Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4744/2015
Entscheidungsdatum
03.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-4744/2015

S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 7 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), David Aschmann, Hans Urech, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ..., ricorrente,

contro

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Aiuti finanziari per la custodia dei bambini complementare alla famiglia.

B-4744/2015 Pagina 2 Fatti: A. Il 31 dicembre 2013, A._______ (CHE-..; di seguito, la ricorrente), attiva dal ..., il cui scopo principale consiste nella promozione e nella gestione di asili nido e di strutture di prima infanzia, ha fatto pervenire all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (di seguito, l’autorità inferiore o l’UFAS) una richiesta di aiuti finanziari per strutture di custodia collettiva diurna in base alla legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre 2002 (LAFCB, RS 861). B. Mediante decisione del 4 dicembre 2014, l’autorità inferiore ha accertato il diritto della ricorrente all’aiuto finanziario per due anni, a partire dal 23 gennaio 2014 (dispositivo, cifra 1), calcolato in funzione di ventisei posti (dispositivo, cifra 2), avvertendola nel contempo che i documenti giustificativi (contabili e statistici) avrebbero dovuto essere presentati entro tre mesi dalla scadenza dell’anno di concessione degli aiuti, l’inosservanza di questo termine comportando, in conformità con l’art. 13 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 (OAFCB, RS 861.1), una riduzione degli stessi (dispositivo, cifra 3). A titolo informativo, nella parte finale della decisione, l’autorità inferiore ha indicato che, per il primo anno, sarebbero stati presumibilmente concessi contributi forfettari di fr. 5'000.- per ogni posto occupato e di fr. 2'500.- per ciascun posto non occupato, e, per il secondo anno, un contributo forfettario per ogni posto occupato di fr. 5'000.-. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata. C. Il 2 giugno 2015, la ricorrente ha inoltrato all’autorità inferiore l’apposito modulo per il conteggio dell’aiuto finanziario relativo al primo anno (Modulo A, con gli Allegati I e II, corredato dei documenti giustificativi necessari, contemplanti in particolare i costi per posto di custodia, gli orari di apertura del nido d’infanzia, il numero complessivo di bambini custoditi e il totale del personale impiegato), munito di una lettera accompagnatoria. In quest’ultima, riferendosi ad una conversazione telefonica non meglio precisata con un dipendente dell’autorità inferiore, vertente sul ritardo nell’inoltro dei documenti giustificativi, la ricorrente ha spiegato che ciò era accaduto poiché “le comunicazioni pervenute alla nostra responsabile didattica non sono pervenute a chi si occupa dell’allestimento dei rendiconti e della contabilità”, nonché in ragione del compimento di “tutta una serie di lavori complementari (allestimento della contabilità 2014, verifica da parte

B-4744/2015 Pagina 3 dell’ufficio di revisione, verifica da parte dell’autorità cantonale del conteggio 2014)”. D. Tramite decisione del 2 luglio 2015, l’autorità inferiore ha fissato l’aiuto finanziario totale per il primo anno a fr. 88'294.25, che ha ridotto del 40%, ossia di fr. 35'317.70, data l’inosservanza da parte della ricorrente del termine per presentare i documenti giustificativi, ottenendo così un importo finale di fr. 52'976.55. In sostanza, l’autorità inferiore ha considerato che la ricorrente avrebbe dovuto inoltrare, conformemente all’art. 13 cpv. 3 OAFCB, i detti documenti entro il 22 aprile 2015, dato che essa ha iniziato la propria attività il 23 gennaio 2014, mentre li ha trasmessi soltanto il 2 giugno 2015 (ritardo di un mese e dieci giorni). L’autorità inferiore ha peraltro osservato che le condizioni per un’eventuale restituzione del termine non erano adempiute, le ragioni del ritardo derivando da presunte lacune organizzative della ricorrente. E. Il 31 luglio 2015, in disaccordo con questa decisione, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo essenzialmente, previo accertamento, da un lato, del fatto che l’autorità inferiore avrebbe disatteso o negletto i suoi obblighi d’informazione e, dall’altro lato, della fondatezza dei motivi alla base del ritardo nella consegna dei documenti giustificativi, l’attribuzione dell’intero aiuto finanziario senza alcuna riduzione. Essa chiede inoltre di essere sentita. F. Il 10 agosto 2015, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alla presunte spese processuali di fr. 2'500.- entro il 14 settembre 2015, ciò che è avvenuto puntualmente. G. Il 27 agosto 2015, questo Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso all’autorità inferiore, con l’invito ad inoltrare una risposta al ricorso in due esemplari, munita dell’incarto completo, numerato e corredato di un indice degli atti, non oltre il 29 settembre 2015. In seguito ad una domanda di proroga del termine, questo Tribunale ha fissato all’autorità inferiore una nuova scadenza al 27 ottobre 2015. H. Il 26 ottobre 2015, l’autorità inferiore ha inoltrato la sua risposta al ricorso,

