Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4882/2023
Entscheidungsdatum
25.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-4882/2023

S e n t e n z a d e l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Pascal Richard, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. _______, ricorrente,

contro

Croce Rossa Svizzera, autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento del titolo di studio "Laurea in Ottica e Optometria" (Italia); decisione parziale - misure di compensazione.

B-4882/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a La signora X. _______ (di seguito: richiedente e/o ricorrente), cittadina italiana, è titolare del titolo di studio “Diploma di Laurea in Ottica e Opto- metria”, rilasciato in Italia il 5 maggio 2017, e dispone pure di un “Attestato di Abilitazione all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliare di ottico” conseguito in Italia in data 10 ottobre 2017. A.b Il 16 dicembre 2022, la richiedente ha fatto pervenire alla Croce Rossa Svizzera CRS (di seguito: CRS, autorità inferiore) una domanda di ricono- scimento del titolo di studio italiano con il diploma di Optometrista a livello di scuola universitaria professionale. A.c Con decisione parziale del 14 agosto 2023, l’autorità inferiore ha sta- bilito che per ottenere il riconoscimento di Optometrista la richiedente deve svolgere e superare i provvedimenti di compensazione, lasciando alla ri- chiedente la libera scelta fra compiere una formazione complementare nei settori “Basi di optometria clinica” e “Optometria clinica, uso sicuro dei far- maci diagnostici” oppure sostenere una prova attitudinale e pregandola di rispedire il documento allegato “Modulo – Provvedimenti di compensa- zione”. In sintesi, l’autorità inferiore ha rilevato, da un lato, che le condizioni di ri- conoscimento relative al livello di qualifica e alla durata della formazione erano soddisfatte, ma, d’altro lato, ha identificato delle lacune sostanziali relativamente alle competenze professionali specifiche. In sostanza, l’au- torità inferiore ha constatato, in base ad una tabella di confronto, il mancato adempimento delle condizioni di riconoscimento per quanto attiene ai con- tenuti di formazione, in quanto 15 materie educative su 19 si sarebbero situate al di sotto della soglia dell’80% delle ore della formazione svizzera. Infine, l’autorità inferiore ha concluso che non potevano essere ritenute soddisfatte nemmeno le condizioni di riconoscimento riguardanti le qualifi- che pratiche, l’esperienza professionale nel settore pertinente e la forma- zione continua. B. In data 11 settembre 2023, la ricorrente ha impugnato la decisione parziale dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chie- dendo una rivalutazione della stessa. In sostanza, ella contesta le verifiche dell’autorità inferiore nell’ambito del confronto delle formazioni, in partico- lare la mancata o insufficiente presa in considerazione del suo piano di

B-4882/2023 Pagina 3 studi nei moduli “esame oculare optometrico”, “anatomia e fisiologia gene- rale”, “ottica generale”, “adattamento lenti a contatto”, “low vision / disturbi visivi” e “metodi avanzati di esami optometrici”. Riguardo alle ultime due materie, secondo la ricorrente non è comprensibile che l’autorità inferiore abbia ritenuto una corrispondenza dei contenuti formativi dello 0%. La ri- corrente si duole inoltre che sia stato valutato esclusivamente il percorso universitario e non sia stata invece considerata l’esperienza lavorativa e nemmeno la formazione post-laurea, in particolare la frequentazione del Corso di Alta formazione di Contattologia presso l’Università di [...]. Infine, la ricorrente fa valere, secondo il senso, una violazione della parità di trat- tamento, in quanto sarebbe venuta a conoscenza dei casi di alcuni colleghi con il suo stesso percorso di studi seguito nello stesso periodo, i quali avrebbero ottenuto il riconoscimento di optometrista in Svizzera senza par- ticolari difficoltà. C. Il 12 ottobre 2023, la ricorrente ha prodotto la documentazione supplemen- tare successiva all’avvio della pratica di riconoscimento dinanzi alla CRS relativamente alla certificazione del lavoro svolto dal dicembre 2022. D. Con lettera del 3 novembre 2023, inviata in copia al Tribunale, l’autorità inferiore ha pregato la ricorrente di trasmetterle entro il 17 novembre 2023 i documenti citati nel ricorso, ma non allegati né a quest’ultimo, né alla do- manda di riconoscimento, in particolar modo riguardo alla sua esperienza professionale e alla frequentazione di corsi di formazione continua. E. In data 11 novembre 2023, la ricorrente ha fatto pervenire all’autorità infe- riore e al Tribunale i documenti aggiuntivi riguardo alla sua formazione post-laurea con indicazione delle ore svolte (si tratta dei seguenti docu- menti: attestato di frequenza e programma [80 ore, 10 CFU] del Corso di Alta Formazione in Contattologia frequentato nell’anno accademico 2019- 2020 presso l’Università di [...]; attestato di partecipazione al percorso for- mativo [a] dedicato alla progressione miopica [30h]; attestato di partecipa- zione al congresso [b] “Osteopatia e Optometria; due facce della stessa medaglia” [8h]; attestato di partecipazione al corso “trattamento dell’aste- nopia nella visione prossimale” [18h]). Nella stessa occasione, la ricorrente ha prodotto nuovamente la certificazione del lavoro svolto in Svizzera.

B-4882/2023 Pagina 4 F. Mediante scritto del 16 novembre 2023, trasmesso in copia al Tribunale, l’autorità inferiore ha pregato la ricorrente di richiedere all'Università di [...] una descrizione dei contenuti e della distribuzione delle ore sugli argomenti di insegnamento, nonché di incaricare direttamente l’istituto universitario di far pervenire il relativo certificato alla CRS. G. Con presa di posizione del 30 gennaio 2024, inviata dopo due proroghe del termine, l’autorità inferiore chiede di respingere il ricorso. A titolo preliminare, l’autorità inferiore osserva che l’esperienza professio- nale e le formazioni continue possono essere prese in considerazione, sol- tanto nella misura in cui esse permettano di colmare le lacune riscontrate nella formazione. L’autorità inferiore spiega che il confronto tra le formazioni viene effettuato in base al numero di ore di corso frequentate e non in base ai Crediti For- mativi Universitari Europei (ECST) o Italiani (CFU), proprio per tener meglio conto dell’importanza dell’insegnamento in aula, precisando che le deno- minazioni e le descrizioni dei corsi delle formazioni italiane e svizzere non sono identiche e contengono talvolta diversi altri moduli e materie. Inoltre, l’autorità inferiore ribadisce in sostanza che l’esame della documentazione aggiuntiva, malgrado alcune puntuali rettifiche in favore della ricorrente, porta a concludere che le lacune riscontrate nella formazione di base non possono essere colmate dai corsi di formazione continua e nemmeno dall’esperienza professionale in Italia e in Svizzera. Infine, quanto alla cen- sura del principio della parità di trattamento, l’autorità inferiore insiste di non essere a conoscenza dei casi illustrati dalla ricorrente e anche nell’ipo- tesi di una loro eventuale sussistenza, la ricorrente non potrebbe appellarsi alla parità di trattamento nell’illiceità. H. Entro il termine impartito con ordinanza del 1° febbraio 2024, la ricorrente non ha fatto uso della facoltà di replicare accordatale in tale occasione. I. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della pre- sente vertenza.

