAPITANI, in: Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbre- chen, Geldwäscherei, vol. II, 2002, art. 6 marg. 156 e segg.). 11.2.1.3 Per di più, l'intermediario finanziario deve prendere, nel suo set- tore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e occuparsi, in particolare, di for- mare sufficientemente il proprio personale e svolgere i controlli (art. 8 LRD). 11.2.1.4 Oltre all'obbligo di chiarire l'intermediario finanziario ha anche l'ob- bligo di documentare (cfr. sentenza del TAF B-7096/2013 del 16 novembre 2015 consid. 5.1; CAPITANI, op. cit., Introduzione al cap. 2, marg. 21). In tal senso l'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle tran- sazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle dispo- sizioni della LRD (art. 7 cpv. 1), nonché conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale (cpv. 2), ovvero per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione (cpv. 3). Le informazioni possono es- sere raccolte per iscritto o oralmente (art. 15 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA, nonché art. 18 cpv. 1 lett. a ORD-FINMA). Tuttavia, l'intermediario finanzia- rio deve verificare la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni e documen- tarli. Pertanto, le informazioni risultanti dalle indagini devono essere anno- tate e conservate per iscritto. I documenti devono, quindi, consentire la tracciabilità di ogni singola transazione (cfr. sentenza del TAF B-7096/2013 del 16 novembre 2015 consid. 5.1 con rinvii). 11.2.1.5 Gli obblighi in caso di sospetto comprendono, ai sensi dell'art. 9 LRD, che l'intermediario finanziario dia senza indugio comunicazione al MROS secondo l'art. 23 LRD, se (lett. a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari (punto 1) sono in rela- zione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter cpv. 1 o 305 bis CP, (punto 2) provengono da un crimine, (punto 3) sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o (punto 4) servono al finanziamento del ter- rorismo (art. 260 quinquies cpv. 1 CP); (lett. b) interrompe le trattative per l'av- vio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lett. a.
B-6229/2019 Pagina 30 A tal proposito, i beni derivanti da un reato sono in particolare beni ottenuti attraverso un reato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (cfr. DTF 126 IV 255 con- sid. 3a con rinvii). Un sospetto è considerato fondato se è basato su un'in- formazione concreta, o su più indizi che indicano un'origine criminale dei beni (cfr. sentenza del TF 4A_313/2008 del 27 novembre 2008 con- sid. 4.2.2.3). Se l'intermediario finanziario è concretamente a conoscenza del fatto che sia stata avviata contro il proprio cliente una procedura penale per un reato grave e che i valori patrimoniali in questione potrebbero essere collegati a tale reato, deve di regola optare per la comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD (cfr. CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 2 a ed., 2013, marg. 501 e seg.). In caso di dubbio, l'intermediario finanziario deve sempre optare per una comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD. Que- st'ultima deve essere fatta immediatamente, ovvero nel momento in cui si è venuti a conoscenza, o è stato comprovato il sospetto che nella relazione d'affari siano coinvolti beni con un retroscena illecito (cfr. per tutto la sen- tenza del TAF B-6815/2013 del 10 giugno 2014 consid. 4.3). Inoltre, deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'art. 9 LRD (art. 10 LRD). 11.2.1.6 Infine, si considera che, secondo il Tribunale federale, gli obblighi imposti dalla LRD di cui sopra mettono l'intermediario finanziario in una situazione giuridica particolare. Essi, infatti, creano una posizione di ga- rante, per la quale l'intermediario finanziario ha l'obbligo, nei limiti previsti dalla legge (artt. 3 a 10 LRD), di cooperare con le autorità competenti e può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro, anche solo se non adempie a detti obblighi per omissione (cfr. DTF 136 IV 188 consid. 6.2.2 e 6.3.4). 11.2.2 Gli obblighi impartiti agli intermediari finanziari sono concretizzati dalla vORD-FINMA (1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2015), nonché dall'ORD-FINMA 1 (1° luglio 2003 – 31 dicembre 2010). 11.2.2.1 Secondo l'art. 12 vORD-FINMA (art. 7 ORD-FINMA 1), l'interme- diario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori (cpv. 1). In funzione dell'attività dell'inter- mediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri di cui al cpv. 2. Le relazioni d'affari con persone esposte politicamente (in seguito: PEP) e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore (cpv. 3). L'intermediario finanziario determina le
B-6229/2019 Pagina 31 relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai cpv. 2 e 3 e le designa come tali per l'uso interno (cpv. 4). Per PEP, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA (art. 1 lett. a ORD-FINMA 1), si intende:
B-6229/2019 Pagina 32 11.2.2.4 Secondo l'art. 16 vORD-FINMA (art. 20 ORD-FINMA 1), non ap- pena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili, l'interme- diario finanziario intraprende senza indugio i chiarimenti complementari e li porta a termine al più presto. 11.2.2.5 Ai sensi dell'art. 19 vORD-FINMA (art. 12 ORD-FINMA 1), l'inter- mediario finanziario provvede a un'efficiente sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi supe- riori (cpv. 1). Per la sorveglianza delle transazioni l'intermediario finanziario secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a, ad eccezione degli istituti assicurativi, gesti- sce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che com- portano un rischio superiore secondo l'art. 13 (cpv. 2). Le transazioni rile- vate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario, devono essere espletati i chiarimenti complementari di cui all'art. 14 (cpv. 3). Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e ADE o quelli che effettuano un numero limitato di transazioni possono rinunciare all'uso di un sistema di sorve- glianza delle transazioni se incaricano la loro società di audit di eseguire un controllo annuale sulla loro sorveglianza delle transazioni con assicura- zione di grado elevato (cpv. 4). 11.2.2.6 A tenore dell'art. 25 vORD-FINMA (art. 11 ORD-FINMA 1), la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo esige perso- nale integro e adeguatamente formato (cpv. 1). L'intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro essenziali della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cpv. 2). 11.2.3 Secondo l'art. 3 LBCR, la banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA, senza la quale non può essere iscritta nel registro di commercio (cpv. 1). Tale autorizzazione è concessa se, tra le altre cose, la banca delimita esattamente in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede un'organizzazione pro- porzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo azien- dale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da ga- rantire un'efficace vigilanza sulla gestione (cpv. 2 lett. a). Le condizioni di cui all'art. 3 LBCR relative all'autorizzazione devono es- sere soddisfatte in qualsiasi momento (cfr. sentenza del TF 2C_163/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 2.3).
