Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5877/2009
Entscheidungsdatum
08.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e II B-58 7 7 /2 00 9 /b rf/ pa i /r u t {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 8 . l u g l i o 2 0 1 0 Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Frank Seethaler, cancelliere Ciro Papini. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, autorità inferiore, che agisce tramite la, Commissione federale di maturità professionale, esami federali di maturità professionale - estate 2009. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

B- 58 77 /2 0 0 9 Fatti: A. In data del 1o marzo 2008 A._______ (in seguito ricorrente) si iscriveva alla prima parte degli esami federali di maturità professionale. Dopo aver superato i primi esami parziali, tenutisi nell'estate del 2008, la ricorrente partecipava ai secondi esami parziali nelle seguenti materie: Progetto Didattico Interdisciplinare (PDI), 1 a e 2 a lingua nazionale, 3 a lingua nonché Economia politica, Economia aziendale e Diritto. La ricorrente consegnava il lavoro PDI in coppia con un'altra esaminanda (cfr. Programmi degli Esami federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, pag. 33, cifra 8.4). Nell'ambito della procedura di ricorso il fatto di aver svolto l'esame PDI in coppia non è stata oggetto né di censure dalla parte della ricorrente né di critiche da parte degli esaminatori. Con missiva raccomandata datata 8 settembre 2009, la Commissione Federale di Maturità Professionale (in seguito Commissione federale) comunicava alla ricorrente il mancato superamento degli esami per l'ottenimento della maturità professionale, poiché sia la versione scritta del PDI, che la sua presentazione orale, erano state ritenute insufficienti. Sia il lavoro scritto che l'esame orale avevano ottenuto infatti una nota 3,5. B. Con ricorso del 7 ottobre 2009 la ricorrente contesta la nota ottenuta in merito al lavoro scritto, ritenendo scorretta la valutazione degli esperti per quanto riguarda la forma, il contenuto e la struttura del testo consegnato. La ricorrente contesta inoltre, che in occasione di un incontro con gli esaminatori dedicato ad un esame preliminare del PDI scritto, ai quali ne era stato inviato un abbozzo, non le era stato detto che la qualità del documento fosse carente. Secondo la ricorrente, l'abbozzo inviato, rappresentava il lavoro "praticamente terminato" e se le avessero comunicato allora le lacune del testo, avrebbe potuto effettuare le necessarie modifiche prima di consegnarne la versione definitiva. La ricorrente poneva infine l'accento sull'impossibilità di prendere posizione in merito alla valutazione dell'esame orale, poiché nonostante avesse richiesto delle informazioni, non aveva ricevuto dalla Commissione federale alcun tipo di indicazione a riguardo. Pagi na 2

B- 58 77 /2 0 0 9 C. Con ordinanza del 28 ottobre 2009 il Tribunale amministrativo federale chiedeva all'autorità inferiore (nell'occasione l'Ufficio Federale della Formazione e della Tecnologia, in seguito Ufficio federale) di inoltrare entro il 27 novembre 2009 una risposta in merito al ricorso in questione. Questo termine è però trascorso infruttuoso. D. Con lettera raccomandata del 16 dicembre 2009 la Commissione federale chiedeva il ripristino del termine decorso per inoltrare una risposta, motivando che l'ordinanza del 28 ottobre 2009 era stata erroneamente trasmessa dal Tribunale scrivente all'Ufficio federale, nonostante la Commissione federale fosse da considerare autorità inferiore responsabile nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale di fronte all'autorità scrivente. E. Con ordinanza del 30 dicembre 2009 il Tribunale ripristinava il termine a favore della Commissione federale per rispondere al ricorso. Inoltre, menzionando alcune conseguenze della questione, invitava sia la Commissione federale, che l'Ufficio federale, ad esprimersi in merito alla domanda relativa a chi dovesse essere considerato come autorità inferiore nella procedura in corso, mantenendo che fino ad avviso contrario, lo scrivente Tribunale continuava a ritenere l'Ufficio federale come tale. F. L'Ufficio federale non inoltrava in merito nessuna risposta. Con lettera raccomandata del 22 gennaio 2010 la Commissione federale chiede la reiezione del ricorso e si esprime in intesa con l'Ufficio federale, in merito alla domanda relativa all'autorità inferiore. Per quel che riguarda la valutazione dell'esame della ricorrente, la Commissione federale si basa sulle annotazioni e sulla presa di posizione degli esaminatori allegate alla lettera del 22 gennaio 2010 (allegati 11 e 14). La Commissione federale espone inoltre come essa stessa dev'essere considerata autorità inferiore nella procedura di ricorso in merito ad un esame federale di maturità professionale. Nello scritto la Commissione federale motiva la sua risposta argomentando come da una parte, la sua posizione di autorità inferiore sarebbe desumibile dalla legge, dato che, rimandando alle disposizioni legali in vigore, essa ha il compito di svolgere gli esami federali, la sua Pagi na 3

