Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4950/2019
Entscheidungsdatum
01.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 23.02.2022 (8C_681/2021)

Corte II B-4950/2019

S e n t e n z a d e l 1 ° s e t t e m b r e 2 0 2 1 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Ronald Flury, Francesco Brentani, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X._______ Sagl, patrocinata dall'avv. Gabriele Gilardi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato dell'economia SECO, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione; restituzione delle indennità per intemperie percepite a torto (decisione su opposizione del 26 agosto 2019 concernente la decisione su revisione [...] del 30 aprile 2019).

B-4950/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a In data 23 e 24 gennaio 2019 la SECO (di seguito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la ditta X._______ Sagl (di seguito: ricorrente) un con- trollo per verificare la legittimità del diritto alle indennità per intemperie ver- sate per gennaio e dicembre 2017, nonché per maggio e novembre 2018, per un importo complessivo di fr. 113'479.75 (controllo [...] ). A.b A seguito del controllo effettuato in base all'analisi dei documenti messi a disposizione dall'azienda, con decisione su revisione [...] del 30 aprile 2019, la SECO ha ordinato alla ricorrente il rimborso delle prestazioni, a suo dire, indebitamente versate per il periodo in questione per un totale di fr. 113'479.75 in favore della Cassa di disoccupazione [...] (di seguito: cassa). In primo luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all'indennità rivendicato per otto differenti lavoratori la cui assenza dal lavoro, secondo i suoi accertamenti, non era dovuta alle intemperie, bensì ad altri motivi (malattia, infortunio, servizio militare). In secondo luogo, la SECO ha rite- nuto impossibile verificare l'esistenza e l'ampiezza delle ore perse dovute ad intemperie dopo aver constatato una serie di incoerenze tra i giorni in cui l'attività era stata dichiarata interrotta a causa di intemperie e quelli in- dicati nei rapporti orari. Confrontando i diversi giustificativi (rifornimenti di carburante, multe, fatture clienti e acconti da loro versati) con i rapporti sulle ore perse dovute ad intemperie, la SECO ha dedotto che la ricorrente avrebbe rivendicato perdite di lavoro, mentre invece avrebbe lavorato. In più, la ricorrente avrebbe trasmesso alla cassa conteggi di salario indicanti il numero di ore perse pagate all'80%, mentre, in realtà, tutte le ore sareb- bero state pagate al 100%. In definitiva, in base a tutte le contraddittorietà da lei accertate, la SECO è giunta alla conclusione che il controllo del tempo di lavoro non poteva essere considerato affidabile. B. B.a In data 5 giugno 2019 la ricorrente ha presentato opposizione contro la decisione della SECO del 30 aprile 2019, chiedendo l'annullamento par- ziale della stessa e di conseguenza la condanna della ricorrente a rimbor- sare fr. 9'921.– alla cassa, nonché il condono del rimborso, in via subordi- nata la possibilità di rimborso dell'importo di fr. 9'921.– in rate mensili di fr. 1'000.– a partire da 90 giorni dalla crescita in giudicato della decisione impugnata fino all'estinzione dell'importo complessivo.

B-4950/2019 Pagina 3 B.b Dapprima la ricorrente ha contestato l'assunto della SECO riguardo all'oggettiva mancanza di documentazione, insistendo sul fatto di aver messo a disposizione della SECO tutta la documentazione aziendale com- pleta, presa in consegna dal funzionario incaricato del controllo e rispedita poi al datore di lavoro. La ricorrente rimprovera alla SECO di non aver re- datto alcuna lista dei documenti consegnati e restituiti, desumendo da ciò la probabilità che alcuni documenti necessari siano andati dispersi nel pre- lievo e/o nel trasporto e/o nella restituzione. B.c La ricorrente ha in seguito riconosciuto un importo totale a titolo di rim- borso pari a fr. 9'921.– (fr. 2'692.40 per A._______ per il mese di gennaio 2017, fr. 1'537.10 per B._______ per il periodo dal 16 al 27 gennaio 2017, fr. 2'249.70 per C._______ per il mese di dicembre 2017, fr. 357.65 per D._______ per il periodo dal 17 al 27 maggio 2017, fr. 1'534.– per E._______ per il mese di maggio 2018 e fr. 1'550.15 per F._______ per il mese di dicembre 2017 e novembre 2018). B.d Inoltre, la ricorrente ha contestato le insinuazioni della SECO secondo cui ella avrebbe rivendicato le indennità pur avendo effettivamente lavo- rato. A suo dire, i rifornimenti di benzina, le multe di posteggio inflitte, gli acconti e le fatture esaminati dalla SECO non comportano una prova certa dell'avvenuta attività lavorativa. Al fine di dimostrare l'insussistenza di al- cuna attività lavorativa nel periodo per cui era stata rivendicata l'indennità, la ricorrente ha prodotto, tra le altre cose, diverse dichiarazioni dei dipen- denti o clienti. B.e Infine, la ricorrente ha confermato di aver effettuato il versamento del salario al 100% da un lato per premiare la fedeltà dei lavoratori e dall'altro per evitare un inutile lavoro amministrativo. C. C.a Con decisione su opposizione del 26 agosto 2019 la SECO ha respinto l'opposizione del 5 giugno 2019, riconfermando che le prestazioni indebite versate ammontano a fr. 113'479.75 e che detto importo va rimborsato alla cassa. C.b In essenza, la SECO ha ritenuto che gli argomenti addotti non mutano nulla all'esito della decisione impugnata e che le nuove pezze giustificative, per prassi costante, non possono sostituire la mancanza di documenti utili a determinare l'orario di lavoro. Rinviando all'accertamento della mancata affidabilità del controllo del tempo di lavoro, nonché dell'impossibilità di