B-6229/2019 Pagina 33 11.2.3.1 Giusta l'art. 12 OBCR (nonché l'art. 9 vOBCR), la banca provvede ad un'efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni; in singoli casi fondati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni (cpv. 1). La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio; essa deve in particolare rilevare, limi- tare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquida- zione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici (cpv. 2). La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno; in particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla dire- zione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno (cpv. 4). 11.2.3.2 Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR, l'autorizzazione necessaria della FINMA (lett. a) è concessa se le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'atti- vità irreprensibile. Inoltre, giusta l'art. 3f cpv. 1 e 2 LBCR, il gruppo finan- ziario deve essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali. 11.3 Al fine di poter meglio valutare quanto accaduto in seno alla Banca, è necessario comprendere la ripartizione dei compiti e delle responsabilità all'interno della Banca. Di centrale importanza nella struttura organizzativa della Banca sono soprattutto il Consiglio di Amministrazione (in se- guito: CdA), la DG e l'ufficio L&C.
B-6229/2019 Pagina 34 duzione e sull'andamento della Banca, la quale è suddivisa nelle quat- tro divisioni operative seguenti, ciascuna sotto la responsabilità di un membro della DG:
B-6229/2019 Pagina 35 stessa avrebbe constatato nella decisione contro la Banca che, nel periodo dal 2010 al 2015, i ricavi lordi generati dalle relazioni d'affari della Banca legati allo scandalo Petrobras si attestano a franchi svizzeri 2'518'968.–. A detta del ricorrente, i cosiddetti "conti di passaggio" non generano, per loro definizione e per loro fisiologia, ricavi né tantomeno ricavi dell'importo mi- lionario suddetto. Inoltre, lo stesso C._______ avrebbe manifestato la pro- pria soddisfazione per "il mantenimento" dei fondi di H., il che con- fermerebbe il fatto che i suddetti conti venivano considerati da tutti come conti di gestione della tesoreria societaria. L'affermazione della FINMA, secondo la quale il ricorrente avrebbe per- messo che la F. fosse cliente dell'istituto bancario sotto mentite spoglie fino al luglio 2009, viene categoricamente smentita da quest'ultimo. Egli porta come motivazione il viaggio a San Paolo nel 2009, effettuato dal ricorrente e dal CEO della Banca. Ciò dovrebbe dimostrare il convinci- mento del CEO di voler acquisire il gruppo H._______ come cliente. Per- tanto, non si potrebbe parlare di mentite spoglie. 11.5 Visto quanto precede, segnatamente del susseguirsi degli eventi so- pra descritti (cfr. consid. 11.1) e di quanto fatto valere dal ricorrente, il Tri- bunale constata che quest'ultimo cita spesso nel suo ricorso la decisione contro la Banca, utilizzandola a sostegno dei propri argomenti. Egli non contesta le violazioni da parte della A., nuovamente constatate nella decisione impugnata, bensì si limita a contestare qualsiasi rimprovero nei suoi confronti. Il ricorrente afferma a più riprese la totale mancanza di un coinvolgimento da parte sua in tali attività, ma soprattutto l'assenza del nesso di causalità tra il suo comportamento e quanto imputato alla Banca. Risulta dagli atti e da quanto esposto sopra (cfr. consid. 11.1) che la Banca abbia agito indubbiamente troppo tardi rispetto alle esigenze dell'obbligo legale di identificare da subito l'oggetto, lo scopo e il retroscena dei conti e dell'ADE, non dando così prova dell'attitudine proattiva e dello spirito critico dovuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Considerato che l'oggetto dell'obbligo di documentazione si basa sulle informazioni da rac- cogliere e le misure da adottare giusta gli obblighi di cui agli artt. 3-6 LRD e appurata la violazione di quest'ultime, nonché l'assenza delle necessarie informazioni, il Tribunale conclude che la A. ha violato anche l'ob- bligo di documentazione. È constatata, in virtù di quanto esposto sopra, anche l'insufficienza del sistema di controllo interno e di conseguenza l'i- nadeguata gestione dei rischi, utilizzata per di più come argomento princi- pale da parte del ricorrente a giustificazione delle sue eventuali manche- volezze. Viste tali violazioni, ne consegue che le attività svolte dalla Banca
B-6229/2019 Pagina 36 risultano insufficientemente irreprensibili. Pertanto, sussiste una violazione della garanzia di un'attività irreprensibile. 12. Gravità delle violazioni Resta da esaminare se le suddette violazioni debbano essere qualificate come gravi. 12.1 Il ricorrente non contesta in alcun modo la gravità delle violazioni com- messe dalla Banca, anzi, basa buona parte della sua argomentazione in sua difesa, sulla mancata organizzazione e il disfunzionamento diffuso ed esteso a numerosi organi della A._______ riguardo agli obblighi antirici- claggio e agli obblighi di vigilanza e di gestione del rischio. Il medesimo si limita ad argomentare l'assenza di un suo coinvolgimento o conoscenza di quanto accadeva in seno alla Banca. 12.2 L'espressione "grave violazione" costituisce un concetto giuridico in- determinato. Secondo la giurisprudenza, la gravità di una violazione deve essere commisurata principalmente in base a quanto richiesto dalla norma violata o non rispettata (ad es. dal grado della dovuta diligenza, dall'inten- sità del comportamento richiesto, ecc.), ossia dal grado di deviazione dal comportamento secondo normativa. In base al principio di proporzionalità, devono essere valutate l'intensità del comportamento deviante (violazione singola o ripetuta o addirittura continuata) e la motivazione del medesimo. Se la questione centrale rimproverata ad una parte in causa, come in parte nel caso di specie, consiste in un'omissione, va osservato che per le pos- sibili misure prese dalla FINMA sono rilevanti esclusivamente le omissioni di azioni in violazione dei doveri ai sensi delle disposizioni di vigilanza. Di conseguenza, un'omissione può rappresentare una grave violazione di un obbligo di vigilanza solo se una persona sottoposta a vigilanza omette un atto richiesto dal diritto di vigilanza (cfr. DTF 142 II 243 consid. 3.1; sen- tenze del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 13.3 e B-5756/2014 del 18 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvii; BÖSCH, BSK-FIN- MAG, art. 35 LFINMA n. 18). 12.3 Il ricorrente sembra confondere il requisito della gravità delle violazioni commesse dall'assoggettato a vigilanza e la misura in cui il suo comporta- mento ha contribuito a ciò. La condizione della gravità si riferisce alle vio- lazioni commesse (cfr. consid. 2.1; DTF 142 II 243 consid. 2.3). Il fatto che ci siano altri organi e persone responsabili per le violazioni commesse non è in alcun modo atto a "scagionare" il ricorrente dalle proprie responsabilità. Le violazioni da parte della Banca sono state commesse in un lasso di