B- 58 77 /2 0 0 9 direttrice ne è la responsabile, appone in intesa con l'Ufficio federale la sua firma sul foglio delle note e ottiene dall'Ufficio federale un segretariato che si occupa di tutti i compiti organizzativi e amministrativi. Dall'altra parte la Commissione federale sottolinea come l'Ufficio federale non intrattiene contatti né con gli esperti esaminatori, né con i candidati e viene informato solo in modo sommario sullo svolgimento degli esami. In caso di ricorso solo la Commissione federale disporrebbe dell'incarto completo relativo ad ogni candidato ed sarebbe quindi l'unica istanza in grado di esprimere un giudizio relativo ad un esame contestato. Per questi motivi la Commissione federale sostiene che la designazione dell'Ufficio federale come autorità inferiore in una procedura di ricorso di fronte al Tribunale non soddisferebbe la prassi. G. Su invito con ordinanza del 4 febbraio 2010, la Commissione federale inoltrava con lettera raccomandata del 26 febbraio 2010 una presa di posizione degli esperti responsabili in merito all'esame orale della ricorrente ritenendo così completa la risposta al ricorso con la quale se ne chiede la reiezione. H. Con lettera raccomandata del 22 marzo 2010 la ricorrente inoltrava una presa di posizione in merito alle valutazioni degli esperti relativa al suo esame orale ripetendo come gli esaminatori avrebbero giudicato in modo scorretto la sua prestazione. I. Con ordinanza del 29 marzo 2010 la scrivente autorità dichiarava concluso lo scambio di scritti. J. A. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno Pagi na 4

B- 58 77 /2 0 0 9 potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso (DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii). Giusta l'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR 172.021), fatto salvo per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF che rappresentano un'eccezione. Conformemente all'art. 33 lett. d LTAF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente. L'atto impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Indipendentemente dalla domanda di chi sia da considerare fondamentalmente autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia d'esame di maturità professionale (la domanda verrà trattata nel Considerando 2) è da notare come sia l'Ufficio federale che la Commissione federale rappresentano dei servizi dell'Amministrazione federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Inoltre nessuna di esse ricade nella lista delle eccezioni previste all'art. 32 LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). La ricorrente ha in ogni caso partecipato alla procedura di prima istanza indipendentemente dalla questione di chi sia da considerare autorità inferiore (vedi Considerando 2), è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso del 7 ottobre 2009, inviato con missiva raccomandata del 8 ottobre 2009 è tempestivo. I requisiti relativi alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). L'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Pagi na 5

B- 58 77 /2 0 0 9 2. Il Tribunale amministrativo federale ha richiesto nel corso della procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale e della Commissione federale in merito alla domanda di chi sia da considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in fase d'istruzione quando il Tribunale amministrativo federale con ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'Ufficio federale di prendere posizione al ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La Commissione federale chiedeva in seguito il ripristino del termine indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'Ufficio federale e in seguito questa non le era stata trasmessa dallo stesso, nonostante la Commissione federale fosse chiaramente competente in merito. 2.1La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (art. 31 LTAF). Dall'altra la decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai sensi dell'art 33 LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla legge (art. 32 LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57 PA e permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la domanda può avere ripercussioni sulla questione legata all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64 PA). Mentre da una parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico le spese procedurali, essa può però essere chiamata a versare un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile. 2.2Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il Tribunale amministrativo si basa sulle disposizioni legali in materia. Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera generale le competenze oppure quelle che determinano in modo specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La Legge Pagi na 6

B- 58 77 /2 0 0 9 federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71 LFPr). La LFPr delega inoltre, la competenza in materia di maturità professionale federale, al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5 LFPr) che in base a tale delega ha emanato l'Ordinanza sulla maturità professionale federale (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere decisionale in materia, viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8, 14, 20, 26 e 34 OMPr) e Ufficio federale (art. 23, 28 cpv. 3, 29 cpv. 4, 30 cpv. 2, 32 lett. c OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di una formazione generale approfondita per la maturità professionale acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4 OMPr). Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2 OMPr). Le disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le disposizioni della vecchia OMPr (art. 36). Ciò vale sicuramente anche per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OMPr. 2.2.1Le disposizioni della vecchia OMPr (RU 1999, 1367; in seguito OMPr 1998) rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di maturità professionale e esami federali di maturità professionale. Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni dell'OMPr 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio federale (art. 32 OMPr 1998). In base al Regolamento degli esami federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami della ricorrente (Regolamento degli esami federali di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, in seguito Regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata all'Ufficio federale che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo svolgimento alla Commissione federale (art. 1 e 2 Regolamento 2007). Pagi na 7