B-4950/2019 Pagina 4 controllare l'esistenza e l'ampiezza della perdita di lavoro, la SECO ha ri- badito il mancato riconoscimento del diritto alle indennità per intemperie per tutti i lavoratori interessati. C.c In riferimento alla documentazione messa a disposizione dalla ricor- rente, la SECO ha ritenuto assai improbabile che una parte di essi sia stata smarrita. Ha poi criticato che nel caso dei rapporti orari non si tratti di do- cumenti originali, ma unicamente di copie su cui le giornate indicate quali giorni di intemperie sarebbero state contrassegnate con un evidenziatore prima di effettuare la copia. Questo modo di procedere avrebbe reso im- possibile, a detta della SECO, una verifica ulteriore della presenza di un eventuale testo nascosto sotto la traccia dell'evidenziatore. D. Contro la predetta decisione su opposizione della SECO del 26 agosto 2019 la ricorrente è insorta con ricorso del 25 settembre 2019, chieden- done l'annullamento parziale e rinnovando per il rimanente le conclusioni e le motivazioni articolate nell'atto di opposizione. D.a Quo alla documentazione fornita alla SECO, la ricorrente riconosce di aver attestato, mediante dichiarazione scritta del 23 gennaio 2019, di aver consegnato alla SECO tutti i classificatori, lamentando tuttavia che la stessa SECO avrebbe ammesso di non aver eseguito una lista dettagliata dei singoli documenti consegnati al datore di lavoro. Da ciò la ricorrente deriva non solo la probabilità che alcuni documenti consegnati siano stati smarriti durante la consegna, rispettivamente la restituzione dei classifica- tori, ma anche l'ammissione di un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte della SECO. A suo modo di vedere, la documentazione da lei fornita è molto precisa, essendo ogni classificatore suddiviso in sezioni se- parate per ogni dipendente ed essendo indicati mediante evidenziatore i giorni in cui sono state rivendicate le indennità per intemperie. La ricorrente respinge infine le affermazioni della SECO secondo cui tale modo di pro- cedere avrebbe impedito di verificare un ulteriore testo nascosto sotto le parti evidenziate. D.b In sostanza, la ricorrente riconosce parzialmente un importo comples- sivo di fr. 9'921.– a titolo di rimborso, come già portato in sede di opposi- zione. Per il resto, la ricorrente insiste sulla legittimità delle indennità per intemperie rivendicate.

B-4950/2019 Pagina 5 D.c La ricorrente contesta le asserzioni della SECO riguardo ai rifornimenti di carburante effettuati e alle multe inflitte, nonché alla presunta mancanza di prove in tale contesto. D.d La ricorrente si oppone pure all'apprezzamento della SECO secondo cui la documentazione inerente alla fatturazione dei lavori ad opera della ricorrente ed ai rapporti giornalieri sia incoerente, rimproverando l'assoluta assenza di una qualsivoglia motivazione. D.e La ricorrente non accetta nemmeno le asserzioni della SECO, secondo lei prive di motivazioni sostanziate, circa una presunta incoerenza dei salari versati ai dipendenti. D.f La ricorrente fatica infine a comprendere come mai la SECO non vo- glia tener conto delle dichiarazioni scritte dei dipendenti accertanti la veri- dicità delle dichiarazioni della ricorrente. E. Con risposta al ricorso del 13 dicembre 2019, inoltrata entro il termine pro- rogato mediante l'ordinanza del 31 ottobre 2019, l'autorità inferiore propone il rigetto del ricorso, riconfermando integralmente la motivazione addotta nella decisione su revisione e nella decisione su opposizione. F. Con replica del 30 gennaio 2020 la ricorrente rinnova in sostanza le con- clusioni e le contestazioni avanzate in fase di ricorso. G. Con duplica del 17 giugno 2020, inoltrata dopo due richieste di proroga, la SECO mantiene integralmente le motivazioni e conclusioni formulate in sede di risposta, come pure quanto riportato nella decisione in seguito al controllo e nella decisione impugnata. Tiene a precisare di contestare pie- namente tutte le argomentazioni e affermazioni della ricorrente, a meno di non averle esplicitamente riconosciute. H. In data 28 maggio 2021, la ricorrente ha completato le proprie tesi dopo aver preso in visione, conformemente alla sua richiesta, l'intero incarto della SECO e della cassa, rimettendosi in sostanza ai suoi allegati di causa. I. Con osservazioni finali del 15 giugno 2021, la SECO riconferma i propri punti di vista sviluppati finora.

B-4950/2019 Pagina 6 J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente la rice- vibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Il Tribunale è competente a statuire nella presente vertenza (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria con- tro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0]) in combinato di- sposto con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministra- tivo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 172.32), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non sussistendo alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non di- sponga altrimenti (art. 37 LTAF). Rimangono riservate, secondo l'art. 3 lett. d bis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicu- razioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LADI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 1.3 La ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in combinato disposto con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11, 50 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 LPGA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre con- dizioni di ricevibilità (art. 46 segg. PA). 1.4 Ne segue che il presente ricorso è in linea di massima ammissibile (cfr. infra consid. 3.10).

B-4950/2019 Pagina 7 2. 2.1 La LADI si prefigge come scopo di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, la- voro ridotto, intemperie ed insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 LADI). 2.2 La concessione delle indennità si svolge in fasi diverse. Il tutto ha inizio con la procedura d'annuncio in cui il servizio cantonale esamina se sono riunite le condizioni di diritto all'indennità in caso di intemperie, segnata- mente le condizioni metereologiche durante i giorni per i quali è stata an- nunciata la perdita di lavoro, l'esistenza dei cantieri, nonché la durata dei lavori (cfr. art. 45 LADI; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assu- rance-chômage, 2014 [di seguito: commentario] n. 1 ad art. 45 LADI). Il servizio emana una decisione formale (cfr. art. 100 cpv. 1 LADI) e informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata (cfr. art. 45 cpv. 4 ultimo periodo LADI). Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa (cfr. art. 47 LADI). Se sono adempiuti tutti i presupposti per il paga- mento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43) e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intemperie legalmente pagata previa deduzione del termine d'attesa (cfr. art. 48 cpv. 1 e 2 LADI). 2.3 Secondo l'art. 42 cpv. 1 LADI, i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se: (a.) sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicura- zione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e (b.) subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43 LADI). Non hanno diritto all'indennità per intemperie: (a.) i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; (b.) il coniuge del datore di la- voro occupato nell'azienda di quest'ultimo; (c.) le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'a- zienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (art. 42 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 LADI). La perdita di lavoro è computabile se: (a.) è causata esclusivamente da condizioni me- teorologiche; (b.) la continuazione dei lavori, pur con misure protettive suf- ficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non

B-4950/2019 Pagina 8 si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e (c.) è annunciata regolar- mente dal datore di lavoro (art. 43 cpv. 1 LADI). 2.4 L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate cor- rettamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicura- zione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di veri- ficare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intem- perie. Secondo l'art. 111 cpv. 2 OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo ef- fettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii). 2.5 Le indennità indebitamente riscosse debbono essere restituite (art. 95 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPGA). Per presta- zioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministra- zione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giudiziaria. L'ob- bligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presuppo- sti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e impor- tanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione pro- cessuale (art. 53 cpv. 1 LPGA) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. con- sid. 1; anche sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 con- sid. 4.1).