B-6229/2019 Pagina 37 tempo piuttosto esteso (vari anni, cfr. fatti A) e ripetutamente, ciò che cor- risponde ad una gravità elevata delle medesime. 13. Comportamento individuale del ricorrente A questo punto, è necessario analizzare se il ricorrente abbia causato con il suo comportamento individuale le sopracitate violazioni da parte della Banca, in maniera colpevole e causale e se egli possa, dunque, essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LFINMA. 13.1 Con osservazioni del 24 e del 27 aprile 2018, il ricorrente ha sostan- zialmente contestato che una qualsivoglia violazione gli possa essere ad- debitata e ha pertanto chiesto che nessuna misura venga intrapresa nei suoi confronti, precisando che quanto descritto, tanto nella decisione con- tro A._______ quanto nel rapporto dell'incaricato dell'inchiesta del 29 mag- gio 2017 relativamente al suo comportamento, non sarebbe costitutivo di violazioni del diritto in materia di vigilanza, che non emergerebbe nessuna ragione (e prova) dagli atti per negargli la garanzia di un'attività irreprensi- bile. Dagli atti non trasparirebbe un comportamento da parte sua in viola- zione delle disposizioni di legge. Relativamente alle verifiche delle 40 rela- zioni scelte a campione dall'incaricato dell'inchiesta, il ricorrente ha preci- sato che le suddette non sarebbero state sottoposte alla sua vigilanza e che dunque non si potrebbe dedurre alcun indizio di violazione nei suoi confronti, ma che, anzi, si potrebbe concludere che l'intero sistema antiri- ciclaggio, il suo funzionamento e la vigilanza sul medesimo sarebbero stati insufficienti riguardo all'insieme della clientela della Banca e non solo quella connessa direttamente o indirettamente alla vicenda Petro- bras/H.. Per di più, l'attività di C. ricadeva solo da un punto di vista amministrativo e commerciale sotto la sua responsabilità, mentre gli aspetti legati alla gestione del rischio, nonché alla legislazione antiriciclaggio, non gli incombevano. 13.1.1 Le verifiche di svariate operazioni segnalate dal sistema, le quali sarebbero state effettuate oltre i 14 giorni previsti dalla normativa interna, non potrebbero essere imputate al ricorrente, in quanto mancherebbe il nesso di causalità. La FINMA avrebbe descritto nella decisione contro la Banca del 17 gennaio 2018 le carenze e le omissioni nel sistema di vigilanza antiriciclaggio, di vigilanza prudenziale e di vigilanza sui rischi all'interno della A._______. Secondo tale descrizione, queste carenze sarebbero state importanti, dif- fuse presso numerosi organi e divisioni della Banca, si sarebbero protratte nel tempo per vari anni, avrebbero riguardato centinaia di transazioni per
B-6229/2019 Pagina 38 centinaia di milioni complessivamente. In tal senso, il ricorrente afferma che "Di conseguenza, anche se X._______ avesse messo in atto quelle misure di vigilanza che nella decisione impugnata gli si rimprovera di non avere messo in atto, il risultato sarebbe stato il medesimo" (ricorso marg. 42). Anche rispetto alle cosiddette "strutture opache", non comunicate dalla A._______ a MROS, il ricorrente afferma che anche se lui "avesse provve- duto a segnalare le suddette strutture opache, malgrado ciò non rientrasse nei suoi compiti, ciò sarebbe stato inutile ai fini antiriciclaggio, dal momento che A., comunque, anche quando ne ha avuto conoscenza e in tempi in cui i sospetti erano diventati colossali antiriciclaggio, era rimasta passiva" (ricorso marg. 44). Lo stesso varrebbe per le "mentite spoglie" circa la F. quale cliente della Banca. La FINMA avrebbe accertato la violazione dell'art. 9 LRD da parte di A., la quale però non po- trebbe essergli imputata, in quanto non vi sarebbero stati dei procedimenti penali da parte del Dipartimento federale delle finanze nei confronti del ri- corrente per violazione di tale norma. Per quanto concerne il rimprovero di non aver reagito ai numerosi indizi di riciclaggio nel 2014, ma soprattutto nel 2015 e nel 2016, il ricorrente so- stiene che, anche se "avesse assolto quei doveri che nella decisione im- pugnata gli si rimprovera di avere negletto, all'interno di A. non sarebbe cambiato proprio nulla" (ricorso marg. 46). 13.1.2 ll ricorrente afferma che non potrebbe essergli imputata alcuna col- pevolezza. A sostegno di ciò, egli riporta quanto scritto nel rapporto "Brazil case" del 31 maggio 2016 riguardo a C., ovvero "the relationship manager Mr. C. was either unacceptably ignorant or almost will- fully blind with regard to KYC/KYT when dealing with a number of Brazilian clients from 2006 to 2013, clients that have been involved in corrupt prac- tices". Dunque, non potendo nemmeno concludere alla colpevolezza inten- zionale di C., la FINMA potrebbe ancor meno affermare quella del ricorrente, il quale avrebbe avuto, per di più, ancora meno informazioni all'epoca, di quelle alla base del suddetto rapporto (ricorso marg. 52-53). Il ricorrente sarebbe stato legittimato a ritenere che tutta l'organizzazione e i processi di funzionamento di A. fossero performanti e funzio- nanti. Egli non avrebbe saputo, non avrebbe potuto sapere e immaginare che all'interno di A._______, nel periodo in questione dal 2006 al 2013, esistessero carenze organizzative e di funzionamento cosi ampie, diffuse, persistenti e permanenti come descritte nella decisione contro la Banca.
