B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-5777/2013
S e n t e n z a d e l 27 n o v e m b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Vera Marantelli, Pascal Richard, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Costantino Delogu, Studio Legale Notarile, Vicolo Concordia 1, casella postale 151, 6932 Breganzona, ricorrente,
contro
Commissione d'ammissione al servizio civile, Centro regionale di Rivera, Via Cantonale C.P. 443, 6802 Rivera, autorità inferiore.
Oggetto
Convocazione d'ufficio al periodo d'impiego nel servizio civile.
B-5777/2013 Pagina 2
Fatti: A. A., ammesso a prestare il servizio civile al posto del servizio militare, ha beneficiato, sulla base di una decisione emanata il 10 marzo 2011 dalla Commissione d'ammissione del Centro regionale di Rivera (di seguito, il Centro regionale), unità nella Svizzera italiana dell'Organo d'esecuzione del servizio civile (ZIVI) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), di un congedo per l'estero di durata indeterminata, valevole dal 1° febbraio 2011, in virtù del quale è stato esonerato dall'obbligo di effettuare i giorni di servizio civile restanti durante la sua assenza dalla Svizzera. B. Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che A. era rientrato in Svizzera, con domicilio in Ticino perlomeno dall'inizio di gennaio 2013, il Centro regionale ha emesso una decisione, il 9 luglio 2013, di annullamento del congedo per l'estero, ricordando all'interessato che doveva prestare ancora 97 giorni di servizio civile, da ripartirsi in 45 giorni nel 2013, 26 giorni nel 2014 e di nuovo 26 giorni nel 2015, che doveva presentare una convenzione d'impiego entro il 31 luglio 2013, in difetto della quale non avrebbe più potuto stabilire autonomamente né il periodo, né il luogo del suo impiego, e che, nel caso in cui fosse stato necessario stilare una convocazione d'ufficio per un determinato impiego, sarebbe stata riscossa una tassa di un importo massimo pari a Fr. 540.-. C. Mediante messaggio elettronico del 25 luglio 2013, A._______ ha manifestato al Centro regionale il suo disappunto riguardo alla ripartizione dei giorni di servizio civile restanti e chiesto di posticipare il termine per presentare una convenzione d'impiego, facendo valere in sostanza la difficoltà di conciliare l'obbligo relativo al servizio civile con i suoi impegni professionali in qualità di proprietario di una società a garanzia limitata, nuovamente creata nel gennaio 2013, senza dipendenti (cfr. estratto del Registro di commercio del cantone Ticino ...). Tramite lettera del 6 agosto 2013, a titolo d'ultimo sollecito, il Centro regionale ha concesso all'interessato una proroga, valida fino al 20 settembre 2013, per inoltrare la convenzione d'impiego richiesta, puntualizzando nel contempo che l'esercizio di un'attività indipendente
B-5777/2013 Pagina 3 non costituiva un motivo per non svolgere i giorni di servizio civile restanti. D. Non avendo ottenuto la convenzione d'impiego nel termine impartito, il Centro regionale ha emanato una decisione il 27 settembre 2013, mediante la quale ha redatto una convocazione d'ufficio ad un impiego, prevedente l'obbligo per l'interessato di prestare servizio dal 20 gennaio al 7 marzo 2014, ossia in totale 47 giorni, presso la casa per anziani B._______ ad (...), previo colloquio personale con i responsabili della stessa, fissato per il 25 ottobre 2013 alle ore 14:00, una tassa pari a Fr. 405.