B-4882/2023 Pagina 5 Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il presente ricorso contro una decisione parziale dell’autorità inferiore nell’ambito del riconoscimento di titoli di studio esteri (artt. 31, 32, 33 lett. h e 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; artt. 5 lett. c e 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Alla ricorrente è ricono- sciuto il diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 22a cpv. 1 lett. b PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rima- nenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. I requisiti per l’ammissibilità del ricorso sono dunque adempiuti. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 3. L’oggetto della controversia è delimitato dalla questione di sapere se la de- cisione parziale dell’autorità inferiore, che condiziona il riconoscimento del titolo di studio estero della ricorrente allo svolgimento di misure di compen- sazione, sia conforme al diritto o meno. L’autorità inferiore ha concluso che il titolo di studio italiano della ricorrente soddisfa le condizioni di riconoscimento relative al livello di qualifica pro- fessionale, al livello e alla durata della formazione, ma non adempie invece i requisiti posti ai contenuti della formazione secondo gli accertamenti risul- tanti dalla tabella comparativa. In quest’ultimo punto, l’autorità inferiore ha constatato la sussistenza di lacune sostanziali relativamente alle compe- tenze professionali e l’inadempimento completo o parziale delle condizioni riguardanti le qualifiche pratiche, l’esperienza professionale nel settore e le formazioni continue. In sintesi, la ricorrente non condivide l’asserita inadempienza dei requisiti circa i contenuti di formazione, contestando i relativi accertamenti effettuati nella tabella comparativa e un’adeguata presa in considerazione delle ore

B-4882/2023 Pagina 6 di insegnamento svolte nell’ambito del proprio piano di studi. Ella si duole altresì che l’autorità inferiore non abbia sufficientemente tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della formazione successiva al diploma e infine rivendica una violazione del principio della parità di trattamento. 4. 4.1 La legge federale sulle professioni sanitarie del 30 settembre 2016 (LPSan, RS 811.21), entrata in vigore il 1° febbraio 2020, intende promuo- vere, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità nelle professioni sani- tarie che vengono in prevalenza insegnate nelle scuole universitarie pro- fessionali (cfr. art. 1 lett. a LPSan, Messaggio concernente la legge fede- rale sulle professioni sanitarie del 18 novembre 2015 [di seguito: Messag- gio LPSan], FF 2015 7125 segg., 7126). La LPSan regolamenta le profes- sioni sanitarie di infermiere, fisioterapista, ergoterapista, levatrice, dietista, optometrista e osteopata e disciplina segnatamente le competenze e l’ac- creditamento dei cicli di studio corrispondenti, il riconoscimento dei titoli di studio esteri, nonché le condizioni per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e il registro delle professioni sanitarie (art. 2 cpv. 1 e 2 LPSan, art. 11 segg. LPSan). Per gli optometristi, è ne- cessaria la detenzione di un bachelor of science SUP in optometria (art. 12 cpv. 2 lett. f LPSan). 4.2 Il riconoscimento di un titolo di studio estero nell’ambito delle profes- sioni sanitarie è disciplinato all’art. 10 LPSan (sentenze del TAF B-2049/2022 del 9 settembre 2024 consid. 2.2, B-1553/2022 del 15 gen- naio 2024 consid. 2.2, B-560/2021 dell’11 novembre 2022 consid. 2.1, B-4124/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 2.2; decisione incidentale del TAF B-1813/2020 del 26 febbraio 2021 consid. 2.2.3). In conformità con tale disposto, un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio svizzero di cui all’art.12 cpv. 2 LPSan è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovrastatale (art. 10 cpv. 1 lett. a LPSan) o è dimo- strata nel singolo caso in base al livello, ai contenuti e alla durata del ciclo di studio e alle qualifiche pratiche contenutevi (art. 10 cpv. 1 lett. b LPSan). 5. 5.1 L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) configura un trattato ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LPSan. Questo atto comunitario, come

B-4882/2023 Pagina 7 pure la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE (in seguito: direttiva 2005/36/CE) sono applicabili al presente procedimento. In effetti, la procedura di riconoscimento verte su una professione non regolamentata nello Stato di provenienza (cfr. per la professione di optometrista in Italia la sentenza del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 5.1 con ulteriori rinvii) in relazione ad una professione regolamentata nello Stato ospitante (Svizzera; cfr. per la professione e la formazione di optometrista anche i consid. 4.1 e 6.1.3). 5.2 5.2.1 L’art. 13 par. 1 della direttiva 2005/36/CE prevede che se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche pro- fessionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla pro- fessione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di forma- zione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamen- tari o amministrative di tale Stato (punto a) e attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'art. 11 (punto b). L’art. 13 par. 2 della direttiva 2005/36/CE precisa le condizioni per il rico- noscimento se lo Stato membro d’origine non regolamenta la professione. Tale disposizione prevede che l'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al par. 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono essere stati rila- sciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro (punto a), attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'art. 11 (punto b) e attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata (punto c).

B-4882/2023 Pagina 8 5.2.2 In virtù dell’art. 14 par. 1 della direttiva 2005/36/C, l'art. 13 non impe- disce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 13, par. 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante; b) se la formazione ricevuta riguarda materie so- stanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante; c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamen- tate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'ori- gine del richiedente ai sensi dell'art. 4, par. 2, e se la differenza è caratte- rizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di com- petenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 5.3 I criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali tra le formazioni da confrontare includono segnatamente una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudi- nale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combina- zione degli stessi (cfr. considerando 16 della direttiva 2005/36 CE). 5.4 5.4.1 Lo Stato ospitante è tenuto a definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all’esercizio di una professione regolamentata. Le autorità di un tale Stato devono tener conto, nell’ambito del riconoscimento, di quelle già acquisite dal richiedente in un altro Stato membro, segnatamente la sua esperienza professionale, in modo da evitare di ostacolare ingiustificata- mente l’esercizio delle libertà fondamentali (sentenze della Corte di giusti- zia dell'Unione europea [di seguito : la CGUE] C-426/09 del 2 dicembre 2010, Askoxylakis, par. 66-72; C-345/08 del 10 dicembre 2009, Pelsa, par. 34-37 ; cfr. anche la sentenza del TF 2C_422/2020 del 5 gennaio 2021 consid. 6.3.3; sentenze del TAF B-1553/2022 del 15 gennaio 2024 con- sid. 3.3.1, B-5719/2020 del 9 maggio 2022 consid. 3.3.1, B-1184/2020 del 25 maggio 2021 consid. 3.3.1 e B-3198/2019 dell’11 agosto 2020 con- sid. 5.1.1). 5.4.2 Quanto alle materie di insegnamento, devono essere prese in consi- derazione soltanto le differenze sostanziali (art. 14 par. 1 punto b della di- rettiva 2005/36/CE). Per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro

B-4882/2023 Pagina 9 ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (art. 14 par. 4 della direttiva 2005/36/CE). Occorre confrontare le materie teoriche e pratiche coperte dalla formazione e non la qualità della formazione. L’autorità competente opererà allo stesso modo un confronto tra la lista delle materie d’insegnamento con la dota- zione oraria della disciplina corrispondente senza richiedere un grado di dettaglio eccessivo (FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des qualifi- cations professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 309). È importante che questa differenza sia d’ostacolo ad un esercizio soddisfacente della professione in Svizzera (cfr. sentenza del TAF B-1533/2022 del 15 gennaio 2024 consid. 3.3.2 con riferimenti). Se sono richiesti dei provvedimenti di compensazione, il richiedente deve in principio poter scegliere tra un tirocinio di adattamento e una prova attitu- dinale (art. 14 par. 1, 2 et 3 della direttiva 2005/36/CE; sentenza del TAF B-1533/2022 del 15 gennaio 2024 consid. 3.3.2 e le referenze citate). 5.4.3 Inoltre, giova ricordare che il termine di differenze sostanziali ai sensi dell’art. 14 par. 4 della direttiva 2005/36/CE configura una cosiddetta no- zione giuridica indeterminata o imprecisa e che l’autorità chiamata a pro- nunciarsi al riguardo dispone di una certa latitudine di giudizio (Beurtei- lungsspielraum). Cionondimeno, per garantire il buon funzionamento del sistema, si può partire dal principio che la nozione delle differenze sostan- ziali deve essere interpretata in maniera restrittiva (DTAF 2012/29 con- sid. 5.4). Lo scrivente Tribunale, seguendo in questo punto il Tribunale federale, esa- mina liberamente l’interpretazione e l’applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate. Tuttavia, esso dà prova di un certo riserbo nell’ambito di un tale esame, in particolare quando l’autorità inferiore gode di un’ampia lati- tudine di giudizio. Un simile riserbo si impone soprattutto laddove l’applica- zione di una tale norma necessita, come nel caso di specie, di conoscenze specifiche. Fintanto che l’interpretazione dell’autorità decidente appare di- fendibile nel senso che non si rivela insostenibile o che non è stato com- messo alcun errore manifesto di apprezzamento, le autorità di ricorso non intervengono (sentenze del TAF B-1553/2022 del 15 gennaio 2024 con- sid. 3.3.3, B-5719/2020 del 9 maggio 2022 consid. 3.3.4, B-1184/2020 del 25 maggio 2021 consid. 3.3.2, B-3198/2019 dell’11 agosto 2020 con- sid. 6.3, B-4128/2011 dell’11 settembre 2012 consid. 4 e B-2673/2009 del 14 luglio 2010 consid. 4.2 e i riferimenti citati).

B-4882/2023 Pagina 10 Il confronto tra le formazioni non mira dunque a ricercare una comparabilità assoluta delle formazioni, ma a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi protetti dalla regolamentazione e i diritti del migrante. Il sistema richiede una ponderazione fra i diritti del migrante alla libera circolazione e i diritti dello Stato ospitante nel determinare un certo standard di formazione al fine di tutelare gli interessi che la regolamentazione mira a preservare (BERTHOUD, op. cit., p. 306). 5.4.4 Inoltre, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, prevale la massima inquisitoria (BERTHOUD, op. cit., p. 349 s.). Spetta quindi all’autorità competente del paese ospitante dimostrare che la forma- zione riconosciuta all’estero si scosta dalle proprie esigenze, mentre il ri- chiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al riguardo (art. 50 della direttiva 2005/36/CE). Allo stesso modo, la medesima autorità ha il compito di provare che la formazione riconosciuta all’estero si allontana dai propri requisiti ai sensi dell'art. 14 par. 1 della direttiva 2005/36/CE nelle materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e per le quali la formazione ricevuta dal migrante presenta delle differenze im- portanti in termini di durata o contenuto rispetto alla formazione richiesta nello Stato membro ospitante. L’autorità inferiore deve sopportare il fardello della prova delle differenze importanti in termine di confronto delle forma- zioni e non può quindi imporre dei provvedimenti di compensazione se non può dimostrarli. Questo sistema stabilisce in sostanza una presunzione se- condo cui le qualifiche di un richiedente abilitato ad esercitare una profes- sione regolamentata in uno Stato membro sono sufficienti all’esercizio della medesima professione in tutti gli altri Stati membri (sentenza della CGCE C-286/06 del 23 ottobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65; mutatis mutandis DTF 140 II 185 consid. 4.2; sentenza del TF 2C_493/2017 del 5 febbraio 2018 consid. 5.3; sentenze del TAF B-1553/2022 del 15 gennaio 2024 consid. 3.3.4, B-5719/2022 del 9 maggio 2022 consid. 3.3.5 e B-1184/2020 del 25 maggio 2021 consid. 3.4.1). 6. Nel caso di specie, è incontestato che la professione dell’optometrista è regolamentata in Svizzera, ma non Italia, come pure che il titolo di studio italiano in questione adempie le condizioni di riconoscimento in materia di livello e di durata della formazione. Di contro, le opinioni delle parti diver- gono per quanto attiene alla tematica dei contenuti della formazione (con- sid. 6.2 segg., 6.3.1-6.3.3) e delle qualifiche pratiche o dell’esperienza pro- fessionale e della formazione continua (consid. 6.3.4 segg. e intero con- sid. 7).