B-4950/2019 Pagina 9 2.6 Il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di ef- fettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro con- trollabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si la- scia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione det- tagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2 c). L'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa in- teressata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il pro- cesso di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'inden- nità (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non ci si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di con- trollo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di la- voro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sen- tenza del TF 8C_469/2011 consid. 6.2.1.2). 3. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha rigettato l'opposizione for- mulata dalla ricorrente e condannato quest'ultima a versare alla cassa di disoccupazione fr. 113'479.75 corrispondenti alle indennità per intemperie versate indebitamente per il periodo da gennaio 2017 a novembre 2018. A sostegno del mancato riconoscimento del diritto all'indennità per intempe- rie, la SECO ha addotto in sintesi che l'inaffidabilità del controllo del tempo di lavoro in base ai rapporti orari rende impossibile verificare l'esistenza e l'ampiezza della perdita di lavoro. 3.1 3.1.1 L'art. 43 cpv. 3 LADI rinvia in modo esplicito all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI secondo cui non hanno diritto all'indennità i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. L'art. 46b cpv. 1 OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono control-

B-4950/2019 Pagina 10 late dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2 OADI, il datore di lavoro con- serva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di la- voro. La giurisprudenza relativa al diritto all'indennità per lavoro ridotto si applica ugualmente a quella inerente al diritto all'indennità per intemperie. In entrambi i casi incombe in principio al datore di lavoro l'obbligo di dimo- strare la perdita di lavoro (sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti alla prassi del TF e del TAF). 3.1.2 La nozione della sufficiente controllabilità della perdita di lavoro giu- sta l'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b cpv. 1 OADI è stata ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza. Per prassi costante la controllabilità della perdita di lavoro è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca (sentenze del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 con- sid. 2.3 in fine, 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2 in fine, C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3, cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). Se la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro non può essere stabilita, la concessione di prestazioni appare errata e si giustifica la restituzione: voler sollevare dei dubbi a tale proposito equivarrebbe ad invertire l'onere della prova che in questo punto ben preciso incombe chiaramente al datore di lavoro (sentenze del TF 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1, 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 i.f. con ulteriori riferimenti; sen- tenze del TAF B-4226/2019 consid. 4.1, B-5208/2017 consid. 3.1 con ulte- riori riferimenti; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2a ed., pag. 490). Il datore di lavoro deve perciò essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscuti- bile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad inden- nizzare ciascun dipendente beneficiario dell'indennità (sentenze del TF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti; sen- tenze del TAF B-4226/2019 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). 3.1.3 Salvo circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal da- tore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 con- sid. 3.1). Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sosti- tuito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei

B-4950/2019 Pagina 11 rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; sen- tenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile (sentenza del TF C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3). L'orario di lavoro può essere ve- rificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'o- rario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii; THOMAS NUSSBAUMER, in: Ulrich Meyer [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, Tomo XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, p. 2404; RUBIN, op. cit., p. 486). Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). 3.1.4 La perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unica- mente a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano con- trollabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 con- sid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari, che devono essere compen- sate durante il periodo di conteggio, siano prese in considerazione nel cal- colo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giu- gno 2001 consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 490 e i riferi- menti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di ren- dere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. MURER/STAUF- FER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le as- senze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 novembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.4 con ulteriori rinvii). 3.1.5 Le ore lavorate devono essere rilevate – che sia su carta o in via meccanica o elettronica – almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o

B-4950/2019 Pagina 12 dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulterior- mente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). 3.1.6 Come si è visto, il requisito della sufficiente controllabilità e verifica- bilità del tempo di lavoro risulta dagli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Oltre a ciò, i datori di lavoro vengono resi attenti a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro. In concreto, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'ente cantonale, tramite l'apposito formulario, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie. Nel predetto formulario si prega il richiedente espressamente di leggere l'Info- service "Indennità per intemperie" prima di compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per intemperie" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (cfr. sentenza del TF 8C_375/2006 del 28 set- tembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti web dell'ente cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-intempe- rie/), della cassa interessata (www.cd-ocst.ch/info_service/2019/lavoro_ri- dotto.pdfe), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Se- greteria di Stato dell'economia > Lavoro > Assicurazione contro la disoccu- pazione > Prestazioni Indennità per intemperie). Al punto 8 dell'"Info-Ser- vice, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per intemperie" sono elencati i requisiti a cui deve adempiere il controllo aziendale delle ore di lavoro. È infine utile ricordare che per un principio generale, valevole ugualmente nel diritto in materia di assicurazioni sociali, nessuno può trarre vantaggio dalla propria ignoranza del diritto (sentenze del TF C.273/2005 del 13 luglio 2005 consid. 5 e C.5/04 del 27 maggio 2004 consid. 5.1). Spetta quindi ad ogni datore di lavoro che desidera domandare l'indennità per intemperie di informarsi sulle disposizioni di legge e di informarsi in caso di dubbio presso le autorità competenti. 3.2 Dapprima vale la pena chinarsi sulle critiche mosse dalla ricorrente nei confronti della documentazione messa a disposizione della SECO e da lei consultata a suffragio della motivazione della decisione su opposizione im- pugnata.

B-4950/2019 Pagina 13 3.2.1 Nel rapporto intitolato "Controllo presso i datori di lavoro concernente le indennità per lavoro ridotto e per intemperie corrisposte / Documenti ve- rificati", sottoscritto dal responsabile della ricorrente, emerge che il giorno del controllo la SECO ha avuto modo di verificare i classificatori "dipendenti contratti, stipendi, 2017 e 2018", "banca 2017 e 2018", nonché "fatture pa- gate 2018". Per quanto riguarda un sistema di registrazione adeguato delle ore di lavoro, si evince che la SECO ha constatato che la ditta non dispone più degli originali ma solo di fotocopie. Infine, risulta dal rapporto che il 24 gennaio 2019 la ricorrente si sarebbe impegnata a mettere a disposi- zione i classificatori "dipendenti 2016" e "cassa 2017" e che la SECO avrebbe portato con sé i classificatori "dipendenti 2016 – 2018" e li avrebbe restituiti la settimana successiva per raccomandata. La restituzione dei classificatori dipendenti (contratti e stipendi) 2016, 2017 e 2018 è avvenuta con scritto raccomandato del 30 gennaio 2019 (Incarto SECO, Dossier 17). La ricorrente si duole che la SECO non abbia eseguito una lista dettagliata dei singoli documenti consegnati dal datore di lavoro, ritenendo di conse- guenza probabile che alcuni documenti siano stati smarriti durante la con- segna rispettivamente la restituzione dei classificatori. Tuttavia, la ricor- rente non menziona quali documenti a suo avviso siano andati persi. Il Tri- bunale è dell'avviso che la probabilità di smarrimento di documenti non meglio identificati dalla ricorrente sia assai minima. A tale proposito giova ricordare che in questa sede la ricorrente ha potuto visionare, conforme- mente alla sua richiesta, l'incarto della SECO e della Cassa e fatto uso della facoltà di esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2021 la stessa ricorrente definisce completo sia l'incarto della SECO sia quello della Cassa. Ulteriori riflessioni sulla completezza della documenta- zione si rivelano pertanto superflue. 3.3 3.3.1 Come già accennato, per prassi costante è determinante che il tempo di lavoro dell'azienda sia controllabile in ogni momento. Lo specialista dell'ufficio di compensazione deve, entro un termine adeguato, poter farsi un'immagine sufficientemente chiara della perdita di lavoro. I documenti messi a disposizione devono permettere di accertare nel modo più atten- dibile possibile la perdita di lavoro esatta per ogni dipendente (cfr. sentenza del TAF B-664/2017 del 7 marzo 2019 consid. 2.3 e gli ulteriori riferimenti citati). 3.3.2 Nel caso del controllo dell'orario di lavoro la situazione è analoga a quella che si presenta nell'ambito della contabilità commerciale (cfr.

