B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-479/2022
S e n t e n z a d el 1 7 g e n n a i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Mia Fuchs, cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti
X._______, [...], patrocinata dall'avv. Serena Ciresa, Masera & Della Casa SA, [...], ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore,
Società per gli esami superiori in contabilità e controlling, Lugano Business School, Fondazione FCPC, [...], patrocinata dall'avv. Marco Armati, BROGGINI ARMATI BINZONI Studio Legale SA, [...], prima istanza.
Oggetto
Esame professionale superiore di esperto in finanza e controlling.
B-479/2022 Pagina 2 Fatti: A. X._______ (in seguito: la ricorrente) si è presentata al primo tentativo dell’esame professionale superiore di esperta in finanza e controlling (li- vello esame professionale superiore [EPS]) durante la sessione primave- rile 2020, organizzata in Ticino dalla Lugano Business School – Fonda- zione Centro di perfezionamento commerciale (FCPC), sotto la responsa- bilità della Società per gli esami superiori in contabilità e controlling (in se- guito: autorità di prima istanza). Nelle sei prove che componevano la ses- sione, la ricorrente ha totalizzato, in funzione dei diversi coefficienti di pon- derazione, una somma delle note pari a 42 punti, nonché quattro note in- sufficienti, distribuite come segue: Materia Ponderazione Punteggio Nota Studio casi interdisciplinare (in seguito: "SCI") 3 19.50 3.0 Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali (in seguito: "TC")
3 49.25 3.5 Controlling 3 55.25 3.5 Corporate finance (in seguito: "CF") 1 52 4.5 Fiscalità 1 69 4.5 Esame orale 1 3.0 Somma ponderata delle note o punti di nota, "Notenpunkten" 42 Media ponderata 3.5
A.a Mediante decisione del 21 luglio 2020, la prima istanza ha comunicato alla ricorrente il non superamento dell’esame summenzionato. A.b In data 20 agosto 2020, la ricorrente ha impugnato tale decisione di- nanzi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (in seguito: autorità inferiore o SEFRI), opponendosi alla valutazione degli esami svolti, ritenuta errata ed incompleta, e chiedendo che le fossero at- tribuiti vari punti aggiuntivi negli esami scritti così come l’accesso alle mo- tivazioni della nota insufficiente dell’esame orale. Con scritti del 28 agosto e del 12 settembre 2020, la ricorrente ha comple- tato il suo ricorso facendo valere ulteriori richieste di assegnazione di punti.
B-479/2022 Pagina 3 In merito all’esame orale, suddiviso in due parti, la ricorrente ha contestato un vizio di forma relativo alla presentazione inziale, in quanto gli esperti l’avrebbero informata solo dopo la fine della sua presentazione di aver avuto problemi di comprensione dovuti all’eccessiva velocità di esposi- zione. Per il colloquio tecnico, invece, la medesima ha sostenuto di avere fornito risposte corrette e dettagliate basate sul materiale didattico ricevuto, divergenti però dalla formulazione attesa dagli esperti. A.b.a L’autorità di prima istanza si è pronunciata tramite scritto del 16 no- vembre 2020, riassumendo quanto ritenuto dagli esaminatori nelle varie prese di posizione. Questi ultimi hanno proceduto ad un riesame delle va- lutazioni effettuate, riconoscendo la fondatezza di parte degli argomenti della ricorrente. Alla ricorrente sono stati attribuiti alcuni punti supplemen- tari, tuttavia, non atti a modificare la maggior parte delle note assegnate. Unica eccezione è il voto della materia "Tenuta dei conti secondo le norme svizzere ed internazionali", che con l’aumento di 1.75 punti è salita dalla nota 3.5 alla nota 4. Con tale modifica, la nota media si è alzata a 3.6, confermando il non superamento dell’esame. A.b.b Con replica del 28 gennaio 2021, la ricorrente ha reiterato le sue precedenti conclusioni, reclamando l’aggiunta di punti mancanti. Nelle conclusioni, la ricorrente chiede inoltre l’applicazione del sistema di arrotondamento del punteggio previsto per i casi limite ("Grenzfallrege- lung"), ritenendo che il suo caso, una volta attribuiti i punti mancanti, rientri proprio in tale categoria. Ciò comporterebbe l’ottenimento della media com- plessiva di 4, nonché la riuscita dell’esame. A.b.c Con duplica del 30 marzo 2021, la prima istanza ha confermato le prime conclusioni. Nonostante l’assegnazione di qualche ulteriore punto aggiuntivo da parte degli esperti, la nota media di 3.6 è rimasta invariata, escludendo così un risultato rientrante nell’ambito dell'applicazione della "Grenzfallregelung 2020" e confermando l’esito negativo dell’esame, il quale si sarebbe svolto conformemente al regolamento d’esame e nel rispetto del supplemento di tempo concesso alla ricorrente per ragioni mediche. I temi d’esame sareb- bero stati allestiti secondo le direttive in vigore e l’assegnazione delle note sarebbe avvenuta nel rispetto delle scale di valutazione. Per contro, la prima istanza non avrebbe facoltà di prendere posizione sui corsi a cui la ricorrente si è iscritta e nemmeno sul materiale di studio utilizzato, né sulle affermazioni dei docenti.
B-479/2022 Pagina 4 A.b.d Mediante triplica del 25 maggio 2021, la ricorrente ribadisce integral- mente quanto sostenuto nel ricorso. A.c Mediante decisione del 10 dicembre 2021, la SEFRI ha respinto il ri- corso del 20 agosto 2020 e confermato la decisione della prima istanza. L’autorità inferiore ha dapprima rilevato che la ricorrente lamenterebbe una sottovalutazione della sua prestazione d'esame sia nelle prove scritte che in quella orale, come pure che la prima istanza ha accolto parzialmente le motivazioni della ricorrente, riconoscendole diversi punti aggiuntivi. Circa l’esame orale, la SEFRI ha constatato, fornendo degli esempi, che la commissione d’esame si sarebbe espressa in modo chiaro illustrando ogni volta quello che mancava alla ricorrente, permettendo di capire che la ri- corrente non avrebbe dimostrato le competenze necessarie per ottenere il titolo. Quanto alla ricorrente, questa si sarebbe limitata a motivare la sua richiesta con una "propria correzione", senza soffermarsi oggettivamente sui punti dove gli esperti avrebbero sottovalutato e/o ecceduto nella corre- zione della prova in oggetto e senza apportare indizi concreti atti a far sor- gere almeno il dubbio che gli esaminatori avrebbero sottovalutato tale prova. In merito agli esami scritti, la SEFRI spiega che la ricorrente non avrebbe asserito, né fornito segni indicanti una valutazione arbitraria o l’applica- zione di esigenze più severe nella correzione, ma si sarebbe limitata a pro- curare una propria versione per confutare la valutazione degli esaminatori. La ricorrente non si sarebbe soffermata, neanche brevemente, sui punti in cui gli esperti avrebbero sottovalutato e/o ecceduto nella correzione della prova, allorché spetterebbe alla medesima creare le premesse, affinché l’autorità di ricorso possa esaminare la remora. L’autorità inferiore conclude che dall’incarto risulterebbero chiare e comprensibili le esigenze regola- mentari richieste, così come i criteri – ricostruibili – che hanno portato alla valutazione contestata, nonché, per ogni esercizio, le domande poste, le risposte fornite, il punteggio massimo ottenibile e quello ottenuto, e le parti corrette ed errate secondo gli esperti. La prima istanza avrebbe, dunque, motivato in modo chiaro e ricostruibile che la prova in discussione non è stata oggetto di manifesta sottovalutazione. La SEFRI osserva, inoltre, che sulla base di quanto trasmesso dalla prima istanza, le sarebbe stato pos- sibile farsi un’idea dello svolgimento della valutazione degli esami, conclu- dendone che quest’ultima si sia svolta in corrispondenza di quanto imposto dalla giurisprudenza. Infatti, dagli atti risulterebbe in modo evidente e rico- struibile che la commissione avrebbe adempiuto al suo dovere di controllo
B-479/2022 Pagina 5 e di motivazione. Una sottovalutazione della prova contestata sarebbe da escludersi. B. In data 28 gennaio 2022, la ricorrente ha impugnato detta decisione dell’autorità inferiore con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (in seguito: il Tribunale o TAF). Nelle conclusioni, la ricorrente postula l’accoglimento del ricorso, l’annulla- mento della decisione della SEFRI del 10 dicembre 2021, nonché l’asse- gnazione del punteggio di 24.5 (+3 punti) nella materia "Studio casi inter- disciplinare", di 62.75 (+4 punti) nella materia "Controlling" e di 75.5 (+5 punti) nella materia "Fiscalità". Inoltre, chiede il rinvio dell'incarto alla prima istanza, affinché proceda ad una rivalutazione dell’esame orale e in subordine si esprima in merito all’applicabilità della "Grenzfallregelung" alla nuova fattispecie. Le diverse censure verranno esposte in dettaglio nei considerandi 6 a 12. C. Mediante presa di posizione del 17 marzo 2022, la SEFRI ha confermato e rimandato alla propria decisione del 10 dicembre 2021, concludendo il rigetto del ricorso ed inoltrando l’incarto completo a sua disposizione. D. In data 21 aprile 2022, la prima istanza ha trasmesso le sue osservazioni in merito al ricorso, concludendone il rigetto e confermando la decisione impugnata dell’autorità inferiore. E. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della pre- sente vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/16 con- sid. 1).