B-6229/2019 Pagina 39 Segnatamente per quanto concerne gli obblighi relativi al KYC, si sarebbe trattata di una competenza dell'ufficio L&C e il ricorrente non avrebbe avuto motivo di dubitare della sua organizzazione e funzionamento. Il fatto che sia nel 2009 che nel 2010, il CEO della Banca fosse stato coin- volto nella visita agli uffici di H._______ a San Paolo e nella presentazione con O._______ (grazie al quale sarebbero state introdotte in Banca come clienti anche le controparti di H.), il ricorrente sarebbe stato legit- timato a ritenere che tutti gli organi della Banca, a partire dal CEO, appro- vassero e avessero verificato la legittimità delle relazioni d'affari intratte- nute con le controparti di H.. Il ricorrente elenca quali obblighi incombevano a quale organo di A._______, indicando l'ufficio L&C come principale interessato. In tal senso, al ricorrente verrebbe addebitata una complicità nelle violazioni commesse, senza fare la medesima cosa con gli altri organi e membri di questi ultimi, invocando, quantomeno in maniera indiretta, una disparità di trattamento. Ad esempio, il mancato accertamento del reale cliente della Banca sarebbe spettato agli organi responsabili per le misure antiriciclag- gio e non a lui. Anche per quanto concerne la classificazione delle relazioni d'affari con rischio basso/medio, tale compito non sarebbe spettato al ricor- rente e, pertanto, non potrebbe essergli imputato. 13.2 A tal proposito va tenuto conto del fatto che una responsabilità ai sensi dell'art. 33 LFINMA può essere data sia in caso di intenzionalità che in caso di negligenza. Per poterla constatare, è necessario che sia possibile ricon- durre ad un individuo i seguenti comportamenti: una violazione attiva del diritto della sorveglianza, un'attitudine passiva contraria ai propri doveri pur conoscendo le violazioni al diritto della sorveglianza o un'ignoranza colpe- vole delle violazioni commesse. Un'omissione può dare origine ad una grave violazione in materia di vigilanza solo se un istituto sottoposto a sor- veglianza non ha commesso un atto richiesto dal diritto della sorveglianza; in tal caso l'omissione può dare origine ad un divieto di esercitare la pro- fessione. Dunque, è necessario che vi sia un nesso tra la violazione delle disposizioni e i compiti professionali esercitati dal responsabile. 13.2.1 La colpevolezza implica che una responsabilità individuale possa essere ascritta all'interessato, ossia che il comportamento contrario alle di- sposizioni legali gli possa essere personalmente attribuibile. Per di più, vi deve essere un nesso causale tra il comportamento individuale della per- sona in questione e le gravi violazioni di disposizioni legali in materia di
B-6229/2019 Pagina 40 vigilanza (cfr. sentenze del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.4 e 2C_739/2015 del 25 aprile 2016 consid. 2.2). 13.2.2 Il campo d'applicazione personale dell'art. 33 LFINMA si estende alle persone attive nel settore della vigilanza della FINMA, per cui il divieto di esercizio secondo il diritto dei mercati finanziari può essere imposto an- che dopo la fine del rapporto di lavoro con un istituto sottoposto a vigilanza (cfr. DTF 142 II 243 consid. 2.2 in fine). Secondo la chiara formulazione della disposizione, il divieto di esercizio può essere imposto anche a per- sone al di sotto della soglia di garanzia (cfr. Messaggio del 1° febbraio 2006 sulla LFINMA (FF 2005 2625, 2676 e seg.; sentenza del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 3.4 con rinvii). ll destinatario delle disposizioni di vigilanza è l'istituto vigilato (cfr. consid. 8.2.1). Tuttavia, poiché l'art. 33 LFINMA si basa su una norma di attribuzione, è irrilevante che il requisito di garanzia e di organizzazione si applichi alla banca e non alla persona fisica. È anche ininfluente che la persona responsabile della violazione del diritto di sorveglianza sia un garante o meno; per chiarire la responsabilità, non è decisivo che la persona in questione debba essa stessa fornire una garanzia, ma è sufficiente che abbia provocato con il suo comportamento individuale, in maniera causale e colpevole una grave violazione delle di- sposizioni del diritto di sorveglianza presso un ente sorvegliato (cfr. DTF 142 II 243 consid. 2.2 e seg.). 13.3 Nella fattispecie, il ricorrente ha svolto le sue attività in seno alla Banca, tra il 2006 e il 2016, in qualità di membro della DG, nonché di Re- sponsabile della Divisione 1 Private Banking & Asset Management. Tra i suoi compiti e le sue mansioni rientravano, tre le altre, le seguenti:
B-6229/2019 Pagina 41 13.3.1 Dal 2005 al 2016, il ricorrente è stato responsabile della Divisione 1 di A., nella quale C. ha lavorato, dapprima nel Gruppo Private Banking (Capo gruppo: T.), successivamente, nel 2011 e 2012, nel Private Banking I (Capo gruppo: U.), dal 2013 diretta- mente subordinato al ricorrente nel Team EM (responsabile: il ricorrente) fino ad agosto 2014, ed in seguito subordinato al successore del ricorrente S._______ fino al 28 settembre 2015. Sia T._______ che U._______ erano sotto la responsabilità del ricorrente e in quanto tali, hanno dovuto talvolta verificare la plausibilità di alcuni dati o informazioni relative a dei clienti di C., chiedendo all'occorrenza informazioni al ricorrente, il quale li avrebbe rassicurati (cfr. decisione impugnata marg. 16). Dunque, indipen- dentemente dal Capo gruppo, C. è sempre stato funzionalmente subordinato al ricorrente. Il ricorrente è stato durante questo periodo responsabile gerarchico della conduzione e controllo delle unità operative presso le quali erano allocate le 83 relazioni del perimetro denominato Petrobras, fungendo da secondo funzionario (unitamente a C._______ che figurava quale primo funzionario) in 24 di queste relazioni (cfr. decisione impugnata marg. 38 e note di fondo). 13.3.2 È constatabile agli atti (cfr. incarto del ricorrente allegato 4, "rap- porto Brazil case") l'esistenza al 31 dicembre 2014 di varie relazioni con delle caratteristiche simili: C._______ come primo funzionario e il ricorrente come secondo funzionario; come ADE figurava fino a luglio 2009 un'entità o una persona diversa da quella poi figurante in seguito (F.); clas- sificazione bassa/media nonostante dei movimenti in and out in termini di miliardi in totale. A titolo esplicativo e come illustrato nella decisione impu- gnata (marg. 39 e segg.), si notino le relazioni I. (movimenti in and out di oltre 250 milioni, con 91 operazioni segnalate dal sistema come a rischio superiore), L._______ (movimenti in and out di oltre 190 milioni, con oltre 70 operazioni), M.. (movimenti in and out di oltre 280 milioni), V. (movimenti in and out di oltre 400 milioni, con oltre 170 opera- zioni). In merito alle operazioni segnalate dal sistema ed effettuate in ritardo, l'uf- ficio L&C ha indicato all'incaricato d'inchiesta che avrebbe periodicamente richiamato sia C._______ che il ricorrete (cfr. incarto dell'autorità inferiore, alleg. "Rapporto del 29 maggio 2017 dell'incaricato d'inchiesta" pag. 1-093 e segg.).