B-4950/2019 Pagina 14 art. 957 CO). Chi ha l'obbligo di tenere la contabilità, deve gestire la conta- bilità secondo i principi della tenuta regolare dei conti e conservare i docu- menti giustificativi necessari, a seconda della natura e alle dimensioni dell'impresa, per accertare i risultati dei singoli esercizi (cfr. art. 957 cpv. 1 CO). La contabilità deve essere precisa e completa, altrimenti non può sod- disfare l'obiettivo di riflettere e trasmettere la situazione economica effettiva dell'impresa (sentenza del TF 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 con- sid. 4.2.2 con ulteriori rinvii). In senso figurato, un sistema di controllo del tempo di lavoro può essere ritenuto idoneo a servire da prova soltanto se, eccetto per qualche singolo errore che può sempre capitare ed essere ri- tenuto scusabile, non presenta alcuna incoerenza con le effettive circo- stanze della fattispecie (cfr. sentenza del TF 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.4.2, sentenze del TAF B-664/2017 già citata consid. 2.3 e B-6609/2016 del 7 marzo 2018 consid. 4.3). L'ufficio di compensazione non deve dimostrare l'inesattezza del sistema di controllo dell'orario di lavoro per ogni dipendente quotidianamente, ciò che configurerebbe un'inver- sione dell'onere della prova. Nel caso di dubbi fondati circa l'impiego cor- retto di un sistema di controllo del tempo di lavoro a cui di principio può essere attribuito valore probatorio, l'ufficio di compensazione deve dare fa- coltà al datore di lavoro di chiarire le incertezze (sentenza del TAF B-664/2017 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti). Secondo la giurispru- denza, anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, segnatamente in ma- teria di restituzione delle indennità per intemperie, va applicato il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 360 consid. 5b, sentenza del TF C 66/04 del 18 agosto 2004 consid. 3.2 e sentenza del TAF B-664/2017 consid. 2.3 con ulteriori rinvii). Il Tribunale deve dunque se- guire l'esposizione dei fatti che ritiene il più verosimile possibile (sentenza del TAF B-664/2017 consid. 2.4 con ulteriori riferimenti). Sia lo scrivente Tribunale come pure il Tribunale federale sono d'avviso che incoerenze notevoli riscontrate tra i rapporti di lavoro, che di per sé sono idonei ad assumere un valore probatorio, e le circostanze di fatto del singolo caso possono lasciar concludere che il controllo del tempo di lavoro non possa risultare affidabile nel suo complesso (sentenza del TAF B-664/2017 con- sid. 5 e 6 confermata dal TF con sentenza 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 intero consid. 5, in particolare consid. 5.4). L'assenza, rispettiva- mente l'insufficienza, nonché l'inattendibilità di un sistema di controllo del tempo di lavoro comportano dunque la stessa conseguenza giuridica, os- sia il non riconoscimento del diritto all'indennità. 3.3.3 In considerazione dell'obbligo di tenere una contabilità precisa e com- pleta, va di seguito esaminato, in applicazione del criterio della probabilità

B-4950/2019 Pagina 15 preponderante, se i rilevamenti della SECO, messi in relazione con l'accer- tamento di incongruenze concrete con le circostanze di fatto, siano suscet- tibili di lasciar concludere all'inaffidabilità del rapporto orario e se la ricor- rente sia riuscita a dissipare i dubbi corrispondenti. 3.4 La ricorrente ha messo a disposizione della SECO, tra le altre cose, i singoli rapporti orari della maggior parte dei dipendenti per i quali ha chie- sto le indennità per intemperie (cfr. incarto SECO, dossier 6), che le sono state corrisposte dalla cassa per i mesi gennaio e dicembre 2017, nonché per maggio e novembre 2018. Di principio, a questi rapporti può essere attribuito un valore probatorio per accertare nel modo più esatto possibile l'entità della perdita di lavoro. Come rilevato nel rapporto "Documenti verificati" corrisponde al vero che i rapporti orari dei lavoratori interessati non sono stati messi a disposizione nella forma originale, ma in copia. Questo malgrado il datore di lavoro abbia l'ob- bligo di conservare durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b cpv. 2 OADI). Bisogna convenire con la SECO che la qualità delle copie dei rapporti orari è effettivamente scarsa. In con- formità con le spiegazioni della SECO, le giornate per le quali è stata riven- dicata la perdita di lavoro per intemperie sono state contrassegnate con un evidenziatore e sulla copia in bianco e nero non è perciò possibile verificare eventuali alteramenti di un testo originale preesistente sotto l'evidenzia- zione. Già questa situazione di partenza fa sollevare dubbi circa l'attendi- bilità del rapporto orario corrispondente. 3.5 La SECO non ha riconosciuto il diritto all'indennità per intemperie per otto dipendenti della ricorrente in quanto la perdita di lavoro non era stata causata da condizioni metereologiche, ma da assenze per altri motivi, se- gnatamente infortunio, malattia o servizio militare. 3.5.1 Come già segnalato, la perdita di lavoro è computabile se è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche (art. 43 cpv. 1 lett. a LADI in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 1 lett. b LADI). Ne va da sé che il requisito della perdita di lavoro computabile non può risultare soddisfatto se il dipendente non può svolgere il proprio lavoro per motivi estranei alle condizioni metereologiche. 3.5.2 Quanto al dipendente A._______, emerge dall'incarto che nel periodo per il quale era stata rivendicata l'indennità per intemperie (gennaio 2017), costui si trovava in infortunio. Secondo i conteggi della SUVA versati agli atti dalla SECO (Incarto SECO, Dossier 7), il dipendente è stato posto al