B-479/2022 Pagina 6 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (in combinato disposto con l'art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribu- nale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 lett. d LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di esami professionali. Nell'eve- nienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la viola- zione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di ap- prezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi- camente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenze del TAF B-4964/2022 del 29 giugno 2023 consid. 4 e segg. e B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 3 a ed. 2022, marg. 2.149). 2.1.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inade- guati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle cir- costanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B-2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1 e B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1).
B-479/2022 Pagina 7 2.1.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto, quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'ac- certamento è invece inesatto, quando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera er- ronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'in- carto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determi- nante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effet- tuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi in- vocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudi- zio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit admi- nistratif, vol. II, 3 a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 2.1.3 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie co- noscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tri- bunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'inter- pretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e conce- dere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ul- tima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009
B-479/2022 Pagina 8 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., marg. 2.155a con rinvii). Per di più, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza ne- cessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispon- gono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 6.2 e 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii; sentenze del TAF B-3760/2021 del 3 ottobre 2022 consid. 2.1, B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.1 e B-1780/2017 del 19 aprile 2018 consid. 4.2). L'adozione di un certo riserbo si impone, dato che l’autorità di ricorso non è general- mente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l’autorità di ricorso non di- spone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell’esame da un punto di vista materiale comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall’autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (cfr. DTF 118 Ia 488 consid. 4c e 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3 ri- spettivamente con rinvii). 2.1.4 In una procedura di ricorso, gli esaminatori, la cui valutazione del voto viene contestata, formulano le loro osservazioni in occasione della presa di posizione dell'autorità inferiore. Nel fare ciò, riesaminano la loro valuta- zione e dichiarano se ritengono giustificata o meno una correzione. Gli esa- minatori hanno un grande margine di apprezzamento nelle loro considera- zioni e nei loro calcoli per quanto riguarda la ponderazione delle varie do- mande e delle varie parti dell'esame, sia per quanto riguarda la loro com- pleta correttezza, sia per quanto riguarda la questione del numero di punti da assegnare per risposte solo parzialmente corrette. Fintanto che non vi sono indicazioni concrete di parzialità o incompetenza e la valutazione non appare evidentemente errata o del tutto inadeguata, va fatto affidamento sul parere degli esperti. Ciò richiede che il parere dell'esperto sia completo nella misura in cui risponda in maniera esaustiva a tutte le censure fatte valere dalla persona che ricorre e che il parere dell'esperto, soprattutto se differisce dalle censure sollevate, sia comprensibile e plausibile (cfr. DTAF 2010/11 consid. 4.2 e 2010/10 consid. 4.1; sentenza del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.2 con rinvii).
B-479/2022 Pagina 9 2.2 In merito alle censure riguardanti la valutazione della prestazione d'e- same, il Tribunale deve trattarle in maniera approfondita, quando il ricor- rente stesso fornisce indicazioni sostanziate e convincenti o le rispettive prove del fatto che il risultato non è materialmente condivisibile, che sono stati posti dei requisiti chiaramente troppo elevati o che la prestazione d'e- same è stata chiaramente sottovalutata (cfr. DTAF 2010/11 consid. 4.3 e 2010/10 consid. 4.1). L'affermazione, secondo cui la propria soluzione sa- rebbe corretta, rispettivamente il parere degli esperti sarebbe sbagliato o incompleto, non soddisfa tale requisito (cfr. DTAF 2010/21 consid. 5.1; sen- tenze del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.3, B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.3, B-3020/2018 del 12 febbraio 2019 con- sid. 2.1 con rinvii e B-526/2014 del 15 ottobre 2014, consid. 2.2.1). 2.3 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valuta- zione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rim- proverate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ri- corso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altri- menti commetterebbe un diniego formale di giustizia (cfr. DTAF 2010/11 consid. 4.2, 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, 2008/14 consid. 3.3 e 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le ob- biezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori proce- durali spetta al ricorrente (cfr. sentenze del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 2.4 e B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 2.4 con rinvii). 2.4 Un vizio di procedura non costituisce un motivo di ricorso ai sensi dell'art. 49 lett. a PA in grado di giustificare l'ammissione del ricorso e l'an- nullamento o la riforma della decisione impugnata, a meno che non vi siano indizi che tale vizio possa aver influito negativamente sull'esito dell'esame (cfr. sentenza del TAF B-6717/2005 del 13 aprile 2017 consid. 4.4). In ma- teria di esami, l'ammissione di un vizio di forma non può che portare all'au- torizzazione a ripetere l'esame in questione. Esiste un interesse pubblico prevalente ad assicurarsi che un diploma venga rilasciato solo ai candidati che hanno soddisfatto le elevate esigenze associate a tali esami. Infatti, una condizione indispensabile per il conseguimento di un diploma è un ri- sultato d'esame valido e manifestamente sufficiente. Se non vi è un risul- tato d'esame valido a causa di errori procedurali, non vi è altra soluzione che quella di far ripetere l'esame in questione alla persona interessata (cfr. sentenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.3.1 e B-6224/2020 del 25 ottobre 2021 consid. 3.4 con rispettivi rinvii).