B-4882/2023 Pagina 11 6.1 6.1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 2 LPSan, chi ha concluso un ciclo di studio di cui all’art. 2 cpv. 2 lett. a LPSan deve possedere in particolare le seguenti co- noscenze, attitudini e capacità: a. essere in grado di fornire, sotto la propria responsabilità professionale e in conformità con i principi della buona prassi professionale, servizi sanitari di qualità elevata; b. essere in grado, nell’esercizio della propria professione, di mettere in pratica nuove conoscenze scientifiche, di riconsiderare costantemente le proprie attitudini e capacità e di aggiornarle di continuo nell’ottica di un apprendimento permanente; c. essere in grado di valutare l’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità delle proprie pre- stazioni e di agire di conseguenza; d. conoscere i fattori che contribuiscono a salvaguardare e promuovere la salute dell’in- dividuo e di singoli gruppi della popolazione ed essere in grado di adottare provvedi- menti atti a migliorare la qualità di vita; e. disporre delle conoscenze necessarie per adottare provvedimenti preventivi, diagno- stici, terapeutici, riabilitativi e palliativi; f. conoscere i ragionamenti e i processi decisionali e operativi caratteristici del settore sanitario nonché l’interazione tra le varie professioni sanitarie e altri operatori dell’am- bito curativo ed essere in grado di tenerne conto in modo ottimale al momento di adot- tare i propri provvedimenti; g. conoscere le basi legali del sistema svizzero di sicurezza sociale e del settore della sanità e sapere applicare tali conoscenze nella propria attività professionale; h. sapere spiegare il proprio operato in maniera attendibile e saperlo documentare in ma- niera dimostrabile; i. avere familiarità con i metodi di ricerca del settore della sanità e della prassi fondata su basi scientifiche ed essere in grado di partecipare a progetti di ricerca; j. essere in grado di sfruttare il potenziale degli strumenti di lavoro digitali nel settore della sanità.

6.1.2 Secondo l'art. 7 dell'ordinanza del 13 dicembre 2019 sulle compe- tenze professionali specifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (Ordinanza sulle competenze professionali sanitarie, OCPSan, RS 811.212), chi ha concluso un bachelor in optometria deve essere in grado di: a. assumere la responsabilità professionale del trattamento optometrico e coordinare le cure optometriche; b. fornire consulenza ed eventualmente assistenza in qualità di persona di primo contatto a persone in cura con disturbi, sintomi oggettivi o bisogni specifici nell’ambito dell’ap- parato visivo;

B-4882/2023 Pagina 12 c. rilevare e interpretare informazioni sullo stato visivo od oculare della persona in cura e individuare i risultati che si situano al di fuori della norma fisiologica; d. comprendere le relazioni tra patologie sistemiche e la salute oculare e riconoscere le alterazioni dell’organo della vista sintomatiche di tali patologie; e. utilizzare le tecniche e le metodologie adeguate per determinare lo stato visivo, impie- gando all’occorrenza medicamenti oftalmici topici a fini diagnostici; f. raccomandare o prescrivere provvedimenti appropriati quali esami, mezzi ausiliari per la vista e altri mezzi ausiliari, terapie o visite presso gli specialisti competenti; g. rilevare le aspettative, le ansie e le impressioni delle persone in cura e fornire loro consulenza affinché riescano ad attuare nella quotidianità i provvedimenti per salva- guardare la salute oculare o a utilizzare i mezzi ausiliari per la vista; h. verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati secondo gli standard di qualità validi per l’optometria; i. collaborare all’implementazione e alla valutazione degli standard di qualità dell’opto- metria basati sulle attuali conoscenze scientifiche nel proprio settore specialistico e agire di conseguenza; j. trasmettere conoscenze optometriche a membri della propria professione e a quelli di altre.

6.1.3 L’autorità inferiore ha confrontato i contenuti di formazione del di- ploma italiano di laurea in ottica e optometria della ricorrente con quelli del diploma di optometrista svizzero a livello di scuola universitaria professio- nale. In Svizzera, la formazione di optometrista è offerta dalle scuole pro- fessionali superiori SUP, precisamente dalla Fachhochschule Nordwest- schweiz ad Olten (di seguito: FHNW). La LPSan sottomette i cicli di studio elencati all’art. 2 cpv. 2 lett. a LPSan ad un obbligo di accreditamento, af- finché sia garantito che essi portino ad acquisire debitamente le compe- tenze necessarie all’esercizio della professione (art. 6 LPSan; Messaggio LPSan, FF 2015 7153 seg.). Le condizioni di accreditamento sono definite all’art. 7 LPSan. L’ordinanza del DFI concernente l’accreditamento dei cicli di studio secondo la LPSan del 13 dicembre 2019 (RS 811.212.1, di se- guito: ordinanza DFI) fissa gli standard che concretizzano le competenze di cui alla LPSan (art. 1 dell’ordinanza DFI). Per ogni ciclo di studio da ac- creditare è verificato l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 7 LPSan (art. 2 cpv. 1 ordinanza DFI). Il ciclo di studio deve garantire in particolare che ai laureandi siano trasmesse le competenze secondo la LPSan, non- ché le competenze professionali specifiche secondo l’OCPSan e che siano soddisfatti gli standard di accreditamento di volta in volta applicabili se- condo gli allegati 1–7 (art. 2 cpv. 2 ordinanza DFI). Gli standard di accredi- tamento per il bachelor in optometria (obiettivi di formazione, concetto e garanzia della qualità) sono descritti nell’allegato 6 dell’ordinanza DFI. Chi prima dell’entrata in vigore della LPSan non necessitava, secondo il diritto

B-4882/2023 Pagina 13 cantonale, di un’autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale deve disporre dell’autorizza- zione di cui all’art. 11 entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge (art. 34 cpv. 2 LPSan). 6.1.4 Fino ad oggi, è stata emanata dal Consiglio Svizzero di accredita- mento solo una decisione di accreditamento istituzionale della FHNW, ma non ancora una decisione di accreditamento per il programma di studi re- lativo al Bachelor of Science in Optometria della FHNW (https://akkreditie- rungsrat.ch/it/decisioni/, visitato l’ultima volta il 25 settembre 2025). L’ac- creditamento dei cicli di studi esistenti già prima dell’entrata in vigore della LPSan, come nel caso di specie, deve essere ottenuto entro al più tardi il 1° febbraio 2027. 6.2 6.2.1 L’autorità inferiore ha effettuato il confronto dei contenuti delle forma- zioni sulla base dei corsi di formazione in optometria rilasciati dalla FHNW e di uno strumento aggiuntivo denominato “File di competenza in optome- tria” che i richiedenti compilano sotto forma di autodichiarazione. Lo scri- vente Tribunale ha già avuto modo di riconoscere che i corsi di formazione in optometria offerti dalla FHNW configurano un piano di studi appropriato per trasmettere le competenze necessarie all’esercizio della professione dell’optometrista e che l’utilizzo di un questionario di autodichiarazione per- mette, secondo la prassi costante, un approccio supplementare adatto al confronto tra le formazioni (cfr. sentenza del TAF B-1553/2022 del 15 gen- naio 2024 consid. 4.1.4 e 6.2.2 con ulteriori rinvii, v. anche sentenza B-2423/2021 del 20 novembre 2024 consid. 9). 6.2.2 Secondo quanto da lei asserito, l’autorità inferiore ha eseguito il con- fronto dei contenuti delle formazioni in base al numero di ore frequentate e non in base al sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), dato che, a suo dire, le università dei diversi paesi utilizzerebbero gli ECTS in modo diverso e un confronto sulla base del numero di ore fre- quentate permetterebbe di svolgere un’analisi dei contenuti dei corsi nel modo più preciso possibile. Tale sistema permetterebbe di tener conto della grande importanza attribuita all’insegnamento in presenziale nell’ambito della formazione di optometrista. L’autorità inferiore ha prodotto altresì il documento denominato “Rapport d’expertise” (atto 7b), utilizzato per stilare la tabella comparativa nella decisione impugnata e il complemento alla me- desima nella presa di posizione. L’atto menzionato contiene l’elenco dei moduli rilevanti ai fini del confronto e in cui sono riportati, oltre alle ore