B-4950/2019 Pagina 16 beneficio delle indennità LAINF dal 3 dicembre 2016 al 17 marzo 2017. Il rapporto orario non si trova nel relativo dossier. Pertanto, non essendo pos- sibile valutare la sussistenza e l'ampiezza della perdita di lavoro, la SECO ha negato a giusto titolo il diritto alle indennità per intemperie relativo a questo dipendente. Ciò è ammesso anche dalla ricorrente nelle sue com- parse. 3.5.3 Quanto al dipendente B.__, malgrado il rapporto orario per il mese di gennaio 2017 indichi perdite di lavoro dovute ad intemperie tra il 16 e il 27 gennaio 2017, risulta dall'incarto che nello stesso periodo egli era inabile al lavoro e che gli sono state corrisposte indennità giornaliere per malattia secondo la LAMAL (Dossier 8). Il corretto mancato riconoscimento della perdita di lavoro e la restituzione dell'indennità versata vengono del resto approvati anche dalla ricorrente. 3.5.4 Quanto al dipendente C., la ricorrente aveva rivendicato l'in- dennità per intemperie per 14 giorni del mese di dicembre 2017, nono- stante egli fosse in infortunio dal 3 novembre 2017 fino al 6 marzo 2018 (Dossier 9). Il relativo rapporto orario non si trova nell'incarto, dimodoché una valutazione dell'esistenza e dell'ampiezza della perdita di lavoro non può essere effettuata. Il rifiuto al riconoscimento dell'indennità per intem- perie risulta giustificato e viene del resto condiviso dalla ricorrente. 3.5.5 Quanto al dipendente E., la ricorrente aderisce all'apprezza- mento della SECO in quanto egli era in infortunio dal 17 aprile al 19 giugno 2018, quindi anche nel periodo per il quale era stata richiesta l'indennità per intemperie (maggio 2018). Anche in questo caso manca un rapporto orario. Pertanto, non occorre più dilungarsi sulla questione. 3.5.6 Riguardo al dipendente G., il certificato medico deposto agli atti (doc. C, ricorso) dimostra che egli si trovava in infortunio dal 21 novem- bre 2017 fino al 3 dicembre 2017. Per quanto attiene alle indennità richieste dal 5 al 22 dicembre 2017 va rilevato, come giustamente fa osservare la SECO, che non si trova agli atti preliminari il rapporto orario del dipendente menzionato. Di conseguenza, come ritenuto giustamente dalla SECO, non è possibile verificare la realtà e l'ampiezza delle ore perse dovute ad in- temperie indicate nei rapporti delle ore perse e nei conteggi per il mese di dicembre 2017 e, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, il diritto all'indennità non può essere riconosciuto. 3.5.7 Riguardo al dipendente H. per il quale era stata richiesta un'indennità per intemperie tra il 21 e 31 maggio 2018, dagli atti preliminari

B-4950/2019 Pagina 17 (Incarto SECO, Dossier 10) è ravvisabile che la persona interessata non poteva svolgere alcuna attività lavorativa a partire dal 21 maggio 2018. Se- condo la conferma dell'istituto medico responsabile, le cure previste avreb- bero avuto una durata indicativa dai 4 ai 6 mesi. Lo stesso lavoratore aveva dichiarato l'impossibilità al lavoro nel formulario "Indicazioni della persona assicurata per il mese di maggio 2018" dal 21 al 31 maggio 2018. Oltretutto risulta dall'incarto della SECO (Dossier 10) che la sorella dell'interessato, munita di procura, aveva autorizzato l'Ufficio regionale di collocamento ad annullare il dossier corrispondente a partire dal 21 maggio 2018 a causa di malattia di lunga durata. Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, nel dossier relativo al lavoratore in questione manca il rapporto orario per il mese di maggio 2018, dimodoché non è possibile controllare la realtà e l'ampiezza delle ore perse. La dichiarazione di presenza del dipendente, depositata dalla ricorrente contestualmente al proprio gravame (doc. G), oltre ad essere in completa contraddizione con i giustificativi contenuti nel Dossier 10, non può essere considerata, dal momento che, come fa osser- vare giustamente la SECO, il rilevamento dell'orario di lavoro non può, per prassi costante, essere sostituito con documenti esibiti soltanto a posteriori (cfr. consid. 3.1.3). Il mancato riconoscimento al diritto all'indennità risulta pertanto difendibile. 3.5.8 Riguardo al dipendente D._______, la ricorrente ha chiesto l'inden- nità per intemperie nei giorni 2, 3, 7, 8 11, 14, 22, nonché 28 e 29 maggio 2018. I certificati medici di cui all'incarto SECO (Dossier 12) attestano l'i- nabilità al lavoro del lavoratore dal 15 al 27 maggio 2018. A fronte di ciò, la ricorrente ammette il rimborso delle indennità percepite il 22 maggio 2018, ma non delle rimanenti indennità versate. Tuttavia, il rapporto orario del lavoratore in questione, oltre ad essere difficilmente leggibile ed impedire in questo modo la verifica di eventuali modifiche del testo preesistente (cfr. supra intero consid. 3.4), lascia supporre che il 2 e il 3 maggio 2018 egli abbia svolto la sua attività lavorativa poiché nelle caselle riferite a queste date manca l'evidenziazione "intemperie". Va pure rilevato che gli annunci della perdita di lavoro dovuta ad intemperie per il mese di maggio 2018, conformemente ai rispettivi formulari, concernevano i cantieri di (...) e (...), mentre nel rapporto orario del dipendente per i giorni 28 e 29 maggio 2018 è riportato "..." (Dossier 19: incarto cassa). Il ragionamento della ricorrente di insistere ad ammettere il rimborso dell'indennità per le date all'infuori del 22 maggio 2018 non può dunque essere seguito perché si trova in contra- sto con l'obbligo del datore di lavoro, in conformità con la giurisprudenza, di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad indennizzare ciascun dipen- dente beneficiario dell'indennità (cfr. consid. 3.1.2). È perciò sostenibile che