B-479/2022 Pagina 10 2.5 È contrario al principio della buona fede e del divieto d’arbitrio, ancorati all’art. 9 Cost., sollevare censure formali soltanto una volta noto l’esito ne- gativo dell’esame, quando invece avrebbero potute essere fatte valere in uno stadio antecedente (cfr. DTF 135 III 334 consid. 2.2). Inoltre, è compito del candidato sollevare immediatamente, per quanto gli sia possibile, tutte le censure in merito alle modalità di svolgimento dell’esame ed alla sua correzione, pena la perenzione del diritto di prevalersene successivamente nell’ambito di un ricorso (cfr. DTF 124 I 121 consid. 2; sentenza del TF 2P.14/2002 del 10 luglio 2002 consid. 3.2; per tutto il paragrafo, sentenza del TAF B-6224/2020 del 25 ottobre 2021 consid. 3.5 con rinvii). 3. 3.1 Per quanto riguarda il diritto applicabile, sono pertinenti la Legge fede- rale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e la relativa Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (RS 412.101). Il capitolo 3 della LFPr, consacrato alla formazione professionale superiore, indica che quest’ultima serve a confe- rire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). Secondo l’art. 27 LFPr, la formazione professionale superiore viene acquisita mediante un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (lett. a), nonché una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata supe- riore (lett. b). Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condi- zioni di ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualifi- cazione, i certificati e i titoli. Le loro prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI (art. 28 cpv. 2 LFPr). Sulla base di questa disposizione, la So- cietà per gli esami superiori in contabilità e controlling ha emanato, con approvazione della SEFRI, un Regolamento per l'esame professionale su- periore di "Esperta diplomata in finanza e in controlling / Esperto diplomato in finanza e in controlling", accompagnato dalle rispettive Direttive (docu- menti pubblicati sul sito web <www.examen.ch/it/RWC/Experten-in-Rech- nungslegung-und-Controlling>, consultato in data 6 dicembre 2023). Nel caso concreto, è applicabile la versione del regolamento in vigore al mo- mento dell’esame in questione, svoltosi durante la sessione primaverile 2020, ossia l'edizione del 2011 (in seguito: il Regolamento, versione anch’essa reperibile sul sito web precitato).
B-479/2022 Pagina 11 3.2 Secondo il punto 5.11 del Regolamento, l'esame consiste nelle se- guenti prove, tutte valutate secondo una scala da 100 punti e comprensiva di punteggi diversi per l’ottenimento della nota 4 (cfr. "Scala delle note Esame professionale superiore 2020", allegato 6 dell’incarto della SEFRI): Materia Tipo Durata Ponderazione Punti minimi per la nota 4 SCI scritto 5h 3 27 TC scritto 5h 3 49.50 Controlling scritto 5h 3 59 CF scritto 3h 1 44 Fiscalità scritto 2h 1 52 Esame orale orale 40 min 1 /
3.2.1 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1; l'esame è superato con la nota media di 4.0 (punti 6.3 e 6.41 Regolamento). La nota comples- siva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame, ed è arrotondata a un decimale (punto 6.23 Regolamento). 3.2.2 Nel caso concreto, la Commissione d’esame ha previsto, peraltro, una regola speciale per i "casi limite", ovvero la "Grenzfallregelung 2020" (in seguito: "GFR 20"; cfr. allegato 6 dell’incarto della SEFRI). La commis- sione d'esame stessa può, di principio, fissare dei criteri oggettivi e uguali per tutti i candidati per il trattamento di tali "casi limite". Tale competenza risulta in virtù della sua facoltà di fissare in modo definitivo le note dei can- didati all'esame. L'autorità di ricorso non può che verificare tale valutazione con riserbo (cfr. DTAF 2007/6 consid. 5.1; sentenze del TAF B-4370/2020 del 4 febbraio 2021 consid. 4.2, B-526/2014 del 15 ottobre 2014 e B-6335/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.3; vedi consid. 2.1.3). 3.2.3 Secondo la GFR 20, per i casi in cui i candidati bocciati hanno otte- nuto una nota media di 3.9 (ossia 46.8 punti di nota) e di 3.8 (ossia 45.6 punti di nota), la valutazione di una materia può essere aumentata di un mezzo punto di nota, se ciò comporta la sufficienza nell’esame comples- sivo. A questa regola si applicano le seguenti condizioni: innanzitutto, ai candidati che hanno totalizzato 47 punti di nota viene, in ogni caso, ricono- sciuto il diritto ad un arrotondamento verso l’alto. Inoltre, ai candidati che hanno ottenuto tra i 45.0 e i 46.5 punti di nota possono essere riconosciuti, negli esami scritti, al massimo due punti, se la scala di valutazione è di 100
B-479/2022 Pagina 12 punti, e al massimo un punto, se la scala è inferiore ai 100 punti, mentre per quanto riguarda la prova orale, la valutazione può essere aumentata di mezzo punto di nota a condizione che la nota della materia scritta di "Con- trolling" sia, prima di un'eventuale rideterminazione ("vor der Aufwertung"), superiore di almeno un punto di nota di quella della prova orale (cfr. GFR 20, allegato 6 dell’incarto della SEFRI). 4. Nel caso concreto, la ricorrente ha ottenuto i seguenti punti e note dopo l’esame (A), dopo la prima correzione (B) e dopo la seconda correzione (C) da parte della prima istanza: Materia A B C
Punti Note Corre- zione Punti Note Corre- zione Punti Note SCI 19.50 3.0 +2 21.50 3.0 21.50 3.0 TC 49.25 3.5 +1.75 51 4.0 +0.5 51.50 4.0 Controlling 55.25 3.5 +1.75 57 3.5 +1.75 58.75 3.5 CF 52 4.5 52 4.5 +1.75 53.75 4.5 Fiscalità 69 4.5 69 4.5 +1 70 4.5 Esame orale / 3.0 / 3.0 / 3.0 Somma ponderata delle note 43.50 Nota media ponderata 3.625
5.1 La ricorrente contesta alla SEFRI, in riferimento all'esame orale, l'affer- mazione nella sua decisione secondo cui le spiegazioni fornite dalla com- missione d’esame le avrebbero permesso di capire com’è stata valutata la prestazione della candidata e che quest’ultima non avrebbe dimostrato di avere le competenze necessarie per l’ottenimento del titolo, nonostante l’assenza della presa di appunti da parte dei periti e malgrado la prima istanza, nella sua risposta, abbia rilevato l’assenza di un obbligo da parte dei periti di prendere appunti, da considerare, ad ogni modo, come atti in- terni e senza diritto di visione.