B-4882/2023 Pagina 14 frequentate, anche i valori corrispondenti ECTS o CFU (Crediti formativi universitari italiani) tra parentesi. In detto documento viene dimostrato che anche su tale base sono parimenti riscontrabili delle lacune sostanziali nei moduli. Il metodo di confronto utilizzato lascia dunque trasparire che un paragone delle formazioni sulla base delle ore di formazione e sulla base degli ECTS/CFU porta a risultati analoghi. Alla luce di tale circostanza, la metodica adottata dell’autorità inferiore va ritenuta in linea di principio plau- sibile in conformità alla prassi dello scrivente Tribunale, con la riserva che, nella misura in cui sia applicabile il sistema basato sugli ECTS, un even- tuale scostamento dallo stesso non dovrebbe che essere ammesso in via eccezionale e sulla scorta di una motivazione convincente (cfr. sentenza del TAF B-2423/2021 del 20 novembre 2024 consid. 11.3). In effetti, l’intro- duzione dello studio per la formazione di bachelor in optometria in parallelo all’attività lavorativa e la possibilità di fare capo a metodi didattici alternativi, a partire dall’entrata in vigore del nuovo regolamento di studi in optometria della FHNW il 1° settembre 2024 (qui non ancora rilevante), comporta una certa relativizzazione dell’importanza, evidenziata dall’autorità inferiore, del modello tradizionale di istruzione in presenziale (idem). 6.2.3 L’autorità inferiore parte dal presupposto che si tratta di differenze sostanziali nei cicli di formazione se la durata della formazione per la quale è richiesto il riconoscimento non copre almeno l’80% della durata della for- mazione svizzera corrispondente. In casi simili, lo scrivente Tribunale si è già chinato sulla tematica del rag- giungimento della soglia dell’80%, lasciando indecisa la questione di sa- pere se una differenza del 20% possa di per sé già bastare per essere qualificata come sostanziale ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 della direttiva 2005/36/CE. In tale contesto, il Tribunale ha stabilito che l’autorità inferiore dispone di un ampio margine di apprezzamento, considerando che la so- glia prefissata non poteva apparire insostenibile, dal momento che il con- cetto di differenza sostanziale in termini di durata e contenuti della forma- zione costituisce una cosiddetta nozione giuridica indeterminata (cfr. sen- tenze del TAF B-1332/2014 del 7 maggio 2015 consid. 5.2 e B-1553/2022 del 15 gennaio 2024 consid. 6.2.2). Anche nel caso di specie non vi è alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza citata. Tuttavia, si può segnalare che il mancato superamento della soglia dell’80% per pochi punti percen- tuali potrebbe essere valutato, a seconda delle circostanze, in altro modo di un monte ore nettamente al di sotto del valore soglia minimo (cfr. sen- tenza del TAF B-2423/2021 del 20 novembre 2024 consid. 10 i.f.).

B-4882/2023 Pagina 15 6.3 6.3.1 Il confronto tabellare del contenuto delle formazioni operato dall’au- torità inferiore nella decisione impugnata ha rivelato che 15 materie educa- tive su 19 si trovano nel complesso significativamente al di sotto della so- glia dell’80%. Si tratta dei seguenti moduli: esame oculare optometrico (54%), anatomia e fisiologia generale (42%), patologia generale (0%), far- macologia (33%), anatomia e fisiologia oculare (69%), patologia oculare (56%), ottica generale (75%), adattamento lenti a contatto (66%), ottica fisiologica (64%), low vision / disturbi visivi (0%), optometria pediatrica (71%), metodi avanzati di esami optometrici (0%), analisi sistematica di problematiche cliniche (0%), basi di biostatistica (71%), diritto e etica (0%). L’autorità inferiore ha stabilito inoltre che la formazione conclusa in Italia abiliterebbe la ricorrente ad occuparsi delle mansioni di chi svolge il tipo di professione in Italia, ovvero a fornire assistenza ottico-tecnica, a misurare la vista ed effettuare diagnosi e correzioni dei difetti più comuni del sistema visivo. A differenza della formazione svolta in Svizzera, in Italia alcune atti- vità di diagnostica oculare sarebbero riservate espressamente agli oculisti, vale a dire: oftalmoscopia, rilevamento di patologie oculari, impiego di far- maci diagnostici, informare i medici delle patologie dei pazienti, tonometria senza contatto, tonometria a contatto, ortottica, perimetria, esame della vi- sta per la guida dei veicoli, nonché prescrizione di ausili per ipovedenti. L’autorità inferiore conclude che senza conoscenze teoriche fondamentali che permettano l’accertamento, la visita e la valutazione dell’occhio e dei suoi organi accessori, come pure la presa in considerazione di fattori siste- mici correlati per identificare le patologie e reindirizzare il paziente allo spe- cialista adeguato, verrebbero a mancare le competenze basilari richieste in Svizzera. 6.3.2 La ricorrente non concorda con il confronto dei contenuti della forma- zione, in particolare con le valutazioni relative ai moduli “esame oculare optometrico”, “anatomia e fisiologia generale”, “ottica generale”, “adatta- mento lenti a contatto”, “low vision / disturbi visivi” e “metodi avanzati di esami optometrici”. Relativamente a questi due ultimi moduli, la ricorrente non riesce a spiegarsi come mai siano stati valutati con una percentuale dello 0%, in quanto i contenuti risulterebbero nel dettaglio dal piano di studi inoltrato. La ricorrente contesta che il suo piano di studi dettagliato sia stato esaminato attentamente.