B-4744/2015 Pagina 4 nella quale, concludendo al rigetto dello stesso, ha ripreso, fondamentalmente, l’argomentazione da essa esposta nella decisione impugnata, puntualizzando di avere informato dettagliatamente la persona di contatto della ricorrente sulla procedura relativa al conteggio degli aiuti finanziari, in particolare sulle scadenze e sulle conseguenze della loro inosservanza, da cui l’assenza di motivi oggettivi per un’eventuale restituzione del termine entro il quale la ricorrente ha omesso di agire. I. Invitata da questo Tribunale a presentare una replica dapprima entro il 4 dicembre 2015, quindi, su domanda di proroga, non oltre il 15 gennaio 2016, la ricorrente si è manifestata con uno scritto del 13 gennaio 2016, nel quale ha ribadito succintamente il suo punto di vista, concludendo all’annullamento della decisione impugnata e alla corrispondente erogazione dell’intero aiuto finanziario senza alcuna riduzione. J. Il 12 febbraio 2016, l’autorità inferiore ha riaffermato le proprie conclusioni in una breve duplica, che questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza.

B-4744/2015 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art. 32 LTAF. In concreto, l’UFAS fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo provvedimento del 2 luglio 2015, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione a tenore dell’art. 5 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente, destinataria della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 2’500.-, relativo alle spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). In particolare, questo Tribunale può esaminare, a titolo

B-4744/2015 Pagina 6 pregiudiziale, la legalità di un’ordinanza del Consiglio federale (controllo concreto delle norme; cfr. DTAF 2014/8 consid. 2.4). 2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti essendo comunque tenute a cooperare in diversi modi (art. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Tuttavia, esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se ciò appare indicato. Esso ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (art. 33 cpv. 1 PA nonché art. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273], in relazione con l'art. 19 PA). Esso è vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che siano soddisfatte le condizioni per concedere di più, di meno o un'altra cosa rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità), ma non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iura novit curia). 3. Il presente litigio ha per oggetto la riduzione del 40% (due quinti, ossia un valore litigioso di fr. 35'317.-), in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 e 3 OAFCB, dell’aiuto finanziario di fr. 88'294.25 che l’autorità inferiore ha concesso alla ricorrente, in virtù della LAFCB, per il suo primo anno d’attività. La ricorrente contesta questa riduzione e pretende che le sia riconosciuto “il pieno diritto agli aiuti finanziari” (ricorso, punto 3 del petito), esprimendo in particolare l’opinione che “il beneficiario dell’aiuto non può rendersi conto dell’enorme incidenza della decurtazione (20% per ogni ritardo di 30 giorni)” (ricorso, pag. 2). 4. Innanzitutto, la ricorrente chiede di essere sentita (ricorso, pag. 3). 4.1 Senza alcuna ulteriore precisazione, la detta richiesta deve essere intesa come una domanda d’audizione personale, volta all’assunzione di prove, e non come una richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Ora, visti gli atti all'incarto, questo Tribunale considera che una tale audizione è superflua, nella misura in cui non si capisce cosa la ricorrente potrebbe ancora aggiungere di pertinente, oralmente, rispetto a quanto ha già esposto per scritto nell'ambito del suo diritto di essere sentita (art. 29 e 30 cpv. 1 PA; apprezzamento anticipato delle prove: cfr., per esempio, DTF