B-6229/2019 Pagina 42 13.4 Visto quanto precede, risulta un nesso di causalità tra il comporta- mento del ricorrente e le gravi violazioni delle norme in materia di vigilanza da parte della A.. La sua condotta deve inoltre essere qualificata come colpevole, in quanto non è possibile parlare di negligenza o buona fede. Piuttosto, il ricorrente ha consapevolmente sostenuto le attività del suo subordinato C., ha disatteso i suoi obblighi di Responsabile della Divisione 1, nonché di membro della DG della Banca, contribuendo così alle gravi violazioni delle disposizioni di vigilanza. Egli era o avrebbe dovuto essere, vista la sua posizione all'interno della Banca, sufficiente- mente a conoscenza delle violazioni e della gestione inadeguata del rischio in seno alla A._______, e non ha fatto nulla al riguardo, in violazione del suo dovere (cfr. sentenza del TAF B-5041/2014 del 5 ottobre 2015 consid. 3.6.12). Come membro della DG aveva il compito di sorvegliare e verificare regolarmente l'esistenza di un controllo interno adeguato alla dimensione della Banca, mentre in qualità di Responsabile della Divisione 1, egli aveva la supervisione e il coordinamento dell'attività di private banking. Durante il periodo in questione, non vi era un'adeguata gestione del rischio e una struttura di controllo, come del resto affermato dal ricorrente, ma il cui ri- spetto era, tra gli altri, responsabilità del ricorrente. Quindi, un requisito per l'autorizzazione per il funzionamento della Banca, che doveva essere ri- spettato in ogni momento, non è stato soddisfatto. La condotta e la passi- vità del ricorrente, dinanzi a quanto accadeva sotto la sua supervisione, ha messo significativamente in dubbio l'attività della Banca, in relazione al ri- spetto degli obblighi in materia di prevenzione antiriciclaggio. Va da sé che il comportamento del ricorrente ha violato anche l'obbligo di un'ottima reputazione e un’attività irreprensibile, che egli era personal- mente tenuto a rispettare in ogni momento (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR), met- tendo così in pericolo i requisiti per l'autorizzazione della Banca (cfr. sen- tenza del TAF B-5041/2014 del 5 ottobre 2015 consid. 3.7). Per di più, è fondamentale sottolineare che in discussione e problematico è il comportamento del ricorrente e non il risultato finale. Pertanto, l'affer- mazione del ricorrente, secondo cui il risultato non sarebbe cambiato an- che qualora lui si fosse comportato in maniera diversa, non è adatta a re- lativizzare il ruolo che egli ha avuto e la gravità di ciò. 13.5 Per quanto concerne l'affermazione del ricorrente circa la disparità di trattamento subito, egli sembra voler censurare un’errata applicazione del principio della parità di trattamento nell’illegalità.
B-6229/2019 Pagina 43 13.5.1 Secondo l'art. 8 cpv. 1 Cost., tutti gli esseri umani sono uguali da- vanti alla legge. Anche le persone giuridiche possono avvalersi di questo principio. Una decisione o un decreto viola il principio di uguaglianza san- cito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. se fa delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole rispetto alla situazione di fatto da regolare, o se non fa delle distinzioni che sono necessarie in considera- zione delle circostanze, cioè se ciò che è simile non viene trattato in modo identico e ciò che è dissimile non viene trattato in modo diverso. Il tratta- mento ingiustificatamente diverso o simile deve riguardare una situazione di fatto importante. La domanda se c'è un motivo ragionevole per una di- stinzione può avere una risposta diversa a seconda del periodo e delle idee prevalenti. Il legislatore ha un'ampia discrezionalità nel quadro di questi principi (cfr. DTF 142 I 195 consid. 6.1 con rinvii; sentenze del TAF A-4343/2018 dell'1° febbraio 2021 consid. 6.3 e B-5518/2016 del 10 luglio 2019 consid. 10). Il diritto all’uguaglianza di trattamento nell’illegalità può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un’autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 8.6 pag. 510; sentenza del TAF B-2961/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 5.3.2). 13.5.2 Nel caso di specie, non solo le allegazioni del ricorrente sono prive di elementi sostanziali rispetto alla disparità di trattamento, ma per di più, in merito alla parità di trattamento nell’illegalità, non vi sono indicazioni se- condo cui la FINMA non abbia più l'intenzione di perseguire chi adempie le condizioni di cui all'art. 33 LFINMA. Dunque, il ricorrente non può prevaler- sene. 13.6 Pertanto, il ricorrente risulta una persona responsabile ai sensi dell'art. 33 LFINMA. 14. Proporzionalità Occorre, dunque, verificare se il divieto di esercizio in sé, e la sua durata di tre anni, corrispondano in concreto ai requisiti della proporzionalità, par- tendo dal presupposto che tale divieto, in quanto misura amministrativa costituisce una limitazione importante della libertà economica (art. 27 Cost.) del ricorrente (cfr. sentenza del TAF B-7062/2016 dell'8 dicembre 2017 consid. 9 con rinvii).