B-479/2022 Pagina 13 5.2 5.2.1 Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Cost. e dell'art. 29 PA, comporta segnatamente l’obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii). Tale obbligo è sod- disfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e, se necessario, di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua decisione (cfr. sentenza del TAF B-3665/2021 del 20 giugno 2022 consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza costante, una commissione d'esame adempie al proprio obbligo di motivazione, se illustra brevemente al candidato quali soluzioni, nonché analisi del problema, erano attese da lui ed in che modo le sue risposte non sono sufficienti a soddisfare tali aspettative. Dal punto di vista temporale la medesima può, senza venir meno all'obbligo di motivazione, limitarsi in un primo momento alla comunicazione dei voti nelle singole ma- terie d'esame. È sufficiente per adempiere l’obbligo di motivazione che du- rante la procedura di ricorso la commissione d'esame fornisca la spiega- zione dettagliata e che, nell'ambito di un secondo scambio di scritti, al ri- corrente venga data la possibilità di prendere posizione al riguardo (cfr. sentenze del TF 2C_505/2019 del 13 settembre 2019 consid. 4.2.1 con rin- vii e 2C_1004/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.1; sentenze del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 4.2.2 e B-3817/2019 del 20 aprile 2020 consid. 4.4.1 con rinvii). L’autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può, pertanto, limitarsi ai punti essenziali per la deci- sione (cfr. sentenza del TAF B-3665/2021 del 20 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii). 5.2.2 Il diritto di essere sentito comporta, altresì, il diritto di accedere agli atti, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza, nonché di esprimersi in merito. Il diritto di accesso agli atti è sancito dall'art. 26 e segg. PA. Il principio relativo all’esame degli atti, previsto dall’art. 26 cpv. 1 PA, non si estende, tuttavia, a tutto l’incarto, bensì unica- mente agli atti rilevanti per l’esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l’autorità prende in considerazione per fondare la propria decisione. Con- formemente alla prassi, gli atti interni dell’amministrazione sono esclusi dal diritto di esaminare gli atti. Sono considerati atti interni dell'amministrazione quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusiva- mente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all’uso proprio ed esclusivo dell’amministrazione. Rientrano nella categoria di atti interni dell’amministrazione, ad esempio, gli appunti
B-479/2022 Pagina 14 manoscritti di esami orali e lavori pratici se da regolamento non vige l’ob- bligo di stendere un verbale (cfr. DTF 143 V 71 consid. 4.1, 144 I 11 consid. 5.3 e 113 Ia 286 consid. 2d con rispettivi rinvii; sentenza del TF 2P.140/2002 del 18 ottobre 2002 consid. 3.2.3; sentenze del TAF B-3905/2021 del 16 agosto 2022 consid. 4.1.3 e segg., B-1261/2019 del 30 dicembre 2019 consid. 5.1.1 e B-6834/2014 del 24 settembre 2015 con- sid. 4.1 con rispettivi rinvii). 5.2.3 Circa la presa di appunti da parte degli esperti, va considerato quanto segue. 5.2.3.1 Al punto 4.42 del Regolamento, relativo alla "Sorveglianza degli esami, periti" si legge che "almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d’esame così come dello svolgimento gene- rale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo". Inoltre, alla pagina 5 del documento denominato "Strumento per lo sviluppo della qualità degli esami federali (EP/EPS)" si legge che per gli esami orali e pratici bisogna, ai fini di controlli di qualità, porsi la domanda se "i periti prendono appunti per poter capire la valutazione anche a posteriori". Co- munque, determinante è se l’autorità di prima istanza abbia fornito o meno i documenti per permettere all’autorità inferiore di comprendere la valuta- zione dei suoi esperti e decidere di conseguenza (cfr. sentenze del TAF B-3760/2021 consid. 5.2.4.1 e seg. e B-4652/2021 del 3 marzo 2022 con- sid. 3). 5.2.3.2 Nella fattispecie, né la SEFRI, né la prima istanza smentiscono esplicitamente il fatto che i periti non abbiano preso appunti durante l’esame orale della ricorrente. Tuttavia, l’incarto della causa contiene le prese di posizione degli esaminatori per ogni materia, scritta e orale, re- datte in sede di correzione; vari estratti dello “schema punti" e delle solu- zioni modello, nonché degli esami scritti della ricorrente, segnatamente delle domande d’esame per le quali la ricorrente ne contesta la correzione; la scala delle note; l'elenco dei mezzi ausiliari concessi nella sessione d’esame 2020 e i criteri per la trattazione dei casi limite. Visto che la SEFRI ha ritenuto tali documenti sufficienti al fine di comprendere la valutazione, essa non ha ordinato ulteriori perizie. Infine, visto che nessun elemento apportato dalla ricorrente permette di dubitare dell’attendibilità delle prese di posizione degli esaminatori la deci- sione impugnata risulta, su questo punto, formalmente corretta.
B-479/2022 Pagina 15 Pertanto, il Tribunale non riscontra alcuna violazione del diritto di essere sentito in tal senso. 6. La ricorrente censura l’assenza dei mezzi ausiliari previsti dalla prima istanza nell’"Elenco dei mezzi ausiliari 2020" (cfr. allegato HH al ricorso), in quanto gli organizzatori non avrebbero fornito alcun estratto della Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus, RS 221.301), reputata necessaria dalla ricorrente alla risoluzione delle risposte 144 e 145 della materia "Studio casi interdisciplinare". Per eliminare gli effetti di tale presunta inottempe- ranza, la ricorrente chiede 1 punto supplementare. La direttiva "Elenco dei mezzi ausiliari 2020" prevede che per l’esame in questione ai candidati venissero messi a disposizione diversi testi di legge, tra i quali però non figura la LFus. Secondo la direttiva, tuttavia, vale quanto segue: "se per la soluzione di alcuni compiti fossero necessarie leggi e/o ordinanze non presenti tra quelle elencate, gli estratti di queste leggi e le ordinanze saranno allegati al tema d’esame". Visto che secondo il punto 4.13 del Regolamento, la commissione d’esame trasmette ai candidati la lista dei mezzi ausiliari autorizzati, se ne deduce che sia facoltà degli orga- nizzatori decidere circa la necessità, o meno, di fornire mezzi ausiliari sup- plementari. Per di più, considerato che, non solo alla ricorrente, ma a nes- suno dei candidati è stato fornito tale documento, in quanto reputato non necessario alla risoluzione dei casi (cfr. risposta della prima istanza marg. 68), il Tribunale conclude che a nulla giova la critica della ricorrente. Infondata, la censura della ricorrente va rigettata. 7. La ricorrente lamenta di essere stata ingiustamente penalizzata a causa di una traduzione imprecisa o incorretta dalla versione tedesca dell’esame a quella in italiano. 7.1 A livello generale, tra i temi di cui si occupano gli organi responsabili degli esami federali v’è la garanzia della qualità degli esami federali e la verifica della coerenza. La SEFRI incoraggia l’attuazione di tali controlli, mettendo anche a disposizione guide e strumenti (informazioni e docu- menti pubblicati sul sito web della SEFRI: <www.sbfi.ad- min.ch/sbfi/it/home/formazione/fpc/fps/esami-federali/associazioni-profes- sionali/verifica-della-coerenza-degli-esami-federali-di-professione-e- de.html>, consultato in data 6 dicembre 2023). Dal documento denominato