- essendo peraltro riscossa per il dispendio di tempo relativo alla stesura della convocazione d'ufficio. E. Contro questa decisione, rappresentato dal suo avvocato, A._______ (di seguito, il ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) l'11 ottobre 2013, chiedendo, in ordine, la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, e, nel merito, a titolo principale, l'accoglimento della stessa, con il conseguente annullamento della decisione impugnata, nonché, in via subordinata, la retrocessione dell'incarto al Centro regionale (di seguito, l'autorità inferiore) per accertare la propria idoneità al servizio civile in generale e, in particolare, all'esercizio dell'impiego attribuitogli presso la B._______ ad (...), da lui ritenuta essere troppo distante dal suo domicilio a (...). Il ricorrente ha inoltre chiesto di potere accedere all'incarto completo e di essere sentito nell'ambito di un'audizione. F. Il 14 ottobre 2013 questo Tribunale ha trasmesso un esemplare del ricorso all'autorità inferiore, invitandola contemporaneamente a pronunciarsi sul mantenimento o meno del colloquio personale fissato per il 25 ottobre 2013 alle ore 14:00, nonché ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 28 ottobre 2013. Con scritto del 21 ottobre 2013, l'autorità inferiore ha confermato di mantenere il detto colloquio ed ha chiesto una proroga di due settimane per presentare la risposta, richiesta accolta da questo Tribunale il 22 ottobre 2013, il quale ha fissato il nuovo temine all'11 novembre 2013. Nel frattempo, il 17 ottobre 2013, su richiesta del ricorrente, si era svolto un incontro tra quest'ultimo e l'autorità inferiore per cercare di trovare una soluzione che permettesse all'interessato di coordinare i suoi obblighi di
B-5777/2013 Pagina 4 servizio con i suoi impegni professionali, le parti limitandosi tuttavia, in definitiva, a ribadire le loro proprie posizioni. G. L'autorità inferiore ha risposto al ricorso il 7 novembre 2013, rilevando sostanzialmente che il ricorrente sapeva che, una volta rientrato in Svizzera, avrebbe dovuto effettuare i giorni di servizio civile restanti, che egli non si è tuttavia annunciato quando è ritornato in Svizzera, presumibilmente già nel 2012, dimodoché l'autorità inferiore ha potuto annullare il congedo per l'estero solamente il 9 luglio 2013, che egli non ha presentato spontaneamente alcuna convenzione d'impiego, privandosi così della possibilità di determinare autonomamente il periodo e il luogo dell'impiego, che ad ogni modo l'inizio della prima serie di giorni di servizio civile è stato previsto, nella decisione litigiosa del 27 settembre 2013, per il 20 gennaio 2014, lasciando quindi al ricorrente un periodo approssimativo di quattro mesi per organizzarsi dai punti di vista professionale e privato. Per il resto, l'autorità inferiore ha sottolineato che, viste le circostanze di cui era a conoscenza al momento di emanare la decisione avversata, non aveva alcun motivo per supporre che il ricorrente non fosse in grado, per ragioni di salute, di eseguire i compiti, consistenti nell'aiuto nelle pulizie e nel riordino, contemplati dal mansionario relativo all'impiego presso la B._______ ad (...) (cfr. allegato alla decisione), precisando per di più che questa località non è, in fin dei conti, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, molto distante dal suo domicilio a (...)e dalla sede della sua società a (...). L'autorità inferiore ha conseguentemente concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata. H. L'11 novembre 2013 questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente copie della risposta, e dei relativi allegati, presentati dall'autorità inferiore, ponendo nel contempo termine allo scambio degli scritti, salvo ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle parti, con la precisazione che la richiesta relativa all'audizione dell'interessato sarebbe stata decisa più tardi.