B- 58 77 /2 0 0 9 La formulazione scelta nel Regolamento è esplicita e trasmette alla Commissione federale compiti puramente organizzativi e amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'Ufficio federale. Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in materia: il Regolamento 2007 prevede infatti, che le decisioni che possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, concernenti la mancata ammissione all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'Ufficio federale (art. 24 Regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami, designa l'Ufficio federale come autorità decisionale. Infine, è da notare che nonostante sia la Commissione federale a svolgere gli esami, decisioni strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di mezzi illeciti o altro comportamento scorretto spettano chiaramente all'Ufficio federale (art. 17 cpv. 2 e 3, Regolamento 2007). Allo stesso modo, nonostante lo svolgimento degli esami così come la procedura d'ammissione, spetti alla Commissione federale, essa ha solamente la possibilità di proporre all'Ufficio federale (e non di decidere), l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8 cpv. 1 Regolamento 2007). Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle norme del Regolamento Interno della Commissione federale di maturità professionale (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16 gennaio 2008 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, in seguito Regolamento Interno). Esso prevede infatti, che la Commissione tratti i compiti che le vengono assegnati ed è a disposizione a titolo consultivo dell'Ufficio federale (art. 1 cpv. 2 Regolamento Interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità professionale è espressamente delegato dalla Commissione federale al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 Regolamento Interno). Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il potere di decidere in merito al superamento o al mancato superamento degli esami, ma presenta all'Ufficio federale la sua richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 Regolamento Interno). Pagi na 8

B- 58 77 /2 0 0 9 Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati all'Ufficio federale (o ai Cantoni), mentre alla Commissione sono affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche nell'ambito di quei compiti per i quali la Commissione federale è responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il potere decisionale è affidato all'Ufficio federale. Ne consegue che nell'ambito della procedura l'Ufficio federale è da una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57 PA e quindi corrispondente principale del Tribunale amministrativo federale. Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'Ufficio federale il compito di organizzare e coordinare la procedura interna con la Commissione federale. 2.2.2Gli articoli citati dalla Commissione federale nella sua risposta del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2 lett. d OMPr 1998 da lei citato determina solamente, che la Commissione federale è responsabile dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale. Anche le altre competenze enumerate nell'art. 34 cpv. 2 OMPr 1998 riguardano compiti puramente organizzativi e amministrativi. 2.2.3Mentre da un punto di vista pratico, si potrebbe dedurre un potere decisionale in materia a favore della Commissione federale e quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'Ufficio federale sono preponderanti. Il Regolamento che ordina l'esame federale di maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore della Commissione federale. Questa suddivisione dei compiti, e quindi dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'Ordinanza sulla maturità professionale entrata in vigore il 1o agosto 2009 e del Regolamento Interno. Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato superamento degli esami, è firmato a nome della Commissione federale dalla Direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni correttamente nei rimedi giuridici l'Ufficio federale in qualità di autorità decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito Pagi na 9

B- 58 77 /2 0 0 9 bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (cfr. C. 3 segg.) sono mature per il giudizio e che il Tribunale amministrativo federale è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e rimandarla all'Ufficio federale competente al fine di emanarne una nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di formalismo (cfr. TAF B-607/2009, C. 3). Si può anche supporre che l'Ufficio federale, così come nell'ambito di altri esami professionali dall'esito negativo, abbia delegato alla Commissione federale la competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 C. 3.1 pag. 27; DTF 130 III 430 C. 3.3 pag. 434; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo 2006, N. 955 e segg.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, pag. 285). La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere considerata come emanata in nome o su incarico dell'Ufficio federale. Se la Commissione federale volesse in futuro continuare a firmare i risultati delle note a nome dell'Ufficio federale, sarebbe consigliabile una modifica in tal senso, del Regolamento degli esami di maturità professionale. 2.3Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la Commissione federale adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi per quanto riguarda il contenuto degli esami. Anche se è l'Ufficio federale ad essere autorità decisionale e quindi autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude che la Commissione federale possa, in caso di ricorso ad un esame federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è sicuramente la Commissione federale. Alla luce delle norme applicabili Pag ina 10

B- 58 77 /2 0 0 9 in materia non è però possibile accettare, che la Commissione federale si definisca autorità inferiore e che l'Ufficio federale non intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella della Commissione federale). Sorprende inoltre, che l'Ufficio federale non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente. 3. Giusta l'art. 17 della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita, porta alla maturità professionale. 3.1Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sulla maturità professionale (OMPr). Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36 OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr 1998. In base a detta Ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP); nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 lett. a-c OMPr 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura (art. 4 cpv. 3 OMPr 1998). 3.2Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4 OMPr 1998 può sostenere gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32 OMPr 1998). Pag ina 11