B-479/2022 Pagina 16 "Strumento per lo sviluppo della qualità degli esami federali (EP/EPS)" (va- lido al momento dell’esame e fornito in allegato al ricorso) è possibile com- prendere che tra i criteri che la SEFRI reputa importanti per la realizzazione degli esami vi è anche la traduzione corretta dei documenti e il fatto che "le parti e le prove d’esame sono identiche in tutte e tre le lingue". 7.2 7.2.1 La prima imprecisione linguistica riguarderebbe la domanda 2) del compito 2 della materia "Fiscalità". La versione tedesca dell’esame preve- deva la seguente richiesta "DBST: Ist eine solche Umstrukturierung steuer- neutral? Bitte begründen Sie die Antwort ausführlich unter Angabe der ge- setzlichen Grundlage" (cfr. allegato I al ricorso), mentre nella versione in italiano si leggeva "IFD: una tale ristrutturazione è fiscalmente neutra? Giu- stifichi la sua risposta indicando con precisione la base legale" (cfr. allegato H al ricorso). Secondo la ricorrente, dalla versione italiana non sarebbe stato "oggettivamente possibile attendersi che i candidati si immaginassero di dover elencare altro, oltre alla base legale, per vedersi assegnare il pieno punteggio" (cfr. ricorso, pag. 5). Inoltre, la sua risposta sarebbe stata pe- nalizzata mancando "un esplicito dettaglio delle condizioni cumulative rin- tracciabili nella disposizione di legge interessata [...], e meglio come previ- sto nello schema di risoluzione ufficiale (allegato M al ricorso)" (cfr. ricorso, pag. 5). Se la formulazione della domanda nella versione italiana fosse stata cor- retta, ossia identica a quella tedesca, non limitandosi a richiedere la sola indicazione della base legale, ma anche di dettagliare la risposta riportando le condizioni, la ricorrente avrebbe potuto elaborare ulteriormente la sua risposta di esame, oppure, in caso di errore, sarebbe stata a giusto titolo penalizzata. Pertanto, bisognerebbe considerare la sua risposta corretta ed attribuirle ulteriori 3.5 punti (cfr. ricorso, pag. 5 e seg.). 7.2.2 Dopo aver confrontato le due versioni, il Tribunale ritiene che, come nella versione tedesca dell’esame, anche dalla formulazione della do- manda nell’esame in italiano si evince, prima ancora dell'esigenza di fornire una giustificazione attraverso l’indicazione della base legale, la necessità di formulare una risposta, nel senso di elaborare una spiegazione scritta. Bisogna, pertanto, ritenere che i candidati italofoni non siano stati svantag- giati rispetto ai candidati germanofoni. D’altronde, come giustamente fatto notare dalla prima istanza, la ricorrente stessa, nella sua risposta d’esame, ha indicato una base legale (l’art.19 cpv. 2 LIFD), nonché elaborato una risposta di diverse righe. Quest’ultima non si è, dunque, limitata alla mera
B-479/2022 Pagina 17 indicazione di una base legale, bensì ha sviluppato una risposta, in con- traddizione a quanto affermato nel ricorso circa l'incomprensione di quanto richiesto dall’esercizio d’esame. 7.2.3 Pertanto, tale censura è respinta. 7.3 7.3.1 La seconda imprecisione linguistica contestata concerne l’esame di "Controlling", tema 2, parte 3. La ricorrente afferma che "nell’enunciato della versione italiana è stato impropriamente utilizzato il termine “coeffi- ciente angolare 92.85%” per disegnare il coefficiente di determinazione, indicato invece nell’enunciato della versione tedesca come “Be- stimmtheitsmass 92.85%” " (cfr. ricorso, pag. 6). Questo errore avrebbe avuto delle evidenti ripercussioni sulle risposte della ricorrente. Infatti, la dottrina si riferirebbe al coefficiente angolare quale "Valore b" e al coeffi- ciente di determinazione quale "Valore R 2 ". Conoscendo questa differenza, la ricorrente sarebbe stata ingiustamente indotta a ritenere che il valore 92.85% corrispondesse al coefficiente angolare, ovvero il valore b, e che lo stesso venisse quindi già fornito dal testo d’esame, senza necessità di quantificarlo. La stessa avrebbe, dunque, inserito tale cifra nello spazio previsto per il risultato del "Valore b" e nella formula dell’enunciato (y=a+b*x), portandola a sbagliare il "valore b", il "valore a", nonché i calcoli successivi per la previsione dei costi. Pertanto, considerando che la causa di tali errori sarebbe l’inesattezza della traduzione del testo d’esame, la ricorrente chiede l’assegnazione di ulteriori 4 punti (1.5 rispettivamente per il "valore b" e per il "valore a", nonché 1 punto per la prognosi dei costi). La prima istanza rigetta le argomentazioni della ricorrente, nonostante non contesti nello specifico l’inesattezza della traduzione. A prescindere da quest’ultima, la ricorrente avrebbe senz’altro dovuto dedurre che il termine era riferito a qualcosa che non riguardava il modello di regressione e che non poteva evidentemente essere richiesto qualcosa già indicato nell’enunciato. Inoltre, la ricorrente avrebbe commesso altri errori di cal- colo, oltre a quelli dovuti alla presunta traduzione sbagliata e ai presunti errori che ne sarebbero conseguiti. Pertanto, la prima istanza esclude la possibilità per la ricorrente di ottenere un punteggio superiore a quello as- segnato. 7.3.2 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che risulta effettivamente es- serci un errore di traduzione, in quanto il termine "Bestimmtheitsmass" cor-
B-479/2022 Pagina 18 risponde a "coefficiente di determinazione" (anche detto R 2 ) e non a "coef- ficiente angolare" (anche indicato come valore b), usato invece nel modello di regressione lineare (i modelli sono stati forniti in allegato). Non può, dun- que, essere escluso che, vista la traduzione sbagliata, per alcuni candidati si sia potuta creare una certa confusione. A questo punto, si pone la que- stione di sapere se tale vizio procedurale sia, da solo, sufficiente a causare il non superamento dell’esame e, dunque, se vi sia una causalità sfavore- vole tra la possibile violazione e il risultato d’esame. Nel concreto, va con- siderato che, ammettendo che, senza tale imprecisione nella formulazione della domanda, la ricorrente avrebbe ottenuto i 4 punti aggiuntivi per la materia "Controlling", il voto finale di tale materia sarebbe passato dal 3.5 al 4.0 (con un totale di 62.75 punti). Ciò, comunque, non basterebbe per il superamento dell’esame, in quanto la nota media finale totale, visto quanto segue (cfr. consid. 9.3 e 12.1) sarebbe di 3.75. 7.4 7.4.1 La terza imprecisione linguistica sarebbe rilevata nella materia "Stu- dio casi interdisciplinare", alla pagina B9 dell’esame, in merito all’utilizzo dei termini "riserve da utili" e rispettivamente "Kapitalreserven" (cfr. alle- gato R al ricorso). Nella versione in italiano, l’enunciato indica che "il capi- tale azionario e le riserve da utili delle società figlie non sono cambiati ri- spetto alla data d’acquisto o alla data di fondazione", mentre la versione in tedesco indica "bei den Tochterfirmen haben sich das Aktienkapital und die Kapitalreserven gegenüber dem Anschaffungsdatum/Gründungsdatum nicht verändert". A detta della ricorrente, a rimanere invariati nelle società figlie erano in realtà il capitale azionario e le riserve da capitale, le quali si differenziereb- bero dalle riserve da utili per concetto ed implicazioni. Di conseguenza, le andrebbe attribuito 1 punto supplementare, in quanto non dovrebbe essere penalizzata da tale imprecisione. 7.4.2 Quanto alla prima istanza, essa non tarda ad affermare che non vi sarebbe alcun errore di traduzione. Inoltre, la ricorrente mancherebbe di indicare per quale ragione sarebbe stata penalizzata a seguito di tale pre- sunta incorrettezza, motivo per cui tale doglianza risulterebbe quantomeno pretestuosa, se non irricevibile. 7.4.3 Constatando l’effettiva assenza di concrete spiegazioni circa le con- seguenze negative che la ricorrente avrebbe subito a seguito del presunto