B-6229/2019 Pagina 44 Secondo l'art. 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. I requisiti alla base di un intervento nei diritti fondamentali risul- tano dall'art. 36 Cost. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile (art. 36 cpv. 1 Cost.). Le restrizioni dei diritti fon- damentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla pro- tezione di diritti fondamentali altrui (art. 36 cpv. 2 Cost.) ed essere propor- zionate allo scopo perseguito (art. 36 cpv. 3 Cost.). 14.1 La LFINMA è una legge in senso formale che stabilisce l’organizza- zione e gli strumenti di vigilanza della FINMA sui mercati finanziari ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 LFINMA). La FINMA esercita la vi- gilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla LFINMA ed è competente per la loro esecuzione (art. 6 cpv. 1 in collegamento con l'art. 1 cpv. 1 e l'art. 56 LFINMA; cfr. sentenze del TAF B-686/2016 dell'11 giugno 2018 consid. 3.2 con rinvii). La Banca sottostà alla vigilanza sui mercati finanziari in quanto titolare di un'autorizzazione (art. 3 lett. a LFINMA in col- legamento con l'art. 3 cpv. 1 LBCR). Le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione, tra le altre l'esigenza di un'organizzazione proporzionata all'importanza degli affari e la garanzia di un’attività irreprensibile, devono essere permanentemente soddisfatte; la sorveglianza della FINMA è alle- stita come vigilanza continua. L'art. 33. LFINMA è una disposizione giuridica generale e astratta in senso formale, sufficientemente definita (circa i requisiti per la determinatezza cfr. DTF 139 I 280 consid. 5.1). La determinatezza dal punto di vista per- sonale risulta dall'attività della FINMA nell'ambito della vigilanza (cfr. MELA- NIE GOTTINI/HANS CASPAR VON DER CRONE, Berufsverbot nach Art. 33 FIN- MAG, in: SZW 2016, pagg. 640 e segg., 644). La determinatezza sotto il profilo sostanziale risulta dalle leggi sui mercati finanziari (nella fattispecie art. 1 cpv. 1 lett. d LFINMA in collegamento con art. 3 cpv. 2 lett. a e c, non- ché art. 3f cpv. 1 e 2 LBCR [principio di un'adeguata gestione dei rischi e garanzia di un'attività irreprensibile]). La determinatezza in merito alle con- seguenze giuridiche del divieto di esercizio della professione deriva, da un lato, dalla subordinazione organizzativa presso un istituto sottoposto a vi- gilanza (attività in posizione dirigenziale: garante e funzione al di sotto della soglia di garanzia, se la persona ha una responsabilità importante ["wesen- tliche Verantwortung"], cfr. HSU/BAHAR/FLÜHMANN, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt [ed.], Basler Kommentar Finanzmarktaufsichtsgesetz [in se-
B-6229/2019 Pagina 45 guito: BSK-FINMAG], 2 a ed., 2011, art. 33 n. 20) e, dall'altro lato, dal pe- riodo di tempo indicato. Sebbene la prevedibilità venga in qualche modo ridotta dal fatto che la "violazione grave" sia un concetto giuridico indeter- minato (cfr. sentenze del TAF B- 686/2016 del'11 giugno 2018 consid. 3.3 con rinvii e B-3930/2016 del 25 novembre 2019 consid. 7.2.2), tuttavia, il medesimo consente di tenere conto di tutte le circostanze pertinenti nel singolo caso. Pertanto, le condizioni poste dalla Costituzione circa la base legale necessaria per una restrizione dei diritti alla libertà economica sono soddisfatte (cfr. HSU/BAHAR/FLÜHMANN, in: BSK-FINMAG, art. 33 n. 11 con rinvii). 14.2 L'interesse pubblico risulta dagli obiettivi della vigilanza, fissati nella LFINMA. Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorren- zialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest’ultima di affrontare le sfide future (cfr. DTF 136 II 43 consid. 3.2, 135 II 356 con- sid. 3.1; sentenza del TAF B-5566/2016 del 16 luglio 2019 consid. 13). 14.3 Circa la sanzione da pronunciare, in generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto ri- chiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di vista analitico, il prin- cipio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la neces- sità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'inte- resse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la se- conda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno forte- mente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrap- posto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in fun- zione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 14.3.1.1 Circa la regola dell'idoneità, tenuto conto che la legge si prefigge principalmente la protezione dei creditori e degli investitori, ma anche la protezione della funzionalità dei mercati finanziari (art. 3 LBCR e 5 LFINMA), il divieto di esercizio della professione, indipendentemente dalla sua durata, è effettivamente idoneo a raggiungere questi scopi d'interesse
B-6229/2019 Pagina 46 pubblico (cfr. sentenza del TAF B-5566/2016 del 16 luglio 2019 consid. 13). Ad ogni modo, dato che l'idoneità del divieto di esercizio della professione, quale misure per ristabilire la fiducia del pubblico nella qualità e affidabilità dei servizi di revisione, è contemplata dalla legge stessa (art. 33 LFINMA), questo Tribunale non può che constatarla anche nel caso in specie (art. 190 Cost.). 14.3.1.2 Per quanto concerne la necessità, si deve sottolineare non solo la gravità delle violazioni riscontrate e il ruolo del ricorrente nella loro com- missione, ma anche il rischio che si ripetano. Infatti, gli argomenti addotti dal ricorrente nell'ambito della presente procedura, dimostrano che egli non ha ancora preso, allo stato attuale, coscienza della natura e della gra- vità delle violazioni con cui è confrontato a giusto titolo. Egli nega ogni tipo di violazione da parte sua, minimizzando il suo coinvolgimento in quelle constatate presso la Banca, affermando che il problema sarebbe stato molto grande a livello di struttura organizzativa, senza rendersi conto della sua posizione centrale ed influente in tale struttura e quindi, della sua re- sponsabilità. Alla luce di questi elementi, si deve riconoscere che il ricor- rente non ha compreso appieno la portata delle norme a cui era sottoposto e che, di conseguenza, il rischio che le violazioni si ripetano qualora egli ricoprisse nuovamente una posizione dirigenziale all'interno di un assog- gettato a sorveglianza, sono elevate. Pertanto, una misura meno severa non entra in linea di conto. 14.3.1.3 Infine, per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, si deve ammettere che l'interesse pubblico al buon funzionamento del mer- cato e alla tutela dei creditori e degli investitori supera chiaramente l'inte- resse del ricorrente a riprendere un'attività manageriale in un istituto sotto- posto alla vigilanza della FINMA. Questa constatazione tiene conto, da un lato, della natura e della gravità delle violazioni di legge che il ricorrente si ostina a contestare e, dall'altro, del fatto che il divieto è limitato alle funzioni dirigenziali all'interno di un istituto soggetto alla vigilanza della FINMA. Il ricorrente è quindi libero di esercitare qualsiasi attività in un altro settore o una funzione non dirigenziale all'interno di un istituto assoggettato a vigi- lanza. 14.4 In relazione alla durata di tre anni, il ricorrente ne afferma la spropor- zionalità, in quanto il procedimento amministrativo sarebbe iniziato il 13 marzo 2018 e, pertanto, il medesimo non eserciterebbe da allora alcuna funzione per la quale è prevista la garanzia di un'attività irreprensibile. Dun- que, il ricorrente richiede che la durata del divieto di tre anni sia ridotta