B-4950/2019 Pagina 18 la SECO, alla luce delle contraddizioni tra i giorni per cui era stata chiesta l'indennità e il rapporto orario del dipendente, abbia negato il diritto anche a tutte le altre indennità rivendicate per lo stesso periodo. 3.5.9 Quanto infine al dipendente F.______, emerge dall'incarto che costui ha prestato servizio militare dal 13 novembre 2017 all'8 dicembre 2017 e dal 12 al 30 novembre 2018 (cfr. Dossier 13). Se sul rapporto orario del mese di novembre 2017 l'assenza per servizio militare è indicata in modo evidente, nei rapporti orari relativi ai mesi di dicembre 2017 e novembre 2018 vengono invece dichiarate, mediante marcatura, perdite di lavoro do- vute ad intemperie. Alla luce di queste ovvie incongruenze non è criticabile che la SECO non abbia riconosciuto il diritto alle indennità per questo di- pendente. L'inaffidabilità del controllo del tempo di lavoro è tale che non possono essere ammesse le perdite di lavoro fatte valere nei periodi suc- cessivi o precedenti la prestazione del servizio militare. 3.6 In secondo luogo, la SECO ha dedotto da tutta una serie di ulteriori incoerenze, da lei accertate, tra i giorni in cui era stata annunciata l'interru- zione dell'attività a causa delle intemperie e i rapporti orari, che il controllo del tempo di lavoro non era affidabile, apparendo impossibile controllare l'esistenza e l'ampiezza della perdita di lavoro dovuta ad intemperie. 3.6.1 3.6.1.1 Per quanto riguarda i pieni di carburante effettuati nei giorni in cui era stata annunciata la perdita di lavoro per intemperie (maggio e novem- bre 2018), la SECO sostiene non solo che il rifornimento di carburante di un veicolo sia da considerare attività lavorativa soggetta a retribuzione, ma anche che questa attività non figura nel sistema di controllo del tempo di lavoro dell'azienda. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato in quale orario sarebbero avvenuti i rifornimenti di carburante. 3.6.1.2 La ricorrente chiarisce che i rifornimenti di carburante sarebbero stati effettuati dal datore di lavoro e anche dai suoi dipendenti, allegando dichiarazioni sottoscritte proprio da questi ultimi, da cui si evince che essi si sono presentati sul posto di lavoro nel periodo critico, ma che non hanno prestato alcuna attività lavorativa una volta essersi resi conto delle condi- zioni metereologiche avverse (ricorso, allegato Doc. D). A detta della ricor- rente, il datore di lavoro e i dipendenti avrebbero effettuato i rifornimenti di carburante nelle prime ore del mattino e poi si sarebbero recati a bere il consueto caffè prima di constatare l'impossibilità di lavorare.

B-4950/2019 Pagina 19 3.6.1.3 Secondo le fatture emesse dalla società che rifornisce di carbu- rante la ditta ricorrente, in data 2, 7, 8, 11, 22 e 29 maggio 2018, nonché 8, 12, 13, 20 e 22 novembre 2018 hanno avuto luogo diversi pieni di car- burante (Dossier 15). Le date menzionate corrispondono ampiamente a quelle per le quali la ricorrente ha rivendicato perdite di lavoro dovute ad intemperie nei mesi di maggio e novembre 2018 (Dossier 15) e successi- vamente percepito le relative indennità. Dette perdite di lavoro sono state annunciate ed indennizzate per 15 dipendenti nel mese di maggio 2018 e per 16 dipendenti nel mese di novembre 2018 (Dossier cassa). Tuttavia, come rilevato giustamente dalla SECO, i rifornimenti di carburante non sono evincibili dai rispettivi rapporti orari. Le domande sollevate dalla ricor- rente se i dipendenti, una volta saliti sui vari veicoli e constatato la neces- sità di un rifornimento di carburante, non avrebbero dovuto utilizzarli o avrebbero dovuto invece recarsi al lavoro ed avvedersi se fosse o meno possibile svolgere l'attività lavorativa, non convincono e non fanno altro che distrarre dal vero nocciolo del problema. Per giunta, la ricorrente non men- ziona se i 15 rispettivamente 16 lavoratori interessati formano la totalità dei dipendenti oppure se ve ne erano altri per i quali non era stata rivendicata l'indennità per intemperie, non riuscendo quindi a ridimensionare la portata della contraddizione constatata dalla SECO. Come già detto, per prassi costante, le dichiarazioni a posteriori formulate dai dipendenti (ricorso, al- legato Doc. D) secondo cui essi non avrebbero prestato alcuna attività la- vorativa (cfr. supra consid.3.6.1.2), non possono essere considerate poi- ché sono insufficienti per colmare le lacune risultanti da un sistema di con- trollo del tempo di lavoro impreciso ed inattendibile. Resta pertanto fermo che la ricorrente fino ad oggi non è riuscita a dissipare i dubbi sulle incon- gruenze tra i rapporti orari dei collaboratori interessati e la situazione di fatto riscontrata dall'autorità inferiore. Sommate alle irregolarità già tema- tizzate e a quelle a venire (cfr. consid. 3.6.2 e seguenti), non è criticabile che la SECO abbia concluso alla mancata affidabilità del controllo del tempo di lavoro. 3.6.2 3.6.2.1 La SECO ha constatato che alla ricorrente erano state inflitte due multe per parcheggio illecito il 12 e 22 novembre 2018 nei pressi di un cantiere per il quale la ricorrente aveva annunciato una perdita di lavoro per intemperie. A mente della SECO, l'orario di impartizione delle multe (09:30 e 11:15) si troverebbe ben oltre il consueto inizio del lavoro nel set- tore ed entrerebbe in contraddizione con la dichiarazione della mancata attività a causa di intemperie.