B-4744/2015 Pagina 7 122 II 464 consid. 4a), dimodoché la sua domanda deve essere respinta (sentenza TAF B-5777/2013 del 27 novembre 2013, consid. 6.2; cfr. anche DTF 140 I 68 consid. 9.6.1 e sentenze TAF B-6637/2014, del 10 ottobre 2016, consid. 13.1.2.1, nonché B-6204/2014 del 29 luglio 2016, consid. 6.2). È ancora utile precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), in vigore per la Svizzera dal 28 novembre 1974, presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2 e 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3; DTF 125 V 37 consid. 2 e 122 V 47 consid. 3a). 4.2 Ciò detto, nel caso concreto, anche se si volesse ammettere che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, questa richiesta non potrebbe essere soddisfatta, per il motivo che i litigi relativi alla concessione di sussidi, benché di natura patrimoniale, non rientrano nella sfera delle controversie su diritti e doveri di carattere civile ("droits et obligations de caractère civil", "civil rights and obligations"), ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU. Tali litigi pertengono infatti, in maniera predominante, al diritto pubblico ("öffentlichrechtliche Streitigkeiten") e le decisioni che li dirimono, derivano dal potere discrezionale dell'autorità amministrativa, senza che l'interessato possa vantare alcuna pretesa (alcun diritto) in proposito (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2 a ed., 1999, pagg. 134 a 147; DTF 132 V 6 consid. 2.3.2 e 127 I 121 consid. 5b/bb; sentenza TAF B-5777/2013, già citata, consid. 6.2). 5. 5.1 La regolamentazione generale in materia di aiuti finanziari è codificata nella legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1), il cui art. 2 cpv. 1 stipula infatti che la LSu si applica, di principio, a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale (cfr.

B-4744/2015 Pagina 8 anche Foglio federale [FF] 1987 I 297, 301, come pure la sentenza TAF B-1012/2015 dell’8 febbraio 2017, consid. 2.2.1 con i riferimenti giurisprudenziali). Ai sensi dell’art. 3 LSu, gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore (cpv. 1). Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: a) di compiti prescritti dal diritto federale; b) di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario (cpv. 2).

Secondo l’art. 11 LSu (Domanda; obbligo di informare), gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto su domanda (cpv. 1). Il richiedente deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie (cpv. 2). Gli obblighi definiti al cpv. 2 sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, affinché l'autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione (cpv. 3).

A tenore dell’art. 28 LSu (Inadempienza totale o parziale nel caso di aiuti finanziari), se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito, l'autorità competente non versa l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione, incluso un interesse annuo del 5% dal giorno del versamento (cpv. 1). Se, nonostante diffida, il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l'autorità competente riduce adeguatamente l'aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5% dal giorno del versamento (cpv. 2).

Conformemente all’art. 40 LSu (Sanzioni di diritto amministrativo applicabili in caso di aiuti finanziari), se il richiedente o il beneficiario viola l'obbligo di informare di cui all'art. 11 cpv. 2 e 3 LSu, l'autorità competente può negargli l'assegnazione o il versamento di aiuti finanziari oppure esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, incluso un interesse annuo del 5% dal giorno del versamento (cpv. 1). 5.2 Nella sezione 1 della LACFB (Principi), l’art. 1 prevede che la Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia

B-4744/2015 Pagina 9 allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione (cpv. 1), e che i detti aiuti sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata (cpv. 2). Nella sezione 3 della LACFB (Procedura), l’art. 6 afferma che le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFAS (cpv. 1), che le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta (cpv. 2), e che le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne devono presentare la loro domanda prima di iniziare l'attuazione della misura (cpv. 3). Nella stessa sezione l’art. 7 prevede che l'UFAS statuisce, con decisione formale, sulle domande presentate dalle strutture di custodia collettiva diurna, dalle strutture di custodia parascolastica e dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, e che consulta preliminarmente l'autorità cantonale competente (cpv. 1). Nella sezione 5 della LACFB (Disposizioni finali), l’art. 9 LACFB (Esecuzione) afferma che il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazione specializzate competenti. 5.3 In base all’art. 13 OAFCB (Versamento degli aiuti finanziari), gli aiuti finanziari sono erogati annualmente e possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti (cpv. 1). L’UFAS fissa l’importo degli aiuti finanziari: a) per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d’occupazione e della chiusura dell’esercizio annuale; b) per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto (cpv. 2). I documenti corrispondenti devono essere presentati all’Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell’anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo (cpv. 3).

B-4744/2015 Pagina 10 6. 6.1 In concreto, la ricorrente non contesta di non avere inoltrato all’autorità inferiore la documentazione necessaria (in particolare, l’esercizio annuale e le statistiche sui tassi d’occupazione) entro il 22 aprile 2015, violando in questo modo il termine di tre mesi fissato all’art. 13 cpv. 3 OAFCB. Essa ammette pure che l’autorità inferiore, alla cifra 3 del dispositivo della decisione del 4 dicembre 2014 (cfr. consid. B), l’ha resa attenta alle conseguenze, previste allo stesso art. 13 cpv. 3 OAFCB, dell’inosservanza del detto termine. Cionondimeno, essa pretende che l’autorità inferiore l’abbia informata “in maniera assolutamente insufficiente e senza quantificazione dell’ammontare [della decurtazione dell’aiuto in caso di ritardo nella consegna della documentazione]”, considerato che “nella comunicazione del 4.12.2014 non erano stati indicati gli estremi della riduzione, ma solamente citato un riferimento agli articoli di legge applicabili” (ricorso, pag. 2, ad c). 6.2 Ora, questa critica non convince. Infatti, come visto, la ricorrente sapeva, perlomeno al più tardi dal giorno in cui ha ricevuto la decisione del 4 dicembre 2014 (molto verosimilmente entro metà dicembre), che l’invio della documentazione necessaria dopo il 22 aprile 2015 avrebbe implicato, per legge, una riduzione dell’aiuto finanziario concesso a partire dal 23 gennaio 2014. In questo senso, il fatto di sapere se, prima o dopo l’emanazione della decisione del 4 dicembre 2014, l’autorità inferiore e la ricorrente, per il tramite della sua “direttrice/persona di contatto (...)” oppure del suo “presidente/persona di contatto (...)” (cfr. Modulo A, pagg. 2 e 4), abbiano avuto ulteriori scambi, in particolare telefonici, sulla scadenza del termine o sui tassi di riduzione dell’aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva della documentazione necessaria, è ininfluente per la trattazione della causa. Senza contare che non spetta di certo all’autorità amministrativa avvertire un interessato che un determinato termine sta per scadere. Comunque sia, se avesse voluto farsi un’idea più precisa del rischio in cui stava incorrendo, la ricorrente avrebbe potuto senza problemi, per esempio, consultare su Internet l’art. 13 cpv. 3 OAFCB oppure, se del caso, chiedere consiglio ad una persona che conosce la materia o contattare l’autorità inferiore di propria iniziativa. Non è quindi pertinente, in definitiva, l’affermazione della ricorrente sull’imprevedibilità dell’ampiezza della riduzione dell’aiuto finanziario (“[...] Sono quindi assolutamente inspiegabili delle disposizioni talmente penalizzanti [...] per chi, per motivi giustificati, non inoltra per tempo la documentazione richiesta [...]”, ricorso, pag. 3).