B-6229/2019 Pagina 47 tenendo conto del periodo già intercorso tra l'avvio del procedimento am- ministrativo, ossia il 13 marzo 2018 e la crescita in giudicato della decisione di divieto. La durata di tre anni sarebbe arbitraria, dato che la FINMA non avrebbe motivato tale scelta, ad esempio facendo riferimento alla sua prassi e alla giurisprudenza di codesto Tribunale. 14.4.1 Dapprima si constata che il ricorrente non fa valere un effetto ante- riore di fatto del divieto insolitamente lungo che avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell'esame della durata della misura (cfr. sentenza del TAF B-3626/2017 del 27 novembre 2019 consid. 6.4). Colui che desi- dera una riduzione della durata del divieto di esercizio, può ottenerla tra- mite richiesta di revoca dell'effetto sospensivo (cfr. sentenza del TF 2C_192/2019 consid. 5.4.2). Infatti, i divieti di esercizio della professione, giusta l'art. 33 LFINMA, sono generalmente pronunciati con effetto a partire dalla crescita in giudicato della decisione (URS BERTSCHINGER, Das Finan- zmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2017 bis ins vierten Quartal 2018, SZW 2018, pag. 719). I ricorsi davanti al Tribunale amministrativo federale hanno generalmente effetto sospensivo ai sensi dell'art. 55 PA. 14.4.1.1 Nella decisione incidentale del TAF B-488/2018 del 28 marzo 2018, l'effetto sospensivo del ricorso è stato revocato in quel procedimento su richiesta del ricorrente, in quanto il divieto di esercizio ordinato dalla FINMA aveva un "effetto preliminare di fatto" ai sensi dell'art. 33 LFINMA. Tuttavia, questi effetti sono considerati dalla dottrina "come circostanze normali di accompagnamento di ogni procedura di controllo giurisdizionale di un divieto di professioni sotto il diritto di sorveglianza". Inoltre, l'esito di un ricorso non è di norma prevedibile. In linea di principio, è pensabile che un ricorrente possa vincere e ottenere l'annullamento di una decisione. In un caso del genere, non sarebbe necessariamente appropriato, dal punto di vista del ricorrente, eseguire in generale la misura ordinata dall'autorità inferiore, senza effetto sospensivo (cfr. sentenza del TAF B-4672/2017 del 27 febbraio 2020 consid. 4.2 con rinvii). 14.4.1.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di revoca dell'effetto sospensivo del ricorso. Di conseguenza, non vi era motivo per codesto Tribunale di esaminare e, se necessario, ritirare l'effetto sospensivo sulla base dell'art. 55 PA. 14.4.2 Quanto alla giurisprudenza di questo Tribunale relativa alla durata dei divieti di esercizio della professione secondo l'art. 33 LFINMA, essa ha per oggetto, a titolo esemplificativo, durate limitate a due anni (cfr. sen-
B-6229/2019 Pagina 48 tenze del TAF B-4827/2017 del 24 febbraio 2020 [Compliance Officer e re- sponsabile dell'ufficio per il riciclaggio di denaro ha gravemente violato i suoi obblighi di diligenza]; sentenza del TF 2C_192/2019 dell'11 marzo 2020 che ha annullato la sentenza del TAF B-488/2018 del 17 gennaio 2019, confermando il divieto di due anni [Responsabile del Dipartimento L&C ha gravemente disatteso i suoi obblighi di diligenza]), a tre anni (cfr. sentenze del TAF B-6370/2018 del 28 aprile 2020 [membro del CdA e direttore della società ha gravemente violato i suoi obblighi si diligenza]; B-5527/2016 del 10 luglio 2019 [membro della Direzione della Banca e del CdA di altre società del gruppo ha violato gravemente i suoi obblighi di diligenza]; B-5553/2016 del 10 luglio 2019 [membro del CdA ha grave- mente violato i propri obblighi di diligenza e fedeltà nei confronti della Banca], confermata dal TF con sentenza 2C_790/2019 del 14 settembre 2020), a quattro anni (cfr. sentenza del TAF B-4672/2017 del 27 febbraio 2020 [manipolazione dei prezzi del mercato azionario]), a cinque anni (cfr. sentenze del TAF B-4757/2017 del 27 febbraio 2020 [manipolazione dei prezzi del mercato azionario], confermata dal TF con sentenza 2C_315/2020 del 7 ottobre 2020; B-3626/2017 del 27 novembre 2019 [CEO e consulente bancario ha gravemente violato i suoi obblighi di dili- genza]; B-5518/2016 del 10 luglio 2019 [presidente del CdA ha grave- mente disatteso i suoi obblighi di diligenza], confermata dal TF con sen- tenza 2C_771/2019 del 14 settembre 2019); B-5566/2016 del 10 luglio 2019 [responsabile e fondatore del gruppo, nonché membro del CdA della Banca ha gravemente violato i propri obblighi di diligenza e fedeltà nei con- fronti di quest'ultima]; B-3625/2014 del 6 ottobre 2015). 14.5 Dunque, il divieto di esercizio della professione per tre anni, con ef- fetto legale a partire dalla crescita in giudicato della decisione in relazione alle violazioni commesse, risulta una misura proporzionata, in quanto atta a garantire gli obiettivi della supervisione del mercato finanziario e il rag- giungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge. La rela- zione tra il fine e il mezzo è quindi assicurata. Ne deriva che, tutto som- mato, la durata di tre anni del divieto è difendibile rispetto al criterio della necessità (vedi la giurisprudenza di cui sopra; cfr. sentenza del TAF B-2780/2016 del 19 aprile 2017 consid. 7.2). Per questo motivo, non vi è motivo di ridurre la durata del divieto per ragioni di proporzionalità. 15. Costi della procedura davanti alla FINMA Infine, il ricorrente contesta il montante dell'emolumento richiesto dall'au- torità inferiore (fr. 30'000.–). Infatti, a suo avviso, l'unico impiego di tempo dovuto al presente procedimento, e non ad altri procedimenti relativi alla Banca, sarebbe stato I'interrogatorio del ricorrente del 21 marzo 2019, neI
B-6229/2019 Pagina 49 corso del quale sarebbero state poste domande su temi che erano già stati trattati ampiamente nei numerosi verbali effettuati da parte del MPC e ri- chiamati agli atti. Fra questi figurerebbero i verbali di quattro lunghi e mi- nuziosi interrogatori, rendendo l'interrogatorio del ricorrente inutile. Il ricor- rente è dell'avviso che i costi di procedura davanti alla FINMA, fissati da quest'ultima a fr. 30'000.–, sarebbero eccessivi, sproporzionati e arbitrari. A tal proposito, secondo le decisioni della FINMA di cui il ricorrente è a conoscenza, apparirebbe che il montante di fr. 30'000.– venga applicato come tariffa costante. 15.1 Dall'altro lato la FINMA afferma che i costi reali generati dalla proce- dura sarebbero stati ben superiori a quelli ridotti e effettivamente posti a carico del ricorrente, conformemente al principio dell'equivalenza. 