B-479/2022 Pagina 19 errore di traduzione, il Tribunale ritiene che tale censura debba essere re- spinta. 8. Peraltro, la ricorrente invoca la mancata assegnazione di punti in quattro situazioni problematiche. 8.1 8.1.1 Nella materia "Fiscalità", compito 2, domanda 3 veniva chiesto quanto segue: "IFD: questa vendita avrà delle conseguenze fiscali per Max Müller nel 2020? Se sì, quale ammontare sarà assoggettato all’imposta federale diretta?" (cfr. allegato M al ricorso). La ricorrente sostiene che se- condo la proposta di risoluzione dell’esame, in particolare nella versione tedesca, l’assegnazione di 1 punto sarebbe stata attribuita a fronte di una risposta affermativa, risposta che lei avrebbe fornito esordendo con un chiaro "Sì, ci sono conseguenze". 8.1.2 La prima istanza non contesta che la ricorrente abbia risposto affer- mativamente alla domanda, bensì che la base legale e la motivazione scelte non sarebbero corrette. 8.1.3 Il Tribunale constata che nella versione in tedesco della proposta di risoluzione non sia evidenziata in grassetto solamente la risposta afferma- tiva, bensì anche la base legale, mentre nella versione in italiano sia sola- mente quest’ultima ad essere evidenziata. Nella fattispecie, non risulta quindi in modo evidente che basterebbe un "si" rispettivamente "ja" per ottenere 1 punto. Sussiste, pertanto, un margine di apprezzamento da parte degli esperti. Il Tribunale si attiene quindi al riserbo richiesto, quando si tratta di sostituirsi al potere di apprezzamento degli esperti e respinge, pertanto, la censura qui trattata. 8.2 8.2.1 Sempre con riferimento alla materia "Fiscalità", al compito 5, do- manda 3.1 (cfr. allegato Z al ricorso), la ricorrente lamenta la mancata as- segnazione di 1 punto, ritenuto che nelle correzioni non sarebbe stata presa in considerazione l’indicazione del segno "-" davanti alla cifra "3’850". Negli schemi risolutivi in tedesco e in italiano (cfr. allegato Z al ricorso), il primo prevedeva 2 punti per l’indicazione "Forderungsverzicht Lastwagen- lieferant -3’850", mentre il secondo precisava "Rinuncia al credito da parte
B-479/2022 Pagina 20 del fornitore dei camion frigo (1 pt. se importo corretto, ma senza -) -3’850". Tali difformità sarebbero mal comprensibili. Inoltre, il segno negativo appa- rirebbe chiaramente dalla sua risposta alla pag. A14 (cfr. allegato V al ri- corso), e la ricorrente avrebbe correttamente proceduto a dedurre tale im- porto, ottenendo, con l’addizione di 4’620 per la "Fattura della Jusconsult SA", il risultato corretto di 31'570, seppur non indicandolo nello spazio adi- bito alla successiva pagina. 8.2.2 Nella sua risposta, la prima istanza spiega dapprima che la differenza tra le due versioni è dovuta al fatto che durante la correzione può succe- dere che gli esaminatori stabiliscano nuovi parametri di correzione inizial- mente non previsti, ma indispensabili per garantire l’uniformità e la parità di trattamento nell’assegnazione dei punti a tutti i candidati a livello nazio- nale. Nel caso specifico, i lavori di correzione dell’esame in lingua tedesca e francese sarebbero stati effettuati prima di quelli in lingua italiana, ciò che avrebbe condotto alla modifica anche in Ticino dell’attribuzione del punteg- gio per la domanda 3.1. L’autorità di prima istanza continua spiegando che, comunque sia, alla prima risposta la candidata avrebbe indicato l’importo sbagliato di 39'270, ottenuto sommando l’importo di 3'850 agli importi di 30'800 (Rinuncia al credito da parte del fornitore dei camion frigo) e 4'620 (Fattura della Jusconsult SA), invece di dedurlo. 8.2.3 Il Tribunale constata innanzitutto che a pag. A14 del documento d’esame (cfr. allegato V al ricorso) appaiono, segnate a mano dalla ricor- rente, sia diverse cifre elencate accanto all’enunciato che precede le do- mande ("30’800", "-3850", "0", "4’620" e, separata da una linea, "39’270"), sia qualche riga di risposta (che termina con l’indicazione della cifra "31’570") nello spazio tra la domanda 1 e 2, sebbene in fondo alla pagina venga richiesto di indicare le risposte sulla pagina seguente. Dallo schema della soluzione, risulta che sia stato assegnato 1 punto su 1 per l’indica- zione dell’importo "30'800", 1 punto su 1 per l’importo "4’620" e solamente 1 punto su 2 per l’importo "-3’850". Il Tribunale rileva che un punteggio parziale al posto di uno intero può giu- stificarsi quando in aggiunta ai valori corretti, vengono indicati anche i valori errati, come la somma sbagliata di "39270". Del resto, l’autorità di prima istanza non fa menzione se abbia considerato o meno il segno negativo della cifra "-3850" scritta a lato dell’enunciato, e nemmeno se abbia consi- derato il risultato di "31570" scritto sotto la domanda 1, sebbene entrambi gli importi corrispondano alle soluzioni.
B-479/2022 Pagina 21 È plausibile che, confrontata con due risposte differenti, l’autorità abbia vo- lutamente deciso di penalizzare l’indicazione della somma errata. Il Tribunale si rimette, quindi, alla valutazione degli esperti e al loro potere di apprezzamento e respinge la censura ricorsuale. 8.3 8.3.1 Nella materia "Studio casi interdisciplinare", posizione 148 (cfr. alle- gato AA al ricorso), la ricorrente segnala la dimenticanza dell’assegnazione di almeno 0.5 punti, in quanto la medesima avrebbe identificato e menzio- nato il tema "IT" come previsto dalla scheda risolutiva. 8.3.2 Secondo la prima istanza, il suo apprezzamento non sarebbe né in- sostenibile, né arbitrario. L'autorità inferiore, dal canto suo, ritiene di non potersi sostituire all’apprez- zamento della prima istanza, reputando la valutazione effettuata da que- st'ultima corretta, nella misura in cui, la Commissione avrebbe adempiuto al proprio dovere di controllo e di motivazione. 8.3.3 Lo schema delle soluzioni prevede quanto segue "aspetti organizza- tivi 0.5 punti, max. 1 punto (ad es. temi IT, amministrazione)". Alla ricorrente sono stati assegnati 0 punti. La ricorrente ha, effettivamente, fornito una copia di una pagina del suo esame, dove in fondo a sinistra è possibile leggere la sigla "IT" (cfr. allegato BB al ricorso). Tuttavia, l'argomentazione della ricorrente, secondo cui, per dimenticanza non le sia stato attribuito mezzo punto supplementare, non può essere con- divisa. Infatti, l’autorità inferiore e l'autorità di prima istanza si sono pronun- ciate sulla correttezza dell’attribuzione dei punti nella materia "Studio casi interdisciplinare". Per di più, la prestazione della ricorrente è stata oggetto di riesame ben due volte, con l’attribuzione di punti supplementari (cfr. con- sid 4). Pertanto, il Tribunale parte dal principio che alla ricorrente non sono stati attribuiti ulteriori punti, segnatamente per la posizione 148, cosciente- mente. Sia come sia, l’attribuzione di mezzo punto, non porterebbe all’attribuzione della nota 3.5, lasciando la nota invariata (cfr. allegato al doc. 6 dell'incarto della SEFRI). Di conseguenza, la richiesta della ricorrente di attribuzione di mezzo punto va respinta.