B- 58 77 /2 0 0 9 3.3Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine d'agosto 2009, era applicabile il Regolamento degli esami di maturità professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007 (in seguito Regolamento 2007). Questo definisce lo scopo degli esami come segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art. 9 Regolamento 2007). 3.4Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24 OMPr 1998 in concomitanza con l'art. 10 del Regolamento 2007. Le esigenze relative alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3 Regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e 34 cpv.1 lett. b OMPr 1998), così come nel Regolamento 2007 (art. 32 OMPr 1998). In quest'ultimo è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un Progetto Didattico Interdisciplinare (art. 10 cpv. 3 Regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 20 Regolamento 2007). Mentre la nota complessiva degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della presentazione orale (preso una volta) arrotondata ad un decimale (art. 16 cpv. 5 e 6 Regolamento 2007). 4. La ricorrente censura sia la valutazione dell'esame scritto, sia la valutazione dell'esame orale PDI. Per quel che riguarda il lavoro scritto essa critica la valutazione negativa degli esperti in merito alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro scritto PDI. In merito all'esame orale biasima tra l'altro, che il metodo di presentazione orale scelto e il fatto che si fosse interessata personalmente al tema partecipando a Pag ina 12

B- 58 77 /2 0 0 9 dibattiti e conferenze non sia stato preso sufficientemente in considerazione, mentre le eventuali lacune relative agli elementi storici sono state sopravvalutate. Infine critica che in occasione di un incontro con gli esaminatori ai quali era precedentemente stata inviata per un primo giudizio una bozza del lavoro scritto (a detta della ricorrente del lavoro "praticamente terminato") non le erano state comunicate le lacune del testo, cosa che le avrebbe ancora permesso di apportare le dovute modifiche. La ricorrente fa valere quindi delle censure in merito ad aspetti formali e materiali dell'esame. 4.1Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale. In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3). 4.2Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 Consid. 3.1, DTF 121 I 225 Consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore, trattandosi spesso di considerazioni legate a materie e problemi specifici e non conoscendo il Giudice l'ampiezza dell'insegnamento impartito, la personalità dell'esaminanda e le prestazioni fornite dagli altri candidati. (cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3, 2007/6 consid. 3, così come DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia Pag ina 13

B- 58 77 /2 0 0 9 190 consid. 2a). Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 Consid. 4c; DTAF 2008/14 Consid. 3). 4.3Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Esso interviene infatti, solo nel caso in cui l'autorità ha basato il suo giudizio su considerandi estranei alla materia oppure manifestamente insostenibili, in modo tale, che la sua decisione appaia ingiustificabile e quindi arbitraria da un punto di vista dello Stato di Diritto (DTF 131 I 467, C. 3.1). 4.4In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono contestate, prendono posizione nelle loro risposta (cfr. art. 57 cpv. 1 PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] Consid. 8). Tutto ciò presuppone che le censure sollevate siano sufficientemente sostanziate e quindi contenenti argomenti oggettivi corredati dai necessari elementi di prova (cfr. DTAF B-4385/2008, consid. 3). D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali aspettative (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004; Consid. 2.2 con rinvii). 5. Come visto la ricorrente censura lo svolgimento dell'incontro informativo del 16 maggio 2009 dedicato ad un'analisi preliminare del Pag ina 14

B- 58 77 /2 0 0 9 lavoro svolto fino a quel momento. Critica infatti che se gli esperti le avessero comunicato allora che il lavoro consegnato (a detta della ricorrente si trattava del lavoro "praticamente terminato") non era sufficiente, essa avrebbe ancora avuto il tempo necessario per effettuare le dovute modifiche. 5.1Nella sua risposta al ricorso del 22 gennaio 2010 la Commissione federale rinvia completamente alle annotazioni degli esperti (allegato 11). Quest'ultimi sottolineano come l'incontro si sia svolto in due parti, nella prima delle quali, sono state ricordate ai candidati e alle candidate agli esami presenti, non solo le informazioni essenziali contenute nella Guida agli esami in loro possesso (Guida agli esami federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, versione valida dal 2008, versione ottobre 2008, in seguito Guida agli esami), ma è stato loro consigliato di definire meglio gli obiettivi, di dare una struttura logica al lavoro e di introdurvi riflessioni personali. Nella seconda parte dell'incontro dedicata al lavoro inviato dalla ricorrente, gli esperti evidenziano, come questo fosse lontano dagli standard formali e contenutistici di un PDI e che alla ricorrente è stato indicato di rivedere, approfondire e completare il lavoro in merito ai suoi obiettivi, alla sua struttura e forma. 5.2In occasione della sua risposta del 22 marzo 2010, la ricorrente trascura completamente le osservazioni degli esaminatori legate allo svolgimento dell'incontro informativo dedicato ad un'analisi preliminare del lavoro PDI scritto. In sostanza la censura legata al suo svolgimento si limita all'affermazione che il lavoro consegnato era praticamente terminato e che a suo parere gli esaminatori non le avessero fornito sufficienti informazioni al fine di migliorarlo, non apportando nessun altro elemento a sostegno della sua argomentazione (come ad esempio una copia del lavoro consegnato nell'occasione dell'incontro o un elenco delle eventuali modifiche inserite dopo il colloquio oppure degli appunti presi durante lo stesso). Per contro gli esperti elencano con precisione e in modo esaustivo gli argomenti trattati nel corso del consuntivo (crf. allegati 1-3 della presa di posizione degli esperti del 29 dicembre 2009). Già le indicazioni date a tutti i partecipanti nella parte generale del colloquio, in merito alla struttura e agli aspetti formali del lavoro, sono legate ad elementi del PDI, che sono in seguito stati criticati in maniera specifica alla ricorrente (vedi sotto, Considerando 6.2). Anche gli aspetti evidenziati Pag ina 15