15.2 L'art. 46a della Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Go- verno e dell'Amministrazione (LOGA [RS 172.010]), rappresenta la base legale per la riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le pre- stazioni di servizi dell’amministrazione federale. Trattandosi della FINMA, l'art. 15 cpv. 1 LFINMA prescrive che quest'ultima riscuota emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. La regolamenta- zione dei costi segue il principio di causalità (art. 15 cpv. 1 LFINMA; cfr. sentenza del TAF B-205/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 5.2.3). L'Or- dinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse della FINMA (Oem-FINMA [RS 956.122]) precisa i principi che reggono la riscos- sione di emolumenti. Questa prevede che, per quanto possibile, la FINMA imputi i suoi costi direttamente ad uno dei suoi ambiti di vigilanza e che i costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell’ambito (art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1 Oem- FINMA). Assoggettato all'emolumento è chiunque occasioni una decisione (art. 5 cpv. 1 lett. a Oem-FINMA). Secondo l'art. 8 Oem-FINMA, il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell’allegato (cpv. 1) e la FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell’allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere opera- zioni analoghe e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata (cpv. 2). Per decisioni, procedure di vigilanza e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell’importanza dell’affare per la persona assogget- tata (cpv. 3). La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare riveste in seno alla FINMA e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata (cpv. 4). Le tasse della FINMA, in quanto contributo causale, devono rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza
B-6229/2019 Pagina 50 (cfr. sentenze del TAF B-6421/2019 del 19 maggio 2020 consid. 5.1 e B-4672/2017 del 27 febbraio 2020 consid. 5.3). Il principio di equivalenza stabilisce che l'importo del contributo richiesto a una determinata persona deve essere in relazione al valore oggettivo della prestazione che le è stata fornita (rapporto di equivalenza individuale) (cfr. DTF 139 III 334 consid. 3.2.2 e 135 I 130 consid. 2). Il valore della prestazione è misurato o in termini di utilità per il contribuente o in termini di costo rispetto alle spese complessive dell'attività amministrativa in que- stione (cfr. DTF 118 Ib 349 consid. 5 e 109 Ib 308 consid. 5b; sentenza del TAF B-5087/2010 del 1° marzo 2011 consid. 4.2.1). Affinché il principio di equivalenza sia rispettato, il canone deve essere ragionevolmente propor- zionato al servizio fornito dall'amministrazione, il che non esclude tuttavia una certa schematizzazione. Non è necessario che, in ogni caso, la tassa corrisponda esattamente al costo dell'operazione amministrativa (cfr. DTF 139 III 334 consid. 3.2.4 e 128 I 46 consid. 4a). Tuttavia, le tasse devono essere stabilite secondo criteri oggettivi e non devono creare differenze che non siano giustificate da motivi pertinenti. L'aliquota della tassa non deve in particolare impedire o rendere eccessivamente difficile il ricorso a determinati istituti (cfr. DTF 106 Ia 241 consid. 3b e 106 Ia 249 consid. 3a). 15.3 Nella fattispecie, non vi sono elementi per poter considerare le ore di lavoro elencate nella Leistungsübersicht, inoltrata dall'autorità inferiore con la propria risposta, come eccessive per la trattazione del caso e la reda- zione della decisione impugnata. Del resto, lo stesso ricorrente afferma che tale importo sarebbe stato applicato anche in altre procedure di enforce- ment simili a questa, dando l'impressione che si tratti di una tariffa costante. Il Tribunale ritiene plausibile che delle procedure simili causino dei costi più o meno simili. Nello stesso tempo, è perfettamente ammissibile che, in caso di costi superiori l'autorità inferiore provveda a ridurli, fissandosi una sorta di tetto interno per le procedure di un certo tipo, come la medesima dichiara di aver effettuato nella fattispecie (cfr. risposta marg. 6). Sia come sia, se l'autorità inferiore prescinde parzialmente dal principio di causalità dei costi per ridurli a favore del ricorrente, ciò non può essere considerato né eccessivo, né sproporzionato, né arbitrario, nella misura in cui non è lesivo per il ricorrente. Pertanto, l'emolumento di fr. 30'000.– risulta giustificato e a carico del ri- corrente. 16. Art. 48 LFINMA - contra legem In ultimo, rispetto all'affermazione della FINMA che essa si riserverebbe "la
B-6229/2019 Pagina 51 facoltà anche dopo la scadenza del divieto, di verificare la garanzia di un'at- tività irreprensibile di X._______, nel qual caso egli intenda nuovamente assumere una posizione che la richieda" (decisione impugnata marg. 93), il ricorrente contesta che si tratterebbe di una condizione contra legem. lnfatti, l'art. 33 LFINMA prevedrebbe esclusivamente la misura del divieto di professione e non la facoltà per la FINMA di prolungare questo divieto oltre la misura stabilita mediante la decisione impugnabile. 16.1 L'art. 48 LFINMA prevede una sanzione in caso di inosservanza delle decisioni della FINMA. Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a fr. 100'000.– (cfr. sentenza del TAF B-687/2016 del 27 febbraio 2020 consid. 4.2.4). Non si tratta di una misura indipendente (cfr. DTF 135 II 356 consid. 5.1). Dal momento che la deci- sione deve essere intimata all’assoggettato con la comminatoria della pena, il reato non può essere commesso per negligenza. È punito di con- seguenza solo il reato commesso intenzionalmente (cfr. Messaggio del 1° febbraio 2006 sulla LFINMA [FF 2005 2625, 2684 e segg.]). 16.2 Anche quest'ultima censura del ricorrente risulta infondata, in quanto l'ammonimento nella decisione impugnata è previsto dalla legge stessa e, pertanto, la FINMA non è andata contra legem con la formulazione del punto 2 del dispositivo della decisione impugnata. Va da sé che un'even- tuale multa ed il relativo importo dovrà, se del caso, essere oggetto di una decisione separata soggetta a ricorso. Visto quanto precede, nella fattispe- cie può essere lasciata aperta la questione dell'interesse del ricorrente all'accertamento della facoltà della FINMA di verificare la garanzia di un'at- tività irreprensibile dopo lo scadere del divieto dell'esercizio della profes- sione e, quindi, dell'ammissibilità di questa censura. 17. Alla luce dei considerandi precedenti, il Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha disposto un divieto di esercizio nei confronti del ricorrente, la medesima non ha violato il diritto federale, ma rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione della FINMA del 18 ottobre 2019 è confermata.
B-6229/2019 Pagina 52 18. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soc- combe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). 18.1 Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso e dell’onere di lavoro per trat- tare la procedura di merito, le spese processuali sono fissate a fr. 10'000.–. Tale importo è posto a carico del ricorrente totalmente soccombente e verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'an- ticipo di fr. 10'000.– già versato dal ricorrente in data 20 dicembre 2019. 18.2 Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 19. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). 19.1 Nella fattispecie, il ricorrente, totalmente soccombente, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. 19.2 L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
B-6229/2019 Pagina 53 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui sia ammissibile. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 10'000.– e poste a carico del ricorrente. Questo importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 10'000.– già versato dal ricor- rente in data 20 dicembre 2019. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
B-6229/2019 Pagina 54 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 6 maggio 2021