B-4950/2019 Pagina 20 3.6.2.2 La ricorrente ribatte che la SECO non abbia fornito alcuna prova per l'orario di inflizione delle multe e che nella denegata ipotesi in cui siffatto orario sia esatto, nulla cambierebbe alla tesi della ricorrente secondo cui i collaboratori si erano recati sui vari cantieri al fine di constatare le condi- zioni metereologiche e dopo la loro constatazione non avrebbero svolto alcuna attività lavorativa. 3.6.2.3 Il Tribunale stabilisce che l'accertamento dei fatti eseguito dalla SECO riguardo all'orario in cui sono state date le multe non presta il fianco ad alcuna critica e corrisponde del resto ai documenti inseriti negli atti pre- liminari (Dossier 16). Le date delle multe coincidono anche con quelle per le quali la ricorrente ha fatto valere ore perse dovute ad intemperie per 16 collaboratori, conformemente all'annuncio da lei effettuato, percependo poi le rispettive indennità (Dossier 16 e Dossier cassa). Le multe sono state inflitte nello stesso comune in cui sorgeva un cantiere della ricorrente per il quale la medesima aveva annunciato una perdita di lavoro (Dossier cassa). La ricorrente non dice se i 16 lavoratori interessati formano la tota- lità dei dipendenti oppure se ve ne erano altri per i quali non era stata ri- vendicata l'indennità per intemperie e non riesce perciò a limitare la portata degli accertamenti della SECO in relazione alle multe. Anche in questo caso, alla luce delle incoerenze già trattate e di quelle successive, gli argo- menti della ricorrente non sono in grado di fugare i dubbi circa la contrad- dittorietà constatata dalla SECO e l'affidabilità del sistema di controllo del tempo di lavoro. 3.6.3 3.6.3.1 La SECO ha ravvisato ulteriori indizi per la mancata attendibilità del sistema di controllo del tempo di lavoro nell'emissione di due fatture. In concreto si tratta della fattura (...) per l'azienda (...) concernente interventi del 2 maggio 2018 e della fattura (...) per l'azienda (...) riguardo ad inter- venti svolti il 25 maggio 2018 (2 operai) e il 28 maggio 2018 (1 operaio). In entrambi i casi la SECO ha indicato che i rapporti orari messi a disposizione per il mese di maggio riguardano 13 su 15 dipendenti per i quali era stata annunciata una perdita di lavoro dovute ad intemperie. Dopo aver consta- tato che i collaboratori D. e H. non dispongono di un rapporto orario per quel periodo, la SECO ha concluso come non fosse possibile stabilire quali collaboratori avrebbero effettuato quelle ore di lavoro. 3.6.3.2 In relazione alle due fatture menzionate, la ricorrente, che ne con- ferma l'esistenza, non esclude di essere incorsa in qualche errore di data per l'emissione, segnalando che in entrambi i casi il giorno di fatturazione

B-4950/2019 Pagina 21 non coincide con quello di fine lavori. Tuttavia, ella fornisce le dichiarazioni delle aziende interessate secondo cui nessun dipendente avrebbe lavorato nelle date indicate a causa fermo cantiere (ricorso, Doc. E e F), nonché le dichiarazioni dei dipendenti D. e H. con cui confermano di non aver lavorato nei giorni menzionati (ricorso, Doc. G). 3.6.3.3 Dall'incarto emerge che le date degli interventi fatturati dalla ricor- rente corrispondono ampiamente a quelle per le quali la ricorrente ha fatto valere e le è stata riconosciuta dalla cassa una perdita di lavoro per un totale di 15 dipendenti. Come già accennato, le dichiarazioni presentate a posteriori, sia da parte dei committenti, sia da parte dei dipendenti, non sono sufficienti, per prassi costante, a compensare la mancanza, rispetti- vamente l'inaffidabilità di un sistema di controllo di lavoro. È perciò invano che la ricorrente si prevale di questi documenti che non possono evidente- mente essere qualificati ai sensi di un sistema di controllo del tempo di lavoro adeguato che permetterebbe di verificare le indicazioni date ri- guardo alla perdita di lavoro annunciata a causa di intemperie. Con il pro- prio assunto la ricorrente non riesce a risolvere le contraddizioni tra le date per le quali era stata rivendicata la perdita di lavoro per intemperie e l'atti- vità reale presumibilmente svolta risultante dalle date delle fatture. In con- siderazione di tutte le incongruenze accertate, la SECO poteva concludere all'inaffidabilità del controllo del tempo di lavoro. 3.6.4 3.6.4.1 Per quanto attiene alle indennità per intemperie rivendicate e ver- sate per il mese di gennaio 2017 e novembre 2018, la SECO ha riscontrato incoerenze tra gli acconti ricevuti dalla ricorrente dai rispettivi committenti per i cantieri a (...) (fr. [...] il 12 dicembre 2016 e fr. [...] il 31 gennaio 2017), (...) (fr. [...] il 16 gennaio 2017 e fr. [...] il 31 gennaio 2017) e (...) (fr. [...] il 26 ottobre 2018 e fr. [...] il 21 novembre 2018) e il numero delle ore lavorate risultante dai rapporti orari (24 ore lavorate sul cantiere di [...] tra dicembre 2016 e gennaio 2017, 56 ore lavorate sul cantiere di [...] tra il 17 e il 31 gennaio 2017, 16 ore lavorate sul cantiere di [...] tra il 17 e il 31 gennaio 2017). A mente della SECO le ore di lavoro dichiarate sui rapporti orari sarebbero troppo esigue per spiegare l'ammontare degli importi relativi agli acconti trasmessi. 3.6.4.2 Alla luce dell'accertamento dei fatti svolto dalla SECO, quest'ultima poteva desumere in modo sostenibile che le incongruenze tra gli acconti ricevuti dalla ricorrente e le ore di lavoro nei rapporti orari fossero indizi suscettibili per nuovamente confermare la mancata affidabilità del sistema

B-4950/2019 Pagina 22 di controllo del tempo di lavoro. La dichiarazione dell'arch. [...] del 29 mag- gio 2019 con cui veniva confermato il fermo cantiere per i giorni 9 e 27 gennaio 2017 (ricorso, Doc. H) non può essere considerata in quanto, come segnalato a diverse riprese, simili dichiarazioni rilasciate a posteriori non possono, per prassi, sostituire la mancanza o l'inaffidabilità di un si- stema di controllo del tempo di lavoro. La ricorrente attira l'attenzione sulla possibilità che il datore di lavoro abbia incassato acconti mensili dal com- mittente senza allo stesso tempo aver effettuato tutto il lavoro richiesto per ritardi sul cantiere e/o per impedimenti metereologici, concludendo che la fatturazione riguardo agli acconti non sia una prova dell'avvenuto lavoro. Una simile argomentazione non può essere ritenuta una spiegazione plau- sibile in quanto è troppo debole per sciogliere il contrasto riscontrato dalla SECO tra la situazione di fatto effettiva e le dichiarazioni nei rapporti orari. Tenuto conto anche di tutte le incoerenze constatate finora e a quelle an- cora a venire, l'accertamento della SECO circa l'inaffidabilità del controllo del tempo di lavoro risulta dunque corretto. 3.6.5 3.6.5.1 La SECO ha accertato delle differenze tra i conteggi di salario tra- smessi alla cassa comprendenti il numero di ore perse dichiarate e pagate all'80% e i conteggi messi a disposizione nel corso del controllo riferiti agli stipendi effettivamente pagati. In quest'ultimo caso tutte le ore sarebbero state pagate al 100%, il numero delle ore prestate sarebbe differente e tal- volta superiore in confronto ai conteggi consegnati alla cassa. Da tali cir- costanze la SECO ha tratto un'ulteriore incoerenza tra i giorni in cui l'attività era stata dichiarata interrotta a causa di intemperie e le indicazioni nei rap- porti orari. Le diversità tra i due tipi di conteggio messe in evidenza dalla SECO risultano dagli atti preliminari (Dossier 18 e 19) e sono suscettibili di giustificare ulteriori indizi a scapito della mancata affidabilità del sistema di controllo del tempo di lavoro. Da questo punto di vista, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento effettuato dalla SECO non può dare adito a critiche. La ricorrente afferma che il datore di lavoro ha sempre, "spontaneamente e del tutto volontariamente, riconosciuto un salario pari al 100% (e non dell'80%), anche nei casi in cui, per legge, avrebbe potuto riconoscere di meno e ciò proprio con lo scopo di premiare la fedeltà dei propri collabora- tori, evitando altresì un inutile lavoro amministrativo" e si dice stupita che la SECO condanni un simile comportamento invece di accettarlo. Una tale spiegazione è già di per sé insufficiente perché non si sofferma nemmeno minimamente sugli aspetti critici suesposti e sollevati dalla SECO, dimodo- ché, viste anche tutte le incoerenze riscontrate, permangono i dubbi sull'at- tendibilità del sistema di controllo del tempo di lavoro.