B- 58 77 /2 0 0 9 dagli esperti nel corso del colloquio con la ricorrente (come ad esempio la descrittività e non funzionalità di diversi capitoli, la mancanza delle fonti a piè di pagina e la mancanza di messa in relazione delle informazioni), si ripetono nella valutazione dell'esame e dimostrano quindi coerenza. Per l'autorità scrivente non è quindi ravvisabile un eventuale comportamento arbitrario o scorretto da parte degli esaminatori tanto più che gli argomenti avanzati da questi ultimi non vengono ribattuti in alcun modo dalla ricorrente. Per questo motivo alla censura in merito agli aspetti formali dell'esame non viene dato seguito. 6. 6.1Il tema del PDI, imposto dalla Commissione federale, doveva essere rivolto alla "Emancipazione di un gruppo sociale in Svizzera", mettendo in relazione aspetti storici e aspetti relativi alle istituzioni dello Stato con l'aspetto linguistico (cfr. allegato 10 della presa di posizione della Commissione federale del 22 gennaio 2010). La ricorrente ha scelto di scrivere in merito allo sciopero degli operai delle officine delle Ferrovie federali di Bellinzona. Per ottenere una sufficienza (pari ad una nota 4) per quel che riguarda il lavoro scritto sono necessari come minimo 55 punti su 100 (Guida agli esami, pag. 17). Il totale dei punti è suddiviso nei criteri "forma" (max. 30 punti), "struttura" (max. 30) e "contenuto" (max. 40). Mentre per quel che riguarda la forma del PDI scritto la ricorrente ha ottenuto 17 punti, nei criteri "struttura" e "contenuto" ne ha ottenuti 13 rispettivamente 19. Il totale dei punti ottenuti equivale quindi a 49/100, che in base alle indicazioni fissate nella Guida agli esami equivalgono ad una nota 3.5 e quindi insufficiente. Alla ricorrente mancano quindi 6 punti per ottenere la nota 4. La valutazione dell'esame orale si struttura invece in base a quattro criteri principali, in parte scomposti in diversi elementi. Il primo criterio tiene infatti conto della gestione del tempo, della correttezza e fluidità della lingua, della forma retorica, della struttura e articolazione, dell'introduzione, dell'inizio e della chiusura. Il secondo criterio è composto dal contenuto, il terzo dai mezzi ausiliari ed il quarto della discussione e delle risposte alle domande. Mentre il primo, il secondo ed il quarto criterio valgono 15 punti ciascuno, il terzo ne vale 5 per un totale di 50 punti. In base alle indicazioni presenti nella Guida agli esami la nota dell'esame orale viene calcolata addendo i punti ottenuti Pag ina 16

B- 58 77 /2 0 0 9 dall'esaminanda, dividendo il totale per 10 e aggiungendo 1. La ricorrente ha ottenuto 7 punti (su 15) nel primo criterio, così come ne ha ottenuti 7 (su 15), 3 (su 5) e 7 (su 15) rispettivamente nel secondo, terzo e quarto criterio, per un totale di 25 punti su 50. Applicando la formula menzionata la ricorrente ha ottenuto una nota pari al 3,5 e quindi insufficiente. Per ottenere una nota sufficiente mancano quindi 5 punti. La nota del lavoro scritto conta doppio mentre la nota della presentazione orale conta una sola volta. La nota finale del PDI è la media ponderata delle due note, arrotondata a un decimale (Guida agli esami, pag. 18). Ottenendo una nota pari al 4 nella materia PDI scritto e restando la nota dell'esame orale invariata la media della ricorrente corrisponderebbe ad un 3,8 finale, mentre nel caso contrario (nota 3,5 nel PDI scritto e 4 nell'esame orale) otterrebbe una nota finale pari al 3,7. 6.2La ricorrente fa valere che la valutazione degli esperti in merito al lavoro PDI scritto, sarebbe stata troppo severa e sottolinea alcuni elementi relativi alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro, dei quali gli esaminatori, ingiustamente, non avrebbero tenuto conto. 6.2.1Per quel che riguarda la forma del lavoro scritto la ricorrente precisa che tutte le citazioni da lei riportate sono citazioni originali "ottenute parlando con le persone o andando alle riunioni presso le officine di Bellinzona". Inoltre la valutazione della lingua le sembra molto severa soprattutto alla luce della nota 5,5 ottenuta nella materia "italiano". La ricorrente espone infine i motivi che l'hanno portata a scegliere una determinata bibliografia, scelta motivata dalla volontà di rispettare rigorosamente il tema trattato. 6.2.2Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2010 la Commissione federale risponde a tali censure rimandando completamente ai considerandi degli esaminatori in merito al lavoro scritto PDI della ricorrente (lettera del 29 dicembre 2009 della Signora Fiorini e del Signor Ghiringhelli, allegato 11) e alle loro annotazioni (allegato 14). Per valutare il lavoro scritto gli esaminatori precisano in un primo momento di essersi basati sulle indicazioni della Guida agli esami che indica i criteri di valutazione principali: la forma, la struttura ed il contenuto (lett. C della Guida agli esami, pag. 17). Detti criteri sono Pag ina 17