B-479/2022 Pagina 22 8.4 8.4.1 Sempre per la stessa materia, ma alla posizione 8, la ricorrente la- menta che è stata dimenticata l’attribuzione di 0.5 punti per il rinvio agli allegati (cfr. allegato CC al ricorso). La medesima sostiene che dalla sua risposta (cfr. allegato DD al ricorso), nonostante non abbia usato esplicita- mente la parola "rinvio", risulterebbe chiaro il richiamo agli allegati, e che ciò sarebbe stato riconosciuto anche dagli esperti in sede di correzioni, i quali però avrebbero sostenuto, a torto, di aver già conteggiato il relativo punteggio nella posizione 6 (cfr. allegato EE al ricorso). Tuttavia, secondo la ricorrente, la posizione 6 consisteva nell’allocazione di 0.5 punti per l’al- lestimento e non per il rinvio agli allegati. 8.4.2 Nella presa di posizione della prima istanza del 28 settembre 2020, pag. 1 (allegato al doc. 12 dell'incarto della SEFRI), nell'ambito del ricorso dinanzi alla SEFRI, quest’ultima specifica che "per snellire il testo occorre allestire separatamente le tabelle di calcolo a cui far riferimento nel com- mento", che "la candidata non ha allestito alcuna tabella supplementare da integrare nel testo riportando unicamente nel testo «ho elaborato confor- memente agli allegati 1 e 2 un concetto dettagliato...»", oltre che "questa fattispecie è già stata considerata alla posizione 6 (allegati separati) e non può essere conteggiata due volte". Tale motivazione è stata ribadita anche nella duplica della prima istanza del 1° marzo 2021, pag. 2 (allegato al doc. 6 dell'incarto della SEFRI). Infine, nell’ambito del ricorso dinanzi al TAF, la prima istanza ha rinviato alle proprie correzioni (cfr. osservazioni del 21 aprile 2022, pag. 10 in fine). 8.4.3 Il Tribunale constata che, nella risposta d’esame della ricorrente si legge effettivamente: "Ho elaborato conformemente agli allegati 1 e 2 un concetto dettagliato dal punto di vista economico-aziendale, finanziario, le- gale e fiscale" (cfr. allegato DD al ricorso). Inoltre, dalla scheda delle solu- zioni è possibile vedere che per la posizione 8 la ricorrente ha ottenuto 0 punti dei 0.5 previsti per il "rinvio agli allegati", mentre per la posizione 6 ha ottenuto il pieno punteggio pari a 0.5 punti per gli "allegati separati (non integrati nel rapporto)". Dopo aver visionato gli atti, e ritenuto che risiede nel potere di apprezza- mento degli esaminatori poter attribuire un punteggio in maniera congrua per una risposta e non conteggiarla una seconda volta, il Tribunale si ri- mette alla valutazione degli esperti e al loro potere di apprezzamento, re- spingendo anche tale censura.
B-479/2022 Pagina 23 9. 9.1 La ricorrente constata peraltro come, a fronte di un punteggio pari a 51.80 nella materia "Corporate finance", gli esperti abbiamo arrotondato lo stesso a 52, assegnando quindi la nota 4.5. Un arrotondamento simile, os- sia da 58.75 punti, ottenuti in seguito alla seconda correzione da parte della prima istanza, a 59, con conseguente aumento di nota da 3.5 a 4 non sa- rebbe invece avvenuto per la materia "Controlling". 9.2 Secondo il punto 5.11 del Regolamento, l’esame è costituito da diverse parti, in concreto sei parti corrispondenti a sei materie (già elencate sopra, cfr. consid. 3.2). Ogni parte può essere suddivisa in cosiddette sottoparti, le quali vengono definite dalla commissione d’esame e descritte in dettaglio nelle direttive inerenti al regolamento d’esame (punti 5.12 e seg. Regola- mento). Da tali direttive, dunque, si evincono le varie sottoparti, le quali corrispondono ai vari temi e sottotemi della materia (non corrispondono, invece, alle varie singole domande d’esame). Secondo il punto 6.21 del Regolamento, le note delle sottoparti d’esame sono espresse con punti in- teri o mezzi punti conformemente al punto 6.3, il quale sancisce, l’inammis- sibilità di note intermedie diverse dai mezzi punti. Riguardo ai punteggi delle varie materie, nella "Scala delle note Esame professionale superiore 2020" (cfr. allegato 6 dell’incarto della SEFRI) vengono tutti indicati con numeri interi oppure con la parte decimale pari a 50. Inoltre, non è chiaro se le singole domande d’esame debbano essere valutate allo stesso modo delle sottoparti, quindi solo con punti interi o mezzi punti, oppure se siano ammessi anche punti decimali intermedi. 9.3 Nella fattispecie, la ricorrente ha ottenuto, nell’ambito della seconda correzione, 1.75 punti aggiuntivi per un nuovo totale di 58.75 punti. Visto quanto precede (cfr. segnatamente consid. 7.3.2), il Tribunale ritiene che la questione di sapere se sia opportuno mantenere la stessa metodologia di approssimazione dei punteggi anche per la materia "Controlling", arro- tondando dunque il punteggio di 58.75 a 59 punti o meno, può essere la- sciata aperta, nella misura in cui con un punteggio di 59 punti la ricorrente otterrebbe il voto finale di 4.0, insufficiente per il superamento dell’esame, in quanto la nota media finale totale sarebbe comunque di solo 3.75. 10. 10.1 Nell’ambito dell’esame orale, la ricorrente censura la mancata asse- gnazione di un tempo supplementare per ragioni mediche. L’autorità avrebbe ingiustamente preso in considerazione il suo certificato medico
B-479/2022 Pagina 24 solo in merito agli esami scritti, quando questo sarebbe dovuto valere an- che per l’esame orale, nello specifico per quanto riguarda la preparazione iniziale. Inoltre, riprendendo quanto scritto dalla commissione d’esame nella presa di posizione del 19 febbraio 2021 (pag. 3, paragrafo 4), che "il candidato non ha nessun obbligo di presentare delle diapositive, ma ha il diritto di farlo" (cfr. allegato al doc. 6 dell’incarto della SEFRI), si lamenta di non aver potuto esercitare pienamente tale diritto, in quanto durante la pre- parazione non le sarebbe stato accordato il tempo supplementare neces- sario per allestire le diapositive. Infatti, viste le sue condizioni mediche, un simile allestimento le avrebbe richiesto più tempo rispetto agli altri candidati e, pertanto, il fatto di non averle accordato un supplemento l’avrebbe svan- taggiata. La ricorrente non chiede, in questo contesto, l’annullamento dell’esame orale, bensì, il rinvio all’autorità inferiore per una nuova valutazione. 10.2 10.2.1 Secondo la giurisprudenza, non disporre del tempo previsto per un esame costituisce di per sé un motivo di annullamento della prova (cfr. sen- tenze del TAF B-4654/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.1 e B-6994/2016 del 27 marzo 2017 consid. 4.4). 10.2.2 Il Tribunale rileva che nel caso in esame, la ricorrente disponeva di un certificato medico datato 20 febbraio 2020 ed attestante che la ricor- rente "è in cura per una tendinite crepitante al polso e all’avambraccio de- stro con tendenza cronicizzante in trattamento tutt’ora con fisioterapia e antiinfiammatori" e che "risulta rallentata nella scrittura a mano e uso del computer (mouse e battitura sulla tastiera) con necessità di un tempo più prolungato del 35-40% per portare a termine il suo esame" (cfr. allegato MM al ricorso). Per tutti gli esami scritti alla ricorrente è stato concesso un supplemento di tempo del 40% (come illustrato dai due programmi degli esami scritti forniti dalla prima istanza, cfr. allegato 1 e 3 del doc. 6 dell’in- carto della SEFRI). Per l’esame orale, previsto il 6 luglio 2020, è stato, in- vece, previsto lo stesso tempo che per tutti gli altri candidati, ossia 40 mi- nuti per la preparazione e 40 minuti per l’esame (come visibile dal pro- gramma dell’esame orale fornito dalla ricorrente, cfr. allegato NN al ri- corso). Del resto, il certificato medico fa riferimento in modo generico all’"esame" e non indica una valenza specifica per gli esami scritti o per quelli orali,