B-4882/2023 Pagina 16 6.3.3 6.3.3.1 Le lacune riscontrate dall’autorità inferiore nella decisione impu- gnata rivelano che la soglia dell’80% per la corrispondenza dei contenuti di formazione non è raggiunta in quindici materie su diciannove del piano di studi svizzero. In cinque materie (patologia generale, low-vision, metodi avanzati di esami optometrici, analisi sistematica di problematiche cliniche, diritto e etica) su quindici, le competenze richieste mancano nettamente (0%). In dieci materie su quindici, le competenze mancano in modo par- ziale e le percentuali di ore di formazione sono lievemente (ottica generale: 75%, optometria pediatrica: 71%, basi di biostatistica: 71%), moderata- mente (anatomia e fisiologia oculare: 69%, adattamenti lenti a contatto: 66%, ottica fisiologica: 64%, patologia oculare: 56%, esame oculare opto- metrico: 54%), fino a significativamente inferiori (anatomia e fisiologia ge- nerale: 42%, farmacologia: 33%) al valore soglia dell’80%. 6.3.3.2 Il Tribunale ritiene che le materie nelle quali sono state riscontrate le lacune rivestano nel loro complesso dei contenuti connessi direttamente all’esercizio della professione di optometrista e che le ore di attività didatti- che secondo il piano di studi italiano sono state adeguatamente prese in considerazione e ripartite dall’autorità inferiore nel documento denominato “Rapport d’expertise” (allegato 7b) e nella tabella comparativa nella deci- sione impugnata. Le lacune accertate sono condivisibili e possono giusta- mente essere qualificate come differenze sostanziali ai sensi dell’art. 14 par. 1 punto b e par. 4 della direttiva 2005/36/CE (cfr. supra consid. 5.4.2 seg.). Le critiche della ricorrente circa il suo disaccordo con il confronto operato dall’autorità inferiore ai moduli “esame oculare optometrico”, “anatomia e fisiologia generale”, “ottica generale” e “adattamento lenti a contatto”, pe- raltro generiche e in nessun modo circostanziate, non sono giustificate. Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, l’autorità infe- riore ha tenuto conto a dovere delle ore di attività didattiche (rispettiva- mente degli ECST / CFU) nei corrispondenti moduli di insegnamento della formazione italiana, ripartendole, a seconda delle coincidenze di contenuti, in parte o in toto nei moduli relativi alla formazione svizzera. Nella misura in cui la ricorrente pretende di aver effettuato più dello 0% delle lezioni nei moduli “low-vision/disturbi visivi” e “metodi avanzati di esami optometrici” e fa valere una cattiva ripartizione delle ore, i suoi argo- menti mancano di pertinenza e non sono evincibili, né dimostrati dal piano di studi italiano a cui si riferisce. Quand’anche le competenze insegnate, a

B-4882/2023 Pagina 17 seconda del loro contenuto, possano concernere più materie o settori spe- cifici, esse si basano in ultima analisi sulle stesse ore di insegnamento, rispettivamente di esercitazioni, le quali non possono essere prese in con- siderazione più di una volta, in quanto trattano e tangono molteplici settori (cfr. sentenza del TAF B-2423/2021 consid. 12.3 con rinvii alle sentenze del TF 8C_706/2017 del 24 novembre 2017 consid. 5.2 e 2C_584/2015 del 23 novembre 2015 consid. 3.4). A seguire il ragionamento della ricorrente, risulterebbe una diminuzione del numero delle ore di formazione effettuate negli altri moduli e in ogni modo non verrebbe raggiunto il monte ore mi- nimo nei moduli “low vision/disturbi visivi” e “metodi avanzati di esami op- tometrici”. 6.3.3.3 Infine, occorre considerare che il questionario di autovalutazione delle competenze di base nell’ambito dell’optometria, compilato dalla ricor- rente, non fa altro che avvalorare l’accertamento delle lacune svolto dall’autorità inferiore. Da esso risulta che la ricorrente dichiara di non avere alcuna competenza in 5 punti secondo il questionario (punti da 5.3 a 5.7 in ambito farmacologico) e di disporre solo di competenze parziali in altri 13 punti secondo il questionario (punti 2.5, 2.8, 2.9, 2.13 e 2.17 nell’ambito dell’oftalmoscopia diretta e indiretta, della misurazione della pressione in- traoculare e della pratica della gonioscopia; punti 5.1 e 5.2 nel settore della cura farmacologica; punti 7.3, 7.6, 7.10 e 7.11 nell’ambito della pratica della schiascopia su un bambino di meno di 4 anni, dell’esame dell’acuità visiva di un neonato, dell’adozione di misure necessarie in caso di ambliopia fun- zionale e della capacità di prescrivere la correzione adeguata per un bam- bino di meno di tre anni; punto 11.1 nell’ambito del calcolo dei valori di un impianto per un’operazione di cataratta con l’ausilio dell’informatica; punto 14.3 nell’ambito della partecipazione a formazioni continue). 6.3.3.4 A titolo di risultato provvisorio, il Tribunale constata che, sulla base di una valutazione globale di tutti gli aspetti menzionati, la formazione della ricorrente presenta delle differenze sostanziali rispetto alla formazione svizzera nei quindici moduli indicati. 6.3.4 In sede di presa di posizione, l’autorità inferiore ha esaminato il pro- gramma del Corso di Alta Formazione in Contattologia pervenutole nel corso del seguente procedimento e tenuto conto delle ore di presenza di questa formazione continua, adattando di conseguenza la tabella di con- fronto. Tuttavia, benché la formazione considerata permetta di superare la soglia dell’80% delle corrispondenze di contenuto per il modulo “adatta- mento lenti a contatto”, lo stesso non si può dire relativamente ai puntuali aggiustamenti riferiti ai moduli “patologia oculare” con un rapporto di

B-4882/2023 Pagina 18 corrispondenza del 60% invece dei precedenti 56%, nonché “analisi siste- matica di problematiche cliniche” con un rapporto di corrispondenza del 12% invece del precedente 0%. 6.3.5 Nell’ambito dell’istruttoria, la ricorrente ha presentato inoltre:

  • l’attestato di partecipazione al percorso formativo [a] (dedicato alla miopia), con superamento dell’esame (anno di emissione: 2021);
  • l’attestato di partecipazione al congresso [b] “Osteopatia e Optome- tria: due facce della stessa medaglia" (data di emissione: 4 marzo 2019);
  • l’attestato di partecipazione al corso “trattamento dell’astenopia nella visione prossimale “, organizzato dall’istituto di formazione [c] (data di emissione: novembre 2023). Nemmeno queste formazioni sono suscettibili di riempire le mancanze ri- scontrate. Come fa osservare a giusto titolo l’autorità inferiore, il percorso formativo [a] si riferisce ad un ambito delle competenze già sufficiente- mente contemplato dalla formazione seguita. In secondo luogo, la sola par- tecipazione ad un congresso di verosimilmente otto ore (cfr. fatti lett. E) non può soddisfare le esigenze relative ad una formazione continua qualifi- cante, senza contare che i contenuti, indicati dalla ricorrente, hanno poco o nulla a che vedere con le lacune sostanziali nelle materie per le quali è richiesta una formazione complementare. Quanto al corso offerto da [c], quand’anche i contenuti includano delle nozioni di optometria clinica e di uso sicuro dei farmaci, la sola durata di 18 ore (cfr. fatti lett. E) non può bastare per compensare le lacune formative accertate. 6.3.6 Infine, gli argomenti dell’autorità inferiore per corroborare le diffe- renze anche in termini di mansioni tra l’optometrista e l’ottico in Italia e Svizzera appaiono altrettanto pertinenti (cfr. supra consid. 6.3.1). In effetti, contrariamente a quanto richiesto in Svizzera, in Italia, quand’anche l’ope- ratività dell'optometrista si concentra sulle “disfunzioni visive” ed espande le funzioni dell’ottico poiché “va ricondotta ad una ricognizione in positivo dell’attività riservata al medico oculista” (Corte Suprema di Cassazione [ita- liana], Udienza pubblica dell’11 aprile 2001; 42895/2001 ruolo generale, numero sentenza 595), d’altro lato tale figura professionale non è suscetti- bile di svolgere attività di diagnosi e cura delle malattie oculari “propria- mente dette”, né di usare procedure o strumenti che possono essere diret- tamente pericolosi per la persona (in altro termine invasivi; cfr. www.opto- metria.it/news/professioni-dellambito.html, visitato l’ultima volta il 25 set- tembre 2025).

B-4882/2023 Pagina 19 6.3.7 Visto tutto quanto precede, la ricorrente mostra delle lacune sostan- ziali ancora in 14 dei 19 moduli di formazione, dimodoché l’adozione di provvedimenti di compensazione può senz’altro risultare giustificata. 7. Resta ancora da esaminare se nell’ambito della fissazione dei provvedi- menti di compensazione l’autorità inferiore ha tenuto conto dell’esperienza professionale della ricorrente e rispettato il principio della proporzionalità. 7.1 Conformemente all’art. 14 par. 5 della direttiva 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa. Nondimeno, occorre allo stesso modo tenere conto del fatto che, in linea di principio, l’esperienza professionale sostituisce solo difficilmente le co- noscenze teoriche (sentenza del TF 2C_1010/2019 del 21 febbraio 2020 consid. 4.5 i.f.; citate sentenze del TAF B-1553/2022 consid. 7.3, B-5719/2020 consid. 6.3.1). Spetta inoltre al richiedente di stabilire la per- tinenza della sua esperienza professionale sulla scorta di documenti, se- gnatamente un certificato di lavoro che descrive precisamente la natura e il contenuto della sua attività. Egli deve altresì mettere in relazione la sua esperienza passata con le attuali esigenze in ambito tecnico (BERTHOUD, op. cit., p. 312 ss). Secondo l'art. 3 par. 1 lett. f della direttiva 2005/36/CE, per esperienza pro- fessionale si intende l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro. Con il termine «legittimo», l’esperienza professionale si riferisce a quella acquisita nello Stato d’origine dopo il con- seguimento del rispettivo diploma oppure nello Stato ospitante dopo il rico- noscimento del diploma da parte dell’autorità competente (sentenze del TAF B-1553/2022 consid. 7.3, TAF B-373/2021 del 30 agosto 2022 con- sid. 8.1.2 con rinvii) oppure quella acquisita nello Stato ospitante dove non è stata ancora ottenuta l’autorizzazione all’esercizio in mancanza di un ri- conoscimento effettivo del diploma (idem; v. anche DTAF 2012/29 con- sid. 7.2.2). Inoltre, se la persona è stata attiva come assistente o ha lavo- rato sotto la supervisione di una persona autorizzata all’esercizio, non si tratta, per prassi, di un’esperienza piena e completa e una tale esperienza non viene presa in considerazione.

B-4882/2023 Pagina 20 7.2 7.2.1 Nel caso di specie, conformemente al curriculum vitae inoltrato all’au- torità inferiore, le esperienze professionali della ricorrente sono state ac- quisite dapprima nell’ambito di un tirocinio formativo di quattro mesi in un ospedale italiano (ottobre 2016-febbraio 2017) e in seguito in tre centri ottici italiani (dal maggio 2017 fino almeno all’inoltro della domanda di riconosci- mento). A suffragio di queste attività lavorative, la ricorrente ha allegato unicamente un attestato di lavoro parziale dell’allora attuale datore di la- voro, datato 17 novembre 2022 (doc. 7j). Da esso risulta che le mansioni svolte consistevano nell’analisi delle capacità visive, applicazione e valu- tazione delle lenti a contatto, consulenza ottica e vendita di soluzioni visive, nonché nella gestione degli ordini. Queste mansioni e quelle svolte relati- vamente ad ognuna delle restanti esperienze lavorative menzionate sono altrimenti indicate nel curriculum vitae. In ogni evenienza, la sola indica- zione dei compiti svolti senza rapportare questi ultimi alle esigenze richie- ste, non bastano per dimostrare, né dicono nulla sulla questione se e come le funzioni esercitate nel corso della carriera professionale avrebbero por- tato la ricorrente a mettere in pratica le competenze di cui l’autorità inferiore rimprovera la mancanza. 7.2.2 Nel corso del presente procedimento, la ricorrente ha trasmesso una certificazione del 7 ottobre 2023 emessa dal direttore dello studio di ottica presso il quale (in parte) lavora(va), il quale risulta essere un ottico opto- metrista con diploma federale. Secondo tale attestato, la ricorrente avrebbe effettuato diversi stage optometrici sotto la sua personale supervisione. In tale ambito, ella avrebbe eseguito esami della vista a 360° con refrazione oggettiva, refrazione soggettiva, prescrizione della ricetta per lenti oftalmi- che, valutazione del segmento anteriore dell’occhio con lampada a fessura e acquisizioni di immagini, e valutazione deI fundus oculare con relativa acquisizione e archiviazione di immagini. La ricorrente avrebbe dimostrato un’attenta analisi e competenza legata ai prodotti e ai ragionamenti che portano a poter adottare provvedimenti ottici secondo gli standard di qualità per I'optometria. A tale riguardo va rilevato che il certificato prodotto non si esprime sulla data, forma, durata e frequenza, né precisa nel dettaglio i contenuti e i ri- sultati dei tirocini frequentati, in particolar modo relativamente alle basi di optometria clinica e di uso sicuro dei farmaci diagnostici. Allo stesso modo, il documento menzionato non espone in modo chiaro se e in che misura siano state messe in pratica le competenze nei contenuti di formazione giudicati lacunosi. Inoltre, secondo la prassi costante già menzionata,