B- 58 77 /2 0 0 9 inoltre suddivisi in criteri specifici che permettono un'analisi approfondita di alcuni aspetti del lavoro scritto (per citarne alcuni: sintassi, ortografia, citazioni, fonti d'informazione, concatenazione delle singole parti del lavoro, argomentazione, approccio interdisciplinare). Nella loro risposta gli esperti fanno inoltre notare come la nota ottenuta nella materia "italiano" sia irrilevante poiché le competenze valutate in tale esame riguardavano la conoscenza di cinque opere letterarie e quindi capacità diverse da quelle esaminate nell'ambito del lavoro scritto PDI; oltretutto quest'ultimo presentava molte imperfezioni linguistiche e in alcuni casi era privo delle necessarie citazioni delle fonti, oppure, queste erano state fatte in modo incompleto. In merito alle censure legate alla bibliografia e alle citazioni avanzate dalla ricorrente, gli esperti hanno risposto di non comprenderne il significato. Le critiche avanzate dalla ricorrente non permettono di intravvedere come gli esperti avrebbero commesso arbitrio nella correzione del lavoro PDI, attribuendogli in seguito un punteggio scorretto. Gli esperti criticano infatti che parti di testo sono state trascritte senza indicarne l'autore effettivo (in casu Gabriele Rossi, cfr. lettera degli esperti del 29 dicembre 2009 e suo allegato 4) oppure che il testo corretto presenta diverse imperfezioni linguistiche. Un breve controllo degli argomenti degli esperti evidenzia come questi siano pertinenti. Nel PDI in questione è possibile infatti notare diversi errori grammaticali e/o di battitura. Inoltre alcune note a piè di pagina non sono complete così come alcuni elementi della bibliografia sono privi di relazione con il testo. Il fatto di aver riportato citazioni "originali" intervistando persone coinvolte nel tema trattato non è un elemento che esonera dal citarle correttamente, non si contrappone alle critiche avanzate dagli esperti e non permette alcuna conclusione in merito ad eventuali carenze formali del testo. Che la bibliografia venga scelta in base al tema trattato è un'evidenza che non apporta nulla a favore della ricorrente. 6.2.3Per quanto concerne la struttura del PDI la ricorrente espone come gli argomenti sviluppati abbiano toccato anche temi collaterali cosa che dimostrerebbe che il lavoro non si è limitato a elementi superficiali. Secondo gli esperti l'argomentazione della ricorrente è invece basata spesso su passaggi copiati o ripresi (senza indicazione a piè di Pag ina 18

B- 58 77 /2 0 0 9 pagina, come ad esempio un passaggio scritto dallo storico Gabriele Rossi e dei testi tratti dai siti internet www.unia.ch o www.swissinfo.ch). A loro avviso molti elementi del lavoro (vengono ad esempio citati l'introduzione, gli obbiettivi, la conclusione) non sono chiari e mancano di sintesi, interpretazione e confronti. Infine, dichiarano che le osservazioni della candidata non seguono sempre una struttura logica e che il testo è a volte ripetitivo e non lineare. In casu la ricorrente sembra confondere aspetti legati alla struttura, con censure legate al contenuto del testo (il fatto di aver approfondito temi collaterali) e non mette in questione le critiche avanzate dagli esperti. Essi sostengono infatti che la concatenazione del testo non sia in ogni caso lineare o logica ed in alcuni casi ripetitiva, citando ad esempio il capitolo 4.2.3. "Lo sciopero un anno dopo", che secondo loro dovrebbe concludere il lavoro invece di essere riportato nella parte centrale. Il fatto di aver toccato argomenti, a detta della ricorrente "collaterali", può essere indice di interesse personale da parte della ricorrente verso il tema trattato ma non porta automaticamente alla conclusione che il lavoro abbia ottenuto un "valore aggiunto". Come criticato dagli esperti la mancanza di legame e struttura tra le diverse parti ed i temi toccati di un lavoro può eventualmente creare confusione ed incidere negativamente sulla valutazione. Che gli esperti abbiano valutato in maniera negativa la mancanza di struttura tra i diversi temi toccati nonostante questi siano numerosi e non direttamente legati al tema dalla ricorrente è quindi condivisibile. 6.2.4Infine, per quel che riguarda il contenuto, la ricorrente ripete che gli approfondimenti esposti e le ricerche svolte anche in merito a fatti collaterali non siano stati considerati. Menziona inoltre come è stato sviluppato l'approccio interdisciplinare "italiano" e "storia" elencando gli strumenti utilizzati (come ad esempio giornali, internet, opere letterarie, canzoni). Nella loro presa di posizione gli esperti criticano che la ricorrente abbia copiato e ripreso in modo poco originale pensieri e opere di terzi (senza citarli), che gli elementi storici nel lavoro manchino di una certa chiarezza e un certo approfondimento (menzionando ad esempio la mancanza di informazioni legate allo sviluppo più recente delle Ferrovie e alle conseguenze storiche degli scioperi operai del 1901 e del 1918), che la scelta di alcune citazioni (brano letterario e canzone) Pag ina 19