B-479/2022 Pagina 25 oppure per entrambi. Tuttavia, appare evidente che la necessità di un sup- plemento di tempo si riferisca unicamente alle parti d’esame implicanti un esercizio di scrittura. Pertanto, è indubbio che, in merito all’esame orale, per i 40 minuti degli 80 totali previsti per l’esecuzione della presentazione e del colloquio tecnico è esclusa ogni possibilità di considerare tale prolun- gamento. Si pone, invece, la domanda se tale certificato debba comportare un prolungamento del tempo a disposizione anche per la parte relativa alla preparazione dell’esame orale, per la quale sono previsti 40 minuti antece- denti l’inizio della prova. Sia come sia, l’esame orale è avvenuto il 6 luglio 2020, mentre il pro- gramma, con indicazione degli orari specifici per la ricorrente, porta la data del 6 aprile 2020. La ricorrente, pur avendo inoltrato un certificato medico "generico", e pur conoscendo la propria situazione di salute almeno già da febbraio 2020, non ha contestato, se non una volta conosciuto l’esito ne- gativo della stessa, gli orari assegnati, o segnalato un problema in tal senso. Dunque, la ricorrente ha accettato consapevolmente il rischio di presentarsi alla sessione in uno stato di salute carente, alle condizioni e per gli orari indicati (cfr. consid. 2.5). Ne consegue che non vi sono ele- menti per fare un'eccezione al principio secondo il quale il candidato deve annunciare i suoi problemi di salute prima o durante l'esame, nonché prov- vedere alle rispettive richieste di deroga e segnalare senza indugio il man- cato ottemperamento delle condizioni richieste in base al certificato me- dico. 10.3 Pertanto, la censura qui trattata risulta tardiva e va respinta. 11. 11.1 Infine, la ricorrente sostiene di essere stata penalizzata per il fatto di non essere di madrelingua italiana. Le motivazioni della ricorrente si limi- tano a contestare l’affermazione degli esperti, i quali nella loro prima presa di posizione, del 29 settembre 2020 (pag. 2), hanno fatto riferimento a delle sue presunte "grandi difficoltà di espressione" (cfr. allegato al doc. 12 dell’incarto della SEFRI). 11.2 La prima istanza fa notare che tale affermazione non è da intendersi con diretto riferimento alla lingua della ricorrente, bensì alla sua capacità generale di esprimersi, indipendentemente dalla lingua.
B-479/2022 Pagina 26 11.3 Il Tribunale constata che, sia come sia, pur non essendo previsto esplicitamente dal Regolamento, è pensabile che i candidati all’esame pos- sano richiedere delle deroghe a quest’ultimo, ad esempio, per quanto con- cerne la concessione di tempo supplementare o l'utilizzo di mezzi ausiliari, come ad esempio l’uso di un dizionario, atti a compensare una potenziale difficoltà di lingua. L’inoltro di una tale richiesta sarebbe stata responsabilità dalla ricorrente. Infine, in nessun momento, la ricorrente ha fatto presente una difficoltà di lingua, né ha fatto richiesta di deroghe al Regolamento. Pertanto, risul- tando la spiegazione della prima istanza esaustiva e convincente, nonché la censura della ricorrente non sufficientemente motivata, il Tribunale re- spinge tale censura. 12. 12.1 In virtù di quanto precede e considerato come la prima istanza abbia riesaminato e valutato due volte le prestazioni della ricorrente, non si può che rispettare la conclusione alla quale è giunta, vale a dire riconfermare le note attribuite e ritenere che la prestazione globale non giustifichi l'asse- gnazione di punti aggiuntivi o l’arrotondamento delle note finali, non per- mettendo il superamento dell’esame in questione. Possono inoltre essere lasciate aperte le questioni di cui ai consid. 7.3.2 e 9.3. Infatti, trattandosi di due richieste di assegnazione di punti per la stessa materia (Controlling), anche accogliendole entrambe, la ricorrente potrebbe ottenere al massimo la nota del 4.0 (cfr. allegato al doc. 6 dell’incarto della SEFRI, "Scala delle note"). Tale voto porterebbe ad una nuova somma totale delle note pari a 45 e la nota media ponderata equivalente a 3.75. Quest’ultima risulterebbe ad ogni modo inferiore alla nota media di 4.0 necessaria per ottenere il diploma federale di esperto in finanza e controlling. 12.2 Ad abundantiam, la ricorrente non potrebbe far valere un diritto all’ap- plicazione della "Grenzfallregelung" (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), in quanto, anche con l'arrotondamento della nota nella materia Controlling al 4.0, la media totale di 3.75 risulterebbe inferiore a quanto indicato nella GFR 20, ovvero 3.8. 12.3 In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l’autorità inferiore ha confermato il non superamento, al primo tentativo, dell’esame di esperta in finanza e controlling (livello ESP), la medesima non ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a), ha accertato in maniera
B-479/2022 Pagina 27 esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il prin- cipio dell’adeguatezza (art. 49 lett. c). 13. In virtù di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 10 dicembre 2021 è confermata. 14. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu- stizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 13), le spese del pro- cedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 2'000.– e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compen- sata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 2'000.– già versato dalla ricorrente in data 14 febbraio 2022. 15. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS- TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente non si assegna alcuna indennità per spese ripetibili. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). 16. Secondo l'art. 83 lett. t. LTF, il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell’esercizio della professione. Il mo- tivo d'inammissibilità, contenuto in questa disposizione, si riferisce sia ai
B-479/2022 Pagina 28 risultati degli esami in senso stretto, sia ad altre decisioni che valutano le attitudini o le capacità intellettuali o fisiche di un candidato (cfr. DTF 138 II 42 consid. 1.1 con rinvii). D'altra parte, le decisioni che riguardano esclusi- vamente la procedura d'esame, in particolare, aspetti organizzativi o pro- cedurali, non rientrano nel campo di applicazione della clausola di irricevi- bilità (cfr. DTF 147 I 73 consid. 1.2.1 con rinvii).
B-479/2022 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 2'000.– e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall’anticipo di fr. 2'000.– già versato dalla ricorrente in data 14 febbraio 2022. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza e al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
B-479/2022 Pagina 30 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui le condizioni fissate agli artt. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF, siano adempiute. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 29 gennaio 2024
B-479/2022 Pagina 31 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) – prima istanza (atto giudiziario) – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)