B-4744/2015 Pagina 11 Da notare ancora che, contrariamente a quanto sembra intendere l’autorità inferiore (parere del 26.10.2015, pag. 2), la ricorrente non ha formulato alla stessa alcuna richiesta di restituzione del termine scaduto il 22 aprile 2015, per cui non è necessario verificare le condizioni d’applicazione dell’art. 24 cpv. 1 PA e della giurisprudenza in materia (cfr., per esempio, DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255). In questo senso, se il punto 2 del petito (ricorso, pag. 3) deve essere interpretato come una domanda di restituzione del detto termine, essa è inammissibile in questa sede per incompetenza funzionale di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011, consid. 3.3, con le referenze). Ad ogni modo, anche se si volesse riconoscere nella lettera della ricorrente, del 2 giugno 2015, accompagnante il Modulo A con i documenti necessari (cfr. consid. C), una domanda, implicita, di restituzione del termine scaduto il 22 aprile 2015, le condizioni dell’art. 24 cpv. 1 PA non sarebbero soddisfatte, in particolare per l’assenza di un vero e proprio impedimento e per l’imputabilità del ritardo a lacune organizzative della ricorrente, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 2). 6.3 In conclusione, il rimprovero mosso dalla ricorrente all’autorità inferiore, più o meno confusamente, di avere violato il diritto federale (art. 49 lett. a PA) per non avere osservato “sufficientemente gli obblighi d’informazione” e, in questa misura, per avere informato “persone non autorizzate/delegate al ricevimento di comunicazioni” (punto 1 del petito), è infondato. 7. La ricorrente pretende di avere diritto all’intero aiuto finanziario concessole mediante la decisione del 4 dicembre 2014 (cfr. consid. B), senza alcuna riduzione di sorta (punto 3 del petito del ricorso). 8. 8.1 Secondo l’art. 13 cpv. 3 3 a frase OAFCB, già citato (cfr. consid. 5.3), se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo. La versione tedesca dello stesso articolo ha il tenore seguente: “Wird die ordentliche oder erstreckte Frist ohne triftigen Grund nicht eingehalten, so wird die auszurichtende Finanzhilfe bei einer Verspätung bis zu 1 Monat um einen Fünftel und für jeden weiteren Monat um einen weiteren Fünftel gekürzt“.

B-4744/2015 Pagina 12 La versione francese del medesimo articolo è formulata come segue: “La non-observation sans raison valable du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de l'aide financière d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire“. 8.2 La legge s’interpreta in primo luogo secondo la sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è assolutamente chiaro o se più interpretazioni sono possibili, il giudice determinerà la vera portata della norma alla luce della volontà del legislatore reperibile nei lavori preparatori (interpretazione storica), oppure in funzione dello scopo della regola, del suo spirito nonché dei valori sui quali essa riposa, in particolare l’interesse protetto (interpretazione teleologica), o ancora in base alla sua relazione con altre disposizioni legali (interpretazione teleologica), senza che vi sia un ordine di priorità tra le differenti interpretazioni (DTF 140 II 315 consid. 5.2.1 e 137 III 344 consid. 5.1; sentenza TAF A-5028/2013 del 12 maggio 2014, consid. 4.1.4.1). 9. 9.1 In concreto, come esposto al consid. 6, la ricorrente non ha osservato il termine per inoltrare la documentazione necessaria senza un motivo plausibile, per cui la riduzione dell’aiuto finanziario concesso è, in quanto tale, giustificata. 9.2 Il punto da verificare riguarda invece l’ampiezza della riduzione, fissata, nella decisione impugnata, a due quinti (40%). In proposito, l’autorità inferiore ha accertato un ritardo di un mese e dieci giorni, coprente il periodo dal 22 aprile 2015 (ultimo termine utile secondo l’art. 13 cpv. 3 OAFCB) al 2 giugno 2015 (data d’invio della documentazione necessaria), fatto non contestato dalla ricorrente. Considerato che il ritardo è superiore ad un mese, una riduzione del 20% (un mese di ritardo) è senz’altro conforme all’art. 13 cpv. 3 OAFCB. 9.3 Per quanto riguarda i dieci giorni del secondo mese di ritardo, si tratta di sapere se essi implichino un’ulteriore riduzione del 20% oppure, eventualmente, una riduzione pro rata temporis o nessuna riduzione. In proposito, bisogna rilevare che la versione tedesca e quella francese dell’art. 13 cpv. 3 OAFCB sono più precise della versione italiana nel fissare la modalità delle riduzioni, siccome specificano che, in caso di ritardo “bis zu 1 Monat” e “allant jusqu’à un mois”, ossia fino ad un mese, la riduzione ammonta al 20%, poco importando quindi che il ritardo sia, per esempio,