B- 58 77 /2 0 0 9 non sia funzionale e che il Giornale di lavoro non documenti in modo esaustivo tutte le tappe del processo del PDI. Anche in questo caso la ricorrente sembra supporre che il semplice fatto che alcuni temi siano stati menzionati all'interno del suo lavoro scritto sia sufficiente a dimostrare come questo sia stato svolto in maniera corretta e sottovalutato da parte degli esaminatori. Non prendendo posizione in merito alle critiche e correzioni degli esperti non permette però di poter giudicare se gli esperti abbiano commesso arbitrio o se questi si siano basati su elementi estranei nella correzione del PDI e di evidenziare quali parti del testo non siano state considerate o addirittura tralasciate nella valutazione. Gli esperti menzionano le lacune riscontrate, facendo degli esempi e citando gli elementi che la ricorrente avrebbe dovuto, a loro parere, approfondire per ottenere una valutazione migliore (ad esempio sviluppare gli elementi storici aggiungendo informazioni legate agli sviluppi recenti delle Ferrovie) o mettendo in evidenza quei passaggi dei quali secondo loro, non è comprensibile la presenza. Il fatto di aver sviluppato l'approccio interdisciplinare utilizzando opere letterarie, giornali, canzoni, opere teatrali e interviste porta a pensare che la ricorrente abbia voluto prepararsi e affrontare correttamente il lavoro mettendo in luce la tematica da punti di vista diversi. Ciononostante gli esperti criticano che in merito agli elementi storici presentati nei primi capitoli le considerazioni espresse sugli operai e sulle organizzazioni sindacali sono poco chiare, in parte scorrette e mancano di accenni in merito agli sviluppi degli ultimi anni, cosa che nella valutazione di un lavoro interdisciplinare dedicato alle materie "italiano" e "storia" potrebbe essere considerata una carenza e quindi espressione di un apprezzamento coerente e non arbitrario da parte degli esaminatori. 6.3Alla luce di quanto esposto è necessario evidenziare come le censure sollevate dalla ricorrente si limitino all'elencazione di tematiche o punti relativi al lavoro scritto che a suo parere gli esaminatori avrebbero sottovalutato. Nell'esposto della ricorrente non si intravvede però, se e in che misura, gli elementi da lei menzionati sarebbero stati sottostimati e comunque non si evincono degli indizi concreti che gli esperti avrebbero effettivamente adottato delle modalità di valutazione arbitrari o posto delle esigenze più severe nella valutazione rispetto a quanto prescritto dalle direttive o rispetto ad altri Pag ina 20

B- 58 77 /2 0 0 9 candidati. Questa censura infatti non viene sollevata in alcun momento del ricorso. In concreto, la ricorrente non è andata oltre l'esternazione del proprio punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti, senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Essa non approfondisce le sue censure neanche quando gli esaminatori espongono chiaramente come alcune di queste siano incomprensibili, né ribatte gli argomenti inoltrati da questi ultimi, nonostante gliene sia stata data la possibilità (cfr. ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 2 marzo 2010). Con la sua presa di posizione del 22 marzo 2010, infatti, la ricorrente si sofferma solo sulle precisazioni degli esperti in merito alla valutazione dell'esame orale. Se è vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare le censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve poter essere messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo senso è compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che permettano all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con le censure sollevate. D'altro canto, al fine di correggere e valutare il lavoro presentatogli, gli esaminatori si sono basati su criteri coerenti e precedentemente definiti. Nella Guida agli esami i criteri di valutazione generali così come quelli specifici, sui quali gli esaminatori si sono basati per correggere il lavoro della ricorrente, sono chiaramente menzionati. Questi sono ripresi dal Programma degli esami federali di maturità professionale, programma elaborato dalla Commissione federale. Inoltre la presa di posizione degli esperti risponde alle censure concrete della ricorrente, menziona passaggi precisi del lavoro scritto ed è concretizzata con l'aiuto di citazioni appropriate. 6.4Per i motivi sopra indicati, non vi è alcun elemento che induca l'autorità scrivente a supporre che nel corso della correzione e dell'apprezzamento del lavoro scritto PDI, gli esaminatori si siano basati su criteri di valutazione infondati o insostenibili e abbiano quindi assegnato un giudizio arbitrario. 7. 7.1Per quel che riguarda l'esame orale gli esperti criticano in sintesi l'insufficiente preparazione e strutturazione della parte introduttiva della presentazione orale (presentazione power-point) nella quale la Pag ina 21

