Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-5254/2010
Entscheidungsdatum
03.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-5254/2010 Sentenza del 3 febbraio 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Marc Steiner, cancelliere Nicola Inglese. Parti X._______, patrocinato dall'Avv. Paola Passucci, Studio legale Ferrari Partner, Via Nassa 36-38, 6900 Lugano, ricorrente, contro Commissione Svizzera di Maturità, Hallwylstrasse 4, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esami di maturità sessione giugno 2010.

B-5254/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che X._______ (di seguito ricorrente) ha sostenuto nelle sessioni del gennaio e del giugno 2010 per la seconda volta l'esame svizzero di maturità, che la Commissione Svizzera di Maturità (di seguito autorità inferiore) con decisione del 29 giugno 2010 ha comunicato al ricorrente ch'egli aveva ottenuto un totale di 87 punti e ricevuto 4 insufficienze, e concluso ch'egli non adempia alle condizioni previste agli art. 22 e 26 dell’Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità (RS 413.12, di seguito Ordinanza) per il superamento dell’esame, che contro questa decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 19 luglio 2010 presso lo scrivente Tribunale, chiedendo in via principale, il riesame delle note finali in spagnolo da 5 a 6 (da moltiplicare per il coefficiente 3), nelle arti visive da 4,5 a 5 e in matematica da 3 a 4 (da moltiplicare per il coefficiente 2), così che il totale dei punti raggiunga 93, lo scarto complessivo dal 4 delle note insufficienti sia 6,5, inferiore a 7, e che lui possa ottenere la promozione anche senza ulteriore applicazione del punto tecnico, in via subordinata, l'annullamento della prova di matematica orale e la sua riconvocazione con altri esaminatori, che in sostanza il ricorrente contesta la valutazione degli esami nelle materie summenzionate, che secondo lui non rispecchiano le sue prestazioni e abilità effettive, che inoltre il ricorrente spiega che il fatto di aver dovuto affrontare l’esame di matematica orale con un suo ex docente di liceo l’avrebbe talmente turbato emotivamente, da non essere stato più in grado di "gestire la situazione", ciò che avrebbe nuociuto "gravemente sulla capacità e sulla qualità delle risposte", e che, nel contempo, egli mette in discussione lo svolgimento procedurale degli esami di maturità, poiché ad un candidato non verrebbe data in modo conveniente la possibilità di ricusare un esaminatore, che con risposta di data 25 settembre 2010 l'autorità inferiore mantiene la sua decisione e propone la reiezione del ricorso, che lo scrivente Tribunale, con ordinanza dell'8 ottobre 2010, ha trasmesso il memoriale di risposta dell'autorità inferiore al ricorrente,

B-5254/2010 Pagina 3 che con replica del 14 ottobre 2010 il ricorrente dichiara di voler mantenere il suo ricorso e prende posizione sui punti trattati nella risposta dell'autorità inferiore, nonché sulla possibilità di ritirare o mantenere il ricorso, che l'autorità inferiore con duplica del 15 novembre 2010 rinvia interamente alla risposta del 25 settembre 2010 e richiede la conferma della sua decisione del 29 giugno 2010, che con scritto “conclusivo” del 7 dicembre 2010, il ricorrente, d'ora in avanti patrocinato dall'Avvocato Paola Passucci, oltre a riconfermare integralmente le proprie conclusioni e motivi del ricorso, chiede all’autorità inferiore di produrre le scale di valutazione utilizzate per l’attribuzione delle note di ogni singolo esame la cui nota è contestata (matematica, spagnolo e arti visive), nonché le prove scritte e le direttive per l'esame svizzero di maturità, che in virtù dell’art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32, che le decisioni rese dall’autorità inferiore, come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 29 Ordinanza), che ai sensi dell’art 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato della decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, e che tali condizioni sono adempiute nella fattispecie, che in particolare l’autorità di ricorso esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell’esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione e che tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell’esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale,

B-5254/2010 Pagina 4 che un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l’accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull’esito dell’esame (cfr. decisione del TF 1P.420/2000 del 3 ottobre 2000, consid. 4b, decisione del TAF B-6083/2008 del 4 maggio 2009 consid. 3), che anche l’eventuale accertamento della mancanza di motivazione di un esame e della connessa violazione del diritto di essere sentito costituiscono un vizio formale rilevante soltanto nei casi in cui possono condizionare l'esito della procedura (cfr. decisione del TF 2P.44/2007 del 2 agosto 2007, consid. 3; decisione del TAF B-6256/2009 del 14 giugno 2010 consid. 7.4), che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l’autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione, s’impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d’esame operata dall'autorità inferiore, e finché la valutazione non risulti viziata o insostenibile, l'autorità ricorsuale non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore (cfr. decisione del TAF B-5635/2009 del 26 luglio 2010 consid. 4.2, DTAF 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3), che l’esame svizzero di maturità è superato se il candidato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza), che il candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami parziali e per l’esame completo (art. 26 cpv. 1 Ordinanza), che gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e sono contenuti nelle direttive (art. 9 Ordinanza), che queste direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana vengono emanate dall'autorità inferiore a complemento dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità (disponibile sul sito:

B-5254/2010 Pagina 5 www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_it.html), e contengono fra l'altro gli obiettivi e i programmi delle singole materie (art. 10 cpv. 1 lett. b Ordinanza), le procedure d’esame e i criteri di valutazione (art. 10 cpv. 1 lett. c Ordinanza), che l’esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali, un’opzione specifica e un’opzione complementare (cfr. art. 14 dell’Ordinanza), che il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le condizioni summenzionate e tenendo conto delle materie ammesse nelle direttive (art. 14 cpv. 7 dell’Ordinanza), che in una materia fondamentale l’esame si svolge a un livello di competenza superiore e che il candidato sceglie a tal fine una materia del gruppo seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica (art. 14 cpv. 6 dell’Ordinanza), che le singole materie vengono pesate il doppio o il triplo, e che le note nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell’opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di competenza superiore contano il triplo (21 cpv. 3 dell’Ordinanza), che per l'esame che si svolge a livello di competenza superiore il ricorrente ha scelto l'inglese, come risulta anche dal fatto che per l'esame di matematica egli richiede la moltiplicazione del risultato per il coefficiente 2, che il ricorrente ha ottenuto quattro note insufficienti nelle materie tedesco (3), inglese (2,5), matematica (3) e scienze sperimentali (3,5), e che il medesimo, di queste materie, contesta unicamente l’esame in matematica, che anche se al ricorrente nelle materie contestate venisse accordato il massimo dei voti la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 con 8 punti negativi (in tedesco 1 contando il doppio, in inglese 1,5 e in scienze sperimentali 0,5 contando il triplo), non 6,5 come fatto valere, rimarrebbe superiore a 7 e quindi non sarebbe in nessun caso sufficiente per ritenere superato l'esame svizzero di maturità, che in virtù del principio della legalità, lo scrivente Tribunale deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme generali

B-5254/2010 Pagina 6 astratte) e il suo potere di controllo e la sua competenza non possono, in concreto, oltrepassare quelli del legislativo, che le norme del superamento dell'esame vengono applicate in modo uguale senza eccezione per tutti i candidati, e che quindi anche la limitazione degli scarti di punto negativi costituisce una condizione alla quale, come chiesto dal ricorrente, non può essere rinunciato, che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto, che tutti gli atti di procedura supplementari in merito alla mancanza di un interesse degno di protezione porterebbero a una procedura “a vuoto” (formalistischer Leerlauf), e che dunque di principio sarebbe inopportuno e soprattutto contrario all’economia processuale, accogliere le conclusioni procedurali chieste dal ricorrente, anche se quest'ultimo di conseguenza non è in grado di sapere come e dove ha sbagliato e in questo modo eventualmente anche di sostanziare o precisare le sue allegazioni (cfr. decisione del TF 2P.44/2007 del 2 agosto 2007, consid. 3, decisione del TAF B-6083/2008 del 4 maggio 2009, consid. 5.4), che per lo stesso motivo risulta superfluo svolgere un esame approfondito delle allegazioni e censure materiali in merito già prodotte dal ricorrente, che, a titolo abbondanziale, per quanto riguarda la censura formale del ricorrente secondo cui l’esame di matematica orale con un suo ex docente di liceo l’avrebbe emotivamente turbato da non essere più stato capace di mostrare le sue capacità effettive, al medesimo vien fatto notare che secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui prima o durante lo svolgimento di un esame subentri un motivo di impedimento, del quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene conto, si esige che quest'ultimo lo annunci immediatamente alla persona competente così che possano essere prese delle misure appropriate, che infatti, di principio, è possibile appellarsi ad un motivo di impedimento solamente prima dell'inizio di una prestazione o al più tardi durante lo svolgimento della medesima e che quindi la censura del ricorrente è tardiva (cfr. decisioni del TAF B-6555/2008 del 28 aprile 2009 consid. 3, B-4708/2009 del 8 dicembre 2009 consid. 6 e B- 6256/2009 del 14. giugno 2010 consid. 5; decisione del TF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2),

B-5254/2010 Pagina 7 che alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso si rivela infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della CSM è confermata, che visto l'esito della procedura è giustificato addossare al ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.--, e che esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.-- versato dal ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 22 luglio 2010 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA), che la presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno); – autorità inferiore (n. di rif. 637 D1 / Bn; Raccomandata; allegati di ritorno). Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco BrentaniNicola Inglese Data di spedizione: 4 febbraio 2011

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