B-4744/2015 Pagina 13 di tre, quattordici o venticinque giorni. Questo principio, formulato esplicitamente in riferimento al primo mese di ritardo, non può quindi che applicarsi anche ai mesi di ritardo susseguenti. Ciò implica che la riduzione del 20% dell’aiuto finanziario anche per i (soli) dieci giorni di ritardo del secondo mese, da cui una riduzione complessiva del 40%, è conforme alla lettera e allo spirito dell’art. 13 cpv. 3 OAFCB. 9.4 È ancora utile notare che questa riduzione risulta, oggettivamente, considerevole, però essa va rapportata alla natura degli aiuti finanziari in quanto “vantaggi pecuniari [...] per assicurare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario” (art. 3 cpv. 1 LSu; cfr. consid. 5.1), i quali possono essere concessi, senza che sussista un diritto in questo senso, solamente “nei limiti dei crediti stanziati” (art. 1 cpv. 1 LACFB; cfr. consid. 5.2). Questo implica, come si evince dall’art. 13 cpv. 3 OAFCB (meccanismo di riduzione), che il beneficiario deve far prova della diligenza necessaria, nel cooperare con l’autorità amministrativa per rendere possibile e facilitare l’erogazione dell’aiuto finanziario (cfr., in proposito, l’art. 13 cpv. 1 lett. a PA), se vuole poter usufruire dello stesso senza riduzioni di sorta. 9.5 Tenuto conto di quanto precede, i rimproveri rivolti dalla ricorrente all’autorità inferiore per avere ridotto del 40% l’aiuto finanziario concessole, sono infondati. 10. In conclusione, riducendo l’aiuto finanziario di fr. 88'294.25 nella misura del 40% (fr. 35'317.70), per un importo finale, a favore della ricorrente, di fr. 52'976.55, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a PA). Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria nonché negli esborsi, sono fissate a fr. 1'500.-, poste a carico della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA), e parzialmente prelevate sull'anticipo dello stesso importo da essa già versato. Il rimanente importo di fr. 1'000.- verrà restituito alla ricorrente. Per quanto concerne le spese ripetibili, alla ricorrente non si assegna alcuna indennità conformemente al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).

B-4744/2015 Pagina 14 Quanto all’UFAS, le autorità federali, come autorità di prima istanza, non hanno diritto, per principio, ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. k della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF]; RS 173.110), ed è quindi definitiva.

B-4744/2015 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 2. Le spese processuali sono fissate a fr. 1'500.- e parzialmente prelevate sull’anticipo dello stesso importo già versato dalla ricorrente. Il rimanente importo di fr. 1'000.- verrà restituito alla ricorrente. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – alla ricorrente (raccomandata; allegati: formulario “indirizzo per il pagamento” e atti di ritorno); – all’autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata; allegato: atti preliminari di ritorno).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Dario Quirici

Data di spedizione: 5 luglio 2017

Zitate

Gesetze

27

CEDU

  • art. 6 CEDU

III

  • art. 137 III

LACFB

  • art. 1 LACFB
  • art. 9 LACFB

LSu

  • art. 3 LSu
  • art. 11 LSu
  • art. 28 LSu
  • art. 40 LSu

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

OAFCB

  • art. 13 OAFCB

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 24 PA
  • art. 29 PA
  • art. 30 PA
  • art. 33 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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