B- 58 77 /2 0 0 9 ricorrente non avrebbe suddiviso in modo efficiente i compiti con l'altra esaminanda, ripetendosi e non trattando tutti i punti presenti sulle singole diapositive. Essa non sarebbe inoltre stata in grado di rispondere a domande legate alla situazione attuale nelle officine delle Ferrovie federali di Bellinzona, nonostante i temi sollevati e le espressioni utilizzate all'interno del lavoro scritto PDI (come ad esempio "democrazia dal basso"). Infine, non avrebbe saputo spiegare in modo chiaro e preciso l'apporto della materia "Storia" nel suo PDI. In risposta la ricorrente espone in sintesi motivi che l'hanno portata a scegliere un certo tipo di presentazione invece che un altro e lamenta che gli esaminatori abbiano giudicato questa scelta in modo negativo, senza fare alcun appunto in merito nel corso dell'esame. Inoltre pone l'accento sul fatto di aver menzionato gli scioperi del 1901 e del 1918 come introduzione e come paragone al tema dello sciopero delle officine del 2008 e giustifica la mancata risposta alle domande menzionando la maturità commerciale e non una specializzazione in storia come scopo degli esami affrontati. La ricorrente reclama inoltre un valore aggiunto dell'esame orale motivandolo con la menzione dei progetti nati dallo sciopero e, non da ultimo, dell'interesse personale suscitato dall'argomento che l'ha portata a partecipare a diversi dibattiti e conferenze. 7.1.1La critica del fatto che gli esperti non abbiano fatto nessun appunto sul tipo di presentazione durante l'esame non convince. La legge in materia non prevede un obbligo degli esperti ad informare durante un esame se la candidata o il candidato ha affrontato correttamente l'impostazione dell'esame oppure se gli argomenti presentati non corrispondono alle aspettative degli esaminatori. Bisogna quindi assumere che la decisione se, quando e come intervenire nello svolgimento di un esame orale per eventualmente correggerne l'andamento, con riguardo dell'esaminanda che potrebbe eventualmente trovarsi ancora più sotto pressione, rientra nel potere discrezionale degli esperti. Alla luce delle normative in materia e degli argomenti adotti dalla ricorrente non è quindi possibile intravvedere nella modalità di gestione dell'esame orale da parte degli esperti, un atteggiamento scorretto o addirittura arbitrario nei confronti della ricorrente. 7.1.2Neanche l'argomento della ricorrente in merito alle risposte lacunose legate agli scioperi del 1901 e del 1918 può convincere: uno Pag ina 22

B- 58 77 /2 0 0 9 degli scopi principali del PDI è l'approfondimento interdisciplinare di due materie (in questo caso "italiano" e "storia"). Era quindi lecito da parte degli esaminatori aspettarsi dalla ricorrente delle risposte concrete legate ad eventi storici legati al tema trattato che superassero nozioni di semplice funzione introduttiva o di paragone. 7.1.3Le osservazioni degli esaminatori si basano sui criteri di valutazioni fissati nella Guida agli esami (Introduzione, Inizio, Chiusura, Gestione del tempo, Correttezza e fluidità della lingua, Forma retorica, Struttura e articolazione, Contenuto, Mezzi ausiliari e Discussione). Le critiche degli esperti esposte nell'allegato 16 della lettera della Commissione federale del 25 febbraio 2010 riprendono gli appunti del Verbale dell'esame orale (allegato 2). In essi è possibile notare come gli esperti abbiano considerato le prestazioni singole delle candidate (secondo prescrizione della Guida agli esami) e come le lacune esposte nella presa di posizione siano state testate nel corso dell'esame. Non ci sono quindi elementi che indicherebbero come la valutazione dell'esame orale sarebbe scorretta o addirittura arbitraria. Il ricorso si rivela quindi infondato e deve essere respinto. 8. Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.–. Esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.– versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 15 ottobre 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA). 9. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pag ina 23

B- 58 77 /2 0 0 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.–. 3. Comunicazione a: -ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno) -Autorità inferiore (n. di rif. --; raccomandata; allegati di ritorno) -Commissione federale di maturità professionale (raccomandata; allegati di ritorno) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco BrentaniCiro Papini Data di spedizione: 9. luglio 2010 Pag ina 24

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