B-5777/2013 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art. 32 LTAF. In concreto, la Commissione d'ammissione del Centro regionale di Rivera fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. f LTAF) e la sua decisione del 27 settembre 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Censurabili sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio nel merito. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale, il quale dispone di un pieno potere di cognizione riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e, di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Il Tribunale
B-5777/2013 Pagina 6 amministrativo federale non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 L'obbligo di prestare servizio civile vincola, in particolare, a prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva equivalente, di principio, a 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati (art. 8 cpv. 1 e 9 lett. d della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo [LSC], RS 824.0). 3.2 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e concorda con essi i periodi d'impiego (art. 31a cpv. 1 dell'ordinanza sul servizio civile [OSCi], RS 824.01). Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l'organo d'esecuzione stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione d'ufficio; art. 31a cpv. 4 OSCi). Per l'emanazione di una convocazione d'ufficio l'organo d'esecuzione riscuote una tassa, la quale è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere Fr. 540.-, per ogni ora impiegata essendo fatturato un importo di Fr. 90.- (art. 111b OSCi). 3.3 L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego; esso valuta l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile agli impieghi proposti (art. 19 cpv. 1 e 2 LSC). L'organo d'esecuzione basa la valutazione dell'idoneità di una persona soggetta al servizio civile a un periodo d'impiego in particolare sul risultato dell'accordo con l'istituto d'impiego e sul fatto che la persona in questione soddisfi le esigenze particolari che l'impiego le richiede conformemente al mansionario (art. 32a OSCi). 3.4 La persona soggetta al servizio civile che ha compiuto ventisei anni presta, nel corso dell'anno successivo al ritorno da un congedo all'estero o successivo al termine dell'esonero dal servizio, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d'età ordinario (art. 39a cpv. 4 OSCi). 3.5 La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare all'estero per più di dodici mesi senza interruzione deve chiedere
B-5777/2013 Pagina 7 un'autorizzazione di congedo per l'estero (art. 48 cpv. 1 OSCi). Al suo rientro, entro quattordici giorni, la persona soggetta al servizio civile avvisa l'organo d'esecuzione di aver preso domicilio in Svizzera, sottostando all'obbligo di effettuare la totalità di giorni di servizio civile ordinario non prestato (art. 51 cpv. 1 e 3 OSCi). 4. 4.1 In concreto, il ricorrente chiede sostanzialmente che la decisione litigiosa del 27 settembre 2013, consistente nella convocazione d'ufficio ad eseguire 47 giorni di servizio civile ordinario, dal 20 gennaio al 7 marzo 2014, presso la casa per anziani B._______ ad (...), sia annullata. Egli fa valere, principalmente, i suoi impegni professionali in qualità di unico dipendente (socio e gerente) della società a garanzia limitata da lui creata nel gennaio 2013 (...). Ora, come chiaramente esposto dall'autorità inferiore nella sua risposta del 7 novembre 2013, il ricorrente si ritrova nella situazione di non potere apparentemente conciliare i suoi impegni professionali con il suo obbligo di effettuare una parte dei giorni restanti di servizio civile, per sua negligenza. Infatti, egli ha omesso di annunciarsi all'autorità inferiore quando è rientrato in Svizzera (art. 51 cpv. 1 OSCi), prendendo domicilio a (...)a decorrere dal 1° luglio 2012, come ciò risulta incontestatamente dagli atti (cfr. decisione d'annullamento del congedo per l'estero, emanata dall'autorità inferiore il 9 luglio 2013, in cui è tra l'altro riferito che il ricorrente ha confermato questa circostanza in una telefonata del 17 aprile 2013). Oltre a ciò, egli non ha dato seguito all'invito da parte dell'autorità inferiore a presentare una convenzione d'impiego entro il 31 luglio 2013, con proroga fino al 22 settembre 2013, privandosi così della possibilità di determinare il periodo e il luogo a lui più confacenti per prestare i giorni di servizio civile necessari (art. 31a cpv. 4 OSCi). Malgrado queste negligenze, l'autorità inferiore ha fissato d'ufficio, nella decisione litigiosa del 27 settembre 2013, il periodo d'impiego dal 20 gennaio al 7 marzo 2014, lasciando così al ricorrente quasi quattro mesi per organizzarsi dai punti di vista professionale e privato. 4.2 Quanto all'idoneità del ricorrente ad eseguire i compiti a lui attributi nel quadro dell'impiego presso la casa per anziani B._______ ad (...), consistenti nell'aiuto nelle pulizie (pulire pavimenti, finestre, bagni e servizi negli spazi comuni) e nel riordino (camere e bagni), l'autorità inferiore ha rilevato a giusto titolo che il ricorrente non ha segnalato, nell'ambito della convocazione d'ufficio, né problemi di salute né altre