B-4950/2019 Pagina 23 3.6.5.2 Visto quanto precede, bisogna convenire con l'autorità inferiore che il controllo del tempo di lavoro sulla base dei rapporti orari non è affidabile nel complesso, vuoi a causa della cattiva qualità dei rapporti orari messi a disposizione (cfr. consid. 3.4), vuoi perché certi dipendenti, per i quali era stata rivendicata la perdita di lavoro per intemperie, erano invece assenti per altri motivi (cfr. consid. 3.5 segg.), vuoi perché il confronto delle diverse fatture (rifornimenti di benzina, multe, acconti) con i rapporti di lavoro (cfr. consid. 3.6.1-3.6.4) e le indicazioni differenti tra i conteggi di salario tra- smessi alla cassa e quelli effettivamente versati (cfr. consid. 3.6.5) hanno messo in risalto notevoli incoerenze e dubbi circa l'attendibilità del controllo del tempo di lavoro. Dubbi, questi, che la ricorrente non è riuscita a fugare né con le sue argomentazioni perlopiù pretestuose e nemmeno con i giu- stificativi presentati a posteriori. Come già detto, questi ultimi non sono un mezzo adeguato per il controllo dell'orario di lavoro in quanto non soddi- sfano il requisito di un rilevamento quotidiano continuo e in tempo reale. Ne discende che il diritto all'indennità non può essere riconosciuto. 3.7 In sunto, è accertato che i rapporti orari per rivendicare le indennità per intemperie si trovano in molteplici contraddizioni con le circostanze fattuali del caso di specie e che la somma di tutte le incoerenze riscontrate, che la ricorrente non è stata in grado di invalidare, fa sì che il controllo del tempo di lavoro non possa essere ritenuto affidabile ai sensi della prassi. 3.8 Nella misura in cui la SECO ha riconosciuto in sintesi che l'esistenza e l'ampiezza della perdita di lavoro per intemperie non poteva essere suffi- cientemente dimostrata in assenza di un controllo del tempo di lavoro affi- dabile, ella non ha accertato i fatti in maniera scorretta e nemmeno violato il diritto federale. Ne discende che la concessione delle indennità per intemperie è avvenuta manifestamente a torto. In considerazione della somma da restituire in que- stione, sono parimenti adempiute le esigenze relative all'importanza note- vole della rettifica (cfr. supra consid. 2.3 [recte 2.5]). 3.9 Giusta l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la resti- tuzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Secondo costante giurisprudenza, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA sono termini di pe- renzione che non possono essere né interrotti né sospesi, ma devono es- sere esaminati ed applicati d'ufficio (cfr. DTF 138 V 74 consid. 4.1 pag. 77, 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Se il termine di perenzione è scaduto, ciò

B-4950/2019 Pagina 24 ha come conseguenza l'estinzione del diritto alla restituzione. Per prassi, i termini di perenzione sono salvaguardati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restituzione (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 2.2). Secondo la giurispru- denza il termine annuo di perenzione comincia a decorrere a partire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza, rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state percepite a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; sentenza del TAF B-269/2019 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Nel presente caso la SECO si è resa conto dello sbaglio in occasione del controllo effettuato in data 23 e 24 gennaio 2019. Pertanto, il termine annuo di perenzione è stato osservato con la decisione del 30 aprile 2019. 3.10 La decisione impugnata non concerne altro che il carattere indebito delle prestazioni come pure la restituzione della somma versata. Non spetta dunque al Tribunale adito di trattare la questione di un eventuale condono. Quest'ultima deve fare l'oggetto di una specifica procedura di- stinta dinanzi all'autorità cantonale competente ed esula dall'oggetto del presente litigio. Le relative conclusioni della ricorrente si rivelano perciò inammissibili (cfr. sentenza del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 con- sid. 6.2). Lo stesso discorso vale per la conclusione subordinata circa la possibilità di rimborso in rate mensili. Le convenzioni di rimborso in rela- zione ai controlli di datore di lavoro in materia di indennità per lavoro ridotto e intemperie competono esclusivamente alla SECO (cfr. Prassi LADI RCCI [Restituzione, compensazione, condono e incasso] D8). 3.11 In sunto, dal punto di vista del diritto federale non è criticabile che l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione della ricorrente contro la deci- sione su revisione concernente la restituzione delle prestazioni indebite versate da gennaio 2017 a novembre 2018 a titolo di indennità per intem- perie per un totale di fr. 113'479.75. Il ricorso si rivela dunque infondato e va respinto, nella misura in cui sia ammissibile. 4. Visto l'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 4'000.–, importo che verrà computato con l'anticipo spese di pari importo versato a suo tempo dalla

B-4950/2019 Pagina 25 ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Alla ricor- rente non vengono assegnate indennità di ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a con- trario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui sia ammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 4'000.– sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l'anticipo spese di pari importo già versato a suo tempo dalla ricorrente. 3. Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario); – autorità inferiore (atto giudiziario); – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario); – Cassa [...] (in estratto).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-4950/2019 Pagina 27 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 3 settembre 2021

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