B-4882/2023 Pagina 21 l’esperienza lavorativa maturata come assistente o sotto la supervisione di una persona autorizzata non è considerata come esperienza professionale a pieno titolo. Ne segue che i tirocini menzionati non possono essere presi in considerazione. 7.2.3 Per quanto le considerazioni suesposte possano apparire severe agli occhi della ricorrente di fronte agli anni di attività professionale dopo il con- seguimento del diploma e dell’abilitazione, esse si rivelano conformi ai re- lativi requisiti in materia, nonché al carattere restrittivo della possibilità di compensare le lacune con l'esperienza professionale. Infine, va rilevato che la ricorrente può scegliere tra svolgere una formazione complementare nei soli due moduli “basi di optometria clinica” e “optometria clinica, uso sicuro dei farmaci diagnostici” della durata di sei mesi per modulo oppure sostenere una prova attitudinale che permette ai richiedenti di apportare rapidamente la prova di poter padroneggiare le competenze mancanti (BERTHOUD, op. cit., p. 319). 7.2.4 Alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale perviene alla conclusione che l’esperienza professionale della ricorrente non si rivela tale da riempire le lacune formative riscontrate dall’autorità inferiore. Per- tanto, vista anche l’ampiezza e l’importanza delle stesse, non è ravvisabile alcuna violazione del principio della proporzionalità nella fissazione delle misure di compensazione. 8. La ricorrente lamenta una violazione della parità di trattamento, soste- nendo, a tale proposito, di essere a conoscenza dei casi di alcuni colleghi che avrebbero frequentato il medesimo percorso di studi e avrebbero otte- nuto il riconoscimento di optometrista senza particolari difficoltà. 8.1 In linea di principio, chi adisce la giustizia non può sottrarsi alla corretta applicazione della legge nel proprio caso, sostenendo che la legge è stata applicata in modo errato o non è stata applicata affatto in altri casi. Tuttavia, un diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere ammesso, in via eccezionale, sulla base dell'art. 8 cpv. 1 Cost., soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi co- stante, un'autorità deroga alla legge e dà a intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Solo quando un'autorità non è disposta ad abbandonare una prassi illegale prevale l'interesse alla parità di trattamento delle persone interessate rispetto a quello alla legalità (DTF 146 I 105 consid. 5.3.1, 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 127 I 1 consid. 3a.;126 V 390 consid. 6). Qualora l'autorità non si esprima

B-4882/2023 Pagina 22 in merito alle proprie intenzioni, si presume che, sulla base delle conside- razioni contenute nella sentenza del Tribunale federale, adotti una prassi conforme alla legge (DTF 122 II 446 consid. 4a.; 115 Ia 81 consid. 2; 98 Ib 21 consid. 4 pag. 26). 8.2 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la censura della ricorrente non è sufficientemente sostanziata. Le sue asserzioni rimangono nel vago, tant’è che la ricorrente non si confronta con le condizioni richieste dalla giurisprudenza per ammettere eccezionalmente una parità di trattamento nell'illegalità, in particolare non rende seriamente verosimile l'esistenza di una prassi costante dalla quale l’autorità inferiore non intenderebbe sco- starsi. Pertanto, nella misura in cui dovessero esistere casi isolati non con- formi alla legge concernenti altri richiedenti, sempre che sia davvero data un’effettiva comparabilità con la situazione della ricorrente, quest’ultima non può prevalersi, a titolo eccezionale, di un diritto alla parità di tratta- mento nell'illegalità, in quanto i presupposti per ammettere un simile diritto non sono realizzati. 9. Alla luce dei considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha condizionato l’ot- tenimento del riconoscimento del titolo di optometrista a livello di scuola universitaria professionale allo svolgimento e superamento dei provvedi- menti di compensazione, la decisione impugnata non viola il diritto federale e non si traduce in un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Ella non risulta nemmeno da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti e non è inadeguata. Pertanto, il ricorso è respinto e la deci- sione impugnata è confermata. 10. 10.1 Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendenti la tassa di giustizia ed i disborsi, sono messe a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA, art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Viste le disposizioni menzionate, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo di fr. 1’500.–. Le spese processuali sono computate con l'anticipo già versato di pari entità dopo la crescita in giudi- cato della presente sentenza.

B-4882/2023 Pagina 23 10.2 Quanto alle spese ripetibili, alla ricorrente non si assegnano indennità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). L'autorità inferiore non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-4882/2023 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1’500.–, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l’anticipo già versato di pari importo dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-4882/2023 Pagina 25

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 1° ottobre 2025

B-4882/2023 Pagina 26 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)

Zitate

Gesetze

21

Cost

  • art. 8 Cost

LPSan

  • art. 1 LPSan
  • art. 2 LPSan
  • art. 3 LPSan
  • art. 6 LPSan
  • art. 7 LPSan
  • art. 10 LPSan
  • art. 12 LPSan
  • art. 34 LPSan

LTAF

  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 22a PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 7 TS

Gerichtsentscheide

28
  • DTF 146 I 10516.12.2019 · 578 Zitate
  • DTF 140 II 18501.01.2014 · 50 Zitate
  • DTF 122 II 44601.01.1996 · 251 Zitate
  • 2C_1010/201921.02.2020 · 29 Zitate
  • 2C_422/202005.01.2021 · 43 Zitate
  • 2C_493/201705.02.2018 · 30 Zitate
  • 2C_584/201523.11.2015 · 7 Zitate
  • 8C_706/201724.11.2017 · 14 Zitate
  • B-1184/2020
  • B-1332/2014
  • B-1533/2022
  • B-1553/2022
  • B-1813/2020
  • B-2049/2022
  • B-2423/2021
  • B-2673/2009
  • B-2701/2016
  • B-3198/2019
  • B-373/2021
  • B-4124/2022
  • B-4128/2011
  • B-4882/2023
  • B-560/2021
  • B-5719/2020
  • B-5719/2022
  • C-286/06
  • C-345/08
  • C-426/09