B-5777/2013 Pagina 8 limitazioni, ciò che non è del resto avvenuto nemmeno con l'impugnativa, nella quale non è stata infatti avanzata alcuna problematica concreta di natura medica suscettibile di impedire o restringere l'esecuzione dei detti compiti. 4.3 Rispetto alla distanza che separa (...), luogo di domicilio del ricorrente, da (...), dove si trova la casa per anziani B._______, questo Tribunale non può che constatare, dopo avere svolto una breve ricerca in Internet, che essa è pari a 18.9 km ed è percorribile, con un'automobile privata, in diciotto minuti circa, e, con i mezzi di trasporto pubblici, approssimativamente in sessanta minuti (cfr. http://route.search.ch/index.fr.html?route=genestrerio+to+(...)), e che, in quanto tale, costituisce un percorso ragionevolmente esigibile. Ciò detto, il ricorrente non sembra tanto lamentarsi della distanza eccessiva tra (...)ed (...), quanto del fatto che in passato aveva svolto il servizio civile a (...), presso la ..., mentre ora deve eseguirlo in un altro luogo non di suo gusto, dimenticando però che questa situazione è in definitiva scaturita, come già esposto al consid. 4.1, da una sua duplice negligenza, ossia dal fatto che non si è annunciato all'autorità inferiore quando è rientrato in Svizzera nel 2012, e dal fatto che non ha presentato spontaneamente alcuna convenzione d'impiego, malgrado l'invito, con tanto di proroga, formulatogli dalla stessa autorità. 5. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 6. 6.1 Occorre ancora rilevare che la richiesta del ricorrente, sollevata nell'impugnativa, di potere accedere all'incarto completo dell'autorità inferiore, è stata soddisfatta (cfr. risposta del 10 marzo 2011, con i diversi allegati, trasmessigli in copia da questo Tribunale l'11 novembre 2013). 6.2 Per quanto attiene alla domanda d'audizione personale, da intendersi come semplice domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico, questo Tribunale considera, visti gli atti all'incarto, che una tale audizione è superflua, nella misura in cui non si capisce cosa il ricorrente potrebbe ancora aggiungere di pertinente, oralmente, rispetto a quanto ha già esposto per scritto nell'ambito del suo diritto di essere sentito (art. 29 e 30 cpv. 1 PA; apprezzamento anticipato
B-5777/2013 Pagina 9 delle prove: cfr., per esempio, DTF 122 II 464 consid. 4a), ed deve essere pertanto rigettata. È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), in vigore per la Svizzera dal 28 novembre 1974, presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2 e 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3; DTF 125 V 37 consid. 2 e 122 V 47 consid. 3a). Ciò detto, nel caso concreto, anche se si dovesse ammettere che il ricorrente non si sia limitato a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, questa richiesta non potrebbe essere soddisfatta per il motivo che le questioni relative al servizio civile, come pure al servizio militare, non appartengono alla sfera dei diritti e dei doveri di carattere civile ("droits et obligations de caractère civil", "civil rights and obligations") previsti dall'art. 6 cpv. 1 CEDU. I litigi relativi al servizio civile sono infatti di diritto pubblico ("öffentlichrechtliche Streitigkeiten") e le decisioni che li dirimono, derivano dal potere discrezionale dell'autorità amministrativa, senza che l'interessato possa vantare alcuna pretesa in proposito (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a Ed., 1999, pagg. 134 a 147; DTF 132 V 6 consid. 2.3.2 e 127 I 121 consid. 5b/bb). 6.3 Per finire, la richiesta di accordare l'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto, nella misura in cui la presente impugnativa ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 5 PA, in relazione con l'art. 65 cpv. 4 LSC), senza sottacere il fatto che, ad ogni modo, l'esecuzione della decisione litigiosa è prevista solamente per il 20 gennaio 2014. 7. La procedura essendo gratuita e il ricorso non essendo temerario, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 LSC). Non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC). Per quanto concerne la Commissione d'ammissione del Centro
B-5777/2013 Pagina 10 regionale di Rivera, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
B-5777/2013 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione: – ricorrente (raccomandata; allegati : atti di ritorno); – autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata; allegati : atti di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 2 dicembre 2013